TRA
DRM-SAR|06/05/2022|CONVENZIONI ITALIA 1
Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI DIREZIONE REGIONALE MUSEI SARDEGNA
ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO
DENOMINATO MONTE D’ACCODDI
TRA
Il Ministero della Cultura (di seguito solo MiC) – Direzione Regionale Musei della Sardegna (di seguito solo Direzione Regionale), con sede in Sassari, Complesso Monumentale ex SS. Annunziata, corso X. Xxxxxxx snc, C.F. 922292110924 legalmente rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la Direzione medesima
E
Il Comune di Sassari (di seguito solo Comune) con sede in Piazza del Comune (C.F. 00239740905), legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso il Comune di Sassari,
PREMESSO
• che il sito archeologico denominato Monte d’Accoddi è costituito dai resti archeologici che ricadono nell’area di proprietà demanio pubblico dello Stato, ramo Pubblica Istruzione individuata al catasto al foglio 4 particella 70 come da planimetria allegata sub lett. A);
• che detti resti archeologici, appartenenti allo Stato ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito solo Codice), risultano tutelati ai sensi degli artt.10 e 12 del Codice;
• che il MiC, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, persegue le finalità di coordinamento, armonizzazione ed integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 111 ss. (capo II “Principi della valorizzazione dei beni culturali, titolo II, parte seconda) del Codice, tramite modalità compatibili con le esigenze di tutela;
• che con riferimento al sito archeologico de qua è interesse condiviso del MiC e del Comune, che con appositi accordi e convenzioni ha costantemente collaborato alla tutela, fruizione, alla manutenzione e alla promozione dell’area archeologica (L.R. 2/94 Art. 36 e successive modifiche-anni 1994/1999; convenzione tra Comune e Soprintendenza
DIREZIONE REGIONALE MUSEI SARDEGNA
Complesso Monumentale Ex XX Xxxxxxxxxx Xxxxx X. Xxxxxxx xxx - Xxxxxxx Tel.: 000-00000
PEC: xxxx-xxx-xxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx PEO: xxx-xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
WEB: xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Archeologica – L.R. 37/98 art.19 - anni 2000/2006 e L.R. 4/2000 anni 2008/2013; Convenzione tra Comune e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna 2013-2021; L.R. 4/2000 anni 2014/2017; L.R. 1/2018 Progetto LavoRas 2019/2022); al fine di sviluppare in modo coordinato ed organico le sopra richiamate attività di valorizzazione nell’osservanza delle forme e dei principi contemplati dalla legislazione vigente in materia;
• che il Comune ha continuato, nelle more della sottoscrizione del presente Accordo, a gestire l’area archeologica in ottemperanza alle precedenti convenzioni;
• che, pertanto, è intendimento comune tra le medesime parti, in attuazione del presente accordo ed anche al fine di cogliere le opportunità di crescita occupazionale nel settore dei beni culturali (nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavoro), promuovere, d’intesa e nell’ambito di un rapporto di leale e reciproca collaborazione istituzionale, tutte le iniziative volte al perseguimento di obiettivi integrati di valorizzazione, di promozione e di tutela del sito archeologico, nonché, delle altre risorse archeologiche ubicate nel territorio comunale di Sassari, comprese le iniziative di indagine archeologica e la programmazione di attività culturali di interesse comune, anche col concorso dell’iniziativa privata, previo il reperimento di idonei finanziamenti di supporto;
• che la valorizzazione del sito archeologico non può prescindere da tutti gli idonei interventi ordinari e straordinari di pulizia e manutenzione, al fine di garantire le ottimali condizioni di fruizione da parte dell’utenza e di salvaguardare l’immagine e il decoro dell’area;
VISTI
- la legge 07.08.1990 n. 241, ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni” il cui comma 1 prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”
- il Decreto Ministeriale 11.12.1997, n. 507 ss.mm.ii concernenti il “Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”
- gli artt. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale) e 111 ss. (capo II “Principi della valorizzazione dei beni culturali”, titolo II, parte seconda), del Codice;
- il D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014, istitutivo dei Poli Museali Regionali quali uffici che assicurano sul territorio l’espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato affidati in gestione, nonché il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019, istitutivo delle Direzioni Regionali Musei, che ne ereditano le funzioni, disciplinate all’art. 42;
- il Decreto Ministeriale del 23.12.2014, che assegna all’allora Polo Museale della Sardegna, attuale Direzione Regionale, l’Altare prenuragico di Monte d’Accoddi, con competenze in merito alla tutela e alla valorizzazione esplicitate nell’art. 7 del D.M. 44 del 23.01.2016;
considerato che le premesse integrano in via sostanziale il presente atto;
STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO
Art. 1) I resti archeologici, mobili e immobili, del sito archeologico denominato Monte d’Accoddi, come in premessa meglio identificato, restano in consegna alla Direzione Regionale. Il MiC curerà i relativi compiti istituzionali (tutela, conservazione, restauro, scavo archeologico, documentazione e catalogazione).
Art. 2) La Direzione Regionale, al fine di consentire l’ottimale attuazione del presente accordo e l’efficace espletamento delle attività di valorizzazione del sito archeologico da parte del Comune, concede a titolo gratuito, al medesimo Comune, la disponibilità del medesimo sito.
In particolare il Comune curerà, secondo le modalità precisate nell’annesso regolamento e nella puntuale osservanza delle vigenti normative generali e di settore, le attività di seguito elencate con assoluta esclusione degli usi previsti negli artt. 106 e 107 del Codice per i quali rimane ferma la disciplina concessoria ivi prevista:
1. Accoglienza, informazione e accompagnamento del pubblico e gestione dei servizi di biglietteria;
2. Assistenza e visita guidata;
3. Eventuale servizio di bookshop, vendita di souvenir, caffetteria e ristorazione;
4. Attività di promozione culturale e di comunicazione;
5. Attività didattica nell’ambito dei servizi educativi;
6. Attività di raccolta dati per fini statistici e di monitoraggio del gradimento a parte dell’utenza;
7. Attività di supporto organizzativo e controllo in relazione alle concessioni date all’utenza dalla Direzione Regionale per l’utilizzazione degli spazi o delle immagini del monumento;
E’ vietata all’interno del sito archeologico ogni forma di attività a scopo di lucro ulteriore a quelle sopra specificate.
La Direzione si occuperà delle attività di promozione culturale e di valorizzazione, di intesa con il Comune, riservandosi la possibilità di organizzare eventi di carattere culturale periodici.
Le attività istituzionali promosse dal Comune dovranno essere preventivamente comunicate alla Direzione Regionale ai fini della necessaria autorizzazione, da concedersi previa verifica della compatibilità tra l’evento promosso e il decoro culturale del Bene e i valori di cui il Mic si fa portatore.
Il Comune provvederà inoltre alla:
8. Vigilanza del sito archeologico, anche mediante realizzazione di sistema di videosorveglianza;
9. Costante manutenzione del verde e della recinzione dell’area archeologica;
10. Pulizia e raccolta dei rifiuti dell’area archeologica nonché dei locali connessi, del viale e del parcheggio;
11. Cura e manutenzione ordinaria di tutte le strutture ed opere connesse alla fruizione pubblica. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno oggetto di specifici accordi.
Art. 3) Le modalità di accesso (giorni e orari), approvate annualmente con delibera di Giunta Comunale, nell’ambito anche delle attività di gestione della Rete culturale Thàmus, della quale il sito di Monte d’Accoddi fa parte, dovranno essere ispirate a quanto previsto nel D. M. 507/1997 ss. mm. e ii., e ad ogni modo saranno preventivamente discusse con la Direzione Regionale, anche al fine di consentire all’area archeologica di essere visitabile nelle giornate speciali stabilite dal Ministero.
Art. 4) Gli introiti derivanti dai diversi servizi offerti al pubblico e gli oneri connessi sono di spettanza esclusiva del Comune. Le modalità di accesso e le clausole di esenzione e riduzione sono quelle previste dal sopra citato D.M. 507/1997 e ss.mm.e ii.
Il MiC comunicherà al Comune le indicazioni sulle eventuali agevolazioni tariffarie per l’accesso al sito in occasione delle manifestazioni culturali dal medesimo organizzate.
Art. 5) Il Comune è tenuto a svolgere la propria attività con la massima diligenza e non potrà, comunque, effettuare alcun intervento conservativo ai sensi del art. 29 del Codice sui beni archeologici senza informativa preventiva alla Direzione Regionale e successiva formale autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 27 del Codice
relativamente alle situazioni di assoluta urgenza. Ogni pericolo di deterioramento, danneggiamento e distruzione anche parziale del sito archeologico affidato in gestione, dovrà essere comunicato immediatamente alla Direzione Regionale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 6) La Direzione Regionale potrà svolgere, in ogni momento tramite il proprio personale, le attività di controllo sia sulle modalità di gestione e fruizione dell’area affidata al Comune, sia sulla qualità dei servizi offerti all’utenza e sulle condizioni di decoro del sito, disponendo a tal fine tutte le ispezioni e gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni.
Art. 7) Per la gestione delle attività di valorizzazione il Comune potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, nella scrupolosa osservanza delle vigenti normative e con particolare riferimento alla legislazione in materia di lavoro.
Le attività di valorizzazione dovranno essere comunque svolte in conformità con i livelli minimi di qualità recati dal D. M. 113 del 21.02.2018, anche per quanto riguarda la presenza delle figure professionali coinvolte (responsabile dei servizi educativi; responsabile della comunicazione; responsabile della sicurezza; responsabile contabile). Dovrà inoltre essere individuato un referente tecnico di ruolo con funzioni di coordinamento delle attività e di collegamento con la Direzione Regionale.
Nel rispetto degli artt. 112 e ss. del Codice, al fine di garantire i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione, la Direzione Regionale vigilerà sulle attività e sulla qualità dei servizi erogati al pubblico.
Il Comune sarà in ogni caso unico e diretto responsabile di tutti gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi dipendenti, dai suddetti collaboratori o da altri soggetti a qualsiasi titolo dal medesimo Comune incaricati.
Sarà cura del Comune comunicare alla Direzione Regionale gli estremi di eventuali soggetti a cui viene affidata la gestione totale o parziale delle attività di cui all’art. 2).
Art. 8) Il Comune rimane, altresì, unico e diretto responsabile nei confronti dei terzi per danni cagionati nell’esercizio dell’attività di gestione. Pertanto il Comune si impegna a stipulare idoneo contratto di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi in conseguenza di danni comunque collegati alla gestione affidata.
Art. 9) Il presente accordo non esclude la possibilità di temporanea sospensione, riferita all’intero sito archeologico o a singole parti di esso, qualora la Direzione Regionale debba effettuare lavori di scavo, restauro o manutenzione che richiedano la totale o parziale chiusura al pubblico. In tale caso verranno concordate tra le parti i tempi e i modi. Nessun indennizzo o risarcimento spetterà comunque al Comune per il mancato utilizzo durante il periodo di sospensione.
Art. 10) La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente per un pari periodo, salvo formale e motivata disdetta di una delle parti, da notificare tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata entro tre mesi antecedenti alla naturale scadenza.
Art. 11) Il MiC si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo in caso di inottemperanza da parte del Comune alle disposizioni ivi contenute, senza che il questo possa avanzare pretese risarcitorie od indennitarie di sorta. Il recesso determinerà la risoluzione di pieno diritto dell’accordo, salvo la facoltà del MiC di pretendere dal Comune inadempiente il risarcimento integrale degli eventuali danni subiti.
Art. 12) Qualsiasi modifica od integrazione al presente accordo potrà essere apportata esclusivamente tramite atto formale sottoscritto da entrambe le parti.
Art. 13) Eventuali oneri fiscali dipendenti dal presente accordo saranno a carico del Comune.
Art. 14) Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo sarà di competenza esclusiva del foro di Sassari.
Il presente atto viene letto e sottoscritto per piena ed incondizionata accettazione delle parti.
Sassari, 28.04.2022
Per il Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei della Sardegna Il Direttore Regionale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente) | Per il Comune di Sassari Il Sindaco Dott. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |