Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Convenzione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 24.12.2001
CASSA FORENSE – RC PROFESSIONALE AVVOCATI
Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
Convenzione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 24.12.2001
Il presente Fascicolo informativo, contenente
- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
CASSA FORENSE – RC PROFESSIONALE AVVOCATI
Nota Informativa
CASSA FORENSE – RC PROFESSIONALE AVVOCATI
Mod. R59A/01
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/ Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell’assicurazione.
Scoperto La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato. Sinistro La richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l’assicurazione. Società Generali Italia S.p.A.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Generali Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 – Italia;
c) recapito telefonico: x00 000 0000 000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx, e-mail xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx;
d) L’impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione;
e) collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.
Nota informativa -
Cassa Forense - RC Professionale Avvocati
6
Edizione 24.06.2017 Pagina di
1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Il patrimonio netto ammonta a 00.000.000.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.198.582.000 euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,35 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La polizza Convenzione alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo (la garanzia assicurativa ha durata minima di un anno anche nel caso in cui la polizza Convenzione dovesse cessare).
Si rinvia agli artt. 4 - Decorrenza e durata della garanzia e 14 - Rinnovazione della Convenzione delle condizioni di assicurazione contenute nella polizza Convenzione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino a concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento:
- per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione di avvocato per dettagli si rinvia allart. 1 - Descrizione dell’attività e oggetto della garanzia, Allegato A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale della Polizza Convenzione;
- per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale, nonché per infortuni di lavoratori subordinati e parasubordinati per dettagli si rinvia agli artt. 1 - Proprietà e conduzione dello studio, 2 - Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, Allegato B - Assicurazione della Responsabilità Civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali delimitazioni sono riportate negli articoli:
- da art. 2 a art. 9, Allegato A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale;
- art. 4 - Esclusioni, Allegato B - Assicurazione della Responsabilità Civile per la Proprietà e Conduzione dello Studio e verso i Prestatori di Lavoro.
La copertura decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza. Qualora il premio non venisse pagato entro il termine stabilito dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di effettivo pagamento.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.
Si rinvia pertanto alle relative condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia agli art. 1 - Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia e 8 - Massimali di garanzia e relativo scoperto dell'Allegato A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale.
Esempio numerico di massimale/limite di indennizzo:
ammontare del danno = euro 110.000,00
massimale/limite di indennizzo = euro 100.000,00
danno indennizzabile/risarcibile = euro 100.000,00
Esempio numerico di scoperto:
ammontare del danno stimato = euro 10.000,00
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00 = euro 1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale = euro 9.000,00
6
Pagina 2 di
Edizione 24.06.2017
Nota informativa Cassa Forense - RC Professionale Avvocati
Esempio numerico di franchigia:
se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:
- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)
se la franchigia relativa pattuita è di euro 500,00:
- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
Si rinvia all’art. 10 – Premio, Allegato A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per gli aspetti di maggior dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione (cessazione) del rischio è, a titolo esemplificativo, la radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall’ordine professionale oppure la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
6. Premi
Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d’anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio.
Il Contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio annuo viene aumentato del 4% per rateizzazione quadrimestrale e del 5% per rateizzazione trimestrale.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
• con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario;
• per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide
Nota informativa -
Cassa Forense - RC Professionale Avvocati
6
Edizione 24.06.2017 Pagina di
3
con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o all’intermediario nei casi previsti.
Avvertenza : la Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- concordando con il Contraente l’attivazione di più sezioni di garanzia assicurativa;
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
7. Rivalse
Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto prevede, per il Contraente, la facoltà di recedere dal contratto con modalità e limiti previsti dall’articolo 12 - Recesso dell’assicurato della Polizza Convenzione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 8 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’assicurato della polizza Convenzione (entro trenta giorni da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza, presentando apposita denuncia di sinistro presso l’Agenzia ove è stata stipulata la polizza con cui si è aderito alla Convenzione. Si rinvia agli articoli 8 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’assicurato e 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza della Polizza Convenzione.
6
Pagina 4 di
Edizione 24.06.2017
Nota informativa Cassa Forense - RC Professionale Avvocati
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 e-mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
14. Arbitrato e mediazione
L’Assicurato per le sole controversie riguardanti il diritto all’indennizzo conferirà alla cassa forense apposito mandato demandando la decisone alla commissione che si costituirà a tal fine in un collegio arbitrale e che deciderà secondo diritto con lodo impugnabile a norma degli artt. 827 e seguenti del c.p.c. Si rinvia all’art. 16
- Commissione paritetica – Arbitrato della Polizza Convenzione. L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a:
Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) e-mail:
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia S.p.A. – Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)
Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000
e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Nota informativa -
Cassa Forense - RC Professionale Avvocati
6
Edizione 24.06.2017 Pagina di
-
5
* * *
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
6
Pagina di
Edizione 24.06.2017
Nota informativa Cassa Forense - RC Professionale Avvocati
6
Cassa Forense - RC Professionale Avvocati
Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale Mod. R59A/01
Contraente Polizza N.
1
18
Condizioni di assicurazione
Cassa Forense - RC Professionale Avvocati mod. R59A/01
Edizione 24.06.2017 Pagina di
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
2
18
Pagina di
Edizione 24.06.2017 Condizioni di assicurazione
Cassa Forense - RC Professionale Avvocati
mod. R59A/01
CONVENZIONE PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
(Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense)
CONTENUTI
La Convenzione
La Convenzione contiene la previsione degli obblighi delle parti (rispettivamente la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in seguito per brevità Cassa, e Generali Italia S.p.A., in seguito per brevità Società) in relazione alla gestione del rapporto assicurativo tra gli Avvocati e l’Assicuratore in particolare disciplinando la facoltà di recesso e istituendo una commissione paritetica per la valutazione dei sinistri e dei comportamenti delle parti.
Le definizioni
Significato attribuito convenzionalmente dalle parti alle denominazioni riportate.
Le condizioni di assicurazione della Responsabilità Civile professionale – Allegato A
Disciplinano la garanzia assicurativa per danni patrimoniali e non a terzi nell’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di Avvocato.
Le condizioni di assicurazione della proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro - Allegato B
Disciplinano la garanzia assicurativa per danni materiali e lesioni personali a terzi, ivi compresi gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Assicurato sia responsabile.
Il modulo di adesione
Lo strumento con il quale aderire alla Convenzione ed attivare la garanzia assicurativa prescelta dall’Assicurato.
CONVENZIONE
Art. 1 - Contraente e Assicurati
La Cassa stipula la presente Convenzione per conto di tutti gli iscritti agli Albi degli Avvocati e ai Registri dei Praticanti Avvocati abilitati, cui compete la qualifica di assicurati alle condizioni che seguono.
La Convenzione non comporta alcun onere o responsabilità per la Cassa.
Art. 2 - Decorrenza e durata della Convenzione
La presente Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dal 1° gennaio 2002 e scadrà il 31.12.2003, salva la rinnovazione di cui al successivo art.14.
18
Tuttavia, se entro la scadenza non fossero raggiunte almeno 20.000 (ventimila) adesioni, la presente convenzione si intenderà automaticamente risolta di diritto a partire dalle ore 24 del 31.12.2003.
Condizioni di assicurazione
Edizione 24.06.2017 Pagina 3 di
In tale ipotesi le garanzie in corso a favore di coloro che avessero aderito alla Convenzione resteranno in vigore fino alla scadenza dell’annualità in corso ovvero fino alla prima scadenza annuale successiva, fermo l’obbligo di pagamento del relativo premio.
Resta inteso che concorreranno al raggiungimento del numero minimo di adesioni le polizze in corso con la Società che alla loro naturale scadenza fossero convertite in adesioni alla presente Convenzione.
Art. 3 - Adesioni
Gli iscritti alla Cassa potranno aderire alla Convenzione stipulando apposita polizza presso qualsiasi Agenzia della Società ubicata sul territorio della Repubblica Italiana.
Art. 4 - Decorrenza e durata della garanzia
La garanzia avrà effetto dal giorno immediatamente successivo a quello dell’adesione, fermo restando che la validità della garanzia non potrà essere in alcun caso anteriore alla data di decorrenza della Convenzione.
La garanzia assicurativa ha durata di anni uno a decorrere dalla data di adesione, anche nel caso in cui per qualsiasi ragione la presente Convenzione dovesse cessare.
Qualora il premio non venisse pagato entro il termine stabilito dall’art.1901, II comma codice civile, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento.
La garanzia assicurativa si rinnoverà automaticamente e in modo tacito di anno in anno salvo disdetta da parte dell’Assicurato così come regolata dal successivo art. 12.
Art. 5 - Condizioni di assicurazione
Le condizioni di assicurazione risultano esposte negli allegati
• A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale;
• B - Assicurazione della Responsabilità Civile della proprietà e della conduzione dello studio e verso prestatori di lavoro,
che formano parte integrante della presente Convenzione.
Art. 6 - Massimali di garanzia
La garanzia è prestata nei limiti riportati nel frontespizio di polizza.
I massimali minimi di garanzia sono fissati secondo le modalità di esercizio dell’attività professionale. In caso di attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso:
A) non superiore a Euro 30.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
B) superiore a Euro 30.000,00 e non superiore a Euro 70.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
C) superiore a Euro 70.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
In caso di attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso:
D) non superiore a Euro 500.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro con un limite di Euro 2.000.000,00 per anno assicurativo;
E) superiore a Euro 500.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 2.000.000,00 per sinistro con un limite di Euro 4.000.000,00 per anno assicurativo.
In caso di attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti:
F) il massimale deve intendersi pari ad Euro 5.000.000,00 per sinistro con un limite di Euro 10.000.000,00 per anno assicurativo.
18
Pagina 4 di Edizione 24.06.2017 Condizioni di assicurazione
Art. 7 - Altre assicurazioni
In caso di precedente esistenza di altre polizze stipulate dagli assicurati con la Società o con altri assicuratori, la presente garanzia opererà a secondo rischio rispetto alle medesime per l’importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, che sarà considerato come franchigia fissa in ogni caso di inoperatività della polizza di primo rischio anche a causa del mancato pagamento del premio.
In tal caso il premio dovuto sarà soggetto allo sconto (non cumulabile con quello previsto all'art.9 dell'Allegato A) del 40% fino a quando la garanzia opererà a secondo rischio.
Le polizze in corso con la Società resteranno in vigore fino alla loro naturale scadenza contrattualmente prevista.
In caso di successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società e in tal caso si applica quanto disposto dall’art. 1910 del c.c.. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.
Art. 8 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro quaranta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, presentando apposita denuncia di sinistro presso l’Agenzia ove è stata stipulata la polizza con cui si è aderito alla Convenzione, comunicando altresì l’eventuale esistenza di altre assicurazioni e trasmettendo l’eventuale relativa documentazione.
Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell’art. 1917 comma 3, secondo periodo, del codice civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 10 - Recesso della Società per sinistro
La Società rinuncia ad avvalersi nei confronti dei singoli Assicurati della facoltà di recesso per sinistro.
Art. 11 - Validità della garanzia
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provoca la rischiesta di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione.
Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
18
In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste fermo quanto previsto dal presente contratto circa la denuncia dei sinistri. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso fatto sono considerate unico sinistro.
Condizioni di assicurazione
Edizione 24.06.2017 Pagina 5 di
Art. 12 - Recesso dell’assicurato
L'Assicurato, potrà recedere dal contratto di assicurazione a ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, inviando comunicazione alla Società all’indirizzo Generali Italia S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - o all’Agenzia detentrice del contratto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Art. 13 – Ultrattività per risoluzione della presente Convenzione per recesso dell’Assicurato ai sensi dell’art. 12
In qualsiasi caso di risoluzione della presente Convenzione o di recesso dell’Assicurato ai sensi dell’art. 12, l’Assicurato, a fronte del versamento di un premio pari all’importo dell’ultima annualità di copertura, potrà richiedere alla Compagnia che la garanzia sia valida anche per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere durante il periodo dell’assicurazione che gli dovessero pervenire nei cinque anni successivi alla cessazione dell’assicurazione medesima.
In tal caso il massimale sarà unico per l’intero quinquennio e corrisponderà al massimale in corso alla cessazione dell’assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di accettare la richiesta previa compilazione di apposito questionario dal quale in ogni caso dovrà risultare l’assenza di sinistri denunciati o la mancata conoscenza di fatti che possano dare luogo a richieste di risarcimento.
Art. 14 - Rinnovazione della Convenzione
La Convenzione, a decorrere da giugno 2017, avrà durata biennale e si rinnoverà automaticamente e in modo tacito di biennio in biennio, salvo disdetta da parte della Cassa da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno sei mesi o, salvo disdetta da parte della Società da comunicarsi sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno mesi 12. La comunicazione di disdetta da parte della Cassa alla Società dovrà essere inviata all'indirizzo Generali Italia S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx XX; mentre la comunicazione di disdetta da parte della Società alla Cassa dovrà essere inviata all'indirizzo Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxx.
Art. 15 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d’anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in Agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario sul conto corrente postale dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario sul conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all’intermediario sul conto corrente assicurativo dedicato, con clausola di intrasferibilità;
18
Pagina 6 di Edizione 24.06.2017 Condizioni di assicurazione
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno, bonifico bancario o per pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o all’intermediario sul conto corrente bancario dedicato.
Art. 16 - Commissione paritetica – Arbitrato
È istituita una Commissione paritetica permanente composta da sei membri, tre nominati dalla Cassa e tre dalla Società, con funzioni consultive e di verifica dei comportamenti delle parti nell’esecuzione della convenzione.
La Commissione darà il proprio contributo per il superamento di eventuali contrasti interpretativi con riguardo a fattispecie concrete e proporrà quelle modifiche normative che, fermo restando il presupposto di corrispettività delle prestazioni in un quadro di sostanziale equilibrio, riterrà più rispondenti alle esigenze fondamentali degli Assicurati.
La Commissione avrà anche il compito di verificare i comportamenti degli Assicurati e della Società nell’esecuzione della convenzione, formulando a maggioranza pareri in merito al diritto all’indennizzo e se del caso individuando le possibilità di definizione bonaria o arbitrale della lite.
La Commissione avrà altresì il compito di rivedere annualmente l’ammontare del premio dovuto, adeguandolo in relazione all’andamento dell’annualità precedente.
Ciascun Assicurato per le sole controversie riguardanti il diritto all’indennizzo conferirà alla Cassa apposito mandato demandando la decisione alla Commissione che si costituirà a tal fine, con la nomina di un Presidente, in Collegio arbitrale; il Presidente verrà nominato alternativamente una volta dagli arbitri nominati dalla Società, una volta dagli arbitri nominati dalla Cassa.
Il Collegio deciderà secondo diritto, con lodo impugnabile a norma degli artt. 827 e seguenti del c.p.c.
Le spese del Presidente del Collegio arbitrale sono a carico delle parti in egual misura; le spese degli arbitri sono a carico delle parti che li hanno nominati.
Art. 17 - Modifiche dell’assicurazione
Le variazioni o modificazioni della Convenzione devono risultare da atto sottoscritto dalla Cassa e dalla Società.
Art. 18 - Oneri fiscali e rinvio alle norme di legge
18
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato e sono compresi nel premio. Per quanto non diversamente regolato valgono le disposizioni di legge.
Condizioni di assicurazione
Edizione 24.06.2017 Pagina 7 di
NORMA TRANSITORIA
Agli Assicurati che, alla data di entrata in vigore della presente Rinnovazione di Convenzione ai sensi dell’Art. 14 - Rinnovazione della Convenzione, siano già assicurati con la Società e non intendano aderire alle nuove condizioni previste dalla presente Convenzione, è riconosciuta la facoltà di risolvere anticipatamente il proprio contratto, sempreché l’Assicurato stesso abbia provveduto a comunicare formalmente la sua volontà alla Società (anche per il tramite dell’Agenzia detentrice del contratto), ancorché non vengano rispettati i termini di preavviso di cui all’art. 12 della Convenzione – Recesso dell’Assicurato.
Tale facoltà verrà riconosciuta all’Assicurato esclusivamente in occasione dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
Per le successive annualità, restano ferme le condizioni previste dall’art. 12 sopra richiamato.
18
Pagina 8 di Edizione 24.06.2017 Condizioni di assicurazione
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Attività professionale a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’Autorità Giudiziaria o ad Arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione al ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza o assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Danni corporali Morte o lesioni personali.
Danni diretti Danni consequenziali all’evento dannoso.
Xxxxx indiretti Interruzione o sospensione totale o parziale di attività, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente ad un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Danni materiali Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Fatturato Somma degli importi delle fatture emesse riferito all'ultimo esercizio chiuso.
Franchigia La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Perdite patrimoniali I pregiudizi economici che non siano la conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro - per la responsabilità civile professionale la richiesta di risarcimento relativa
a danni per i quali è prestata l’assicurazione;
- per la responsabilità civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione
18
Società Generali Italia S.p.A.
Condizioni di assicurazione
Edizione 24.06.2017 Pagina 9 di
ALLEGATO A - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 1 - Descrizione dell’attività ed oggetto della garanzia
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali, non patrimoniali, indirette, permanenti, temporanee e future, come meglio di seguito disciplinate, colposamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell’attività professionale giudiziale e stragiudiziale, di AVVOCATO nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto e dal D.M. 22 settembre 2016 emanata dal Ministero della Giustizia.
Sono comprese nella copertura assicurativa anche le seguenti garanzie:
a) Sanzioni amministrative
L’assicurazione comprende il rimborso delle sanzioni amministrative poste ad esclusivo carico di terzi compresi i clienti, per errori od omissioni imputabili all'assicurato.
b) Responsabilità dei dipendenti dello studio, dei collaboratori, dei domiciliatari e dei sostituti di udienza e praticanti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato dall’attività del personale dello studio, dei collaboratori, dei domiciliatari e dei sostituti di udienza e praticanti per l’attività svolta in nome e per conto dell’Assicurato, anche se legati all’Assicurato da vincoli di parentela, affinità o coniugio.
c) Custodia documenti
L’assicurazione comprende i danni materiali cagionati a terzi compresi i clienti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti.
d) Custodia Valori
L’assicurazione comprende le perdite patrimoniali colposamente cagionate ai terzi compresi i clienti in conseguenza della sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore comprese quelle derivanti da furto, rapina o incendio che l’Assicurato custodisca o che abbia avuto in consegna dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi, nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale assicurata e sempreché la consegna di tali beni risulti documentata da un verbale di consegna tra le parti sottoscritto.
La garanzia opererà con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con l’applicazione di uno scoperto del 10% su ogni sinistro.
e) Processo telematico (proprietà ed uso di elaboratori elettronici)
L’assicurazione comprende la proprietà ed uso di elaboratori elettronici utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività professionali per le quali è prestata l’assicurazione.
La presente estensione di garanzia opera anche per l’attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell’art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La presente estensione di garanzia, fermo quanto indicato nell’art. 4 “Esclusioni”, lettera “b”, non opera comunque per le perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software realizzato ed adattato dall’Assicurato o da società di cui sia titolare, amministratore o socio.
f) Attività di arbitrato ex art. 1 DL 12/09/2014 n. 132.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento delle funzioni di arbitro, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 12/09/2014 n. 132, convertito in L. 10/11/2014 n. 162. Per i danni di tale natura, la garanzia è prestata nell’ambito del massimale riportato sul frontespizio di polizza.
Per ciascun sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 1.500,00.
18
Pagina 10 di Edizione 24.06.2017 Condizioni di assicurazione
g) Tutela della Privacy (D.LGS n. 196/2003)
L’assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione involontaria delle norme sulla tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa e sempreché non si tratti di comportamenti illeciti continuativi.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza riportato sul frontespizio di polizza e comunque fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro e per anno assicurativo di Euro 350.000,00.
h) Negoziazione assistita
L’assicurazione comprende l’attività di negoziazione assistita, di cui agli artt. 2 e seguenti del D.L. 12/9/2014 n. 132, convertito in L. 10/11/2014 n. 162.
i) Attività di Mediatore (decreto n. 180 del 18/10/2010)
L’assicurazione comprende l’attività di MEDIATORE svolta ai sensi del Decreto n. 180 del 18.10.2010, in esito all’azione di rivalsa azionata dall’Organismo di Conciliazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali da questi subite a causa della condotta colposa dell’Assicurato.
La garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro ed anno assicurativo pari a Euro 500.000,00.
j) Danno non patrimoniale
L’assicurazione comprende le perdite, non patrimoniali, intendendosi per tali i danni di natura biologica, morale ed esistenziale, colposamente cagionate a terzi.
k) Danni indiretti
L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da interruzione o sospensione totale o parziale di attività, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente ad un sinistro risarcibile a termini di polizza.
l) Omissioni e ritardi
L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da omissioni o ritardi.
m) Pagamenti on line per titolari di partiva iva (mod. F24)
L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, da errori di digitazione commessi nell’attività di pagamento di tributi e contributi tramite modello telematico F24, così come previsto dall’art. 37, comma 49 della legge 4 agosto 2006 n. 248. La presente garanzia è operante subordinatamente al possesso, da parte dell’Assicurato e/o delle persone da esso designate, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata la presente assicurazione.
Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti da:
- accordi stipulati tra l’Assicurato e il cliente che esulino dalle prescrizioni imposte dalla presente legge,
- mancata o inadeguata sussistenza di fondi nel conto corrente del cliente.
n) Funzioni di curatore fallimentare, liquidatore giudiziario e commissario xxxxxxxxxxx / Procedure esecutive immobiliari e/o custode giudiziario.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato in qualità di:
• curatore fallimentare, liquidatore giudiziario e commissario giudiziario,
• delegato alle vendite e/o dagli incarichi di custode giudiziario ricoperti a termine della Legge 80/2005, procedure esecutive immobiliari
sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei propri doveri.
18
Dalla presente estensione di garanzia sono comunque escluse le perdite patrimoniali derivanti da fatti o da atti di natura meramente discrezionale.
Condizioni di assicurazione
Edizione 24.06.2017 Pagina 11 di
La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto dei delegati e/o coadiutori, escluso il fallito, nominati in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale riportato sul frontespizio di polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro e per anno assicurativo pari ad 1/3 del massimale e, comunque, con il limite massimo di Euro 350.000,00 in caso di polizze con massimale per sinistro superiore a Euro 1.000.000,00.
Per quanto non espressamente derogato, resta fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
La garanzia non vale per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.
La garanzia, limitatamente alle funzioni di curatore fallimentare, liquidatore giudiziario e commissario giudiziario, vale per l’espletamento di un numero massimo di 10 incarichi.
Art. 2 - Validità dell’assicurazione
L’assicurazione è valida subordinatamente all’iscrizione dell’Assicurato nell’Albo degli Avvocati o del Registro dei praticanti ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell’attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo all’Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall’Albo degli Avvocati o dal Registro dei praticanti, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell’assicurazione.
Art. 3 - Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale;
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
e) limitatamente alle attività di Mediatore di cu i alla lettera i) Attività di Mediatore (decreto n. 180 del 18/10/2010), lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l’Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all’azione di rivalsa dell’Organismo di Conciliazione stesso.
La presente disposizione si applica anche all’assicurazione della responsabilità civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro.
Art. 4 – Esclusioni
Sono escluse dall’assicurazione i sinistri derivanti:
18
Pagina 12 di Edizione 24.06.2017 Condizioni di assicurazione
a) dall’espletamento di incarichi di amministratore, componente organismo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01, componente dell’organo di composizione della crisi di sovraindebitamento, amministratore di sostegno e curatore dell’eredità giacente, tutore, liquidatore nominato nell’ambito di liquidazioni ordinarie ad eccezione di quanto previsto dall’art. 1 lettera n), commissario liquidatore, commissario xxxxxxxxxxxxx, sindaco, revisore contabile e revisore di enti locali, arbitro - ad eccezione di quanto previsto dall’art.1 lettera f) - componente di commissioni tributarie, magistrato, docente;
b) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
c) dal mancato raggiungimento di risultati/obiettivi nonché per pareri eccedenti i poteri conferitigli in virtù della carica;
d) dal dolo dell’Assicurato;
e) limitatamente alle attività di Mediatore di cu i alla lettera i) Attività di Mediatore (decreto n. 180 del 18/10/2010), da omissioni e ritardi.
Art. 5 - Ultrattività per cessazione dell’attività
In caso di documentata cessazione dell’attività professionale da parte dell’Assicurato (intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia), ivi compresa l’ipotesi di radiazione dall’Albo degli Avvocati o dal Registro dei praticanti, l’assicurazione si intende risolta e la garanzia vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della assicurazione e pervenute per la prima volta all’Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione dell’attività sempreché denunciate alla Società nei termini previsti dalla Convenzione.
Per la presente estensione di garanzia il massimale annuo di polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per l’intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell’attività e non opererà comunque per le richieste di risarcimento connesse all’attività che ha comportato il provvedimento di radiazione.
Art. 6 - Pluralità di assicurati - Responsabilità solidale
Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale.
Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti assicurati e non , l’assicurazione opera per la responsabilità dell’Assicurato per l’intero, salvo il diritto di regresso della Società nei confronti dei condebitori solidali.
Art. 7 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i fatti commessi nei territori degli Stati membri dell’Unione europea, Svizzera, della Città del Vaticano e della Repubblica di X.Xxxxxx nell’adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l’Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.
Art. 8 - Massimali di garanzia e relativo Scoperto
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza. Tale massimale rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo.
In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
18
Per quanto non diversamente disciplinato, l’assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a euro 500,00.
Condizioni di assicurazione
Edizione 24.06.2017 Pagina 13 di
Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del danno se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Società recupererà la franchigia e/o lo scoperto previsti in polizza direttamente dall’Assicurato.
Art. 9 - Studio associato o società professionali
Qualora l’attività per la quale è prestata l’assicurazione sia esercitata in forma associata o societaria, agli effetti della presente assicurazione assumono la qualifica di “Assicurati” tutti i professionisti che esercitano la professione di cui al precedente art. 1 - Descrizione dell’attività ed oggetto della garanzia; il limite di risarcimento indicato in polizza in tal caso è unico e riferito alla globalità dei professionisti operanti in forma associata o societaria. Peraltro resta salva la possibilità per i professionisti di stipulare separata polizza individuale aderendo anche singolarmente alla convenzione; in tale caso il premio previsto dalla presente convenzione per singolo professionista sarà ridotto nella misura del 10%.
Ad integrazione di quanto disposto dall’Art. 3 - Soggetti non considerati terzi, non sono considerati terzi:
• gli Assicurati fra loro,
• le persone che si trovano con gli Assicurati nei rapporti di parentela di cui alla lett. a) dell’Art. 3 suindicato.
Art. 10. Premio
Il premio è determinato per ciascun periodo assicurativo, in base al fatturato relativo alle attività svolte, dichiarato nell’ultimo esercizio chiuso e noto all’inizio del predetto periodo, nonché in base alla forma dell'attività svolta dall'Assicurato (individuale, collettiva con massimo 10 professionisti, collettiva con oltre 10 professionisti).
Pertanto l’Assicurato 60 giorni prima della scadenza anniversaria è tenuto a comunicare alla Società l’ammontare del fatturato e la forma dell’attività professionale come sopra descritta se variata. Su tale base la Società comunica il premio per il successivo periodo assicurativo e l’eventuale aggiornamento del massimale.
L’eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.
Inoltre ad ogni scadenza di annualità assicurativa il premio verrà ricalcolato in relazione al numero di sinistri denunciati nel corso del periodo di osservazione come di seguito descritto:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Ne consegue che la rideterminazione del premio, avverrà applicando sul premio in corso le seguenti percentuali di aumento:
Nr sinistri denunciati | Aumento % |
1 Sinistro | 0% |
2 Sinistri | 25% |
3 Sinistri | 50% |
4 Sinistri | 100% |
Oltre 4 Sinistri | 150% |
Se il premio di rinnovo è diverso da quello relativo al periodo precedente, l’Assicurato può accettarlo o rifiutarlo.
18
Pagina 14 di Edizione 24.06.2017 Condizioni di assicurazione
In caso di accettazione, la polizza verrà rinnovata o sostituita con effetto dalla data di scadenza anniversaria e con premio e massimale pari a quelli comunicati.
In caso di rifiuto il contratto si intende risolto a partire dalla suddetta scadenza anniversaria.
Resta convenuto tra le parti che la mancata comunicazione del fatturato superiore a quello dichiarato, ovvero degli elementi di variazione della copertura assicurativa (forma individuale, collettiva con massimo 10 professionisti, collettiva con oltre 10 professionisti) comporta la proporzionale riduzione di eventuali risarcimenti.
18
Condizioni di assicurazione
Edizione 24.06.2017 Pagina 15 di
ALLEGATO B - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DELLO STUDIO E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
Art. 1 - Proprietà e conduzione dello studio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per danni colposamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
a) alla proprietà e alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, comprese insegne e tendoni;
b) alla proprietà e conduzione dei locali dello studio per spargimento d’acqua e rigurgito di sistemi di scarico purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, restando inteso che la presente garanzia opera in eccedenza rispetto ad altre analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio;
c) alla locazione dei locali dello studio ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 cod. civ. (rischio locativo), restando parimenti inteso che la garanzia opera in eccedenza ad analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio;
d) fatti colposi o dolosi di praticanti, dipendenti e collaboratori dello studio.
Questa specifica garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro, di un importo pari al massimale di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Art. 2 - Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.
L’assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.
Art. 3 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
d) da lavori di manutenzione straordinaria;
18
Pagina 16 di Edizione 24.06.2017 Condizioni di assicurazione
e) connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.). Sono altresì esclusi i danni connessi con l’inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento. Sono esclusi altresì, dall’assicurazione i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto, i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
18
Condizioni di assicurazione Edizione 24.06.2017 Pagina di
17
18
18
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
Condizioni di assicurazione -
Cassa Forense - RC Professionale Avvocati mod. R59A/01
Edizione 24.06.2017 Pagina di