Accordo
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e
la Bosnia e Erzegovina sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità
La Confederazione Svizzera e
la Bosnia e Erzegovina,
qui di seguito le «Parti contraenti»,
nell’intento di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali,
nel convincimento che la cooperazione di polizia in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffi- co di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori sia di essenziale impor- tanza,
animati dal desiderio di completare e perfezionare la cooperazione di polizia esisten- te tra le autorità svizzere e le autorità della Bosnia e Erzegovina,
nel rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini delle Parti contraenti e
in osservanza degli impegni internazionali e delle disposizioni legali nazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Titolo I
Scopo dell’Accordo
Art. 1
Il presente Accordo si prefigge di rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia tra le Parti contraenti per prevenire, scoprire e chiarire i reati, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa nonché mediante contatti periodici tra le autorità competenti a tutti i livelli corrispondenti.
Titolo II
Campo d’applicazione
Art. 2 Forme di criminalità contemplate dall’Accordo
1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, segnatamente tuttavia:
a. alla criminalità organizzata;
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b. al terrorismo e al finanziamento del terrorismo;
c. alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
d. alla pedocriminalità;
e. alla criminalità informatica;
f. al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
g. all’acquisto, al possesso e al traffico illegali di armi, munizioni, sostanze esplosive, materiali chimici, biologici, radioattivi e nucleari, beni e tecnolo- gie di importanza strategica o tecnologia militare;
x. xx reati contro oggetti di valore storico-culturale;
i. alla falsificazione o alla contraffazione di denaro, mezzi di pagamento e documenti ufficiali;
j. al riciclaggio di denaro e alla criminalità economica;
k. alla corruzione;
l. ai reati connessi a veicoli a motore.
2. Al di fuori delle forme di criminalità di cui al capoverso 1, il presente Accordo non autorizza le autorità competenti delle Parti contraenti a cooperare in affari di natura politica, militare e fiscale.
Art. 3 Diritto applicabile
La cooperazione ai sensi del presente Accordo è disciplinata dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti e dalle norme e disposizioni del diritto interna- zionale.
Titolo III
Forme di cooperazione e procedure
Art. 4 Cooperazione in generale
La cooperazione tra le autorità competenti conformemente al presente Accordo comprende gli ambiti seguenti:
a. lo scambio di informazioni;
b. il coordinamento di interventi operativi;
c. l’istituzione di gruppi di lavoro comuni;
d. la formazione e il perfezionamento professionale.
Art. 5 Scambio di informazioni
Le Parti contraenti si aiutano vicendevolmente con lo scambio di dati personali e di altri dati e materiale, concernenti segnatamente:
a. i reati, in particolare gli autori e altri partecipanti nonché le modalità dei reati e le misure adottate;
b. la pianificazione di atti criminali, in particolare atti terroristici a danno degli interessi delle Parti contraenti;
c. gli oggetti che presentano una relazione con un reato, compresi i loro cam- pioni;
d. le operazioni e gli interventi speciali previsti, di possibile interesse per l’altra Parte contraente;
e. i documenti di pianificazione e di analisi nonché la letteratura specializzata;
f. le disposizioni della legislazione nazionale delle Parti contraenti rilevanti ai fini della cooperazione e la loro modifica;
g. le esperienze acquisite in base all’attività delle autorità competenti, in parti- colare in merito a nuove forme di criminalità.
Art. 6 Coordinamento
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti adottano, se necessario, le misure per garantire sui rispettivi territori il coordinamento degli interventi operativi con- cernenti:
a. la ricerca di persone e oggetti, compresa la realizzazione di misure volte a reperire e confiscare i proventi di attività criminali;
b. l’attuazione di particolari tecniche d’indagine, quali la consegna sorvegliata, l’osservazione e l’inchiesta mascherata;
c. la garanzia della protezione dei testimoni, delle vittime e di altre persone, per prevenire in casi specifici una minaccia per la vita e l’integrità personale o altre gravi minacce connesse a un procedimento penale;
d. la pianificazione e l’esecuzione di programmi comuni per la prevenzione della criminalità.
2. Le autorità competenti decidono nel singolo caso e di comune accordo se l’applicazione del presente articolo giustifica una ripartizione speciale dei costi.
Art. 7 Gruppi di lavoro comuni
Le autorità competenti delle Parti contraenti possono costituire, se necessario, gruppi misti di analisi e di lavoro nonché gruppi misti di controllo, d’osservazione e inve- stigativi, in cui gli agenti di una Parte contraente partecipano a interventi sul territo- rio dell’altra Parte contraente, fornendo consulenza e assistenza, ma senza assumere competenze ufficiali. Gli agenti si attengono alle indicazioni fornite dalla Parte contraente sul cui territorio hanno luogo gli interventi.
Art. 8 Assistenza e rapporti di servizio
1. Durante l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 7, le Parti contraenti sono tenute nei confronti degli agenti distaccati alla stessa protezione e assistenza usate nei confronti dei propri agenti.
2. Per quanto riguarda il loro rapporto di servizio o di lavoro e in materia discipli- nare, gli agenti delle Parti contraenti sottostanno alle proprie disposizioni nazionali.
Art. 9 Responsabilità civile
1. Quando gli agenti di una Parte contraente partecipano a interventi sul territorio dell’altra Parte contraente conformemente all’articolo 7, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati nell’adempimento della missione, conforme- mente alla legislazione nazionale della Parte contraente sul cui territorio operano.
2. La Parte contraente sul cui territorio sono causati i danni di cui al capoverso 1, provvede alla loro riparazione alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte contraente, i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell’altra Parte contraente, rimborsa integralmente a quest’ultima le somme versate alle vittime, ai loro aventi causa o ai loro procuratori.
4. Senza pregiudicare l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il capoverso 3, ogni Parte contraente rinuncia, nel caso previsto al capoverso 1, a chiedere all’altra Parte contraente il rimborso dei danni subiti.
Art. 10 Responsabilità penale
In caso di interventi conformemente all’articolo 7, gli agenti di entrambe le Parti contraenti sono considerati, per quanto concerne i reati commessi da loro o nei loro confronti, agenti della Parte contraente sul cui territorio hanno luogo gli interventi.
Art. 11 Formazione e perfezionamento professionale
1. Le Parti contraenti si aiutano vicendevolmente attuando misure nel settore della formazione e del perfezionamento professionale, segnatamente mediante:
a. la partecipazione a corsi di formazione nelle lingue ufficiali dell’altra Parte contraente o in inglese;
b. lo svolgimento di seminari, esercitazioni e corsi d’allenamento comuni;
c. la formazione di specialisti;
d. lo scambio di esperti e di programmi di formazione;
e. la partecipazione di osservatori alle esercitazioni.
2. Le Parti contraenti promuovono inoltre lo scambio di esperienze e di conoscenze in qualsiasi altra forma.
Art. 12 Procedura e costi
1. Le richieste d’informazione, di coordinamento di misure o altre richieste di assistenza sono presentate e motivate in forma scritta. Se necessario e ove lo consen- ta il contenuto, la richiesta può essere presentata tramite fax o posta elettronica. In casi urgenti, le Parti contraenti possono presentare la richiesta anche oralmente; in tal caso la conferma scritta segue senza indugio.
2. In casi specifici le autorità competenti possono comunicarsi senza richiesta le informazioni ritenute importanti per aiutare il destinatario a prevenire minacce concrete alla sicurezza e all’ordine pubblici o a combattere e prevenire i reati.
3. Le autorità competenti si forniscono direttamente assistenza, salvo nel caso in cui la legislazione nazionale riservi la richiesta alle autorità giudiziarie. Se l’autorità di polizia richiesta non è competente per l’esecuzione, trasmette la richiesta all’autorità competente e ne informa l’altra Parte contraente.
4. Le autorità competenti della Parte contraente richiesta rispondono senza indugio a una richiesta presentata conformemente al capoverso 1. Se necessario, l’autorità richiesta può domandare ulteriori informazioni per evadere la richiesta.
5. Se una Parte contraente ritiene che l’esecuzione di una richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo potrebbe compromettere la propria sovranità, minacciare la propria sicurezza o altri interessi di Stato essenziali oppure violare la sua legisla- zione o gli obblighi derivanti da accordi internazionali, può, nel caso concreto, rifiutare l’assistenza integralmente o parzialmente oppure vincolarla all’adempi- mento di determinate condizioni.
6. In caso di rifiuto totale o parziale della richiesta la Parte contraente richiesta ne informa senza indugio e per iscritto la Parte contraente richiedente, indicando i motivi.
7. I costi per l’esecuzione di una richiesta sono a carico della Parte contraente richiesta, fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2, secondo cui in casi specifici le autorità competenti decidono di comune accordo come ripartire i costi.
Titolo IV
Addetti di polizia
Art. 13
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stipulare accordi relativi all’invio presso l’altra Parte contraente, a tempo determinato o indeterminato, di addetti di polizia, con lo statuto di agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.
2. L’invio di addetti di polizia ha lo scopo di promuovere e accelerare la coopera- zione di polizia, segnatamente mediante il sostegno in caso di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.
3. Gli addetti di polizia forniscono consulenza e assistenza senza assumere compe- tenze ufficiali. Forniscono informazioni e svolgono i loro compiti nell’ambito delle direttive impartite dalla Parte contraente che li ha inviati.
Titolo V
Protezione dei dati e trasmissione di dati a terzi
Art. 14 Protezione dei dati
La protezione dei dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo è discipli- nata, nel rispetto delle vigenti legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali delle Parti contraenti, dalle disposizioni seguenti:
a. i dati sensibili su singole persone e i profili della personalità ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale (Strasburgo, 28 gennaio 1981) possono essere trasmessi unica- mente se strettamente necessario e solo insieme ad altri dati;
b. l’uso dei dati ad opera della Parte contraente destinataria è consentito uni- camente per gli scopi indicati nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente mittente. L’uso dei dati per altri scopi da parte della Parte contraente destinataria è consentito solo previo consenso scritto della Parte contraente mittente e nel rispetto della legislazione nazionale di quest’ultima;
c. su richiesta della Parte contraente xxxxxxxx, la Parte contraente destinataria la informa in merito all’uso dei dati comunicati e ai risultati ottenuti grazie a questi ultimi;
d. i dati possono essere utilizzati esclusivamente da autorità giudiziarie, di polizia o da un’altra autorità preposta dalle Parti contraenti alla lotta contro la criminalità. Le Parti contraenti si trasmettono vicendevolmente i relativi elenchi. La trasmissione di dati ad altre autorità è consentita solo previo con- senso scritto della Parte contraente mittente;
e. la Parte contraente mittente veglia sull’esattezza dei dati da trasmettere non- ché sulla necessità e proporzionalità della trasmissione, tenendo conto dello scopo perseguito. Vanno osservate le disposizioni nazionali che potrebbero limitare la trasmissione di dati. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesat- ti o dati trasmessi illegalmente, se ne informa immediatamente il destinata- rio. Quest’ultimo rettifica o distrugge immediatamente i dati;
f. la persona interessata dai dati trasmessi ha il diritto di ottenere su richiesta informazioni in merito ai dati che la riguardano e all’uso previsto. Per il rila- scio di informazioni è applicabile la legislazione nazionale della Parte con- traente a cui è presentata la richiesta. Una richiesta è accolta soltanto previo consenso scritto dell’altra Parte contraente;
g. in occasione della trasmissione la Parte contraente mittente può indicare i termini di cancellazione vigenti secondo la propria legislazione nazionale. Indipendentemente da questi termini, i dati trasmessi sono cancellati appena non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi. La Parte con- traente destinataria informa la Parte contraente mittente della cancellazione dei dati e dei relativi motivi. In caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati trasmessi in virtù di quest’ultimo sono cancellati;
h. le Parti contraenti registrano agli atti la trasmissione, la ricezione e la cancel- lazione di dati. La registrazione indica segnatamente i motivi della trasmis- sione e della cancellazione e le autorità interessate;
i. in virtù della responsabilità che le incombe conformemente al suo diritto na- zionale, la Parte contraente destinataria non può, nei confronti di una perso- na lesa, invocare a sua discolpa il fatto che l’altra Parte contraente abbia tra- smesso dati inesatti o li abbia trasmessi illegalmente. Se la Parte contraente destinataria è tenuta al risarcimento a causa dell’utilizzazione di dati inesatti o trasmessi illegalmente, la Parte contraente mittente rimborsa alla Parte contraente destinataria la totalità della somma versata a titolo di risarci- mento;
j. le Parti contraenti proteggono efficacemente i dati trasmessi dall’accesso, dalla modifica e dalla comunicazione non autorizzati.
Art. 15 Protezione di informazioni classificate e trasmissione a terzi
1. In caso di trasmissione di informazioni classificate in virtù della propria legisla- zione nazionale, la Parte contraente mittente stabilisce le condizioni per il loro uso. La Parte contraente destinataria garantisce la protezione richiesta per le informazioni classificate. La Parte contraente mittente può modificare in ogni momento le condi- zioni o revocare la classificazione.
2. Le informazioni classificate possono essere utilizzate unicamente dalle autorità di polizia o da altre autorità preposte alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità che sono autorizzate a trattare informazioni classificate. Le informazioni classificate possono essere trasmesse ad altre autorità o a Stati terzi solo previo consenso scritto della Parte contraente mittente. Questi dati possono essere trattati solo da persone che ne hanno bisogno per svolgere il loro lavoro e che sono autorizzate ad accedervi in virtù della legislazione nazionale.
3. Ogni violazione relativa a informazioni classificate è notificata senza indugio e per iscritto alla Parte contraente mittente.
Titolo VI Disposizioni finali
Art. 16 Autorità competenti
1. Per l’esecuzione del presente Accordo sono competenti, per la Confederazione Svizzera il Dipartimento federale di giustizia e polizia e per la Bosnia e Erzegovina il Ministero della sicurezza.
2. I servizi di contatto diretto per quanto riguarda la cooperazione di cui all’articolo 4 sono, per la Confederazione Svizzera l’Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e per la Bosnia e Erzegovina il Settore per la coopera- zione internazionale del Ministero della sicurezza.
3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si trasmettono vicendevolmente i numeri di telefono e telefax importanti o altri indirizzi di contatto e designano, se possibile, una persona di contatto che conosca la lingua dell’altra Parte contraente.
4. Le autorità competenti si notificano vicendevolmente senza indugio ogni modi- fica delle competenze o delle denominazioni delle autorità di cui ai capoversi 1–3.
Art. 17 Lingua
Salvo intesa diversa, le autorità competenti comunicano in inglese.
Art. 18 Riunione di esperti
Un gruppo comune di esperti, costituito da eminenti rappresentanti delle Parti con- traenti, si riunisce e verifica l’applicazione del presente Accordo e la qualità della cooperazione, discute strategie nuove e determina l’eventuale necessità di disposi- zioni complementari o di un ulteriore sviluppo.
Art. 19 Accordi aggiuntivi
Sulla base e nel rispetto del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti possono stipulare ulteriori accordi per lo svolgimento e la promozione della cooperazione di polizia.
Art. 20 Altre convenzioni internazionali
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altre convenzioni internazionali, multilaterali o bilaterali, delle quali esse sono parti contraenti.
Art. 21 Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell’ultima notifica in cui le Parti contraenti si informano che sono soddisfatte le condizioni legali necessa- rie a livello nazionale per l’entrata in vigore.
2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo mediante notifica scritta. L’Accordo è abrogato sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.
Fatto a Berna, il 24 aprile 2007, in due esemplari, in lingua inglese.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Bosnia e Erzegovina:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx