ALLEGATO A.5
ALLEGATO A.5
Regolamento rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio Civile Regionale
1. Impegni e responsabilità degli enti e degli operatori volontari del servizio civile
La Regione Marche – Servizio Politiche sociali e Sport (di seguito: Regione) e l’Ente presso il quale l’operatore volontario presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della “Carta di impegno etico del Servizio Civile Regionale”, la comune consapevolezza che il SCR è “espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace”. Spetta agli operatori volontari il diritto e il dovere alla formazione e all’impiego per le finalità del progetto, accettando responsabilmente il ruolo di chi apprende idee, contenuti e comportamenti; farsi carico delle finalità del progetto; partecipare consapevolmente alle attività dell’Ente previste nel progetto di SCR-GG; accogliere con fiducia il confronto con le persone impegnate nell’Ente; esprimere il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, nel rapporto con gli altri e nel progetto; coltivare le proprie doti personali ed il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e a migliorarlo.
2. Presentazione in servizio
2.1 L’operatore volontario è tenuto a presentarsi presso l’Ente di assegnazione, nel giorno e nella sede comunicata dall’ente stesso come stabilito dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi l’operatore volontario e le relative sanzioni.
2.2 Il responsabile locale dell’Ente accreditato o il rappresentante legale dell’Ente, provvedono a consegnare all’operatore volontario copia del contratto di assicurazione stipulata dalla Regione in suo favore, copia del progetto approvato, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, un apposito documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità ricoperte dalle medesime.
2.3 Per ogni operatore volontario che assume servizio deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell’Ente ospitante nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all’interessato con particolare riferimento a:
- copia del progetto approvato;
- permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria;
- fotocopia del contratto di servizio civile controfirmato dal volontario riportante la data di assunzione in servizio;
- formazione svolta sia generale che specifica;
- richieste avanzate dal volontario;
- eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
- provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
2.4 La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia al servizio stesso. In presenza di gravi e documentati motivi che impediscano la presentazione in servizio nella data indicata (ad esempio malattia attestata da certificato sanitario o esame universitario), l’operatore volontario fornisce per iscritto all’ente le giustificazioni relative all’impedimento. I giorni di assenza dalla partecipazione al progetto sono decurtati, in funzione della motivazione dell’assenza, dal totale dei giorni di permesso o malattia, spettanti durante il periodo di servizio civile ed indicati nel contratto. L’eventuale prosecuzione dell’assenza oltre il totale dei giorni di permesso o malattia indicati nel contratto è considerata rinuncia al servizio.
3. Assegnazione degli operatori volontari selezionati per altro progetto
3.1 Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato può chiedere alla Regione, l’assegnazione degli operatori volontari idonei non selezionati come da graduatoria generale.
3.2 Quanto sopra a condizione che si acquisisca l’assenso degli operatori volontari di cui si chiede l’assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria dell’ente nel quale risultano esuberanti.
4. Sostituzione degli operatori volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio
4.1 La sostituzione degli operatori volontari selezionati nell’ambito dei progetti di SCR a seguito di rinunce prima dell’avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a quarantacinque giorni (cfr. successivo punto 7) è consentita esclusivamente entro i primi quattro mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno otto mesi di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile degli operatori volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell’Ente fino al termine del progetto. L’eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della L.R. n. 15/05 e s.m.i.
4.2 Al fine di consentire alla Regione di espletare le procedure necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno entro centodieci giorni dalla data di inizio del progetto.
4.3 L’Ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità. Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede.
4.4 In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte degli operatori volontari, gli Enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, gli operatori volontari idonei non selezionati che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Dirigente della Regione. Eventuali periodi di servizio prestati dagli operatori volontari precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato. Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre quarantacinque giorni) devono comunque essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni alla Regione attraverso SIFORM2, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico degli operatori volontari.
L’Ente di impiego è tenuto a comunicare mensilmente alla Regione, tramite la piattaforma SIFORM2 xxxxx://xxxxxx0.xxxxxxx.xxxxxx.xx:
- la dichiarazione di atto notorio mensile attestante la regolarità del servizio ed eventuali decurtazioni del compenso, comprese quelle per maternità;
- il registro delle presenze degli operatori volontari;
- i giustificativi dell’assenza per permesso o malattia.
Xxxxxx, altresì, essere comunicate le assenze per infortunio che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso. La Regione si riserva di rifarsi sull’Ente per il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.
4.5 L’operatore volontario che interrompe lo svolgimento del servizio civile è invitato a comunicare all’ente di assegnazione, per fini statistici, il motivo della propria decisione.
4.6 L’operatore volontario subentrante, per quanto concerne la presentazione in servizio, si attiene a quanto indicato al capitolo 2.
5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio
5.1 Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dal bando, comporta l’esclusione del volontario dalla prosecuzione del progetto.
5.2 In caso di revoca del progetto disposta dalla Regione, gli operatori volontari in servizio presso l’Ente, in considerazione delle loro legittime aspettative in ordine allo svolgimento del servizio civile, qualora abbiano
svolto un periodo di servizio civile non superiore al 50% della durata del contratto, hanno la possibilità, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile, di presentare nuova domanda in uno dei bandi successivi.
6. Temporanea modifica della sede di servizio
6.1 Gli operatori volontari devono essere impiegati presso le sedi indicate nel progetto a cui sono stati assegnati dalla Regione per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto stesso. È consentito il trasferimento degli operatori volontari presso altre sedi dell’ente non riportate nel progetto, esclusivamente per cause di forza maggiore non dipese dall’Ente. I temporanei trasferimenti per cause di forza maggiore vanno comunque autorizzate dalla Regione.
6.2 Per esigenze di servizio, l’Ente può impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore ai sessanta giorni, previa tempestiva comunicazione alla Regione, presso altre località in Italia o all’estero (con specifica assicurazione aggiuntiva per i rischi non espressamente previsti dall’assicurazione stipulata dalla Regione), non coincidenti con le sedi del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo. Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico della Regione per le spese di viaggio.
7. Malattie e infortuni
7.1 L’operatore volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell’Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sul modulo cartaceo, non telematico, rilasciato dal medico di famiglia o da altre strutture pubbliche. Tale documentazione è conservata dall’Ente nella cartella personale del volontario.
7.2 Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale dell’operatore volontario nella quale è conservata la documentazione relativa.
7.3 All’operatore, durante i primi quindici giorni di malattia, spetta l’assegno mensile per l’intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori trenta giorni di malattia, l’importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori trenta giorni, l’operatore volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso, l’operatore volontario, sempre che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, potrà presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l’esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall’inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.
7.4 I giorni festivi e i giorni di riposo previsti che ricadono nel periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.
7.5 L’Ente comunica alla Regione i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all’esclusione dal servizio.
7.6 In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale l’operatore volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l’operatore volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
7.7 L’Ente invia alla Regione una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell’incidente occorso all’operatore volontario nell’effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l’evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.
7.8 Per gli infortuni avvenuti durante l’orario di servizio, e per effetto delle attività svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del servizio civile spetta l’intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con
apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.
7.9 Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro (art.3, comma 00 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 81/2008, come modificato dal D.lgs. 112/2008) gli operatori volontari in servizio civile sono equiparati ai lavoratori autonomi e ad essi si applicano le disposizioni concernenti “impresa familiare e lavoro autonomo” (art 21 D.lgs. citato).
Secondo quanto prevede l’art. 3 comma 12 bis sopra citato, il datore di lavoro - figura che nel rapporto di servizio civile è incardinato nell’ente presso il quale si realizza il progetto nel quale è impegnato l’operatore volontario - è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi connessi all’attività nell’ambito del progetto di servizio civile per il quale è stato selezionato.
A tal fine gli enti, nel corso destinato alla formazione specifica, secondo quanto indicato nel progetto, devono obbligatoriamente prevedere un apposito modulo concernente l’informativa sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari e sulle misure di prevenzione ed emergenza.
Contestualmente l’operatore volontario è tenuto agli adempimenti indicati dall’art. 21 del D.Lgs. citato e può avvalersi delle facoltà dallo stesso individuate.
8. Tutela della maternità
8.1 Alle operatrici volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).
8.2 È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).
8.3 In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dall’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.
8.4 Durante il primo anno di vita del bambino, l’operatrice volontaria, in caso di orario giornaliero di servizio di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili. Nell’ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l’operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un'ora. Tali periodi sono considerati ore di servizio, ai sensi dell’articolo 39, comma 2 del citato d.lgs. n.151/2001.
8.5 Prima dell’inizio del periodo di divieto di cui all’art. 16, lett. a), e all’art. 20 le operatrici volontarie devono consegnare all’Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
8.6 L’astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall’art. 17 (astensione facoltativa) che nel caso previsto dall’art. 16 (astensione obbligatoria) che in quello previsto dall’art. 20 (flessibilità del congedo per maternità) dovrà a cura dell’Ente essere resa nota alla Regione, per gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure la Regione dovrà essere informata a cura dell’Ente, è infatti corrisposto l’assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.
8.7 L’astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.
8.8 Le operatrici volontarie in stato di gravidanza che non hanno completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, possono presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.
8.9 Tutte le comunicazioni previste nel presente paragrafo (inerenti lo stato di gravidanza dell’operatrice, la data di sospensione dal servizio, la ripresa del servizio dopo l’interruzione per maternità e la documentazione utile a giustificate l’astensione anticipata) devono essere caricate in SIFORM2.
9. Guida di automezzi
9.1 È consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’Ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati. È consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell’Ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l’attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell’insufficienza dei mezzi dell’Ente in considerazione del numero degli operatori volontari e degli interventi).
Resta inteso che occorre:
- da parte degli Enti una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che gli operatori volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell’automezzo utilizzato, l’assunzione dell’onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate;
- da parte degli operatori volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l’auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalità e nei limiti concordati con l’Ente.
9.2 I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dalla Regione e consegnata al volontario all’atto della presentazione in servizio. L’Ente dovrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione stipulata dalla Regione o potrà innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.
10. Permessi
10.1 Nell’arco dei dodici mesi di attuazione del progetto l’operatore volontario usufruisce di un massimo di ventisei giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, licenze matrimoniali.
10.2 Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un giorno più e non è frazionabile in permessi orari.
10.3 Gli operatori volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai ventisei giorni di permesso spettanti nell’arco dei dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
- donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per gli operatori volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per gli operatori volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio;
- convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno;
- lutto: 3 giorni per legami parentali di primo grado (genitori, fratelli, xxxxx e xxx), secondo grado e di affini entro il primo grado;
- 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
- volontariato per eventi straordinari di protezione civile: un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V – sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
10.4 Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell’articolazione dell’orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.
10.5 I permessi vengono fruiti dall’operatore volontario, in accordo con l’Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all’OLP della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.
10.6 Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
10.7 La fruizione di giorni di permesso eccedenti i ventisei retribuiti deve essere comunicata dall’Ente alla Regione, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.
11. Orario di servizio
11.1 I progetti sono articolati in venticinque ore settimanali ovvero in 1145 ore annuali, in relazione alla durata effettiva dei progetti, articolati su 4 - 6 giorni di servizio a settimana.
11.2 È concesso all'operatore volontario, per effetto della gestione flessibile dell'orario di servizio, svolgere un orario minimo di 20 ore settimanali ed un massimo di 36 ore settimanali, da distribuire uniformemente nel corso dell’intero periodo di durata del progetto.
11.3 Non è possibile concludere le ore di servizio prima della fine del progetto. Nel computo delle 1145 ore di servizio rientrano i giorni di malattia, maternità, infortunio e le festività (esempio 25 dicembre, 1 maggio …), che conservano l’orario di servizio programmato.
11.4 Non è possibile tenere in servizio gli operatori volontari oltre il periodo di dodici mesi.
11.5 Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.
11.6 È compito dell’Ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato. Il dirigente della struttura, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, per esigenze di servizio può predisporre nuovi ed ulteriori orari di servizio a calendario rispetto a quanto previsto dal progetto. La predisposizione degli orari di servizio non può prescindere dall'assenso del volontario che deve essere reso per iscritto.
11.7 L’Ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali di servizio previsto dallo stesso. Sarà cura dell’Ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell’arco temporale di riferimento. Atteso che per gli operatori volontari non è prevista l’applicazione della disciplina dello straordinario, ove si verifichi un prolungamento dell’orario, per esigenze di servizio, l’Ente si attiverà per far “recuperare” le ore in più entro il mese successivo. Eventuali variazioni dell’orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore.
11.8 Non è consentito all’ente di far svolgere all’operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00; né di chiedere allo stesso la reperibilità al di fuori dell’orario di servizio, a meno di espressa previsione nel progetto.
12. Termine del servizio: rilascio attestato di fine servizio
12.1 La Regione rilascia all’operatore volontario, che ha completato i mesi di servizio indicati nel contratto, l’attestazione di fine servizio da cui risulta l’effettuazione del periodo di servizio svolto, con l’indicazione del progetto, dell’ente titolare dell’accreditamento e, se del caso, dell’ente di accoglienza, previa acquisizione del questionario di fine servizio inviato dalla Regione.
12.2 La Regione rilascia l’attestazione di fine servizio all’operatore volontario che abbia completato almeno il cinquanta percento del periodo di servizio previsto nel contratto e lo abbia interrotto per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore.
12.3 L’operatore volontario che non si trova nella condizione di cui sopra, può chiedere alla Regione una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.
12.4 Le competenze chiave1 che l’operatore volontario ha potuto maturare durante lo svolgimento del servizio civile, in conformità con quanto previsto dal progetto, sono messe in trasparenza dall’attestazione di fine servizio.
1 Nuova Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018 (2018/C 189/01) e s.m.i.