Area Acquisti di Gruppo il Responsabile
Area Acquisti di Gruppo il Responsabile
OGGETTO: eGPA n. 494/2019 – Estensione del servizio di manutenzione delle licenze del C-SOC e relativi servizi professionali per Ferrovie dello Stato Italiane SpA
Allegati:
- Accordo di riservatezza (All.1).
Ad integrazione di quanto chiarito in data 26.11.2019, codesta Stazione Appaltante, con riferimento alla necessità ulteriormente manifestata di conoscere i numeri seriali dei prodotti oggetto di manutenzione indicati nel Capitolato Tecnico, ha deciso di comunicare, con le modalità di seguito riportate, quanto segue:
• con riferimento alle tabelle presente ai capitoli 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 del Capitolato Tecnico i numeri seriali dei prodotti ivi indicati;
• con riferimento alla tabella presente al capitolo 3.3 del Capitolato Tecnico le
chiavi di licenza di alcuni dei prodotti ivi indicati.
Le suddette informazioni verranno fornite solo agli Operatori economici che intendono visionarle previa sottoscrizione, da parte degli stessi, di un Accordo di riservatezza da compilare con le modalità di seguito riportate.
Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 6.12.2019, gli Operatori economici dovranno, pertanto, trasmettere l’Accordo di riservatezza di cui al fac-simile allegato (All.1) tramite il Portale Acquisti di Ferservizi SpA utilizzando l’apposita sezione “Messaggi” della gara in oggetto.
Successivamente alla trasmissione dell’Accordo di riservatezza, agli Operatori economici sarà recapitata entro e non oltre il giorno 6.12.2019, tramite lo strumento della Messaggistica del Portale, la documentazione sopra indicata.
N.B.1.: L’Accordo di riservatezza dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore economico o da Procuratore.
N.B.2.: L’Operatore economico dovrà produrre idonea documentazione, anch’essa firmata digitalmente, attestante che il firmatario dell’Accordo di riservatezza è munito
Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx Cap. Soc. Euro 8.170.000,00
Iscr. n. 18/1992 – C.C.I.A.A. Roma n. 741956
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001
dei poteri necessari per impegnare in via definitiva l’Operatore economico.
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Si comunica che il Capitolato Tecnico deve intendersi integrato con le informazioni che saranno trasmesse.
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Si comunica altresì che la data di scadenza delle offerte di cui al Paragrafo 5 del Disciplinare di gara verrà prorogata al 16.12.2019 ore 13:00.
La ricognizione delle offerte di cui al Paragrafo 7 del Disciplinare di gara verrà rinviata al giorno 17.12.2019 ore 10:00.
La pubblicazione del presente documento non riapre il termine per la formulazione di ulteriori quesiti o chiarimenti.
Distinti saluti
Xxxxx Xxxxxxx
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All. 1
ACCORDO DI RISERVATEZZA
OGGETTO: eGPA n. 494/2019 – Estensione del servizio di manutenzione delle licenze del C- SOC e relativi servizi professionali per Ferrovie dello Stato Italiane SpA – CIG 80618121B9
In relazione alla procedura aperta indetta da Ferservizi SpA in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, per l’affidamento dell’estensione del servizio di manutenzione delle licenze del C-SOC e relativi servizi professionali per Ferrovie dello Stato Italiane SpA, con il presente atto si intendono regolare gli impegni alla riservatezza conseguenti all’accesso ai documenti e/o alle informazioni relative ai prodotti oggetto di manutenzione indicati nel Capitolato Tecnico ed, in generale, gli impegni alla riservatezza riguardanti le informazioni anche tecniche e/o commerciali comunque acquisite dall’Impresa , con riferimento alla Procedura nonché all’eventuale aggiudicazione ed alla relativa erogazione del servizio.
Ai fini del presente Accordo, sono da considerarsi confidenziali o riservati tutti i dati e le informazioni, di qualsivoglia natura, in forma scritta e/o orale, cartacea o elettronica, acquisite nel corso delle attività correlate alla Procedura ed all’eventuale relativa prestazione.
In particolare, il termine “Informazioni Confidenziali o Riservate” comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
(i) qualsiasi informazione afferente le specifiche tecniche e gli aspetti tecnici relativi ai prodotti oggetto di manutenzione indicati nel Capitolato Tecnico della procedura in oggetto trasmessi da Ferservizi SpA in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a seguito della sottoscrizione del presente Accordo di riservatezza;
(ii) qualsiasi informazione fornita da Ferservizi SpA in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a mezzo di commenti o risposte a informazioni confidenziali in merito a quelle di cui al suindicato punto (i);
(iii) qualsiasi informazione acquisita presso Ferservizi SpA in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA sia verbalmente sia per iscritto con riferimento al servizio oggetto della procedura indicata in oggetto che sia segnalata quale “confidenziale” o che sia tale che per sua natura si possa ritenere confidenziale.
Ai fini del presente Accordo si intendono per “Terzi” tutti i soggetti diversi dai soci, dipendenti, ausiliari, consulenti, subappaltatori/subfornitori dell’Impresa sottoscrittrice (in seguito, anche “Persone Collegate”), società del Gruppo o ad esso collegate e dai loro dipendenti, ausiliari e consulenti (in seguito, anche “Società del Gruppo”) e fermo restando l’impegno dell’Impresa sottoscrittrice a che le Persone Collegate e le Società del Gruppo adempiano agli obblighi previsti del presente Impegno. A tal fine, la Società sottoscrittrice si impegna ad informare le Persone Collegate e le Società del Gruppo che possano venire a conoscenza delle Informazioni Confidenziali o Riservate, della natura confidenziale delle stesse e delle conseguenze derivanti dal fatto di divulgare e/o comunque rendere note a Terzi le Informazioni Confidenziali o Riservate.
L’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo comunica le seguenti generalità dei propri incaricati in possesso delle informazioni confidenziali così come di ogni variazione in merito:
Nome e Cognome | Codice Fiscale | Posizione ricoperta all’interno dell’Impresa |
L’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo riconosce che lo stesso è vincolante per sé e per i suoi soci, dipendenti, ausiliari, consulenti, subappaltatori/subfornitori, nonché per le Società del Gruppo o ad esso collegate e i loro dipendenti, ausiliari o consulenti che vengano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali o Riservate e che gli obblighi assunti con il medesimo resteranno validi sino a quando le informazioni confidenziali condivise non saranno più “confidenziali”.
Le Informazioni Confidenziali potranno essere utilizzate solo ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e in caso di mancata partecipazione e/o non aggiudicazione l’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo dovrà distruggere/cancellare le Informazioni Confidenziali dai suoi sistemi.
L’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo dichiara di assicurare che tutti i dati di cui ai suindicati punti (i), (ii) e (iii) non saranno accessibili a Terzi.
Ferservizi SpA ha facoltà di escludere dalla Procedura e di risolvere l’eventuale Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno, nel caso in cui l’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo non rispetti gli obblighi con lo stesso assunti.
Trattamento dei dati personali
Durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell’Accordo Quadro della procedura in oggetto, le Parti tratteranno dati personali dei dipendenti, acquisiti direttamente o indirettamente dagli interessati. Tali dati dovranno essere gestiti in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei dipendenti dell’Appaltatore, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione dell’Accordo Quadro, verranno trattati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.
L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Parte Rivelante, pubblicato nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Il Gruppo FS” sottosezione “Governance – Codice Etico”, che dichiara di ben conoscere e che si impegna a rispettare. L’eventuale violazione ad opera dell’Impresa di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FS configura una ipotesi di risoluzione automatica dell’Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia fra le parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente Accordo e che sia in qualsiasi modo ad esso correlata sarà devoluta all’esclusiva competenza del foro di Roma.
Data, timbro e firma