PF
PF
Fondo a ombrello di diritto svizzero della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» agosto 2022
Prospetto comprensivo di contratto del fondo
Parte I Prospetto
Questo prospetto comprensivo del contratto del fondo, le informa- zioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. il foglio informati- vo di base e l’ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo l’ultimo rapporto annuale) costituiscono la base per tutte le sottoscrizioni di quote dei comparti.
Valgono solo le informazioni contenute nel prospetto, nelle infor- mazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. nel foglio informativo di base o nel contratto del fondo.
1. Informazioni sul fondo a ombrello rispettivamente sui comparti
1.1 Indicazioni generali concernenti il fondo a ombrello rispettivamente i comparti
PF è suddiviso nei comparti seguenti:
– Bond Fund
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– Swiss Equity Fund
– Global Fund
– Swiss Small Caps Fund
– High Dividend Fund
Il contratto del fondo è stato allestito dalla direzione del fondo di concerto con la banca depositaria ed è stato approvato dall’Auto- xxxx federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA per la prima volta nel 2022. Il presente prospetto e il contratto del fondo si basano sui prospetti originari comprensivi del contratto del fondo dei comparti sopra menzionati prima della conversione in un fondo a ombrello contrattuale.
1.2 Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti
Il fondo a ombrello risp. i comparti non hanno personalità giuridica in Svizzera. Non sono soggetti né all’imposta sul reddito né all’im- posta sul capitale.
La direzione del fondo può richiedere per il comparto corrispon- dente il rimborso completo dell’imposta preventiva federale prele- vata sui redditi in Svizzera.
I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei paesi in cui vengono effettuati gli investimenti. In virtù degli accordi sulla doppia imposizione o di convenzioni analoghe, la direzione del fondo richiederà, nel limite del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori1 domiciliati in Svizzera.
I redditi distribuiti dai comparti (a investitori domiciliati in Svizze- ra o all’estero) sono assoggettati all’imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale esposti/distribuiti separatamente sono esenti dall’imposta preventiva. Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva detratta con un’indicazione nella loro dichiarazione fiscale oppure presentando una richiesta di rimborso separata.
1 Allo scopo di semplificare la lettura, si rinuncia alla distinzione tra forma maschile e femminile;
quest’ultima è tuttavia sempre sottintesa.
Il reddito netto trattenuto dai comparti e reinvestito è assoggettato all’imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%.
Gli investitori domiciliati all’estero possono richiedere il rimborso dell’imposta preventiva in base a un’eventuale convenzione sul- la doppia imposizione esistente tra la Svizzera e il loro paese di domicilio. In assenza di accordi in tal senso è impossibile chiedere il rimborso.
Tali considerazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi corrente, fatta espressamente salva qualsiasi modifica della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali.
La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell’in vestitore in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote di comparti sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel suo paese di domicilio. Per informazioni al riguardo gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale.
I comparti sono soggetti al seguente regime fiscale: Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni)
Questi comparti si qualificano come istituto finanziario non dichia- rante ai fini dello scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC) dell’Orga- nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
FATCA
I comparti sono registrati presso le autorità fiscali statunitensi come Registered Deemed-Compliant Financial Institution (Istituti finan- ziari registrati, ritenuti adempienti) ai sensi di un accordo intergo- vernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471
– 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti, «FATCA»).
1.3 Esercizio contabile
L’esercizio contabile decorre dal 1º settembre al 31 agosto.
1.4 Società di audit
La società di audit è Xxxxx & Young SA, Basilea.
1.5 Quote
– Bond Fund
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– Swiss Equity Fund
– Swiss Small Caps Fund
Le quote sono al portatore.
– Global Fund
– High Dividend Fund
Classe di quote «A» al portatore Classe di quote «I» nominativa
– Bond Fund
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– Swiss Equity Fund
– Global Fund
– Swiss Small Caps Fund
– High Dividend Fund
Di regola, le quote non sono emesse in forma di titoli, ma soltanto contabilizzate.
La direzione ha il diritto, conformemente al contratto del fondo e previa approvazione della banca depositaria e dell’autorità di vigi- xxxxx, di creare, sopprimere o riunire in qualsiasi momento diverse classi di quote.
– Bond Fund
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– Swiss Equity Fund
– Swiss Small Caps Fund
Questi comparti non sono suddivisi in classi di quote.
– Global Fund
Attualmente esistono le seguenti classi di quote:
Classe di quote | Moneta di riferi- mento | Prezzo di prima emis- sione | Periodo / data di lancio | Accordo scritto | Unità minima negozia- bile | Com- missio- ne p.a.3 | Forma di cu- stodia | Destina- zione dei proventi |
A | CHF | CHF 100 | 4.11.2002 | No | 0,001 | 0,79% | Al por- tatore | a distribu- zione |
I 2 | CHF | CHF 100 | 15.10.2019 | Sì | 0,001 | 0,19% | Nomi- nativa4 | a capitaliz- zazione |
2 La classe di quote «I» è offerta unicamente a una ristretta cerchia di investitori (cfr. § 6).
3 Commissione forfettaria di gestione della direzione del fondo. Questa viene utilizzata per l’amministrazione, la gestione patrimoniale, le incombenze della banca depositaria ed ev. per l’attività di distribuzione.
4 Le quote nominative devono essere obbligatoriamente registrate e custodite presso UBS Swit- zerland AG.
Le classi di quote non rappresentano segmenti patrimoniali. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per impe- gni di un’altra classe di quote, anche se in linea di principio i costi sono imputati solo alla classe di quote cui fa capo una determinata prestazione.
– High Dividend Fund
Attualmente esistono le seguenti classi di quote:
Classe di quote | Moneta di riferi- mento | Prezzo di prima emis- sione | Periodo / data di lancio | Accordo scritto | Unità minima negozia- bile | Com- missio- ne p.a.3 | Forma di cu- stodia | Destina- zione dei proventi |
A | CHF | CHF 100 | 31.10.2017 | No | 0,001 | 1,43% | Al por- tatore | a distribu- zione |
I2 | CHF | CHF 100 | 15.10.2019 | Sì | 0,001 | 0,34% | Nomi- nativa4 | a capitaliz- zazione |
2 La classe di quote «I» è offerta unicamente a una ristretta cerchia di investitori (cfr. § 6).
3 Commissione forfettaria di gestione della direzione del fondo. Questa viene utilizzata per l’amministrazione, la gestione patrimoniale, le incombenze della banca depositaria ed ev. per l’attività di distribuzione.
4 Le quote nominative devono essere obbligatoriamente registrate e custodite presso UBS Swit- zerland AG.
Le classi di quote non rappresentano segmenti patrimoniali. Non è quindi escluso che una classe di quote debba rispondere per impe- gni di un’altra classe di quote, anche se in linea di principio i costi sono imputati solo alla classe di quote cui fa capo una determinata prestazione.
1.6 Quotazione e negoziazione
Le quote non vengono quotate. L’emissione e il riscatto delle quo- te dei comparti avvengono quotidianamente.
1.7 Condizioni per l’emissione e il riscatto di quote dei comparti
Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto delle quote, conferiti con gli appositi moduli, sono accettati esclusivamente da PostFinance SA e dagli uffici postali, dalle filiali PostFinance e dagli Operations Cen- ter. È possibile conferire ordini di sottoscrizione e di riscatto anche tramite Internet. Le quote dei comparti possono essere emesse o riscattate ogni giorno lavorativo bancario (da lunedì a venerdì).
Emissioni o riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale [incl. il 24 dicembre], Capodanno [incl. il 31 dicembre], festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali paesi d’investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti del com- parto non può essere valutato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. Post Finance SA, la direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate a rifiutare, a propria discrezione, ordini di sottoscrizio- ne.
Il trattamento degli ordini ha luogo presso i centri di elaborazione di PostFinance SA, che provvedono altresì all’inoltro alla banca depositaria. Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso i centri di elaborazione di PostFinance SA al più tardi entro le ore
13.30 (cut-off time) di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell’ordine) vengono eseguiti in base al valore net- to d’inventario calcolato il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione). Il valore netto d’inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferi- mento dell’ordine (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri
criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un’adeguata valutazione del valore netto d’inventario dei comparti.
Il prezzo di emissione corrisponde al valore netto d’inventario calcolato il giorno di valutazione più la commissione di emissio- ne. L’ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 1.11.4.
Il prezzo di riscatto corrisponde al valore netto d’inventario del giorno di valutazione, dal quale viene dedotta la commissione di riscatto. L’ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 11.1.4.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del con- tratto del fondo.
Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscri- zioni e dei riscatti di quote di un comparto comporta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L’adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d’inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commissioni, imposte e tasse ecc.) risultanti
dall’investimento dell’importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L’adegua- mento comporta un incremento del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del comparto, mentre comporta una riduzione del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d’inventario determinato tramite l’utilizzo dello swinging single pricing è per- tanto un valore netto d’inventario modificato. Nell’adeguamento, anziché le spese accessorie medie appena menzionale, la direzione del fondo può anche considerare l’ammontare effettivo delle spese accessorie se ciò appare, a esclusiva discrezione della direzione
del fondo, opportuno alla luce delle circostanze rilevanti (ad es. ammontare dell’importo, situazione di mercato generale, situazio- ne di mercato specifica per la classe di quote interessata). In questo caso l’adeguamento può risultare superiore o inferiore rispetto
alle spese accessorie medie. Nei casi di cui al § 17 punto 4 e in altri casi straordinari è inoltre possibile, se la direzione del fondo lo ritiene nell’interesse della comunità di investitori, superare il valore massimo del 2% del valore netto d’inventario di valutazione. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, all’autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori nuovi ed esistenti la decisione di superare il valore massimo.
Il prezzo di emissione e riscatto è arrotondato a CHF 0.01. Il paga- mento viene effettuato entro e non oltre 3 giorni lavorativi bancari dopo il giorno di conferimento dell’ordine (valuta massima 3 giorni lavorativi bancari).
Le quote possono essere custodite solo in un deposito di Post- Finance o di uno dei suoi canali di distribuzione.
1.8 Destinazione degli utili
In linea di principio, il reddito netto dei comparti è distribuito senza spese agli investitori entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio contabile. Gli utili di capitale non vengono di regola distribuiti, bensì destinati al reinvestimento nel fondo.
– Global Fund
– High Dividend Fund
Nel caso di classi di quote a capitalizzazione il reddito netto è cumulato annualmente con il patrimonio del relativo comparto per essere reinvestito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento.
1.9 Obiettivo di investimento e politica di investimento dei comparti
1.9.1 Approcci alla sostenibilità
Determinati comparti di cui al punto 1.9.2 perseguono esplicita- mente una strategia d’investimento sostenibile.
Con riferimento agli investimenti sostenibili possono essere utiliz- zati gli approcci ESG di seguito elencati o una combinazione degli stessi:
Integrazione dei fattori ESG
Il gestore patrimoniale (UBS Asset Management Switzerland AG) definisce «sostenibilità» la capacità di fare leva su fattori ambien- tali, sociali e di governance aziendale (fattori ESG) nelle pratiche commerciali per generare opportunità e ridurre i rischi, contribuen- do così alla performance a lungo termine degli emittenti («soste- nibilità»). Il gestore patrimoniale è dell’avviso che una decisione di investimento fondata debba considerare questi fattori.
L’integrazione dei fattori ESG avviene tenendo conto dei rischi ESG rilevanti come parte del processo di ricerca. Nel processo di ricerca si applica l’«ESG Material Issues Framework» (temi ESG rilevanti) del gestore patrimoniale, che identifica quali fattori rilevanti dal punto di vista finanziario possono influire sulle decisioni di investi- mento. L’identificazione di fattori ESG rilevanti dal punto di vista finanziario comporta per gli analisti la necessità di concentrarsi
su quei fattori di sostenibilità che possono influire sul rendimento
dell’investimento. Inoltre, l’integrazione dei fattori ESG può fare emergere opportunità di intervento per migliorare il profilo di rischio ESG e in tal modo ridurre le conseguenze potenzialmente negative di problemi ESG sulla performance finanziaria dell’inve- stimento. Il gestore patrimoniale adotta un sistema che si avvale di fonti di dati ESG interne e/o esterne per identificare gli investi- menti che presentano rischi ESG rilevanti. Le fonti di dati esterne sono in particolare MSCI ESG Research, che fornisce ricerca ESG e dati ESG, e Sustainalytics, che fornisce dati ESG generici (come ad
esempio rating ESG, punteggi ESG, pratiche commerciali, emissioni di gas serra); questi vengono integrati con fornitori esterni di dati ESG specifici come ad esempio ISS Ethix per le armi controverse.
L’analisi dei temi di sostenibilità/ESG rilevanti può riguardare molti aspetti diversi come ad esempio: impronta di CO², salute e benes- sere, diritti umani, gestione delle catene di approvvigionamento, trattamento equo della clientela e governance aziendale. Il gestore patrimoniale adotta l’approccio dell’integrazione dei fattori ESG nel decidere come investire il patrimonio nelle varie strategie sot- tostanti, compresi i fondi target. Nel caso di strategie gestite da UBS Asset Management, il gestore patrimoniale identifica i valori patrimoniali integrati da fattori ESG basandosi sul processo di ricer- ca sopra descritto per l’integrazione dei fattori ESG. Per gli investi- menti in strategie passive o basate su regole si applicano criteri di sostenibilità analoghi, senza tuttavia indicare i fornitori e le fonti di dati né l’esatta procedura di concezione e definizione dei criteri. Il gestore patrimoniale valuta le strategie passive o basate su regole per assicurarsi che soddisfino gli standard di sostenibilità UBS.
Per gli investimenti in strategie di gestori patrimoniali esterni si adottano criteri di sostenibilità simili, senza tuttavia indicare i fornitori e le fonti dei dati o l’esatta procedura di concezione e definizione dei criteri. Il gestore patrimoniale valuta le strategie dei gestori patrimoniali esterni per accertarsi che soddisfino gli stan- dard di sostenibilità UBS.
Esclusioni (negative screening)
Quando investono in fondi o strategie Sustainability Focus a gestio- ne attiva di UBS Asset Management, i comparti adottano criteri di esclusione, come ad esempio produzione di armi controverse (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi biologiche, chimiche o nuclea- ri). Per individuare queste società si ricorre ai dati di un consulente esterno (ISS Ethix - xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxxxxx- g/#controversial-weapons). Il consulente esterno fornisce i dati utili a stilare l’elenco di screening delle aziende che partecipano alla realizzazione, alla vendita o alla distribuzione di tali armi.
I criteri di esclusione e i valori soglia di volta in volta applicabili sono pubblicamente disponibili e vengono aggiornati regolarmente (criteri di esclusione di UBS Asset Management risp. «Sustainability Exclusion Policy»: xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxx- ment/investment-capabilities/sustainability.html).
Per gli investimenti in strategie di gestori patrimoniali esterni si adottano analoghi criteri di sostenibilità, senza tuttavia indicare i fornitori e le fonti dei dati o l’esatta procedura di concezione e definizione dei criteri.
Il gestore patrimoniale valuta le strategie di gestori patrimoniali esterni per assicurarsi che rispettino gli standard di sostenibilità di UBS e si impegna a condurre un dialogo attivo per portare i gestori patrimoniali esterni nel corso del tempo a un livello equivalente a quello dell’approccio di UBS.
Nel valutare queste strategie, il gestore patrimoniale si concentra in particolare sulle risorse disponibili dei gestori patrimoniali esterni nell’ambito ESG, come ad esempio la qualità del team dei collabo- ratori di ricerca e investimento che si dedicano ai temi ESG, l’espe- rienza dei singoli collaboratori nell’ambito della sostenibilità, i tool
di analisi e ricerca impiegati per valutare i rischi ESG delle aziende o se il processo di investimento considera i rischi ESG nella costruzio- ne del portafoglio.
Il gestore patrimoniale può mettere a confronto gli approcci ESG dei gestori patrimoniali esterni con i propri approcci ESG per com- prendere ancora meglio la capacità dei gestori patrimoniali esterni di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità dichiarati.
Approccio bestinclass: i fondi target che UBS Asset Manage- ment qualifica come fondi di Azioni leader in ESG o di Obbligazioni leader in ESG investono in modo tale che il profilo di sostenibilità
«ponderato per gli investimenti» del comparto, basato su dati e analisi di fornitori di dati interni o esterni riconosciuti, sia superiore alla media rispetto a un indice di confronto tradizionale.
– Azioni leader in ESG: azioni di società che, rispetto alla concor- renza, sono già oggi in grado di affrontare meglio una serie di problemi ESG critici e di sfruttare meglio le opportunità ESG.
– Obbligazioni leader in ESG: obbligazioni di società che, rispetto alla concorrenza, sono già oggi in grado di affrontare meglio una serie di problemi ESG critici e di sfruttare meglio le opportu- nità che si profilano.
– Quote di investimenti collettivi di capitale che perseguono un approccio teso a rafforzare il profilo di sostenibilità del rispettivo comparto rispetto a un benchmark senza approccio ESG (broad market index/reference).
Stewardship (active ownership): nei limiti del possibile, in tutti i fondi target che UBS Asset Management qualifica come fondi Sustainability Focus le società si impegnano attivamente, in un confronto dialogico diretto, per affrontare e cogliere in modo mirato i rischi e le opportunità ESG.
Esercizio dei diritti di voto (voting): Nei limiti del possibile, a tutti i fondi target basati su azioni si applica un processo basato su direttive per l’esercizio dei diritti di voto. La direttiva dedicata
all’esercizio dei diritti di voto (Proxy Voting Policy) è pubblicamente consultabile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx-xx- nagement/investment-capabilities/sustainability.html.
Investimenti tematici sostenibili: i fondi target che UBS Asset Management qualifica come fondi di Azioni tematiche ESG o di Obbligazioni che perseguono obiettivi ambientali, di responsabilità sociale e di sostenibilità (green, social e sustainability bond) ovvero che perseguono obiettivi di sviluppo (development bond) investo- no in modo tale da identificare, sulla base di fonti di dati interne ed esterne come ad esempio analisi, investimenti conformi all’EU Gre- en Bond Standard e da raggrupparli in un universo d’investimento tematico.
Azioni tematiche ESG: azioni di società che vendono prodotti e servizi orientati a determinate sfide di carattere ambientale o socia- le, e/o le cui attività soddisfano pienamente uno dei singoli criteri ESG, come ad esempio il pari trattamento tra uomini e donne.
Xxxxx, social e sustainability bond: obbligazioni che finanziano progetti ambientali, istituzioni per il benessere sociale o altri temi sostenibili. Tra gli emittenti di queste obbligazioni figurano di rego- la società, comuni e banche di sviluppo.
Development bond: obbligazioni emesse da Banche Multilaterali di Sviluppo. Le Banche Multilaterali di Sviluppo sono sostenute da vari governi con l’obiettivo di finanziare la crescita economica sostenibile.
Altro:
I fondi target che UBS Asset Management qualifica come fondi
E-Tilting considerano i rischi di investimento legati al cambiamento climatico. E-Tilting è un metodo di indicizzazione moderno svilup- pato, tra le altre cose, per rispondere alle esigenze di investitori desiderosi di migliorare il loro impegno in ambito ambientale nel quadro dei fattori ESG e allo stesso tempo di mantenere un univer- so ampio e diversificato per effettuare i loro investimenti. Rimodu- lando le ponderazioni tradizionalmente basate sulla capitalizzazio- ne di mercato (indice) in ponderazioni basate su determinati indi- catori ambientali, e quindi abbandonando le ponderazioni basate sulla capitalizzazione di mercato, le soluzioni E-Tilting aumentano l’impegno in società ed emittenti che presentano caratteristiche ambientali migliori rispetto agli indici tradizionali pur mantenendo un universo d’investimento ampio e diversificato. Diversamente dall’approccio best-in-class, le società con profilo ecologico scarso (rispetto al valore medio ponderato degli indicatori ambientali
applicati dell’indice di riferimento, come ad es. l’intensità di CO²) rimangono in portafoglio ma vengono sottoponderate rispetto alla loro ponderazione nell’indice di riferimento.
Fondi Sustainability Focus
I comparti che UBS Asset Management qualifica come fondi Sustainability Focus perseguono uno o più degli approcci alla sostenibilità sopra illustrati e presentano una caratteristica ESG specifica risp. un obiettivo di sostenibilità definito nella loro politica di investimento (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxx- ment/investment-capabilities/sustainability.html). Questa classifi- cazione ESG di UBS Asset Management è indicata nell’obiettivo di investimento dei comparti interessati.
Rischi ESG
Si definisce «rischio ESG» un evento o una condizione di rilevan- za ambientale, sociale o di governance aziendale il cui verificarsi potrebbe provocare una grave conseguenza negativa, effettiva o potenziale, a danno del valore dell’investimento. Se un rischio di sostenibilità legato a un investimento si concretizza, questo evento potrebbe comportare una perdita di valore per l’investimento.
La selezione degli investimenti avviene in parte in base alle infor- mazioni fornite da fornitori di ricerca e dati ESG esterni nonché derivanti da stime di analisti interne in merito al profilo di sosteni- bilità di un investimento. Questo può rappresentare un ulteriore rischio per gli investitori poiché per la determinazione degli inve- stimenti idonei ci si basa su profili di sostenibilità in parte derivanti da stime soggettive e/o qualitative, che potrebbero non coincidere con i dati sottostanti effettivi. Since there is at present no accepted overall benchmark for the level of sustainability, an incorrect xxx- luation of it may result in an unfavourable risk/return profile of the sub-fund for the investor and/or cause reporting to deviate from the correct actual position.
1.9.2 Obiettivo di investimento e politica di investimento dei comparti
Informazioni dettagliate sulla politica di investimento e sulle sue limitazioni, sulle tecniche d’investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro enti- tà) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II, §§ 715).
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
L’obiettivo di investimento di questi comparti consiste principal- mente nel conseguire un rendimento totale ottimale all’interno dei singoli comparti attraverso una strategia di rischio bilanciata risp. una strategia di rischio focalizzata su azioni tramite investimenti in altri fondi di investimento (fondi target) e nel rispetto dei criteri di sostenibilità di seguito menzionati.
UBS Asset Management qualifica questi comparti come fondi Sus tainability Focus a gestione attiva. Attraverso i suoi investimenti in fondi target, il gestore patrimoniale mira a conseguire un rating MSCI ESG almeno pari a BB (scala da CCC ad AAA, dove AAA è il rating di sostenibilità massimo) o superiore, se disponibile. Infor- mazioni riguardo al rating MSCI ESG sono pubblicamente disponi- bili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx-xxxxxxxxx/xxx-xxxxxxxxx/ esg-fund-ratings. Per i comparti si aspira a uno score ESG superiore a quello dell’indice di riferimento. La base di calcolo per i comparti è una media ponderata dei singoli score ESG delle posizioni in por- tafoglio a livello dei singoli titoli, ovvero a livello aggregato di fondi target. Si cerca in particolare di ottenere un’impronta CO² per la somma delle componenti azionarie e obbligazionarie più bassa rispetto all’indice di riferimento nonché un’intensità di CO² pon- derata per il portafoglio complessivo al di sotto di quella dell’indice di riferimento. Tutte le metriche che fanno riferimento al CO² si basano su Scope 1 e Scope 2.
Per via della struttura multi-asset del fondo è possibile impiegare fondi target e strategie sostenibili che utilizzano uno dei seguenti approcci alla sostenibilità o una combinazione di essi: esclusioni (negative screening), approccio bestinclass, approccio di integrazione dei fattori ESG, stewardship (active owner ship), esercizio dei diritti di voto (voting), engagement e altri (fondi target e strategie che UBS Asset Management qualifica come fondi E-Tilting). Per maggiori informazioni su queste catego- rie si rimanda alla sezione 1.2.1 Criteri di sostenibilità.
Il comparto – ESG Yield Strategy Fund investe in tutto il mondo come fund of funds in obbligazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, per- segue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 15% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 6%. La quota di investimenti azionari oscil- la in una fascia compresa tra il 10% e il 20% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 20%. Per il comparto, la direzione del fondo può investire fino al 60% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II» nonché fino al 35%
del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti dei fon- di «UBS (CH) Investment Fund» e «UBS (CH) Institutional Fund».
Il comparto – ESG Income Strategy Fund investe in tutto il mondo come fund of funds in obbligazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menziona- to. La quota azionaria strategica ammonta al 30% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 12%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 22.5% e il 37.5% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 30%. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al 50% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di soste- nibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti del fondo
«UBS (CH) Investment Fund».
Il comparto – ESG Balanced Strategy Fund investe in tutto il mondo come fund of funds in obbligazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menziona- to. La quota azionaria strategica ammonta al 50% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 19%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 40% e il 60% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 40%. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al 35% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di soste- nibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti del fondo
«UBS (CH) Investment Fund».
Il comparto – ESG Growth Strategy Fund investe in tutto il mondo come fund of funds in obbligazioni, azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, persegue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menziona- to. La quota azionaria strategica ammonta al 70% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 27%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 55% e il 85% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 50%. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al 40% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target
«UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive
All II», «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II». Per informazioni dettagliate in
merito ai criteri di sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti dei fondi «UBS (CH) Investment Fund» e «UBS (CH) Institutional Fund».
Il comparto – ESG Capital Gain Strategy Fund investe in tutto il mondo come fund of funds in azioni e immobili. Il comparto è a gestione attiva e, in qualità di fondo Sustainability Focus, perse- gue anche l’obiettivo di sostenibilità sopra menzionato. La quota azionaria strategica ammonta al 93% mentre la quota strategica di monete estere è pari al 36%. La quota di investimenti azionari oscilla in una fascia compresa tra il 88% e il 98% del patrimonio netto. La quota massima di monete estere è del 60%. Per questo comparto, la direzione del fondo può investire fino al 55% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II» e fino al 50% del patrimonio del comparto rispettivamente in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG
Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II». Per informazioni dettagliate in merito ai criteri di sostenibilità di questi fondi target si rimanda ai documenti dei fondi «UBS (CH) Investment Fund» e «UBS (CH) Institutional Fund».
– Bond Fund
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste princi- palmente nel conseguire redditi da interessi pur mantenendo un rischio basso. Il comparto investe innanzitutto in quote di inve- stimenti collettivi di capitale che investono in obbligazioni, notes e altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di tutto il mondo e in altri investimenti ammessi dal contratto del fondo. La maggior parte degli investimenti viene effettuata in franchi svizzeri (CHF) o è coperta nel franco svizzero (CHF). Il comparto investe in diversi fondi target ad ampia diversi- ficazione con la possibilità di investire al massimo il 30% del patri- monio del comparto in quote dello stesso fondo target. In deroga a tale principio, la direzione del fondo può investire al massimo il
60% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive» nonché al mas- simo il 49% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive», «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive». La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
– Swiss Equity Fund
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principal- mente nel conseguire una performance in linea con il mercato delle azioni svizzere. Il fondo d’investimento è a gestione passiva. Quale indice di riferimento (benchmark) si applica lo Swiss Perfor- mance Index SPI® Total Return, la cui composizione è illustrata nel rapporto annuale e semestrale. Questo comparto investe innanzi- tutto in azioni di società che sono comprese nell’indice di mercato Swiss Performance Index SPI® Total Return oppure hanno la loro sede in Svizzera, come società holding detengono prevalentemen- te partecipazioni in società con sede in Svizzera oppure hanno la parte preponderante della loro attività economica in Svizzera e in altri investimenti ammessi dal contratto del fondo. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del compar- to, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
Lo Swiss Performance Index SPI® Total Return è un indice azionario composto da società domiciliate in Svizzera i cui titoli sono nego- ziati pubblicamente. Prevede un rapporto equilibrato tra società quotate di grande, media e piccola taglia (senza fondi d’investi- mento) di tutti i settori economici i cui titoli sono in circolazione senza limitazioni.
Questo comparto non viene in alcun modo sostenuto, cedu to, venduto o acquistato dalla SIX Swiss Exchange SA e la SIX Swiss Exchange SA non fornisce alcun tipo di garanzia (né esplicita né implicita) per i risultati conseguibili median te l’impiego dello Swiss Performance Index SPI® Total Return (l’«indice») e/o per la quotazione dell’indice a un determina to orario di un determinato giorno. La SIX Swiss Exchange SA non risponde di eventuali errori presenti nell’indice (né per negligenza né per altro comportamento) e la SIX Swiss Exchange SA non è in alcun modo tenuta a segnalare tali errori. SPI TR® è un marchio registrato risp. depositato della SIX Group SA risp. SIX Swiss Exchange SA il cui utilizzo è soggetto a licenza.
– Global Fund
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principal- mente nel conseguire una performance in linea con il mercato delle azioni globali. Il fondo d’investimento è a gestione passiva. Quale indice di riferimento (benchmark) si applica l’indice misto PF
– Global Fund, la cui composizione è illustrata nel rapporto annua- le e semestrale. Questo comparto investe innanzitutto in quote
di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» o «Altri fondi per investimenti tradizionali» che investono il loro patrimonio prevalentemente in azioni di società globali e altri investimenti ammessi dal contrat- to del fondo. Questo comparto investe in diversi fondi target ad ampia diversificazione con la possibilità di investire al massimo
il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
– Swiss Small Caps Fund
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principal- mente nell’investimento, tramite fondi target, in azioni di piccole e medie imprese di tutta la Svizzera. Questo comparto investe preva- lentemente in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero della categoria «Fondi in valori mobiliari» e «Altri fondi per investimenti tradizionali». Il 65 – 75% del patrimonio del compar- to viene investito nel fondo target «UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland (CHF)», il 25 – 35% nel fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II». In questo modo, il comparto investe il suo patrimonio prevalente- mente in titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese in Svizzera. Investe inoltre in altri strumenti consentiti dal contratto del fondo. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
«UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland (CHF)» investe innanzitutto in titoli e diritti di partecipazione di società che hanno la loro sede in Svizzera, come società holding detengono preva- lentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera oppure svolgono la parte preponderante della loro attività economica in Svizzera. Queste società vantano una capitalizzazione di borsa inferiore allo 0,4% della capitalizzazione di borsa complessiva di tutte le società elvetiche quotate in Svizzera. L’obiettivo d’investi- mento consiste principalmente nel conseguire un reddito totale ottimale in linea con il mercato azionario svizzero delle società
a bassa capitalizzazione. «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II» investe innanzitutto in titoli e diritti di partecipazione di società che hanno la loro sede in Svizzera, come società holding detengono prevalentemente parte- cipazioni in società con sede in Svizzera oppure svolgono la parte preponderante della loro attività economica in Svizzera e inoltre sono comprese nell’indice di riferimento (SPI Extra® [TR]). L’obiet- tivo d’investimento di questo comparto consiste principalmente nel replicare passivamente l’indice di riferimento per il mercato azionario delle società a bassa e media capitalizzazione in Svizzera e conseguire una performance che ricalca questo andamento.
– High Dividend Fund
L’obiettivo d’investimento di questo comparto consiste principal- mente nell’investimento, tramite fondi target, in azioni globali che presentano dividendi interessanti, puntando soprattutto sul mer- cato azionario svizzero. Questo comparto investe in quote di altri investimenti collettivi di capitale di diritto svizzero appartenenti alla categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» nonché in quo- te di altri investimenti collettivi di capitale appartenenti alla cate- goria degli Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il 45 – 55% del patrimonio del comparto viene investito nel fondo target «UBS (CH) Equity Fund – Swiss High Dividend (CHF)». Il comparto investe quindi il proprio patrimonio principal- mente in azioni di società con concentrazione sulla Svizzera. Inve- ste inoltre in altri strumenti consentiti dal contratto del fondo. Ad esclusione del fondo target summenzionato, la direzione del fondo può investire al massimo il 25% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target e al massimo il 10% del patrimo- nio del comparto, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
«UBS (CH) Equity Fund – Swiss High Dividend (CHF)» è un fondo a gestione attiva e ampiamente diversificato che investe principal- mente in azioni di società svizzere che presentano redditi da divi- dendi superiori alla media e/o crescenti. Il fondo punta principal- mente a conseguire un rendimento complessivo ottimale rispetto alla performance del mercato azionario svizzero a lungo termine.
– Bond Fund
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
La direzione può investire fino al 35% del patrimonio del comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente, se questi sono emessi o garantiti da uno Stato o un ente di diritto pubblico dell’OCSE, oppure da organizzazioni internazio- nali di diritto pubblico alle quali appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
Per questi comparti, la direzione può investire fino al 100% del patrimonio dei comparti in valori mobiliari o strumenti del mer- cato monetario del medesimo emittente, se questi sono emessi o garantiti da uno Stato o un ente di diritto pubblico dell’OCSE,
oppure da organizzazioni internazionali di diritto pubblico alle qua- li appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. In questo caso, i comparti dovranno detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio dei comparti può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario della stessa emissione.
Sono ammessi in quanto emittenti e/o garanti:
l’Unione europea (UE), gli Stati dell’OCSE, il Consiglio d’Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mon- diale), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca interamericana per lo svilup- po, la Banca asiatica per lo sviluppo e l’Eurofima (Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario).
– Bond Fund
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– Swiss Equity Fund
– Global Fund
– Swiss Small Caps Fund
– High Dividend Fund
Strategia in materia di garanzie nell’ambito del prestito di | Contante | 0% |
valori mobiliari o operazioni con strumenti finanziari deriva | Titoli di Stato con durata residua fino a 1 anno | 1-3% |
ti | Titoli di Stato con durata residua da 1 a 5 anni | 3-5% |
Le operazioni di prestito di valori mobiliari o le operazioni con stru- | Titoli di Stato con durata residua da 5 a 10 anni | 46% |
menti finanziari derivati possono esporre a rischi di controparte, che vengono ridotti al minimo come di seguito specificato: | Titoli di Stato con durata residua oltre 10 anni | 5-7% |
Sono necessarie garanzie della seguente entità:
Per tutte le operazioni di prestito di valori mobiliari devono essere costituite garanzie il cui valore deve corrispondere ad almeno il 105% del valore venale dei valori dati in prestito. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare
una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia. Per la costituzione di garanzie su operazioni con strumenti finanziari derivati sono deter- minanti le disposizioni pertinenti che disciplinano l’esecuzione di questo tipo di operazioni. Per le transazioni su derivati compensate centralmente è sempre prevista una collateralizzazione. L’entità e la misura dipendono dalle relative disposizioni della controparte centrale o della stanza di compensazione.
Per le operazioni con strumenti finanziari derivati non compensate centralmente la direzione del fondo o i suoi mandatari possono stipulare accordi reciproci di garanzia collaterale con le controparti. Il valore delle garanzie scambiate deve corrispondere costantemen- te almeno al valore di sostituzione delle operazioni con strumenti finanziari derivati in essere. Inoltre, nella determinazione del valore di alcune garanzie si può applicare una deduzione che varia in funzione della volatilità dei mercati e della prevedibile liquidabilità della garanzia.
Sono ammessi i tipi di garanzia seguenti:
– Alle azioni vengono equiparati gli ETF quotati in borsa sotto for- ma di fondi in valori mobiliari, di altri fondi per investimenti tra- dizionali di diritto svizzero o di OICVM, se riproducono un indice soprastante e lo replicano fisicamente. Gli ETF a replica sintetica basati su swap non sono ammessi.
– Obbligazioni negoziate in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico il cui emittente presenti un eccellente livello di solvi- bilità. I rating dei titoli di Stato di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni) non sono necessari.
– Le obbligazioni e i buoni del Tesoro negoziabili garantiti dallo Stato sono equiparati ai titoli di Stato nella misura in cui il pae- se o l’emissione abbiano un rating di prim’ordine o siano stati emessi dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Svizzera (incl. i Länder federali e i cantoni).
– Fondi del mercato monetario, a condizione che siano conformi alla direttiva AMAS o alla linea guida CESR per i fondi del merca- to monetario, che sussista una possibilità di riscatto giornaliera e che gli investimenti siano di qualità elevata e/o siano classificati come eccellenti dalla direzione del fondo.
– Contante (cash collateral) in una moneta liberamente convertibi- le.
I margini di garanzia vengono determinati come segue:
Per la collateralizzazione di operazioni di prestito di valori mobiliari si applicano le seguenti riduzioni minime (percentuale di deduzione rispetto al valore di mercato):
Azioni ed ETF quotati in borsa 8%
Titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del Tesoro), emessi o garantiti da Stati Uniti, Regno Unito, Giappone,
Germania o Svizzera (incl. cantoni e comuni) 0% Altri titoli di Stato (incl. obbligazioni e buoni del Tesoro) 2% Obbligazioni societarie 4%
Contante in moneta diversa da quella del fondo 3%
Fondi del mercato monetario 4%
Nel caso sia stato stipulato un accordo di garanzia collaterale con la controparte, per la collateralizzazione di derivati non conteggiati centralmente si applicano le seguenti riduzioni minime (percentua- le di deduzione rispetto al valore di mercato):
Le garanzie in contanti possono essere reinvestite nei modi e con i rischi di seguito specificati:
Depositi bancari a vista o con termine di preavviso breve, titoli di Stato ad alta solvibilità, strumenti del mercato monetario con
controparti con notevole solvibilità come anche fondi del mercato monetario che sono sottoposti alla direttiva AMAS o alle linee gui- da del CESR per i fondi del mercato monetario. Il reinvestimento delle garanzie in contanti deve essere sempre eseguito nella stessa moneta delle garanzie ricevute. La direzione del fondo controlla periodicamente i rischi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti. Ciononostante detti investimenti sono esposti a un rischio di credito e il loro valore può risentire di eventuali oscilla- zioni. In una certa misura, non è possibile escludere nemmeno un certo rischio di liquidità.
1.9.3 Impiego di strumenti derivati
La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Tuttavia, anche in presenza di circostanze di mercato straordinarie, l’im- piego di derivati non deve comportare un discostamento dagli obiettivi d’investimento e/o una modifica delle caratteristiche d’in- vestimento dei comparti. Il calcolo dei rischi avviene in base all’ap- proccio Commitment II.
I derivati sono parte integrante della strategia di investimento e possono essere utilizzati non solo a scopi di copertura delle posizio- ni di investimento. Nell’ambito degli investimenti collettivi di capi- tale i derivati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a con- dizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili. È possibile utilizzare sia forme basilari di derivati sia, in misura trascurabile, derivati esotici, descritti in maniera più dettagliata nel contratto del fondo (cfr. § 12), a condizione che i relativi sottostan- ti siano autorizzati quali investimenti secondo la politica di investi- mento. I derivati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi over-the- counter (OTC). Oltre al rischio di mercato, i derivati sono esposti al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente non sia in grado di adempiere i suoi impegni provocando così danni finanziari.
Oltre all’acquisto di credit default swap (CDS) è permesso altresì il ricorso a tutti gli altri tipi di derivati creditizi (ad es. total return swap [TRS], credit spread option [CSO], credit linked note [CLN]), che consentono di trasferire i rischi creditizi a terzi, ossia ai cosid- detti acquirenti del rischio. Tali acquirenti del rischio vengono ricompensati mediante la corresponsione di un premio la cui
entità dipende, tra l’altro, dalla probabilità che il danno si verifichi e dall’entità massima del danno stesso; la generale difficoltà nel valutare entrambi questi fattori accresce il rischio associato ai deri- vati creditizi. I comparti possono operare sia in qualità di venditore del rischio che di acquirente del rischio.
L’utilizzo di derivati può creare un effetto leva (leverage) sul patri- monio di un comparto oppure dare luogo a vendite allo scoperto. Inoltre, la somma degli impegni in derivati può arrivare fino al 100% del patrimonio netto di un comparto e pertanto l’impegno globale di un comparto può arrivare al 200% del suo patrimonio netto.
Informazioni dettagliate sulla politica di investimento e sulle sue limitazioni, sulle tecniche d’investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro entità) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II,
§§ 715).
1.10 Valore netto d’inventario
Il valore netto d’inventario di una quota di un comparto è dato dal valore venale del patrimonio di un comparto risp. per il comparto
– Global Fund e – High Dividend Fund di una classe dal valore venale della parte del patrimonio del comparto rappresentata da tale classe, meno gli eventuali impegni di questo comparto, diviso per il numero delle quote in circolazione e arrotondato a CHF 0.01.
1.11 Remunerazioni e spese accessorie
1.11.1 Remunerazioni e spese accessorie a carico dei patrimoni dei comparti (estratto del § 19 del contratto del fondo)
Commissione forfettaria di gestione mensile della direzione del fondo per i singoli comparti
– Bond Fund 0,065% (0,79% p.a.)
– ESG Yield Strategy Fund 0,079% (0,95% p.a.)
– ESG Income Strategy Fund 0,087% (1,04% p.a.)
– ESG Balanced Strategy Fund 0,093% (1,11% p.a.)
– ESG Growth Strategy Fund 0,097% (1,16% p.a.)
– ESG Capital Gain Strategy Fund 0,0917% (1,19% p.a.)
– Swiss Equity Fund 0,049% (0,59% p.a.)
– Global Fund:
Classe di quote «A» 0,066% (0,79% p.a.)
Classe di quote «I» 0,016% (0,19% p.a.)
– Swiss Small Caps Fund 0,125% (1,5% p.a.)
– High Dividend Fund:
Classe di quote «A» 0,1192% (1,43% p.a.)
Classe di quote «I» 0,0283% (0,34% p.a.)
La commissione viene impiegata per l’amministrazione, la gestio- ne patrimoniale e l’attività di distribuzione dei comparti e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia dei patrimoni dei comparti e il traffico dei pagamenti.
Il § 19 del contratto del fondo indica quali remunerazioni e spese accessorie non rientrano nella commissione forfettaria di gestione. La commissione di gestione dei fondi target in cui vengono effet- tuati gli investimenti può ammontare al massimo al 3%. L’aliquota massima della commissione di gestione dei fondi target in cui ven- gono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale.
1.11.2 Total Expense Ratio
Il coefficiente dei costi complessivi imputati correntemente al patri- monio dei comparti (Total Expense Ratio, TER) è stato di:
– Bond Fund
2019/20: 0,79%
2020/21: 0,79%
– ESG Yield Strategy Fund
2019/20: 1,03%
2020/21: 1,03%
– ESG Income Strategy Fund
2019/20: 1,09%
2020/21: 1,10%
– ESG Balanced Strategy Fund
2019/20: 1,17%
2020/21: 1,17%
– ESG Growth Strategy Fund
2019/20: 1,22%
2020/21: 1,23%
– ESG Capital Gain Strategy Fund
2019/20: n/d
2020/21: n/d
– Swiss Equity Fund
2019/20: 0,60%
2020/21: 0,60%
– Global Fund
Classe A Classe I 2019/20: 0,80% 0,19%
2020/21: 0,80% 0,20%
– Swiss Small Caps Fund
2019/20: 1,52%
2020/21: 1,52%
– High Dividend Fund
Classe A Classe I
2019/20: 1,46% 0,35%
2020/21: 1,45% 0,36%
1.11.3 Pagamento di retrocessioni e ribassi
La direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retro- cessioni per il compenso delle attività di distribuzione di quote dei comparti in o dalla Svizzera. Tale compenso può essere corrisposto in particolare a titolo di indennizzo per le seguenti prestazioni:
– redazione di materiale pubblicitario;
– formazione di collaboratori addetti alle attività di distribuzione;
– qualsiasi attività volta a promuovere l’attività di distribuzione o l’intermediazione di quote dei comparti.
Le retrocessioni non sono considerate ribassi anche se, in ultima istanza, vengono trasmesse in tutto o in parte agli investitori.
I destinatari delle retrocessioni garantiscono una comunicazione trasparente e informano gli investitori spontaneamente e gratuita- mente dell’ammontare del compenso che possono percepire per le attività di distribuzione.
Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni comunicano gli importi di fatto percepiti per le attività di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale.
La direzione del fondo e i suoi mandatari non concedono ribassi in relazione all’attività di distribuzione in o dalla Svizzera al fine di
ridurre le commissioni e i costi a carico degli investitori e addebitati al fondo.
1.11.4 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori (estratto del § 18 del contratto del fondo)
Commissione di emissione a favore di PostFinance SA massimo 2% Commissione di riscatto a favore di PostFinance SA massimo 1%
1.11.5 Accordi di ripartizione delle commissioni («commission sharing agreement») e vantaggi monetizzabili («soft commission»)
La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo di ripartizio- ne delle commissioni («commission sharing agreement»).
Lo stesso vale per le cosiddette «soft commission».
1.11.6 Allocazioni in investimenti collettivi di capitale collegati
In caso di collocamenti in investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione oppure da una società alla quale la direzione è legata da una gestione comune, dal controllo o da una sostanziale partecipazione diretta o indi- retta, non viene addebitata alcuna commissione di emissione e di riscatto di cui al § 19 punto 5 del contratto del fondo.
1.12 Consultazione dei rapporti
Il prospetto comprensivo del contratto del fondo, le informazio- ni chiave per le investitrici e gli investitori come pure il rapporto annuale o semestrale sono disponibili gratuitamente presso la
direzione del fondo, la banca depositaria, PostFinance SA e le filiali PostFinance e gli Operations Center PostFinance.
1.13 Forma giuridica del fondo di investimento
PF è un fondo a ombrello contrattuale di diritto svizzero della cate- goria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006.
I comparti si basano su un contratto di investimento collettivo in cui la direzione del fondo si impegna a far partecipare l’investitore al comparto proporzionalmente alle quote acquistate, nonché a gestire il comparto in modo autonomo e a proprio nome, confor- memente alle disposizioni di legge e del contratto del fondo. La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
1.14 Rischi essenziali
– Bond Fund
I rischi essenziali del comparto sono i seguenti: il valore netto d’inventario e il reddito del fondo d’investimento possono oscilla- re in base all’evoluzione dei tassi e alla variazione della solvibilità degli investimenti. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua una determinata remunerazione e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
I rischi essenziali dei comparti sono i seguenti: le normali oscilla- zioni del mercato e altri rischi associati all’investimento in titoli. Non esistono garanzie circa l’effettivo incremento di valore degli investimenti. Sia il valore sia il reddito degli investimenti possono salire o scendere. Non sussiste alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento verrà effettivamente conseguito. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.
– Swiss Equity Fund
I rischi essenziali del comparto sono i seguenti: il valore degli inve- stimenti del comparto si orienta al rispettivo valore di mercato degli stessi. Il valore netto d’inventario può subire notevoli oscillazioni a seconda della tendenza generale del mercato e dello sviluppo dei titoli detenuti nel portafoglio. Non è da escludersi una riduzione del valore sull’arco di un periodo di tempo più lungo. Non sussiste alcuna garanzia che l’investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– Global Fund
– Swiss Small Caps Fund
– High Dividend Fund
I rischi essenziali dei comparti consistono nel fatto che il valore degli investimenti dei comparti si orienta al rispettivo valore di mercato degli stessi. Il valore netto d’inventario può subire note- voli oscillazioni a seconda della tendenza generale del mercato e dello sviluppo dei titoli detenuti nei fondi target. Poiché investono principalmente in fondi target, i comparti riflettono l’andamento del loro valore e si assumono inoltre i relativi rischi intrinseci. Non è da escludersi una riduzione del valore netto d’inventario sull’ar- co di un periodo di tempo più lungo. Non sussiste inoltre alcuna garanzia che l’investitore consegua un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.
1.15 Gestione del rischio di liquidità/Informazioni sul processo di gestione della liquidità
La direzione del fondo assicura una gestione adeguata della liqui- dità. Al fine di garantire sostanzialmente il diritto degli investitori a riscattare in qualsiasi momento le loro quote (art. 78 cpv. 2
LICol), la direzione del fondo monitora regolarmente i rischi di liquidità, da un lato a livello dei singoli investimenti, nell’ottica della loro alienabilità, e dall’altro a livello dei comparti, con rife- rimento alla loro capacità di eseguire i riscatti. La direzione del fondo valuta mensilmente la liquidità dei comparti in vari scenari e la documenta. In particolare, la direzione del fondo ha definito e implementato processi che, tra le altre cose, permettono l’identifi- cazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei rischi di liquidità.
Per l’identificazione dei rischi di liquidità degli investimenti e per il calcolo dei valori soglia di liquidità individuali a livello dei comparti, la direzione del fondo si avvale di modelli affermati sul mercato e comprovati dagli uffici specializzati del Gruppo UBS. I valori soglia di liquidità servono per monitorare gli scenari di stress per i riscatti a livello del comparto.
1.16 Struttura di fund of funds
Poiché i singoli comparti investono principalmente in altri investi- menti collettivi di capitale, tali comparti sono considerati fund of funds.
Tale particolare struttura fund of funds presenta notevoli vantaggi
rispetto ai fondi che investono direttamente:
– grazie all’investimento in fondi d’investimento già esistenti (fon- di target) si ottiene una diversificazione risp. una ripartizione dei rischi più ampia rispetto a fondi con investimenti diretti;
– con fund of funds la diversificazione non è limitata a livello dei propri investimenti, poiché anche i fondi target sono soggetti alle rigorose direttive in materia di ripartizione dei rischi. I fund of funds consentono quindi all’investitore di investire in un prodotto che presenta una ripartizione dei rischi su due livelli e quindi riduce al minimo il rischio dei singoli fondi target.
Rispetto a fondi che investono direttamente, lo svantaggio di una struttura fund of funds risiede soprattutto nel fatto che:
– nell’ambito dell’investimento in quote di investimenti collettivi di capitale esistenti, determinate remunerazioni e spese accessorie possono risultare doppie (ad esempio provvigioni della banca depositaria e dell’ufficio amministrativo, commissioni di emissio- ne e riscatto dei fondi target in cui si è investito). Queste remu- nerazioni e spese sono addebitate sia a livello dei fondi target sia a livello dello stesso fondo di fondi.
La sezione «Remunerazioni e spese accessorie» (punto 5.3) tratta approfonditamente delle remunerazioni e spese accessorie a livello generale.
1.17 Due diligence nell’acquisto di fondi target
La selezione dei fondi target avviene in base a criteri quantitativi e qualitativi. Nel quadro dell’analisi quantitativa viene analizzato il
rapporto fra il rischio e il rendimento in diversi orizzonti temporali. L’analisi qualitativa consiste in un’accurata valutazione della noto- rietà della società del fondo, dell’infrastruttura aziendale, dello stile d’investimento, dei processi d’investimento e del controllo interno del rischio della stessa. I risultati della valutazione, sia qualitativa che quantitativa, sono sottoposti a un controllo periodico. Inoltre, nell’ambito dell’implementazione nella strategia di investimento viene appurato se anche l’integrazione del fondo target nel contes- to del portafoglio complessivo è opportuna e sensata in relazione tra gli altri a diversificazione, rischi di accumulazione e volatilità.
2. Informazioni sulla direzione del fondo
2.1 Indicazioni generali sulla direzione del fondo Direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) AG. È attiva nel settore dei fondi d’investimento dalla sua fondazione nel 1959 quale società anonima con sede a Basilea.
2.2 Ulteriori indicazioni sulla direzione del fondo
Al 31 dicembre 2021, la direzione del fondo amministrava in Sviz- zera un totale di 392 fondi mobiliari e 8 fondi immobiliari per un patrimonio complessivo di CHF 318 436 milioni.
Inoltre, la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti pre- stazioni:
– rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
– servizi di amministrazione per gli investimenti collettivi di capita- le.
2.3 Organi di gestione e direttivi Consiglio di Amministrazione
Xxxxxxx Xxxx, Presidente
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Vicepresidente
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Amministratore delegato
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Membro
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Membro indipendente
Xxxxxx Xxxxxxx, Membro indipendente
Direzione
Xxxxx Xxxxxxx, Direttore amministrativo e
Amministratore delegato del Consiglio di Amministrazione Xxxxxx Xxx Xxxxxx, Vice Direttore amministrativo e Responsabile Products White Labelling Solutions
Urs Fäs, Responsabile Real Estate Funds
Xxxxxxxx Xxxxxx, Responsabile Corporate Governance & Change Management
Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile Process, Platform, Systems e Responsabile Finance, HR
Xxxxxx Xxxxxxx, Responsabile Compliance Xxxx Xxxxxxxxx, Responsabile Legal Services
2.4 Capitale sottoscritto e versato
Il capitale azionario sottoscritto della direzione del fondo ammonta a 1 milione di CHF. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nomi- native ed è stato interamente versato. UBS Fund Management (Switzerland) AG è una società partecipata al 100% di UBS Group SA.
2.5 Delega delle decisioni di investimento e di altri compiti parziali
Le decisioni relative agli investimenti del fondo a ombrello sono delegate a UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo.
L’amministrazione dei comparti, in particolare la tenuta della con- tabilità, il calcolo dei valori netti d’inventario, le detrazioni fiscali, la gestione dei sistemi informatici e l’allestimento di rapporti vengono delegati a Northern Trust Global SE, Leudelange, Luxembourg, suc- cursale di Basilea. I dettagli dell’esecuzione di questi compiti sono disciplinati in un contratto stipulato tra le parti.
Tutti gli altri compiti della direzione del fondo, nonché il controllo delle altre mansioni delegate sono svolti in Svizzera.
2.6 Esercizio di diritti societari e di creditore
La direzione del fondo esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei comparti gestiti in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori. Su richiesta, gli investitori possono ottenere dalla direzione del fondo informazioni relative all’esercizio dei diritti societari e di creditore.
Nel caso di operazioni di routine, la direzione del fondo ha la facol- tà di decidere se esercitare essa stessa i diritti societari e di credi- tore o delegarne l’esercizio alla banca depositaria oppure a terzi, nonché di rinunciare all’esercizio dei diritti societari e di creditore. In tutte le altre incombenze in grado di incidere in modo durevole sugli interessi degli investitori, come l’esercizio dei diritti societari
o di creditore che competono alla direzione in quanto azionista
o creditore della banca depositaria o di altre persone giuridiche a essa vicine, la direzione del fondo esercita essa stessa il diritto di voto o impartisce direttive esplicite al riguardo. A tale riguardo essa
può basarsi su informazioni che riceve dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale, dalla società, da consulenti in diritti di voto e altri terzi nonché dalla stampa.
3. Informazioni sulla banca depositaria
3.1 Indicazioni generali sulla banca depositaria
Banca depositaria è UBS Switzerland AG. La banca è stata fondata nel 2014 come società anonima con sede a Zurigo e al 14 giugno 2015 ha assunto le attività Clientela privata, Clientela aziendale e Wealth Management di UBS SA che sono registrate in Svizzera.
3.2 Ulteriori indicazioni sulla banca depositaria
Nella sua veste di banca universale UBS Switzerland AG offre un’ampia gamma di servizi bancari. La banca depositaria è stata registrata presso le autorità fiscali statunitensi come Reporting Financial Institution (istituto finanziario notificante) ai sensi di un accordo intergovernativo (IGA) di modello 2, conformemente alle Sections 1471 – 1474 dell’Internal Revenue Code statunitense (Foreign Account Tax Compliance Act, inclusi i relativi decreti,
«FATCA»).
UBS Switzerland AG è una società affiliata di UBS Group SA. Con un totale di bilancio consolidato di USD 1 117 182 milioni e con fondi propri dichiarati pari a USD 61 002 milioni al 31 dicembre 2021, UBS Group SA è uno degli istituti finanziariamente più solidi del mondo. Occupa complessivamente 71 385 collaboratori che operano in una rete capillare di filiali.
La banca depositaria può affidare la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi e centrali, in Svizzera e all’estero, allo scopo di assicurare una custodia adeguata. Nel caso di strumenti finanziari la trasmissione può avvenire soltanto a depositari terzi o centrali soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di nor- me di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del prodotto di investimento in questione.
In questo caso sussistono i seguenti rischi: in funzione della custo- dia da parte di terzi e del ricorso a depositari centrali, la direzione del fondo non detiene più la proprietà assoluta dei valori mobiliari depositati, ma ne è unicamente comproprietaria. Inoltre, i deposi- tari terzi e centrali − qualora non siano sottoposti a vigilanza − non sono tenuti a soddisfare i requisiti organizzativi richiesti alle banche svizzere.
La banca depositaria è responsabile dei danni cagionati dal man- datario qualora non possa dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalle circostanze nelle operazioni di selezione, istruzione e sorveglianza.
4. Informazioni relative a terzi
4.1 Uffici di pagamento
Uffici di pagamento sono PostFinance SA e i suoi canali di distribu- zione.
4.2 Distributori
L’attività di distribuzione e la custodia delle quote dei comparti sono state affidate in esclusiva a PostFinance SA e ai suoi canali di vendita.
4.3 Delega delle decisioni di investimento e di altri compiti parziali
Le decisioni relative agli investimenti del fondo a ombrello sono delegate a UBS Asset Management Switzerland AG, Zurigo. UBS Asset Management Switzerland AG è un gestore patrimoniale e in quanto gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale è assoggettata in Svizzera all’Autorità federale di vigilanza sui merca- ti finanziari FINMA.
Nell’ambito del possibile ricorso a fondi target multi manager, UBS Asset Management Switzerland AG delega a sua volta le decisio- ni d’investimento a gestori patrimoniali selezionati. I nomi di tali gestori patrimoniali sono consultabili nei documenti di ciascun fondo target.
UBS Asset Management Switzerland AG ha al proprio attivo una lunga esperienza nella gestione patrimoniale e una conoscenza approfondita dei mercati d’investimento del fondo a ombrello. Inoltre, UBS Asset Management Switzerland AG vanta un’esperien- za pluriennale con l’approccio multi manager. Le esatte modalità di esecuzione del mandato sono contemplate nel contratto di gestio- ne patrimoniale concluso tra UBS Fund Management (Switzerland) AG e UBS Asset Management Switzerland AG.
5. Ulteriori informazioni
5.1 Indicazioni utili
Numero di valore – Bond Fund 686 920
– ESG Yield Strategy Fund 686 921
– ESG Income Strategy Fund 686 923
– ESG Balanced Strategy Fund 730 438
– ESG Growth Strategy Fund 730 568
– ESG Capital Gain Strategy Fund 117 646 531
– Swiss Equity Fund 1 321 157
– Global Fund:
Classe di quote «A» 1 493 319
Classe di quote «I» 49 560 408
– Swiss Small Caps Fund 43 227 902
– High Dividend Fund:
Classe di quote«A» 3 7545 287
Classe di quote «I» 49 560 407
ISIN – Bond Fund CH0006869207
– ESG Yield Strategy Fund CH0006869215
– ESG Income Strategy Fund CH0006869231
– ESG Balanced Strategy Fund CH0007304386
– ESG Growth Strategy Fund CH0007305680
– ESG Capital Gain Strategy
Fund CH1176465313
– Swiss Equity Fund CH0013211575
– Global Fund:
Classe di quote «A» CH0014933193
Classe di quote «I» CH0495604081
– Swiss Small Caps Fund CH0432279021
– High Dividend Fund:
Classe di quote «A» CH0375452874
Classe di quote «I» CH0495604073
Unità di conto Franco svizzero (CHF)
5.2 Pubblicazioni del fondo a ombrello risp. dei comparti Maggiori informazioni sul fondo a ombrello rispettivamente sui comparti si trovano nell’ultimo rapporto annuale o semestrale. Per informazioni aggiornate si invita a consultare il sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.
In caso di modifiche del contratto del fondo, di cambiamenti della direzione o della banca depositaria nonché in caso di scioglimento del fondo a ombrello o di un comparto, la direzione provvederà a pubblicare tali informazioni presso la Swiss Fund Data AG (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
La pubblicazione dei prezzi avviene tutti i giorni in cui hanno luogo emissioni e riscatti di quote (quotidianamente) in Internet sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx e presso Swiss Fund Data AG nonché su altri media elettronici.
5.3 Restrizioni di vendita
All’emissione e al riscatto di quote di questo fondo a ombrello risp. di un comparto all’estero si applicano le disposizioni ivi vigenti.
Le quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei comparti non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti.
Non è consentito offrire, vendere o consegnare quote di questo fondo a ombrello rispettivamente dei comparti agli investitori che sono US Person. Una US Person:
(i) è una United States Person ai sensi del paragrafo 7701(a)(30) dello US Internal Revenue Code del 1986 nella versione in vigo- re e nelle Treasury Regulations emanate in quest’ambito;
(ii) è una US Person ai sensi della Regulation S dello US Securities
Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k));
(iii) non è una Non-United States Person ai sensi della Rule 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR
§ 4.7(a)(1)(iv));
(iv) dimora negli Stati Uniti ai sensi della Rule 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 nella versione in vigore; oppure
(v) è un trust, una persona giuridica o un’altra struttura fondata allo scopo di consentire a US Person di investire in questo fon- do a ombrello risp. in questi comparti.
PostFinance non vende fondi a persone domiciliate al di fuori della Svizzera. In questi paesi i comparti di questo fondo a ombrello non sono offerti né venduti.
6. Ulteriori informazioni di investimento
6.1 Profilo dell’investitore tipo
– Bond Fund
Il comparto è indicato per investitori con un orizzonte temporale di brevemedio periodo che puntano in primo luogo a proventi correnti. Gli investitori sono in grado di sostenere oscillazioni temporanee del valore netto d’inventario delle quote del fondo e non hanno bisogno di realizzare l’investimento entro un termine prestabilito. Il comparto potrebbe non essere indicato per gli inve- stitori che intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro due anni.
– ESG Yield Strategy Fund
I comparti sono indicati per gli investitori consapevoli dei rischi disposti ad accettare oscillazioni di corso a breve termine e che per- seguono una strategia orientata al rendimento. I comparti puntano a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine e potrebbero non essere indicati per gli investitori che intendono ritirare il pro- prio investimento nei comparti entro due anni.
– ESG Income Strategy Fund
I comparti sono indicati per gli investitori consapevoli dei rischi disposti ad accettare oscillazioni di corso a breve termine e che per- seguono una strategia orientata al rendimento. I comparti puntano a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine e potrebbero non essere indicati per gli investitori che intendono ritirare il pro- prio investimento nei comparti entro cinque anni.
– ESG Balanced Strategy Fund
Il comparto è indicato per gli investitori con elevata propensione al rischio disposti ad accettare oscillazioni di corso superiori e che perseguono una strategia di investimento orientata agli utili di capitale. Il comparto punta a un accrescimento del patrimonio nel lungo termine attraverso utili di capitale integrati da redditi da interessi e dividendi e potrebbe non essere indicato per gli inve- stitori che intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro cinque anni.
– ESG Growth Strategy Fund
Il comparto è indicato per investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo che puntano in primo luogo alla crescita del capitale investito. Gli investitori sono in grado di sostenere una volatilità elevata e un calo prolungato del valore netto d’inventario del com- parto. Conoscono i rischi intrinseci di un investimento azionario.
Il comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che
intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro cin- que anni.
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– Swiss Equity Fund
– Global Fund
– Swiss Small Caps Fund
I comparti sono indicati per investitori con un orizzonte tempora- le di lungo periodo che puntano in primo luogo alla crescita del capitale investito. Gli investitori sono in grado di sostenere una volatilità elevata e un calo prolungato del valore netto d’inventario dei comparti. Conoscono i rischi intrinseci di un investimento azio- nario. I comparti potrebbero non essere indicati per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nei comparti entro nove anni.
– High Dividend Fund
Il comparto è indicato per gli investitori con un orizzonte tem- porale di lungo periodo che puntano in primo luogo alla crescita del capitale investito e all’ottimizzazione dei redditi da dividendo. Gli investitori sono in grado di sostenere una volatilità elevata e un calo prolungato del valore netto d’inventario delle quote del fondo. Conoscono i rischi intrinseci di un investimento azionario. Il comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che intendono ritirare il proprio investimento nel comparto entro nove anni.
7. Indicazioni supplementari
Tutte le informazioni supplementari riguardanti il fondo a ombrello risp. i comparti, quali ad esempio la valutazione dei patrimoni dei comparti, l’indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accesso- rie addebitate all’investitore e ai comparti, nonché la destinazione dei proventi, sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo.
Parte II Contratto del fondo
I. Nozioni di base
§ 1 Denominazione, ragione sociale e sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale
1. La denominazione PF designa un fondo a ombrello contrattuale della categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» (il «fondo a ombrello») ai sensi dell’art. 25 segg. in combinato disposto con l’art. 68 segg. in com- binato disposto con l’art. 92 seg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol), che è suddiviso nei seguenti comparti:
– Bond Fund
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– Swiss Equity Fund
– Global Fund
– Swiss Small Caps Fund
– High Dividend Fund
2. Direzione del fondo è UBS Fund Management (Xxxxxxx- land) AG, Basilea.
3. Banca depositaria è UBS Switzerland AG, Zurigo.
4. Gestore patrimoniale è UBS Asset Management Xxxxxxx- land AG, Zurigo
II. Diritti e obblighi delle parti contraenti
§ 2 Contratto del fondo
I rapporti giuridici tra gli investitori da una parte e la direzione del fondo e la banca depositaria dall’altra sono disciplinati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi.
§ 3 Direzione del fondo
1. La direzione del fondo gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori. Essa decide in particolare riguardo all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Alla direzione del fondo competono il calcolo del valore netto d’inventario, la fissazione dei prezzi di emissione e di riscatto non-
ché le distribuzioni degli utili. Essa fa valere tutti i diritti spettanti ai comparti.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indis- pensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti e infor- mano in merito a tutte le commissioni e le spese gravanti direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigio- ni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La direzione del fondo può delegare a terzi le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali per tutti o singoli comparti, sempreché ciò sia nell’interesse di una gestione adeguata. Essa incarica unicamente persone che dispongono delle competenze, conoscenze ed esperienze necessarie per questa attività nonché delle autorizzazioni richieste. Essa istruisce e sorveglia con dili- genza i terzi coinvolti.
Le decisioni d’investimento possono essere trasfe- rite soltanto a gestori patrimoniali che dispongono dell’autorizzazione richiesta.
La direzione rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi imposti dalla legislazione in materia di vigilanza e tutela gli interessi degli investitori nel trasferimento di compiti. La direzione risponde per gli atti delle persone a cui ha trasferito compiti come per i propri atti.
4. Previo consenso della banca depositaria, la direzione del fondo può sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza eventuali modifiche al presente contratto del fondo (cfr. § 26).
5. La direzione del fondo può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d’investimento in conformità con le disposizioni del § 24 oppure scioglierli conformemente al § 25.
6. La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei propri compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
§ 4 Banca depositaria
1. La banca depositaria custodisce il patrimonio dei com- parti. Provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti per i comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatari sottostanno all’obbligo di fedeltà, diligenza e informazione. Agiscono in modo autonomo, tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indi- spensabili a un’attività ineccepibile. Essi rispondono degli investimenti collettivi di capitale da loro custoditi e infor- mano in merito a tutte le commissioni e le spese gravanti
direttamente o indirettamente sugli investitori nonché agli indennizzi percepiti da terzi, in particolare provvigio- ni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
3. La banca depositaria è responsabile della gestione del conto e del deposito dei comparti, ma non può disporre autonomamente sul relativo patrimonio.
4. La banca depositaria garantisce che negli affari inerenti al patrimonio dei comparti il controvalore le sia trasfe- rito entro i termini usuali. Essa informa la direzione del fondo qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, ove possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato.
5. La banca depositaria tiene le registrazioni e i conti necessari in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i valori patrimoniali custoditi dei singoli com- parti.
Per i valori patrimoniali che non possono essere presi in custodia, la banca depositaria verifica la proprietà della direzione del fondo e provvede alle adeguate registrazioni.
6. La banca depositaria può trasferire la custodia del patri- monio dei comparti a depositari terzi e centrali in Sviz- zera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Essa verifica e controlla se i deposita- ri terzi o centrali cui ha affidato la custodia:
a) dispongono di un’organizzazione aziendale adeguata nonché delle garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei valori patrimoniali che vengono loro affidati;
b) sono assoggettati a una regolare revisione esterna, tale pertanto da assicurare che gli strumenti finanziari si trovino in loro possesso;
c) sono in grado di custodire i valori patrimoniali loro affidati dalla banca depositaria in modo che essa pos- sa identificarne in ogni momento l’appartenenza al rispettivo comparto mediante regolari aggiornamenti delle posizioni;
d) rispettano le vigenti prescrizioni della banca deposita- ria in materia di corretta esecuzione dei compiti loro delegati e prevenzione di conflitti d’interesse.
La banca depositaria risponde per i danni causati dai mandatari se non è in grado di comprovare di aver agi- to con la debita diligenza nella loro scelta, istruzione e sorveglianza. Il prospetto contiene informazioni sui rischi connessi al trasferimento della custodia a depositari terzi e centrali.
7. La custodia di strumenti finanziari può essere trasferita ai sensi della clausola precedente solo a depositari terzi o centrali che siano soggetti a vigilanza. Fa eccezione la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale soggetto a vigilanza non è possibile, segnatamente a causa di norme di legge imperative oppure a seguito delle caratteristiche del pro- dotto di investimento in questione. Gli investitori vanno informati nel prospetto circa i termini della custodia da parte di depositari terzi o centrali non soggetti a vigi- xxxxx.
8. La banca depositaria provvede affinché la direzione del fondo rispetti la legge e il contratto del fondo. Essa
controlla che il calcolo del valore netto d’inventario e del prezzo di emissione e di riscatto delle quote, nonché le decisioni d’investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato con- formemente a tale contratto. La banca depositaria non
è responsabile della scelta degli investimenti, effettuata dalla direzione del fondo nell’ambito delle prescrizioni in materia d’investimenti.
9. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni pre- viste ai §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell’esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.
10. La banca depositaria non è responsabile della custodia dei patrimoni dei fondi target in cui investono i comparti, a meno che questo compito non le venga delegato.
§ 5 Investitori
1. La cerchia degli investitori dei comparti non è limitata.
– Global Fund
– High Dividend Fund
Per singole classi di quote sono possibili limitazioni ai sensi del § 6 punto 4. La direzione del fondo e la banca depositaria si assicurano che l'investitore soddisfi i requi- siti riguardanti la cerchia degli investitori.
2. Tramite la sottoscrizione del contratto e il versamento in contanti, gli investitori acquisiscono nei confronti della direzione del fondo il diritto alla partecipazione al patri- monio e al reddito di un comparto del fondo a ombrello. Il diritto degli investitori è rappresentato da quote.
3. Gli investitori hanno diritto unicamente al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano. Per gli impegni che ricadono in un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato.
4. Gli investitori sono tenuti unicamente al pagamento del controvalore delle quote del comparto che sottoscrivo- no. Non rispondono personalmente per gli impegni del fondo a ombrello risp. del comparto.
5. Su richiesta degli investitori la direzione del fondo for- nisce in qualsiasi momento informazioni in merito alle basi di calcolo del valore netto d’inventario di ciascuna quota. La direzione del fondo, qualora gli investitori siano interessati a informazioni più dettagliate sulle sin- gole operazioni da essa svolte come l’esercizio dei diritti societari e quelli di creditore o la gestione del rischio, è tenuta a fornirle in ogni momento. Gli investitori pos- sono chiedere al tribunale della sede della direzione del fondo che la società di audit o un altro perito esamini i fatti per i quali sono necessari chiarimenti e presenti loro un rendiconto.
6. Gli investitori possono disdire in qualsiasi momento il contratto del fondo e richiedere al comparto il paga- mento della loro quota in contanti.
7. Gli investitori devono poter provare, su richiesta della direzione del fondo e/o della banca depositaria e dei loro mandatari, che adempiono risp. continuano ad adempiere in ogni momento le condizioni di legge o del contratto del fondo riguardanti la partecipazione a un comparto o a una classe di quote. Inoltre, essi devono informare immediatamente la banca depositaria, la dire-
zione del fondo e i loro mandatari qualora non adempia- no più queste condizioni.
8. Le quote di un investitore devono essere oggetto di ritiro coatto da parte della direzione del fondo in collabora- zione con la banca depositaria, al rispettivo prezzo di riscatto, qualora:
a) fosse indispensabile tutelare la reputazione della piaz- za finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
b) l’investitore non adempisse più i requisiti legali o con- trattuali per partecipare a un comparto.
9. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
a) la partecipazione dell’investitore a un comparto sia suscettibile di ledere in maniera importante gli inte- ressi economici degli altri investitori, segnatamente quando la partecipazione può portare a pregiudizi fiscali per il fondo a ombrello risp. un comparto in Svizzera o all’estero;
b) l’investitore abbia acquistato o detenga quote violan- do le disposizioni di una vigente legge svizzera o este- ra, del presente contratto del fondo o del prospetto;
c) gli interessi economici degli investitori fossero lesi, segnatamente in caso di tentativi da parte di singoli investitori di realizzare vantaggi patrimoniali per mez- zo di sistematiche sottoscrizioni di quote e immediati riscatti, sfruttando le differenze di tempo tra la deter- minazione del corso di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing).
§ 6 Quote e classi di quote
1. La direzione del fondo ha in qualsiasi momento la facol- tà di creare, sopprimere o raggruppare classi di quote per ciascun comparto con il consenso della banca depo- sitaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza. Tutte le classi di quote danno il diritto a partecipare al patri- monio indiviso del comparto corrispondente, il quale a sua volta non è segmentato. Questa partecipazione può differire a causa degli oneri, dei costi di distribuzione e dei redditi specifici delle rispettive classi di quote di un comparto; queste ultime, pertanto, possono presentare un differente valore netto d’inventario per quota. Il pat-
rimonio globale del comparto risponde per i costi specifi- ci delle singole classi.
2. La creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote vengono resi noti agli investitori
nell’organo di pubblicazione. Solo il raggruppamento è considerato modifica del contratto del fondo ai sensi del
§ 26.
3. Le differenti classi di quote dei comparti possono seg- natamente distinguersi in fatto di struttura dei costi, moneta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei redditi, investimento minimo e/o cerchia degli investitori.
Le remunerazioni e le spese sono addebitate unicamente alla classe di quote a cui spetta una determinata presta- zione. Le remunerazioni e i costi che non possono essere attribuiti univocamente a una classe di quote sono ripar- titi fra tutte le classi in proporzione al patrimonio del comparto.
4. I comparti
– Bond Fund
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– Swiss Equity Fund
– Swiss Small Caps Fund
non sono suddivisi in classi di quote. Per i comparti
– Global Fund
– High Dividend Fund
vi sono attualmente le seguenti classi di quote con le denominazioni «A» e «I». Le classi di quote possono differire tra loro per quanto riguarda l’ammontare della commissione forfettaria di gestione, il prezzo di prima emissione, la sottoscrizione minima, l’unità minima negoziabile, la forma di custodia e la destinazione dei proventi.
a) Le quote della classe «A» non sono limitate a una determinata cerchia di investitori. Non è richiesta né una sottoscrizione minima né una consistenza mini- ma. Le quote sono emesse unicamente come quote al portatore.
b) Le quote della classe «I» sono riservate ad AXA Leben AG laddove quest’ultima sia stata incaricata nell’am- bito del piano previdenziale «Smartflex» di investire gli averi previdenziali in quote di fondi. Ciò vale tut- tavia unicamente per le polizze intermediate da Post- Finance AG nell’ambito della sua collaborazione con AXA Leben AG. Non è richiesta né una sottoscrizione minima né una consistenza minima. Le quote sono emesse unicamente come quote nominative.
5. Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale. L’investitore non è autorizzato a esige- re la consegna di un certificato nominativo o al portatore
– Global Fund
– High Dividend Fund
6. La direzione del fondo e la banca depositaria hanno l’obbligo di chiedere agli investitori non più in grado di soddisfare i requisiti per la detenzione di una classe di quote che restituiscano le loro quote entro 30 giorni civi- li conformemente al § 17, che le trasferiscano a una per- sona che soddisfa i suddetti requisiti o che le convertano in quote di un’altra classe di cui soddisfano le condizioni. Qualora l’investitore non ottemperi a tale richiesta, la direzione del fondo deve provvedere, in collaborazione con la banca depositaria, a una conversione forzata delle quote in un'altra classe di quote del fondo in questione o, se ciò non fosse possibile, a un riscatto forzato delle stesse conformemente al § 5 punto 7.
III. Direttive della politica di investimento
A. Principi di investimento
§ 7 Rispetto dei principi di investimento
1. Nella scelta dei singoli investimenti di ciascun compar- to, la direzione del fondo deve rispettare il principio della ripartizione equilibrata dei rischi, attenendosi alle limitazioni percentuali indicate qui di seguito. Queste limitazioni si applicano al valore di mercato del patrimo- nio dei singoli comparti e devono essere costantemente rispettate.
I comparti devono adempiere alle limitazioni d’investimento entro sei mesi dalla scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio).
2. Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati ent- ro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori. Qualora le limitazioni relative ai derivati secondo il § 12 fossero violate in seguito a una variazione del delta, lo stato regolare deve essere ristabi- lito al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari, fermo restando il rispetto degli interessi degli investitori.
§ 8 Politica di investimento
1. La direzione del fondo può investire il patrimonio dei comparti negli investimenti elencati qui di seguito. I rischi correlati a tali investimenti devono essere pubblica- ti nel prospetto.
a) Valori mobiliari, ossia cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pub- blico e che incorporano un diritto di partecipazione
o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o conversione, tali cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant.
Gli investimenti in cartevalori provenienti da nuove emissioni sono consentiti solo se la loro ammissio- ne in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di
emissione. Se non sono ancora quotati in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico un anno dopo il loro acquisto, i titoli devono essere venduti
entro un mese oppure assimilati alla regola di limita- zione di cui al punto 1, lett. g.
b) Derivati, qualora (i) il loro valore di base sia rappre- sentato da valori mobiliari secondo la lett. a; derivati secondo la lett. b, quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. c, strumenti del mercato monetario secondo la lett. d, indici finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio, crediti, divise o simili, e qualora (ii) il loro valore di base sia ammesso quale investimento conformemente al contratto del fondo. I derivati sono negoziati in borsa o su un altro mer- cato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specia- lizzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i derivati OTC sono quotati giornal- mente o la loro restituzione all’emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valu- tati in modo affidabile e tracciabile. I derivati possono essere utilizzati secondo il § 12.
c) ca) Quote di altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria «fondi in valori mobiliari»
cb) Quote di fondi target di diritto svizzero apparte- nenti alla categoria «altri fondi per investimenti tradizionali»
cc) Quote di fondi target di diritto svizzero apparte- nenti alla categoria «altri fondi per investimenti alternativi»
cd) Quote di fondi target di diritto svizzero apparte- nenti alla categoria «fondi immobiliari»
ce) Quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che ottemperano alle direttive 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (OIC- VM I) e/o 2001/107/CE e/o 2001/108/CE del
21 gennaio 2002 (OICVM III) e/o 2009/65/CE del
13 luglio 2009 (OICVM IV)
cf) Quote di organismi d’investimento collettivo (OIC) equivalenti agli «altri fondi per investimenti tradizionali» di diritto svizzero e sottoposti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera
cg) Quote di organismi d’investimento collettivo (OIC) equivalenti agli «altri fondi per investimenti alternativi» di diritto svizzero e sottoposti a una vigilanza equiparabile a quella svizzera
La direzione del fondo può acquistare quote di fondi di fondi (fondi i cui contratti o statuti ammettono investimenti in altri investimenti collettivi di capitale per oltre il 49%).
La direzione del fondo può acquistare quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente da essa stessa oppure da una società alla quale è legata da una gestione comune, dal con- trollo o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta («fondi target collegati»). Le limitazioni sono disciplinate individualmente per i rispettivi comparti. L’investimento in fondi target di cui alla lettera ce) implica che (i) i loro documenti limitano gli investi- menti da parte loro in altri fondi target a un totale
del 10%; (ii) per tali fondi target vigono disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne scopo, organizzazione, politica di investimento, protezione degli investitori, ripartizione del rischio, custodia separata del patrimonio del fon- do, assunzione e concessione di crediti, vendite allo scoperto di cartevalori e strumenti del mercato mone-
tario, emissione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali e (iii) detti fondi target sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nei rispettivi Stati in cui hanno sede, sempreché in tali paesi sia prevista una vigilanza finalizzata alla pro- tezione degli investitori equivalente a quella vigente in Svizzera e sia garantita l’assistenza amministrativa internazionale in materia.
L’investimento in fondi target di cui alla lettera cf) implica che (i) i loro documenti limitano gli investi- menti da parte loro in altri fondi target a un totale del 49%; (ii) per questi fondi target, relativamente a scopo, organizzazione, politica d’investimento, prote- zione degli investitori, ripartizione dei rischi, custodia separata del patrimonio del fondo, assunzione di credito, concessione di crediti, vendite allo scoperto di titoli e di strumenti del mercato monetario, emis- sione e riscatto di quote e contenuto dei rapporti semestrali e annuali, vigono disposizioni equiparabili a quelle d’applicazione per i fondi del tipo «altri fondi per investimenti tradizionali» e (iii) questi fondi target sono stati autorizzati come investimenti collettivi di capitale nello Stato in cui hanno sede, dove sono sottoposti a una vigilanza equiparabile a quella sviz- zera, operante per la protezione degli investitori, ed è garantita l’assistenza amministrativa internazionale.
d) Strumenti del mercato monetario, sempre che siano liquidi e valutabili e siano negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico; strumenti del mercato monetario non negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessi- bile al pubblico possono essere acquistati soltanto se l’emissione o l’emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori
e se tali strumenti sono emessi o garantiti dagli emit- tenti di cui all’art. 74 cpv. 2 OICol.
e) Depositi a vista e a termine, con scadenza fino a dodi- ci mesi, presso banche che abbiano sede in Svizzera
o in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
f) Prodotti strutturati, qualora (i) il loro sottostante sia rappresentato da valori mobiliari secondo la lett. a), derivati secondo la lett. b), quote di investimenti collettivi di capitale secondo la lett. c), strumenti del mercato monetario secondo la lett. d), prodotti strutturati secondo la lett. f), indici finanziari, tassi
d’interesse, corsi di cambio, crediti o divise, e qualora
(ii) i loro sottostanti siano ammessi quali investimenti conformemente al contratto del fondo. I prodotti strutturati sono negoziati in borsa o su un altro mer- cato regolamentato e accessibile al pubblico oppure OTC.
Le operazioni OTC sono autorizzate unicamente se (i) la controparte è un intermediario finanziario specia- lizzato in questo genere di operazioni e sottoposto a vigilanza e se (ii) i prodotti negoziati OTC sono quo- tati giornalmente o la loro restituzione all’emittente è possibile in ogni momento. Inoltre, devono poter essere valutati in modo affidabile e tracciabile. I deri- vati possono essere utilizzati secondo il § 12.
g) Altri investimenti oltre a quelli precedentemente menzionati alle lettere da a) a i), ma in totale al massimo fino al 10% del patrimonio del comparto; non sono autorizzati (i) investimenti diretti in metalli preziosi, certificati su metalli preziosi, merci e titoli di merci nonché (ii) vendite allo scoperto effettive di investimenti di qualunque tipo.
– Bond Fund
2. a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) obbligazioni, notes nonché altri titoli e diritti di
credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di tutto il mondo denominati in monete liberamente convertibili.
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme ai principi di que- sto fondo o parti di queste.
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di investimenti in altri investimenti collettivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab), la dire- zione del fondo garantisce che almeno due terzi del patrimonio del fondo siano investiti complessivamen- te in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massi- mo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
ba) obbligazioni convertibili, notes convertibili e pre- stiti a opzione di tutto il mondo denominati in monete liberamente convertibili.
bb) strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri.
bc) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
bd) quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab).
c) La direzione del fondo è autorizzata a investire fino al 100% del patrimonio del comparto in altri investi- menti collettivi di capitale.
d) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patri- monio dei comparti dopo la detrazione delle liquidità:
– obbligazioni convertibili, notes convertibili e pre- stiti a opzione sono consentiti nella misura massi- ma del 25%.
– in linea di massima, i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi. I fondi target, inoltre, sono investimenti collettivi di capitale aperti, ossia fondi d’inve- stimento di tipo contrattuale, nonché società d’investimento a capitale variabile quotate o non quotate in borsa. Non è consentito acquistare fondi di fondi.
– investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massimo del 10%.
e) In virtù delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi (§ 15), la direzione del fondo può investire al massimo il 60% del patrimonio del comparto in
quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive» nonché al massimo il 49% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fon- do target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive», «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive»
e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive».
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
2. L’obiettivo di investimento dei comparti consiste innan- zitutto nell’ottenimento di un rating ESG ponderato per gli investimenti almeno pari a quello definito nel pros- petto.
Per via della struttura multi-asset del fondo è possibile impiegare fondi target e strategie sostenibili che utiliz- zano uno dei seguenti approcci alla sostenibilità o una combinazione di essi: esclusioni (negative screening), approccio bestinclass, approccio di integrazione dei fattori ESG, stewardship (active ownership), esercizio dei diritti di voto (voting), engagement
e altri (fondi e strategie target che UBS Asset Manage- ment qualifica come fondi E-Tilting). Per informazioni in merito ai criteri di sostenibilità dei fondi target si riman- da al prospetto, sezione 1.9.2 Obiettivo di investimento e politica di investimento dei comparti. Per maggiori informazioni sugli approcci alla sostenibilità si rimanda al prospetto, sezione 1.9.1 Criteri di sostenibilità. Per l’attuazione della politica di investimento dei comparti si punta a conseguire per ogni comparto, mediante
un’adeguata selezione dei fondi target, un rischio comp- lessivo corrispondente a quello di un portafoglio strate- gico diversificato.
UBS Asset Management qualifica questi comparti come fondi Sustainability Focus. Per maggiori informazioni in merito, consultare il prospetto.
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe il patrimonio del comparto in:
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes convertibili, prestiti a opzione, notes nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di tutto il mondo deno- minati in monete liberamente convertibili.
– ESG Yield Strategy Fund
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
– strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri.
– depositi a vista e a termine di cui al § 8 punto 1
lett. e).
– titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondia- le fino al
– ESG Yield Strategy Fund: 20%
– ESG Income Strategy Fund: 37,5%
– ESG Balanced Strategy Fund: 60%
– ESG Growth Strategy Fund: 85%
– ESG Capital Gain Strategy Fund 98% del patrimonio del comparto.
– quote di altri investimenti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio nei collocamenti summenzionati. Le partecipazioni in altri investi- menti collettivi di capitale che investono il loro patrimonio prevalentemente in titoli e diritti di
partecipazione sono da includere nella limitazione percentuale summenzionata.
– quote di altri investimenti collettivi di capitale di
cui al § 8 punto 1 lett. cb) e cd) che investono
il loro patrimonio in fondi immobiliari o società immobiliari, fino al 15%.
– derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
b) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare le seguenti limitazioni di investimento riferite al patri- monio del comparto dopo la detrazione delle liquidi- tà:
– investimenti in mercati emergenti al massimo
– ESG Yield Strategy Fund: 25%
– ESG Income Strategy Fund: 25%
– ESG Balanced Strategy Fund: 30%
– ESG Growth Strategy Fund: 35%
– ESG Capital Gain Strategy Fund 25%
– altri investimenti collettivi di capitale complessiva-
mente fino a un massimo del 100%;
– quote di fondi di fondi fino a un massimo del
15%;
– in linea di massima, i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi.
c) In virtù delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi (§ 15), la direzione del fondo può investire per il comparto – ESG Yield Strategy Fund al massimo il 60% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II» nonché
al massimo il 35% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund 3
– Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged)
II», per il comparto – ESG Income Strategy Fund al massimo il 50% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment
Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II», per il comparto – ESG Balanced Strategy Fund al massimo il 35% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II», per il comparto – ESG Growth Strategy Fund
al massimo il 40% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II», «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» e per
il comparto – ESG Capital Gain Strategy Fund
al massimo il 55% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II» e al massimo il 50% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutio- nal Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II».
– Swiss Equity Fund
2. a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di
godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società che sono comprese nell’indice di riferimento, hanno la loro sede in Svizzera, come società holding detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera oppure hanno la parte preponde- rante della loro attività economica in Svizzera.
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme ai principi di que- sto fondo o parti di queste.
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
ad) prodotti strutturati denominati in monete libera- mente convertibili come segnatamente certificati di emittenti di tutto il mondo sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collet- tivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in prodotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base conso- lidata, almeno due terzi del patrimonio del comparto siano allocati in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) Con riserva della lettera c), la direzione del fondo può inoltre investire al massimo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
– titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società che non soddi- sfano i requisiti relativi alla sede di cui al punto 2 lett. aa);
– obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes con- vertibili, prestiti a opzione e notes nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di emittenti svizzeri ed esteri denominati in monete liberamente conver- tibili
– strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri
– derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra
– quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab)
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare la seguente limitazione di investimento riferita al patri- monio del comparto dopo la detrazione delle liquidi- tà:
– altri investimenti collettivi di capitale complessi- vamente fino a un massimo del 49%. Gli investi- menti in fondi di fondi non sono ammessi.
– investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massimo del 10%.
– Global Fund
2. a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di
godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondia- le.
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme ai principi di que- sto fondo o parti di queste.
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
ad) prodotti strutturati denominati in monete libera- mente convertibili come segnatamente certificati di emittenti di tutto il mondo sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collet- tivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in
prodotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base conso- lidata, almeno due terzi del patrimonio del comparto siano allocati in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massi- mo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
– titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. aa)
– obbligazioni, obbligazioni convertibili, notes con- vertibili, prestiti a opzione e notes nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di emittenti svizzeri ed esteri denominati in monete liberamente conver- tibili
– strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri
– derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra
– quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab)
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare la seguente limitazione di investimento riferita al patri- monio del comparto dopo la detrazione delle liquidi- tà:
– altri investimenti collettivi di capitale complessiva- mente fino a un massimo del 100%. Gli investi- menti in fondi di fondi non sono ammessi.
– in linea di massima, i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi.
– investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massi- mo del 10%.
– Swiss Small Caps Fund
2. In quanto fondo di fondi, questo comparto persegue l’o- biettivo d’investimento di riprodurre l’indice di riferimen- to indicato nel prospetto investendo il 65 – 75% del suo patrimonio in quote del fondo target «UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland (CHF)» e il 25 – 35%
del suo patrimonio in quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II».
a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di
godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società che hanno la
loro sede in Svizzera, come società holding deten- gono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera o hanno la parte preponde- rante della loro attività economica in Svizzera.
ab) quote di investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. ca), cb), ce) e cf) che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme alle direttive di questo fondo d’investimento o parti di queste.
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
Nel caso di investimenti in investimenti collettivi di capitale ai sensi della lett. ab), la direzione del fondo garantisce che almeno due terzi del patrimonio del comparto siano investiti complessivamente in investi- menti di cui alla precedente lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massi- mo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
– titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società che non soddi- sfano i requisiti di cui al punto 2 lett. aa);
– obbligazioni, prestiti a opzione e notes nonché altri titoli e diritti di credito a tasso fisso o variabile di debitori privati e pubblici di emittenti svizzeri ed esteri denominati in franchi svizzeri;
– strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri;
– derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui
sopra;
– quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab).
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare la seguente limitazione di investimento riferita al patri- monio del comparto dopo la detrazione delle liquidi- tà:
– altri investimenti collettivi di capitale complessiva- mente fino a un massimo del 100%; gli investi- menti in fondi di fondi non sono ammessi.
– i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi.
– investimenti diretti in titoli di partecipazione fino a un massimo del 10%.
– small cap secondo la definizione della famiglia SPI® di SIX fino a un massimo del 75%.
– investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massimo del 10%.
– High Dividend Fund
2. a) Detratte le liquidità, la direzione del fondo investe almeno due terzi del patrimonio del comparto in: aa) titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di
godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) di società a livello mondia- le.
ab) quote di altri investimenti collettivi di capitale secondo il punto 1 lett. ca), cb), ce) e cf) che, ai sensi dei loro documenti, investono il proprio patrimonio in modo conforme alle direttive di questo fondo d’investimento o parti di queste.
ac) derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui sopra.
ad) prodotti strutturati, indirettamente tramite quote di altri investimenti collettivi di capitale.
Nel caso di collocamenti in altri investimenti collet- tivi di capitale ai sensi della precedente lett. ab) e in prodotti strutturati ai sensi della precedente lett. ad), la direzione del fondo garantisce che, su base conso- lidata, almeno due terzi del patrimonio del comparto siano allocati in investimenti di cui alla precedente lett. aa).
b) La direzione del fondo può inoltre investire al massi- mo un terzo del patrimonio del comparto, liquidità detratte, in:
– titoli e diritti di partecipazione (azioni, buoni di godimento, quote di società cooperative, buoni di partecipazione e simili) che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. aa);
– strumenti del mercato monetario denominati in monete liberamente convertibili di emittenti sviz- zeri ed esteri
– derivati (warrant inclusi) sugli investimenti di cui
sopra;
– quote di altri investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 lett. ab).
c) Inoltre, la direzione del fondo è tenuta a osservare la seguente limitazione di investimento riferita al patri- monio del comparto dopo la detrazione delle liquidi- tà:
– altri investimenti collettivi di capitale complessiva- mente fino a un massimo del 100%. Gli investi- menti in fondi di fondi non sono ammessi.
– i fondi target devono poter garantire la frequenza dei rimborsi del fondo di fondi.
– investimenti in fondi target secondo il punto 1 lett. cc), cd) e cg) complessivamente fino a un massimo del 10%.
3. La direzione del fondo assicura una gestione ade- guata della liquidità. I dettagli sono descritti nel prospetto.
§ 9 Liquidità
Per ciascun comparto, la direzione del fondo può inoltre detenere liquidità adeguate nell’unità di conto del compar- to corrispondente e in tutte le monete in cui il comparto corrispondente può effettuare investimenti. Si considerano liquidità gli averi bancari nonché i crediti da operazioni di pensione a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.
B. Tecniche e strumenti d’investimento
§ 10 Prestiti di valori mobiliari
1. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in prestito qualsiasi tipo di valore mobiliare negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessi- bile al pubblico. Tuttavia, i valori mobiliari acquistati nell’ambito di «Reverse Repos» non possono essere con- cessi in prestito.
2. La direzione del fondo ha la facoltà di concedere in pres- tito valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione in qualità di «principal»), oppure di delegare tale operazione a un intermediario operante sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent») che in via di rappresentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare prestiti di valori mobiliari solo con mutuatari e intermediari di pri- ma qualità specializzati in questo genere di operazioni e sottoposti alla vigilanza, quali banche, broker e impre- se di assicurazione, nonché con controparti centrali e depositari centrali autorizzati e riconosciuti in grado di garantire un’esecuzione ineccepibile del prestito di valori mobiliari.
4. La direzione del fondo, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai 7 giorni lavorativi bancari prima di poter tornare a disporre legalmente
dei valori mobiliari prestati, è autorizzata a concedere in prestito per ciascun comparto al massimo il 50% di
ogni posizione di titoli prestabili. La direzione del fondo, qualora ottenga dal mutuatario o dall’intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari prestati lo stesso giorno o il giorno lavo- rativo bancario successivo, è autorizzata a prestare fino al 100% di ogni posizione di titoli prestabili.
5. La direzione del fondo, d’intesa con il mutuatario o con l’intermediario, stabilisce che quest’ultimo costituisca in pegno o trasferisca la proprietà a favore della direzione del fondo delle garanzie, a norma dell’art. 51 OICol-FIN- MA, al fine di tutelare il diritto alla restituzione. Il valore delle garanzie deve essere congruo e ammontare in qua- lunque momento ad almeno il 105% del valore venale dei valori mobiliari prestati. L’emittente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità e le garanzie non
devono essere emesse dalla controparte o da una soci- età appartenente al o dipendente dal gruppo della con- troparte. Le garanzie devono denotare un’elevata liqui- dità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pub- blico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell’amministrare le garanzie la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 Ol-Col. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari devono altresì poter otte- nere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca deposi- taria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
6. Il mutuatario o l’intermediario è responsabile del paga- mento puntuale e integrale dei redditi in scadenza durante il periodo del prestito, dell’esercizio di altri diritti patrimoniali nonché della restituzione, conformemente al contratto, di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa quantità e qualità.
7. La banca depositaria vigila affinché il prestito di valori mobiliari venga effettuato in modo sicuro e contrattu- almente corretto, controllando segnatamente il rispetto delle condizioni riguardanti le garanzie. Anche durante il prestito, essa esplica gli incarichi amministrativi che le spettano in base al regolamento di deposito e fa valere
tutti i diritti derivanti dai valori mobiliari prestati, se ques- ti non sono già stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni sulla strategia in materia di garanzie.
§ 11 Operazioni di pronti contro termine
1. La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare operazi- oni di pronti contro termine di valori mobiliari per conto di comparti. Tali operazioni possono essere effettuate sotto forma di «Repo» e «Reverse Repo».
Il «Repo» è un negozio giuridico con il quale una parte (cedente) trasferisce temporaneamente, contro paga- mento, la proprietà di valori mobiliari a un’altra parte (cessionario) e con il quale quest’ultima si obbliga di riconsegnare al cedente, alla scadenza, valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasfer- irgli i redditi maturati durante la durata dell’operazione di pronto contro termine. Il cedente sostiene i rischi
di mercato dei valori mobiliari nel corso della durata dell’operazione.
Dal punto di vista della controparte (cessionario), l’operazione «Repo» è un «Reverse Repo». Nell’ambito di un «Reverse Repo», la direzione del fondo acquisisce valori mobiliari per fini di investimento e conviene simul- taneamente di riconsegnare valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché di trasferire i redditi maturati nel corso della durata dell’operazione.
2. La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare ope- razioni di pronti contro termine di valori mobiliari con una contro-parte a proprio nome e per proprio conto
(«principal»), oppure di delegare tali operazioni a inter- mediari operanti sia in via di rappresentanza indiretta a titolo fiduciario («agent»), sia in via di rappresentanza diretta («finder»).
3. La direzione del fondo è tenuta a effettuare operazio- ni di pronti contro termine di valori mobiliari solo con controparti e intermediari di prim’ordine specializzati in questo genere di operazioni e sottoposti alla vigilanza,
quali banche, brokers e compagnie di assicurazioni, non- ché con controparti centrali e depositari centrali autoriz- zati e riconosciuti, in grado di garantire un’esecuzione ineccepibile delle operazioni di pronti contro termine di valori mobiliari.
4. La banca depositaria deve provvedere a un’esecuzione sicura e conforme al contratto delle operazioni di pronti contro termine. Essa provvede alla compensazione gior- naliera in denaro o in valori mobiliari delle variazioni del valore dei valori mobiliari utilizzati nelle operazioni di pronti contro termine (marktomarket); anche durante le operazioni di pronti contro termine compie gli atti amministrativi previsti dal regolamento di deposito ed esercita tutti i diritti collegati con i valori mobiliari uti- lizzati per le operazioni di pronti contro termine, nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente a un relativo contratto quadro.
5. La direzione del fondo può mettere in pensione tutti i generi di valori mobiliari negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico. I valori mobi- liari acquisiti nell’ambito di «Reverse Repos» non posso- no per contro essere utilizzati per operazioni «Repo».
6. La direzione del fondo, premesso che debba rispettare un termine di disdetta non superiore ai (i) 10 giorni lavorativi bancari, per il comparto – Bond Fund risp.
7 giorni lavorativi bancari per tutti gli altri comparti prima di poter tornare a disporre legalmente dei valori mobiliari ceduti in pronti contro termine, è autorizzata a utilizzare per operazioni «Repo» al massimo il 50% di ogni posizione di titoli per pronti contro termine. La direzione del fondo, qualora ottenga dalla controparte o dall’intermediario la garanzia contrattuale di poter disporre legalmente dei valori mobiliari ceduti in pronti contro termine lo stesso giorno o il giorno lavorativo bancario successivo, è autorizzata a utilizzare per ope- razioni «Repo» fino al 100% di ogni posizione di titoli per pronti contro termine.
7. Un «Repo» è equiparabile all’assunzione di un credito ai sensi del § 13, salvo nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati per l’acquisto di valori mobiliari di pari genere, qualità, solvibilità e durata mediante la stipula di un
«Reverse Repo».
8. Nell’ambito di un «Reverse Repo», la direzione del fondo può unicamente acquisire garanzie ex art. 51 OICol-FINMA. L’emittente delle garanzie deve presenta- re un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipendente dal gruppo della controparte. Le garan- zie devono denotare un’elevata liquidità, essere negozi- ate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mer- cato regolamentato e accessibile al pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nella gestione delle garanzie, la direzione del fondo e/o i rispettivi mandatari devono adempiere agli obblighi e ai requisiti ai sensi dell’art. 52 OI-Col-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguatamente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e,
a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corrispondono a più del 20% del valore netto d’inventario. Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 OlCol. La direzione del fondo e/o i suoi
mandatari devono altresì poter ottenere il potere di dis- posizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, in qualsiasi momen- to e senza il coinvolgimento della controparte o senza
la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute possono essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene tras- ferita e l’ufficio di custodia terzo è indipendente dalla controparte.
9. I crediti verso «Reverse Repos» sono considerati attività liquide ai sensi del § 9 e non come crediti concessi ai sensi del § 13.
10. Il prospetto contiene ulteriori informazioni sulla strategia in materia di garanzie.
§ 12 Derivati
1. La direzione del fondo può utilizzare strumenti derivati. Essa fa in modo che gli effetti economici dei derivati, anche in presenza di circostanze di mercato straordi- narie, non comportino un discostamento dagli obiettivi d’investimento descritti nel presente contratto e nel prospetto o una modifica delle caratteristiche d’inve- stimento dei comparti. Inoltre, i valori sottostanti dei derivati devono rientrare tra gli investimenti ammessi per il rispettivo comparto ai sensi del presente contratto del fondo.
Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale i deri- vati possono essere utilizzati soltanto a fini di copertura valutaria. È fatta salva la copertura dei rischi di mercato, di tasso d’interesse e di credito per investimenti collettivi di capitale, a condizione che tali rischi siano chiaramente determinabili e misurabili.
2. Il calcolo dei rischi avviene in base all’approccio Commit- ment II. L’ammontare dell’impegno complessivo di un comparto connesso a derivati non può superare il 100% del suo patrimonio netto e l’intero impegno non può superare in totale il 200% del suo patrimonio netto. La somma degli impegni di un comparto, tenendo conto della possibilità di temporanea assunzione di crediti fino a un massimo del 25% del patrimonio netto ai sensi
del § 13 punto 2, può ammontare complessivamente al 225% del patrimonio netto. Il calcolo della somma degli impegni avviene conformemente all’art. 35 OICol- FINMA.
3. La direzione del fondo può utilizzare in particolare forme basilari di derivati quali opzioni call o put il cui valore
alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nullo se la differenza è di segno opposto, credit default swap (CDS), swap i cui
pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto, nonché contratti a termine (future e forward) il cui valore dipende linearmente dal valore sottostante. La direzione del fondo può inoltre impiegare combinazioni di forme basilari di derivati così come derivati il cui fun- zionamento economico non è comparabile a una forma basilare di derivato, né a una combinazione di forme basilari di derivati (derivati esotici).
4. a) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sotto- stante, nonché le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate reciprocamente, a prescindere dalla sca- denza dei derivati («netting»), se l’operazione in deri- vati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi correlati ai derivati o agli investimenti acquistati, posto che i rischi essenziali non siano trascurati e l’im- porto imputabile dei derivati sia determinato ai sensi dell’art. 35 OICol-FINMA.
b) Per le operazioni di copertura in cui i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimo- niale da coprire, ai fini della compensazione, oltre alle disposizioni di cui alla lett. a, devono essere sod- disfatti i requisiti («hedging») secondo cui le opera- zioni in derivati non possono basarsi su una strategia
d’investimento finalizzata al conseguimento di utili. In aggiunta, il derivato deve comportare una riduzione riscontrabile del rischio, i rischi del derivato devono essere compensati, i derivati, i sottostanti o gli ele- menti patrimoniali da compensare devono riferirsi alla stessa classe di strumenti finanziari e la strategia di copertura deve risultare effettiva anche in condizioni di mercato straordinarie.
c) In caso di utilizzo preponderante di derivati sui tassi d’interesse, l’importo ascrivibile all’impegno com- plessivo in derivati può essere determinato mediante regole di «duration netting» riconosciute a livello internazionale, a condizione che tali regole portino a una determinazione corretta del profilo di rischio del comparto, che siano tenuti in considerazione i
rischi rilevanti, che l’applicazione di tali regole non dia luogo a un effetto leva ingiustificato, che non si per- seguano strategie di arbitraggio sui tassi d’interesse e che l’effetto leva del comparto non sia accresciuto né mediante l’applicazione di tali regole, né attraverso investimenti in posizioni short.
d) I derivati utilizzati esclusivamente per la copertura dei rischi di cambio delle monete estere e che non creano alcun effetto leva o non comportano rischi di mercato aggiuntivi possono essere compensati nel calcolo dell’impegno complessivo in derivati, prescindendo dai requisiti della lett. b.
e) Gli impegni di pagamento risultanti da derivati devo- no essere coperti in permanenza con mezzi prossimi alle liquidità, con titoli e diritti di credito o con azioni negoziate in borsa o in un altro mercato regolamen- tato accessibile al pubblico ai sensi della normativa sugli investimenti collettivi di capitale.
f) Se con un derivato la direzione del fondo contrae un impegno per la consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto con i sottostanti corri- spondenti o con altri investimenti, se investimenti e sottostanti sono altamente liquidi e possono essere acquistati o venduti in qualsiasi momento in caso
di una richiesta di consegna. La direzione del fondo deve poter disporre in qualsiasi momento e senza restrizioni dei valori sottostanti o degli investimenti.
5. La direzione del fondo può utilizzare derivati standardiz- zati o non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, oppure fuori borsa (over-the- counter, OTC).
6. a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC unicamente con intermediari finanziari specia- lizzati in questo genere di transazioni, sottoposti a vigilanza e che garantiscono un’esecuzione ineccepi- bile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, la controparte o il suo garante deve dis- porre di un’elevata solvibilità.
b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quoti- dianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.
c) Se per un derivato OTC non è disponibile alcun prez- zo di mercato, il prezzo dovrà essere ricostruibile sulla scorta di un modello di valutazione adeguato e rico- nosciuto nella prassi, che si basi sul valore venale dei sottostanti dai quali è tratto il derivato. Prima di stipu-
lare un contratto su un simile derivato, è necessario procurarsi le offerte concrete di almeno due contro- parti e, a riguardo, il contratto è da stipularsi con la controparte che sottopone la migliore offerta in ter- mini di prezzo. Eventuali deroghe a questo principio sono ammesse per motivi di ripartizione dei rischi o qualora altri elementi contrattuali, come la solvibilità o l’offerta di servizi della controparte, facciano semb- rare un’altra offerta complessivamente più vantag- giosa per gli investitori. Inoltre, in via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due controparti se è nell’interesse degli investitori.
Le ragioni in tal senso, come pure la stipulazione del contratto e la determinazione del prezzo, devono essere documentate in maniera comprensibile.
d) Nell’ambito di un’operazione OTC, la direzione del fondo e/o i rispettivi mandatari possono accettare unicamente le garanzie che soddisfano i requisiti riportati all’art. 51 OICol-FINMA. L’emittente delle garanzie deve presentare un’elevata solvibilità e le garanzie non devono essere emesse dalla controparte o da una società appartenente al o dipendente dal gruppo della controparte. Le garanzie devono deno- tare un’elevata liquidità, essere negoziate a un prezzo trasparente in borsa o su un altro mercato regola- mentato e accessibile al pubblico e devono essere valutate almeno in ogni giornata di negoziazione in borsa. Nell’amministrare le garanzie la direzione del fondo o i rispettivi mandatari devono soddisfare gli obblighi e i requisiti previsti dall’art. 52 OICol-FINMA. In particolare le garanzie devono essere adeguata- mente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti e, a riguardo, l’adeguata diversificazione degli emittenti si intende conseguita quando le garanzie detenute di un singolo emittente non corris- pondono a più del 20% del valore netto d’inventario.
Sono fatte salve eccezioni per investimenti garantiti o emessi da un ente pubblico ai sensi dell’art. 83 OlCol. La direzione del fondo e/o i suoi mandatari
devono altresì poter ottenere il potere di disposizione e il diritto di disporre sulle garanzie ricevute in caso di insolvenza della controparte, in qualsiasi momento e senza il coinvolgimento della controparte o senza la sua approvazione. Le garanzie ricevute devono essere custodite presso la banca depositaria. Su mandato della direzione del fondo, le garanzie ricevute posso- no essere custodite presso un ufficio di custodia terzo soggetto a vigilanza, se la proprietà sulle garanzie non viene trasferita e l’ufficio di custodia terzo è indi- pendente dalla controparte.
7. Nell’ambito del rispetto delle limitazioni d’investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) l’utilizzo dei derivati deve avvenire in conformità con la normativa sugli investimenti collettivi di capitale.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni circa:
– il significato dei derivati nell’ambito della strategia di
investimento;
– gli effetti dell’utilizzo dei derivati sul profilo di rischio
dei comparti;
– i rischi di controparte dei derivati;
– la maggiore volatilità e l’accresciuto impegno com- plessivo (effetto leva) che scaturiscono dall’utilizzo dei derivati;
– i derivati su crediti;
– la strategia in materia di garanzie.
§ 13 Assunzione e concessione di crediti
1. La direzione del fondo non può concedere crediti per conto dei comparti.
Il prestito di valori mobiliari ai sensi del § 10 e i pronti
contro termine sotto forma di Reverse Repo ai sensi del
§ 11 non sono considerati concessioni di credito ai sensi
del presente paragrafo.
2. Per ciascun comparto, la direzione del fondo può accett- are temporaneamente crediti pari a un massimo del 25% del suo patrimonio netto. Le operazioni di pronti contro termine effettuate come «Repo» ai sensi del § 11 sono considerate assunzioni di credito ai sensi del pre- sente paragrafo, salvo che i mezzi ottenuti non vengano utilizzati nel quadro di un’operazione di arbitraggio per l'acquisizione di valori mobiliari analoghi per tipologia, qualità, solvibilità e durata in relazione a un’operazione opposta di pronti contro termine («Reverse Repo»).
§ 14 Gravami a carico del patrimonio dei comparti
1. La direzione può costituire in pegno o fornire in garanzia a carico di ciascun comparto al massimo il 60% del pat- rimonio netto di tale comparto.
2. Non è permesso gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato creditizio accrescitivo dell’impegno non è considerato come fideiussione ai sensi del presente paragrafo.
C. Limitazioni d’investimento
§ 15 Ripartizione dei rischi
– Bond Fund
– ESG Yield Strategy Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e, per il comparto – Bond Fund, anche i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 10% del patri-
monio del comparto non deve superare il 60% del patri- monio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termi- ne presso la medesima banca. Questo limite è compren- sivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patrimo- nio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equi- valente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemen- te agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti
punti 3-5 presso il medesimo emittente o debitore non
possono superare complessivamente il 20% del patrimo- nio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12, 13 e 14.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12, 13 e 14.
8. Per il comparto – ESG Yield Strategy Fund, la direzio- ne del fondo può investire fino al 100% del patrimonio del comparto in fondi target. Per entrambi i comparti, la direzione del fondo può investire al massimo il 30%
del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può investire al massimo il 60% del patrimonio del comparto – Bond Fund in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Passive» » nonché al massimo il 49% del patri- monio del comparto in quote di ciascun fondo target
«UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland Medium Term Passive», «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Medium Term Passive» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland Passive» e al massimo il
60% del patrimonio del comparto – ESG Yield Strat egy Fund in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e
«UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II» nonché al massimo il 35% del patrimonio del comparto in quote del fondo target «UBS (CH) Institutio- nal Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II».
Questi fondi target devono presentare la medesima fre- quenza di riscatto. Non devono comportare un accumu- lo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima trasparenza sull’inve- stimento e sulle commissioni.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di par- tecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale. Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è pos- sibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazio- ne internazionale di diritto pubblico alla quale appartie- ne la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
12. Il limite del 20% menzionato al punto 3 è portato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OC- SE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’or- ganizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazio- ne del limite del 60% di cui al punto 3. I singoli limiti di cui ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
13. Il limite del 20% menzionato al punto 3 è portato al 100% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OC-
SE oppure da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico
alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. In questo caso, il comparto dovrà detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio del comparto può esse- re investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario della stessa emissione. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 60% di cui al punto 3.
Gli emittenti risp. i garanti ammessi ai fini di quanto sopra esposto sono:
l’Unione europea (UE), gli Stati dell’OCSE, il Consiglio d’Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli
investimenti, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo e l’Eurofima (Società euro- pea per il finanziamento di materiale ferroviario).
14. ll limite del 20% di cui al punto 3 aumenta al 35% se i valori mobiliari sono emessi o garantiti dalla Centrale
delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fon- diarie SA o dalla Banca di Obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri SA. Può essere investito in valori mobiliari provenienti dalla stessa emissione non oltre il 30% del patrimonio del relativo comparto. I valori mobi- liari succitati non vengono considerati all’atto dell’ap- plicazione del limite del 60% di cui al punto 3. I singoli limiti di cui ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
– ESG Income Strategy Fund
– ESG Balanced Strategy Fund
– ESG Growth Strategy Fund
– ESG Capital Gain Strategy Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati, in valo- ri mobiliari e strumenti del mercato monetario del mede- simo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio del comparto non deve superare il 40% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termi- ne presso la medesima banca. Questo limite è compren- sivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patrimo- nio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equi- valente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemen- te agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimo- nio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12 e 13.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare com- plessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dai seguenti punti 12 e 13.
8. La direzione del fondo può investire fino al 100% del patrimonio del comparto in fondi target. In tale cornice, può investire al massimo il 30% del patrimonio del com- parto in quote dello stesso fondo target.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può investire al massimo il 50% del patrimonio del comparto – ESG Income Strategy Fund in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Invest- ment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II», al massimo il 35% del patrimonio del comparto
– ESG Balanced Strategy Fund in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II» e «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II», al massimo il 40% del patrimonio del comparto – ESG Growth Strategy Fund in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Invest- ment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II»,
«UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Lea- ders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» e al massi- mo il 55% del patrimonio del comparto – ESG Capital Gain Strategy Fund in quote del fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Equities Switzerland ESG Passive All II» e al massimo il 50% del patrimonio del comparto in quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II».
Questi fondi target devono presentare la medesima fre- quenza di riscatto. Non devono comportare un accumu- lo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima trasparenza sull’inve- stimento e sulle commissioni.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di par- tecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
In deroga a quanto precede:
La direzione del fondo può acquistare per il patrimonio del comparto – ESG Income Strategy Fund al massi- mo il 35% di quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Inland ESG Passive II»,
«UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Lea- ders Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II» e al massimo il 49% di quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Bonds CHF Ausland ESG Passive II» e «UBS (CH) Institutional Fund 3 – Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II», per il patrimonio
del comparto – ESG Balanced Strategy Fund al mas- simo il 35% di quote del fondo target «UBS (CH) Insti- tutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» e per il patrimonio del comparto – ESG Growth Strategy Fund al massimo il 35% di quote del fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II».
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato moneta- rio o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
12. Il limite del 10% menzionato al punto 3 è portato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del merca- to monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell’OCSE, da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o
da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 3. I singoli limiti di cui ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
13. Il limite del 10% menzionato al punto 3 è portato al 100% se i valori mobiliari o gli strumenti del mer- cato monetario sono emessi o garantiti da uno Sta- to dell’OCSE oppure da un ente di diritto pubblico dell’OCSE o da un’organizzazione internazionale di
diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea. In questo caso, il comparto dovrà detenere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni; inoltre, al massimo il 30% del patrimonio del comparto può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario della stessa emissione. I valori mobi- liari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 3.
Gli emittenti risp. i garanti ammessi ai fini di quanto sop- ra esposto sono:
l’Unione europea (UE), gli Stati dell’OCSE, il Consiglio d’Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli
investimenti, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo e l’Eurofima (Società euro- pea per il finanziamento di materiale ferroviario).
– ESG Capital Gain Strategy Fund
14. ll limite del 10% di cui al punto 3 aumenta al 35% se i valori mobiliari sono emessi o garantiti dalla Centrale
delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fon- diarie SA o dalla Banca di Obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri SA. Può essere investito in valori mobiliari provenienti dalla stessa emissione non oltre
il 30% del patrimonio del relativo comparto. I valori mobiliari succitati non vengono considerati all’atto dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 3. I singoli limiti di cui ai punti 3 e 5 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.
– ESG Capital Gain Strategy Fund
14. La limite de 10% mentionnée sous ch. 3 est relevée à 35% lorsque les valeurs mobilières sont émises ou
garanties par la Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses SA ou la Banque des Lettres de
Gage d’Établissements suisses de Crédit hypothécaire SA. Dans ce cas, 30% au maximum de la fortune du compartiment concerné peut être placée dans des valeurs mobilières de la même émission. Les valeurs mobilières précitées n’entrent pas en considération dans l’application de la limite de 40% selon le ch. 3. Les limi- tes individuelles des ch. 3 et 5 ne peuvent toutefois pas être cumulées avec la limite précitée de 35%.
– Swiss Equity Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. a) La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.
b) In deroga alla lett. a), all’acquisto di valori mobiliari di un emittente compreso nell’indice di riferimento è ammissibile una sovraponderazione pari a un massi- mo di 5 punti percentuali o il 125% della sua ponde- razione percentuale nell’indice di riferimento.
Ciò può comportare una concentrazione del compar- to su un numero limitato di titoli compresi nell’indice di riferimento da cui può risultare un rischio com- plessivo del fondo maggiore del rischio dell’indice di riferimento (rischio di mercato).
c) Gli investimenti vanno ripartiti su almeno 12 emitten- ti.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termi- ne presso la medesima banca. Questo limite è compren- sivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patrimo- nio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equi- valente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemen- te agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 30% del patrimo- nio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 12.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare com- plessivamente il 30% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 12.
8. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di par- tecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato moneta- rio o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
– Global Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e i pro- dotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mer- cato monetario del medesimo emittente. Il valore com- plessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio del comparto non deve superare
il 40% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termi- ne presso la medesima banca. Questo limite è compren- sivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patrimo- nio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea
o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equi- valente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemen- te agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimo- nio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 12.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare com- plessivamente il 20% del patrimonio del comparto. Sono riservati i limiti maggiori previsti dal successivo punto 12.
8. La direzione del fondo può investire fino al 100% del patrimonio del comparto in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target). In tale cornice, può investire al massimo il 30% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di par- tecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 30% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
In deroga a quanto precede:
Per il patrimonio del comparto, la direzione del fondo può acquistare fino al 49% di quote di ciascun fondo target «UBS (CH) Investment Fund – Equities Japan Pas- sive» e «UBS (CH) Investment Fund – Equities Canada Passive».
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato moneta- rio o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato
o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
– Swiss Small Caps Fund
– High Dividend Fund
1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi sono:
a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati, se l’indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato;
b) le liquidità di cui al § 9;
c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio del comparto, compresi i derivati e, per il comparto – High Dividend Fund, anche i prodotti strutturati, in valori mobiliari e strumenti del mercato
monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato mone- tario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio del comparto non deve superare il 60% del patrimonio del comparto. Sono fatte salve le disposi- zioni di cui ai punti 4 e 5.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 20% del patrimonio del comparto in depositi a vista e a termi- ne presso la medesima banca. Questo limite è compren-
sivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
5. La direzione del fondo può investire al massimo il 5% del patrimonio del comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite sale al 10% del patrimo- nio del comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a una vigilanza equi- valente a quella svizzera.
Qualora i crediti da operazioni OTC siano coperti da garanzie sotto forma di attività liquide conformemen- te agli artt. da 50 a 55 OICol-FINMA, detti crediti non vengono presi in considerazione all’atto del calcolo del rischio di controparte.
6. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 3-5 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimo- nio del comparto.
7. Gli investimenti ai sensi del precedente punto 3 del medesimo gruppo aziendale non possono superare com- plessivamente il 20% del patrimonio del comparto.
8. La direzione del fondo può investire fino al 100% del patrimonio del comparto in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target):
– Swiss Small Caps Fund
tuttavia esclusivamente nella misura del 65 – 75% nel fondo target «UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Swi- tzerland (CHF)» e del 25 – 35% nel fondo target «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II». La direzione del fondo e la banca depositaria ovvero la società di gestione e la banca depositaria dei fondi target sono società del Gruppo UBS Group SA. I fondi target presentano la stessa frequenza di riscatto di – Swiss Small Caps Fund e non addebita- no commissioni di emissione, riscatto o gestione.
– High Dividend Fund
tuttavia (i) nella misura del 45 – 55% nel fondo target
«UBS (CH) Equity Fund – Swiss High Dividend (CHF)» e (ii) per il resto la direzione del fondo può investire al massimo il 25% del patrimonio del comparto in quote dello stesso fondo target. La direzione del fondo e la
banca depositaria ovvero la società di gestione e la ban- ca depositaria dei fondi target sono società del Gruppo UBS Group SA. I fondi target presentano la medesima frequenza di riscatto di – High Dividend Fund. Non devono comportare un accumulo di commissioni per l’investitore e devono consentire alla direzione del fondo la massima trasparenza sull’investimento e sulle commis- sioni.
9. La direzione del fondo non può acquistare diritti di par- tecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
10. La direzione del fondo non può acquistare per il patri- monio del comparto più del 10% né dei titoli di parteci- pazione senza diritto di voto, né delle obbligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 25% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
Queste limitazioni non si applicano se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato moneta- rio o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
11. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di
diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
IV. Calcolo dei valori netti d’inventario nonché emissione e riscatto delle quote
§ 16 Calcolo dei valori netti d’inventario e ricorso allo swinging single pricing
1. Il valore netto d’inventario di ciascun comparto e delle quote delle singole classi è calcolato al valore venale alla fine dell’esercizio contabile nonché ogni giorno in cui vengono emesse o riscattate delle quote, in franchi
svizzeri (CHF). Il calcolo del patrimonio del comparto cor- rispondente non viene effettuato nei giorni di chiusura delle borse e/o dei mercati dei paesi in cui il patrimonio del comparto è maggiormente investito (ad es. festività bancarie o delle borse).
La direzione del fondo può tuttavia calcolare il valore netto d’inventario delle quote anche nei giorni in cui non sono emesse o riscattate quote («valore netto d’in- ventario non negoziabile»), ad es. quando l’ultimo gior- no civile di un mese cade in un giorno riportato al punto
5.2 del prospetto. Tali valori netti d’inventario non nego- ziabili possono essere pubblicati, ma possono essere uti- lizzati esclusivamente per effettuare statistiche e calcoli relativi alla performance (in particolare per effettuare raffronti con l’indice di riferimento) oppure per calcolare le commissioni, in nessun caso possono essere utilizzati come base per ordini di sottoscrizione e riscatti.
2. Gli investimenti negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi attuali pagati sul mercato principale. Gli altri investimenti o gli investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valuta- zione. Per stabilire il valore venale, la direzione del fondo usa, in questo caso, modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti vengono valu- tati al valore di riscatto e/o al valore netto d’inventario. Se sono periodicamente negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la dire- zione del fondo può valutarli ai sensi del punto 2.
4. Il valore degli strumenti del mercato monetario che non vengono negoziati in una borsa o su un mercato rego- lamentato e accessibile al pubblico viene determinato come segue:
il prezzo di valutazione degli investimenti in questione si basa sulla rispettiva curva dei rendimenti. La valutazione che si basa sulla curva dei rendimenti fa riferimento alle componenti tasso d’interesse e spread. Si applicano i seguenti principi: per ogni strumento del mercato mone- tario viene estrapolato il tasso d’interesse più prossimo alla durata residua, che viene poi convertito in una quotazione di mercato tenendo conto di uno spread che rispecchia la solvibilità del debitore sottostante e che viene adeguato a fronte di cambiamenti significativi di detta solvibilità.
5. I depositi bancari sono valutati in base all’importo del rispettivo credito maggiorato degli interessi maturati. In caso di cambiamenti sostanziali delle condizioni di mer- cato o della solvibilità, la base di valutazione dei depositi bancari a termine viene adeguata alle nuove condizioni.
6. Il valore netto d’inventario della quota di una classe cor- risponde al valore venale della parte del patrimonio rap- presentata da tale classe, dedotti gli impegni del com- parto a essa attinenti, diviso per il numero delle quote della classe in circolazione e arrotondato a CHF 0.01.
7. Se il giorno di conferimento dell’ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti di quote di un comparto com- porta un afflusso o deflusso netto di capitali, il valore netto d’inventario di valutazione del comparto subisce rispettivamente un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L’adeguamento massimo ammonta al 2% del valore netto d’inventario di valutazione. Sono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa abituali sul mercato, commis- sioni, imposte e tasse ecc.) risultanti dall’investimento dell’importo versato o dalla vendita di una parte degli investimenti corrispondente alla quota riscattata. L’adeguamento comporta un incremento del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto determina un aumento del numero di quote del com- parto, mentre comporta una riduzione del valore netto d’inventario di valutazione se il movimento netto causa una diminuzione del numero di quote. Conformemente al primo capoverso del presente punto, il valore netto d’inventario determinato tramite l’utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d’inventario modificato. Nell’adeguamento, anziché le spese acces- sorie medie appena menzionale, la direzione del fondo può anche considerare l’ammontare effettivo delle spese accessorie se ciò appare, a esclusiva discrezione della direzione del fondo, opportuno alla luce delle circostan- ze rilevanti (ad es. ammontare dell’importo, situazione di mercato generale, situazione di mercato specifica per la classe di quote interessata). In questo caso l’adegua- mento può risultare superiore o inferiore rispetto alle spese accessorie medie. Nei casi di cui al § 17 punto 4 e in altri casi straordinari è inoltre possibile, se la direzio- ne del fondo lo ritiene nell’interesse della comunità di investitori, superare il valore massimo del 2% del valore netto d’inventario di valutazione. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, all’autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori nuovi ed esistenti la decisione di superare il valore massimo.
8. Disposizione aggiuntiva per i comparti seguenti:
– Global Fund
– High Dividend Fund
Le quote al valore venale del valore netto d’inventario del comparto (patrimonio del comparto meno gli impe- gni) imputabili alle rispettive classi di quote vengono determinate la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (se questa avviene con- temporaneamente) o in occasione della prima emissione di un’ulteriore classe di quote sulla base degli importi dovuti al relativo fondo per ogni classe di quote. La quo- ta viene ricalcolata nei seguenti casi:
a) all’emissione e al riscatto di quote;
b) il giorno di riferimento delle distribuzioni, qualora (i) tali distribuzioni si riferiscano unicamente a singole classi di quote (classi a distribuzione) o qualora (ii)
le distribuzioni delle diverse classi di quote risultino differenti in percentuale del loro valore netto d’inven- tario o qualora (iii) siano addebitate diverse commis- sioni o spese alle distribuzioni delle diverse classi di quote in percentuale della distribuzione stessa;
c) all’atto del calcolo del valore d’inventario, nell’am- bito dell’assegnazione di impegni (incluse le spese e commissioni scadute e dovute) alle differenti classi di quote, se gli impegni delle differenti classi di quote sono da attribuire in differenti percentuali del loro rispettivo valore netto d’inventario, segnatamente se
(i) per le diverse classi di quote vengono applicati tassi di commissione differenti o se (ii) vengono effettuati addebiti di spese specifici per le classi di quote;
d) all’atto del calcolo del valore d’inventario, nell’ambito dell’assegnazione dei redditi o dei redditi di capitale alle diverse classi di quote, qualora i redditi o i redditi di capitale derivino da transazioni effettuate esclusi- vamente nell’interesse di una o più classi di quote e non proporzionalmente alla loro quota del patrimo- nio netto del fondo.
§ 17 Emissione e riscatto di quote
1. Le richieste di sottoscrizione o di riscatto di quote ven- gono accettate il giorno dell’ordine fino a una certa ora definita nel prospetto. Il prezzo determinante di emis- sione e di riscatto delle quote viene calcolato non prima del giorno lavorativo bancario (giorno di valutazione) successivo (forward pricing). I dettagli sono regolati dal prospetto.
2. Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote si basa sul valore netto d’inventario per quota calcolato il giorno
di valutazione ai corsi di chiusura del giorno precedente conformemente al § 16. Al momento dell’emissione o del riscatto di quote, al valore netto d’inventario può essere aggiunta una commissione di emissione secondo il § 18 o dedotta una commissione di riscatto secondo il § 18.
Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli inve- stimenti (segnatamente commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, imposte e tasse) che il rispet- tivo comparto deve sostenere per investire la somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al
§ 16 punto 7 del contratto del fondo.
3. La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’emissione di quote così come di respingere le richieste di sottoscrizione o di conversione di quote.
4. La direzione del fondo può, nell’interesse di tutti gli inve- stitori, dilazionare temporaneamente ed eccezionalmen- te il rimborso delle quote di un comparto:
a) se un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del comparto è chiuso o se il commercio su tale mercato è limitato o sospeso;
b) in presenza di un’emergenza politica, economica,
militare, monetaria o di altra natura;
c) se, a causa di limitazioni del traffico delle divise o di restrizioni relative a qualsivoglia trasferimento di valo- ri patrimoniali, il comparto è impossibilitato a esegui- re operazioni;
d) in caso di numerose disdette di quote del comparto che potrebbero arrecare un importante pregiudizio agli interessi degli altri investitori di questo comparto.
5. La direzione del fondo comunica senza indugio alla società di audit, alle autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori la decisione di dilazionare il rimborso.
6. Fintanto che il rimborso delle quote è sospeso per le ragioni menzionate al punto 4, lettere da a a c, non vi saranno nuove emissioni di quote.
V. Remunerazioni e spese accessorie
§ 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori
1. Al momento dell’emissione di quote può essere adde- bitata all’investitore una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un impor- to totale massimo del 2% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto.
2. Al momento del riscatto di quote può essere addebitata all’investitore una commissione di riscatto a favore del- la direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all’estero, per un importo totale pari al massimo al 1% del valore netto d’inventario. L’aliquota massima attualmente applicabile figura nel prospetto.
§ 19 Remunerazioni e spese accessorie a carico dei patrimoni dei comparti
1. Per l’amministrazione, la gestione patrimoniale e l’at- tività di distribuzione in relazione ai comparti e tutti i compiti della banca depositaria, come la custodia del patrimonio del relativo comparto, il traffico dei paga- menti e gli altri compiti elencati al § 4, la direzione del fondo addebita ai comparti una commissione forfettaria mensile massima dello (i) 0,167% (2,004% p.a.) con riferimento al comparto – Bond Fund risp. (ii) 0,25% (3% p.a.) per tutti gli altri comparti del patrimonio netto dei comparti, a carico del patrimonio del comparto corri- spondente, conteggiata pro rata temporis a ogni calcolo del valore netto d’inventario e pagabile mensilmente (commissione di gestione forfettaria incl. commissione di distribuzione).
L’aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel prospetto e nel rapporto annuale e semestrale.
2. Non rientrano nella commissione di gestione forfetta- ria le seguenti remunerazioni e spese accessorie della direzione del fondo e della banca depositaria, anch’esse addebitate al patrimonio del relativo comparto:
a) i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, la modifica, la liquidazione, la fusione o il raggruppa- mento dei rispettivi comparti;
b) gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza;
c) gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costi- tuzioni, modifiche, scioglimenti o raggruppamenti dei rispettivi comparti;
d) gli onorari per i consulenti legali e fiscali in relazione alla costituzione, modifica, liquidazione, fusione o al raggruppamento dei rispettivi comparti nonché per la salvaguardia degli interessi dei rispettivi comparti e dei loro investitori in generale;
e) le spese per la pubblicazione del valore netto d’in- ventario dei patrimoni dei rispettivi comparti e tutti i costi per le comunicazioni agli investitori, compresi i costi di traduzione, che non siano dovuti a errori della direzione del fondo;
f) le spese per la stampa (incl. traduzione) di documenti legali e di rapporti annuali e semestrali del fondo a ombrello risp. dei comparti;
g) le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo a ombrello risp. dei
rispettivi comparti, compresi gli onorari per consulenti
esterni;
h) le spese e gli onorari relativi alla proprietà intellettuale registrata a nome del fondo a ombrello e/o dei rispet- tivi comparti, o ai diritti di licenza del fondo a ombrel- lo e/o dei rispettivi comparti;
i) tutte le spese causate dall’adozione di misure straor- dinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimo- niale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria;
j) in caso di partecipazione a cause collettive nell’in- teresse degli investitori, la direzione del fondo ha la facoltà di addebitare le spese di terzi da ciò derivanti (ad es. spese legali e di banche depositarie) al patri- monio del relativo comparto. La direzione del fondo
ha inoltre la facoltà di addebitare tutti gli oneri ammi- nistrativi nella misura in cui possano essere compro- vati e vengano indicati ovvero presi in considerazione nella comunicazione del TER del fondo.
3. In conformità con le disposizioni contenute nel prospet- to, la direzione del fondo e i suoi mandatari (incl. gestori patrimoniali) nonché la banca depositaria possono pagare retrocessioni a titolo di indennizzo per l’attività di distribuzione e intermediazione di quote dei comparti e ribassi, al fine di ridurre le commissioni e le spese a cari- co degli investitori e addebitate al comparto.
4. Le spese accessorie per l’acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere in media per investire la somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito al riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pri- cing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 7 del con- tratto del fondo.
5. Se acquista quote dei fondi target collegati per i rispet- tivi comparti, la direzione del fondo non può addebitare al comparto eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati.
6. La commissione di gestione dei fondi target in cui è investito il patrimonio del comparto può ammontare al massimo al 3,0% tenendo conto di eventuali retroces- sioni e ribassi. La percentuale massima delle commissioni di gestione dei fondi target in cui vengono effettuati gli investimenti va indicata nel rapporto annuale tenendo conto di eventuali retrocessioni e ribassi.
7. Se la direzione del fondo acquisisce un fondo target sul cui patrimonio non sono addebitate commissioni (ad es. sotto forma di commissione di gestione o di un’eventua- le commissione di performance) («no load fund»), ma queste vengono invece corrisposte separatamente dalla direzione del fondo sulla base di un accordo per gli inve- stimenti nei relativi fondi target, le commissioni riscosse in questo modo possono essere addebitate al comparto corrispondente.
È fatto salvo il precedente punto 6.
VI. Rendiconto e audit
§ 20 Rendiconto
1. L’unità di conto dei singoli comparti è il franco svizzero (CHF).
2. L’esercizio contabile decorre dal 1º settembre al 31 agosto.
3. La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale certificato del fondo a ombrello risp. dei comparti entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile.
4. Entro due mesi dal termine del primo semestre dell’esercizio contabile la direzione del fondo pubblica un rapporto semestrale.
5. È riservato il diritto all’informazione dell’investitore ai
sensi del § 5 punto 4.
§ 21 Audit
La società di audit verifica se l’attività della direzione del fondo e della banca depositaria avviene nel rispetto del- le prescrizioni legali e contrattuali, nonché delle norme dell’Asset Management Association Switzerland (AMAS) a
loro eventualmente applicabili. Il rapporto annuale include una breve relazione della società di audit sul conto annuale pubblicato.
VII. Destinazione del risultato
§ 22
1. Il reddito netto dei comparti risp. per i comparti – Glo bal Fund e – High Dividend Fund delle classi di quote a distribuzione è distribuito annualmente agli investitori, nell’unità di conto del fondo, il franco svizzero (CHF), al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La direzione del fondo ha inoltre la facoltà di effettuare distribuzioni intermedie degli utili.
Fino al 30% del reddito netto (compresi i redditi già riportati) può essere riportato a nuovo. È possibile rinun- ciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se
– il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi riportati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investi- mento collettivo di capitale o di una classe di quote ammontano a meno dell’1% del valore netto d’in- ventario di tale investimento collettivo o di tale classe, e
– il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi ripor- tati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimen- to collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto dell’investimento colletti- vo di capitale o della classe di quote.
Il reddito netto delle classi di quote a capitalizzazione è reinvestito annualmente nel patrimonio del comparto al più tardi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile. La direzione del fondo può anche decidere capitalizzazioni intermedie del reddito. Sono riservate eventuali imposte e tasse sul reinvestimento.
È possibile rinunciare a una capitalizzazione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo se
– il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi ripor- tati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimen- to collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori all’1% del valore netto d’inventario dell’inve- stimento collettivo di capitale o della classe di quote, e
– il reddito netto dell’esercizio in corso e i redditi ripor- tati a nuovo degli esercizi precedenti dell’investimen- to collettivo di capitale o di una classe di quote sono inferiori a un’unità di conto dell’investimento colletti- vo di capitale o della classe di quote.
2. Gli utili di capitale realizzati con l’alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvesti- mento dalla direzione del fondo.
VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello risp. dei comparti
§ 23
1. L’organo di pubblicazione del fondo a ombrello risp. dei comparti è il mezzo di comunicazione stampato o elet- tronico indicato nel prospetto. La modifica dell’organo di pubblicazione deve essere indicata nell’organo di pubbli- cazione.
2. Nell’organo di pubblicazione vengono pubblicate in particolare indicazioni sintetiche relative alle principali modifiche del contratto del fondo con menzione degli indirizzi presso i quali sono disponibili gratuitamente i testi integrali di tali modifiche, nonché informazioni sul cambio della direzione del fondo e/o della banca deposi- taria, sulla creazione, la soppressione o il raggruppamen- to di classi di quote nonché sullo scioglimento di singoli comparti. Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamen- te di natura formale possono essere esonerate dall’obbli- go di pubblicazione previa approvazione dell’autorità di vigilanza.
3. La direzione pubblica i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore netto d’inventario (un valore netto d’inven-
tario modificato risultante dall’utilizzo dello swinging
single pricing ai sensi del § 16 punto 7) con l’indicazione
«commissioni escluse» risp. per i comparti – Global Fund e – High Dividend Fund di tutte le classi di quote a ogni emissione e riscatto di quote sul mezzo di comu- nicazione stampato o sulla piattaforma elettronica indi- cati nel prospetto. I prezzi sono pubblicati almeno due volte al mese. Le settimane e i giorni della settimana in cui avviene la pubblicazione sono stabiliti nel prospetto.
4. Il prospetto comprensivo di contratto del fondo, le infor- mazioni chiave per le investitrici e gli investitori risp. il foglio informativo di base e i rispettivi rapporti annuali
e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione, alla banca depositaria e a tutti i distributori.
IX. Ristrutturazione e scioglimento
§ 24 Raggruppamento
1. Con l’approvazione della banca depositaria, la direzione può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d’investimento, nel senso che i valori pat- rimoniali e gli impegni del/dei comparto/i o del/i fondo/i d’investimento rilevato/i sono trasferiti al comparto o
al fondo d’investimento rilevante al momento del rag- gruppamento. Gli investitori del/dei comparto/i o del/i fondo/i d’investimento rilevato/i ricevono quote del/dei comparto/i risp. del/i fondo/i d’investimento rilevato/i nella proporzione corrispondente. Al momento del raggruppamento, il comparto o il fondo d’investimento rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del fondo del comparto o del fondo d’investimento rile- vante viene applicato anche al comparto risp. al fondo d’investimento rilevato.
2. È possibile raggruppare comparti o fondi d’investimento solo se:
a) i rispettivi contratti del fondo lo prevedono;
b) sono gestiti dalla medesima direzione del fondo;
c) i rispettivi contratti del fondo coincidono di principio sulle seguenti disposizioni:
– politica di investimento, tecniche di investimento, ripartizione dei rischi e rischi inerenti agli investi- menti,
– utilizzo dell’utile netto e degli utili di capitale rea- lizzati con l’alienazione di beni e diritti,
– natura, entità e calcolo di tutte le rimunerazioni, commissioni di emissione e di riscatto nonché spe- se accessorie per la compravendita di investimenti (courtage, commissioni, tributi) che possono esse- re addebitate al patrimonio del fondo risp. al patri- monio del rispettivo comparto o agli investitori,
– condizioni di riscatto,
– durata del contratto e condizioni di scioglimento;
d) il medesimo giorno si procede alla valutazione dei patrimoni dei comparti risp. dei fondi d’investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di conversione e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
e) non ne risultino spese né per il fondo d’investimento o per il comparto né per gli investitori. Fatte salve le disposizioni del § 19 cifra 2 relative al raggruppamen- to.
3. Se il raggruppamento richiede presumibilmente più di un giorno, l’autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso delle quote dei comparti o fondi d’investimento partecipanti.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo presenta all’autorità di vigilanza le previste modifiche del contrat- to del fondo e il previsto raggruppamento unitamente al piano di raggruppamento almeno un mese prima della prevista pubblicazione. Il piano deve contenere informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla poli- tica d’investimento dei comparti o fondi d’investimento
partecipanti e su eventuali differenze esistenti tra il com- parto o fondo d’investimento rilevante e il comparto o fondo d’investimento rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze in materia di remuner- azioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i comparti o i fondi d’investimento, come pure la presa di posizione della società di audit competente prevista dalla normati- va inerente agli strumenti d’investimento collettivo.
5. La direzione del fondo pubblica nell’organo di pubbli- cazione del comparto risp. fondo d’investimento parte- cipante le previste modifiche al contratto del fondo ai sensi del § 23 punto 2, come pure il previsto raggrup- pamento e la relativa data insieme al piano di raggrup- pamento almeno due mesi prima della data fissata. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo o esigere il rimborso delle loro quote in contanti presso l’autorità di vigilanza entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione.
6. La società di audit verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento ed esprime le proprie osservazioni in merito in un rapporto destinato alla dire- zione del fondo e all’autorità di vigilanza.
7. La direzione del fondo comunica all’autorità di vigilanza la conclusione del raggruppamento e pubblica immedia- tamente nell’organo di pubblicazione dei comparti risp. fondi partecipanti l’esecuzione del raggruppamento, la conferma della società di audit concernente la regolare esecuzione dell’operazione, nonché il rapporto di scam- bio.
8. La direzione menzionerà il raggruppamento nel prossi- mo rapporto annuale e nell’eventuale rapporto seme- strale pubblicato precedentemente del comparto risp. fondo d’investimento rilevante. Se il raggruppamento non dovesse avvenire alla data di chiusura ordinaria dell’esercizio, per il comparto o il fondo d’investimento rilevato dovrà essere redatto un rapporto di chiusura cer- tificato.
§ 25 Durata dei comparti e scioglimento
1. I comparti hanno durata indeterminata.
2. Sia la direzione del fondo che la banca depositaria pos- sono decidere di sciogliere singoli comparti con disdetta del contratto del fondo senza preavviso.
3. I singoli comparti possono essere sciolti per disposizione dell’autorità di vigilanza, in particolare se al più tardi
un anno dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o di una proroga concessa dall’autorità di vigi- xxxxx su richiesta della banca depositaria e della direzio- ne del fondo un comparto non dispone di un patrimonio netto pari almeno a 5 milioni di franchi svizzeri (o con- trovalore).
4. La direzione del fondo rende immediatamente noto lo scioglimento all’autorità di vigilanza e lo pubblica nell’or- gano preposto a questo scopo.
5. Dopo la disdetta del contratto del fondo, la direzione del fondo può liquidare immediatamente i comparti interes- sati. Se l’autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento di un comparto, questo deve essere immediatamente liquidato. La banca depositaria è incaricata del paga- mento agli investitori del ricavo della liquidazione. Qua- lora la liquidazione dovesse protrarsi a lungo, il ricavo potrà essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza prima del versamento finale.
X. Modifiche del contratto del fondo
§ 26
In caso di modifiche del presente contratto del fondo o di previsti raggruppamenti di classi di quote o cambia- menti della direzione del fondo o della banca depositaria,
l’investitore ha la possibilità di far valere le proprie obiezioni all’autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla pubblicazione. Nella pubblicazione, la direzione del fondo comunica agli investitori quali modifiche del contratto del fondo sono oggetto di controllo e di verifica circa la conformità alle norme di legge da parte della FINMA. In caso di modifica del contratto del fondo (incluso il raggruppamento di classi di quote), gli investitori possono richiedere il pagamento in contanti delle loro quote rispettando i termini contrattuali. Sono fatti salvi i casi del § 23 punto 2 che, con il consenso dell’autorità di vigilanza, non sottostanno all’obbligo di pubblicazione.
XI. Diritto applicabile e foro giudiziario
§ 27
1. Il fondo a ombrello e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 nonché all’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale del 27 agosto 2014.
Il foro giuridico competente è presso la sede della dire- zione del fondo.
2. Per l’interpretazione del presente contratto del fondo fa fede la versione tedesca.
3. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 15 ago- sto 2022.
4. Il presente contratto del fondo sostituisce il contratto del fondo dell’15 agosto 2022.
5. Per l’approvazione del contratto del fondo, la FINMA controlla esclusivamente le disposizioni ai sensi dell’art. 35a cpv. 1 lett. a-g OlCol e ne verifica la conformità alle norme di legge.
La direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea
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La banca depositaria: UBS Switzerland AG, Zurigo
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