Spett.le
Spett.le
DEV/AD/APP
Aosta,
PEC:
Oggetto: contratto n. (gara n. 1000029040) – Fornitura di cavi BT CPR
– CIG 7937716A74
Con la presente DEVAL S.p.A. società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento della C.V.A. S.p.A. a s.u., con sede legale in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta 01013210073, capitale sociale € 38.632.000,00 interamente versato in persona del Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante xxx. XXXXXXX Xxxxxxx (di seguito “DEVAL” o “Committente”),
affida
alla Ditta , con sede legale in Codice Fiscale e Partita IVA n. , in persona del Legale Rappresentante (di seguito “Appaltatore”), l’appalto in oggetto (nel seguito “Appalto” o “Contratto”) ai patti e alle condizioni nel seguito riportate.
OGGETTO
Fornitura di cavi di BT CPR da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, alle condizioni e ai termini previsti nel Contratto e nei suoi Allegati.
ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- Allegato 1 Specifica tecnica e quantità;
- Allegato 2 Peso metalli cavi;
- Elenco Prezzi.
CORRISPETTIVO
L’importo del contratto, è pari ad € ( ), di cui 0,00 € (eurozero/00) per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge.
I corrispettivi così pattuiti si intendono fissi ed invariabili. I corrispettivi per ogni cavo risultano così costituiti:
prezzo al metro del cavo = C + M
Dove:
o C = rappresenta il prezzo al metro, IVA esclusa, al netto dei metalli (rame e/o alluminio). Tale valore è riportato nell’allegato Xxxxxx Xxxxxx e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto;
o M = rappresenta il prezzo al metro, IVA esclusa, della parte metallo (rame e/o alluminio). Tale valore è soggetto a revisione come nel seguito indicato.
REVISIONE DEI PREZZI
In occasione di ogni singolo ordine da parte della Committente il fattore “M”, di cui sopra, verrà ricalcolato come segue e arrotondato alla seconda cifra decimale:
M = K x P / 1000
Dove:
o K = rappresenta i kg di metallo (rame e/o alluminio) presenti in un metro di cavo ed è calcolato tenendo conto della sezione dei conduttori, della sezione dello schermo (ove presente) e del peso specifico dei metalli (PS alluminio: 2,7 Kg/dm3, PS rame: 8,9 kg/dm3). Tale peso è riportato nell’allegato Xxxxxx Xxxxxx e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto;
o P = rappresenta il prezzo medio del metallo (Prezzo ALLUMINIO LME o Prezzo RAME LME) espresso in €/Ton relativo alle cinque quotazioni consecutive rilevate dal sito web dell’AICE (xxxx://xxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx per l’alluminio e xxxx://xxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxx per il rame) a partire dal giorno 1 (compreso) del mese precedente rispetto alla data del modulo d’ordine della Committente;
o per i cavi costituiti sia da rame che da alluminio dovrà essere calcolato il fattore M per ogni singolo metallo; entrambi i fattori dovranno essere sommati al fattore C.
VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Il presente Contratto avrà durata dal 01/11/2019 al 31/10/2021.
Nulla è dovuto qualora non venga raggiunto l’importo del presente Contratto.
Le singole specifiche d’ordinazione potranno essere emesse sino al termine della validità del contratto e la consegna potrà avvenire successivamente a tale termine nel rispetto di quanto previsto all’art. LOCALITÀ E CONDIZIONI DI RESA.
Il Contratto si esaurisce, salvo diverso accordo tra le Parti nel rispetto della normativa vigente applicabile:
o al raggiungimento dell’importo del contratto, anche se tale raggiungimento avverrà prima della scadenza della durata;
o alla scadenza del termine della durata, anche se, a tale data, non sarà stato raggiunto l'importo contrattuale.
La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di rivolgersi in qualsiasi momento ad altri fornitori, non prevendendo per il presente contratto alcun diritto di esclusiva nei confronti dell’Appaltatore e, pertanto, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta e/o pretesa nei confronti della Committente.
SPECIFICHE D’ORDINAZIONE
Durante il periodo di validità del presente Contratto, i materiali Vi verranno di volta in volta specificati con apposito "Modulo richiesta materiale".
Si garantisce che nel corso della validità del Contratto le specifiche d’ordinazione, per ciascuna destinazione, prevedranno un quantitativo minimo non inferiore a 15.000,00 €.
Non dovrete comunque procedere a consegne di materiali non previsti nel “Modulo richiesta materiale”; in tal caso le relative richieste dovranno essere da Voi immediatamente segnalate telefonicamente al numero 0165/647363 e restituite a DEVAL S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXX.
La documentazione di accompagnamento dei materiali dovrà riportare:
- gli estremi dell'ordinazione;
- l'indicazione della natura delle merci;
- il numero dei colli;
- l'esatto importo di ogni singola voce, così come sarà esposto in fattura;
- la quantità della merce contenuta in ciascun collo.
LOCALITÀ E CONDIZIONI DI RESA
Vi impegnate a consegnare presso:
la sede DEVAL in Via Clavalité, 8 – 11100 AOSTA
il Centro Operativo DEVAL in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXX
il magazzino DEVAL presso Fabbricato UM17 – Area Espace Aosta - Via Lavoratori Vittime del Xxx xx Xxxx, XX - 00000 XXXXX
La consegna deve avvenire mediante autocarri con vano di carico aperto, o comunque apribile, in modo da consentire lo scarico dall’alto con carroponte o con camion con gru.
È richiesto un preavviso telefonico di almeno 24 ore prima della consegna.
La date di consegna dovranno essere concordate con i nostri tecnici e dovranno avvenire entro i termini indicati nell’allegato “Elenco Prezzi / Modulo per offerta economica” dalla data dei singoli ordini. I giorni compresi tra il 10 agosto e il 25 agosto e tra il 24 dicembre e il 6 gennaio non verranno considerati ai fini del conteggio dei giorni per la consegna e per l’applicazione delle penali.
In caso di inadempimento delle consegne nei tempi descritti è nostra facoltà annullare i relativi moduli senza che ciò costituisca per Voi diritto ad alcun indennizzo.
Le merci non rispondenti alle prescrizioni del Committente ovvero danneggiate o deteriorate saranno, al momento della consegna, rifiutate ed il Fornitore sarà tenuto a sostituirle a sua cura e spese entro il termine perentorio di 15 giorni.
Tolleranza: +/- 10% rispetto alla pezzatura standard delle singole bobine riportata nella tabella "Allegato 1" (eventuali pezzature diverse da quelle standard dovranno essere concordate con la Committente).
Scarico: a carico DEVAL Imballo: compreso
GESTIONE BOBINE
I cavi devono essere forniti su bobine “non riutilizzabili” con il tamburo e le flange di dimensioni adeguate alla sezione e alla lunghezza del cavo che deve contenere. Per quanto compatibile con le dimensioni del cavo, la bobina deve essere di dimensioni contenute, per consentire un normale trasporto e il normale trasporto su automezzi stradali. Sulla superficie esterne, di una delle flange della bobina, devono essere riportati in chiaro almeno i seguenti dati:
- sigla e formazione del cavo;
- scheda tecnica del cavo;
- costruttore del cavo;
- lunghezza della pezzatura contenuta;
- numerazione progressiva iniziale e finale della pezzatura;
- peso tara bobina;
- peso lordo bobina + cavo.
I prezzi del cavo si intendono comprensivi del costo della bobina. Le bobine dovranno essere “a perdere” e non verranno restituite.
Le bobine con flange di diametro superiore a 160 cm dovranno essere consegnate con autocarro idoneo a consentirne lo scarico con carroponte.
SUBAPPALTO ALTERNATIVA A
L’Appaltatore ha dichiarato che per l’esecuzione del presente Appalto non si avvarrà di subappaltatori di alcuna natura e pertanto si intende vietato qualsiasi affidamento di attività in subappalto.
ALTERNATIVA B
L’Appaltatore potrà avvalersi di terzi per l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’Appalto, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e senza pretendere ulteriori compensi, e a condizione che i predetti terzi siano stati preventivamente approvati per iscritto da parte della Committente.
Il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo dell’Appalto.
In ogni caso l’Appaltatore si impegna a rispettare quanto dichiarato nella propria Offerta con riguardo al ricorso al subappalto.
Descrizione delle prestazioni subappaltabili |
Richiesta subappalto
L'Appaltatore dovrà avanzare la richiesta ad avvalersi del subappalto almeno 30 giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, inviando all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx apposita richiesta scritta contenente:
a. documenti relativi all’Appaltatore:
a.1. l’indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al subappalto e il relativo importo;
a.2. dichiarazione sottoscritta attestante l’esistenza o meno di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto;
a.3. dichiarazione dell’Appaltatore di aver verificato il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di idoneità tecnico professionale (rif. art. 90 comma 9 lettera a ed all. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
b. documenti relativi al Subappaltatore proposto:
b.1. l’allegata “Dichiarazione del subappaltatore” relativa al possesso dei requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b.2. copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità;
b.3. copia del contratto di subappalto riportante, a pena di nullità:
- l’indicazione dei costi per la sicurezza sul lavoro;
- specifiche clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle L. n. 136/2010;
- il potere di ispezione e di verifica da parte della Committente dell’esecuzione dell’Appalto e della sua conformità al Contratto, ai progetti e alle istruzioni impartite;
- la facoltà dell’Appaltatore di cedere in favore della Committente il diritto del medesimo Appaltatore al risarcimento dei danni causati dal subappaltatore;
- il diritto della Committente, in caso di cessazione del presente Contratto, di sostituirsi all’Appaltatore stesso nei suddetti contratti di subappalto, senza che sia necessaria alcuna ulteriore formalità.
Autorizzazione subappalto
L'Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che la Committente avrà rilasciato la preventiva autorizzazione nei termini di seguito indicati.
La Committente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni solari dalla relativa richiesta: tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del Contratto o di importo inferiore a
€ 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Committente sono ridotti a metà.
L’Appaltatore anche nell’ipotesi di subappalto a terzi rimarrà l’esclusivo responsabile delle attività oggetto del presente Contratto e risponderà direttamente e integralmente del rispetto di tutte le obbligazioni previste in Contratto ivi inclusi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. È vietato in ogni caso il subappalto a cascata.
Qualora la Committente, anche nel corso dell’esecuzione dell’Appalto, accerti il non verificarsi o il venir meno, nei confronti di un subcontraente, di una delle condizioni previste contrattualmente, diffiderà l'Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un determinato termine dalla ricezione della diffida stessa, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. A seguito della revoca dell'autorizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il subappalto stesso, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni dalla Committente subiti.
L'autorizzazione al subappalto dovrà essere esibita alla rappresentanza locale della Committente nel luogo di esecuzione dell’Appalto onde sia consentito al subappaltatore l'accesso al Cantiere stesso.
Esecuzione subappalto
L’Appaltatore nel corso delle attività di subappalto dovrà consegnare all’Unità preposta alla gestione tecnica i seguenti documenti:
a) comunicazione giornaliera, prima dell’inizio delle attività, della lista delle maestranze utilizzate per ogni cantiere;
b) aggiornamento periodico della documentazione contributiva ed assicurativa secondo la normativa vigente.
Le maestranze che il subappaltatore dichiarerà di impiegare per l’esecuzione dei lavori di tipo elettrico devono possedere il profilo professionale specifico (esempio: i terminali e le giunzioni su cavi MT e BT devono essere eseguite da personale in possesso di attestato di partecipazione a corso di qualificazione professionale e di superamento delle prove finali nonché di attestato d’idoneità rilasciatogli dal Datore di Lavoro).
In ogni caso per l'esecuzione delle attività in presenza di bassa tensione il Personale del subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti per il personale dell’Appaltatore.
Pagamenti subappaltatore
L'Appaltatore autorizzato ad affidare attività in subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo di quanto da quest'ultimo eseguito, provvedendo a trasmettere alla Funzione Amministrazione della Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, in assenza di idonee e congrue motivazioni, la Committente sospenderà, in tutto o in parte, il pagamento degli importi dovuti all’Appaltatore, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, la Committente sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.
Si fa luogo al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi previste nell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
In tutte le ALTERNATIVE
Sub-contratti non costituenti subappalto
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del contratto non costituenti subappalto ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
COLLAUDI E CERTIFICAZIONI
A cura del fornitore con relativa certificazione da inviare contestualmente alla fornitura.
CONTROLLO DI RISPONDENZA E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
Al ricevimento della Fornitura da parte della Committente, la stessa effettuerà un primo controllo sommario dei materiali ordinati destinato a verificare che i materiali siano conformi alle prescrizioni richieste dal Contratto e dai suoi allegati. Nel caso venissero evidenziati difformità e/o difetti, i materiali ordinati saranno restituiti in posto assegnato con spese di trasporto a carico dell’Appaltatore.
In ogni caso, qualora durante il controllo la Committente riscontri vizi o difformità nell’esecuzione della Fornitura, l’Appaltatore è tenuto a eseguire, a sua esclusiva cura e spese, quelle attività che la Committente ritenga necessarie.
L’accettazione della Fornitura avverrà solo dopo l’esito positivo del successivo e approfondito controllo di rispondenza del materiale consegnato alla Committente a seguito del quale la Committente provvederà ad autorizzare il pagamento della fattura.
Dall’accettazione e con riferimento a quanto oggetto della medesima, si intende avvenuto il passaggio di proprietà a favore della Committente e del rischio inerente alla Fornitura; da tale momento inoltre le Parti convengono che decorrono le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 cod. civ. e i previsti termini per la denuncia si intendono triplicati.
TRASPORTI
L’Appaltatore provvederà, a propria cura, spese, responsabilità e rischio (incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, furto, perdita o danneggiamento, anche per caso fortuito o forza maggiore), al trasporto ed alla consegna dei beni necessari per lo svolgimento della Fornitura nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia, anche con riguardo alla documentazione di trasporto.
Saranno inoltre a cura dell’Appaltatore tutte le spese relative alle autorizzazioni di trasporto, permessi ed eventuali pratiche di sdoganamento.
GARANZIA
I materiali forniti si intendono garantiti per 24 mesi dalla consegna.
In detto periodo dovrete riparare o sostituire a Vostra cura e spese, ivi comprese tutte quelle inerenti i trasporti, tutte le parti, anche non di Vostra costruzione, che dovessero risultare difettose, non conformi a quanto indicato nel presente Contratto o nelle eventuali specifiche tecniche indicate.
REFERENTI COMMITTENTE
Per chiarimenti procedurali contattare la Funzione Acquisti Appalti: Tel. 0165/647353, E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.
Per chiarimenti tecnici rivolgersi al sig. Xxxxxxx XXXXXX - tel. 0165/647363.
REFERENZE FORNITORE
Sig. , Tel. , Fax , E- mail , PEC , sito internet .
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Appaltatore potrà emettere fattura: ad avvenuta consegna del materiale.
Le fatture sono pagate al 100% dell'importo, fatta salva l’applicazione della ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.
Tenuto conto della natura delle prestazioni appaltate e della previsione dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 le fatture saranno pagate con valuta fissa beneficiario al terz’ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento fattura. Ai fini della individuazione della data di decorrenza dei termini di pagamento farà esclusivamente fede la data inserita nella ricevuta di consegna della fattura elettronica.
Le fatture dovranno essere intestate a: Deval S.p.A a s.u. - Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx (XX), partita IVA 01013210073.
Le fatture dovranno essere trasmesse a DEVAL attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa. Per la ricezione delle fatture la società DEVAL S.p.A. a s.u. ha attivato un canale accreditato al quale è associato il seguente codice destinatario: W72LII0. Tutte le fatture dovranno riportare obbligatoriamente tale codice nell’apposito campo “CodiceDestinatario” del formato XML. Il mancato inserimento del codice destinatario all’interno della fattura elettronica impedirà la corretta ricezione della stessa che non sarà presa in carico da parte della Società.
Il Fornitore dovrà emettere singole fatture e bolle di consegna per ciascuna consegna e destinazione.
Le fatture fiscalmente non regolari saranno respinte.
Ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 95, di pari data) che ha modificato l'art. 17-ter del DPR 633/1972, la Committente applicherà la scissione dei pagamenti dell’IVA (“split payment”) sulle fatture ricevute versando direttamente all'Erario l'IVA esposta nelle fatture stesse. L’Appaltatore dovrà pertanto emettere fattura con IVA riportando l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72". Resta inteso che, anche in assenza di tale dicitura, la Committente applicherà alle fatture il regime di split payment.
Le fatture saranno pagate a condizione che:
l’Appaltatore sia in regola con i contributi dovuti agli enti competenti (DURC);
Deval abbia ottenuto il DURC degli Enti competenti entro i termini del pagamento.
Nella fattura, regolarizzata ai sensi delle vigenti leggi in materia, dovrete indicare i riferimenti del presente Contratto. In assenza dei suddetti riferimenti non si potrà procedere al pagamento della fattura.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dall’Appaltatore.
Qualora l’esecuzione del Contratto sia affidata a un Raggruppamento di Imprese, salva ed impregiudicata la piena ed indistinta responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate, l’Appaltatore farà pervenire, con le modalità di cui al presente articolo, le fatture di ogni componente del Raggruppamento esclusivamente tramite la mandataria. In caso di aggregazione di imprese di rete, l’organo comune farà pervenire le fatture delle imprese retiste esecutrici dell’Appalto. Non sono consentite modalità differenti di trasmissione della fatturazione.
TRACCIABILITÀ PAGAMENTI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i..
Il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010.
L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento dei subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 L. n. 136/2010 la Committente verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente, dall’Appaltatore, dai subappaltatori e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
GARANZIA FINANZIARIA
Con l’accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente a titolo di garanzia una Fideiussione, conforme al fac-simile allegato pari al 10% dell’importo complessivo del presente Contratto. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.
Tale Fideiussione potrà essere bancaria od assicurativa, rilasciata da primari intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari edito da Banca d’Italia che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 ed a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In ogni caso, qualora la Committente abbia escusso interamente o parzialmente la Fideiussione di cui al presente articolo durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la Fideiussione stessa sino all’importo originario, entro 15 Giorni Solari dalla riduzione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
L’Appaltatore si obbliga a integrare la Fideiussione in ragione di ogni integrazione, modificazione o atto integrativo e/o aggiuntivo al Contratto che possano incidere sul termine e sull’importo della Fideiussione. L’Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare prontamente e senza indugio all’Istituto di Credito o all’intermediario finanziario che ha rilasciato la Fideiussione ogni integrazione, modificazione o informazione relativa anche all’oggetto dell’Appalto e al Contratto, affinché lo stesso ne prenda atto ai propri fini, e allo scopo di mantenere la Fideiussione sempre in vigore, valida e adeguata ad ogni previsione contrattuale, ivi compreso il suo Corrispettivo. La documentazione attestante l’integrazione della Fideiussione da parte dell’Istituto di Credito o dell’intermediario finanziario, attestante la comunicazione e la richiesta ad essi rivolta dall’Appaltatore e la presa d’atto e il riscontro positivo di tali soggetti a quanto comunicato dall’Impresa, dovranno essere prontamente forniti in copia dall’Appaltatore alla Committente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo oggetto di comunicazione.
L’inosservanza a quanto sopra o il mancato rispetto dei termini ivi previsti, attribuiscono alla Committente la facoltà di garanzia risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Si applica, per quanto qui non espressamente previsto, l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO
Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel presente Contratto, il quale è assolutamente incedibile, senza l’autorizzazione di DEVAL, neanche in caso di trasferimento o locazione di azienda, fusione o incorporazione.
Sarà pertanto nulla ogni eventuale cessione del presente Contratto non esplicitamente autorizzata da DEVAL.
È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti dalla Committente.
CONTESTAZIONI
Il presente contratto è regolato solo dalle condizioni sopra stabilite; nessun riferimento può essere fatto alle Vostre condizioni generali di fornitura.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente Xxxxxxxxx si risolverà di diritto qualora il fornitore incorra in una delle seguenti inadempienze:
- ritardi di consegna;
- infrazione accertata della legislazione antimafia;
- nel caso non siano pervenuti i certificati relativi al collaudo del materiale richiesto;
- materiale non conforme alle specifiche richiamate nel presente Contratto;
- cessione del contratto senza l’autorizzazione scritta della Committente;
- in caso di fallimento del fornitore;
- il fornitore non risulti in regola con la documentazione relativa alla verifica di regolarità contributiva (DURC), in detto caso il Committente non procederà al pagamento delle fatture sino alla regolarizzazione del sopra citato documento.
La risoluzione opererà con comunicazione da parte del Committente, a mezzo raccomandata A/R senza necessità di preavviso e senza dar luogo a risarcimento all’impresa.
E comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito delle succitate inadempienze.
La Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ, qualora, dalla richiesta antimafia rilasciata dall’ufficio competente, risultasse la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dei direttori tecnici o dei soci o dei membri componenti il Collegio Sindacale o l’Organismo di Xxxxxxxxx. In caso di risoluzione saranno riconosciute all’Appaltatore il valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
RECESSO
Ai sensi dell’art. 1373 c.c., DEVAL si riserva di recedere dal contratto in caso di procedure concorsuali a cui sia sottoposto il Fornitore.
OBBLIGO DI RISERVATEZZA INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI
Definizioni
Ai fini del presente articolo si riportano le seguenti definizioni:
- ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- Gestore Indipendente: organo che gestisce un’attività regolata dotato dei poteri idonei ad amministrare con autonomia un’attività regolata garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia di separazione funzionale.
- TIUF: il Testo Integrato Unbundling Funzionale approvato dalla ARERA con delibera n. 296/2015/R/COM contenente le norme relative ai contratti di servizio stipulati dal Gestore Indipendente con soggetti terzi e con parti correlate.
- Informazioni commercialmente sensibili: i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Il Gestore Indipendente ha individuato, ai sensi dell’art. 18.2 del TIUF, le informazioni commercialmente sensibili; le stesse sono individuate nelle informazioni di cui ai seguenti provvedimenti:
o dati identificativi del punto di prelievo, come definiti nell’Allegato A alla deliberazione 28 marzo 2008 ARG/elt 42/08;
o informazioni circa lo stato di sospensione per morosità del punto di prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08;
o dati relativi alla morosità del cliente finale nell’ambito del Sistema Indennitario di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2009 ARG/elt 191/09 e s.m.i.;
o informazioni di cui alle sezioni Intestazione, Misure e Dati del punto di prelievo relative a tutti i flussi informativi definiti nell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012 65/2012/R/eel, ad eccezione, ove presenti, dei dati relativi a:
data installazione misuratore energia attiva;
data installazione misuratore energia reattiva;
data installazione misuratore potenza.
o informazioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012 132/2012/R/com.
Obbligo di riservatezza
L’Appaltatore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del Contratto. L’obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore della Committente.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a:
a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse della Committente per le finalità inerenti l’esecuzione del Contratto;
b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Committente;
c) garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del Contratto;
d) fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del Contratto;
e) comunicare tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
f) consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell’Appaltatore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del Contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente.
Il presente obbligo di riservatezza vincolerà l’Appaltatore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto e per i 3 anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto a darne preventiva notizia alla Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultima.
In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la Committente assegnerà all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente senza che l’Appaltatore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Committente potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta all’Appaltatore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento dell’Appaltatore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per le sanzioni irrogate dalla ARERA o da altre autorità di vigilanza.
Rispetto delle finalità della separazione funzionale
L’Appaltatore è consapevole che la Committente è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo integrato di Unbundling approvato dalla ARERA
con la delibera n. 296/2015/R/COM e successive eventuali modifiche e integrazioni. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dell’attività di distribuzione di energia elettrica dalla Committente. In particolare, la Committente è obbligata a:
a) garantire la neutralità e l’imparzialità nella gestione di reti e impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate alla Committente;
b) impedire discriminazioni nell’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera dell’energia elettrica.
L’Appaltatore è tenuto a garantire che, nell’esecuzione del Contratto, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. L’Appaltatore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l’osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dalla Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte della ARERA e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione.
Nel caso in cui la condotta dell’Appaltatore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dalla ARERA, la Committente assegnerà all’Appaltatore – mediante comunicazione scritta - un termine di almeno 30 giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta all’Appaltatore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente.
In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’Appaltatore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per eventuali sanzioni irrogate dalla ARERA o da altre autorità di vigilanza.
Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni
L’Appaltatore è a conoscenza del fatto che la Committente ha istituito un Gestore Indipendente delegato all’amministrazione dell’attività di distribuzione di energia elettrica. Il Gestore indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che - direttamente o indirettamente - svolge mansioni o prestazioni relative all’attività separata.
Inoltre, la Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l’esecuzione della fornitura o delle prestazioni affidate al personale dell’Appaltatore, sia presso l’azienda dell’Appaltatore medesimo, al fine di controllare l’osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dalla Committente in qualunque momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l’azienda dell’Appaltatore
(i) la Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell’accesso con un preavviso di almeno 5 giorni e (ii) l’accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dalla Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento del Contratto;
b) a esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla esecuzione del Contratto; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione
richiesta nel corso della verifica, l’Appaltatore dovrà soddisfare le richieste della Committente, al più tardi, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
c) a consentire alla Committente di formulare domande al personale dell’Appaltatore addetto allo svolgimento del Contratto.
Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
Qualora l’Appaltatore:
i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste,
ii) non predisponga la relazione sull’andamento e sui livelli di qualità della fornitura o dei servizi senza indicare validi motivi,
iii) non permetta alla Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure
iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale,
la Committente assegnerà all’Appaltatore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli alla Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta all’Appaltatore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L’Appaltatore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
BREVETTI, PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INFORMAZIONI RISERVATE
L’Appaltatore conferisce alla Committente licenza irrevocabile e non esclusiva per l’utilizzo dei marchi, brevetti e di tutti gli elaborati eventualmente forniti, con la precisazione che tale licenza potrà essere trasferita dalla Committente a terzi.
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, mantenendo tale impegno per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto, ad eccezione dei soli dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.
CODICE ETICO, PIANO ANTI CORRUZIONE E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
L’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto sia nel D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., sia nel Codice Etico sia, infine, nel Piano Anti Corruzione adottati dalla Committente, consultabili presso: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx-xxxxx.xxxx. In caso di violazione del citato Decreto e/o del Codice Etico e/o del Piano Anti Corruzione da parte dell’Appaltatore, alla Committente è riconosciuta in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) dalla Committente, in qualità di Titolare del trattamento, e disponibile sul sito internet della stessa, nella sezione “privacy”. Tale informativa contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti per l’espletamento del contratto, nonché per l’adempimento di obblighi normativi e regolamentari, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti e doveri che spettano all’appaltatore in virtù della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.
ACCETTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Ai fini del perfezionamento del Contratto, dovrete inviare alla Funzione Acquisti Appalti di Via Clavalité, 8 – AOSTA, entro 15 giorni, i seguenti documenti:
- copia del presente contratto, timbrata e firmata in ogni pagina per accettazione;
- la fideiussione per un importo di € che dovrà riportare integralmente il testo indicato nell’allegato “Schema Fideiussione”. L’Importo della fideiussione sarà riducibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, previa presentazione delle opportune certificazioni;
- l’allegata “Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato”.
Qualora non pervenisse anche un solo documento la Committente, entro il termine stabilito, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Cordiali saluti
XXXXX S.p.A. a s.u. L’Appaltatore Il Presidente e Amministratore Delegato Timbro e Firma
(xxx. Xxxxxxx XXXXXXX)
DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza e di approvare indistintamente tutte le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nel contratto e negli allegati in esso richiamati. L’Appaltatore dichiara di aver particolarmente considerato quanto disposto nei sottoelencati articoli per i quali esprime, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il proprio pieno ed incondizionato consenso:
Oggetto
Corrispettivo
Revisione dei prezzi
Specifiche d’ordinazione
Località e condizioni di resa
Collaudi e certificazioni
Controllo di rispondenza e passaggio di proprietà
Trasporti
Garanzia
Fatturazione e Pagamenti
Garanzia finanziaria
Incedibilità del contratto
Contestazioni
Clausola risolutiva espressa
Obbligo riservatezza informazioni commercialmente sensibili
Brevetti, Proprietà Industriale ed Informazioni Riservate
Codice Etico, Piano Anti Corruzione e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Foro competente
L’Appaltatore
Timbro e Firma
Luogo e data