POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “D&O IMPRESE”
Data di aggiornamento: 07/2021 – Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
Al contratto si applica la legge italiana
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.725,3 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si indicano le seguenti ulteriori garanzie sempre operanti. L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio: la garanzia Costi di difesa per imputazioni penali è prestata fino a 150.000 euro per sinistro ed in aggregato. 1. Costi di difesa 2. Costi di difesa per inquinamento 3. Garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali 4. Spese di pubblicità per danno reputazionale 5. Garanzia in materia di lavoro (EPL- Employment Protection Legislation Individual) 6. Estensione alle Società partecipate 7. Estensione alle nuove Società controllate |
8. Spese sostenute in relazione a procedimenti penali - Asset & Liberty cost (confisca di beni e limitazioni della libertà personale) 9. Spese di emergenza 10. Garanzia postuma ai soggetti dimissionari 11. Violazioni Privacy (General Data Protection Regulation) Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Corporate Legal Liability (Responsabilità del Contraente) | L’Impresa s’impegna a tenere indenne il Contraente per ogni perdita derivante da una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da terzi durante il periodo assicurativo nei confronti del Contraente stesso e basata sull’asserita commissione di un suo atto illecito. |
Gestione della crisi con l’Autorità di vigilanza | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato dalle spese sostenute per l’intervento del Servizio di gestione della crisi con l’Autorità di Xxxxxxxxx a fronte di un evento di crisi nei rapporti con la stessa, che non rientri nelle spese per investigazioni. |
Diaria per presenza in udienza | L’Impresa corrisponde all’Assicurato un indennizzo per ciascun giorno in cui è necessaria la sua presenza in udienza presso un tribunale in connessione con ogni richiesta di risarcimento in garanzia. |
Inadempimento contrattuale | Si indennizzano i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un’asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato dal Contraente in forma scritta. |
Furto d’identità | L’Impresa rimborsa costi, spese ed onorari strettamente necessari sostenuti dal Contraente per accertare l’avvenuto furto d’identità e declinare la responsabilità dell’accordo fraudolento stipulato nel caso in cui il terzo (frodato) faccia valere il sopracitato accordo nei confronti del Contraente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? |
Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di garanzia. L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a: • i sinistri presentati da un Assicurato nei confronti degli altri Assicurati, fatta eccezione per: - i sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità; - i sinistri in materia di lavoro; - le azioni di regresso nei confronti degli Assicurati per i sinistri coperti ai sensi della presente polizza. • i sinistri derivanti dalla mancata stipulazione di polizze di assicurazione o dalla stipulazione di polizze di assicurazione insufficienti; • i sinistri derivanti da inquinamento, fatta eccezione per i sinistri subiti dal Contraente e presentate da qualsiasi azionista del Contraente stesso (fermo quanto previsto dalla garanzia sempre operante Costi di difesa per Inquinamento) |
• i sinistri relativi all’attività di Amministratore svolta dagli Assicurati in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali e/o assistenziali aziendali, piani sanitari, piani di stock option o altri programmi di incentivazione a beneficio dei dipendenti del Contraente, ivi compresa qualsiasi richiesta di risarcimento in base al Pensions Xxx 0000 del Regno Unito, all' Employment Retirement Income Security Act del 1974 degli Stati Uniti d’America (Erisa) e successive modifiche e integrazioni e a qualsiasi legislazione equivalente;
• i sinistri derivanti da o comunque collegati a qualunque emissione, acquisto, vendita, scambio, offerta di acquisto, sottoscrizione o scambio o collocamento riservato a investitori istituzionali di Strumenti finanziari della Società, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi (“prospectus”) nonché ad ogni e qualsiasi effettiva o asserita violazione della normativa applicabile in materia di strumenti e mercati finanziari, ivi compreso il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (TUF) e successive modifiche, nonché di qualunque norma collegata, ivi inclusi i regolamenti e le circolari attuative, nonché le altre disposizioni di legge o regolamento promulgate in materia nei singoli Stati o Federazioni;
• i sinistri da, o per conto di, Soci o Azionisti del Contraente con partecipazione azionaria uguale o superiore al 20% del capitale sociale; questa esclusione non si applica quando tali Soci o Azionisti non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all’origine dei sinistri;
• i sinistri derivanti da:
- accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbligazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati conclusi nel rispetto di leggi e regolamenti;
- transazioni in titoli delle quali gli Assicurati abbiano beneficiato in quanto in possesso di informazioni non disponibili per altri operatori (Insider Trading);
- deprezzamento di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, qualora tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo degli Assicurati;
- conseguenti a mancato raggiungimento di risultati nell’investimento in titoli, merci o prodotti finanziari;
• i sinistri derivanti da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo;
• i sinistri derivanti da qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d’autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale;
• i sinistri derivanti da qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una qualsiasi delle seguenti materie: antitrust, concorrenza tra imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un’attività o in rapporti commerciali altrui;
• i sinistri derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti degli Assicurati, relativi a:
- acquisto o vendita, o offerta x xxxxxxxxx di offerta all’acquisto o alla vendita di qualsiasi titoli o valori presso mercati, borse o listini negli Stati uniti d’America o Canada;
e/o
- violazione di qualsiasi atto relativo alla regolamentazione del Securities Act del 1933 e relativi emendamenti del Securities Exchange Act del 1934 e relativi emendamenti, del titolo IX dell’Organized Crime Control Act del 1970 (RICO) e relativi emendamenti, o norme a seguito di ciò promulgate, o qualsiasi simile legge statale o federale; incluse, ma non ad esse limitate, azioni intraprese da Enti o Autorità Governative o Enti Ispettivi
o Enti in Autogestione, o azioni che si presume possano rivelarsi dannose al Contraente o ai sui azionisti.
Infine, in deroga a qualsiasi disposizione della presente polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all’attività.
Per le estensioni di garanzia alle Società partecipate e controllate rimangono escluse le Società:
- i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
- operanti nei settori della difesa, aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, informatico nonché le istituzioni finanziarie,
- alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo;
- le società costituite, operanti o aventi sede/domiciliate negli Stati Uniti d’America ed in Canada.
Limiti di indennizzo
Per la garanzia in materia di lavoro (EPL- Employment Protection Legislation Individual) è prevista l’applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro pari a Euro 5.000.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: 1. Entro 30 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne sono venuti a conoscenza, denunciare il sinistro (vedi art. 1913 C.C.) in una delle seguenti modalità: - comunicando per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Compagnia: la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il numero di polizza e il nominativo del Contraente. - utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Compagnia ed indicati sul sito: xxx.xxxxxxxxx.xx alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. 2. Fornire alla Compagnia tutte le informazioni inerenti al sinistro e copia della relativa documentazione. |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. L’Impresa si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio in rate semestrali senza aumento di premio. |
Rimborso | Non previsto |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Xxxxxx | Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede, in caso di operazione societaria e su richiesta del Contrante, che l’Impresa possa concedere un’estensione temporale della copertura stabilendo un periodo di osservazione limitato, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Amministratori, sindaci e dirigenti delle Società. |
Quali costi devo sostenere? |
- Costi di intermediazione Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari: Tutti i rischi 18% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/0000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato In caso di controversia sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le Parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Compagnia, dove dovrà riunirsi il Collegio. Liti transfrontaliere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |