CONDIZIONI GENERALI Condizioni generali di contratto per la fornitura dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
CONDIZIONI GENERALI
Condizioni generali di contratto per la fornitura dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
RAPPORTI CON IL CLIENTE
Art. 1- Definizioni
1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
• "Fornitore del servizio calore: il soggetto qualificato che svolge attività di gestione calore, raffrescamento o servizi energia ai sensi di legge.
• "Cliente": il soggetto, persona fisica o giuridica, Ente, associazione o altro che risulti allacciato alla rete di teleriscaldamento ne chieda l’allacciamento o che abbia sottoscritto il contratto di fornitura del calore a mezzo del teleriscaldamento/teleraffrescamento.
• "Calore" si intende l'energia termica prodotta, che alimenti circuiti di riscaldamento/acqua calda sanitaria o assorbitori di calore per la produzione del freddo.
• "Parti": il Fornitore ed il Cliente definiti congiuntamente.
• "Gruppo di misura": è la parte dell'impianto di scambio termico che serve per la misura del calore e della portata ad uso del Cliente stesso.
• "Sottocentrale di utenza": comprende tutte le apparecchiature poste a valle delle valvole d’utenza della rete del teleriscaldamento sino al punto di consegna del circuito secondario del Cliente. La sottocentrale, rimane di proprietà del Fornitore.
• "Carta dei servizi": documento che stabilisce i livelli di qualità del servizio rispetto ad alcuni indicatori specifici.
Art. 2- Contratto di fornitura. Soggetto a cui viene effettuata la fornitura.
2.1 La fornitura dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento è disciplinata dalle Condizioni generali, dalla carta dei servizi e dalle disposizioni imposte dagli Enti od organi pubblici competenti in materia.
2.2 La richiesta di attivazione può essere effettuata dal proprietario dell'immobile o dalla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o comunque occupa legittimamente l'immobile entro il quale sarà utilizzata.
2.3 Nel caso di edifici non costituiti in condominio serviti da un unico punto di consegna, il contratto è intestato ad uno dei fruitori su delega scritta degli altri utilizzatori che risponderanno in solido per quanto concerne gli obblighi contrattuali. Nel caso di forniture effettuate a soggetti diversi dalle persone fisiche o condomini, il
contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta.
2.4 Il Cliente che richiede un nuovo allacciamento è tenuto a richiedere contratti separati per forniture che sono destinate ad abitazioni, negozi, officine ed esercizi pubblici, anche se i locali sono inseriti in fabbricati misti.
Art. 3 - Uso dell’energia termica e dell’energia frigorifera
3.1 Il Cliente non può cedere l’energia termica e l’energia frigorifera a terzi né può utilizzarlo per propri scopi in locali od ambienti non indicati nel contratto.
3.2 L'utilizzo del calore per usi diversi da quelli inizialmente richiesti è considerato abusivo e comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.
3.3 Il contratto di fornitura può essere ceduto dal Fornitore ad altra società, ferme restando le condizioni contrattuali pattuite.
Art. 4- Decorrenza, durata, recesso dal contratto
4.1 La fornitura decorre dal momento dell'accettazione della richiesta di attivazione da parte del Fornitore, ed è subordinata alla consegna di tutta la documentazione prescritta e al pagamento delle spese iniziali (allacciamento, indennità, oneri, contributi, deposito cauzionale). Nessun obbligo od onere è imputabile al Fornitore prima dell'avvenuta attivazione della fornitura.
4.2 Il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di attivazione nei seguenti casi:
a) il Cliente risultati protestato o sottoposto a procedure esecutive, o risulti sottoposto a procedure concorsuali compresa l'amministrazione controllata;
b) qualora risulti che la richiesta di erogazione è fatta da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarla in proprio;
c) qualora per motivi di natura tecnica l'erogazione non rientri nelle condizioni standard del contratto.
4.3 I contratti di fornitura hanno una durata pari a 9 (nove) anni, con possibilità di recesso da parte del Fornitore, dopo la sospensione della fornitura, nei casi in cui:
1. l’impianto interno del Cliente non rispetti più le norme tecniche sulla sicurezza degli Impianti;
2. se a causa dell'impianto non adeguato vi possa essere un pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione del calore;
3. il gruppo di misura sia stato dolosamente alterato o manomesso;
4. sia mancato il pagamento di somme dovute al Fornitore e sia trascorso il periodo del preavviso comunicato con lettera raccomandata;
5. utilizzo del calore fornito per scopi diversi da quelli pattuiti;
6. il contratto si intenderà risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, le tubazioni per teleriscaldamento/teleraffrescamento, in tutto od in parte, dovessero essere rimosse
dal luogo originario, sia esso terreno pubblico o privato, per fatto non dovuto all’azienda. In questa eventualità l’Azienda invierà, con due mesi di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del Contratto.
Il recesso sarà comunicato con lettera raccomandata.
4.4 Il Cliente può recedere dalla fornitura, con un preavviso di 30 giorni, consegnando allo sportello o inviando una comunicazione scritta. Il recesso avrà efficacia dalla data di verifica in contraddittorio della chiusura d’impianto tramite apposita piombatura e conseguente lettura dei consumi.
Il Cliente resterà responsabile dei consumi fino alla lettura del contatore eseguita da incaricati del Fornitore, inclusi i consumi involontari o derivanti da perdite accidentali. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tempestivamente la lettura nei termini previsti dalla carta dei servizi.
Nel caso di risoluzione anticipata da parte del Cliente prima del terzo anno dalla data di inizio fornitura, il Cliente stesso dovrà corrispondere al Fornitore una somma pari al valore delle sottocentrali di scambio termico decurtata del valore di ammortamento fino alla data di risoluzione del contratto.
4.5 Nel caso in cui fosse stato eseguito il lavoro di allacciamento e non pagati i corrispettivi da parte del Cliente, il Fornitore procederà per via legale al recupero del credito e qualora fosse in atto la fornitura, potrà sospendere l’erogazione.
Art. 5- Cessazione dal contratto per trasferimento del Cliente, cessione dell'immobile, morte del Cliente, altri casi.
5.1 Nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (per es.:locazione, subaffitto, ecc.) o modifica nella destinazione d'uso dell'immobile nel quale è effettuata la erogazione del calore, il Cliente dovrà darne comunicazione scritta al Fornitore. In mancanza di tale comunicazione il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore dei corrispettivi dovuti da chi subentra e per qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi agli apparecchi ed impianti.
5.2 Il subentrante ha l'obbligo di richiedere un nuovo contratto di fornitura e la mancata richiesta del contratto da parte del subentrante comporterà che il suo consumo di calore sarà considerato abusivo.
5.3 Per continuare la fornitura, gli eredi sono tenuti a subentrare al Cliente deceduto.
5.4 Il contratto è considerato cessato, senza che vi sia stata disdetta formale, nei casi in cui:
1. altri soggetti chiedano di sottoscrivere un contratto per la stessa fornitura e dimostrino di essere gli effettivi utilizzatori del calore e di avere l'assenso del proprietario dell'immobile;
2. non sia rintracciabile l'intestatario iniziale e la richiesta venga fatta dai nuovi acquirenti dell'immobile
Art. 6- Domanda di fornitura per locali non collegati alla rete di teleriscaldamento e di teleraffrescamento (nuovi allacciamenti o da modificare).
6.1 Per richiedere un nuovo allacciamento o modificare un allacciamento esistente, il Cliente deve rivolgere domanda al Fornitore.
6.2 Per fare la domanda di allacciamento alla rete, occorre presentare:
1. la documentazione e le certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione dei suoli pubblici;
2. il nullaosta del proprietario dell'immobile nel quale dovranno essere installate le tubazioni e il gruppo di misura;
3. la dichiarazione con cui il Cliente si impegna a consentire al Fornitore, di allacciare altri clienti alle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o privato purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.
6.3 Il Fornitore si considera autorizzato a eseguire l'intervento richiesto dopo l'accettazione della soluzione tecnica proposta e del preventivo di spesa.
6.4 Il Fornitore ha la facoltà di accettare o respingere motivatamente la domanda di allacciamento.
6.5 Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori necessari dopo l'accettazione del preventivo entro i limiti di disponibilità dei propri impianti.
Art. 7- Richiesta di attivazione servizio e rispettivi oneri
7.1 La richiesta di attivazione del servizio è firmata dal richiedente o dal legale rappresentante o da un suo delegato.
7.2 Il Fornitore può chiedere al proprietario dell'immobile o a un terzo di garantire il pagamento dell'utenza.
7.3 Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti da Bea Gestioni S.p.a., il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta e Xxx Xxxxxxxx S.p.a. richiederà le spese sostenute e l'ammontare dell'I.V.A. relativa, se dovuta.
7.4 Le eventuali opere murarie necessarie all’allacciamento dell’impianto alla rete di distribuzione sono eseguite a spese e a cura del Cliente, come da accordi separati definiti con Bea Gestioni S.p.a.
7.5 Gli oneri relativi alle spese di bollo del contratto sono a carico del Cliente, così come eventuali altri oneri relativi all’attivazione della fornitura comunque specificati all’atto del Contratto.
Art. 8- Deposito Cauzionale
8.1 Il Cliente, all’atto della stipula del contratto di fornitura, versa a Bea Gestioni S.p.a. un anticipo sui consumi commisurato all'entità ed alle caratteristiche della fornitura e
comunque determinato al momento dell’attivazione del servizio. L’anticipo viene restituito al Cliente a seguito della cessazione del contratto, senza necessità di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
8.2 In sostituzione dell'anticipo sui consumi Bea Gestioni S.p.a. si riserva di chiedere al Cliente la prestazione di idonea garanzia in forma di fidejussione per un importo equivalente ad un trimestre di fornitura, assumendo come volume mensile il quantitativo mensile massimo consentito dall'impianto. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, oppure delle eventuali modifiche nei consumi dell'utenza.
8.3 Può essere richiesta anche la costituzione di un adeguato deposito cauzionale, oltre al pagamento del debito pregresso, per ottenere la riattivazione di utenze interrotte per morosità.
8.4 Il deposito sarà restituito a compensazione dell'ultima fattura emessa in seguito alla cessazione del contratto o con assegno di traenza se nell'ultima fattura non vi è sufficiente capienza.
8.5 In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla Legge, Bea Gestioni S.p.a. potrà compensare con tali anticipi i propri crediti. In questo caso il Cliente dovrà al più presto ricostruire l’anticipo nella sua integrità.
8.6 In caso che il Cliente adotti il sistema di domiciliazione bancaria degli addebiti delle fatture, l’anticipo sui consumi non verrà richiesto, o nel caso in cui fosse già stato versato, sarà restituito sotto forma di storno nella fattura conseguente.
Art. 9- Diritto di sospensione o di revoca della fornitura per motivi tecnici e di sicurezza
9.1 Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione del calore non solo per cause di forza maggiore (fra queste sono comprese: scioperi, eventi naturali, guasti imprevedibili nonché diminuzioni nella disponibilità globale del calore), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione.
9.2 Il Fornitore si impegna a fare in modo che le interruzioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile e verranno preannunciate al Cliente con tempo congruo.
9.3 Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura tranne i casi di mancato rispetto della Carta dei servizi.
9.4 E' prevista la sospensione e la risoluzione del contratto di fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o terzi.
9.5 Il fornitore può inoltre sospendere la fornitura senza preavviso nei seguenti casi:
- per cause oggettive di pericolo
- per appropriazione fraudolenta di energia, compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura.
B) PAGAMENTI, FATTURAZIONE, MOROSITA'
Art. 10- Tariffe e Fatturazione
10.1 Il calore viene fatturato al Cliente in ragione del consumo rilevato mediante gruppo di misura.
10.2 Il prezzo di vendita del calore, l'ammontare dei contributi e delle anticipazioni, le disposizioni di ogni singolo contratto, sono stabiliti dal Fornitore nel rispetto della normativa vigente in materia e sono accettati dal Cliente all'atto della richiesta di attivazione.
10.3 La tariffa per la fatturazione del calore sarà determinata in modo tale che il prezzo di vendita tenga conto sia della energia termica effettivamente consumata, sia della portata (o potenza termica) impegnata.
La tariffa di fornitura applicata alla data di sottoscrizione del contratto è riportata in Allegato 1 (“Tariffa di fornitura”) unitamente ai criteri di aggiornamento.
10.4 Bea Gestioni S.p.a. applica l’imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo quanto previsto dagli Organi competenti. Il valore dell’IVA in vigore è indicato in bolletta o fattura.
10.5 La tariffa applicata è comprensiva dei costi di gestione e manutenzione della sottocentrale di scambio termico e di assorbimento calore
10.6 Il Cliente accetta le modifiche tariffarie che saranno stabilite periodicamente dal Fornitore.
10.7 La fatturazione dei consumi di calore avverrà a seguito di lettura dei consumi sul misuratore o per acconti.
10.8 Nel caso di avaria degli strumenti di misura, in attesa di determinare i consumi con metodo induttivo il Fornitore potrà emettere fatture di importo presunto sulla base del consumo di calore del medesimo periodo dell'anno precedente, con successivo conguaglio.
10.9 Per i nuovi Clienti le fatturazioni stimate si effettuano sulla base dei consumi medi annui mensili secondo i profili di prelievo della tipologia di utenza indicata dal Cliente al momento della stipula del contratto.
Art. 11- Pagamenti e morosità
11.1 Il Cliente deve effettuare il pagamento delle bollette o fatture entro e non oltre il termine di scadenza indicato nelle medesime e comunque non oltre 20 giorni dalla
data di emissione della fattura; in caso di ritardo il Cliente dovrà versare in aggiunta all'importo della bolletta o fattura gli interessi di mora (calcolati dal Fornitore e decorrenti dal termine di scadenza della fattura) e le eventuali maggiori spese di esazione senza che sia necessaria una preventiva messa in mora del Cliente secondo quanto indicato nella richiesta di attivazione sottoscritta dal Cliente.
11.2 Il mancato pagamento entro il termine ultimo comunicato dal fornitore, da' diritto al Fornitore stesso di sospendere l'erogazione del calore con preavviso di tre giorni lavorativi, addebitando le spese sostenute al Cliente.
11.3 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
11.4 Bea Gestioni S.p.a. si riserva di promuovere per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che ritiene opportuna.
Art. 12- Lettura dei misuratori
12.1 La lettura dei misuratori di calore viene effettuata dagli incaricati del Fornitore.
12.2 Se non è possibile eseguire la lettura o il Cliente è irreperibile, l'incaricato lascerà nella cassetta delle lettere o nei locali comuni dell'edificio, un modulo sul quale il Cliente trascriverà le misure riportate dal gruppo di misura. Il modulo compilato dovrà essere ritornato al Fornitore entro cinque giorni lavorativi o potrà essere comunicato telefonicamente o a mezzo posta elettronica.
12.3 Il Fornitore ha, comunque, la facoltà di emettere bollette di consumo presunto sulla base delle medie dei consumi precedenti, con conguaglio successivo alla lettura del gruppo di misura.
C) MODALITA' TECNICHE PER LA FORNITURA,ALLACCIAMENTI,MISURATORI
Art. 13 - Modalità di fornitura
13.1 L’energia termica è fornita a mezzo di allacciamento costituito da coppia di tubazioni poste tra la rete stradale e la sottostazione di scambio termico. La sottocentrale di scambio termico è composta da organi di termoregolazione, scambiatore di calore, valvole di intercettazione, gruppo di misura e valvola limitatrice di portata.
13.2 La produzione del fluido freddo avverrà con apposita sottocentrale di assorbimento calore posta a valle dello scambiatore di calore.
13.3 Per punto di consegna si intende, ad ogni effetto, quello individuato dalle valvole di separazione tra l'impianto del Fornitore e l'inizio del circuito secondario del Cliente.
13.4 I lavori di allacciamento verranno effettuati compatibilmente con i programmi di lavoro del Fornitore nel rispetto delle condizioni previste dalla Carta dei Servizi.
13.5 Se l'esecuzione dei lavori viene rinviata a causa del Cliente, oltre i due mesi, il Fornitore aggiornerà i costi, prima di eseguire i lavori.
13.6 Il preventivo si considera decaduto se l'accettazione non è fatta nei tempi comunicati.
13.7 Dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Fornitore si impegna alla erogazione solo in seguito alla richiesta di attivazione del servizio.
Art. 14- Allacciamento alla rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento
14.1 Il Cliente si impegna a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di quanto è necessario per l'esecuzione dell' allacciamento medesimo e per l'adduzione delle somministrazioni.
14.2 Il Cliente si impegna inoltre a consentire di allacciare altri utenti sulle derivazioni di allacciamento della sua utenza, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura e previo riconoscimento di servitù di passaggio,concessa gratuitamente.
14.3 I misuratori, le apparecchiature automatiche di regolazione, lo scambiatore e l'impianto fino alle flange di interconnessione del circuito secondario comprese, sono di proprietà di Bea Gestioni S.p.a. che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e potrà rimuoverli alla cessazione del contratto. Tutte le apparecchiature a valle delle flange di interconnessione del circuito secondario sono di proprietà del Cliente che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.
14.4 Il Cliente dovrà garantire la buona qualità del fluido vettore del circuito secondario mediante l’uso di abbattitori di calcare e mediante microfiltrazione dell’acqua.
Art. 15- Sottocentrale di utenza
15.1 Il Cliente dovrà mettere a disposizione un vano adeguato da adibirsi a sotto centrale di fabbricato.
15.2 Nel locale, che sarà dato a titolo di comodato gratuito al Fornitore, documentato dalla sottoscrizione di apposito verbale, verranno installate le apparecchiature di regolazione, misura e scambio di energia termica e energia frigorifera. Il locale resta di proprietà del Cliente con esonero del Fornitore da ogni e qualsiasi spesa condominiale o similare.
15.3 La sottocentrale di utenza comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di consegna. La sottocentrale, realizzata nel rispetto delle normative tecniche vigenti, rimane di proprietà del Fornitore che ne assume anche gli oneri di manutenzione e sostituzione,anche parziale, di componenti non più funzionali.
15.4 E' fatto obbligo al Cliente di rispettare le norme tecniche e le prescrizioni che il Fornitore impartisce o riterrà opportuno impartire al fine di garantire il
funzionamento ottimale sia dell'impianto interno che dell'impianto di Teleriscaldamento.
15.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al proprio impianto interno che, pur non pregiudicando le prestazioni di funzionamento dello stesso, consentano un miglioramento funzionale e gestionale complessivo.
Art. 16- Misurazione dei consumi.
16.1 Il misuratore di energia termica è installato nelle immediate vicinanze della sotto stazione di scambio termico.
16.2 I misuratori rappresentano l'unico strumento a cui fare riferimento per la rilevazione dei prelievi di energia e conseguentemente per la fatturazione dei consumi stessi..
Art. 17- Modifica della potenza termica e frigorifera impegnata
In caso di richiesta di riduzione o aumento della potenza, può essere richiesto il rimborso dei costi sostenuti, qualora sia necessario effettuare modifiche impiantistiche.
D) RESPONSABILITA'E DIRITTI DEL CLIENTE E DEL FORNITORE
Art. 18 - Responsabilità nell'uso delle apparecchiature
18.2 Il Cliente è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature del Fornitore dovuti a manomissioni o causati da incuria o negligenza nel condurre il proprio impianto da parte del Cliente; in tale evenienza il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il danno riscontrato ed il tipo di intervento necessario per la riparazione.
18.3 I costi sostenuti verranno addebitati al Cliente che ha inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali perdite e/o malfunzionamenti dell'impianto a monte del punto di consegna nei luoghi di pertinenza del Cliente di cui venisse a conoscenza.
Art. 19- Verifica dei contatori su richiesta del Cliente
19.1 La verifica di regolare funzionamento dei misuratori può essere effettuata in qualsiasi momento sulla base di una richiesta del Cliente o di iniziativa del Fornitore. Nel caso in cui la verifica sia chiesta dal Cliente, il Fornitore informa il Cliente stesso dei costi per la verifica e chiede conferma del suo impegno a pagare gli eventuali oneri, prima di procedere. Qualora la verifica conduca all'accertamento di errori nella misura non superiore al +/-5%, sarà addebitato al Cliente il costo della verifica preventivamente comunicato.
19.2 Se dal controllo risulta che l'indicazione del gruppo di misura eccede i limiti di tolleranza del +/- 5% si procederà alla ricostruzione dei consumi e ai conguagli (in
aumento o in diminuzione) dal momento in cui la irregolarità si è prodotta se quest'ultima è determinabile. Il periodo della ricostruzione dei consumi non potrà essere superiore al limite temporale della prescrizione legale.
Se il periodo del funzionamento irregolare del contatore non è determinabile, il consumo da fatturare si valuterà con i metodi induttivi, rettificando gli addebiti per un
periodo comunque non superiore al limite temporale della prescrizione legale.
19.3 Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti:
a) Misura dell’energia termica.
L'unità di misura è il kWh/MWh termico(860 Kcal), secondo le definizioni del Sistema internazionale. La misura avviene tramite misuratori di calore ad ultra suoni di classe 2.
b) Misura della portata o della potenza.
La taratura del dispositivo di limitazione della portata o della potenza verrà effettuata secondo le caratteristiche tecniche delle apparecchiature impiegate.
c) Misura della temperatura
Per le temperature di ingresso ed uscita dallo scambiatore è consentita una tolleranza di +/- 5° C compresa la tolleranza strumentale. Le misure si eseguono con strumenti ad immersione e/o a contatto aventi la precisione di +/- 1° C.
Art. 20- Custodia degli apparecchi di misura
20.1 Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti del sigillo di garanzia apposto dal Fornitore. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente o qualunque altra manomissione o danneggiamento delle apparecchiature, daranno luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti del responsabile.
20.2 I misuratori sono di proprietà del Fornitore che ne cura la gestione e manutenzione.
Art. 21- Verbali di posa rimozione e sostituzione del gruppo di misura
21.1 Dopo l'installazione, la rimozione o sostituzione dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale predisposto dal Fornitore e firmato dal Cliente.
Art. 22- Accesso e Modifiche
22.1 Il personale del Fornitore ha diritto ad accedere, per controlli, verifiche, oltre che per la lettura del misuratore di energia termica, a tutte le parti dell'impianto a valle del punto di consegna.
22.2 Il Fornitore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni ed il Cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengano prescritti.
22.3 In caso in inadempienza del Cliente, il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
22.4 Il Cliente dovrà dare preventiva comunicazione al fornitore nel caso intenda apportare modifiche a:
a) locale ove trovasi collocato il misuratore;
b) allacciamento della condotta stradale.
22.5 Qualora il Cliente non ottemperi a queste norme il Fornitore potrà a suo insindacabile giudizio rescindere il contratto.
Art. 23- Condizioni particolari
23.1 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi modifica inerente le utilizzazioni del calore rispetto a quanto dichiarato al momento della richiesta di attivazione.
23.2 Con la richiesta di attivazione il Cliente accetta e si impegna ad osservare tutte le norme che regolano la fornitura, i prezzi di vendita, le condizioni generali di contratto e relative clausole e condizioni. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano gli articoli 1559 e seguenti del C. C.
Art. 24- Risoluzione del contratto
24.1 Il Fornitore ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, a norma dell'art. 1456
c.c. , nei casi previsti all'art. 10 e nelle seguenti situazioni:
1. violazione delle norme relative all'uso del calore e alla subfornitura;
2. alterazione delle apparecchiature di misura del calore o sottrazione di calore non misurato o fraudolento;
3. il Cliente risulti sottoposto a procedure concorsuali o risulti in stato di insolvenza;
4. mancata o invalida costituzione delle garanzie richiesta;
5. morosità protratta per almeno 90 giorni di calendario dalla sospensione della fornitura.
Art. 25- Carta dei servizi e variazioni contrattuali
25.1 La carta dei servizi del Fornitore è da ritenersi parte integrante delle presenti condizioni.
25.2 Qualora nel periodo di validità del contratto si renda necessaria la modifica di una o più clausole contrattuali il Fornitore ne dà comunicazione al Cliente con il preavviso di 30 giorni lavorativi. Le modificazioni delle condizioni contrattuali saranno automaticamente applicate se vantaggiose per il Cliente; in caso contrario il Cliente può recedere dal contratto senza spese.
Art. 26- Trattamento dei dati personali
26.1 Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente sarà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs 196/03 e nell'ambito dell'informativa allegata alla richiesta di attivazione della fornitura.
Art. 27- Riservatezza
27.1 Le Parti si impegnano a non divulgare le informazioni relative al contratto stesso se non con espresso consenso dell’altra, per tutta la durata del contratto e per i due anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso.
27.2 Sono esclusi da tale divieto i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.
Art. 28- Domicilio
28.1 Agli effetti contrattuali le parti eleggono il proprio domicilio: il Fornitore presso la propria Sede Legale, il Cliente presso l'indirizzo indicato nella richiesta di fornitura o presso l'indirizzo che sarà comunicato per iscritto successivamente, o presso il proprio legale rappresentante (nel caso di condominio presso l'amministratore del condominio).
28.2 Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.
28.2 Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il foro di Monza.