RINNOVO DI ACCORDO SINDACALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI DI NATURA AUTONOMA NEL SETTORE DEL RESTAURO DI “SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO” (CATEGORIA OS2 – D.P.R. 34/2000)
RINNOVO DI ACCORDO SINDACALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI DI NATURA AUTONOMA NEL SETTORE DEL RESTAURO DI “SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO” (CATEGORIA OS2 – D.P.R. 34/2000)
TRA
A.R.I. Associazione Restauratori d’Italia, con sede in Roma, Via Barrili n. 16 rappresentata dal Presidente Sig. Xxxxx Xxxxxx e dal Consigliere Dott.ssa Xxxxx Xxxxx,
assistite dalla Consulente del Lavoro, Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx
e
l’Organizzazione Sindacale FeLSA CISL Cultura (ex CLACS CISL Arte) che compare in persona del Segretario Generale della FeLSA CISL Cultura Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
congiuntamente denominate le Parti
PREMESSO
- Che il processo di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate richiede in tutte le sue fasi, professionalità e competenze scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche e operative specialistiche di elevata qualità,
- Che le parti – considerate la peculiarità e la specificità del settore e la mancanza di accordi nazionali che ne regolamentano le dinamiche tenendo conto delle richiamate specificità – concordano sulla necessità di definire un quadro regolamentare omogeneo che detti le condizioni per l’utilizzo dei rapporti di collaborazione, siano essi occasionali, coordinati e continuativi ovvero a progetto, programma di lavoro o fase di esso (art. 61 D.Lvo 276/2003), nel settore del “RESTAURO DI SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO” (CATEGORIA OS2 – D.P.R. 34/2000)
- Che le parti riconoscono il carattere essenzialmente autonomo dei rapporti di collaborazione instaurati per la realizzazione delle suddette attività le quali, nella loro complessità, si caratterizzano per diversi obiettivi perseguiti e per i differenti progetti messi in atto dalle imprese di restauro;
- Che i contratti di restauro che gli enti pubblici o privati sottoscrivono con le imprese, usualmente prevedono la verifica periodica della correttezza delle procedure e l’individuazione delle innovazioni eventualmente da apportare al progetto iniziale valutate le modalità tipiche con cui dette prestazioni sono rese, le parti concordano sulla legittimità dell’utilizzo di rapporti di natura autonoma per l’espletamento delle attività medesime. In particolare l’ampia autonomia riconosciuta ai collaboratori, la carenza di direttive stringenti, il mancato esercizio del potere organizzativo e disciplinare, palesano la natura autonoma dei rapporti instaurati tra impresa e collaboratore escludendone al contrario la natura subordinata;
- Che con il presente accordo le parti intendono definire le condizioni minime al fine di consentire un’applicazione corretta, coerente e flessibile delle tipologie contrattuali di lavoro autonomo oggetto dell’accordo medesimo e con l’obiettivo di dare uniformità ai trattamenti economici del settore che si caratterizza per la forte espansione e per l’innovazione;
- Che altre Associazioni di Categoria potranno aderire al presente accordo successivamente alla stipula del medesimo, tramite richiesta scritta trasmessa a mezzo raccomandata a.r. sottoscritta dal Rappresentante Legale da inviarsi alla FeLSA CISL Cultura e all’A.R.I. che hanno sottoscritto il presente accordo.
La FeLSA CISL Cultura e l’ARI, terminate le procedure di verifica delle singole Associazioni, comunicheranno alle medesime l’ammissione della Associazione nel gruppo che ha stipulato il presente accordo.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI HANNO CONVENUTO E STIPULATO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Art. 2 Definizione e ambito d’applicazione.
L’ambito di applicazione del presente accordo è quello dell’attività di Restauro svolta dalle imprese che operano nell’ambito del patrimonio storico artistico architettonico archeologico ed etnoantropologico sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs 42/06 e successive modificazioni e integrazioni ed identificabile con la categoria specializzata OS 2 di cui al DPR N° 34 del 25.01.2000, ovvero “Superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico.”
Il presente accordo si applica a tutti i collaboratori che prestano la propria attività, con le modalità e nei termini più avanti specificati che per la loro natura temporanea, per l’autonoma professionale che le caratterizza sulla base degli obiettivi definiti dalla committenza, rientrano nelle tipologie descritte dagli articoli 61-69 del Dlgs. 276/2003. Le suddette attività sono pertanto compatibili con le tipologie contrattuali nell’ambito di rapporti di collaborazione di natura autonoma (contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle modalità a programma, progetto di lavoro o fase di lavoro; contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche occasionale; rapporti di lavoro autonomo occasionale).
Le attività di restauro – per loro stessa natura non riconducibili a forme di lavoro subordinato – sono rese con modalità tipicamente autonome nel solo rispetto delle direttive di massima impartite dal committente in funzione degli obiettivi finali, per far fronte ad esigenze specifiche di progetto e previste dagli incarichi conferiti dalle Imprese . Fatto salvo il rispetto dei principi sopra enucleati, dette prestazioni sono assolutamente compatibili con tipologie contrattuali di natura autonoma.
Oggetto del rapporto
Le prestazioni possono essere ricondotte principalmente alle seguenti qualifiche:
• Restauratore di Beni Culturali (ai sensi del D.lgs 42/06 art. 29, comma 7- 8 - 9, 182 e smi)
• Collaboratore Restauratore di Beni culturali (ai sensi del D.lgs 42/06 art. 29, comma 7, 182 e smi)
Art. 3 Elementi caratteristici.
I rapporti oggetto del seguente accordo si contraddistinguono per i seguenti elementi che li accomunano:
- la volontà manifestata dalle parti di voler accedere ad un lavoro autonomo;
- l’autonomia della prestazione, intesa come assoluta mancanza degli elementi tipici della subordinazione (eterodirezione, assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro);
- la determinazione del corrispettivo che è commisurato alla quantità e qualità di lavoro necessario per far fronte all’incarico, alla professionalità ed al livello di raggiungimento degli obiettivi concordati e posti a base del rapporto.
Art. 4 Contratto di collaborazione
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità cosiddetta a progetto, programma di lavoro o fase di esso deve essere stipulato per iscritto e contenere i seguenti elementi:
- oggetto e contenuto dell’incarico (definizione di uno o più progetti, programmi di lavoro o fasi di essi);
- le modalità di coordinamento con l’organizzazione dell’Impresa committente;
- l’entità, le modalità ed i criteri di determinazione del compenso nonché i tempi e le modalità di corresponsione del compenso medesimo.
- Per espressa volontà delle parti contraenti si stabilisce che:
o I compensi saranno liquidati di norma mensilmente in funzione dell’ andamento dell’incarico affidato al collaboratore, salvo esplicita richiesta di opposto tenore che il collaboratore formulerà per iscritto;
o Qualora il collaboratore non dovesse raggiungere il risultato alla scadenza prevista il compenso dovrà essere debitamente riproporzionato in funzione della quantità di lavoro svolto;
o Qualora il collaboratore non dovesse raggiungere il risultato alla scadenza prevista ed esista la possibilità di prorogare i tempi del lavoro, lo stesso potrà terminare la sua opera senza l’ottenimento di compenso aggiuntivo;
o Qualora il collaboratore concluda il lavoro in anticipo rispetto alla scadenza prevista allo stesso sarà garantito il compenso complessivamente concordato in fase di stesura contrattuale.
- la durata del rapporto e le modalità di risoluzione ante tempus.
A ciascun collaboratore dovrà essere consegnata una copia del contratto sottoscritto ed una copia del presente Accordo collettivo sindacale.
Per espressa previsione legale (comma 2 art. 61 D.lvo 276/2003) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore ai 30 giorni nell’anno solare e che prevedano l’erogazione di un compenso non superiore ai 5.000,00 (cinquemila,00) euro sono considerati occasionali ed esentati dall’obbligo di individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Art. 5 Modalità ed esecuzione della collaborazione
Le modalità d’esecuzione della collaborazione sono determinate autonomamente dal collaboratore nell’ambito delle condizioni generali contenute nell’articolo 4 del presente accordo. Le prestazioni saranno svolte con continuità, senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro, restando libero il collaboratore di impiegare nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno nel rispetto degli obiettivi concordati preventivamente e fatta salva la garanzia del raggiungimento del risultato finale. In particolare, oltre a non dover osservare un orario di lavoro, il collaboratore non dovrà giustificare assenze né assoggettarsi al codice disciplinare aziendale , dovrà però concordarsi con l’Impresa Committente per definire le tecniche necessarie alla migliore realizzazione del lavoro. Quando la natura dell’incarico preveda la necessità di accedere all’interno delle strutture del committente il collaboratore – ferma restando la più ampia libertà di autodeterminazione dei tempi di lavoro – coordinerà la propria prestazione con l’organizzazione del soggetto ospitante e con gli orari in cui dette strutture sono accessibili.
Il collaboratore deve far fronte all’incarico assunto usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione pattuita.
L’Impresa si asterrà dal risolvere unilateralmente il contratto di collaborazione per inadempienza qualora il collaboratore fornisca la prova che la temporanea indisponibilità sia cagionata da eventi a lui non imputabili.
Art. 6 Diritti e doveri del collaboratore
La committente prende atto che il collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun albo professionale e che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e che, pertanto, provvederà ad inoltrare alla competente sede INPS “Domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 8 Agosto 1995, n.335. Sarà peraltro suo obbligo comunicare, tempestivamente, alla committente qualunque variazione di tale stato di fatto.
Il Collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; gli è, in particolare, fatto divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del committente e di divulgare qualsiasi notizia ed informazione riguardanti l’attività e i progetti dell’Impresa Committente, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia in ogni modo venuto a conoscenza. Gli è fatto divieto, inoltre, di effettuare riprese fotografiche di qualsiasi genere ai lavori svolti senza aver ottenuto l'autorizzazione scritta dai responsabili dell’Impresa stessa.
Il Collaboratore si asterrà inoltre dal porre in essere atti di qualsivoglia natura che possano arrecare direttamente o indirettamente pregiudizio agli interessi ed all’attività del committente.
Il committente si impegna da parte sua a verificare la disponibilità ad accettare nuovi incarichi dei soggetti il cui rapporto si sia positivamente concluso con il raggiungimento degli obiettivi posti a base dello stesso, prima di stipulare rapporti con altri soggetti.
I singoli contratti di collaborazione che si andranno a stipulare non saranno in alcun modo trasferibili.
Art. 7 Recesso.
Il contratto di collaborazione si risolve allo scadere del termine apposto dalle parti e comunque al momento della realizzazione del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso.
Nel corso del rapporto ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario.
La parte che dovesse recedere dal rapporto senza rispettare detto termine di preavviso dovrà corrispondere all’altra, a titolo di indennità sostitutiva, un importo commisurato ad 1/12esimo dei compensi erogati negli ultimi 12 mesi di rapporto ovvero, qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore, alla frazione corrispondente al numero di mesi di durata dello stesso.
Il preavviso non è dovuto quando il recesso è determinato da inadempimenti dell’altra parte. Il collaboratore che non presti la propria attività per un periodo pari ad 1/12 della durata complessiva del contratto, sarà considerato inadempiente. Il committente potrà pertanto procedere alla risoluzione del rapporto con diritto a trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso.
L’Impresa committente avrà diritto di recedere senza preavviso dal presente contratto, mediante comunicazione scritta inoltrata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
• inattività del collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di due settimane, nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività;
• assunzione di analogo rapporto da parte del collaboratore con una ditta concorrente del committente;
• la richiesta da parte della Direzione Lavori dell’allontanamento della persona considerata “non gradita”;
• l’esecuzione tecnica del lavoro eseguito dal collaboratore non corrisponda allo standard qualitativo del Committente e indicazioni della Direzione Lavori;
• assoggettamento del collaboratore a procedura concorsuale ovvero proponimento di azione penale a suo carico.
Qualora il contratto venisse sciolto da parte del collaboratore in data antecedente ai termini contrattuali, il compenso lordo verrà quantificato sulla base dell’effettivo lavoro consegnato alla Committenza.
Art. 8 Compensi.
I compensi definiti sulla base di quantità e qualità dell’opera svolta avranno una tariffa di riferimento minima mensile diversa in base alla qualifica del collaboratore (art.2) e sono fissati nella tabella seguente al solo scopo di definire l’entità della presentazione:
• Restauratore di Beni Culturali (D.lgs 42/06 art. 29, c. 7- 8 - 9, 182 e smi) € 1800,00 lordi mensili
• Collaboratore Restauratore di Beni culturali (D.lgs 42/06 art. 29, c. 7, 182 e smi) € 1650,00 lordi mensili
Il coefficiente giornaliero si stabilisce in 22 giornate standard.
Xxx compensi erogati al collaboratore l’Impresa Committente, in qualità di sostituto di imposta, effettuerà le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali obbligatorie per legge.
Art. 9 Rimborsi spese
Qualora lo svolgimento dell’incarico dovesse richiedere spostamenti in comuni diversi rispetto alla sede di attività dell’Impresa e salvo diverse pattuizioni contrattuali, il committente provvederà a
valutare un compenso adeguato alle necessità di spostamento del collaboratore, escludendo qualsiasi altro rimborso
Art. 10 Infortunio, malattia e maternità
Per ciò che riguarda i periodi coperti da infortunio, malattia e gravidanza si fa espresso rinvio alle norme di legge.
Al solo fine di consentire la corretta gestione degli adempimenti imposti dalle norme richiamate, il collaboratore s’impegna ad informare tempestivamente il committente di detti eventi e delle circostanze ad essi collegate.
Art. 11 Sicurezza sul Lavoro
In conformità con le disposizioni del D.Lgs n. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni l’Impresa, all’atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione, comunicherà a ciascun collaboratore i nominativi dei responsabili cui fare riferimento per qualsivoglia questione in materia di sicurezza sul lavoro oltre che gli estremi del piano di valutazione dei rischi e le norme comportamentali. Al collaboratore saranno dati in dotazione i mezzi personali di protezione e lo stesso collaboratore si impegnerà ad utilizzarli costantemente durante le ore di lavoro.
Appositi incontri informativi potranno essere effettuati all’interno dei centri tra i responsabili aziendali e i rappresentanti dell’organizzazione sindacale firmataria della presente intesa.
Art.12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al contratto.
Art. 13 Tutela e libertà sindacali
Il collaboratore non può essere discriminato per ragioni politiche, sindacali, di religione, di razza, di lingua o di sesso.
Art. 14 Conciliazione delle controversie e certificazione.
Ferma restando la facoltà di adire all’autorità giudiziaria, al fine di promuovere la conciliazione delle controversie, le parti concordano sull’opportunità di costituire una Commissione di Conciliazione ed Arbitrato. Detta commissione sarà composta da tre membri: un rappresentante per ciascuna delle parti contraenti FeLSA CISL Cultura ed ARI, ed un Presidente eletto di comune accordo tra le parti medesime ovvero nominato dalla C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero dal Giudice di Pace della provincia di competenza.
A parte verrà definito il regolamento per l’attività della Commissione Conciliazione ed Arbitrato.
Le parti si rincontreranno qualora si verificassero sostanziali variazioni della disciplina oggetto del presente accordo e/o l’approvazione di Decreti Attuativi inerenti la materia quali fra l’altro la certificazione dei contratti e le procedure di conciliazione.
Art. 15 Decorrenza.
La presente impegna le parti in epigrafe a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente atto ed avrà validità e durata triennale.
L’eventuale entrata in vigore di norme di legge e/o regolamenti in materia di lavoro autonomo, atipico, parasubordinato che comunque regolassero materie oggetto della presente intesa, non ne provocherà la decadenza ipso jure, ma comporterà l’impegno delle parti di adeguare a dette norme le parti della presente intesa con esse confliggenti ovvero non previste.
I committenti dovranno adeguarsi alle condizioni del presente accordo. Per la parte riguardante i compensi si pattuisce la revisione biennale.
Art. 16 Quota di servizio.
Le parti concordano che a proprie spese verranno stampate le copie dei contratti che successivamente verranno vendute al costo di € 80 a copia il tutto per risarcire i costi vivi che le parti sosterranno.
Art. 17 Delega sindacale.
Le parti concordano che con la firma del contratto il lavoratore a progetto sarà automaticamente iscritto al sindacato, pertanto i suoi dati saranno forniti alla FeLSA CISL Cultura.
La quota di iscrizione, pari allo 0,5% calcolato sui compensi lordi sarà a carico del lavoratore e sarà trattenuta e versata dall’impresa committente in qualità di sostituto di imposta, mediante bonifico bancario sul c/c della FeLSA CISL Cultura (IBAN XX00X0000000000000000000000) entro 10 giorni dalla corresponsione del compenso in busta paga.
Il Segretario Generale
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle parti in data 4 ottobre 2010
Il Presidente
Xxxxx Xxxxxx