Contract
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE TRIENNALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI RETE DEBOLE.
Terranuova Bracciolini (AR),
Tra
il Comune di Terranuova Bracciolini (di seguito anche “Comune” e/o “Stazione appaltante”), con sede in , c.a.p. -, C.F./PIva 00231100512, in
persona del sig. Dirigente, in
nella sua qualità di
e
in seguito anche “Affidatario o Impresa”
premesso
- che in data … con atto del Dirigente n. … è stata assunta la determinazione a contrarre per l’affidamento del presente contratto mediante procedura aperta con modalità telematica con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa;
- che è stata bandita la gara per l’affidamento del presente contratto con pubblicazione in GUUE n. … e GURI n. … del …;
- che con aggiudicazione del … il contratto, è stato affidato all’Affidatario;
1
- che l’aggiudicazione è stata comunicata d’ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
- che in data … è stato acquisito il DURC;
- che dalla data dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il … è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (stand still).
si conviene quanto segue Art. 1) Oggetto
Il contratto ha ad oggetto il supporto all’Area Servizi alla persona del Comune di Terranuova Bracciolini (Ar) nelle attività connesse alla gestione del servizio di trasporto scolastico e del servizio di trasporto pubblico locale di rete debole,per il periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2023, secondo quanto indicato nel capitolato speciale allegato, relativamente ai seguenti servizi e precisamente:
− ricognizione ed ottimizzazione delle percorrenze
sia del servizio scolastico sia di quello di TPL; adeguamento dei servizi comunali alla vigente normativa nazionale e regionale;
− raccordo tra i servizi di trasporto comunale e quelli di rilevanza regionale nell’ambito del
sistema regionale di trasporto | pubblico locale | |
(TPL) così come organizzato in | base alla Legge | |
− | regionale n. 65/2010; attività di monitoraggio | e verifica |
dell’andamento dei servizi;
− collaborazione con il personale dell’Ente nei rapporti con gli uffici regionali e nell’attività di rendicontazione dei servizi svolti sulla base di quanto richiesto dalla normativa regionale.
Art. 2) Norme applicabili e responsabili del procedimento e dell’esecuzione
L’appalto è regolato dal D.Lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).
I Responsabili del procedimento e dell’esecuzione del contratto incaricati dal Comune, per l’alta vigilanza sulla stessa, sono …
Il Comune potrà variare in ogni momento i suddetti soggetti.
Art. 3) Documenti facenti parte del contratto
Fanno parte integrante del presente contratto il capitolato speciale d’appalto, l'offerta prodotta in sede di gara, copia delle polizze assicurative e delle polizza di garanzia. Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati
in quanto conservati dal Comune di Terranuova Bracciolini e controfirmati digitalmente dai contraenti: il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini e il protocollo di legalità tra Prefettura, Provincia e Comuni della Provincia di Arezzo.
Art. 3) Durata del contratto
Il contratto ha durata di tre anni dal 02/01/2019 e termina il 31/12/2021.
Il Comune si riserva di esercitare il diritto d’opzione per la prosecuzione del contratto per un ulteriore triennio, dandone comunicazione scritta all’Affidatario tramite posta elettronica certificata tre mesi prima la prima scadenza contrattuale. Il termine non è perentorio.
L’Affidatario è comunque tenuto a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 4) Corrispettivo
Il corrispettivo previsto per le prestazioni oggetto del contratto è stabilito in euro
…………………………. oltre IVA al 22% e contributi previdenziale al 4% per complessivi …………………………..
Il corrispettivo è omnicomprensivo di tutti i servizi e le forniture accessorie richieste nel capitolato di appalto e nell’offerta tecnica.
Il corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento, con cadenza annuale, in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato dall’ISTAT. La prima revisione è fissata al 1° gennaio 2020.
La liquidazione dei corrispettivi dovuti avverrà su presentazione di regolari fatture trimestrali in modalità elettronica entro 30 giorni fine mese dall'acquisizione della fattura al protocollo generale del Comune e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che la Stazione appaltante avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.
Art. 5) Tracciabilità dei flussi finanziari L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L 13.08.2010, n. 136 s.m.i., obbligandosi a comunicare ogni modifica relativa a tali dati al Comune. Tutti i pagamenti a favore dell’Affidatario devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 L 13.08.2010, n. 136 s.m.i.- che verrà
tempestivamente comunicato al Comune, contestualmente al nominativo delle persone delegate ad operare su tale conto, dando indicazione del ruolo e dei poteri di ciascuno di essi, e provvedendo a fornire una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione. L’Affidatario si impegna a riportare in fattura il CIG assegnato in sede di gara (CIG ).
Art. 6) Regolarità contributiva e fiscale
Per tutta la durata contrattuale l’Affidatario dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa, con regolarità attestata da certificazione DURC in corso di validità.
Nell’ipotesi in cui l’Affidatario stesso, a seguito dell’acquisizione d’ufficio della certificazione DURC, dovesse risultare inadempiente dal punto di vista degli obblighi contributivi, il Comune tratterrà dai pagamenti dovuti all’espletamento del servizio l’importo corrispondente all’inadempienza
certificata, provvedendo al versamento diretto della somma trattenuta agli enti assicurativi e/o previdenziali creditori.
La medesima regolarità deve riguardare il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 7) Variazioni del contratto
Il Comune ha la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione ai servizi richiesti secondo quanto previsto ed entro i limiti di cui all’art. 106 co. 2 del Codice, sulla base del costo orario indicato nell’offerta economica.
In caso di richiesta di altre prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla ridefinizione dei costi.
Art. 8) Cessione del contratto
L’Affidatario non può, per nessun motivo, cedere il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto dell’Amministrazione. La cessione e il subappalto non autorizzati sono motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l’Amministrazione per l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
Art. 9) Penali
Qualora l’Affidatario ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni previste nel capitolato speciale d’appalto, è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 100,00 a € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidiva.
In particolare l’Affidatario è soggetto a penalità:
a) in caso di violazioni degli obblighi contrattuali compresi quelli previsti nell’offerta tecnica presentata;
b) in caso di mancata collaborazione con il personale dell’Ente o dell’Affidatario del servizio di trasporto scolastico e del servizio di TPL di rete debole comunale;
c) in caso di mancata prosecuzione del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso.
Dopo l'applicazione di cinque penali, in caso si verifichino ulteriori inadempimenti il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta alla concessionaria con almeno 30 giorni di anticipo a mezzo di raccomandata AR o PEC, e di aggiudicare la
prosecuzione del contratto al concorrente risultante secondo in graduatoria.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione formale dell'inadempienza a mezzo di PEC o con fax, con la quale si inviterà l’Affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l’Affidatario non vi provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze si provvederà all'applicazione della penalità.
Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l’adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell’Affidatario di apposita nota di credito di ammontare pari all’importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell’importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della fattura. Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante incameramento della cauzione per l’ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi l’Affidatario dovrà provvedere all’integrazione dell’importo della cauzione entro
20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ritenuta.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta. Art. 11) Diffida ad adempiere - Clausola risolutiva espressa
Qualora il Comune accerti che l’esecuzione del contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, può fissare con lettera di diffida un congruo termine entro il quale l’Affidatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto con comunicazione scritta all’impresa, con tutte le conseguenze di legge che tale risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’impresa e fatta salva l’applicazione delle penali prescritte. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e quanto previsto al precedente comma 2, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento, ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
− per rilevanti motivazioni di pubblico interesse
− interruzione del servizio senza giusta causa;
− inaffidabilità o insufficienza organizzativa o professionale nell’esecuzione degli interventi;
− accettazione, a qualunque titolo, di denaro dagli utenti o dalle loro famiglie o qualunque altra forma di sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto dell’appalto;
− mancata consegna della copia del contratto di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi entro i termini previsti;
− impiego di personale non dipendente
dell’Affidatario o inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
− eventuale subappalto di attività oggetto del
contratto ad altri soggetti, non autorizzati;
− reiterate inadempienze agli obblighi relativi all’incarico;
− mancata osservanza, secondo le regole della normale correttezza, degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, assicurativo o previdenziale;
− utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l’Affidatario sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti ad esso affidati.
− inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
− cessione del contratto a terzi;
− reiterata violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
− contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell’Affidatario o del personale dell’Affidatario adibito al servizio o alle
disposizioni di legge o regolamento servizio; | relative al | |
− | ai sensi dell’art. 2, comma 3, DPR | 62/2013 nel |
caso di mancato rispetto del | Codice di |
comportamento dei dipendenti pubblici – per le norme estensibili ai dipendenti, collaboratori o consulenti a qualunque titolo della concessionaria;
− per nullità dovuta al mancato rispetto dell’art.
53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
− ulteriore inadempienza dell’Affidatario dopo l’applicazione di 5 (cinque) penalità.
Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile a decorrere dalla data della ricezione, da
parte dell’Affidatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non pagherà la parte di corrispettivo corrispondente alle prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Art. 13) Recesso
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese.
Art. 14) Recesso del contratto da parte dell’Affidatario
Qualora l’Affidatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e senza giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione dei servizi ad altra ditta, a titolo di risarcimento.
Art. 15) Fallimento dell’Affidatario
In caso di fallimento dell’Affidatario si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 16) Obblighi assicurativi e responsabilità
Presso la sede del Comune è conservata agli atti
tutta la documentazione afferente al presente contratto.
Il Comune procederà alla verifica e vigilanza in merito al corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare alla qualità dei servizi.
Il personale utilizzato dall’Operatore economico, nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, deve avere i requisiti necessari richiesti dalle disposizioni vigenti in materia, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde esclusivamente alla Cooperativa.
Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità derivante dall’esecuzione delle prestazioni affidate oggetto del presente contratto.
Delle responsabilità derivanti dall’espletamento dei servizi affidati risponde esclusivamente l’Operatore economico che, a tal fine, ha provveduto alla copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, compreso l’Ente, e responsabilità verso gli operatori e per qualsiasi evento o danno possa causarsi con la previsione di un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € .= (euro
/00) (polizza n.
del
stipulata con ).
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività attraverso rapporti diretti tra Comune e Operatore economico.
Art. 17) Tutela della riservatezza
dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).
ha individuato il Sig/la Sig.ra , quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto.
Il Comune di Terranuova Xxxxxxxxxxx ha nominato formalmente il/la Sig. Sig.ra
, quale responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto.
si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Terranuova Bracciolini.
è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è
tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.
Art. 18) Garanzia definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l’Affidatario consegna al Comune - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da … (del …. n. …) di importo pari a € ….. La fideiussione è conforme a quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs n. 50 del 2016, il cui valore è calcolato sull’importo del presente contratto, come risulta dall’offerta presentata in sede di gara dall’Affidatario.
In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l’Affidatario è obbligato a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.
Art. 19) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Affidatario, pena la risoluzione del contratto, si obbliga a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune, nonché il protocollo di legalità, allegati al presente contratto.
Art. 20) Protocollo di intesa per la legalità
1. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità sottoscritto in data 31/10/2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. L’Affidatario dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, le informazioni interdittive di cui agli articoli 91 e 94 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159.
3. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informazione interdittiva negativa pervenuta successivamente alla stipula del contratto, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94,
co. 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
4. L’Affidatario si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali a titolo esemplificativo pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del legale rappresentante, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale al fine dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
Art. 21) Obbligo di comunicazione alla Prefettura
1. l’Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’Affidatario. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del cp..
2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’Affidatario, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p.,
319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p.,
322 c. p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bi 5 comma 2 c.p., 353 cp. e 353-bi5 c.p..
Art. 22) Norme di rinvio
L'Affidatario si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza
di tutte le condizioni che incidono sull’esecuzione del servizio.
L’Amministrazione Comunale comunicherà all'Affidatario tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.
L’Affidatario è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme di legge vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate.
Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto dell'appalto. Art. 23) Elezione domicilio e controversie
Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Comune e Affidatario in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e decadenza della presente contratto, l’Affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione degli interventi previsti, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune,
in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’affidamento.
Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il Tribunale di Arezzo è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente comma.
Art. 24) Spese
Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l’imposta di bollo, sono ad integrale carico dell’Affidatario.
Richiesto, io Segretario Comunale, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero ………. pagine a video e parte della …………. dandone lettura alle parti, le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, l’hanno dichiarato conforme alle loro volontà, e pertanto con me e alla mia presenza lo sottoscrivono, con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il COMUNE L’AFFIDATARIO
Sono documenti “essenziali” del contratto ai sensi dell’art. 137 del D. lgs. 60 del allegati ALLEGATI
1) garanzia definitiva;
2) polizza assicurativa; Documenti allegati
3) offerta tecnica formulata in sede di gara;
4) offerta economica formulata in sede di gara;
5) codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune;
6) protocollo di legalità.