Associazione Nazionale della Stampa Online Federazione Italiana Settimanali Cattolici Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Associazione Nazionale della Stampa Online Federazione Italiana Settimanali Cattolici Federazione Nazionale della Stampa Italiana
ACCORDO CONTRATTUALE COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DI NATURA GIORNALISTICA NELLE TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE A CARATTERE LOCALE E NELLE TESTATE GIORNALISTICHE DEI PERIODICI CATTOLICI
1° novembre 2020 – 30 giugno 2021
In Roma, il 29 ottobre 2020
TRA
L’ANSO - Associazione Nazionale della Stampa Online, nella sua qualità di rappresentante a livello nazionale degli editori di testate giornalistiche online a carattere locale, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxxx;
E
La FISC – Federazione Italiana Settimanali Cattolici, nella sua qualità rappresentante a livello nazionale delle testate giornalistiche cattoliche diocesane, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxx e dalla Vice Presidente Xxxxxx Xxxxxxx;
E
La FNSI - Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nella sua qualità di Sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa su base nazionale della categoria giornalistica, rappresentata dal Segretario generale Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistito da Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
PREMESSO
- Che La FNSI è l’unico organismo nazionale rappresentativo dei giornalisti in Italia ed è l’unica organizzazione sindacale che sottoscrive dal 1911, con l’Organizzazione rappresentativa degli editori, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai giornalisti dipendenti, che è anche l’unico contratto collettivo di lavoro – sottoscritto con la FIEG - reso efficace erga omnes col d.p.r. 16 gennaio 1961, n. 153;
- Che la FNSI è, inoltre, l’unico organismo nazionale rappresentativo dei giornalisti che ha stipulato, con le associazioni datoriali Aeranti – Corallo il contratto collettivo applicato nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro sindycations e agenzie di informazione radiofonica, in ragione della necessità di dare una adeguata regolamentazione contrattuale di settore;
- Che la FNSI, in data 24/05/2018, sottoscriveva con l’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) un Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, nonché nelle testate a diffusione nazionale no profit, pubblicate anche on line, quando non collegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi, nonché dei rapporti di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate on line, che pubblicano prevalentemente notizie locali (trasmesse mediante qualsiasi piattaforma e qualunque sia la loro periodicità) edite da aziende esclusivamente digitali, che non pubblicano quotidiani o periodici nazionali cartacei,
né agenzie di stampa e comunque non controllate o collegate con aziende editrici o gruppi editoriali nazionali che rientrano nel campo di applicazione del Contratto Collettivo Fieg-Fnsi;
- Che con atto del 24 ottobre 2019, la FNSI, ai sensi del relativo articolo 31, ha disdettato il contratto collettivo FNSI-USPI del 24 maggio 2018 (in scadenza il 31 maggio 2020), chiedendo l’apertura delle trattative per il suo rinnovo e rimanendo disponibile ad un confronto tra le parti;
- Che il sopra citato confronto tra le parti (FNSI e USPI) è stato dichiarato cessato con delibera unanime assunta, in data 19/10/2020, della Giunta esecutiva e dalla Consulta delle XX.XX.XX., in ragione della notizia apparsa nei siti web di CISAL e USPI - e quindi in assenza di qualsivoglia comunicazione formale alla FNSI - della sottoscrizione da parte di USPI e CISAL di un “contratto per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit”, mentre era in corso tra USPI, ANSO, FISC e FNSI la trattativa per il rinnovo CNLG scaduto il 31/05/2020;
- Che la sopra richiamata deliberazione ha stabilito di dichiarare cessato ogni confronto negoziale con l’USPI sulla prosecuzione dei lavori di rinnovo del CNLG FNSI-USPI scaduto il 31/05/2020, ma, al contempo, di proseguire il confronto contrattuale con l’ANSO e la FISC;
PRESO ATTO
- della necessità, condivisa dalle parti, di una apposita disciplina contrattuale nazionale che garantisca – economicamente e normativamente – i giornalisti che operano (sia in regime di rapporto di lavoro subordinato che autonomo) nel settore delle testate giornalistiche online a carattere locale e delle testate giornalistiche dei periodici cattolici, in ragione del venir meno della precedente disciplina contrattuale nazionale di riferimento, già applicata sia da ANSO che da FISC;
- della volontà della FNSI - nella sua qualità di unico organismo nazionale rappresentativo delle giornaliste e dei giornalisti in Italia e quindi organizzazione sindacale più rappresentativa su base nazionale – di regolare, in deroga alla generale disciplina del CNLG FNSI-FIEG, lo specifico settore di cui al punto precedente, con una disciplina collettiva nazionale transitoria, finalizzata al perfezionamento delle trattative, già in corso con ANSO e FISC, per sottoscrivere, con le medesime organizzazioni, un contratto nazionale di lavoro giornalistico di settore.
E’ STATO SOTTOSCRITTO IL SEGUENTE ACCORDO CONTRATTUALE COLLETTIVO NAZIONALE:
1. le premesse e prese d’atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo contrattuale nazionale;
2. il presente accordo contrattuale a carattere nazionale, con efficacia dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021, riconosce l’applicabilità della disciplina contenuta nel CNLG FNSI-USPI scaduto il 31/05/2020 - che qui si intende integralmente riportata e richiamata (anche ai fini della copertura assicurativa CASAGIT), ad eccezione della norma transitoria di cui all’art. 3 del CNLG FNSI-USPI che si considera decaduta nonché dei riferimenti ivi contenuti ai ruoli datoriali che si intendono assunti da ANSO e FISC - nei confronti dei rapporti di lavoro di natura giornalistica svolti, esclusivamente, nelle testate aderenti ad ANSO e FISC - rapporti
di lavoro giornalistico svolti nelle testate giornalistiche online a carattere locale e nelle testate giornalistiche dei periodici cattolici - purché rientranti nel perimetro del campo di applicazione del futuro CNLG, così come definito nel successivo articolo 3, alle lettere a) e
b) e ferme restando le esclusioni di cui alla lettera c);
3. il presente accordo contrattuale nazionale collettivo stabilisce sin d’ora il nuovo campo di applicazione del futuro CNLG di settore, che dovrà essere conforme al seguente testo:
a) Il CNLG regola il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, pubblicate anche on line, purché
- anche singolarmente - non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche.
b) Il CNLG regola altresì il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate di informazione esclusivamente on line, che pubblicano notizie locali, purché - anche singolarmente - non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche, il tutto previa autorizzazione da parte della competente commissione paritetica nazionale;
c) Sono escluse dall’applicazione del CNLG le testate collegate (anche tramite contratti di services o di collaborazione esterni) con aziende editrici di quotidiani o periodici nazionali o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Così come sono altresì escluse dall’applicazione del futuro CNLG le aziende dell’emittenza radio televisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite “over the top” e le aziende ad esse collegate;
d) Le aziende editrici di testate periodiche ed on line non rientranti nel perimetro sopra delineato, possono richiedere l’applicazione del CNLG alla Commissione paritetica nazionale contrattuale, che dovrà esprimersi con parere unanime.
4 Le aziende che applicheranno il presente accordo nazionale, dovranno darne immediata comunicazione all’apposita Commissione paritetica, che le parti firmatarie si impegnano a costituire contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. Alla medesima Commissione dovrà essere fornita la comunicazione, da parte delle aziende, delle nuove assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del presente accordo.
5 Le parti convengono che, alla data del 31 maggio 2020, risultano decadute, anche ai fini del presente accordo, le decisioni di applicazione assunte dalle Commissioni paritetiche di cui al verbale di accordo FNSI-USPI del 30/03/2010 e di cui al CNLG FNSI- USPI del 24/05/2018, scaduto il 31/05/2020.
6 Entro il termine finale del 30 giugno 2021, le parti si impegnano a sottoscrivere - senza soluzione di continuità con il presente accordo - un apposito CNLG di settore. Pertanto, il presente accordo contrattuale nazionale di settore, a carattere transitorio, cesserà automaticamente ogni efficacia - senza bisogno di alcuna ulteriore disdetta - con la sottoscrizione del futuro Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FNSI – ANSO FISC,
ovvero alla data del 30 giugno 2021, ove la trattativa contrattuale tra le parti non fosse, nel frattempo, addivenuta a conclusione.
7 Le parti concordano, sin d’ora, che il futuro CNLG di settore dovrà prevedere aumenti retributivi dei minimi tabellari, oltre ad una complessiva e generale revisione della disciplina di cui al CNLG FNSI-USPI del 24/05/2018, scaduto il 31/05/2020.
8 Fermo restando quanto indicato al precedente punto 7), le parti concordano di applicare, con efficacia dalla retribuzione della mensilità di entrata in vigore del presente accordo, i minimi retributivi indicati nella tabella di cui all’allegato A) del presente accordo.
Federazione Nazionale Stampa Italiana | Associazione Nazionale della Stampa Online Federazione Italiana Settimanali Cattolici |
Allegato A)
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO
(comprensivi dell’ex indennità di contingenza)
I seguenti minimi sono riconosciuti a partire dalla retribuzione del mese di novembre 2020.
Collaboratore della redazione | € 1.300,00 |
Praticante | € 1.320,00 |
Redattore (con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) | € 1.440,00 |
Redattore (con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) | € 1.560,00 |
Coordinatore | € 1.680,00 |