AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO NEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA’ CSAI SPA PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESTERNI AUTORIZZATI
(CIG n 6797550BB4) DISCIPLINARE DI GARA
SOMMARIO:
1 – Stazione appaltante e rup, oggetto, durata e importo stimato, importo a base d’asta, modalità di esercizio del servizio, subappalto.
2 – Metodo di scelta del contraente, criterio di aggiudicazione, clausola sociale, requisiti generali e speciali di partecipazione.
3 – Contribuzione ANAC.
4 – Operazioni di gara. Chiarimenti e informazioni. 5 – Modalità di presentazione dell'offerta.
6 – Norme speciali.
7 – Ulteriori norme in tema di gara. 8 – Avvertenze generali.
ART. 1. - STAZIONE APPALTANTE E RUP, OGGETTO, DURATA E IMPORTO STIMATO, MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO
1.1. STAZIONE APPALTANTE E RUP.
CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI s.p.a. (di seguito CSAI s.p.a.) – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 0 xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (XX), P.iva 00000000000, Tel. 055/0000000 - Fax 055/0000000 - Email: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx -.
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito Codice dei contratti pubblici o Codice); Xxx. Xxxxxx Xxxx.
1.2. OGGETTO.
La procedura ad evidenza pubblica di cui al presente disciplinare è finalizzata all'individuazione di un soggetto cui affidare il contratto di appalto di servizi di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto negli impianti della società appaltante presso impianti di trattamento esterni autorizzati.
La quantità e la tipologia dei rifiuti interessati dalle attività oggetto di appalto, nonché le regole tecniche descrittive delle prestazioni da effettuare, sono quelle risultanti dalla Scheda sintetica delle caratteristiche dei rifiuti allegata al Capitolato speciale d’appalto e dal Capitolato speciale d’appalto stesso (allegato sub n. 1).
Quindi, il rapporto tra stazione appaltante e soggetto affidatario della presente procedura sarà disciplinato dal Contratto di appalto di servizio (in allegato sub n. 2), che ogni concorrente dovrà accettare preventivamente, incondizionatamente ed integralmente, tramite l’apposizione della propria sottoscrizione, il quale conterrà integrale rimando al Capitolato speciale d’appalto per quanto concerne la descrizione puntuale delle prestazioni di servizio oggetto di affidamento.
1.3. DURATA.
La durata del Contratto di appalto, decorrente dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di consegna provvisoria del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto, è fissata in anni 2 (due), rinnovabile di altri 2 (due) anni senza modifica alcuna delle condizioni contrattuali generali e speciali, previa motivata valutazione da parte della stazione appaltante circa la convenienza e la rispondenza all'interesse pubblico della rinnovazione del termine di durata. La predetta valutazione è espressamente comunicata all'aggiudicatario entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del primo biennio.
1.4. IMPORTO STIMATO.
L'importo stimato del Contratto di appalto per l’intero periodo di durata (ivi compreso l’eventuale rinnovo), determinato con riferimento a quanto indicato nell’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto (allegato sub n. 1), è pari ad Euro 9.500.000,00 oltre IVA.
1.5. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è di Euro 47,5/ Tonnellata di percolato, oltre IVA.
1.6. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO.
1.6.1. Ogni concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio
secondo diligenza ed in modo conforme alle prescrizioni tecniche, prestazionali ed economiche contenute nel Capitolato speciale d’appalto.
1.6.2. La stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente, nonché, in via generale, sulla corretta esecuzione dell’appalto, esercitando i poteri, le facoltà e le prerogative previste dal vigente Codice dei contratti e dal Regolamento di esecuzione, fermo restando che le disposizioni in essi contenute saranno implementate e meglio precisate dalle emanande direttive ANAC in materia, rispetto ai contenuti delle quali il concorrente aggiudicatario deve ritenersi vincolato sin dal momento della partecipazione alla presente procedura.
1.7. SUBAPPALTO
1.7.1. Il subappalto è ammesso nei casi e con i limiti previsti e disciplinati dall’art. 105 del d.lgs
n. 50 del 2016, nonché nel rispetto di quanto previsto, in via generale per tutti i subcontratti, dall’art. 13.9 del Capitolato speciale.
1.7.2. Il concorrente deve indicare, mediante compilazione dell’apposito campo del Documento unico (DGUE), da inserire nella Busta A - documentazione amministrativa - (all. sub n. 5). le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto principale di appalto.
1.7.4. Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto deve indicare, in uno con la dichiarazione, una terna di imprese che potranno essere destinatarie dell’affidamento del contratto di subappalto.
ART. 2. - METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE.
2.1. METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE.
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.
2.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
2.2.1. Si procederà alla scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
2.2.2. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata mediante l'attribuzione di un punteggio di massimo 100 punti, suddiviso tra offerta tecnica ed offerta economica secondo i criteri e sub-criteri precisati nel presente articolo.
2.2.3. Offerta tecnica: max punti 70, come di seguito suddivisi in relazione ai criteri di valutazione dei diversi elementi progettuali di cui si compone l’offerta tecnica.
2.2.4. I riportati criteri di valutazione si compongono di più sub-criteri. A ciascuno di questi verrà attribuito un coefficiente sulla base della ripartizione di cui sotto.
2.2.5. Per la valutazione del merito tecnico il seggio di gara utilizzerà le formule di attribuzione del punteggio pure di sotto riportate con indicazione del punteggio massimo di riferimento per ciascun sub-criterio.
2.2.6. Valore della proposta tecnica: Il punteggio totale del merito tecnico verrà determinato secondo la procedura di seguito descritta.
A. Determinazione del coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto a ciascun sub- criterio (i) variabile tra “1” e “0”. Tutti i sub-criteri sono di natura quantitativa.
Per i sub-criteri 1a, 1b, 1c e 2a il coefficiente della prestazione verrà determinato con la seguente formula:
Dove:
Omax = valore relativo all’offerta migliore tra tutte in relazione allo specifico sub-criterio Oi = valore relativo all’offerta (i)
Per il criterio 2b il coefficiente dalla prestazione verrà determinato con la seguente formula:
() = /
Dove:
Omin = valore relativo all’offerta migliore tra tutte in relazione allo specifico sub-criterio Oi = valore relativo all’offerta (i)
Le modalità di determinazione di “O” sono indicate nella tabella successiva.
B. Assegnazione del punteggio al sub-criterio secondo la formula:
• PT(a) = Punteggio di valutazione di ciascun sub-criterio per l’offerta (a).
• Wi = Punteggio massimo attribuito al sub-criterio (i).
C. Somma dei punteggi di ciascun sub-criterio facente parte di un determinato criterio e determinazione del punteggio provvisorio del criterio.
D. Assegnazione del punteggio massimo previsto per il criterio all’offerta col punteggio provvisorio maggiore e conseguente riparametrazione proporzionale dei punteggi delle altre offerte.
X. Xxxxx dei punteggi di ciascun criterio e determinazione del punteggio complessivo.
Per la valutazione del merito tecnico la Commissione utilizzerà i seguenti elementi, col punteggio massimo di riferimento per ciascun sub-criterio indicato nella specifica colonna.
CRITERIO | N. | SUB-CRITERIO | DESCRIZIONE | N. | NATURA DEL SUB- CRITERIO | MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DI "O" | PUNTEGGIO MASSIMO DEL CRITERIO | |
Capacità organizzativa e gestionale | 1 | Disponibilità di impianti | Numero di impianti (n) di destinazione finale a disposizione per tutta la durata della gara oltre al minimo richiesto di 2 impianti: 5 punti per ogni impianto oltre al minimo, per un massimo di 4 impianti oltre al minimo (totale 6 impianti) | 1a | 20 | quantitativa | O = n*5 (0 ≤ n ≤ 4) | 55 |
Capacità di trattamento | Potenzialità totale degli impianti di destinazione finale a disposizione (P), in t/anno. | 1b | 20 | quantitativa | O = (P - 100.000) | |||
Disponibilità di mezzi | Numero di mezzi con motrice a disposizione (n) (con autobotti con capacità di almeno 20 ton) oltre al minimo richiesto di 10 mezzi: 0,6 punti per ogni mezzo oltre al minimo richiesto, fino a 25 ulteriori mezzi (totale 35 mezzi) | 1c | 15 | quantitativa | O = n*0,6 (0 ≤ n ≤ 25) | |||
Qualità ambientale | 2 | Qualità ambientale dei mezzi | Qualità ambientale del parco mezzi proposto (Qi), calcolato come indicato nel modello di offerta tecnica | 2a | 10 | quantitativa | O = Qi | 15 |
Riduzione dei trasporti | Distanza media pesata degli impianti di destinazione finale dall’impianto Casa Rota (Ci), calcolata come indicato nel modello di offerta tecnica | 2b | 5 | quantitativa | O = Ci |
1 Nel caso in cui tutti gli offerenti mettessero a disposizione la potenzialità minima richiesta il punteggio sarà pari a zero (0).
2.2.7. Offerta economica: max punti 30, assegnati come di seguito specificato.
2.2.8. Valore della proposta economica: Il punteggio relativo alla proposta economica dell’impresa concorrente, con un massimo di 30 punti, sarà determinato applicando la seguente formula:
Per
Per
Dove:
è il punteggio massimo dell’offerta economica (30 punti) è il punteggio dell’offerta i-esima
è il ribasso dell’i-esima offerta
media aritmetica dei ribassi percentuali offerti xxxxxxx xxxxxxx percentuale offerto
è pari a 0,80
2.3. CLAUSOLA SOCIALE.
2.3.1. Non è previsto alcun onere di assorbimento del personale applicato per lo svolgimento del servizio oggetto di gara dall’appaltatore uscente. Pertanto, il concorrente aggiudicatario non avrà alcun vincolo nei confronti di quest’ultimo.
2.3.1. Non è prevista alcuna forma di valorizzazione premiale per proposte di inserimento sociale di lavoratori appartenenti a categorie protette, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di assunzioni obbligatorie che gravano in capo ai concorrenti.
2.4. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE.
2.4.1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 3, comma 1, lett. p), del Codice dei contratti pubblici, che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice stesso, che siano iscritti nell’elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede ai sensi dell’art. 29 del
d.l. n. 90 del 2014 e xx.xx.xx., oppure, che abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 23 marzo 2016), oltre che degli ulteriori seguenti requisiti speciali di partecipazione.
2.4.2. Oltre ai requisiti generali di partecipazione, sono previsti ulteriori requisiti tecnici ed economico finanziari, di seguito indicati.
2.4.3. I valori di sotto indicati quali requisiti economico-finanziari per la partecipazione alla presente procedura sono riferiti al fatturato medio annuo dei tre migliori anni sugli ultimi cinque di attività (dal 2011 al 2015). Per fatturato annuale s’intende il valore di fatturato di competenza dello specifico anno realizzato nell’erogazione di analoghi a quelli previsti dalla presente gara, come specificato di seguito:
• Rispetto all’attività di smaltimento di percolato: avere realizzato un fatturato medio annuo non inferiore ad € 1.662.500,00;
• Rispetto all’attività di prelievo e trasporto del percolato: aver realizzato un fatturato medio annuo non inferiore ad € 712.500,00;
• Rispetto all’attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, con riferimento all’intermediazione di trasporto e smaltimento percolato, in sostituzione (anche parziale) dei requisiti di cui ai due punti precedenti: avere realizzato un fatturato medio annuo non inferiore ad € 2.375.000,00
2.4.4. Ai fini della verifica dei requisiti di cui al punto precedente il concorrente dovrà compilare l’apposito capo del Documento unico (DGUE), indicando l’elenco dei principali servizi prestati nei sopraddetti tre migliori anni sugli ultimi cinque di attività con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. L’Aggiudicatario sarà chiamato a comprovare quanto dichiarato. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
2.4.5. Gli impianti di smaltimento (siano essi gestiti da soggetti partecipanti alla gara e/o nella disponibilità di intermediari partecipanti alla gara) dovranno avere le certificazioni di qualità UNI ISO 9001 e 14001 (entrambe). I soggetti che esercitano attività di trasporto (siano essi partecipanti alla gara e/o nella disponibilità di intermediari partecipanti alla gara) dovranno avere la certificazione di qualità UNI ISO 9001.
2.4.6. Per l’attività di smaltimento del percolato gli impianti a disposizione per tutta la durata
della gara (siano essi gestiti da soggetti partecipanti alla gara e/o nella disponibilità di intermediari partecipanti alla gara) dovranno essere almeno due, in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. n. 152/2006) o Autorizzazione Ordinaria (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006), per una capacità complessiva autorizzata di 100.000 t/anno.
2.4.7. Per l’attività di prelievo e trasporto è necessario il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) classe B o superiore per il CER 190703 o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E.
2.4.8. Per l’attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti è necessario il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. per la Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti) classe B o superiore o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E.
2.4.9. La previsione dei requisiti speciali di partecipazione di cui alla presente disposizione sono motivati dalle particolari esigenze di efficienza ed affidabilità dell’appaltatore connesse al rischio di inquinamento ambientale derivante dallo svolgimento delle attività oggetto di appalto, nonché alla misura potenzialmente assai rilevante del danno connesso al rischio di interruzione del servizio di igiene ambientale che discenderebbe dall’impossibilità di accogliere i programmati quantitativi di rifiuti nell’impianto ove non fosse eseguito correttamente il ritiro del percolato.
2.4.10. Per i concorrenti raggruppati, i sopra indicati requisiti speciali economico finanziari devono essere posseduti, computandoli con riferimento alla categoria di appartenenza di ciascuno dei soggetti raggruppati di cui all'art. 2.4.3., almeno per il 40% dalla mandataria e almeno per il 10% dalle mandanti . Le certificazioni di qualità richieste quali requisiti speciali tecnico-organizzativi, invece, devono essere possedute da ciascuno del componenti il raggruppamento, sempre con riferimento alla categoria di appartenenza di ciascuno dei soggetti raggruppati di cui all'art. 2.4.5.
2.4.11. L’Aggiudicatario del servizio, nel caso di impianti non di sua proprietà, dovrà dimostrare, fornendo copia degli accordi sottoscritti con gli impianti terzi, la disponibilità degli stessi a ricevere e trattare i flussi di rifiuti oggetto dell’appalto in ogni momento dall’avvio del contratto e fino a tutta la durata dello stesso. In caso di RTI le suddette iscrizioni o autorizzazioni sono richieste alla riunione nel suo complesso e non a ciascuna impresa riunita. Ciascuna impresa componente l’RTI deve comunque possedere le iscrizioni e le autorizzazioni necessarie per effettuare il servizio che sarà effettivamente espletato.
2.4.12. È fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo presso gli impianti di produzione dei rifiuti, per prendere visione dell’esatta natura del rifiuto, della viabilità interna degli impianti, dei
luoghi e degli spazi interessati dal servizio, delle modalità e dei tempi di carico dei mezzi. Detto sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 19/10/16. Al fine di assolvere a tale onere, necessario per la formulazione dell'offerta a pena di esclusione, i concorrenti dovranno concordare un appuntamento contattando direttamente la stazione appaltante ai recapiti del r.u.p. L'effettuazione del sopralluogo sarà annotata dal r.u.p., il quale acquisirà la delega rilasciata al soggetto che effettua il sopralluogo da un amministratore della società concorrente munito di poteri di rappresentanza e raccoglierà la sottoscrizione in calce alla propria annotazione del soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo; di tale annotazione sarà rilasciata copia a quest'ultimo. Nella documentazione amministrativa non devono essere prodotte le copie di annotazione dell'effettuato sopralluogo, in quanto la verifica del requisito in questione sarà operata direttamente dalla stazione appaltante. Il seggio di gara darà lettura, nella seduta pubblica deputata all'apertura della Busta A, dell'elenco delle imprese che hanno effettuato il sopralluogo. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal componente mandatario.
ART. 3 - CONTRIBUZIONE PER AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
I concorrenti sono tenuti a versare il contributo ANAC (N. gara 6797550BB4).
Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dalla Autorità. In particolare, per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni e iscriversi al “Servizio di Riscossione” raggiungibile sul sito internet dell'Autorità.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso.
ART. 4. - OPERAZIONI DI GARA. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI.
4.1. Nella seduta del 22/11/2016, alle ore 10,00, ovvero nella diversa data comunicata dal r.u.p. mediante pubblicazione di apposito avviso presso il portale web della stazione appaltante, presso la sede di CSAI s.p.a., il seggio di gara procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini.
4.2. In tale fase si dovrà procedere:
a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, il seggio di gara ne dispone l’esclusione;
b) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, a verificare la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la Busta A - “Documentazione amministrativa” , la Busta B - “Offerta tecnica” e la Busta C - “Offerta economica”;
c) si procede quindi all’apertura della Busta A contenente la documentazione amministrativa e si verifica:
- la correttezza formale della documentazione procedendo, in caso negativo, all’esclusione dei concorrenti dalla gara, salva l'applicazione, se del caso, dell'istituto del “soccorso istruttorio”;
alla verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, alla esclusione del consorziato dalla gara;
- che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
- l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara;
d) il seggio di gara provvede inoltre a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
4.3. Il seggio di gara potrà procedere, sempre in seduta pubblica, a sorteggiare i concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti speciali di partecipazioni richiesti nel presente atto.
4.4. Nella medesima seduta pubblica ovvero in una successiva seduta pubblica, che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo p.e.c. al recapito dagli stessi indicato in sede di domanda di partecipazione, si procederà a dare esito della verifica di cui sopra e all’apertura della Busta B al fine di verificare la completezza della documentazione richiesta. Quindi, il seggio di gara procederà, sulla base della documentazione contenuta nella busta dell'offerta tecnica, alla lettura del contenuto dell'offerta tecnica di ciascuno dei concorrenti nonché, conseguentemente, all’assegnazione dei relativi punteggi tecnici con le modalità e i criteri di cui al presente disciplinare.
4.5. Vengono ammessi alla fase successiva della gara tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo.
4.6. Nella medesima seduta pubblica ovvero in una successiva seduta pubblica, che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo p.e.c. al recapito dagli stessi indicato in sede di domanda di partecipazione, si procederà alla lettura della graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche.
4.7. Si procederà, quindi, all’apertura della Busta C “Offerta economica” e alla verifica:
- della correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, alla conseguente esclusione;
- alla correttezza formale dell’indicazione delle offerte espresse in valore assoluto, all’assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, alla relativa esclusione.
Il seggio di gara provvederà:
a) alla lettura, ad alta voce, dei ribassi percentuali offerti rispetto al valore posto a base di gara;
b) ad apporre in calce all’offerta la propria firma;
c) a ripetere la medesima operazione per ciascuno dei concorrenti.
Una volta aperte le buste contenenti le offerte economiche, si procederà:
d) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i criteri di cui al presente disciplinare;
e) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al presente disciplinare;
f) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
g) nel caso di eventuali offerte individuate rispetto alle quali è necessario procedere, ex art. 97, Codice dei contratti pubblici, alla verifica di congruità, la seduta pubblica sarà sospesa e sarà disposta, a seguire oppure in data e ora differite, seduta riservata per la verifica di congruità delle offerte. La verifica della congruità dell’offerta potrà essere effettuata contemporaneamente nei confronti delle prime cinque offerte risultanti in graduatoria. All’esito del procedimento di verifica, che sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 97 Codice dei contratti pubblici, saranno dichiarate le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli esami degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile e si procede all’aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta non anomala e quindi affidabile.
4.8. La ripresa della seduta pubblica dopo la verifica della anomalia sarà comunicata a mezzo
p.e.c. ai concorrenti.
4.9. Intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, il r.u.p. provvederà al controllo circa i requisiti richiesti e dichiarati dai concorrenti in sede di partecipazione nonchè a proporre al competente organo della stazione appaltante, entro i termini di legge, l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, altresì predisponendo la relazione di cui all'art. 99 del Codice dei contratti pubblici.
4.10. Intervenuta l'aggiudicazione definitiva, il contratto verrà sottoscritto dal legale rappresentante ovvero dal procuratore speciale o generale della stazione appaltante munito degli opportuni poteri di rappresentanza, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ma non prima di 35 giorni dall'invio, che avverrà a mezzo p.e.c., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva previste dal Codice, salve le eccezioni ivi previste.
4.11. L'esecuzione in via d'urgenza del contratto viene decisa dal r.u.p., nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta in gara sia in grado di determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti ovvero l'interruzione del servizio di gestione dell'impianto di proprietà della stazione appaltante ovvero, ancora, l'insorgenza di controversie con l'appaltatore uscente.
4.12. Si procederà all’aggiudicazione ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA PURCHÉ VALIDA. Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all'importo a base di gara.
4.13. Le operazioni di gara svolte in seduta pubblica potranno essere oggetto di verbalizzazione sommaria ovvero di verbalizzazione audio-video. Pertanto, la partecipazione alla procedura implica la prestazione del consenso alla registrazione audio-video delle operazioni di gara svolte in seduta pubblica.
TERMINE ULTIMO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI: entro e
non oltre le ore 12,00 del 02/11/16, da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata al R.U.P. al seguente indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Ai quesiti, resi anonimi, sarà data risposta entro
15 giorni dal termine anzidetto, mediante pubblicazione sul il sito internet della stazione appaltante. La notizia della pubblicazione delle risposte sarà fornita ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata allo stesso indirizzo da cui sono provenuti i quesiti.
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
5.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta al seguente indirizzo: Xxx Xxxxxxxx, 000 – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (XX), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/11/2016
5.2. A tale fine si specifica che:
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il plico può essere consegnato anche a mano, oppure spedito tramite posta raccomandata o recapitato tramite corriere autorizzato;
• Il termine sopra indicato s’intende perentorio, pena la non ammissione alla gara, a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo della stazione appaltante;
• Le offerte potranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
5.3. L’offerta si compone di un plico che dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, debitamente chiuso e sigillato, con l’indicazione del mittente e recante la seguente dicitura:
“OFFERTA GARA – AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO NEGLI IMPIANTI DELLA SOCIETA’ CSAI SPA PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESTERNI AUTORIZZATI - (CIG n 6797550BB4); - ATTENZIONE NON APRIRE”
Il plico dovrà contenere almeno n. 3 buste e precisamente:
Busta A) Documentazione amministrativa;
Busta B) Offerta tecnica;
Busta C) Offerta economica;
Busta D) (Eventuale) Documenti da presentarsi qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente (art. 80, comma 5, lett. m), Codice dei contratti pubblici).
Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana.
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA formata da:
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, Redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (all. sub n. 3). La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. In caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi. In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata: - per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall’organo comune con potere di rappresentanza; - per le altre reti di imprese: dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall’impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza. In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà
presentata dal soggetto medesimo. In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente. Ove più Imprese che concorrano nell’ambito di un medesimo operatore economico cui all’art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e) o f) del D.Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori. La domanda di partecipazione alla gara:
− deve indicare la forma di partecipazione all’appalto dell’operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
− nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti, l’impresa mandataria, e fare rinvio all’apposito modulo (all. sub n. 3bis) per la dichiarazione delle parti del servizio assunte;
− nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell’operatore economico e l’impresa mandataria. In caso di operatore economico di natura plurisoggettiva va fatto rinvio all’apposito modulo (all. sub n. 3bis) per la dichiarazione delle parti del servizio assunte;
− nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituiti deve indicare gli estremi dell’atto costitutivo;
− nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l’impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;
− nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare la tipologia di rete d’imprese (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto, l’impresa retista mandataria, deve indicare il titolo in forza del quale l’impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l’impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione,
deve infine fare rinvio all’apposito modulo (all. sub n. 3bis) per la dichiarazione delle parti del servizio assunte;
− nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, deve contenere l’indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono;
− nel caso di omissione di tale ultima dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.
Alla domanda di partecipazione deve essere annessa apposita dichiarazione in merito alle quote di assunzione del servizio (da presentare solo nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 1 - se di natura plurisoggettiva - e comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016) redatta secondo il modulo all. sub n. 3bis, che viene messo a disposizione dei concorrenti in formato .xls.
Il modello è predisposto per rendere la dichiarazione relativamente ad un massimo di 5 imprese; qualora il raggruppamento ne prevedesse un numero maggiore può essere riprodotto secondo le specifiche di seguito riportate. Nei campi Impresa 1, Impresa 2, Impresa 3 ecc, va riportata la ragione sociale di ciascuna impresa in relazione alla quale va resa la dichiarazione sulle quote di assunzione del servizio. La dichiarazione può essere resa cumulativamente o separatamente da tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura, ma anche se è resa separatamente, e quindi sottoscritta da una sola impresa, deve riferirsi al complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano congiuntamente alla presente procedura riportando le quote di assunzione del servizio di tutte le predette imprese. In corrispondenza di ogni segmento di attività deve essere indicata, nella colonna corrispondente a ciascun concorrente raggruppato, consorziato, o retista, la quota percentuale di assunzione del servizio per quello specifico segmento di attività.
La somma delle quote percentuali di assunzione del servizio per lo specifico segmento di attività riferite ad ogni singola impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura deve essere pari al 100% e viene calcolata nella colonna “totale”. Per ogni segmento di attività deve risultare una quota di assunzione del servizio del 100%. Il modulo all. sub n. 3bis deve essere sottoscritto in ogni pagina ed in calce dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto il modello cui è allegato.
Come sopra precisato ogni modulo deve essere compilato in relazione a tutte le imprese facenti parte dell’operatore economico ed è ammessa la presentazione di più moduli di analogo contenuto, ciascuno firmato dal legale rappresentante di un concorrente raggruppato, oppure di un solo modulo firmato dai legali rappresentanti di ciascun concorrente raggruppato che compone l’operatore
economico.
A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (all. sub n. 4). La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa deve essere presentata:
− da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall’art.
45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie di operatori economici;
− da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
− da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
− dai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
− da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
− dall’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
− da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
− da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
− dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
− dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa sono comprese:
− le dichiarazioni sui dati identificativi dell’impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
− i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
− le dichiarazioni sulle persone che rivestono o hanno rivestito ruoli e cariche rilevanti ai fini della determinazione dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
− le dichiarazioni sul possesso delle autorizzazioni possedute dall’impresa per la partecipazione alla gara nel caso in cui esse siano necessarie in seguito alla sussistenza di procedure concorsuali (concordato con continuità aziendale o fallimento) o alla presenza di sedi in paesi
delle c.d. black list;
− le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell’importo della garanzia provvisoria;
− le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal presente disciplinare;
− la dichiarazione circa il rispetto del requisito di iscrizione alla c.d. white list di cui all’art. 29 del d.l. n. 90 del 2014 e ss. xx.xx.
Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 16) del modulo in questione si ricorda che si intendono cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell’organo di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un ramo d’azienda all’impresa per la quale viene resa la dichiarazione. Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza. Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici.
Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
A.3) DGUE, redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.
Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente.
Il DGUE va presentato da:
− tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie di operatori economici;
− tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
− tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
− i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
− tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
− l’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
− tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
− tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
− le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
− i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
La compilazione del DGUE avviene mediante inserimento delle informazioni richieste nel modulo cartaceo predisposto dalla stazione appaltante (allegato sub n. 5).
Detto modello è tratto dal modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.
In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:
− nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
− i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;
− nella parte II: Informazioni sull’operatore economico:
− nella sezione A: informazioni sull’operatore economico:
− vanno inseriti i dati identificativi dell’operatore economico;
− va specificato se l’operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
− non importa rispondere alle domande sull’appalto riservato e sull’iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all’appalto;
− vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l’operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri, essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l’avvalimento;
− la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all’appalto quindi non si deve rispondere;
− nella sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti:
− va risposto “si” se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza i requisiti di un proprio consorziato oppure utilizza l’avvalimento. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda;
− nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l’operatore economico non fa affidamento:
− occorre compilare detta parte indicando i segmenti di attività che si intendono eseguire mediante subappalto, la loro incidenza complessiva rispetto al valore del contratto di appalto principale (nel limite del 30% di quest’ultimo), nonché indicando un massimo di tre imprese che potranno essere destinatarie dei contratti di subappalto;
− nella parte III: motivi di esclusione:
− nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:
− la dichiarazione inerente la Partecipazione a un’organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;
− nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:
− la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
− nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:
− la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si
riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente l’insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente l’amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/216;
− la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni
comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
− la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
− nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:
− la dichiarazione sull’applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:
− ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
− sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
− l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);
− l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);
− l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016) ;
− l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
− l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);
− le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
− avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Si noti che la domanda “si applicano motivi di esclusione …..” si riferisce all’operatore economico e non alla gara;
− nella parte IV: Criteri di selezione:
− per l’ammissione alla gara occorre rispondere “si” alla domanda della sezione “α” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti. A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal presente disciplinare, nella misura necessaria alla partecipazione alla gara (su tratta dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara ai Paragrafi da 2.4.3. a 2.4.11), quindi, occorre compilare anche la parte relativa al requisito speciale economico finanziario di cui al Paragrafo n. 2.4.4.
I consorziati esecutori che consentono, con i propri requisiti, ai consorzi che li hanno designati di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e le imprese ausiliarie, devono rispondere “si” alla domanda della sezione “α” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo;
− nella parte V: Riduzione del numero di candidati:
− non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all’appalto;
− nella parte VI: Dichiarazioni finali:
− il DGUE cartaceo è precompilato.
Poiché le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 Del D.Lgs. 50/2016, il DGUE deve essere firmato:
− dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
− da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
− dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
− dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
− dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei soggetti cessati, elencandone i nominativi.
Qualora la domanda di partecipazione alla gara, l’offerta tecnica o l’offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore e il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.
Si ricorda che:
− ai fini dell’accertamento sull’assenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
− il direttore tecnico xxxxxx rilevanza ai fini delle cause di esclusione è quello che assume tale carica in relazione alla normativa sui lavori pubblici;
− si intendono cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell’organo di direzione, di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un ramo d’azienda all’impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
− circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza. Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo del sottoscrittore e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori.
I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
I concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere
c) dell’articolo 10 ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, così come disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 o che debbano, per disposizione del Giudice o dell’ANAC, ricorrere all’avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:
− dichiarazione dell’impresa ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l’offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell’impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.
In originale o copia autentica, dovrà essere prodotto il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all’istituto
dell’avvalimento si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all’avvalimento a causa di procedura concorsuale, è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.
In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l’offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.
A.4) CAUZIONE PROVVISORIA ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell’importo stimato del contratto. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente. Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l’originale della quietanza del versamento rilasciata dalla stazione appaltante. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:
− citare espressamente l’oggetto della presente gara;
− essere rilasciata, a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
− prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
− avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016: “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.” Per fruire dei benefìci di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell’apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.
La modalità di calcolo fornita per determinare l'importo della garanzia provvisoria è stata elaborata secondo un'interpretazione prudenziale restrittiva dell'applicazione dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Diverse modulazioni dell'importo della garanzia provvisoria, laddove plausibili con una diversa interpretazione del dispositivo normativo, saranno valutate ed eventualmente accolte, ma non
riconosciute come proprie dalla stazione appaltante. Si precisa che:
− in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016 o di soggetto di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;
− in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio;
− in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l’impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento. Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all’organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.
La cauzione provvisoria dovrà, comunque, contenere l'impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto. Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l’impegno richiesto può far parte integrante del contenuto della fideiussione.
A.5) RICEVUTA DI VERSAMENTO ANAC a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con riferimento al CIG della gara.
Per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni e iscriversi al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo internet dell'Autorità.
A.6. SCHEMA DI CONTRATTO, in allegato sub n. 2, debitamente sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina e senza modificazioni;
A.7) PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESE (già costituito ovvero da costituire in caso di aggiudicazione):
- la dichiarazione di cui ai punti A.1), A.2), A.3), devono essere presentate da parte di ogni impresa associata;
- le dichiarazioni devono essere rese complete e contenere tutte le indicazioni indicate nei rispettivi punti;
- la cauzione di cui al punto A.4) e la ricevuta di versamento di cui al punto A.5) devono essere presentate dalla capogruppo;
- in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, ogni concorrente dovrà presentare una dichiarazione attestante:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi di cui al Codice dei contratti pubblici;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che saranno eseguiti da ciascun concorrente che dovranno essere specificati nella dichiarazione.
A.8) ACCORDI DI DISPONIBILITA’ DEGLI IMPIANTI E AUTORIZZAZIONI.
Nella Busta A, devono essere inserite le copie (ovvero un elenco riportante gli estremi di ciascuna di esse, comprensivi di indicazione dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, della data di rilascio e di scadenza, nonché della tipologia dell’autorizzazione) delle autorizzazioni previste dai Paragrafi da n.
2.4.5. a n. 2.4.10 compresi del presente Disciplinare.
Inoltre, ai sensi del Paragrafo n. 2.4.11. del presente Disciplinare, il concorrente che non sia proprietario di impianti, dovrà produrre copia degli accordi sottoscritti con gli impianti terzi, a dimostrazione della disponibilità degli stessi a ricevere e trattare i flussi di rifiuti oggetto dell’appalto.
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente disciplinare di gara sub n. 6, sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta dovrà essere firmata dai rappresentanti
di tutte le imprese raggruppate, con la specificazione della parte degli interventi che saranno eseguiti dalle singole imprese e con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla relativa disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.
L’esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: “Offerta tecnica –, ed indicare la ragione sociale dell’offerente.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente disciplinare di gara sub n. 7.
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta dovrà essere firmata dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, con la specificazione della parte degli interventi che saranno eseguiti dalle singole imprese e con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla relativa disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.
Detta offerta dovrà essere inserita in una busta non trasparente, chiusa e debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura della busta medesima, tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.
L’esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: “Offerta economica –, ed indicare la ragione sociale dell’offerente.
BUSTA D – (EVENTUALE) DOCUMENTI EX ART. 80, COMMA 5, LETTERA M, CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l’offerta, occorrerà presentare la busta “D”, contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
ART. 6 - NORME SPECIALI.
6.1. FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO.
Sono ammesse a presentare l’offerta, ai sensi della vigente normativa le Riunioni Temporanee di Imprese e Consorzi.
In caso di raggruppamento temporaneo dovranno essere eseguiti tutti gli obblighi in fatto di
presentazione dell’offerta previsti dal Codice dei contratti pubblici.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, in tal caso l’impresa e/o associazioni temporanee di imprese e/o Consorzi saranno escluse dalla gara.
6.2 AVVALIMENTO.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può altresì soddisfare la richiesta riguardante il possesso dei requisiti, avvalendosi di quelli di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto nell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (all. sub n. 3ter); il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di solidarietà di cui al successivo paragrafo.
Tutte le dichiarazioni sopra elencate sono rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante riguardo alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che sia avvale dei requisiti.
ART. 7 - ULTERIORI NORME IN TEMA DI GARA.
7.1 PERSONE AUTORIZZATE A PARTECIPARE ALL’APERTURA DEI PLICHI.
L’apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso a partecipare il legale rappresentante dell’impresa o un
proprio delegato.
7.2. ANNULLAMENTO.
CSAI s.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare o annullare il bando di gara e il presente disciplinare, in altre parole, di non procedere all’affidamento dei contratti oggetto della presente gara; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato offerta né per effetto dell'affidamento nei confronti dell'aggiudicazione.
7.3. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA.
L’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta.
Le imprese partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora la stazione appaltante non proceda, senza giustificato motivo, all’aggiudicazione entro 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta stessa, salva proroga di detto termine comunicata in tempo utile dalla stazione appaltante.
L’offerta del soggetto aggiudicatario è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta stessa, salva proroga di detto termine comunicata in tempo utile dalla stazione appaltante.
7.4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito dalla stazione appaltante la documentazione relativa alla cauzione definitiva da prestarsi in base a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
7.5. RIMBORSO DELLE SPESE.
L'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro); inoltre, come espressamente previsto dall’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione, nonché le spese sostenute per l'effettuazione delle procedura di selezione del contraente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il tutto per un importo complessivo forfettario di Euro 28.500 (ventottomilacinquecento/00).
7.6. SEGGIO DI GARA
Il seggio di gara potrà essere monocratico ovvero collegiale. Nel caso di seggio monocratico, il r.u.p. si riserva la facoltà di nominare un proprio delegato allo svolgimento delle operazioni di gara, ferma restando la presenza di due testimoni indicati dalla stazione appaltante e di un segretario verbalizzatore.
ART. 8 – AVVERTENZE GENERALI.
Si richiama in particolare l’attenzione dei concorrenti sui punti seguenti:
a) il recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica rimane ad esclusivo rischio del mittente che assume a proprio carico l’onere di far pervenire il plico stesso a destinazione in tempo utile;
b) l’impresa concorrente verrà esclusa dalla gara verificandosi anche uno solo dei seguenti casi: b.1) il plico contenente l’offerta non pervenga alla stazione appaltante entro il termine perentorio stabilito nel presente disciplinare ovvero che non rechi l’indicazione del suo contenuto e del mittente;
b.2) detto plico non sia debitamente chiuso e sigillato, intendendosi con tal espressione la necessità di escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;
b.3) l’offerta sia condizionata o sia pari o in rialzo rispetto alla base d'asta indicata nel presente disciplinare;
b.4) sia del tutto mancante la documentazione indicata all'art. 5 del presente disciplinare ovvero sia mancante o radicalmente nulla l’offerta economica. In caso di documentazione incompleta e/o recante informazioni parziali, sarà onere della stazione appaltante domandare le necessarie integrazioni in applicazione del c.d. soccorso istruttorio e conformemente alle previsioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;
c) la partecipazione alla gara comporta, da parte di ogni soggetto concorrente, l’implicita accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte e richiamate;
d) ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n 196 del 2003 s.m.i., la stazione appaltante informa che i dati personali relativi ai concorrenti e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in forma cartacea che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, esclusivamente per finalità legate alla procedura di selezione del contraente di cui al presente disciplinare, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
e) il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; il mancato assolvimento di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del