DISCIPLINARE PER LA INDIVIDUAZIONE DI SITI DI PROPRIETA’ PRIVATA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI.
DISCIPLINARE PER LA INDIVIDUAZIONE DI SITI DI PROPRIETA’ PRIVATA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI.
Art. 1 – CRITERI DI PERMANENZA, CONTINUITÀ ED ESCLUSIVITÀ
Il sito dovrà rispettare i seguenti criteri:
• essere nella disponibilità giuridica del Comune, con la sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito che preveda anche solo una disponibilità limitata tanto nel tempo (es . alcuni giorni della settimana) tanto nello spazio (es. solo alcune aree della struttura);
• essere un luogo aperto al pubblico, rispettando, nei momenti della celebrazione, il requisito di esclusività e continuità e garantendo la necessaria solennità;
• detti ambiti, pur a carattere frazionato, devono essere duraturi nel tempo e connessi in via stabile alla funzione amministrativa dell’Ente (art. 106 x.x., xxx. 0 X.X.X. x. 000/0000, artt. 29 e 30 Cost.);
• garantire la non commistione tra il pubblico che accede all’area destinata alla celebrazione e il pubblico dell’attività privata, per assicurare la solennità della cerimonia;
• individuare preventivamente gli elementi essenziali dell’accordo intercorso fra l’Ente ed il soggetto privato stabilendo le modalità in modo che la individuazione del luogo non abbia carattere precario ma rientri nell’esplicita volontà dell’Amministrazione di assicurare una alternativa ai locali del Municipio che possa soddisfare il requisito di rilevanza giuridica e solennità.
Art. 2 - DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Con il privato proprietario o gestore del sito privato sarà sottoscritto un contratto di comodato gratuito della durata triennale col quale viene concesso al Comune l’uso dell’area individuata e delineata su apposita planimetria. Oltre alla limitazione dello spazio, il comodato gratuito implica anche una limitazione nel tempo. Esso, cioè, è limitato al tempo necessario per la celebrazione della cerimonia (es: solo alcuni giorni della settimana e/o solo in alcuni orari).
Art. 3 – ESCLUSIVITÀ E CONTINUITÀ
Nello spazio fisico e temporale in cui il sito privato viene destinato a sede per la celebrazione del matrimonio/unione civile, esso assume carattere di esclusività per il fine predetto non potendo essere usata, tale area, in quel lasso di tempo, per altri scopi oltre l’ambito istituzionale della celebrazione del matrimonio/unione civile.
Il sito, inoltre, nel periodo stabilito di validità contrattuale, deve essere disponibile in via continuativa e non occasionale, dovendo garantire al Comune la disponibilità continua dell’area. Fanno eccezione i periodi di chiusura dell’esercizio (ristorante, albergo, ecc.) o date in cui l’immobile o l’area stessa siano stati precedentemente impegnati per altri eventi.
Una volta stabilita la data per la celebrazione del matrimonio/unione civile, il proprietario o gestore del sito privato non può ritirare la propria disponibilità, pena esclusione dall’elenco dei siti.
Art. 4 - CARATTERE DI STABILITÀ
I siti prescelti, benché a carattere frazionato, devono essere disponibili in modo duraturo nel tempo e connessi in via stabile alla funzione amministrative dell’Ente, limitatamente alla sola celebrazione di matrimoni/unioni civili.
Art. 5 - NON COMMISTIONE
Le aree destinate alla celebrazione del matrimonio/unione civile, pur garantendo la libera accessibilità del pubblico, devono garantire la non commistione con il pubblico che accede alla struttura per altre ragioni (es. clienti che accedono per consumare un pasto o una semplice consumazione, ecc.) e pertanto esse dovranno essere ben delineate e limitate.
Art. 6 – ACCORDI
Il proprietario/titolare dell’immobile/esercizio nel periodo di tempo prestabilito dovrà rilasciare l’area interessata libera da cose, in modo da dare possibilità ai nubendi di poter approntare la sala o, più in genere, l’area destinata alla celebrazione come meglio credono, anche mediante eventuale accordo fra gli stessi (nubendi e privato) per la fornitura di arredi ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti al successivo art. 11 e/o eventuali rinfreschi o buffet.
Il proprietario/titolare dell’immobile/esercizio per la semplice messa a disposizione dell’area non potrà pretendere alcun pagamento dal Comune o dai nubendi, in quanto ceduta in comodato gratuito.
Eventuali accordi come indicati al primo comma, esulano dai rapporti con il Comune e sono a carattere strettamente privato fra gli sposi ed il proprietario/titolare dell’immobile/esercizio.
Art. 7 - RICHIESTA
I nubendi, una volta scelta la sede dall’apposito elenco dei siti approvato dalla Giunta comunale, dovranno presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di celebrazione.
Sarà cura del Servizi demografici inoltrare senza indugio l’istanza al titolare della sede scelta per comunicare l’impegno della sala.
Il titolare della sala o area potrà declinare l’istanza solo se dimostrerà che la stessa era stata precedentemente destinata ad altro evento. La relativa comunicazione dovrà pervenire al protocollo del Comune entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di impegno della sala, in modo da dar possibilità ai nubendi di scegliere altra sede.
Al fine di determinare la priorità delle richieste, farà fede la data di presentazione dell'istanza al protocollo del Comune o in secondo luogo la data di comunicazione della sala occupata da parte della struttura ospitante.
Art. 8 – ELENCO DEI XXXX XXXXXX
Sarà istituito un apposito elenco in cui verranno inserite tutte le sedi disponibili per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili.
Gli avvisi per la presentazione della “manifestazione di interesse” saranno pubblicati mediante affissione per 30 giorni all’albo pretorio del Comune, manifesti e sito web, fissando un termine di 30 giorni per la presentazione delle candidature.
L’elenco sarà aggiornato periodicamente per le nuove manifestazioni di interesse, presentabili in ogni tempo. I titolari delle sedi inserite nell’elenco avranno necessità di presentare la domanda di re-inserimento solo alla scadenza della durata triennale del contratto di comodato.
I titolari della sede inserita nell’elenco si impegnano a comunicare ogni eventuale modifica delle aree destinate alla celebrazione dei matrimoni/unioni civili.
Art. 9 – INSERIMENTO NELL’ELENCO
Tutti i proprietari che hanno la disponibilità di un immobile ritenuto rispondente ai requisiti necessari, possono richiedere di essere inseriti nell’apposito elenco di cui all’articolo precedente, presentando “manifestazione di interesse”.
Le istanze saranno vagliate dal Capo Settore Segreteria per il controllo delle caratteristiche esplicitate nel presente disciplinare. Lo stesso Capo Settore predisporrà l'elenco dei siti idonei di cui al precedente art. 8, oggetto di approvazione definitiva da parte della Giunta comunale.
Art. 10 - CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE
La sede dovrà avere caratteristiche che facciano ritenere l’area idonea alla celebrazione dei matrimoni/unioni civili, come di seguito elencato (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
– ampiezza della sala
– particolare attrattiva estetica/ambientale/paesaggistica
– particolare rilevanza di carattere architettonica/storica/culturale
– particolari vedute o panorama
– rilevanza di carattere naturale/ambientale/turistica
Art. 11 – ALLESTIMENTO DELLA SALA E/O AMBIENTI
Per ogni celebrazione di matrimonio/unione civile il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno:
– 1 tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico,
– 4 sedie/poltroncine per gli sposi e i testimoni,
– 1 sedia/poltroncina per il celebrante
– 10 sedie per gli invitati alla cerimonia.
Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di stato civile”, pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.
Art. 12 – TARIFFE
I nubendi che intendono avvalersi dei siti proposti nell’elenco dovranno versare preventivamente l’importo di cui alle tariffe approvate dal Comune.
Art. 13 – ALTERNATIVA
Al fine di garantire una valida alternativa per la celebrazione del matrimonio/unione civile, in caso di avversità meteorologiche (per siti all’aperto), quale sede alternativa viene stabilita la sala consiliare di Palazzo Cera o la sala conferenze delle Barchesse di Palazzo Cera.
Art. 14 - RINVIO
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 27/03/2012 e successive modificazioni.
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