tra
Bozza ACCORDO SOSTITUTIVO
ex art. 11 L. 241/1990 dell'Ordinanza di Ripristino Ambientale
tra
Consorzio Parco del Mincio, corrente in Mantova, X.xxx Porta Giulia, 10, - P.I. 01590190201 C.F. 93006600204 - in persona del Presidente pro tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Mantova il 15 febbraio 1967 e residente a Curtatone (MN) in Xxx Xxxxx 00, (xx seguito denominato anche "Ente Parco");
e
la società SIRAM S.p.A. Divisione Biomasse con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00, in persona del dirigente responsabile Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Cuneo il 31/03/1966 e domiciliato presso la sede di SIRAM situata in Xxx Xxxx 000 Xxxxxxxxxxxxxxxx (XX)
ed
il Sig. Xxxxxx XXXXX, nato a Ostiglia il 17/08/1985, residente a Serravalle Po (MN) Via Sordello n. 5. (di seguito indicate unitariamente anche come "Parti")
PREMESSA
VISTO l'art. 28 L. Reg. Lombardia n. 86 de130 novembre 1983; VISTO l'art. 61 co. 13 L. Reg. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008; VISTA la legge istitutiva dell'Ente Parco del Mincio;
VISTO lo Statuto dell'Ente del Parco del Mincio;
VISTO il co. l bis dell'art. 181 co. 1-quinquies D. L.vo 2004/42 ( cd. Codice Beni Culturali e Paesaggio) concernente la facoltà di disporre la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa competente;
CONSIDERATO che il Sig. Xxxxxx XXXXX in nome e per conto e nell’interesse di Siram S.p.A.
(seppur nell'erronea presupposizione della loro regolarità) poneva in essere un'attività di abbattimento di alberi in zona demaniale e danneggiamento di soprassuolo arboreo:
CONSIDERATO che l'area interessata era la sponda sinistra del fiume Mincio nonché l'isolotto in località Governolo nel territorio del Comune di Roncoferraro (MN) (ricadenti in Zona classificata "Zona di riequilibrio e tampone ecologico" Art. 39 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco del Mincio: D. di
G.R. n° 7/193 del 28.6.2000), e le operazioni di taglio delle piante ed esbosco - su iniziativa e sotto la direzione del Sig. Xxxxxx Xxxxx (responsabile area commerciale nord est di Siram S.p.A. Divisione Biomasse) - iniziavano in data 8 luglio 2010 e proseguivano sino al 12 luglio 2010;
CONSIDERATO che tale vicenda era, altresì, oggetto di indagine penale da parte della Procura della Repubblica di Mantova come da proc. pen n. 3690/2010 RG. NR.;
CONSIDERATO che in data 20 settembre 2010 l'Ente Parco comunicava a SIRAM S.p.A. in persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx (Prot. n. 4179.3.2 e n. 4181.3.2 del 2010) ed al Sig. Xxxxxx Xxxxx (Prot. n. 4178.3.2 e n. 4180.3.2) l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7.8.1990 n.
241 finalizzato all'emissione entro 40 giorni dell'ordinanza di ripristino ambientale integrale di cui all'art. 28 L.R. 86 del 30 novembre 1983 e art. 61 co. 13 L. Reg. 5 dicembre 2008 n. 31;
CONSIDERATO che con comunicazione del 30 luglio 2010 indirizzata alle Autorità amministrative competenti ed all'Autorità Giudiziaria, SIRAM s.p.a. ed il Sig. Xxxxx Xxxxxx manifestavano espressamente la propria disponibilità a concordare con l'Autorità amministrativa competente - e a porre in essere a proprie spese - tutte le iniziative intese al ripristino dello stato dei luoghi, come prevede la normativa ambientale;
CONSIDERATO che con ulteriore comunicazione pervenuta all'Ente Parco il 25 marzo 2011 (prot. 1160.3.2/11) SIRAM S.p.A. (la quale in precedenza aveva sottoposto all'Ente Parco del Mincio un progetto di ripristino ambientale) proponeva un intervento di spostamento del legname abbattuto (temporaneamente accatastato in sinistra idrografica del fiume Mincio e sull'isola fluviale di Governolo) ed il successivo collocamento in un'area indicata dall'Ente Parco: e ciò al fine di porre lo stato dei luoghi nelle condizioni di intervenire con la lavorazione del suolo e le successive operazioni di trapianto;
CONSIDERATO che l'Ente Parco autorizzava Siram S.p.a. al suddetto spostamento;
CONSIDERATO che nei mesi successivi veniva concordato tra le Parti un articolato progetto di ripristino ambientale;
CONSIDERATO che il progetto definitivo approvato da SIRAM S p.A. (documento del 9 novembre 2010 Prot. DER-CN-PN-163-10-0-AA-AA-ER) è pervenuto a l'Ente Parco in data 9 dicembre 2010 e che in esso sono sufficientemente precisati gli obblighi assunti dalle Parti in merito alle modalità di intervento (tipologia e numero delle piante, dimensioni, luogo di messa a dimora, ecc.); CONSIDERATO che con deduzioni pervenute all'Ente Parco il 18/10/10 (prot. 4587 e 4598/10), Siram
S.p.a. e il sig. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx la volontà di ripristinare spontaneamente lo status quo ante secondo le modalità concordare con i tecnici dell'Ente Parco e contenute nel menzionato progetto; RITENUTO che il detto progetto deve ritenersi del tutto idoneo all'integrale ripristino ambientale, essendo previsti interventi migliorativi rispetto allo status quo ante, con costi ad esclusivo carico di Siram S.p.a. e del sig. Xxxxx Xxxxxx i quali dovranno ritenersi obbligati in solido; RITENUTO peraltro che il 27 ottobre 2010 l'Ente Parco concedeva il nulla osta alle operazioni di spostamento del legname accatastato, propedeutiche all'esecuzione del ripristino ambientale; RITENUTO che con atti di data 22 marzo 2011 alla SIRAM S.p.a. in persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, ed al Sig. Xxxxxx Xxxxx veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L.
241/1990, propedeutico all'emissione dell'ordinanza di ripristino ambientale integrale di cui all'art. 61 co. 13 L. Reg. Lombardia 31/2008 ed art. 28 L. Reg. 86/1 83 con invito a presentare deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento;
RILEVATO che per quanto sopra l'Ente Parco non deve procedere all'eventuale ordinanza-ingiunzione di ripristino ambientale, perché il progetto presentato da Siram S.p.a. e dal sig. Barbi deve essere ritenuto del tutto idoneo a soddisfare l'interesse pubblico, assicurando un integrale recupero ambientale con conseguente eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta consistita nel danneggiamento del soprassuolo arboreo;
RILEVATO che è stata espressamente richiesta con una manifestazione di volontà seria ed inequivocabile la possibilità di ripristinare spontaneamente agli effetti di cui all'art. co. l bis dell'art. 181 co. 1-quinquies D. L.vo 2004/42 (cd. Codice Beni Culturali e Paesaggio) lo status quo ante secondo le modalità del progetto di recupero concertato tra le Parti;
RILEVATO che non v'è in concreto alcuna ragione od interesse che possa allo stato sconsigliare la definizione del procedimento amministrativo con un accordo sostitutivo del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 L. 241/1 90, il quale testualmente prevede che" ... l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo".
TUTTO CIO' PREMESSO
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo ed hanno indotto le Parti a sottoscriverlo. Siram Spa e il sig. Xxxxx Xxxxxx vengono espressamente autorizzati dall'Ente Parco ad eseguire l'intervento di ripristino ambientale secondo le modalità previste nel Progetto in atti presentato da SIRAM SpA, il quale forma parte integrante del presente accordo e viene in calce allegato.
Le operazioni intese al ripristino ambientale avranno inizio a far data dal 1^ ottobre 2011 e saranno ultimate entro il 28 febbraio 2012, con costi a carico esclusivo di Siram Spa e del sig. Barbi.
Siram Spa, in relazione al periodo di due anni nei quali avrà in gestione la totale manutenzione e cura della zona piantumata, condizione quest'ultima risultante dal progetto allegato, a totale garanzia dei relativi adempimenti, fornirà quale beneficiario all'Ente Parco, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, una fideiussione bancaria a prima richiesta con esonero dalla preventiva escussione, avente validità per tutto il suddetto periodo per un importo pari ad € 50.000 (diconsi cinquantamila//00).
A seguito dell'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere ed il rispetto di tutte le condizioni di cui al progetto allegato al presente accordo, l'Ente Parco si riterrà integralmente soddisfatto, non potendo più avanzare più alcuna pretesa a titolo risarcitorio nei confronti di Siram Spa e del sig. Barbi.
Il presente accordo avente valenza transattiva non si estende naturalmente alle sanzioni amministrative pecuniarie che l'Ente Parco potrà irrogare (ove ne ricorrano i presupposti di legge) a Siram Spa ed al Sig. Xxxxx Xxxxxx di cui ai verbali di accertamento d i trasgressione in data 15/09/2010 prot. 4118 e 4119 che mantengono la loro piena validità ed efficacia
Nell'ipotesi di inadempimento del presente accordo imputabile a Siram Spa e/o al sig. Barbi, l'Ente Parco del Mincio provvederà senz'altro all'emissione dell'Ordinanza di ripristino ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 di cui all'art. 28 L. R. 86 del 30 novembre 198 ed art. 61 co. 13 L. Reg. 5
dicembre 2008 n° 31.
Mantova, lì 06 luglio 2011
Parco del Mincio Siram S.p.a. Xxxxxx Xxxxx
Si allega: copia progetto