REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, CONTRATTI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, CONTRATTI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità di affidamento a soggetti esterni al Comune di Peschiera del Garda di incarichi individuali di collaborazione autonoma applicabili a tutte le tipologie di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e 2238 del Codice Civile ivi compresi i contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa con esclusione degli incarichi che seguono la disciplina degli appalti pubblici di servizi di cui alla Direttiva 18/2004 e al D.Lgs 163/2006.
Articolo 2
Limite di spesa e programma annuale.
1. Il Consiglio Comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui all’art. 1 del presente Regolamento, affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento.
2. La deliberazione consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, e deve trovare riscontro nel limite massimo di spesa fissato nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale. Il limite massimo della spesa annua sostenibile dall’Ente per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento viene fissato nel bilancio preventivo del Comune.
Articolo 3
Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi individuali disciplinati dal presente Regolamento possono essere conferiti ad esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, solo qualora ricorrano i seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’ Ente;
b) deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’ interno dell’ Ente;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
2. Ferma restando la necessità di accertare in concreto la maturata esperienza nel settore, è possibile conferire incarichi ad esperti non in possesso della comprovata specializzazione universitaria nei seguenti casi:
a) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o collegi;
b) per soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.
3. E’ in ogni caso,vietato il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati. In conformità a quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2008, e successive modificazioni, il mancato rispetto di tale disposizione è causa di responsabilità amministrativa per il dipendente che ha stipulato il relativo contratto di affidamento.
Articolo 4
Competenza, responsabilità e modalità operative per il conferimento degli incarichi
1. La competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al Responsabile del Settore, in conformità al programma annuale degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale, alle disposizioni del vigente Regolamento comunale ed alle direttive formulate con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o altro analogo documento.
2. Il Responsabile del Settore competente, prima del conferimento di un incarico individuale di collaborazione deve accertare, nel rispetto del programma annuale degli incarichi, la sussistenza dei presupposti di legittimità di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
Articolo 5
Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e proporzionalità, al fine di garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, il Responsabile del Settore competente, per procedere all’affidamento, deve dare previa pubblicità mediante un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’Ente;
b) le modalità e i criteri di selezione;
c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
d) la durata dell’incarico;
e) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
f) compenso ovvero modalità di compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è fissato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonchè i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. Il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte non può essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente il termine stesso per l’urgenza derivante da circostanze non imputabili all’ Ente.
3. L’avviso, per attribuire massima diffusione viene pubblicato all’albo pretorio ed anche sul sito web dell’ente locale affinché chiunque possa agevolmente acquisirne notizia.
4. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti da comprovare anche a mezzo di dichiarazioni sostitutive, anche contestuali all'istanza, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 57 del DPR 445/2000:
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
b) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Articolo 6
Modalità e criteri della selezione
1. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica, composta presieduta dal Responsabile del Settore competente interessato al conferimento dell’incarico e da altri dipendenti dell’Ente individuati dallo stesso responsabile.
2. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli, secondo le modalità previste nell’ avviso di selezione.
3. Nel caso di selezione per titoli, l’assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nell’avviso, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione. Ad ogni singolo candidato viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività
e) entità del compenso richiesto ovvero ribasso prezzo indicato;
4. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai titoli un punteggio massimo di 20 punti, così ripartiti:
✓ titoli: 10 punti;
✓ compenso: 10 punti;
5. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
✓ titoli culturali e professionali adeguati al tipo di prestazione richiesta;
✓ esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati;
1. Al termine del colloquio la commissione predispone la graduatoria finale in merito.
Articolo 7 Formazione delle graduatorie
1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato e trasmessa per l’approvazione al Responsabile del Settore competente.
2. La graduatoria di merito approvata dal Responsabile del Settore competente può essere utilizzata, fino a esaurimento, per l’affidamento di ulteriori incarichi similari di cui si manifestasse la necessità entro l’anno successivo alla sua pubblicazione.
3. La graduatoria di merito deve essere pubblicata per almeno 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale dell’ Ente.
Articolo 8
Incarichi non soggetti alla disciplina regolamentare
1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie di incarico:
a) le prestazioni d’opera materiale;
b) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
c) gli incarichi di nomina politica;
d) gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (cosiddette collaborazioni di staff);
e) gli appalti di lavori, di forniture o di servizi soggetti alla disciplina del D. Lgs. 163/2006 elencati nell'allegato II del D.Lgs n. 163/2006.
Articolo 9
Pubblicazione ed efficacia dei contratti di consulenza
1. In conformità all’art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007, i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’ Ente.
Articolo 10
Trasmissione degli atti di spesa alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il conferimento di incarichi di consulenza, di studio o ricerca a soggetti estranei all’Ente deve essere preventivamente comunicato al Revisore dei Conti, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del DL n. 168/2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 191/2004.
2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui all’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 di importo superiore a € 5.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi) sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005.
Articolo 11 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.