CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RIVOLTO AD ALUNNI/E IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ, RESIDENTI NEL COMUNE DI FIRENZE, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Art.1) OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e in situazioni di disabilità, residenti nel Comune di Firenze e inseriti/e nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 327 del D. lgs. 297/94 e degli artt. 8-12-13 e 40 della L. 104/92.
Il suddetto servizio è previsto anche per i bambini e le bambine con disabilità e/o con bisogni educativi speciali inseriti/e nei Servizi Educativi a gestione diretta ed indiretta del Comune di Firenze (di seguito denominati Nidi), per i quali, in considerazione dell’età e della particolare fragilità dell’utenza, sono definite specifiche modalità organizzative di cui all’allegato B, parte integrante del presente Capitolato.
Il servizio sarà rivolto indicativamente a n° 950 alunni., per i quali risultano necessarie n. 283.927 ore presunte di assistenza educativa scolastica, comprese le ore per le riunioni di cui all’art. 9.
Tale stima non costituisce impegno per l’Ente, potendo variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa.
Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall’aggiudicatario.
Art.2) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto in oggetto avrà la durata di un anno dall’avvio del servizio che si svolgerà, in base a quanto stabilito dal calendario educativo scolastico regionale per ciascun ordine di scuola.
Nei casi in cui la scuola articoli il proprio orario su 6 giorni il servizio, se richiesto dalla stessa, dovrà essere assicurato anche per il sabato.
Su richiesta dovrà essere assicurata l’assistenza educativa all’utenza dei Nidi anche nel mese di Luglio: in tal caso il servizio potrà essere svolto solo in alcune sedi e con un numero ridotto di utenti.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di risultati soddisfacenti dell’appalto, la facoltà di rinnovare il contratto nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs 50/2016.
Alla scadenza definitiva del contratto, nelle more di espletamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente - al fine di dare continuità al servizio senza interruzione alcuna nella sua erogazione - l’Amministrazione Comunale può chiedere, e l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare, una proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nell’ultimo atto di affidamento e fino a un massimo di 6 mesi di erogazione, a fronte di semplice richiesta scritta. In tal caso l’aggiudicatario dovrà assicurare il servizio per l’intero periodo richiesto.
La data di inizio e termine del servizio, per ciascuno dei suddetti periodi, verrà comunicata dall’Amministrazione Comunale con preavviso di 10 giorni. In caso di mancata comunicazione il servizio si intende concluso alla data di scadenza del contratto.
Nelle more di stipula del contratto l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione di urgenza del servizio nei casi previsti dall’art 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016.
Art.3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il Servizio prevede l'Assistenza Educativa finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del/la bambino/a e dell’alunno/a con disabilità.
L'Aggiudicatario dovrà assicurare, utilizzando personale idoneo - come meglio precisato ai successivi artt.9 e 10 - l'Assistenza Educativa Scolastica ai/alle bambini/e e alunni/e con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel Comune di Firenze, che siano inseriti nei Nidi comunali, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado del territorio fiorentino o che frequentino scuole situate fuori dal territorio comunale.
Premesso che nell'espletamento del servizio dovranno rispettarsi tutte le disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, l’attività suddetta potrà svolgersi nei seguenti luoghi e spazi:
- ordinariamente, all'interno dell'ambiente scolastico e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali viaggi di istruzione ed uscite didattiche;
- in caso di emergenza sanitaria, a distanza per via telematica attraverso mezzi (computer per gli operatori) e piattaforme messe a disposizione dalla scuola o, in assenza, da parte del soggetto gestore che garantiscano il rapporto tra utente e operatore;
- in spazi diversi dell’ambiente scolastico, concordati con la scuola, (es. parchi, musei, biblioteche, ecc.) che si dovessero rendere disponibili al fine di garantire eventi imprevisti ed imprevedibili a tutela della salute pubblica (ad esempio il “distanziamento sociale” post COVID-19);
- a domicilio dell’utente nelle situazioni in cui il gruppo di lavoro che ha in carico l’utente (servizi socio- sanitari, scuola, ecc.) valuti l’opportunità di un intervento a sostegno delle capacità di apprendimento del soggetto a causa di assenze prolungate dovute a problematiche impreviste ed imprevedibili. Tale intervento dovrà essere valutato dall’Amministrazione e dal Soggetto gestore e dovrà essere svolto in sicurezza da parte dell’operatore.
L’attività sopraindicata dovrà essere coordinata da un responsabile incaricato dall’Aggiudicatario e da una segreteria, come meglio precisato al successivo art. 6.
Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) di cui al comma 5 dell'art.12 della L.104/92, facente parte del Progetto individuale di cui all’art.14 della Legge n.328/2000, secondo il monte ore settimanale determinato dalla P.O. Servizi per l’Inclusione Scolastica del Comune di Firenze.
Art.4) CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITA’ DI PAGAMENTO- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta, all’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le indicazioni del Bando e della documentazione di gara.
L’importo complessivo annuo presunto dell’appalto risulta pari a € 6.786.897,31, IVA al 22% esclusa, di cui
€ 67.197,00 per oneri di sicurezza da interferenze, non soggetti al ribasso d’asta.
Il valore complessivo presunto dell’appalto, comprensivo dell’ipotesi in cui l’amministrazione si avvalga della facoltà di ripetizione per i tre anni successivi al contratto, comprensivo dell’importo previsto per eventuale proroga di 6 mesi., nonchè degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 30.541.037,90, esclusa IVA (trentamilioni e cinquecentoquarantunomilatrentasette/90 euro).
Nel suddetto importo - oltre l’attività di assistenza educativa scolastica e la partecipazione a riunioni - dovranno essere ricompresi: l'attività di coordinamento; l'organizzazione della segreteria; l'onere per gli eventuali pasti consumati in orario di servizio; la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento del
servizio e ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell’aggiudicatario, ad esclusione dell'I.V.A.
Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni del canone durante il periodo di durata naturale del contratto.
L’Amministrazione desumerà il costo orario del servizio dividendo il prezzo complessivo offerto, sommato agli oneri per la sicurezza, per il numero di ore del servizio nel periodo di riferimento.
In caso di rinnovo del servizio nei tre anni successivi al contratto iniziale, sul costo orario verrà applicata la revisione connessa con l’aumento dei prezzi al consumo relativi ai 12 mesi precedenti, così come specificato dall’ISTAT.
L’aggiudicatario percepirà quanto dovuto per le ore di assistenza educativa scolastica effettivamente prestate per ciascun alunno, incrementate delle ore per la partecipazione alle riunioni di cui all’art. 9 - ove siano state preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio, moltiplicate per il costo orario.
Il relativo importo sarà arrotondato al secondo decimale.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il Codice IPA della Direzione Istruzione: LE20FE.
Tali fatture saranno ammesse a pagamento, previa emissione di relativo mandato, entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, dalla Direzione Istruzione previa verifica della regolare esecuzione del servizio. Eventuali contestazioni interrompono tali termini.
Alla fattura dovrà essere allegato il tabulato riassuntivo delle ore giornaliere/settimanali riferite al singolo allievo e uno schema riepilogativo delle ore complessivamente svolte per ciascun ordine di scuola e dei relativi importi.
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica da parte della stazione appaltante, della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
In particolare, l’appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.
Nel caso in cui l’appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.
In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’appaltatore e i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti.
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.5) DEPOSITO CAUZIONALE
Avvenuta l’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria dovrà avere validità corrispondente alla durata del servizio e deve essere costituita con le modalità di cui all’art. 103, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 6) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Nel progetto/offerta presentato dai soggetti partecipanti all'appalto dovrà essere proposto un programma di gestione, nel quale devono essere esplicitate le metodologie utilizzate e il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività del Servizio e per la gestione e il coordinamento dello stesso. Tale progetto dovrà inoltre mettere in evidenza le strategie educative che saranno adottate e la conoscenza da parte degli operatori coinvolti delle problematiche inerenti agli allievi con disabilità.
Il progetto/offerta dovrà altresì uniformarsi, per quanto concerne la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria, alle modalità organizzative contenute nelle “Linee Guida per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado in situazione di disabilità e residenti nel Comune di Firenze”, di cui all’allegato A, parte integrante del presente Capitolato.
Tutte le attività concernenti i servizi oggetto di appalto saranno svolte dall’Aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale.
L'Aggiudicatario dovrà disporre, pertanto, di una o più figure di coordinamento, secondo quanto previsto nel progetto/offerta, che provvedano a tenere i contatti con tutti gli Educatori Assistenti per un totale di ore non inferiore a 38 settimanali.
Il Coordinamento sarà referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e dovrà accertarsi dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, del rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida di cui sopra. Avrà altresì il compito di tenere i collegamenti con la P.O. Servizi per l’Inclusione Scolastica e curerà i contatti con gli operatori sanitari e con la scuola, collaborando con quest’ultima a tenere corretti rapporti con le famiglie, per il migliore sviluppo dell’attività programmata.
L'Aggiudicatario dovrà organizzare inoltre un servizio di segreteria al fine di:
• gestire le sostituzioni, nel rispetto delle modalità gestionali contenute nelle Linee Guida e in base alle segnalazioni presenti sulla scheda di attivazione del servizio fornita dall’ufficio Inclusione scolastica del Comune e debitamente compilata dai Dirigenti Scolastici per ogni singolo alunno.
• predisporre statistiche e fornire dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi alla P.O. Servizi per l’Inclusione Scolastica.
L'Aggiudicatario dovrà altresì avere una sede organizzativa nel Comune di Firenze con recapito telefonico attivo durante l’orario di esecuzione del servizio.
Tale soggetto dovrà farsi garante nei confronti dell’Amministrazione Comunale che il proprio personale nell’espletamento del servizio assegnato segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, quali: applicare il segreto professionale su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico (D.lgs. 196/2003); garantire la massima diligenza sul lavoro e assumersi la responsabilità del proprio operato.
All’appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e s’impegna a custodire i dati personali degli allievi e a non diffondere informazioni inerenti agli utenti, di cui possa venire in possesso nel corso del servizio, secondo le regole e le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n.196/03 -come modificato dal D.Lgs. n.101/18- “Codice in materia di protezione dei dati personali”; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle
disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.
A tal fine l’Aggiudicatario dovrà assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali degli alunni (sia cartacei che informatici), nominando uno o più incaricati.
Art.7) ORARI E MODALITA’ ORGANIZZATIVE
L’Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di assistenza educativa scolastica durante l’orario di apertura della scuola.
L’inizio e la fine del Servizio coincideranno di norma con l’inizio e la fine dell’anno scolastico, secondo quanto previsto dal calendario scolastico della Regione Toscana per le varie tipologie di scuole. Il Servizio si svolgerà prevalentemente dal Lunedì al Venerdì e, per particolari necessità, anche il Sabato nel solo orario antimeridiano.
L'Aggiudicatario, sulla base degli elenchi nominativi forniti, come previsto dal successivo art.10 ed ai sensi dell’art.6, provvederà all’assegnazione dell’educatore/trice assistente agli alunni con disabilità avvalendosi delle indicazioni fornite dai tecnici dell’Azienda USL Toscana Centro che hanno in carico il caso.
Dovrà fornire, inoltre, almeno due volte l'anno, una relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti, per ciascun allievo seguito.
Art. 8) ASSISTENZA EDUCATIVA RIVOLTA AI BAMBINI DEI NIDI CON DISABILITA’ O BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.
Per l’espletamento del servizio di assistenza educativa rivolto ai bambini disabili, o con Bisogni Educativi Speciali, inseriti nei Nidi, in considerazione dell’età e della particolare fragilità di tale utenza, sono definite specifiche modalità organizzative e gestionali meglio dettagliate nell’allegato B facente parte integrante del Capitolato.
Il progetto/offerta – relativamente al servizio rivolto a tale particolare utenza - dovrà pertanto necessariamente uniformarsi a tali modalità organizzative e gestionali, ferme restando tutte le modalità di carattere generale di cui agli art. 6 e 7.
Art.9) PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENTE: REQUISITI RICHIESTI E MANSIONI
L’appaltatore si obbliga ad eseguire ogni prestazione inerente al servizio con personale atto a garantire la corretta esecuzione della prestazione in ogni sua fase e che sia quindi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento dell’esecuzione del servizio.
Gli educatori dovranno essere specificamente formati in materia di sicurezza e di primo soccorso in tutti i casi in cui ciò sia previsto dal DUVRI.
L'educatore/trice assistente dovrà provvedere a svolgere le attività proposte dal Piano Educativo Individualizzato, assicurando inoltre l'assistenza di base, ove richiesto dalle specifiche situazioni, qualora le stesse siano previste espressamente nella scheda di attivazione del servizio di assistenza educativa e nello stesso P.E.I. - con le modalità indicate al successivo punto 4.
L'attività in oggetto viene ad integrarsi di fatto con le attività assistenziali di base e con quelle educativo/didattiche già in atto, operate da personale docente e non docente dipendente dell'Istituzione Scolastica.
L’educatore/trice assistente dovrà inoltre partecipare alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica dell'attività e del P.E.I. con il gruppo di lavoro scolastico e con gli operatori territoriali che curano i singoli casi. Il monte ore di programmazione assegnate per ciascun alunno/a è definito dalla P.O. Servizi per l’Inclusione Scolastica, contestualmente all’assegnazione delle ore ai singoli alunni per ogni anno scolastico Di seguito, per esemplificazione, si riportano le attività da svolgere da parte degli educatori/trici assistenti elaborate a seguito degli incontri di verifica effettuati con Azienda USL Toscana Centro e Dirigenti scolastici:
1. Xxxxxxx come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico/educativo;
2. Attiva interventi educativo/assistenziali volti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
3. Partecipa alla formulazione dei P.E.I e alle successive verifiche. Nei P.E.I. saranno definiti ed articolati nel dettaglio i compiti e il ruolo dell’educatore/trice assistente in relazione agli specifici bisogni di ciascun allievo.
4. Attiva interventi di assistenza di base, con l'aiuto del personale collaboratore scolastico, qualora gli stessi siano previsti nel profilo di funzionamento propedeutico al P.E.I. (ai sensi della L. 104/92) quali competenze di base mancanti, ma acquisibili con specifici interventi volti allo sviluppo dell'autonomia personale.
Art.10) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO.
Trattandosi di attività rivolte a bambini e ragazzi con specifiche problematiche e particolari fragilità, legate allo stato di soggetto disabile ai sensi della legge 104/92, che pertanto devono essere necessariamente e adeguatamente tutelati, al fine di garantire l’indispensabile continuità educativa ed assistenziale, l’Aggiudicatario si impegna a:
- ricollocare il personale già impiegato nell’appalto, in servizio al termine della precedente gestione per l’assistenza educativa, assicurando la continuità del servizio. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs 50/16, si impegna, nell’esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento dei servizi, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente Aggiudicatario, garantendo l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 51 D.Lgs. 81/2015).
- fornire all’Ente committente, prima dell’inizio dell’appalto, gli elenchi nominativi delle unità di personale che si intende impiegare nel servizio, esplicitandone la qualifica - nonché degli altri soggetti di pari livello che si prevede di utilizzare per le eventuali sostituzioni - e a comunicare tempestivamente all’Ufficio competente della Direzione Istruzione l’aggiornamento di detti elenchi;
- assicurare la continuità dell’intervento educativo – assistenziale almeno per l’intero anno;
- rispettare i criteri e le modalità precedentemente comunicati all’Ente committente in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori assistenti;
- sostituire il personale assente secondo le modalità organizzative di cui all’allegato A, per quanto concerne gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con le modalità di cui all’allegato B, per quanto concerne i Nidi;
- comunicare tempestivamente all'Ente committente le eventuali sostituzioni definitive degli educatori assistenti, nonché quelle provvisorie qualora non si tratti di normale breve periodo;
- inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi;
- garantire che il personale impegnato sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. L’impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Il Comune è pertanto esonerato:
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità attinente alla mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi appaltati, sia all’interno che all’esterno della scuola;
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà attivare a proprie spese, prima dell’avvio del servizio, al fine di rispondere degli eventuali danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio ovvero stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti, finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato.
Tale polizza dovrà prevedere massimali R.C.T. non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro, dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente, nonché la responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata stessa dell’appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.
Copia di tale polizza e/o delle eventuali estensioni deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante entro non oltre 10 giorni dall’inizio del servizio.
L’aggiudicatario è tenuto:
- a vigilare che siano osservate, da parte del proprio personale, tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge.
- a farsi carico di tutte le responsabilità e incombenze inerenti alla gestione del Servizio.
L’aggiudicatario si impegna inoltre a:
- estendere il servizio, durante la durata dell’appalto, a nuovi utenti, anche in altre realtà scolastiche, alle stesse condizioni e prezzi del presente appalto, dietro richiesta formale da parte dell’Ente committente;
- svolgere la prestazione convenzionata con autonomia organizzativa e gestionale e ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati dall’Ente committente;
- assicurare, nell’ambito del monte ore complessivo, che il proprio personale partecipi agli incontri periodici con i tecnici dei servizi territoriali di cui all’art.9, per la verifica delle finalità raggiunte dall’intervento svolto;
- mettere a disposizione della stazione appaltante, senza costi aggiuntivi per quest’ultima, le proprie risorse professionali e materiali idonee alla predisposizione di progetti e di richieste di finanziamento qualora quest’ultima ritenesse necessario avvalersi della partnership dell’impresa appaltatrice per presentare richieste di finanziamento indirizzate allo Stato, alla Regione, alla Città Metropolitana e/o all’Unione Europea, volte ad incrementare quantitativamente o a migliorare qualitativamente il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione di alunni disabili.
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/122013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 10 bis) INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE.
Ai sensi dell’art 105, comma 10, e art 30 commi 6 del DLgs. 50/16 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del contratto dipendente dall'esecutore o dal subappaltatore o dai soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione Comunale può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art.105 del DLgs 50/16.
Art. 10 ter) INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE.
Ai sensi dell’art 105, comma 10, del D.Lgs. 50/16, qualora ricorra l’ipotesi, prevista dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/16, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Art.11) ADEMPIMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal
D. Lgs. 81/2008 e dalla LR Toscana n.38/2007 e ss mm.. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell’erogazione del servizio.
L’Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto, è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all’informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, se necessari.
I concorrenti potranno prendere visione delle relazioni di valutazione sullo stato di rischio relative agli edifici in cui sono ubicate le diverse sedi scolastiche. Tale documentazione – consultabile previa richiesta telefonica alle scuole - costituirà la base per l’elaborazione, successivamente all‘aggiudicazione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze.
L’aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con il datore di lavoro, dando tutte le informazioni utili a eliminare i rischi dovuti alle interferenze della propria attività lavorativa con quella svolta dagli altri soggetti operanti nelle singole strutture sedi dei servizi, pertanto, si impegna a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento, ove promosse dal datore di lavoro committente o responsabile dell’istituzione scolastica.
L’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Istruzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito “Piano di Sicurezza” relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del committente.
Il personale occupato dall’impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Art.12) DIRITTO DI SCIOPERO
Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 e successive modifiche. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo a quello in vigore per le scuole pubbliche.
Art.13) VERIFICHE
Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.
L’Aggiudicatario deve fornire periodicamente (vedi art.7) all’Ente committente una relazione concernente l’attività svolta e gli interventi realizzati con una valutazione dei risultati raggiunti per ciascun alunno seguito e, su richiesta, qualsiasi altro dato relativo agli interventi effettuati e agli alunni seguiti (vedi art. 6). E' inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto/ offerta presentato dall'Aggiudicatario.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art.19) o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.
Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP, con apposita comunicazione all’appaltatore ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il RUP comunicherà all’appaltatore la ripresa.
Art.14) COMPETENZE DELL’ENTE COMMITTENTE
L’Ente committente, tramite il competente ufficio della Direzione Istruzione, svolge le funzioni di: programmazione, indirizzo, pianificazione, coordinamento tecnico e amministrativo delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e la rispondenza del servizio svolto dall’aggiudicatario ai reali bisogni dell’utenza.
L’Ente committente si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del Servizio.
L’Ente committente ha diritto di richiedere con nota motivata, su proposta congiunta dei competenti servizi della Azienda USL Toscana Centro e dei dirigenti scolastici interessati, la sostituzione del personale impegnato nell’attività in appalto che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica e contegno corretto e/o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dell’alunno. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dalla richiesta scritta.
Nel corso dell’esecuzione dell’attività, l’Ente committente può chiedere, e l’Aggiudicatario ha l’obbligo di accettare, agli stessi patti e alle stesse condizioni, un aumento o una diminuzione del monte ore individuale ovvero modifiche dell’orario del servizio riferito alle singole situazioni.
L’Ente committente si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici, relativamente ai dipendenti che l’aggiudicatario impiegherà nel servizio.
Art.15) PERIODO DI PROVA
L’appalto, all’inizio del periodo contrattuale, è sottoposto alla condizione dell’esito positivo di un periodo di prova della durata di 90 giorni di servizio effettivamente svolto.
Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà dell’Amministrazione Comunale di recedere dal contratto, senz’altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo PEC all’indirizzo comunicato dall’Aggiudicataria, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.
Art.16) ASSOGGETTAMENTI FISCALI
I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 656/94 per aliquota IVA. Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell’aggiudicatario.
Ogni onere fiscale resterà a carico dell’aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA.
Art.17) CESSIONE DEL CREDITO
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Art.18) VARIAZIONI DEL CONTRATTO
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 19) PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, tali da non comportare l’inaccettabilità delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dall’Art.7 del regolamento comunale per l’attività contrattuale, contesterà per iscritto all’Appaltatore le inadempienze e applicherà le penali di cui di seguito:
1. Qualora l’aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla sostituzione definitiva di personale giudicato inidoneo dall’Ente committente, verrà applicata per ogni giorno di mancata sostituzione, una penale pari al 50% dell’importo dovuto per le giornate di lavoro effettuate dal personale inidoneo, oltre al mancato pagamento per il servizio svolto dopo la richiesta della stazione appaltante.
2. La stessa penale sarà applicata anche nell’ipotesi in cui non venga sostituito il personale assente, secondo le modalità di sostituzione previste nelle Linee Guida per il Servizio di Assistenza Educativa (allegati A – B, parti integranti del presente capitolato).
3. Laddove dovesse ripetersi la medesima inadempienza, sarà applicata la penale pari al 100%, a partire dalla seconda volta.
4. Per altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario, l’Ente committente si riserva di applicare, delle penali il cui importo economico sarà valutato sia in relazione al disservizio creato, che al disagio procurato all’utenza, da un minimo di 500 a un massimo di 5000 euro.
5. Sarà altresì sanzionato ai sensi del punto precedente l’operato del personale utilizzato dall’aggiudicatario che abbia un impatto negativo sulla credibilità del Servizio e/o crei danno all’immagine stessa dell’Amministrazione Comunale.
Art.20) DIVIETO DI CESSIONE. SUBAPPALTO
E' fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
E’ consentito il subappalto in conformità a quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs 50/16.
Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Art.21) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell’intervento o di persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dalla Direzione Istruzione o di perdurante inadeguatezza degli operatori, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.
Xxxxx i casi di risoluzione obbligatoria di cui all’art. 108, comma 2 del D.Lgs 50/16, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
a. subappalto non autorizzato
b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
d. cessione del contratto;
e. inosservanza delle norme di legge in materia dei diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
f. ritardo nell’avvio del servizio, per cause non imputabili al comune, prolungato per oltre due settimane;
g. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
h. interruzione non motivata del servizio;
i. dichiarazioni mendaci;
k. apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore;
J. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato via PEC. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.
All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle
responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
Il Comune, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione Dirigenziale da notificare all’appaltatore.
Art.21 bis) PROTOCOLLI
L’Amministrazione comunale ricorda altresì la necessità di uniformarsi: all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Delibera GC n. 347 del 16.07.2019 e sottoscritta il 10 ottobre 2019 tra le Amministrazioni comunali della Provincia di Firenze e la Prefettura di Firenze; l’invito a tenere conto del Protocollo d’Intesa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, approvato con delibera GC n. 271 del 20.05.2019 e sottoscritto il 23 maggio 209 tra l’Amministrazione comunale e le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL e UIL di Firenze.
Art.22) FORO COMPETENTE
E’ escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
Il contratto di appalto, pertanto, non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’Art.209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.
Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Firenze.
Art.23) NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nella documentazione di gara, si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 50/16, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.
Firenze, lì
Il Dirigente del Servizio Supporto alla Scuola Dottor Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx