VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Addì 27 luglio 2005, in Roma presso la sede della Federmaco,
tra
la Società Buzzi Unicem S.p.A., rappresentata da XXXXXX XXXXX e XXXXXXX XXXXXXX, assistiti da
Federmaco nella persona di XXXXXXXXX XX XXXXXX,
e
il COORDINAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE FeNEAL - UIL,
FILCA - CISL e FILLEA - CGIL di Buzzi Unicem S.p.A. unitamente alle Segreterie Nazionali:
FENEAL – UIL nella persona di XXXXXX XXXXXXXXX;
FILCA – CISL nelle persone di XXXXX XXXXXX e XXXXX XXXXXX;
FILLEA – CGIL nelle persone di XXXXX XXXXXXXX e XXXXX XXXXXXXXX.
a seguito delle richieste presentate dalle Organizzazioni Sindacali in data 30 novembre 2004 per il rinnovo del Premio di Risultato,
dopo approfondite discussioni tenutesi in più sessioni di incontro, a totale definizione delle richieste summenzionate,
si stipula e conviene quanto segue:
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti contraenti, considerando la contrattazione di secondo livello anche come uno strumento efficace di comunicazione interna per trasmettere capillarmente lo scenario di mercato, gli orientamenti di medio periodo, le prospettive di sviluppo e le aspettative degli investitori sull’andamento dell’Azienda, si impegnano attraverso gli strumenti definiti nel sistema di relazioni industriali del presente accordo affinché in tutte le unità e le sedi del Gruppo Buzzi Unicem si consolidi la consapevolezza dell’appartenenza ad un unico Gruppo industriale con importanti attività ed interessi all’estero, la cui struttura produttiva è costituita, in tutti i Paesi in cui il Gruppo è presente, da storiche realtà cementiere, e dei valori concordemente condivisi di tensione al miglioramento continuo, per sviluppare ulteriormente la propria presenza ed il proprio ruolo sul mercato dei leganti idraulici.
E’ in questa ottica che si sono anche avviate le procedure per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo Buzzi Unicem conformemente alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
Il confronto e la condivisione di informazioni sull’andamento del mercato, sulle attività del Gruppo, sugli scenari futuri, sugli investimenti complessivi e sulle aree di più significativo ed intenso miglioramento all’interno del Gruppo stesso costituiscono la base per il maggior coinvolgimento del personale nelle iniziative dell’Azienda e per la presa di coscienza dell’importanza dei singoli apporti individuali per la buona riuscita dei progetti aziendali.
Quanto sopra premesso, le parti, in riferimento alle previsioni degli Accordi Interconfederali 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998, come stabilito dal C.C.N.L. 5 marzo 2004, Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali, art. 2, nel confermare il sistema di relazioni industriali e di flusso di informazioni tra l’Azienda e le XX.XX. in atto nelle Società preesistenti a Buzzi Unicem S.p.A. convengono sul mantenimento del sistema di relazioni industriali in essere, e nell’ulteriore sviluppo di un modello di flusso di comunicazione attraverso incontri periodici sia a livello nazionale sia a livello di singola unità produttiva come di seguito disciplinato.
Su richiesta delle OO.SS.LL. l’Azienda illustrerà le linee guida in materia di Sviluppo Sostenibile e Responsabilità Sociale d’Impresa in coerenza con i contenuti del Bilancio di Sostenibilità, rendendosi altresì disponibile ad un esame congiunto della materia.
Al fine di migliorare le comunicazioni di interesse sindacale l’Azienda dichiara la propria disponibilità ad attivare una stazione di lavoro su personal computer stand alone con uso di stampante, collegamento internet con agibilità predefinite e posta elettronica per le RSU delle varie unità produttive.
Entro un mese dall’approvazione del Bilancio di Esercizio le parti, presso la sede della Associazione Imprenditoriale di categoria, su richiesta delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, concordano di effettuare un incontro per la verifica dell’erogazione del Premio di Risultato di competenza dell’anno precedente, come disciplinato dal presente Verbale di Accordo.
In questa sede il confronto si estenderà a temi attinenti l’intero Gruppo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, integrazione tra le potenzialità degli stabilimenti e valorizzazione delle singole peculiarità in chiave di sviluppo competitivo; andamento del settore in Italia e sui mercati di competenza del Gruppo, tendenze in atto nel settore nel medio periodo; investimenti programmati ed attuati; tematiche inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro; andamento dell’occupazione e sue dinamiche, interventi formativi di respiro nazionale che interessino più unità, modifiche organizzative e di sviluppo delle risorse umane da gestire anche a livello di unità produttiva, con particolare attenzione al condiviso obiettivo di sviluppare le competenze professionali degli addetti, valutando i progressi già conseguiti su questo specifico aspetto con l’utilizzo degli strumenti a ciò destinati dalla contrattazione nazionale.
Entro il 31 ottobre di ogni anno le parti, presso le sedi delle Associazioni Imprenditoriali Territoriali, su richiesta congiunta delle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di Stabilimento / Unità Produttiva, concordano di effettuare un incontro a livello di singola unità produttiva per la verifica dell’andamento dell’unità nell’esercizio di riferimento del Premio di Risultato e in quello in corso al momento dell’incontro, nonché per analizzare le dinamiche occupazionali in atto nella singola unità produttiva, con particolare riferimento a modifiche organizzative o all’introduzione di innovazioni tecnologiche, di performances relative all’unità medesima, analisi dell’incidenza degli infortuni nella singola unità (sempre in riferimento ai dati storici e in comparazione con gli altri siti dell’Azienda), in raccordo con quanto definito nella parte Ambiente e Sicurezza, forme di approvvigionamento delle materie prime, utilizzo di combustibili alternativi, esternalizzazioni di attività,
interventi formativi specifici della singola unità, con particolare riferimento a professionalità di particolare interesse o difficile reperimento tramite i canali tradizionali del mercato del lavoro.
Su richiesta delle OO.SS.LL. e per la durata del presente contratto l’Azienda accorda un’ora di assemblea aggiuntiva in ragione d’anno rispetto a quelle previste dal vigente CCNL per approfondire le tematiche del Fondo di Previdenza Complementare Concreto.
FORMAZIONE
Le parti si danno reciprocamente atto che la formazione del personale ha ruolo prioritario e fondamentale per una crescita professionale coerente con le innovazioni tecnologiche e impiantistiche e della organizzazione in materia di sicurezza, ambiente e qualità.
L’avvio di percorsi di formazione, permanente o a progetto, finanziati sarà concordato con la RSU delle unità organizzative interessate.
I fabbisogni formativi potranno scaturire anche da analisi tra Direzione Aziendale e RSU.
I progetti relativi in forma aggregata saranno attivati in raccordo al CPN e attingendo alle forme di finanziamento disponibili.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
A seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale, a partire dal 1° ottobre 2006 Direzione aziendale e RSU potranno effettuare incontri di verifica in ciascuna unità produttiva.
Su richiesta delle RSU delle singole unità produttive l’Azienda si rende disponibile ad effettuare incontri illustrativi circa l’applicazione del nuovo inquadramento dal 1° luglio 2006.
Le parti convengono altresì sulla opportunità di monitorare l’applicazione del nuovo inquadramento anche in relazione a innovazioni tecnologiche, produttive e organizzative.
Ove eventuali contestazioni non dovessero essere risolte a livello aziendale, le parti, congiuntamente o disgiuntamente, attiveranno l’apposita Commissione Tecnica Nazionale.
COORDINAMENTO NAZIONALE DI GRUPPO
R.S.U. FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL
L’Azienda prende atto che è intendimento delle Segreterie nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL di confermare l’efficacia del Coordinamento nazionale delle RSU delle succitate Organizzazioni sindacali che continua ad esercitare, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali Nazionali e in nome e per conto delle R.S.U. delle unità produttive del Gruppo, la titolarità e la competenza per il secondo livello di contrattazione.
I nominativi dei componenti il Coordinamento Nazionale – il cui numero viene confermato in un massimo di 15 delegati – saranno comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale, a cura delle Segreterie Nazionali delle OO.SS.LL. per il tramite della Associazione Imprenditoriale di Categoria, entro 30 giorni dalla data di designazione.
Ai componenti il Coordinamento di Gruppo sarà riconosciuto un permesso retribuito individuale di otto ore per ogni sessione di trattativa per il rinnovo dell’accordo aziendale di Gruppo e per gli incontri a livello nazionale di Gruppo previsti dal Sistema di Relazioni Industriali di cui al C.C.N.L. e/o dal presente accordo, nonché nei casi di richiesta di incontro a livello nazionale da parte della Direzione aziendale. I summenzionati permessi non sono cumulabili e non sono altrimenti fruibili in caso di mancata partecipazione degli aventi diritto agli incontri di cui in parola.
Ad ogni singolo componente sarà riconosciuta a titolo di indennità di trasferta per la partecipazione al Coordinamento di Gruppo l’importo di € 46,48 onnicomprensive per ogni sessione di incontro, ovvero di € 25,00 per i componenti del Coordinamento la cui sede di lavoro sia nell’ambito della Regione in cui si svolgono gli incontri. Ai componenti il Coordinamento di Gruppo provenienti dalle isole e da località distanti oltre 600 km dalla sede degli incontri sarà fornito a cura dell’Azienda biglietto aereo A/R per le sessioni di incontro del Coordinamento.
AMBIENTE E SICUREZZA
Le parti, confermando l’impianto esistente in tema di formazione/informazione dei lavoratori, basato sui dettami legislativi (D. Lgs. 626/94 e 242/96), come sviluppati dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dall’art. 6 del vigente C.C.N.L. “ Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori”, si danno reciprocamente atto del comune intento di ridurre consistentemente l’incidenza degli infortuni sul lavoro, coinvolgendo e promuovendo la collaborazione tra Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell’ottica di mantenere alta la soglia di attenzione e di sensibilizzare il personale tutto ed a tutti i livelli alle tematiche della sicurezza attraverso la puntuale osservanza delle disposizioni interne, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e il costante aggiornamento del personale relativamente alle tematiche della Sicurezza.
Le parti concordano di effettuare annualmente, su richiesta delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, un incontro specifico sui temi relativi ad Ambiente e Sicurezza, in cui siano analizzati gli andamenti infortunistici delle singole unità, studiati per gravità e per frequenza, confrontati con gli andamenti in essere nel l’Azienda, nel comparto in Italia ed in Europa, indagate le cause di infortunio di maggior frequenza, studiate e proposte soluzioni e miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto, nonché individuate eventuali aree di miglioramento sulle quali vi è condivisione per un più celere e rapido intervento. Durante il summenzionato incontro saranno dalla Direzione Aziendale fornite informazioni sullo stato di avanzamento del sistema di certificazione ambientale e sull’integrazione dei sistemi Qualità – Sicurezza – Ambiente, nonché sull’andamento del capillare piano di formazione/informazione del personale legato a tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla presente sezione.
Le parti individuano, quali aree oggetto di maggiore e più intensa attenzione nella fase corrente, le seguenti:
• Logistica di stabilimento: analisi e miglioramento dei percorsi all’interno delle fabbriche, sulla scorta dei dati del registro infortuni;
• Verifica delle necessità di interventi formativi, con specifico riferimento ai nuovi assunti e a eventuali mutamenti intervenuti nell’organizzazione delle attività produttive e innovazioni di natura impiantistica e di controlli automatizzati del ciclo produttivo;
• Verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione in essere in tutte le unità produttive, con particolare riguardo ad una eventuale implementazione delle stesse;
• Analisi capillare dei dispositivi di protezione individuale prescritti dai documenti di Analisi del Rischio in essere nelle singole Unità, con attenta verifica e studio di infortuni occorsi per scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti per l’effettuazione di particolari tipi di attività;
• Utilizzo di combustibili alternativi, da verificarsi nelle singole unità produttive;
• Eventuali attività di imprese esterne all’interno delle unità produttive.
Le parti concordano che le verifiche e gli aggiornamenti delle procedure di sicurezza di cui ai temi summenzionati saranno oggetto di consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza da parte delle Funzioni Aziendali di competenza.
Le parti concordano di promuovere incontri di formazione/informazione a livello di singola unità produttiva aventi ad oggetto la valutazione dei rischi, con particolare riferimento al grado di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella unità di riferimento. Le parti concordano altresì di studiare l’agibilità di momenti formativi specifici, su esigenza delle singole unità produttiva, individuata congiuntamente dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, eventualmente individuata anche nell’ambito delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’art. 11 Legge 626/94.
PREMIO DI RISULTATO
In applicazione delle previsioni del Protocollo sulla Politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, confermato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, conformemente all’art. 50 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 4 marzo 2004 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base delle costruzioni
nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, le Parti concordano di confermare l’istituto del Premio di Risultato, avente carattere di totale variabilità ai fini della decontribuzione come prevista dalla vigente normativa.
La presente negoziazione ha vigenza per il periodo 1° gennaio 2005 / 31 dicembre 2008.
Le parti concordano di individuare i seguenti parametri per la valutazione delle performances aziendali in relazione a produttività e redditività.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’individuazione dei parametri di cui al presente premio di risultato costituisce la migliore scelta possibile relativamente al quadriennio di vigenza del premio stesso, in considerazione dell’attuale assetto organizzativo e produttivo dell’Azienda. Di conseguenza, le parti non escludono che, in futuro, il sistema premiale possa utilizzare altri parametri.
L’indicatore di produttività è costituito dal rapporto tra i volumi della produzione (tonnellate di leganti idraulici e clinker ceduto a terzi) ed ore lavorate, di cui infra, nell’anno di riferimento, dal personale Buzzi Unicem S.p.A. Nel computo delle ore saranno considerate le ore effettivamente lavorate per operai ed intermedi ed il valore standard di 1760 ore annue per il personale delle categorie impiegati e quadri. A questo fine si farà riferimento al numero medio di impiegati e quadri (compresi i funzionari) per anno solare. Sarà altresì eliminato dal monte ore di cui al summenzionato calcolo un ammontare standard di 84.000 ore afferenti il personale di sede che svolge attività a servizio di altre Società del Gruppo alle quali non si applica il CCNL Cemento.
I valori da raggiungere per l’erogazione degli importi corrispondenti sono indicati nell’acclusa tabella “produttività”. Per l’intero valore compreso tra i due intervalli (inferiore e superiore) si eroga il medesimo importo, senza riproporzione dello stesso all’interno della medesima fascia.
Non è indicato un valore massimo teorico possibile relativo al parametro produttività. Oltre il valore di 3,89 tonnellate/ora ad ogni aumento di 0,10 tonnellate/ora corrisponderà un aumento di € 40,00 relativamente al parametro produttività.
L’indicatore di redditività è costituito dal rapporto tra la differenza tra Valore e Costi della Produzione e i
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni relativi all’Esercizio di riferimento, moltiplicato cento.
Gli elementi del summenzionato rapporto sono contenuti nel conto economico del Bilancio di Esercizio di Buzzi Unicem S.p.A., la cui copia verrà consegnata nel corso del primo incontro di cui al 5° comma del Sistema di Relazioni Industriali del presente accordo.
I valori da raggiungere per l’erogazione degli importi corrispondenti sono indicati nell’acclusa tabella “redditività”. Per l’intero valore compreso tra i due intervalli (inferiore e superiore) si eroga il medesimo importo, senza riproporzione dello stesso all’interno della medesima fascia.
Non è indicato un valore massimo teorico possibile relativo al parametro redditività. Oltre il valore di 27,49
% ad ogni aumento di 0,50 % corrisponderà un aumento di € 30,00 relativamente al parametro redditività.
Produttività (t/h | lavorate) | 2005 & 2006 | 2007 | 2008 | ||
inf a | 2,19 | 0 | 0 | 0 | ||
da | 2,2 | a | 2,39 | 100 | 100 | 100 |
da | 2,4 | a | 2,59 | 200 | 200 | 200 |
da | 2,6 | a | 2,79 | 300 | 300 | 300 |
da | 2,8 | a | 2,99 | 400 | 440 | 500 |
da | 3 | a | 3,19 | 000 | 000 | 000 |
da | 3,2 | a | 3,39 | 520 | 560 | 600 |
da | 3,4 | a | 3,59 | 000 | 000 | 000 |
da | 3,6 | a | 3,69 | 640 | 660 | 700 |
da | 3,7 | a | 3,79 | 680 | 710 | 750 |
da | 3,8 | a | 3,89 | 720 | 750 | 800 |
oltre 3,90 a ogni ulteriore incremento suddiviso in fasce di 0,10 t/h corrisponderà un aumento del PDR di
€ 40,00
correttivo ore attività di sede = - 84.000 ore
Redditività (Risultato operativo/fatturato)
inf a | 13,99 | 0 | 0 | 0 | ||
da | 14 | a | 14,99 | 210 | 240 | 300 |
da | 15 | a | 15,99 | 240 | 270 | 330 |
da | 16 | a | 16,99 | 270 | 300 | 360 |
da | 17 | a | 17,99 | 310 | 340 | 400 |
da | 18 | a | 18,99 | 350 | 380 | 440 |
da | 19 | a | 19,99 | 400 | 440 | 510 |
da | 20 | a | 20,99 | 460 | 510 | 580 |
da | 21 | a | 21,99 | 520 | 570 | 640 |
da | 22 | a | 22,99 | 580 | 630 | 700 |
da | 23 | a | 23,99 | 740 | 790 | 860 |
da | 24 | a | 24,99 | 000 | 000 | 000 |
da | 25 | a | 25,99 | 850 | 900 | 940 |
da | 26 | a | 26,99 | 870 | 920 | 980 |
da | 27 | a | 27,49 | 920 | 960 | 1010 |
oltre 27,5 a ogni ulteriore incremento suddiviso in fasce da 0,5 corrisponderà un aumento del PDR
di € 30,00
Alle due summenzionate quote del Premio di Risultato, le parti concordano di aggiungere una terza quota pari al 20% (venti per cento) della somma tra i valori derivanti dagli indicatori di produttività e di redditività, da versare al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, denominato Concreto.
La Quota Concreto sarà elevata dal 20% al 22% relativamente al Premio di Risultato afferente l’anno 2008. Le parti convengono che la quota 20% (22% per l’anno 2008) Fondo Pensione sarà versata per gli aderenti al summenzionato Fondo Pensione risultanti iscritti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Le parti concordano di porre in essere tutte le azioni necessarie alla piena realizzazione delle pattuizioni del presente paragrafo presso le sedi competenti.
Le Parti contraenti concordano che l’erogazione del Premio di Risultato sarà corrisposta in un’unica soluzione il mese successivo alla approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all’anno di riferimento del Premio di Risultato, al personale in forza al momento della liquidazione del Premio stesso e che abbia prestato servizio per l’intero anno precedente.
Il personale cessato precedentemente alla liquidazione dello stesso, riceverà, a titolo di Premio di Risultato, la quota parte proporzionale a tanti dodicesimi di anno per i quali risulta essere stato in forza nell’anno di
riferimento, nel valore raggiunto dallo stesso Premio nell’anno precedente. La presente regolamentazione si applica anche ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento per la maturazione del premio, saranno liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio o frazione di essi pari o superiori a 15 giorni.
Come indicato nel Sistema di Relazioni Industriali di cui al presente verbale di accordo, le parti convengono circa l’effettuazione di un incontro entro il mese successivo a quello dell’approvazione del Bilancio di Esercizio presso la sede della Associazione Imprenditoriale di categoria, su richiesta delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, per la verifica degli andamenti aziendali con riflesso sul Premio di Risultato di competenza dell’anno precedente.
Gli emolumenti come sopra definiti non saranno computati ai fini di alcun istituto contrattuale e/o di legge corrente e/o differito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ferie, p.r.o, ex festività, 00.xx, T.F.R. Previdenza integrativa).
DICHIARAZIONE A VERBALE PARAMETRO DI PRODUTTIVITA’
Ove il livello di produzione, nel corso della vigenza del presente accordo, risultasse inferiore rispetto a quanto comunicato negli incontri sindacali nazionali di informativa, per ragioni non dipendenti dalla domanda di mercato, ovvero da fattori tecnico impiantistici, le parti procederanno ad una verifica specifica sul tema, nel corso dell’incontro di cui alla sezione “Sistema di Relazioni Industriali” comma 5.
DICHIARAZIONE A VERBALE PARAMETRO REDDITIVITA’
Le Parti concordano che dall’applicazione dei nuovi principi contabili (IAS/IFRS) non dovranno derivare o oneri o vantaggi per nessuna delle Parti in riferimento al sistema del Premio di Risultato.
Le Parti potranno procedere ad un esame tecnico del Bilancio di Esercizio al fine di verificare gli eventuali scostamenti del Risultato Operativo per effetto dell’introduzione completa dei summenzionati principi.
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER I DIPENDENTI
Premesso che a seguito delle intese di cui al punto 2 del verbale di incontro tra le Parti dell’11 marzo 2005, è operativa dal 1/5/2005, per tutti i dipendenti del Gruppo Buzzi Unicem una polizza assicurativa per rischi da infortuni extraprofessionali con i seguenti capitali assicurati: € 50.000 caso morte; e € 50.000 caso invalidità permanente oltre a € 5.200,00 per spese di ricovero ospedaliero in caso di infortunio;
con decorrenza 1/8/2005 la Buzzi Unicem SpA e le società del Gruppo si assumono direttamente l’obbligo di pagamento delle prestazioni di cui in premessa e di quelle previste da prassi di miglior favore vigenti, a favore di tutti i dipendenti in servizio o coperti da indennità sostitutiva del preavviso;
con decorrenza 1/1/2006, xxxxx restando i capitali assicurati per i rischi da infortuni extraprofessionali, le coperture di cui in premessa saranno migliorate, con particolare riferimento alla franchigia, che, dall’attuale 20% scenderà al 5%.
A questi fini la Buzzi Unicem SpA, per sé e per le Società del Gruppo, stipulerà le necessarie polizze assicurative;
la determinazione dell’eventuale grado di invalidità sarà affidata alle strutture medico legali di cui si avvalga la compagnia di assicurazione incaricata, ovvero, qualora il dipendente richiedesse un trattamento pensionistico di invalidità, si farà riferimento alla valutazione dell’INAIL.
DECORRENZA E DURATA
Le parti concordano che il presente verbale di accordo abbia validità a tutto il dicembre 2008; in assenza di disdetta da una delle parti comunicata all’altra a mezzo raccomandata A.R. due mesi prima della scadenza naturale, si intende prorogato.
Il presente Verbale di Accordo nova e sostituisce tutti i precedenti accordi in materia di Premio di Risultato, relativamente ai sistemi premiali degli accordi anzidetti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Buzzi Unicem S.p.A. FENEAL-UIL FILCA-CISL
Federmaco FILLEA-CGIL
Coordinamento R.S.U. FENEAL – UIL FILCA – CISL FILLEA – CGIL
Buzzi Unicem S.p.A.