PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Pagina 1 di 9
PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
SCHEMA DI CONTRATTO
Il giorno , la società ConSer V.C.O. S.p.A., in seguito locatario, con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031, nella persona dell’Amministratore Unico, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Verbania, il 29/03/1954, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, nella sua qualità di legale rappresentante;
Premesso che
E’ affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
Con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 31 del 20/04/2017 è stato approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi di noleggio di veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti, nominando responsabile del procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, e direttore dell’esecuzione il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016.
E’ stato redatto progetto per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016.
Vista la procedura effettuata;
Visto che con provvedimento n. del , l’Amministratore Unico ha approvato i verbali e l’esito di gara, aggiudicando definitivamente l’appalto;
AFFIDA
Alla società , in seguito locatore, con xxxx xxxxxx xx ( ), xxx
x. , xxxxxxxx alla C.C.I.A.A. di n. , R.E.A. ,
P. XXX , nella persona del Sig. , nato a ( ) il , residente in xxx x ( ), X.X.
, xxxxxx rappresentante.
SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto il servizio di noleggio dei seguenti veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti, aventi le caratteristiche minime e le specifiche tecniche già individuate nel capitolato di gara e nell’offerta aggiudicata (inserire i riferimenti al lotto/i oggetto di aggiudicazione):
LOTTO 1 | |
Autocarro 2 assi 35 x.xx, attrezzato con Vasche stagne da 5 mc. e sistema AVC; | 2 |
Autocarro 2 assi tipo PIAGGIO PORTER o equivalente, attrezzato con Vasche stagne 2 mc. e sistema AVC; | 6 |
LOTTO 2 | |
Autocarro 2 assi attrezzato con Compattatore a caricamento posteriore ≥ 17 mc., con sistema AVC; | 1 |
Autocarro 2 assi attrezzato con Compattatore a caricamento posteriore ≥ 10 mc., con sistema AVC; | 1 |
LOTTO 3 | |
Autocarro 3 assi attrezzato con Attrezzatura scarrabile a braccio telescopico articolato e Gru retro cabina con benna a polipo. | 1 |
Gli autoveicoli sono dati in consegna in perfette condizioni di efficienza meccanica e di carrozzeria, qualsiasi riserva alle condizioni del mezzo dovrà essere rilevata al momento della consegna.
Art. 3 - Durata del contratto e clausola di recesso La locazione decorrerà, previa sottoscrizione del presente contratto, dalla data di compilazione, in contraddittorio, del verbale di inizio locazione, con consegna dei veicoli secondo il seguente calendario indicativo:
LOTTO 1 | Consegna |
N° 2 autocarri 2 assi 35 x.xx, attrezzati con Vasche stagne da 5 mc. e sistema AVC; | 15/06/2017 |
N° 3 autocarri 2 assi tipo PIAGGIO PORTER o equivalente, attrezzato con Vasche stagne 2 mc. e sistema AVC; | 15/06/2017 |
N° 3 autocarri 2 assi tipo PIAGGIO PORTER o equivalente, attrezzato con Vasche stagne 2 mc. e sistema AVC; | 15/07/2017 |
LOTTO 2 | |
N° 1 autocarro 2 assi attrezzato con Compattatore a caricamento posteriore ≥ 17 mc., con sistema AVC; | 20/09/2017 |
N° 1 autocarro 2 assi attrezzato con Compattatore a caricamento posteriore ≥ 10 mc., con sistema AVC; | 30/06/2017 |
LOTTO 3 | |
Autocarro 3 assi attrezzato con Attrezzatura scarrabile a braccio telescopico articolato e Gru retro cabina con benna a polipo. | 15/07/2017 |
ed avrà durata sino al 30/09/2017.
Se ConSer V.C.O. S.p.A. intenderà far valere l’opzione di proroga del contratto, come prevista nel bando di indizione della gara, dovrà darne comunicazione scritta al locatore con un preavviso di almeno 20 giorni dal termine di scadenza sopra indicato, e quindi entro il 10/09/2017, in tal caso il servizio procederà, per il periodo concordato e non superiore ad ulteriori 90 giorni, alle condizioni tutte di cui al presente contratto di locazione.
Art. 4 - Corrispettivo del contratto Per le prestazioni oggetto del presente contratto, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà alla ditta aggiudicataria i seguenti canoni mensili:
LOTTO 1 | Canone |
Autocarro 2 assi 35 x.xx, attrezzato con Vasche stagne da 5 mc. e sistema AVC; | €. |
Autocarro 2 assi tipo PIAGGIO PORTER o equivalente, attrezzato con Vasche stagne 2 mc. e sistema AVC; | €. |
LOTTO 2 | |
Autocarro 2 assi attrezzato con Compattatore a caricamento posteriore ≥ 17 mc., con sistema AVC; | €. |
Autocarro 2 assi attrezzato con Compattatore a caricamento posteriore ≥ 10 mc., con sistema AVC; | €. |
LOTTO 3 | |
Autocarro 3 assi attrezzato con Attrezzatura scarrabile a braccio telescopico articolato e Gru retro cabina con benna a polipo. | €. |
I suddetti canoni mensili resteranno invariati per tutta la durata del contratto, compreso l’eventuale periodo di proroga; gli stessi potranno essere proporzionalmente incrementati nel solo caso in cui si verifichino aumenti del premio assicurativo dovuti ad incidenti passivi che comportino la variazione della classe di merito iniziale attribuita dalla compagnia di assicurazione.
Per periodi inferiori al mese il valore del canone sarà rapportato agli effettivi giorni di noleggio dei veicoli risultanti dalle date dei verbali di consegna/riconsegna.
Le spese di pratica sono pari ad €.
Il canone mensile, come sopra indicato costituisce il corrispettivo per l’utilizzo del veicolo per un totale di ore mensili di utilizzo presa di forza PTO e per un totale di km./mese.
Per ogni ora aggiuntiva di utilizzo di PTO, così come risultante dal “conta Ore” attivo sul veicolo, sarà corrisposto il canone aggiuntivo di €/h. ; per ogni km. aggiuntivo, così come risultante dal “contachilometri” attivo sul veicolo, sarà corrisposto il canone aggiuntivo di €/km. .
L'importo presunto per la durata contrattuale è pari a €. ,00 compresi oneri sicurezza, XXX xxxxxxx.
Art. 5 - Variazioni al contratto Sulla base di quanto previsto nel bando di gara ConSer V.C.O. si riserva di attivare opzione di proroga, per un periodo massimo di ulteriori 90 gg. per uno o più veicoli oggetto del presente contratto.
Art. 6 - Adeguamento dei prezzi
Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 4, dato atto che trattasi di contratto di servizio con durata inferiore all’anno, non è previsto adeguamento o revisione dei prezzi.
Art. 7 - Esecuzione del contratto
Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.Lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’appaltatore è svolta dal R.U.P. congiuntamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer
V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
Art. 8 - Contabilità e pagamenti
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà effettuato a 30 gg. data fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio con le modalità sotto riportate.
Negli stessi termini saranno corrisposti anche il rimborso delle spese previste a carico del locatario ed eventuali contravvenzioni o addebiti conseguenti a violazioni di leggi o regolamenti addebitabili al locatario nel periodo del noleggio.
Il canone di noleggio è sempre dovuto, anche in caso di fermo mezzo o sequestro del medesimo per fatti non imputabili al locatore.
All’atto della consegna dei veicoli gli stessi dovranno essere completi della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, fatta eccezione dell’attestazione a carico del R.T. di ConSer, in caso di carenza della suddetta documentazione, ConSer procederà al pagamento del canone ad avvenuta regolarizzazione della stessa, a prescindere dall’avvenuta consegna dei veicoli.
E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che XxxXxx
V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria..
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., qualora si verifichi il mancato pagamento di un canone di locazione, il locatore avrà facoltà di procedere al blocco del veicolo, avvalendosi del dispositivo “blocco motore” di cui all’apparato satellitare presente sul veicolo, della cui installazione e funzioni il locatario si dichiara a conoscenza.
Art. 9 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
Art. 10 - Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
L’appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale, all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,
assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di:
- Pagamento delle prestazioni relative ai servizi;
- Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.
A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità.
In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, XxxXxx V.C.O. S.p.A. tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 11 - Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx
, – ( ) tel. , fax _, mail mail PEC .
Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 12 - Obblighi del locatario
Nel periodo di validità del contratto ConSer V.C.O. dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
⮚ I veicoli non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli derivanti dalla natura dei medesimi e dal presente contratto, il locatore è esonerato da responsabilità derivanti da uso improprio;
⮚ I veicoli dovranno essere utilizzati nei termini in cui restino valide ed applicabili le polizze assicurative di legge;
⮚ I veicoli non potranno subire variazioni tecniche, meccaniche o di carrozzeria, estetiche o manomissioni, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal locatore;
⮚ Il locatario si obbliga all’osservanza delle norme del codice della strada assumendosi la responsabilità della mancata osservazione delle stesse e rispondendo in via diretta delle eventuali infrazioni delle leggi vigenti;
⮚ Il locatario si obbliga alla perfetta manutenzione e conservazione del veicolo, come meglio specificato al successivo art. 13, impegnandosi al trasferimento, a sue spese, del veicolo scarico ed igienizzato presso i centri di manutenzione convenzionati con il locatore per le revisioni e manutenzioni periodiche previste;
⮚ Il locatario dichiara che i veicoli oggetto di locazione saranno utilizzati esclusivamente da personale di ConSer V.C.O. S.p.A., in possesso di patente di guida idonea all’utilizzo degli specifici veicoli e con adeguata formazione professionale, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
⮚ I veicoli non potranno essere adibiti a trasporto di passeggeri o merci in numero/quantità superiore a quanto previsto dal libretto di circolazione, né a trasporto passeggeri dietro compenso;
⮚ I veicoli non potranno essere utilizzati per trainare, rimorchiare o spingere altri veicoli;
⮚ Le strumentazioni afferenti il contachilometri ed il contaore motore non dovranno mai essere danneggiati o manomessi;
⮚ Sono a carico del locatario gli obblighi di custodia del mezzo, in spazi idonei ed in condizioni di sicurezza.
Art. 13 - Presa in consegna e restituzione del veicolo - manutenzione La presa in consegna e la restituzione dei mezzi locati saranno effettuate presso la sede del locatario sita in Xxxxxxxx, xxx Xxxxxx, 00.
Al momento della consegna i veicoli dovranno essere perfettamente lavati internamente ed esternamente, il locatario dovrà riconsegnare i mezzi nelle medesime condizioni.
All’atto della consegna e della successiva riconsegna dovranno essere stilati formali verbali indicanti lo stato d’uso e la percorrenza chilometrica del veicoli, il carburante all’atto della riconsegna dovrà essere allo stesso livello della rilevato al momento della consegna.
Il locatario deve riconsegnare al locatore il veicolo nello stesso stato in cui lo ha noleggiato: in caso di mancanza di accessori o della presenza di danni meccanici, elettrici o di carrozzeria, tutte le spese di ripristino mezzo saranno addebitate al locatario. La mancata riconsegna del mezzo potrà configurare il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 C.P. con facoltà del locatore di tutelarsi nelle sedi opportune.
Le parti si impegnano ad adempiere alle seguenti obbligazioni:
1. Il locatario garantirà la manutenzione giornaliera, da effettuarsi su ciascun veicolo, comprensiva di:
a. Pulizia generale del mezzo in tutte le sue parti;
b. Controllo del buon funzionamento dell’attrezzatura;
c. Controllo generale del funzionamento dell’impianto elettrico;
d. Controllo ed eventuale sostituzione pneumatici se non previsto contrattualmente o per rotture accidentali;
e. Pulizia, ingrassaggio e lavaggio completo dei veicoli;
f. Controllo dei liquidi in generale, del motore e dell’attrezzatura;
g. Effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria atti a mantenere in perfetta efficienza il mezzo, conformemente alla normativa in materia di circolazione su strada;
2. Il locatario, al fine di consentire al locatore la corretta gestione degli interventi di manutenzione del mezzo, si impegna a:
a. Controllare e comunicare al locatore le scadenze dei tagliandi previsti dal libro d’uso e manutenzione;
b. Segnalare puntualmente in forma scritta ogni problema rilevato e/o necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al manifestarsi della necessità, consentendo al locatore un tempestivo intervento.
c. Trasportare i veicoli per gli interventi necessari esclusivamente presso i centri/officine autorizzati dal locatore, consegnandoli puliti e svuotati da ogni rifiuto;
d. Rispettare la programmazione dei controlli e degli interventi manutentivi;
3. Sono a carico del locatario:
a. Le spese per la sostituzione degli pneumatici, se dovuta a causa diversa dalla normale usura;
b. Oneri e spese di trasporto dei veicoli ai centri autorizzati per effettuazione di tagliandi e manutenzione;
c. Spese per danni derivanti da sua responsabilità, rotture dovute ad incuria, imperizia e/o negligenza nell’uso del veicolo;
4. Sono a carico del locatore le spese di revisione e di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché le spese relative ad eventuale traino/trasporto in caso di guasto o incidente non imputabile alla responsabilità del locatario.
5. Il locatore provvederà al pagamento della tassa di proprietà per il veicolo locato e per tutta la durata della locazione.
Art. 14 - Cauzione
Con la sottoscrizione del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi a carico del locatario, ConSer V.C.O. S.p.A. si impegna a stipulare, prima della presa in consegna dei veicoli, cauzione di €. , da prestarsi con deposito in contanti o sottoscrizione di fideiussione bancaria e/o assicurativa;
Art. 15 - Garanzia definitiva La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, incrementata, per ribassi superiori al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento.
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Si dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n.
del per l’importo di (_ ).
Art. 16 - Polizze assicurative I veicoli a partire dalla consegna del mezzo e fino al termine della locazione, dovranno essere provvisti di assicurazione obbligatoria per la circolazione su strada, la ditta aggiudicataria ha l’onere di contrarre a proprio nome le specifiche polizze assicurative con compagnie di primaria importanza, comprensive delle garanzie sotto precisate:
⮚ Responsabilità civile;
⮚ Incendio, furto del veicolo, scoperto max. 10% minimo €. 1.000,00;
⮚ Eventi sociopolitici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli scoperto max. 10% minimo
€. 1.000,00;
⮚ Kasco scoperto max. 10% minimo €. 1.000,00.
Le eventuali indennità o spese di ripristino dei mezzi saranno versate anche nel caso di incidenti passivi ove non sia possibile individuare il responsabile del danno.
Ogni sinistro dovrà essere immediatamente denunciato al locatore e dovrà essere consegnata o inviata a mezzo PEC tutta la documentazione utile entro tre giorni dalla data del sinistro. Il locatario si impegna a trasmettere, con le modalità di cui sopra, al locatore qualsiasi altro documento a lui notificato o pervenuto relativo a danni, pretese o procedimenti connessi al sinistro stesso.
Il locatario non è autorizzato alla firma di alcun documenti di constatazione amichevole di incidente (CID).
In caso di sinistro grave, qualora l’importo delle riparazioni ecceda il 40% del valore commerciale del veicolo e si accerti la responsabilità del locatario, il locatore può recedere unilateralmente dal contratto, la stima del danno sarà effettuata dal locatore ed il costo sarà posto a carico del locatario.
Art. 17 - Cessione del contratto E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
Art. 18 - Subappalto dei servizi
Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
La Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatore di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, comma 13, D.lgs. n. 50/2016.
Art. 19 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro Il committente e l’appaltatore danno atto della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge. Il suddetto documento è allegato al presente contratto per farne parte integrante.
L'Impresa, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo a quello già previsto, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. L’impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento dell’Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva.
L’Appaltatore deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi alle attività oggetto dell’appalto:
a) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;
b) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare.
Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme
previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi.
Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli di XxxXxx V.C.O. S.p.A..
Art. 20 - Penali Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, sono stabilite a carico della ditta appaltatrice le seguenti penali:
⮚ per ogni inadempienza a quanto definito dal presente contratto e dall’allegato capitolato, per effettuazione dei servizi con modalità esecutive diverse da quelle stabilite dal capitolato e dal presente contratto, sarà erogata una penale dell’1‰ dell’importo totale di aggiudicazione, pari ad
€. . La penale è da intendersi giornaliera fino ad avvenuta formale regolarizzazione del servizio;
⮚ per la ritardata consegna iniziale dei veicoli, e sino ad avvenuta regolarizzazione, oltre alle penali di cui al precedente punto 1, XxxXxx V.C.O. S.p.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge. Al verificarsi di tale evenienza, saranno addebitate alla ditta appaltatrice le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l’esecuzione d’ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa;
Nel caso in cui l’impresa incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si sommeranno e verranno dedotte, come sopra descritto.
Le infrazioni anzidette saranno accertate da XxxXxx V.C.O. S.p.A. o da suoi incaricati, che ne daranno comunicazione alla ditta appaltatrice che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, XxxXxx V.C.O. S.p.A., esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni; sono considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate, esclusivamente gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente o altra Autorità equipollente e gli stati di calamità naturale dichiarati dagli organi di competenza che impercorribile la viabilità principale.
L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a mezzo mail, relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, di norma, trattenute da ConSer V.C.O.
S.p.A. sulla prima fattura disponibile.
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. In ogni caso l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta non potrà superare il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo.
Art. 21 - Risoluzione del contratto
Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
2. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
3. perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
4. quando l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo;
5. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
6. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
7. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, oltre ad essere tenuta al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva.
Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.
Inoltre, costituiscono violazioni idonee a legittimare la risoluzione unilaterale del contratto da parte del locatore:
1. mancato pagamento di un canone periodico o di altro importo dovuto dal locatario nei termini di cui al presente contratto;
2. inadempienza del locatario agli obblighi di cui al precedente art. 12;
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
In tutti i casi di risoluzione del contrato il locatario provvederà all’immediata riconsegna dei veicoli.
Art. 22 - Forma del Contratto e Spese contrattuali Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.
Art. 23 - Privacy ed accesso agli atti
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s’informa che :
a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;
c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N° 445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;
e. il conferimento dei dati è obbligatorio;
f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 24 - Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l’arbitrato.
Art. 25 - Riferimento alla legge I servizi previsti nel presente contratto e nell’allegato capitolato, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero
subentrare nel corso dell’appalto, con particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, alle normative di sicurezza sul lavoro, al codice della strada.
Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate.
La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto.
ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:
1. visura CCIAA
2. copia della garanzia definitiva
3. capitolato speciale d’appalto
4. D.U.V.R.I.
APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 durata del contratto e clausola di recesso Art. 4 corrispettivo del contratto
Art. 5 variazioni al contratto Art. 8 contabilità e pagamenti
Art. 9 obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 10 adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva Art. 20 penali
Art. 21 risoluzione del contratto Art. 24 foro competente
Letto, confermato e sottoscritto
La ditta appaltatrice | ConSer V.C.O. S.p.A. |