CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO
Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX Cap. Soc. interamente versato Euro 862.980.725,70 C.F. 00397130584 P.IVA 00629440322
CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO
(mod. CGAC ed. luglio 2016)
SOMMARIO:
1. PREMESSA E DEFINIZIONI - 2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI - 3. MODIFICHE ALL’ORDINE - 4. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI - 5. SPEDIZIONE DEI BENI - 6. ACCETTAZIONE DEI BENI - 7. TERMINI DI CONSEGNA DEI BENI - PENALI - 8. COLLAUDO - 9. DIRITTI DI ISPEZIONE - 10. DOCUMENTAZIONE TECNICA - 11. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO - 12. SICUREZZA DI SOSTANZE / MISCELE / PRODOTTI / MATERIALI - 13. PREZZI - 14. PAGAMENTO - 15. FATTURAZIONE E DOCUMENTI FISCALI - 16. ERRATA O INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE - 17. PESO - 18. LAVORI DA ESEGUIRE ALL’INTERNO DELLE UNITÀ PRODUTTIVE FINCANTIERI - 19. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - 20. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX - 00. GARANZIE FINANZIARIE - 22. CESSIONE DELL’ORDINE - 23. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING - 24. DIVIETO DI PUBBLICITÀ - 25. BREVETTI - 26. MODIFICHE CONTRATTUALI - 27. RISERVATEZZA - 28. COMUNICAZIONI - 29. CONFLITTI DI INTERESSE - 30. CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - 31. FORZA MAGGIORE – 32. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
1. PREMESSA E DEFINIZIONI.
1.1. Le condizioni generali d’acquisto di seguito riportate formano parte integrante degli ordini affidati da FINCANTIERI al fornitore e si applicano ai relativi rapporti salvo che sia diversamente stabilito nelle condizioni particolari dell’ordine. Le presenti condizioni sono pubblicate e liberamente consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
1.2. Ai fini della disciplina di cui alle presenti condizioni e di quelle particolari dell’ordine, i termini sottoindicati, a prescindere dall’impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
“Ente e/o Registro di Classifica”: uno fra gli istituti di classificazione cui è attribuita la sorveglianza delle costruzioni ed il collaudo dei materiali nonché il rilascio dei certificati di navigabilità;
“FINCANTIERI”: FINCANTIERI S.p.A.;
“Funzione Acquisti”: la funzione acquisti di FINCANTIERI che ha emesso l’ordine.
“Funzione Competente”: l’Unità Produttiva specificata nell’ordine quale destinataria finale della fornitura ovvero, in mancanza, la Funzione Acquisti;
“Informazioni Riservate”: tutte le informazioni, di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche tecniche e funzionali, delle quali il fornitore dovesse venire a conoscenza prima o dopo la data di sottoscrizione dell’ordine, direttamente od indirettamente, anche mediante l’accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell’esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all’ordine, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come "confidenziali", “riservate”, "privilegiate" o "price sensitive";
“Unità Produttiva”: sede, direzioni, uffici, stabilimenti ed altri siti produttivi di FINCANTIERI.
1.3. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti condizioni si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell’applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.
2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI.
2.1. Unitamente all’ordine, FINCANTIERI provvederà ad inviare, esclusivamente per il tramite della Funzione Acquisti, l’eventuale documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione dello stesso.
2.2. Salva diversa indicazione specifica, l’ordine dovrà essere accettato dal fornitore entro 20 (venti) giorni dalla data riportata sull’ordine stesso tramite restituzione alla Funzione Acquisti di una copia dell’ordine (o del modulo di accettazione) e della documentazione tecnica debitamente firmate in ogni pagina ovvero sottoscrivendo l’ordine elettronico con la firma digitale. Il contratto tra FINCANTIERI e il fornitore si considererà concluso solo all’atto della ricezione da parte di FINCANTIERI di tali documenti. È fatto divieto al fornitore di dare esecuzione al contratto prima di aver restituito a FINCANTIERI l’ordine debitamente sottoscritto anche in calce alla postilla relativa all’accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle presenti condizioni o indicati nell’ordine stesso.
2.3. Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi tipologia inseriti dal fornitore nell’offerta, come pure tutte le relative informazioni tecniche ed economiche acquisite dal fornitore stesso in forma scritta o verbale nella fase delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle parti una migliore comprensione delle specifiche della richiesta e/o dell’offerta. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche.
2.4. Il fornitore prende atto che le variazioni e/o le modifiche degli ordini, così come l’emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza delle Funzioni Acquisti. Il fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalle suddette Funzioni Acquisti.
2.5. Qualunque trattativa intrapresa dal fornitore in violazione del comma 2.4. sarà inopponibile a FINCANTIERI; gli eventuali oneri assunti saranno a carico del fornitore stesso.
2.6. In ogni caso FINCANTIERI non riconoscerà, e non darà esecuzione, a richieste di pagamenti per ordini non emessi direttamente dalle Funzioni Acquisti.
2.7. Il fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Funzione Competente tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l’utilizzo per l’esecuzione dell’ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell’attività o comunicata al momento dell’ordine (es. stabile organizzazione in Italia).
2.8. Il fornitore in via esclusiva è responsabile dell'adempimento degli obblighi nei confronti delle Autorità italiane connessi alla sua presenza diretta o indiretta e/o allo svolgimento di attività nel territorio dello Stato italiano.
3. MODIFICHE ALL’ORDINE.
3.1. Sarà facoltà di FINCANTIERI, per quanto in tempo utile, apportare al contenuto dell’ordine le modifiche ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie.
4. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI.
4.1. Il luogo di consegna dei beni sarà l’Unità Produttiva o altro luogo precisato nell’ordine.
5. SPEDIZIONE.
5.1. La spedizione dei beni oggetto della fornitura sarà effettuata, franco luogo di consegna dei beni, a cura e spese del fornitore e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell’ordine. I rischi della spedizione saranno in ogni caso a carico del fornitore. Dovranno essere rispettate le condizioni particolari eventualmente contenute nell’ordine; in mancanza di condizioni particolari, dovranno essere utilizzate, previa comunicazione alla Funzione Competente, le modalità più adeguate.
5.2. Il fornitore dovrà dare tempestiva notizia dell’avvenuta spedizione alla Funzione Competente. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completa dei riferimenti dell’ordine (codice fornitore, numero e posizione) e della distinta dei colli, con l’elenco dei beni contenuti (completo del Codice materiale Fincantieri), la relativa quantità e peso (in base all’unità di misura prevista nell’ordine) e di tutti le ulteriori indicazioni previste dall’ordine. Qualora il documento di trasporto dovesse presentare carenze, errori od omissioni tali da non consentire di individuare in maniera univoca/puntuale i
beni ovvero di ricondurre gli stessi ad uno specifico ordine, FINCANTIERI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non prendere in carico i beni in questione..
5.3. FINCANTIERI non prenderà inoltre in carico beni che le siano consegnati anticipatamente rispetto a quanto concordato ovvero in eccedenza rispetto a quanto previsto dall’ordine.
5.4. FINCANTIERI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prendere comunque in carico i beni oggetto di consegna anticipata ovvero consegnati in eccedenza. In tal caso le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione dei beni, così come il rischio del deterioramento e/o perimento, saranno a carico del fornitore.
5.5. La consegna dei beni si intende effettuata con clausola DDP (Incoterms 2010) per tutti i beni provenienti da Paesi comunitari o comunque già immessi in libera pratica nell’Unione Europea e DAP (Incoterms 2010) per i beni provenienti da Paesi extracomunitari o comunque ancora soggetti a vincoli doganali. Resta inteso che la consegna dovrà essere effettuata presso il magazzino ovvero il diverso luogo che sarà indicato al trasportatore dal personale ricevente.
Per le merci vendute da fornitori comunitari e provenienti da Paesi comunitari diversi dall'Italia, la fattura deve indicare specificamente il codice di nomenclatura combinata TARIC.
Le forniture provenienti da Paesi diversi da quello di appartenenza del fornitore, così come indicato nell’intestazione dell'ordine, devono essere precedute da un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, da inviare a mezzo fax al luogo di consegna dei beni indicato nell’ordine, alla Funzione Competente nonché all’indirizzo di spedizione delle fatture indicato nell’ordine, contenente le informazioni e i documenti necessari per la corretta gestione logistica e degli eventuali adempimenti doganali; ferma restando la esclusiva responsabilità del fornitore per l’adempimento delle obbligazioni assunte, eventuali oneri supplementari per FINCANTIERI, derivanti dalla provenienza da Paesi diversi da quello di appartenenza del fornitore, saranno posti a carico di quest’ultimo.
5.6. Nel caso di beni extracomunitari non immessi in libera pratica, le fatture dovranno essere accompagnate dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci.
5.7. I beni devono rispettare la normativa comunitaria ed italiana ad essi applicabile.
5.8. In tutti i casi in cui FINCANTIERI non dovesse prendere in carico i beni, gli stessi saranno respinti e i relativi rischi, oneri e spese resteranno ad esclusivo carico del fornitore. Eventuali spese sostenute da FINCANTIERI per la restituzione di beni saranno addebitate al fornitore.
5.9. Le maggiori spese che dovessero derivare a FINCANTIERI dall’inosservanza di quanto previsto dal presente articolo 5 saranno addebitate al fornitore.
6. ACCETTAZIONE DEI BENI.
6.1. La consegna dei beni al personale ricevente non importa accettazione degli stessi che avverrà solo all’esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all’ordine e della assenza di vizi o difetti. Sarà facoltà di FINCANTIERI denunciare al fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall’eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all’ordine, secondo quanto previsto all’art. 11. In tal caso il fornitore sarà obbligato a provvedere in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di FINCANTIERI, a rimediare alle non conformità ed a sostituirei beni affetti da vizi o difetti .
6.2. Qualora l’ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque messi in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera. Ove tali operazioni non assicurino la piena funzionalità dei beni, come prevista nell’ordine, si applicherà la disciplina di cui al comma 6.1..
6.3. Qualora l’ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l’adempimento deriva in ogni caso dall’integrale esecuzione dell’ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all’art. 7.
7. TERMINI DI CONSEGNA – PENALI.
7.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, dei beni convenuti ed indicati nell’ordine e negli eventuali ulteriori documenti contrattuali sono da ritenersi tassativi.
7.2. In caso di mancato rispetto dei predetti termini, non giustificato da cause di forza maggiore, potrà essere applicata una penale pari al 5% del corrispettivo complessivo previsto nell’ordine per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20%, salva diversa previsione concordata
nell’ordine. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla data fissata per la consegna o per gli altri adempimenti contrattuali, è facoltà di FINCANTIERI dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 20, con diritto all’acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.
8. COLLAUDO.
8.1. Il fornitore prende atto della possibilità che i beni oggetto dell’ordine debbano essere sottoposti a collaudo. Il collaudo dovrà essere eseguito a cura del fornitore avvalendosi dagli enti indicati nel testo dell’ordine o previsti dalla normativa, nel rispetto di tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili. Laddove consentito il collaudo potrà essere effettuato da organi interni del fornitore all’uopo incaricati che provvederanno in tal caso a rilasciare il relativo certificato privato.
8.2. Sono a carico del fornitore tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni degli stessi, nonché la remunerazione dell’ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine e/o stabilimenti del fornitore, nonché, qualora prescritto, per il collaudo presso le Unità Produttive o a bordo di navi in costruzione, riparazione o trasformazione.
8.3. I funzionari di FINCANTIERI e del cliente avranno diritto di assistere alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine ed agli stabilimenti del fornitore.
8.4. L’eseguito collaudo dovrà essere provato dal relativo certificato da inviarsi, a cura del fornitore, alla Funzione Competente. In difetto, i beni saranno considerati privi delle qualità essenziali per l’uso cui sono destinati, con le conseguenze di cui all’art. 1497 c.c..
8.5. A prescindere dal collaudo prescritto, FINCANTIERI si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la corrispondenza dei beni alle condizioni dell’ordine.
9. DIRITTI DI ISPEZIONE.
9.1. L’Unità Produttiva destinataria della fornitura e le Funzioni Competenti hanno facoltà di verificare le modalità di esecuzione dell’ordine.
9.2. Per controllare l’avanzamento e la qualità delle lavorazioni necessarie per l’adempimento dell’ordine, il fornitore dovrà - ferma restando ogni sua responsabilità in merito - consentire ai delegati di FINCANTIERI ed a quelli di eventuali clienti della stessa, libero accesso alle sue officine e stabilimenti.
9.3. I delegati di cui al comma 9.2. avranno diritto di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle condizioni dell’ordine dei beni che formano oggetto della fornitura.
9.4. Le spese sostenute per le prove saranno a carico del fornitore.
10. DOCUMENTAZIONE TECNICA.
10.1. Il fornitore si impegna a consegnare alla Funzione Competente tutta la documentazione tecnica relativa alla fornitura nei termini previsti nell’ordine.
10.2. In caso di mancata consegna della documentazione tecnica nei termini previsti nell’ordine, al fornitore potrà essere applicata una penale, pari allo 0,05% del corrispettivo complessivo previsto nell’ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 4%.
11. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO.
11.1. Il fornitore assume nei confronti di FINCANTIERI la garanzia di corretta esecuzione della fornitura, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l’insieme.
11.2. Tale garanzia scadrà decorsi 15 (quindici) mesi a far data dalla consegna da parte di FINCANTIERI al cliente dell’opera (nave, motore o altro) cui la fornitura è destinata.
11.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di FINCANTIERI o del cliente dell’opera, il fornitore sarà obbligato ad intervenire immediatamente o comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, nelle Unità Produttive o altrove, ed a sue spese riparare o sostituire nel più breve tempo possibile i beni che dovessero manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal momento in cui siano stati scoperti.
11.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni previste per la fornitura dal comma 11.1, per una durata pari a quella prevista dal comma 11.2 decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.
11.5. Qualora il fornitore non provveda nei termini all’eliminazione dei vizi o difformità, FINCANTIERI avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese al fornitore inadempiente.
11.6. Ove fosse necessario provvedere d’urgenza e prim’ancora di aver segnalato vizi o difformità, FINCANTIERI avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.
11.7. Ove FINCANTIERI sia chiamata a rispondere della difettosità, in qualunque tempo manifestata, di un prodotto che il fornitore abbia assemblato, o fatto assemblare da propri fornitori, FINCANTIERI avrà azione di regresso nei confronti del fornitore cui sia imputabile la difettosità della componente assemblata.
12. SICUREZZA DI SOSTANZE / MISCELE / PRODOTTI / MATERIALI.
12.1. Il fornitore garantisce espressamente a FINCANTIERI la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e al D. Lgs.81/08.
12.2. Con riferimento al TITOLO IX – “Sostanze pericolose” del D. Lgs. 81/08 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, tutti i prodotti ed i materiali forniti - la cui composizione prevede la presenza di sostanze o miscele classificate ai sensi della normativa vigente come agenti chimici o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, chimico-tecnologiche - devono essere accompagnati dall’elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici che compongono l’oggetto dell’ordine e dalle relative schede dati di sicurezza predisposte ai sensi delle vigenti norme di legge.
12.3. Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate su supporto informatico contestualmente all’ingresso dei beni nell’Unità Produttiva.
12.4. Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta di FINCANTIERI, successivamente all’emissione dell’ordine ed antecedentemente alla consegna dei beni, i prodotti e i materiali oggetto dell’ordine dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro “classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l’ambiente”, con particolare riferimento alle “Frasi di Rischio” H340 (ex R46; ex R47), H341 (ex R68), H350 (ex R45), H350i (ex R49), H351 (ex R40), H360D (ex R61), H360F (ex R60), H362 (ex R64), H370 (ex R39) e H372 (ex R48) secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008, il fornitore è tenuto a trasmettere a FINCANTIERI preventivamente e tempestivamente, e comunque almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di consegna dei beni, l’elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.
12.5. Con la sottoscrizione dell’ordine il fornitore dichiara e garantisce che tutte le prestazioni previste, connesse o collegate all’ordine stesso, ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzia, saranno eseguite utilizzando materiali pronti all’uso non classificati come agenti cancerogeni e mutageni con “Frasi di Rischio” H340 (ex R46; ex R47), H350 (ex R45) e H350i (ex R49).
13. PREZZI.
13.1. I prezzi indicati nell’ordine si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione dell’ordine, anche in deroga all’art. 1467 c.c. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa.
14. PAGAMENTO.
14.1. I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico bancario, a 90 (novanta) giorni dalla consegna dei beni verso presentazione della relativa fattura. In nessun caso saranno imputabili a FINCANTIERI eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell’emissione o nell’invio della fattura da parte del fornitore.
14.2. Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Funzione Competente il numero del proprio conto corrente, nonché le coordinate bancarie dell’Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa.
14.3. Tutte le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti del comma 14.2, ivi comprese eventuali canalizzazioni e mandati, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante comunicazione scritta redatta su carta intestata del fornitore e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dello stesso. Nella comunicazione, prima della sottoscrizione, dovrà essere chiaramente indicato, mediante apposizione di timbro o in formato di testo, il nome e cognome del firmatario e la qualifica di legale rappresentante. Tutte le
eventuali comunicazioni effettuate con modalità e forme diverse da quella stabilita saranno prive di qualsiasi efficacia; conseguentemente le stesse si intenderanno come non effettuate e non opponibili alla FINCANTIERI, la quale ultima non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.
14.4. In nessun caso il fornitore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie.
15. FATTURAZIONE E DOCUMENTI FISCALI.
15.1. Le fatture e le note di credito dovranno essere intestate a:
FINCANTIERI S.p.A.
Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX
15.2. I documenti fiscali dovranno essere inviati, con i rispettivi allegati, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’ordine. I file dovranno pervenire in formato PDF e ogni file PDF potrà contenere un solo documento fiscale, completo degli eventuali allegati. All’interno del singolo file PDF, iI documento fiscale dovrà necessariamente precedere gli eventuali allegati. Il fornitore si dichiara sin d’ora consapevole del fatto che, qualora non vengano rispettate le presenti modalità di invio del presente comma, i documenti fiscali inviati a FINCANTIERI non potranno essere processati in xxx xxxxxxxxxx.
00.0. Qualora non fosse possibile provvedere all’invio in formato elettronico, le fatture, le note credito e i relativi allegati potranno essere inviati in formato cartaceo a mezzo posta all’indirizzo indicato nell’ordine.
15.4. Le forniture rese da operatori nazionali, o da operatori stranieri per il tramite di una posizione I.V.A. o di una stabile organizzazione italiana, dovranno essere fatturate indicando il regime I.V.A. applicato e dovranno essere assoggettate all’imposta di bollo ove dovuta secondo le norme in vigore.
15.5. I fornitori in possesso di dichiarazione di intento sono tenuti ad utilizzarla riportando in fattura la seguente dicitura: “Operazione non imponibile ad I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” con l’indicazione degli estremi della Dichiarazione di intento, salvo che:
sia applicabile il regime I.V.A. di non imponibilità in base all’art. 8-bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o un diverso regime in base alla normativa applicabile;
sia diversamente indicato nell’ordine.
15.6. Salvo diversa indicazione nell’ordine, le forniture effettuate da soggetti non stabiliti in Italia saranno effettuate senza aggiunta di IVA o corrispondente imposta estera (TVA, VAT, sales tax, ecc.) che, ove applicabile, si considera inclusa nel prezzo di cui all’art.13.
15.7. Qualora il fornitore consegni beni con clausola DAP alla cui importazione sia tenuta FINCANTIERI, il fornitore dovrà emettere fatture distinte per tali beni.
15.8. Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:
numero dell’ordine;
numero di costruzione o commessa (rilevabile dalla prima pagina dell’ordine);
posizione dell’ordine (solo per le fatture che non coprono interamente l’ordine);
descrizione chiara e comprensibile dei beni oggetto della fornitura;
numero di codice fornitore (rilevabile dalla prima pagina dell’ordine);
codice per fattura, che sarà indicato nella prima pagina dell’ordine.
15.9. Il fornitore si dichiara sin d’ora consapevole del fatto che qualora i documenti fiscali dovessero presentare carenze, errori od omissioni, anche con riferimento alle indicazioni previste dal comma 15.8, ovvero non dovessero essere rispettate le modalità di invio previste dal comma 15.2 gli stessi non potranno essere processati in via automatica.
15.10. Il fornitore si dichiara sin d’ora consapevole del fatto che, salvo diversa specifica previsione nell’ordine, non saranno alla stessa riconosciuti anticipi sul corrispettivo contrattualmente previsto; conseguentemente il fornitore si obbliga ad emettere le fatture esclusivamente dopo avere consegnato i beni e dopo che gli stessi siano stati presi in carico dalla Funzione Competente con i termini e le modalità previste nelle presenti condizioni e negli ordini.
15.11. Qualora le fatture dovessero presentare anomalie o incongruenze gravi, non corrette dal fornitore, FINCANTIERI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di respingere tali fatture. In nessun caso il mancato formale respingimento di una fattura potrà essere ritenuto come accettazione della stessa ovvero della fornitura.
16. ERRATA O INCOMPLETA DOCUMENTAZIONE.
16.1. Eventuali oneri che dovessero derivare a FINCANTIERI in conseguenza di carenze, errori od omissioni nella documentazione che il fornitore sia tenuto a consegnare (fatture, documenti di trasporto, certificati di origine, ecc.) saranno a carico del fornitore stesso.
16.2. Per ciascun documento di trasporto compilato in modo errato o incompleto, potrà essere addebitato in via forfettaria l’importo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) a titolo di rimborso dei relativi costi di gestione.
17. PESO.
17.1. Per i beni fatturati a peso, ai fini della liquidazione del corrispettivo, farà fede il peso constatato al ricevimento degli stessi sul bilico del luogo di consegna degli stessi, salvo diversa previsione nell’ordine.
18. LAVORI DA ESEGUIRE ALL’INTERNO DELLE UNITÀ PRODUTTIVE FINCANTIERI.
18.1. FINCANTIERI considera esigenza primaria la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto il fornitore , con l’accettazione dell’ordine, si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti che disciplinano l’attività lavorativa.
18.2. Qualora le prestazioni di cui all’ordine (installazioni, assistenza, avviamento, assemblaggi, montaggi ed altro) dovessero richiedere l’eventuale presenza del fornitore, anche occasionalmente, all’interno delle Unità Produttive, le prestazioni stesse saranno regolate dalle apposite disposizioni contenute nel fascicolo “Norme per le imprese che operano all’interno delle Unità sociali FINCANTIERI” (di seguito, “NOUS”), allegato all’ordine. L’accettazione dell’ordine costituisce attestazione da parte del fornitore di aver ricevuto copia delle NOUS, con i relativi allegati, di averne preso attenta visione e di accettare in maniera piena, integrale ed incondizionata le stesse, provvedendo al contempo a sottoscriverle separatamente.
18.3. È fatta salva la facoltà di FINCANTIERI di adottare provvedimenti nei confronti del fornitore inadempiente rispetto a quanto stabilito nel presente titolo e nei documenti richiamati.
18.4. Nel caso in cui il fornitore abbia a svolgere, ai sensi dell’art. 18, attività all’interno delle Unità Produttive di FINCANTIERI, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel citato fascicolo “Norme per le imprese che operano all’interno delle Unità sociali FINCANTIERI”, FINCANTIERI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimento o violazione del fornitore alle obbligazioni di cui ai seguenti articoli delle NOUS:
commi 3.1 e 3.3 (Comunicazioni relative al personale dell’Impresa);
artt. 4 e 5 (Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I.).
19. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.
19.1. Il fornitore prende atto e conviene che FINCANTIERI, anche in relazione alla natura e qualità del proprio cliente o dei beni ordinati, potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici o professionali attestanti particolari idoneità o qualifiche del fornitore stesso. Analoga richiesta potrà essere formulata relativamente alle c.dd. “Certificazioni antimafia”.
19.2. Qualora si tratti di ordine sottoscritto da associazioni temporanee, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui al comma 19.1 dovranno essere presentati da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative.
19.3. Il fornitore prende atto e conviene che l’efficacia degli ordini di importo superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è subordinata, tra l’altro, all’invio alla Funzione Acquisti, da effettuarsi contestualmente all’accettazione, dei seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con storico della Società o certificato equivalente in caso di soggetti esteri;
b) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come da modello allegato agli ordini, con il quale il titolare, ovvero l’amministratore munito di poteri di rappresentanza del fornitore,
attesti l’insussistenza per sé, per i propri familiari conviventi e per tutti gli altri soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, commi da 1 a 2-quater, e dei loro familiari conviventi, delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora si tratti di ordine emesso a favore di associazioni temporanee, consorzi o imprese riunite in un contratto di rete, i documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere presentati da ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme associative.
Rimane fermo l'obbligo, in capo al fornitore, di mantenere costantemente aggiornata la documentazione fornita, di informare tempestivamente FINCANTIERI di ogni variazione relativa alla documentazione di cui ai punti a) e b), nonché di ripresentare la documentazione entro il termine di scadenza di quella già in possesso di FINCANTIERI e, in ogni caso, decorsi sei mesi dalla ricezione dell’ordine.
19.4. Il fornitore si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, anche nei confronti dei propri soci e amministratori, nonché dei rispettivi familiari.
19.5. Qualora il fornitore non ottemperi tempestivamente alle disposizioni di cui al presente articolo, FINCANTIERI avrà facoltà di sospendere i pagamenti e di dichiarare risolto l’ordine, secondo le modalità di cui al comma 20.2, riservandosi inoltre di esperire ogni opportuna azione atta a tutelare i propri diritti.
20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
20.1. Le Parti convengono che l’ordine si risolverà di diritto in caso di inadempimento o violazione da parte del fornitore delle disposizioni di seguito specificate, fatto salvo in ogni caso il diritto di FINCANTIERI di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti:
comma 7.2 (Xxxxxxx nella consegna dei beni superiore alle quattro settimane);
comma 18.4 (Mancato rispetto delle Norme per le imprese che Operano all’interno delle Unità Sociali FINCANTIERI);
art. 19 (Mancato rispetto delle disposizioni in materia di documentazione contrattuale e certificazione antimafia);
commi 29.1 e 29.2 (Mancato rispetto delle disposizioni inerenti la “Dichiarazione del fornitore di assenza di conflitti di interesse”);
art. 22 (Divieto di cessione del contratto);
art. 30 (Mancato rispetto delle disposizioni inerenti il D. Lgs. n. 231/2001);
comma 31.6 (Forza maggiore di durata superiore a trenta giorni).
20.2. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, FINCANTIERI dovrà comunicare al fornitore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l’intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.
21. GARANZIE FINANZIARIE.
21.1. Il fornitore prende atto che FINCANTIERI potrà richiedere idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell’oggetto della fornitura e dell’adempimento degli obblighi di garanzia cui è tenuto il fornitore medesimo.
21.2. Il fornitore prende atto che tutte le garanzie emesse da terzi a copertura delle obbligazioni previste dall’ordine dovranno prevedere quale soggetto beneficiario “FINCANTIERI S.p.A., Xxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx, C.F. 00397130584”.
22. CESSIONE DELL’ORDINE.
22.1. Sono vietate al fornitore la cessione o il trasferimento dell’ordine.
23. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING.
23.1. E’ fatto divieto al fornitore di cedere, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare, per effetto dell’ordine, nei confronti di FINCANTIERI. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite di volta in volta ed approvate per iscritto da FINCANTIERI.
24. DIVIETO DI PUBBLICITÀ.
24.1. È fatto divieto al fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a FINCANTIERI.
24.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, FINCANTIERI potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.
25. BREVETTI.
25.1. Il fornitore assume di fronte a FINCANTIERI la piena garanzia che i beni forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti. Qualora FINCANTIERI dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull’oggetto dell’ordine, sarà obbligo del fornitore intervenire nel giudizio, sollevando FINCANTIERI da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
25.2. Il fornitore garantisce inoltre a FINCANTIERI la libertà e la licenza dell’uso e del commercio dei beni forniti, tanto in Italia che all’estero.
26. MODIFICHE CONTRATTUALI.
26.1. Ogni eventuale modifica alle presenti condizioni, così come alle condizioni particolari dell’ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di FINCANTIERI e del fornitore.
27. RISERVATEZZA.
27.1. Il fornitore si obbliga a custodire le Informazioni Riservate, garantendone la segretezza, e ad utilizzare le stesse al solo scopo di adempiere alle obbligazioni previste nell’ordine. Il fornitore si obbliga, altresì, a non divulgare, rivelare o comunicare le Informazioni Riservate, anche successivamente all’estinzione dell’ordine per qualsiasi causa occorsa, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione a qualsivoglia terzo e ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per prevenire l’accesso, la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate. In ragione di quanto sopra il fornitore, tra l’altro, non dovrà vendere a terzi i materiali che dovessero essere dallo stesso fabbricati sulla base o avvalendosi delle Informazioni Riservate e dovrà limitare la loro eventuale fabbricazione ai quantitativi previsti dall’ordine, distruggendo gli eventuali scarti e/o eccedenze.
28. COMUNICAZIONI.
28.1. Ove non diversamente previsto, le comunicazioni rivolte a FINCANTIERI dovranno essere inviate alla Funzione Competente. Esse dovranno essere redatte su carta intestata e sottoscritte in calce dal legale rappresentante o da soggetto munito degli adeguati poteri di rappresentanza del fornitore ovvero digitalmente da questi ultimi. Accanto alla sottoscrizione dovrà essere chiaramente riportato, mediante timbro o caratteri stampati, il nome e il cognome del soggetto sottoscrittore e la sua qualità.
28.2. Eventuali comunicazioni effettuate con modalità o forme diverse da quelle previste dal comma 28.1, o prive dei dati ivi indicati, saranno prive di qualsiasi effetto e, conseguentemente, le stesse saranno considerate come non avvenute e, in quanto tali, non opponibili a FINCANTIERI, la quale ultima non sarà tenuta ad effettuare alcuna comunicazione in merito.
29. CONFLITTI DI INTERESSE.
29.1. Il fornitore assume l’obbligo di rendere la “Dichiarazione del fornitore di assenza di conflitti di interesse” (di seguito la “Dichiarazione”) e di curarne l’aggiornamento nel caso in cui essa dovesse risultare incompleta o necessitasse di modifiche per cause sopravvenute. FINCANTIERI ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, l’aggiornamento della dichiarazione che il fornitore dovrà rendere entro il termine di venti giorni dalla richiesta. Tutte le comunicazioni inerenti la dichiarazione dovranno essere inviate in originale all’indirizzo indicato nell’ordine e anticipate in via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’ordine.
29.2. Il fornitore prende atto e riconosce che FINCANTIERI, salvo in ogni caso il risarcimento del danno da quest’ultima patito, avrà diritto di dichiarare risolti gli ordini, ai sensi dell’art. 20 delle presenti condizioni, qualora:
la Dichiarazione e gli aggiornamenti di cui al comma 29.1 risultino incompleti o non veritieri;
il fornitore ometta di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti necessari della Dichiarazione;
il fornitore non adempia entro il termine di 20 (venti) giorni alla richiesta di aggiornamento della Dichiarazione formulata da FINCANTIERI.
30. CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.
30.1. Il fornitore si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (attuativo della Convenzione OCSE del 1997 "Convention Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions") adottati da FINCANTIERI, pubblicati e liberamente consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx. In caso di inadempimento in tal senso da parte del fornitore, FINCANTIERI avrà diritto di dichiarare risolto l’ordine ai sensi dei commi 20.2 delle presenti condizioni, salva ogni altra azione innanzi all'Autorità Giudiziaria.
31. FORZA MAGGIORE.
31.1. In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.
31.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, provvedimenti di Autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
31.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore.
31.4. La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell’altra parte in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare all’altra parte (per il fornitore alla Funzione Acquisti ed alla Unità Produttiva competente), entro 7 (sette) giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.
31.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l’avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con la consegna dei beni per la quale si è verificata la causa di forza maggiore, il fornitore dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni del fornitore, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da FINCANTIERI saranno posti ad esclusivo carico del fornitore stesso, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da FINCANTIERI.
31.6. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, le parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l’ordine, secondo le modalità di cui al comma 20.2.
32. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE.
32.1. Le presenti condizioni, nonché quelle particolari dell’ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
32.2. Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione delle presenti condizioni e degli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all’esistenza e all’ammontare di crediti verso FINCANTIERI, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.