CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
TRA
l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx XXXXX, Dirigente del Settore Socio Formativo ed Assistenziale, in rappresentanza del Comune di XXXXXX, C.F. 00180300766;
E
la Dott.ssa , Psicologo/Assistente sociale, nata a
il , residente, CF. ;
di seguito denominato collaboratore
1. Conferimento dell’incarico
n. ,
Il collaboratore è in possesso dei requisiti di professionalità idonea e di adeguata preparazione, come verificato con apposita procedura comparativa
Il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico di svolgere opera di Psicologo/Assistente sociale con gli obiettivi preventivamente condivisi con il Comune di Xxxxxx
A tal fine il collaboratore predispone il piano di intervento relativo entro 60 gg. dall’avvio dell’incarico.
Le prestazioni che il collaboratore si impegna ad inserire nel progetto, concertato con il Comune di Xxxxxx, inviato tempestivamente al committente ed allegato al disciplinare d’incarico, sono comprese fra quelle di seguito elencate:
a) attività di primo contatto, pronto intervento assistenziale, di accoglienza, consulenza, orientamento e raccolta di richieste di aiuto finalizzate a:
- predisporre le relazioni e i documenti necessari all’accertamento, da parte del Comune, della necessità di interventi di assistenza economica per famiglie bisognose;
- accertare le condizioni che possono determinare decisioni di ricovero di minori, disabili, anziani in istituti e case di riposo;
- realizzare interventi di natura burocratica finalizzati a sostenere le persone in difficoltà nell’esercizio dei propri diritti;
- realizzare interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in situazioni di disagio con bambini e adolescenti a rischio;
- assunzione in carico di cittadini in difficoltà e relativa elaborazione delle risposte in termini di aiuto personale, sostegno sociale e psicologico, attivazione dei servizi territoriali e delle risorse del volontariato;
- interventi sulle manifestazioni precoci di disagio segnalate dalla rete locale di responsabilità (famiglie, associazioni, scuole, ecc.);
- accertare le condizioni economiche e reddituale dei cittadini richiedenti i servizi;
- realizzare sostegni alla programmazione locale;
- partecipare alle attività delle unità operative di zona del Psz. (UOZ);
b) rilevazione e monitoraggio della domanda sociale;
c) punto di raccolta e di smistamento a livello locale di tutte le informazioni relative al sistema informativo regionale socio-assistenziale;
d) gestione del credito solidale;
e) informazione;
f) altre attività riconducibili alle competenze comunali e che riguardano le funzioni proprie del servizio sociale comunale.
I tempi e le modalità delle prestazioni sono concordemente stabiliti in base alle necessità e alle esigenze organizzative, in coerenza con il piano di intervento predisposto dal collaboratore secondo
quanto previsto più sopra, ferme restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte del collaboratore.
2. Natura dell’incarico
L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli art. 2222–2229 e seguenti del codice civile e dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera e/o di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione, non rientrante in una prestazione abituale di cui all’art. 5, comma 2, DPR 633/72.
Il collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.
Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che possano creare danno all’immagine o comunque pregiudizio al Comune di Xxxxxx.
Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
3. Durata dell’incarico
Il presente incarico decorre dal . . e cesserà il . . .
In presenza di circostanze sopravvenute il committente comunicherà l’intenzione di rinnovare il rapporto di collaborazione almeno 5 giorni prima della scadenza del presente contratto.
L’eventuale rinnovo del contratto di collaborazione dovrà risultare da nuovo atto sottoscritto dalle parti. È esclusa ogni rinnovazione automatica, anche tacita.
4. Organizzazione
Il Comune di Xxxxxx metterà a disposizione del collaboratore l’organizzazione e la strumentazione necessaria all’espletamento dell’incarico e garantirà il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegate, previo accordo, che potrà essere consensualmente rivisto durante il rapporto.
Il collaboratore concorda con il Dirigente del Settore o suo delegato il piano della distribuzione giornaliera e settimanale degli interventi, specificando .
In corso d’anno, in ragione dei risultati ottenuti o di altre modifiche che richiedano una revisione del piano d’intervento, è facoltà del Dirigente del Settore o suo delegato ottenere dall’incaricato una nuova stesura o integrazione del piano di attività adeguato alla nuova situazione; non necessita una modifica del piano lo svolgimento di attività derivanti da nuove o impreviste esigenze che non modifichino sostanzialmente la programmazione dell’intervento e che siano preventivamente concordate con il Comune di Xxxxxx. Anche il nuovo piano d’intervento dovrà essere concordato con il collaboratore e verrà inviato tempestivamente al coordinatore comunale di cui all’art. 1.
Il committente si riserva la facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche, che saranno oggetto di valutazione, sullo stato di avanzamento dei progetti o servizi.
Nel caso di eventi sopravvenuti ed imprevisti, quali ad esempio richiesta di prestazioni ulteriori o differenti rispetto a quanto previsto al punto 1, le parti restano libere di prevedere la rimodulazione del compenso, tramite atto scritto.
5. Compenso
A fronte del presente incarico, il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso complessivo lordo di euro . , , al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative nella misura prevista dalla normativa vigente a carico del collaboratore stesso.
Tale compenso tiene conto anche di ogni onere e costo sopportato dal collaboratore per la corretta esecuzione dell’incarico di cui al presente accordo.
Le parti si danno atto e riconoscono che il compenso è definito quale corrispettivo integrale di tutte le attività comprese nell’incarico e la sua determinazione è indipendente dal tempo impiegato per l’esecuzione delle stesse.
La corresponsione avverrà con acconti mensili di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, a seguito di attestazione da parte del Dirigente di Settore o suo delegato che gli obiettivi previsti dal piano di lavoro siano stati raggiunti; in caso di attività durante frazioni di mese sarà assicurato un compenso proporzionale all’impiego effettivo del collaboratore.
Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 5 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura dell’interesse legale.
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui alle vigenti norme fiscali e i relativi compensi sono pertanto assoggettati alle relative discipline di legge.
Da parte del collaboratore potranno avvenire sospensioni del rapporto per esigenze personali, che – a condizione che non pregiudichino la realizzazione del servizio e lo svolgimento dell’attività e siano concordate con il committente – saranno autorizzate senza decurtazione del compenso pattuito.
6. Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione da parte del collaboratore, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso, con conseguente e pari proroga del termine, perché non successivo alla scadenza del termine concordato nel contratto, senza diritto ad alcuna maggiorazione del corrispettivo, nei seguenti casi:
- in caso di maternità, per un massimo di sei mesi compresi tra i tre mesi precedenti e i cinque mesi successivi allo stesso. È considerata sospensione giustificata della prestazione anche l’astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza;
- in caso di infortunio, fino ad un massimo di sessanta giorni continuativi;
- in caso di malattia di durata superiore a quindici giorni continuativi, fino ad un massimo di sessanta giorni continuativi.
In caso di superamento dei predetti termini temporali, il committente potrà risolvere il rapporto, senza preavviso.
Non si tiene conto dei periodi di impossibilità della prestazione, dovuti a malattia od infortunio, fino a quindici giorni complessivi in ragione d’anno.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il committente potrà risolvere il rapporto, senza preavviso nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o ad infortunio, cumulativamente intesi, superino gli ottanta giorni in ragione d’anno.
I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore. Con l’espressione “giorni” si intendono le giornate di calendario, anche non lavorative.
Nulla è dovuto dal committente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazione, ad eccezione di quanto sopra previsto.
Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al Dirigente di Settore ed al committente l’impossibilità di eseguire l’incarico. Ove il collaboratore intenda avvalersi delle tutele di cui al presente articolo, sarà sua cura comprovare il titolo dell’assenza.
7. Formazione
Il collaboratore potrà partecipare ai percorsi formativi e di aggiornamento normalmente attivati dal committente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ogniqualvolta il committente ritenga che tale formazione sia funzionale alle attività da svolgere.
Il collaboratore dovrà altresì partecipare i corsi di formazione specifici organizzati per i tutor da parte del committente direttamente o in collaborazione con altri soggetti specializzati.
8. Risoluzione del contratto
Il contratto individuale si risolve nei seguenti casi:
- per scadenza del termine concordato;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico;
- per recesso da parte del committente;
- per recesso da parte del collaboratore.
In caso di recesso del committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate.
Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, per motivi diversi dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico, in modo unilaterale così come previsto all’art. 2227 del codice civile, dovrà comunicarlo con preavviso di almeno quindici giorni – tramite lettera raccomandata A/R – tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito, corrispondendo al medesimo, a seguito del mancato guadagno, un’indennità pari al 30% dei compensi residui previsti dal contratto. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.
Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di quindici giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.
In caso di recesso senza preavviso da parte del collaboratore, il committente ha diritto a trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso tranne nei casi in cui tale recesso sia stato tra le parti concordato con atto scritto.
In caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del presente incarico, il contratto si risolverà di diritto senza che nessuna delle parti possa pretendere alcunché. L’effetto decorre dal terzo giorno della comunicazione da parte del committente all’incaricato.
9. Obblighi del committente
Il committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare il collaboratore all’INAIL, come da normativa vigente.
Il committente provvederà ad inserire il collaboratore tra i beneficiari della copertura assicurativa dell’Ente per responsabilità civile verso terzi, o ad attivare idonea copertura assicurativa a fronte di ipotesi di responsabilità civile del collaboratore, in relazione ad eventi collegati all’esecuzione del presente contratto.
Il committente corrisponderà al collaboratore un importo aggiuntivo di euro _. , , quale concorso per la spesa per la stipula, da parte del medesimo, di una polizza assicurativa o mutualistica a carattere risarcitorio in caso di assenza per malattia con interruzione della corresponsione del compenso; l’importo verrà liquidato dietro dimostrazione dell’avvenuta stipula.
10. Diritti sindacali
Il committente riconosce al collaboratore l’esercizio dei diritti sindacali, e in particolare la possibilità di partecipazione alle assemblee dei xx.xx.xx., sulle materie di loro interesse, indette dalle oo. ss. firmatarie dell’intesa provinciale del , la possibilità di eleggere una propria
rappresentanza diretta e l’adesione alle oo. ss. tramite delega per la riscossione delle quote di iscrizione sindacale, firmata dal collaboratore.
11. Ambiente di lavoro
Il committente, anche attraverso si impegna a rispettare tutte le norme sul diritto di informazione previsto da D.Lgs 626/94 in materia di salute e sicurezza del lavoro e a mettere in campo tutte le misure necessarie a garanzia e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, come indicato nel precedente punto 4.
12. Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere concernente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Lagonegro.
Lauri lì
Il committente Il collaboratore
Il sottoscritto autorizza, ai sensi della vigente normativa, il Comune di Xxxxxx all’utilizzo dei propri dati personali per fini istituzionali.
Il collaboratore