CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Fornitura di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ACCORDO QUADRO - durata BIENNALE
CIG ………………..
Sommario
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO 4
OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO 4
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 4
ART. 2 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO, AGGIUDICAZIONE E SOGGETTI AMMESSI 4
ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 5
ART. 4 - INDIPENDENZA DA ALTRE FORNITURE – FORNITURE STRAORDINARIE 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 5
ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE 5
ART. 6 - REFERENTE DEL COMMITTENTE E PERSONE ABILITATE AGLI ORDINATIVI 5
ART. 7 - ORDINI DI FORNITURA E CONSEGNA DEI MATERIALI 6
Art 7.2 Consegna dei materiali 6
ART. 8 - ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE 7
ART. 9 - CONTESTAZIONE DELLE FORNITURE 7
ART. 10 – LISTINI PREZZI-CONTENUTO DELLE FATTURE-TEMPI DI PAGAMENTO 8
ART. 11 VERIFICA DELLE FATTURE 8
ART. 12 DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 8
ART. 14 - PREZZI CONTRATTUALI 9
ART. 15 INVARIABILITA’ DEGLI SCONTI 9
ART. 16 REVISIONE DEI PREZZI 9
ART. 18 - AVVIO DELLA FORNITURA 9
ART. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ADEMPIMENTI 9
PRESCRIZIONI TECNICHE E FINALI 11
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QUALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 11
ART. 22 - PRESCRIZIONI GENERALI 11
Art 22.2 Richiesta di documentazione tecnica e assistenza all’acquisto 11
ART. 23 - RINVIO alla NORMATIVA VIGENTE 11
PARTE I°
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO
CAPITOLO I°
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OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L'Appalto ha per oggetto la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale di volta in volta occorrente per gli interventi di manutenzione degli impianti dei fabbricati in concessione a Mercafir SCpA.
I dispositivi oggetto dell’accordo sono indicati nel documento allegato “Parte II°”.
L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura, di seguito denominato “Fornitore”, si impegna a stipulare un contratto con Mercafir SCpA (di seguito Committente) per la durata di due anni ai sensi degli articoli seguenti.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione di Mercafir SCpA nei confronti del Fornitore, costituendo l’Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per eventuali successivi ordinativi.
Resta quindi inteso che gli importi degli articoli a base di gara saranno corrisposti al fornitore selezionato solo ove ritenuto utile e necessario da Mercafir SCpA, che in tal caso provvederà di volta in volta alla compilazione di idoneo ordinativo.
ART. 2 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO, AGGIUDICAZIONE E SOGGETTI AMMESSI
2.1) Importo dell’accordo quadro
Il valore complessivo dell’appalto è stato stimato in Euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre I.V.A. split payment.
2.2) Aggiudicazione
Trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite da norme tecniche, ai sensi del comma 4 lettera b) dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, secondo le modalità di seguito indicate.
La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà realizzato la migliore media aritmetica dei ribassi calcolata sulla media dei ribassi percentuali offerti per ciascun DPI elencato nella tabella.
Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più operatori economici risultino pari al primo posto in graduatoria, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D n. 827/1924.
L’aggiudicataria dovrà applicare a Mercafir SCpA il prezzo dei listini ufficiali dei marchi presentati decurtati della relativa percentuale di ribasso offerta per il singolo marchio di prodotto.
2.3) Soggetti ammessi
I soggetti ammessi oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale e qualificazione:
a) possesso dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto di appalto.
b) avere una rivendita o impegnarsi a costituire, entro e non oltre 15 gg. dall’aggiudicazione, un punto di consegna per la fornitura dei dispositivi di protezione nel territorio comunale o in comuni limitrofi nel raggio di 10 km dalla sede di Mercafir.
Presso la rivendita o il punto di consegna dovrà essere assicurata la presenza di personale in grado di fornire assistenza e consulenza circa l’acquisto, le caratteristiche tecniche ed i prezzi dei prodotti richiesti.
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c) Essere iscritto all’albo fornitori Mercafir SCpA.
ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’appalto avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto.
L’eventuale raggiungimento anticipato dell’importo massimo dell’accordo quadro determinerà la risoluzione automatica dell’accordo stesso.
Diversamente, qualora allo scadere del termine risultassero somme residue rispetto all’importo di aggiudicazione, è facoltà di Mercafir proseguire nel rapporto contrattuale fino a completo esaurimento delle somme a disposizione.
Mercafir si riserva la facoltà di anticipare e/o posticipare la decorrenza dell’accordo quadro, fermi restando la durata e l’ammontare dell’Accordo stesso.
ART. 4 - INDIPENDENZA DA ALTRE FORNITURE – FORNITURE STRAORDINARIE
Il presente Accordo Quadro - ai sensi dell’ART. 1 - si riferisce ed applica alle sole forniture relative alle attività del Committente.
Per forniture di tipo straordinario il Committente si riserva la facoltà di fornirsi, sia presso il Fornitore sia presso altre ditte, richiedendo specifiche condizioni di sconto per ogni singola fornitura straordinaria.
Si precisa che l’importo dell’Accordo Quadro non sarà comunque modificato in quanto le forniture straordinarie trovano copertura finanziaria indipendente e il loro fabbisogno non è allo stato in alcun modo prevedibile, e sono da intendersi quindi in aggiunta e non in sostituzione di quanto previsto nell’Accordo.
CAPITOLO II°
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
ART. 7 - ORDINI DI FORNITURA E CONSEGNA DEI MATERIALI
Art 7.1 Ordini Attuativi
Gli Ordini Attuativi saranno comunicati al Fornitore, tramite PEC, esclusivamente dall’Ufficio Appalti; l’ordinativo si intenderà efficacemente e validamente eseguito all’emissione della relativa ricevuta di consegna.
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Il Committente nell’Ordinativo stabilirà la casa costruttrice tra quelle offerte dal fornitore per lo specifico articolo, la tipologia ed il quantitativo del dispositivo.
In deroga alla casa costruttrice richiesta, la Ditta potrà fornire materiale equivalente anche diverso da quello contemplato nell’ordine, esclusivamente previo benestare preventivo del Committente, nella persona del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Art 7.2 Consegna dei materiali
Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia.
Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal Fornitore dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. Nelle operazioni di consegna dei materiali il Fornitore sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati al Committente o a terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero del Committente da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.
Art 7.3 Luogo di consegna
La consegna dei dispositivi di protezione individuale dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 12,30, presso l’Edif. Tecnologico del C.A.P.
Tutti gli oneri derivanti dalla fornitura del materiale presso la sede Mercafir (carico, trasporto, scarico e successiva consegna) sono a carico del Fornitore.
Per gli ordinativi immediati e urgenti il Fornitore, qualora non sia in grado di rispettare i tempi di consegna di cui all’art. 7.5, deve organizzare il servizio di fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale provvedendo a rendere disponibile il materiale ordinato presso un proprio magazzino sito nella filiale più vicina entro una distanza di 10 km dalla sede di Mercafir ScpA, Piazza E. Artom n. 12 – FIRENZE.
Il Fornitore in sede contrattuale dovrà comunicare al Committente l’ubicazione e gli orari di
apertura del proprio magazzino per la consegna delle merci.
In questo caso gli oneri per il carico, trasporto, scarico e consegna sono completamente a carico del Committente.
Art 7.4 Mancata disponibilità di magazzino
In caso di non disponibilità a magazzino di tutto o parte del materiale indicato in un Ordine attuativo e qualora non ne risulti possibile la consegna nei tempi richiesti dal Committente, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta alla Responsabile dell’Esecuzione, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx.
Il Fornitore si impegna altresì a proporre in tal caso al Committente materiali sostitutivi che presentino le medesime caratteristiche tecniche dei materiali non disponibili, purché il prezzo non sia superiore a quello dei materiali richiesti; tale proposta dovrà essere accettata dal Committente prima di dar seguito alla fornitura.
Il Fornitore provvederà in seguito, in forma scritta o verbale, a comunicare al Committente la sopravvenuta disponibilità di materiali eventualmente non presenti in precedenza.
Art 7.5 Tempi di consegna
La fornitura del materiale sarà articolata in diverse consegne attraverso l’emissione di Ordini attuativi.
La frequenza, la periodicità, l’entità e la natura di detti ordini sarà determinata unicamente dalle particolari esigenze dei servizi del Committente.
I materiali occorrenti verranno richiesti mediante Xxxxxx attuativi che potranno essere:
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immediati, urgenti, ordinari o programmati.
La ricezione del materiale richiesto con Ordinativo immediato dovrà avvenire entro e non oltre 2 ore dalla richiesta effettuata, anche telefonicamente, e riguarderà occasionalmente Dispositivi di Protezione Individuale necessari per lavori urgenti, a cui seguirà ordine scritto. La ricezione di Dispositivi di Protezione Individuale richiesti con Ordinativo urgente dovrà avvenire entro 24 ore dalla data di trasmissione via PEC dell’ordine.
La ricezione di Dispositivi di Protezione Individuale richiesti con Ordinativo ordinario dovrà avvenire entro 3 giorni feriali dalla data di trasmissione via PEC dell’Ordine.
La ricezione dei Dispositivi di Protezione Individuale richiesti con Ordinativo programmato
dovrà avvenire entro 20 giorni consecutivi dalla data di trasmissione via PEC dell’ordine. Per tali ordini, quale data di consegna, farà fede la data apposta dall’incaricato del Committente sul documento di trasporto all’atto della presa in carico del materiale richiesto.
ART. 8 - ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
Il personale addetto al ricevimento provvederà alla immediata verifica quantitativa e qualitativa delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche dell’ordine attuativo possa essere accertata a vista.
L’accettazione non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che
non siano emersi al momento dell’accettazione stessa.
E’ in ogni caso dovuta dal Fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme previsti dal codice civile e dalle norme di settore.
Saranno respinte le consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come marca e tipo a quelli previsti negli ordinativi, salvo quelli autorizzati, o che presentino deterioramenti per negligenze o insufficienti imballaggi o in conseguenza al trasporto.
Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione, senza percepire alcun compenso aggiuntivo. In pendenza o in mancanza del ritiro, il materiale rimarrà a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità del Committente medesimo, senza pagamento dei corrispettivi.
Il regolare utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e la presa in consegna non esonerano comunque il Fornitore alla sostituzione di quei materiali che presentino, per vizio occulto, difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento del loro utilizzo.
ART. 9 - CONTESTAZIONE DELLE FORNITURE
Il Committente si riserva il diritto di esaminare i Dispositivi di Protezione Individuale pervenuti e di contestarli entro i 10 giorni successivi alla data della ricezione.
Qualora la fornitura consegnata risultasse non conforme a quella descritta nei documenti di trasporto, il Fornitore provvederà, a cura e spese proprie, alla sostituzione del materiale non ritenuto idoneo entro un termine analogo a quello previsto per la fornitura.
Qualora le merci non venissero consegnate entro i termini stabiliti o nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o il Fornitore, invitato a sostituirle, non vi procedesse o,
comunque, in tutti i casi di interruzione della fornitura, il Committente avrà diritto ad applicare le penali fino alla risoluzione del contratto fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Nessun onere potrà essere imputato al Committente per il ritiro di eventuale materiale non conforme a quello ordinato.
In caso di mancata fornitura, il Committente potrà rivolgersi ad altra ditta e l’eventuale maggior costo sarà a carico dell’aggiudicatario.
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ART. 10 – LISTINI PREZZI-CONTENUTO DELLE FATTURE-TEMPI DI PAGAMENTO
Condizione necessaria è che l’Operatore Economico consegni al Committente, in allegato all’offerta economica, i listini prezzi originali delle case produttrici indicate nel Modulo Offerta, vigenti alla data di presentazione dell’offerta, in formato elettronico.
Senza tali listini non sarà considerata valida l’offerta presentata, e il concorrente sarà escluso.
Art. 10.1 Contenuto delle fatture
E’ richiesto che il Fornitore indichi in fattura:
il riferimento sia all’ordine attuativo che al Documento di Trasporto relativo al materiale contabilizzato nella fattura stessa;
la natura ed i quantitativi dei materiali consegnati, i prezzi unitari di listino in vigore alla data di presentazione dell’offerta, la percentuale di ribasso operata e l’importo netto;
In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico del Fornitore.
La fattura di cortesia potrà essere inviata a: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Art. 10.2 Tempi di pagamento delle fatture
I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura regolarizzata fiscalmente, previo riscontro da parte del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto della congruenza delle fatture con le forniture effettuate.
ART. 11 VERIFICA DELLE FATTURE
Il Referente dell’Esecuzione del Contratto autorizza il pagamento delle fatture del Fornitore solamente a seguito di personale verifica della congruenza di quanto fatturato con le forniture effettivamente effettuate e della regolarità delle forniture ai sensi del presente Accordo Quadro.
Nel caso in cui in sede di riscontro emergessero delle carenze il Committente provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.
Detta richiesta interrompe il termine di pagamento della fattura che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.
Resta comunque diritto del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l’osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali.
ART. 12 DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi di fornitura e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato.
ART. 13 - CONTO FINALE
Il Conto Finale della fornitura verrà compilato dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 14 - PREZZI CONTRATTUALI
Il Committente pagherà solamente i Dispositivi di Protezione Individuale ordinati e ricevuti, considerando i relativi prezzi come remunerativi di tutto quanto indicato nel presente capitolato. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, che renda operativa la fornitura ad esclusione della sola IVA.
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La Ditta, partecipando alla gara, al momento della presentazione del Modulo Offerta dovrà pertanto prendere atto e di conseguenza valutare tutti gli oneri a carico della stessa Ditta per garantire e assicurare il servizio di fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale richiesti con il presente Capitolato, per tutto il periodo di durata dell’Accordo Quadro, senza poter accampare oneri aggiuntivi.
ART. 15 INVARIABILITA’ DEGLI SCONTI
Per tutta la durata dell'Accordo Quadro ai materiali acquistati si applicheranno gli sconti offerti in sede di gara.
Lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo
Quadro.
ART. 16 REVISIONE DEI PREZZI
Per tutta la durata dell’Accordo Quadro si applicheranno i prezzi previsti dai listini ufficiali dei marchi proposti da ciascun fornitore in sede di gara per ogni dispositivo di protezione elencato, decurtati dalla relativa percentuale di ribasso offerta.
Il Fornitore dovrà, pertanto, comunicare al Committente in forma scritta qualsiasi variazione che intervenga sui listini delle case produttrici.
ART. 17 NUOVI PREZZI
Qualora nel corso dell’appalto si rendesse necessario l’acquisto di un prodotto non presente nell’elenco riportato nel documento allegato “Parte II°”, tale materiale sarà pagato con il prezzo del listino vigente alla data dell’ordine attuativo decurtato dello sconto applicato in sede di gara per la stessa tipologia di prodotti della stessa casa costruttrice.
CAPITOLO III°
ART. 18 - AVVIO DELLA FORNITURA
L’avvio della fornitura decorrerà dalla data di stipula del Contratto o, qualora vi siano ragioni di
urgenza, dalla data del Verbale di Avvio dell’Esecuzione della Fornitura.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto nominato dal Committente.
ART. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ADEMPIMENTI
Trattandosi di mera fornitura non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI ricognitivo
dei Rischi standard relativi alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
ART. 20 – RECESSO
Il Committente potrà recedere, anche parzialmente, dall’Accordo Quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In tutti i casi, fermo restando il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
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Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 109 d.lgs. 50/2016.
ART. 21 - PENALITÀ
Qualora, nell’ambito dei controlli di processo e dell’attività del Fornitore, si riscontrino inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o adempimenti non puntuali delle stesse, Il Committente si riserva di applicare una sanzione pecuniaria, secondo la procedura di seguito descritta:
il Committente contesta formalmente per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a sette (7) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
Trascorso tale termine il Committente valuterà insindacabilmente se vi sia stata la violazione,
comunicando l’esito per iscritto al Fornitore.
Per ogni ritardo o difformità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali che hanno, comunque, carattere non esaustivo.
a) Ritardata ricezione del materiale - tale penale sarà applicata anche nel caso di ricezione parziale del materiale richiesto in uno stesso ordine: 15,00 € per ogni giorno di ritardo sino al 20° giorno; 30,00 € dal 21° giorno per ogni giorno di ritardo. Le penali verranno applicate in funzione della tipologia dell’ordine a partire dalla data di scadenza prevista per la consegna del materiale, come riportato nella bolla di consegna o altro documento di trasporto.
b) Materiali prodotti da case diverse da quelle richieste dal Committente e non autorizzate: si
applicherà una penale pari al 50 % dell’importo rilevato dal listino del materiale consegnato.
Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dal Committente.
Dopo n. 3 inadempienze il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e successivamente indire una nuova procedura oppure rivolgersi all’impresa seconda classificata addebitando in entrambi i casi all’aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore per cause dovute a forza maggiore, qualora accertate come tali dal RUP, non dipendenti dalla propria volontà, ovvero per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.
PARTE II° PRESCRIZIONI TECNICHE E FINALI
QUALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
ART. 22 - PRESCRIZIONI GENERALI
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Art 22.1 Tipologia dei DPI
Con il presente appalto la Società Mercafir SCpA intende acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale di volta in volta occorrenti per gli interventi di manutenzione dei fabbricati e delle aree pubbliche in concessione amministrativa dal Comune di Firenze.
Per forniture di tipo straordinario la Mercafir SCpA si riserva pertanto la facoltà di fornirsi, indipendentemente dai contenuti del presente Accordo Quadro, sia presso la Ditta aggiudicataria dell’Accordo sia presso altre ditte, richiedendo specifiche condizioni di sconto per ogni singola fornitura straordinaria.
Le tipologie dei materiali oggetto dell’accordo quadro, sono di seguito riepilogate; l’elenco deve
intendersi esemplificativo e non esaustivo, né in alcun modo vincolante.
Il Modello di Offerta Economica, fornito in fase di gara, prevede la possibilità di indicare, per ciascun dispositivo di protezione individuale, più di una marca; in tal caso dovrà essere indicato, per ciascuna marca offerta, il prezzo di listino relativo e lo sconto praticato dal fornitore. Non sono ammesse offerte parziali.
I listini delle marche offerte dovranno essere allegati all’offerta economica in formato elettronico,
a pena di esclusione.
Fermo restando tutto quanto previsto dal presente Capitolato, in merito alle caratteristiche delle forniture si rimanda a quanto indicato al precedente ART. 8.
In particolare si rimanda all’ART. 17 per la definizione contrattuale di eventuali materiali non
presenti nell’elenco contenuto nel Modulo Offerta.
Tutti i materiali e le attrezzature dovranno essere in regola con la normativa tecnica vigente ed essere dotate delle marcature e delle documentazioni tecniche obbligatoriamente previste dalla normativa vigente al momento dell’ordine.
Art 22.2 Richiesta di documentazione tecnica e assistenza all’acquisto
In ogni momento, in relazione a materiali già acquistati o per valutare l’acquisto di materiali non ancora acquistati, il Committente avrà diritto a ricevere tempestivamente dal Fornitore idonea documentazione tecnica (manuali di uso o manutenzione) o informazione relativa all’acquisto in merito ad ogni articolo, rispettando i tempi previsti dal tipo di ordinativo (art.7.5).
CAPITOLO V°
ART. 23 - RINVIO alla NORMATIVA VIGENTE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato o regolato nella lettera di invito, si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.
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ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | MARCA | PREZZO LISTINO MARCA | SCONTO % |
MASCHERINE – FFP1 – FFP2 – FFP3 EN 149:2001+A1:2009 | |||
GUANTI MONOUSO IN LATTICE EN 374, EN 420:2003 | |||
GUANTI IN NITRILE EN 374, EN 420 | |||
GUANTI IN PELLE FIORE | |||
GUANTI RISCHIO MECCANICO EN 388:2016 | |||
GUANTI RISCHIO CHIMICO EN ISO 374:2016 / EN 16523- 1:2015 | |||
GUANTI ANTITAGLIO EN 12477:2001 | |||
GUANTI DIELETTRICI EN 603903:2003 | |||
GUANTI RESISTENTI AL FREDDO EN 511 | |||
GUANTI LUNGHI RESISTENTI AL CALORE EN 407 | |||
SEMIMASCHERE FILTRANTI EN 405 | |||
SEMIMASCHERE EN140 | |||
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D.P.I. | MARCA | PREZZO | SCONTO % |
MASCHERE INTERE EN 136 | |||
FILTRI ANTIPOLVERE EN 143+A1 |
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CUFFIE/ TAPPI/ARCHETTI ANTIRUMORE EN 352/1-2—3-4-5-6-7-8 | |||
ELMETTI DI PROTEZIONE EN 397 |
| ||
VISIERA PER ELEMETTI EN 166 | |||
ATTACCHI PER VISIERA EN 166 | |||
ELEMTTI ISOLANTI EN 50365 | |||
OCCHIALI DI PROTEZIONE SALDATURA / OCULARE EN 166 | |||
TUTE CON CAPPUCCIO EN 943-1-2 | |||
TUTE IN TYVEK CON CAPPUCCIO EN 14126 | |||
COPRISTIVALI IN TYVEK |
X.xx Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxxxxxx Xxxxxxxxx