Contract
Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige
Iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 93
Documento sul regime fiscale
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2022
Il presente documento espone il regime fiscale del Fondo Pensione Laborfonds e delle prestazioni erogate dallo stesso. Il documento si compone di una prima parte comune e ulteriori due sezioni relative, rispettivamente, ai lavoratori privati ed ai soggetti fiscalmente a carico iscritti al Fondo (sezione II) ed ai lavoratori pubblici (sezione III).
I) REGIME FISCALE DEL FONDO
I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti a IRPEF, IRES e IRAP.
Le ritenute operate nei confronti dei fondi pensione sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. I redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati, oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,5% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,5% di tali rendimenti. Il medesimo criterio di tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti in titoli pubblici italiani ed equiparati, da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella white list viene applicato anche nel caso in cui il fondo pensione investa indirettamente negli stessi tramite OICR.
Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di Xxxx residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB) ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE;
d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento
1 Il regime dei PIR, con l’obiettivo di incentivare mediante la leva fiscale il risparmio a lungo termine, si sostanzia nell’esenzione da imposizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dagli strumenti finanziari che compongono il PIR medesimi (oltre che, ove applicabile, nell’esenzione dall’imposta di successione relativa agli stessi strumenti finanziari, in caso di trasferimento mortis causa). Per beneficiare del regime di non imponibilità occorre che gli investimenti del PIR abbiano determinate caratteristiche e rispettino specifici vincoli e limiti previsti dalla legge.
Occorre comunque evidenziare che per i PIR si prevede un doppio regime, in funzione della data di costituzione del PIR: mentre per i PIR costituiti sino al 31 dicembre 2018 continueranno a valere le previgenti regole della Legge di Bilancio 2017, per i PIR costituiti dal 1° gennaio 2019 occorrerà invece osservare la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
Per i PIR costituiti sino al 31 dicembre 2018, l’art. 1, comma 102, della Legge di Bilancio 2017 prevede che, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel PIR debbano essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da o stipulati con imprese residenti fiscalmente in Italia o, nel caso di imprese residenti in Stati Membri della UE o in Stati SEE, che abbiano una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’art. 162 del t.u.i.r.; la suddetta quota obbligatoria del 70% deve essere investita per almeno il 30% (e, quindi, per una quota almeno del 21% del valore complessivo del PIR) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice “FTSE MIB” di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (“non FTSE MIB”). Su quest’ultimo aspetto è intervenuto l’art. 1, comma 212, della Legge di Bilancio 2019 che dispone che, per i PIR costituiti dal 1 gennaio 2019, la suddetta quota del 70% debba essere investita:
- per almeno il 30% (e, quindi, per una quota sul totale del 21%) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- per almeno il 5% (e, quindi, per una quota sul totale del 3,5%) in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione; - per almeno il 5% (e, quindi, per una quota sul totale del 3,5%) in quote o azioni di Fondi di Venture Capital fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’UE o in Stati SEE.
del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.
I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.
Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto del periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
II) SEZIONE RELATIVA AGLI ADERENTI DEL SETTORE PRIVATO
Regime fiscale dei contributi
Contribuzione ordinaria e volontaria
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati al fondo pensione dal datore di lavoro e dal lavoratore in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, oppure su base volontaria (anche con versamento tramite bonifico o F24) sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite di 5.164,57 euro. Sono inoltre deducibili, salvo diversa disposizione, i contributi aggiuntivi di cui all’art. 1, comma 171 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) versati dal datore di lavoro al fondo in virtù dell’applicazione di contratti collettivi (quindi, ad es., il c.d. “contributo contrattuale”) o di norme di legge.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall’art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste (soggetti fiscalmente a carico2), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all’aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all’aderente cui questo risulta a carico.
Se l'ammontare dei contributi non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo l'aderente comunica al Fondo pensione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell’aderente cui risulta a carico (quest’ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenne). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui. Pertanto, il “monte” accumulato del predetto bonus, può essere utilizzato, fino a completo esaurimento, a partire dal 6° anno, nel limite massimo consentito di euro 7.746,86, tutte le volte in cui siano versati contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57.
Con la Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, Legge n. 232/2016 dell’11 dicembre 2016), inoltre, nell’ambito degli interventi di “welfare” è stata introdotta la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. Tale tipologia di contribuzione rimane esclusa dalla tassazione e non incide sui limiti di deducibilità sopra indicati. È inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni richieste al Fondo: pertanto tali versamenti sono resi esenti da imposizione fiscale.
Reintegro di anticipazioni
Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente, nel limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. La disciplina appena esposta in riferimento al riconoscimento del credito d’imposta sul reintegro è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data (infatti, il richiamato beneficio fiscale non spetta se la somma che l’iscritto reintegra sia totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato prima del 1° gennaio 2007 oppure se, pur essendo imputabile a quanto maturato post 1° gennaio 2007, i versamenti effettuati nell’anno siano in misura inferiore alla soglia di deducibilità dei 5.164,57 euro).
2 Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato soggetto fiscalmente a carico è elevato da euro 2.840.51 ad euro 4.000 al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’art. 1, comma 252, L. 205/2017 in vigore dal 2019).
Va evidenziato che in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità è necessaria un’espressa dichiarazione da rendere al Fondo da parte dell’aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il Fondo non può considerare le somme come reintegri, ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005.
Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, infatti, la documentazione probatoria è costituita dalla certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute che il Fondo provvederà a inviare all’aderente (es. Certificazione Unica) e dalla comunicazione presentata da quest’ultimo al Fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione percepita recante l’indicazione delle somme reintegrate. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.
Conferimento del TFR pregresso
Per espressa previsione dell’art. 19, comma 4, del TUIR, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari non costituiscono anticipazioni e, pertanto, non sono imponibili come tali. Conseguentemente, il trasferimento al Fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Le somme versate al Fondo concorrono a incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l’aderente è stato assunto, da cui decorre l’accumulo del TFR conferito.
Gli importi versati a titolo di TFR pregresso concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000, quello maturato dopo il 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2007, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell’iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2007 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR. Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l’acquisizione della qualifica di “vecchio iscritto” per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR pregresso.
Regime fiscale delle prestazioni Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel fondo pensione:
- a partire dal 1.1.2007 (la cui tassazione è quella descritta in dettaglio di seguito);
- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006;
- nel periodo fino al 31.12.2000.
Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione).
Prestazioni pensionistiche in forma periodica (rendite)
Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali3. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ovvero i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.
Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati white list, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione.
3 Ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Se la data di iscrizione è anteriore al 1.1.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Prestazioni pensionistiche in forma di capitale
Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali3. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.
Rendita integrativa temporanea anticipata – XXXX
La parte imponibile della XXXX, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali3. Il percettore della XXXX ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al precedente periodo facendolo constatare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la XXXX è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di XXXX sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1°gennaio 2007.
Anticipazioni
Le anticipazioni delle posizioni individuali sono assoggettate a un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.
In particolare, nel caso in cui l’aderente al Fondo richieda un’anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali3.
Nell’ipotesi in cui sia richiesta un’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
Sulle somme erogate a titolo di anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell’aderente, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
Riscatti totali e parziali
Vengono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali3, le somme erogate a titolo di:
riscatto parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
riscatto totale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
riscatto totale per morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
La predetta ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.
Sulle somme erogate a titolo di riscatto (totale o parziale, nella misura del 50% o dell’80%) per cause diverse da quelle descritte in precedenza si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.
Trasferimenti
Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.
Vecchi iscritti
Per aderenti con la qualifica di “vecchio iscritto”4, l’art. 23, c. 7, lett. c), del D.Lgs. 252/2005 prevede che sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del nuovo regime civilistico-fiscale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 252/2005. Viene pertanto confermata per i vecchi iscritti la possibilità - già prevista per tali soggetti dall’art. 18 del D.Lgs. 124/1993 - di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l’intero ammontare (ivi compresa quindi la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). In tal caso, trova applicazione sull’intera prestazione il regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006.
Pertanto i vecchi iscritti possono continuare a percepire in forma di capitale l’intera prestazione maturata (ivi compresa la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). Se, invece, optano per l’applicazione del regime di cui all’art. 11 del D.Lgs. 252/2005, essi possono percepire in forma di capitale l’intera prestazione maturata fino a tale data mentre, per il montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007, l’applicazione del trattamento fiscale di cui all’art. 11, c. 6 del D.Lgs. 252/2005 comporta l’obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di tale montante, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del relativo importo sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Si precisa che l’opzione può essere resa in occasione della richiesta di un’anticipazione ovvero al momento di erogazione della prestazione finale. Tuttavia, in caso di anticipazione che riguardi esclusivamente montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, si ritiene che l’aderente possa riservarsi di esercitare l’opzione in sede di erogazione della prestazione definitiva (ovvero di ulteriori anticipazioni che riguardino il montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007).
Sintesi della tassazione applicata ai montanti antecedenti al 1.1.2007
FATTISPECIE DI PRESTAZIONE | MONTANTE FINO AL 31.12.2000 | MONTANTE DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006 |
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI | ||
in rendita | ||
in capitale | ||
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (XXXX) | ||
tassazione sostitutiva del 15%9 o tassazione ordinaria 10 sull'imponibile 7 | tassazione sostitutiva del 15%9 o tassazione ordinaria 10 sull'imponibile8 | |
RISCATTO TOTALE/PARZIALE | ||
per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc.) | tassazione separata sull'imponibile7 | tassazione ordinaria sull'imponibile8 |
per cause non dipendenti dalla | tassazione separata sull'imponibile7 | tassazione separata sull'imponibile8 |
4 È “vecchio iscritto” colui che alla data del 28/04/1993 risultava iscritto a fondi istituiti alla data del 15/11/1992 e che non abbia mai esercitato il riscatto. Si precisa che, in caso di adesione al Fondo per effetto del conferimento dei flussi contributivi derivanti dagli importi di cui all’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015, ai fini dell’acquisizione della qualifica di “vecchio iscritto”, con tutti gli effetti a ciò connessi, rileva la data di iscrizione del lavoratore al Fondo Gas.
5 Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato fino al 31/12/2000.
6 Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.
7 Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.
8 Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.
Limitatamente ai c.d. “vecchi iscritti” (coloro che, risultando assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non optino per l’applicazione, rispetto ai montanti maturati a partire dal 1.1.2007, del regime in vigore a partire da tale data, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad un terzo del montante. L’esclusione dei redditi già assoggettati a imposta opera in ogni caso (e cioè, anche se l'ammontare della prestazione in capitale è superiore a un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie: a) riscatto esercitato a seguito di decesso dell'aderente; b) riscatto esercitato a seguito di pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; c) nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento all'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9 L’aliquota del 15% si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al 15°; l'imposta sostitutiva applicabile non potrà scendere oltre il 9%.
10 L’aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria, facendo constatare espressamente il reddito erogato dal fondo nella dichiarazione dei redditi.
volontà delle parti (mobilità, cassa integrazione; ecc.); decesso | ||
ANTICIPAZIONE | ||
acquisto/ristrutturazione I^ casa | tassazione separata sull'imponibile7 | |
per spese sanitarie | tassazione separata sull'imponibile7 | tassazione separata sull'imponibile11 |
per ulteriori esigenze (30%) | tassazione separata sull'imponibile7 | tassazione separata sull'imponibile11 |
11 Per imponibile si intende il montante comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.
III) SEZIONE RELATIVA AGLI ADERENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Regime fiscale dei contributi
Contribuzione ordinaria e volontaria
A decorrere dal 1° gennaio 201812, i contributi versati sulla posizione individuale presso il Fondo sono
deducibili dal reddito entro il limite massimo di 5.164,57 euro.
La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall’art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico13), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all’aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all’aderente cui questo risulta a carico nel limite assoluto di 5.164,57 euro, detratta la contribuzione dell’aderente e del datore di lavoro.
Il trattamento tributario previsto per la deduzione dei contributi versati al Fondo in xxx xxxxxxxxx xx xxxxx applicabile anche alle somme che l’iscritto versa alla forma di previdenza per reintegrare la propria posizione individuale dopo aver ottenuto anticipazioni (cfr. § “Reintegro di anticipazioni”): dette somme concorrono, alla stessa stregua dei contributi, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile nei limiti stabiliti.
Se in relazione all'ammontare dei contributi non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'aderente comunica al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo14 a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica entro il 31 dicembre i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell’aderente cui risulta a carico (quest’ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenne). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.
Reintegro di anticipazioni
L’iscritto al fondo pensione ha la possibilità di conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati ove ricorrano le situazioni di necessità indicate all’articolo 7, comma 4, del D.lgs. n. 124/1993, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo, secondo modalità stabilite dal fondo stesso. I contributi versati per reintegrare la posizione rilevano nel calcolo dei limiti anticipabili offrendo all’iscritto l’opportunità di riottenere con una futura richiesta di anticipazione l’intero importo reintegrato.
I contributi versati dall’aderente al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale, decurtata a seguito dell'erogazione di anticipazioni, concorrono - così come i contributi versati - a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito dell’aderente, nei limiti fissati tempo per tempo dalla legge (cfr. § "Contribuzione ordinaria e volontaria").
Tuttavia, se è stata richiesta un’anticipazione che interessi il montante maturato a partire dal 1.1.2018, sulle somme versate per il reintegro di questo, ove eccedenti il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
In tal caso, è sufficiente dichiarare al Fondo che il versamento effettuato è un reintegro dell’anticipazione ottenuta; tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.
Regime fiscale delle prestazioni
Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel fondo pensione:
- a partire dal 1.1.2018;
- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2017;
12 Con riferimento al versamento di contributi precedenti a tale data, la misura della deducibilità si individua nel minore dei seguenti importi: il 12% del reddito complessivo; il doppio della quota di TFR destinata al Fondo; 5.164,57 euro.
13 Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato soggetto fiscalmente a carico è elevato da euro 2.840,51 ad euro 4.000 al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’art. 1, comma 252, L. 205/2017 in vigore dal 2019).
14 Per la comunicazione sui contribuiti non dedotti relativa al versamento effettuati fino al 31.12.2017, il termine era fissato al 30 settembre.
- nel periodo fino al 31.12.2000.
Nel prosieguo del presente documento si fornisce maggior dettaglio della disciplina fiscale riferita ai montanti accumulati nei periodi di cui ai primi due punti elenco.
Prestazioni in forma periodica
Le prestazioni in forma periodica sono assoggettate:
per i montanti maturati fino al 31.12.2017, a tassazione progressiva. Esse si assumono al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ovverosia i rendimenti finanziari ed i contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo;
per i montanti maturati a partire dal 1.1.2018, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ovverosia i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.
Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati white list, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione.
Prestazioni in forma di capitale
Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale sono assoggettate:
per quanto concerne i montanti maturati fino al 31.12.2017, a tassazione separata. L’imponibile è determinato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta: rendimenti finanziari15 e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo. Per quanto concerne la determinazione dell'aliquota media di tassazione, questa andrà calcolata assumendo come reddito di riferimento, l'importo maturato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, e dividendo questo ammontare per il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione al Fondo ed è moltiplicata per 12.
per quanto concerne i montanti maturati a partire dal 1.1.2018, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ovverosia i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.
Rendita integrativa temporanea anticipata – XXXX
La parte imponibile della XXXX, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali1.
Il percettore della XXXX ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al precedente periodo facendolo constatare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la XXXX è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di XXXX sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2017 e successivamente a quelli maturati dal 1°gennaio 2018.
Anticipazioni
Le anticipazioni delle posizioni individuali sono assoggettate a un regime di tassazione diverso in relazione al periodo in cui è stato accumulato il montante oggetto dell'anticipazione stessa:
15 Limitatamente ai c.d. “vecchi iscritti” (coloro che, risultando assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non optino per l’applicazione, rispetto ai montanti maturati a partire dal 1.1.2018, del regime in vigore a partire da tale data, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad un terzo del montante.
sui montanti maturati fino al 31.12.2017 si applica la tassazione separata su un imponibile formato dal montante anticipato e dai rendimenti finanziari, dal quale vengono detratti i contributi non dedotti;
per i montanti maturati a partire dal 1.1.2018, ai fini dell'individuazione dell'aliquota fiscale, occorre distinguere in relazione alla fattispecie di anticipazione richiesta. Nel caso in cui l’aderente al Fondo abbia richiesto un’anticipazione per spese sanitarie, sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Per le altre fattispecie di anticipazione (acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui all’art. 5 e all'art. 6 della L. 53 dell’8 marzo 2000), sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
Riscatti
Per effetto della Sentenza n. 218/201916 della Corte Costituzionale, ai riscatti effettuati a seguito della cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. riscatti volontari) trova applicazione la disciplina fiscale prevista per i lavoratori del settore privato a partire dai montanti maturati dal 1° gennaio 2007. Conseguentemente, su un imponibile determinato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo), si applica:
- per i montanti maturati fino al 31.12.2006, la tassazione progressiva;
- per i montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
I riscatti esercitati per cause non dipendenti dalla volontà delle parti sono assoggettati, per quanto concerne i montanti maturati fino al 31.12.2017, alla medesima tassazione separata prevista per le prestazioni in forma di capitale. Il montante maturato successivamente a tale data è, invece, assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alla previdenza complementare con il limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi fino ad applicare un'aliquota del 9%).
Trasferimenti
Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 124/1993 sono esenti da ogni onere fiscale.
Sintesi della tassazione applicata ai montanti antecedenti al 1.1.2018
FATTISPECIE DI PRESTAZIONE | MONTANTE FINO AL 31.12.2000 | MONTANTE DAL 01/01/2001 AL 31/12/2017 |
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI | ||
in rendita | ||
in capitale | ||
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (XXXX) | ||
tassazione sostitutiva del 15%21 o tassazione ordinaria 22 sull'imponibile 19 | tassazione sostitutiva del 15%21 o tassazione ordinaria 22 sull'imponibile 20 | |
RISCATTO TOTALE/PARZIALE | ||
per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc.) | tassazione separata sull'imponibile19 | tassazione ordinaria sull'imponibile20 (montante dal 01/01/2001 al 31/12/2006 per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 218/2019) |
16 La Sentenza n. 218/2019 della Corte Costituzionale (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 ottobre 2019) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del diverso trattamento tributario – tra dipendenti del settore pubblico e dipendenti del settore privato – previsto per il riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017. Il pronunciamento, formalmente, ha riguardato il solo riscatto c.d. volontario visto che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in relazione ad una istanza di rimborso della maggiore imposta applicata su tale tipologia di prestazione.
17 Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato fino al 31/12/2000.
18 Per imponibile si intende la porzione di rendita riconducibile al montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2017 al netto dei rendimenti finanziari e dei contributi non dedotti.
19 Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.
20 Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.
21 L’aliquota del 15% si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al 15°; l'imposta sostitutiva applicabile non potrà scendere oltre il 9%.
22 L’aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria, facendo constatare espressamente il reddito erogato dal fondo nella dichiarazione dei redditi.
per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, cassa integrazione; ecc.); decesso | tassazione separata sull'imponibile19 | tassazione separata sull'imponibile20 |
ANTICIPAZIONE | ||
acquisto/ristrutturazione I^ casa | tassazione separata sull'imponibile19 | |
per spese sanitarie | tassazione separata sull'imponibile19 | tassazione separata sull'imponibile23 |
congedi per la formazione e la formazione continua | tassazione separata sull'imponibile19 | tassazione separata sull'imponibile23 |
23 Per imponibile si intende il montante comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.