FOGLIO INFORMATIVO
Aggiornato al 22/07/2021
FOGLIO INFORMATIVO
Compravendita di divisa estera a termine
INFORMAZIONI SULLA BANCA | |
Denominazione Iscrizione in albi e/o registri Indirizzo della sede legale Numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto Numero di fax Sito internet Indirizzo di posta elettronica | Credito Emiliano Spa Iscritta all’Albo delle Banche (n.5350) e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via Xxxxxx S. Xxxxxx, 4 – 42121 – Reggio Xxxxxx Tel.: x00 000 00.00.00 Fax: x00 0000 000000 |
Riservato all’offerta fuori sede (da compilare a cura di chi esegue l’offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente) | |
Nome e cognome Xxxxxxxxx Telefono Email Qualifica | ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. |
Iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. …………… del …………… |
COS’È LA COMPRAVENDITA DI DIVISA A TERMINE
Tramite un’operazione di compravendita di divisa a termine (c.d. “Outright”) il Cliente acquista o vende alla Banca un determinato importo di valuta estera, a fronte del pagamento di un importo corrispondente in euro o in altra valuta secondo il tasso di cambio definito inizialmente. Il regolamento avviene ad una data futura prestabilita.
Tipicamente, tale operatività è utilizzata dagli imprenditori per neutralizzare il rischio di cambio transazioni commerciali future espresse in valuta estera.
Nella variante Flexible Forex, il Cliente ha la possibilità di utilizzare anche prima della scadenza l’importo di valuta estera determinato alla stipula dell’operazione, in qualsiasi giorno lavorativo, in una o più tranche, con l’applicazione del medesimo tasso di cambio definito inizialmente. Alla data di regolamento dell’operazione, la Banca provvederà ad addebitare/accreditare i rispettivi importi sui conti correnti di regolamento del Cliente.
RISCHI TIPICI
I rischi tipici connessi alla compravendita di divisa estera a termine dipendono:
▪ dai movimenti del mercato finanziario (oscillazione dei tassi di interesse e dei tassi di cambio) difformi dalle previsioni sulle quali si è basata la scelta/strutturazione del contratto di acquisto o di vendita della valuta;
▪ dal c.d. “rischio paese”, cioè all’impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, ecc. che interessano il paese di riferimento.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Compravendita di divisa estera a termine
Divise negoziabili | USD GBP CHF JPY NOK SEK CAD AUD DKK INR TND ZAR MAD HKD NZD SGD HUF CZK PLN TRY CNH XXX MXN ILS RUB THB SAR | |
Cambio a termine Outright | Cambio a pronti + punti a termine | Al tasso di cambio così determinato potrà essere applicato una commissione che nella sua misura massima non potrà eccedere lo 0,90% del cambio a termine. |
Cambio a termine Flexible Forex | Cambio a pronti + punti a termine (Eventualmente rettificati dei punti a termine calcolati dalla data valuta di partenza utilizzo alla data valuta di scadenza a seconda del segno dell’operazione) | |
Spese massime per operazione (*) | 12,00 euro addebitate alla Valuta di Partenza | |
Spese massime di regolamento (*) | 0,22% dell’importo dell’operazione (minimo 1,70 euro) addebitate alla Valuta di Scadenza |
(*) Nelle operazioni Flexible Forex le spese sono applicate ad ogni tranche di utilizzo dell’importo in origine negoziato.
SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE
Recupero spese di invio per comunicazioni periodiche – DDS periodico – (*): | ▪ supporto cartaceo 0,67 euro ▪ supporto elettronico (MyBox) 0,00 euro |
Recupero spese di invio per comunicazioni di variazione unilaterale: | ▪ supporto cartaceo 0,67 euro ▪ supporto elettronico (MyBox) 0,00 euro |
Certificazione valutazione mark-to- market delle operazioni di compravendita a termine | 50,00 euro |
Imposte | Ritenuta fiscale: nella misura, pro-tempore vigente, prevista dal DPR 600/1973 e successive modifiche e integrazioni Imposta di bollo: nella misura, pro-tempore vigente, prevista dalla Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972 e successive modifiche e integrazioni |
(*) l’importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all’invio di tali comunicazioni (cfr. Titolo VI del D.lgs. 01/09/93 n. 385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d’Italia). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d’ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell’art. 118 T.U.B.”
ESTINZIONE ANTICIPATA
Non è prevista l’estinzione anticipata di operazioni di compravendita di divisa estera a termine salvo nel caso di Flexible Forex per cui l’utilizzo dell`importo totale concordato in fase di stipula del contratto estingue l’operazione.
RECESSO E RECLAMI
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura del presente contratto quadro sono quantificabili in 7 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso.
Recesso
1. Ciascuna delle Parti può recedere dal contratto quadro in qualunque momento. Ove una delle Parti (Parte recedente) intenda avvalersi della menzionata facoltà, deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altra Parte (Parte terminata). Ferma restando l’applicazione del contratto alle transazioni in corso al momento della ricezione della predetta comunicazione, i tempi massimi di chiusura sono riportati nel Documento di Sintesi. Il recesso non comporterà alcuna penalità né spese di chiusura a carico del Cliente.
2. Ciascuna delle Parti, inoltre, può recedere dal contratto quadro e - diversamente da quanto previsto al precedente punto - anche da ciascuna transazione posta in essere, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della controparte, in modo tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. Tale facoltà potrà essere esercitata solo con riferimento a tutti i predetti contratti in essere. Ove una delle Parti (Parte recedente) intenda avvalersi della menzionata facoltà, deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altra Parte (Parte terminata), la quale, senza necessità di ulteriori richieste, deve corrispondere alla controparte, con valuta e disponibilità dal giorno del ricevimento della comunicazione stessa (Data di recesso), tutto quanto dovuto in base a ciascuna transazione. La data di ricevimento della comunicazione di recesso è considerata, con riferimento a ciascuna transazione, come data di scadenza finale a tutti gli effetti previsti dal presente accordo. La Parte recedente provvederà a calcolare, comunicandola alla Parte terminata unitamente alla dichiarazione di recesso, i seguenti importi: (i) con riferimento a ciascuna transazione in essere, gli importi a carico della Parte terminata, eventualmente già maturati alla Data di recesso e da questa non ancora pagati; (ii) con riferimento a ciascuna delle transazioni in essere, gli importi a carico della Parte recedente, eventualmente già maturati alla Data di recesso e da questa non ancora pagati; (iii) con riferimento a ciascuna delle transazioni in essere, il relativo costo di sostituzione e la Parte a carico della quale esso grava. Gli importi che, calcolati in base al paragrafo precedente, risulteranno a carico della Parte recedente verranno automaticamente compensati con gli importi a carico della Parte terminata. La differenza in euro dovrà essere corrisposta dalla Parte terminata o, a seconda dei casi, dalla Parte recedente, all'altra Parte, entro cinque giorni lavorativi dalla data di recesso maggiorata degli interessi di mora di cui al precedente articolo 5, maturati dalla data di recesso.
3. La Banca, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà esercitare la facoltà di recesso, in conformità a quanto previsto al precedente punto 2, al prodursi dei seguenti eventi, ovvero qualora: (i) si verifichino casi di cessazione dell’attività, o di trasformazione o fusione/scissione del Cliente diverso dalla persona fisica, ovvero quest’ultimo sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; (ii) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso lo svolgimento di uno o più Servizi o delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi; (iii) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto; (iv) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti; (v) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente; (vi) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del contratto; (vii) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell’insolvenza o di altra situazione di crisi economico-patrimoniale- finanziaria; (viii) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente; (ix) in caso di diminuzione
della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali; (x) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, per via telematica alla casella e-mail xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, via fax al n. 0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx). La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.
Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:
• all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
• all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.
Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.
LEGENDA
Calendario Forex | Calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters |
Cambio forward di mercato | È il tasso di cambio per operazioni a termine calcolato sommando (“punti a premio”) o sottraendo (“punti a sconto”) al cambio spot (a seconda della divisa negoziata) i punti a termine |
Cambio a pronti di mercato | È il tasso di cambio per operazioni a pronti rilevato dalla Banca sul mercato interbancario, pubblicato sui circuiti Bloomberg o Reuters |
Giorno lavorativo | Per le operazioni in divisa si intende un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York e della piazza principale della divisa interessata nonché, per le quotazioni contro euro, nei giorni in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea |
Punti a termine | Esprimono il differenziale, positivo o negativo, dei tassi di interesse tra due valute in un contratto a termine |
Regolamento | Consegna degli importi oggetto della compravendita di divisa tramite addebito / accredito sui conti correnti del Cliente |
Tasso di cambio | Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini della moneta di un altro Paese |
Valuta o divisa estera | Moneta di un paese non appartenente all’Unione economica e monetaria dell’Unione Europea |