AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
“ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DI MINIMA ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITA’ - VULNERABILI”.
E’ volontà dell’Amministrazione Comunale di Bari protendere a garantire i livelli minimi umanitari di tutela della dignità, della vita e della salute, con l’obiettivo prioritario di contrastare la povertà e di favorire l’inclusione nel tessuto sociale, per tutte le persone socialmente fragili e maggiormente esposte all’emarginazione.
A tal fine l’ Amministrazione Comunale ha adottato misure a sostegno alla grave marginalità adulta tra cui l’Avviso Pubblico ad oggetto:” “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DEFINIZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI MINIMA ACCOGLIENZA A
BASSA SOGLIA – CASE DI COMUNITA’ ”. Tale operazione ha permesso di acquisire all’interno di alloggi gestiti da Enti del Terzo Settore, in convenzione con il Comune di Bari, posti letto da destinare a cittadini italiani e persone comunitarie ed extracomunitarie regolari, a nuclei familiari anche con minori, che versano in emergenza abitativa, con possibilità di permanere anche nelle ore diurne attraverso la sperimentazione di modelli di cohousing (d.d n.2017/14122 del 07/12/2017 ).
Con D.D. n. 2018/08458 del 01/08/2018, a conclusione dell’istruttoria si sono autorizzati n. 12 Enti gestori che hanno offerto un totale di circa n. 250 posti offerti.
Atteso che il perdurare della crisi economica e l’allontanamento dai legami sociali ha fatto crescere nuove tipologie di povertà.
Dall’analisi di tale fenomeno, è emersa la presenza, sul territorio comunale di soggetti “portatori di esigenze particolari” (c.d. persone vulnerabili) quali utenti senza tetto, anziani in povertà estrema, italiani o stranieri, affetti da problematiche sanitarie, dipendenze patologiche, disagio psicologico, psichiatrico, ecc., nuclei familiari con disabili, che rendono inidonea l’ accoglienza sia negli ordinari servizi a bassa soglia del Comune di Bari senza, di converso, che vi siano i presupposti per l’ospedalizzazione o l’ingresso in strutture residenziali socio sanitarie.
Si intende implementare strategie che partendo dal contrasto alla povertà abitativa realizzino strategie ed interventi idonei a sostenere ed accompagnare le persone che si trovano in condizioni di grave vulnerabilità.
E’ intendimento di questa Amministrazione rafforzare la governance del sistema di contrasto alla grave emarginazione adulta, integrando gli interventi di cui al programma delle azioni di contrasto alla grave emarginazione adulta del Comune di Bari, approvato con D.G.C. n. 622 del 27/09/2017, in conformità espresso in ultimo dalla Giunta con Delibera n.545 del 17/07/2019;
Il modello strategico che s’intende promuovere si basa prevalentemente su prassi di cooperazione tra istituzioni, Enti del Terzo settore e del volontariato.
Da un’analisi dei servizi residenziali a carattere socio-assistenziale previsti dal R.R. n.4/2007 e ss.mm.ii. in favore di disabili ed anziani (es. gruppo appartamento, casa di riposo artt. 56,63,65,72) presenti sul territorio comunale risulta scarsa l’offerta di servizi da parte di strutture autorizzate al funzionamento come risultante dalla piattaforma PUGLIA SOCIALE.
Considerato, inoltre, con D.D.n. 2018/200/00648 del 27.06.2018 della scrivente Ripartizione è stata indetta procedura di gara SIPROIMI MINORI e VULNERABILI (ex SPRAR) andata deserta; con D.D. 2019/200/00273 dell’11.03.2019 è stata ripubblicata la procedura di gara SIPROIMI MINORI e VULNERABILI (ex SPRAR), risultata deserta la procedura relativa ai VULNERABILI.
Richiamate, quindi:
• la Legge 328/2000 in particolare all’art. 1 comma 5 in quanto definisce che alla gestione e all’offerta di servizi provvedono soggetti pubblici e organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato con modalità concertate di intervento; inoltre la stessa legge, all’art.5 comma 1, prevede che nell’attuazione del principio di sussidiarietà gli Enti Locali promuovano azioni di sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;
• la Legge Regionale n. 19 del 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, in particolare l’art. 19, che stabilisce “I soggetti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 2, partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali”;
• il D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), all’art. 7, prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di
erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
• le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, avente oggetto: ”Determinazione delle linee giuda per l’affidamento dei servizi agli Enti del Terzo settore e alle cooperative sociali”, che all’art. 5, recita: “La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di parternariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale. “
Considerato che la co-progettazione:
• ha per oggetto la definizione progettuale d’ iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
• non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo all’istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali.
Considerato, inoltre, che l’accordo di collaborazione, previsto dall’art. 119 D.Lgs. 267/2000, è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione del servizio oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti.
Rilevato che, nella deliberazione n. 32/2016, come già sperimentato, il percorso di co-progettazione si articola nelle seguenti fasi:
a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co- progettazione. Nell’avviso sono indicate le indicazione di massima dell’attività da realizzare, nonché i criteri di valutazione;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti dell’ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti: possesso dei requisiti di partecipazione, le caratteristiche della proposta progettuale, i costi del progetto;
c) avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;
d) stipula della convenzione.
Richiamato l’art.55 del D.Lgs. n.117/2017 “Coinvolgimento degli Enti del terzo settore” ed in particolare il comma 4: “l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner “.
Visto il parere del Consiglio di Stato n.01382/2018 in merito al coordinamento delle disposizioni del Testo Unico del Terzo Settore ed il Codice degli Appalti.
Considerato che:
- la presente procedura ad evidenza pubblica non mira all’affidamento di un servizio ma all’individuazione di un elenco di soggetti partner, in possesso dei requisiti prescritti, che si obbligano ad erogare la prestazione sperimentale di cui all’oggetto ad utenti in emergenza abitativa richiedenti il servizio e previa valutazione di appropriatezza del servizio stesso da parte dell’organo tecnico (Equipe di Coordinamento art. 7 Disciplinare ) al costo standard pro die/pro utente fissato nel presente atto;
- pertanto, la procedura realizza una sorta di accreditamento locale degli Enti in grado di offrire il servizio sperimentale;
- che il costo standard si configura quale contributo pro quota in favore dell’utente, erogato direttamente all’Ente del Terzo Settore a copertura parziale dei costi sostenuti per l’accoglienza;
- il presente modello organizzativo attua, pertanto, una sorta di accordo procedimentale tra soggetto pubblico e soggetti privati che mettono in comune le risorse per l’erogazione del servizio sperimentale in attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale.
Tutto ciò premesso, si procede alla pubblicazione del seguente Avviso Pubblico per l’individuazione di più soggetti partner, appartenenti al Terzo Settore, in possesso dei requisiti previsti, che manifestino la disponibilità:
- alla co-progettazione del servizio sperimentale “CASE DI COMUNITA’ - VULNERABILI” avente come obiettivo il recupero ed il mantenimento dell’autonomia e, per quanto possibile, l’integrazione sociale, con riferimento allo specifico target di utenti in povertà abitativa vulnerabili, come delineato nel progetto di massima di cui al presente avviso. L’Ente gestore del servizio sperimentale dovrà operare in rete con i servizi sociali del territorio e con tutti i servizi pubblici/privati operanti per il contrasto alla grave emarginazione adulta ed in particolare interfacciarsi con i servizi sanitari, considerato il particolare target di utenza vulnerabile;
- all’eventuale compartecipazione economica al progetto.
Si invitano, pertanto, gli Enti del Terzo settore, in possesso dei requisiti previsti, a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, secondo i criteri e le modalità definiti.
ART.1 OGGETTO DELL’ AVVISO E PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE
Si intende procedere alla formazione di due elenchi costituito da enti disponibili a convenzionarsi con il Comune di Bari che possano offrire:
1) ELENCO A: “SOCIAL HUB DI COMUNITA’ ”: alloggi con una capienza massima fino a 60 posti letto, messi a disposizione dell’Ente stesso per offrire un servizio di accoglienza residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita a soggetti vulnerabili. L’alloggio dovrà funzionare 24 ore al giorno per 7 giorni settimanali, prevedendo, in considerazione della vulnerabilità degli utenti non in grado di inserirsi almeno momentaneamente in percorsi di inclusione lavorativa, la somministrazione dei pasti principali anche attraverso ricorso a servizi di catering e, comunque, valorizzando il coinvolgimento e la collaborazione degli utenti ove possibile;
2) ELENCO B: “CASE SOCIALI” e/o “CONDOMINI SOCIALI” unità abitative con una capienza minimo di 6 posti letto o pluralità di unità abitative autonome, gestiti da Enti del Terzo settore per offrire un servizio di accoglienza residenziale rivolto prioritariamente a nuclei familiari con presenza di soggetti vulnerabili, inseriti in progetti di piccole dimensioni al fine di condividere percorsi individualizzati volti a favorire l’acquisizione di strumenti per l’autonomia. L’alloggio dovrà funzionare 24 ore al giorno per 7 giorni settimanali, prevedendo, in considerazione della vulnerabilità degli utenti non in grado di inserirsi almeno momentaneamente in percorsi di inclusione lavorativa, la fornitura di generi alimentari per garantire la consumazione dei pasti principali e, comunque, valorizzando il coinvolgimento e la collaborazione degli utenti ove possibile;
Gli Enti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, dovranno dichiarare, all’interno dell’istanza di partecipazione (All.A), a quale elenco intendono accreditarsi, nonchè dovranno presentare una proposta progettuale che descriva le modalità con cui intendono avviare il progetto e le risorse strumentali e umane che intendono utilizzare per la realizzazione dello stesso (che non potranno comunque essere inferiori a quanto richiesto nell’avviso) in conformità all’allegato B. Gli Enti interessati dovranno, altresì, allegare un piano dei costi e ricavi relativo all’intera durata del progetto.
Le proposte progettuali saranno esaminate da apposita commissione tecnica che valuterà l’idoneità delle stesse sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art.7; la valutazione tecnica della commissione non darà luogo ad una valutazione comparativa, poiché l’amministrazione si convenzionerà con modalità “a sportello” con tutti gli Enti che avranno presentato una proposta idonea nella finestra temporale prevista dal bando. Sarà considerata idonea la proposta che consegua una valutazione almeno sufficiente (minimo punti 24 su 60) sulla base degli indicatori di cui all’art. 7 del presente avviso.
È facoltà dell’amministrazione, in fase di negoziazione, richiedere variazione al progetto presentato ai fini dell’ammissibilità, nonché richiedere la produzione di eventuale documentazione integrativa a corredo del progetto; è altresì facoltà effettuare sopralluoghi per verificare la conformità degli immobili a quanto certificato.
L’amministrazione fa espressa riserva di chiedere ai soggetti selezionati, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione, alla luce di elementi che suggeriscano modifiche e integrazioni progettuali.
Terminata la fase della co-progettazione, verrà redatto apposito accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, che avrà durata annuale eventualmente rinnovabile;
L’inclusione negli elenchi e la stipula della convenzione non vincolano l’Amministrazione all’utilizzo di tutti o alcuni dei posti offerti, essendo subordinato l’inserimento dell’utente/nucleo familiare alla valutazione dell’appropriatezza dello stesso da parte del Servizio Sociale comunale e all’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo previsto dal PAI.
L’erogazione delle prestazioni è regolamentato dal “ DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA’) A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA”.
E’ facoltà dell’amministrazione procedere con successivi avvisi pubblici alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande entro una nuova finestra temporale.
Si richiede che le strutture siano pronte a fornire l’accoglienza entro 30 giorni dalla data di approvazione dell’elenco dei partner convenzionati.
E’, altresì, facoltà dell’amministrazione attivare gradualmente i posti offerti in considerazione della necessità di apportare eventuali adeguamenti agli immobili o ai servizi offerti o ad acquisire certificazioni e titoli necessari per un maggior numero di posti. Pertanto, con successive convenzioni, i posti potranno essere integrati fino a concorrenza massima dei posti offerti ed entro il medesimo limite temporale del rapporto negoziale, in conformità dell’avviso.
Sono escluse dalla presente procedura le Case di Comunità già convenzionate con questa Amministrazione.
ART.2 - CRITERI DI SCELTA TRA LE STRUTTURE CONVENZIONATE PER L’INSERIMENTO DEGLI UTENTI
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito, intendendo l’Amministrazione Comunale, con modalità a sportello, convenzionarsi con tutti i partner, in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato
progetto idoneo.
Per l’inserimento degli utenti, l’Equipe di Coordinamento di cui alla D.G.C. n.199 del 23.03.2018 si terrà conto dei seguenti criteri :
1) territorialità (vicinanza rispetto al Comune di Bari o al municipio di appartenenza e/o contiguità alla rete dei servizi);
2) numero di posti disponibili rispetto alla composizione familiare e all’affinità dei richiedenti ospitalità;
3) target preferenziale di utenza della struttura (es.nuclei familiari, adulti singoli, donne, migranti ecc.)
4) particolari motivazioni rilevate dal Servizio Sociale Professionale nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, considerate le caratteristiche specifiche del servizio offerto in sede di co- progettazione;
E’ possibile effettuare inserimenti in emergenza, da parte del PIS, con ratifica dell’Amministrazione in conformità al disciplinare di cui alle Delibere di G.C. n.437 del 22/05/2019 e successiva modifica n. 545 del 17/07/2019.
ART.3 - UTENTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Sono destinatari dell’intervento, oggetto del presente avviso:
- Anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in povertà abitativa ovvero in condizione di marginalità estrema e privi di riferimenti familiari che presentino patologie automedicali o non in fase di acuzie ovvero che non richiedono assistenza medico-infermieristica;
- neo maggiorenni in povertà abitativa ovvero in condizione di marginalità estrema e privi di riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare (a titolo esemplificativo: ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori famiglia);
- singoli o nuclei familiari in povertà abitativa con componenti diversamente abili o con patologie psichiatriche o con dipendenze monitorate dai competenti servizi sanitari.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di destinare una parte dei posti convenzionati all’accoglienza, in emergenza, di soggetti con problematiche socio-sanitarie che hanno necessità di completare l’iter di inserimento nei servizi socio-sanitari residenziali, previa valutazione dell’UVM; in tal caso la permanenza in Case di Comunità - Vulnerabili è strettamente limitata a consentire le opportune valutazioni da parte dei servizi sanitari specialistici (SERD, CSM) del D.S.S. e dell’UVM,
non essendo il servizio in oggetto in alcun modo sostitutivo di servizi a carattere socio sanitario.
ART.4 - REQUISITI MINIMI DEGLI ALLOGGI E DEL SERVIZIO
4.1 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E REQUISITI ORGANIZZATIVI
- Il presente avviso potrà essere realizzato all’interno di:
1. Immobili con destinazione d’uso compatibile con l’oggetto del servizio per una capienza massima di 60 posti letto, in buono stato manutentivo, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni ed alla privacy degli utenti;
ovvero
2. Unità abitative con metratura sufficiente ad ospitare minimo 6 posti letto, in buono stato manutentivo e adeguatamente arredati ovvero pluralità di unità abitative nel medesimo condominio o in contiguità territoriale (es.”condominio diffuso”);
Le dette sedi dovranno essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del concorrente al momento della partecipazione al presente avviso, giusta titolo da allegare alla domanda (ad es. titolo di proprietà, contratto preliminare con obbligo a stipulare il definitivo in caso di selezione o definitivo di locazione, contratto di comodato d’uso, ecc.).
L’amministrazione si riserva la facoltà di inserire ulteriori utenti in aggiunta ai posti contrattualizzati in presenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza previo provvedimento sindacale extra ordinem previsto dal T.U.E.L.
Gli immobili in questione dovranno avere i seguenti requisiti:
⮚ situati nel territorio della Città Metropolitana di Bari;
⮚ conformi alla normativa edilizia-urbanistica vigente;
⮚ conformi ai requisiti di sicurezza previsti con riferimento alla specifica destinazione d’uso e al numero di ospiti;
⮚ dotati di impianti (elettrico, idrico, igienico sanitario, termico etc.) rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative;
⮚ dotati di impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo);
⮚ in buono stato di conservazione tale da non richiedere opere di manutenzione straordinaria ostative all’immediato utilizzo;
⮚ dovranno essere assicurati servizi igienici e docce adeguati al numero di persone che si intendono ospitare, attrezzati anche per la non autosufficienza;
⮚ assenza di barriere architettoniche
Le strutture dovranno essere dotate:
- spazi comuni per la coabitazione, compresa la consumazione dei pasti, adeguatamente dimensionati per assicurare la socializzazione tra gli ospiti;
- un locale cucina anche in comune di unità abitative, fatto salvo il ricorso a catering esterno e/o altri modelli organizzativi;
- locale deposito per gli effetti personali degli utenti;
- un dispensario medico;
Inoltre, dovranno essere ubicate in una zona centrale della città o, comunque, in luogo abitato facilmente raggiungibile con l’uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti della struttura, evidenziando nel progetto le modalità di collegamento alla rete dei trasporti urbani.
Ogni Ente potrà con la stessa domanda mettere a disposizione posti anche ubicati in più strutture.
4.2 PRESTAZIONI DA ASSICURARE
Nella proposta progettuale dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:
- accoglienza residenziale in un ambiente confortevole con uno spazio notte individuale ed attrezzato, idoneo a garantire il rispetto della privacy degli utenti. Ogni posto letto dovrà essere completo di branda, materasso, effetti letterici, sedia ed armadietto con chiave. Tali arredi e materiali saranno forniti dall’Ente gestore per l’intera durata del servizio e rimarranno di proprietà dello stesso;
- distribuzione di materiale per l’igiene personale;
- dovrà essere garantita l’apertura h 24 su 7 giorni settimanali, con accesso consentito agli ospiti in conformità al Disciplinare;
- prima colazione, pranzo e cena, anche mediante un servizio di catering ovvero mediante utilizzo di strutture convenzionate od altri modelli organizzativi;
- posizionamento di lavatrice, asse e ferro a disposizione degli ospiti;
- pulizia e sanificazione almeno settimanale degli ambienti, con coinvolgimento e responsabilizzazione
degli ospiti per la pulizia quotidiana degli spazi comuni e degli spazi individuali;
- servizio di accompagnamento, con apposito mezzo abilitato a trasporto utenti con carrozzella, presso i servizi pubblici per visite mediche, pratiche assistenziali, attività ludico-ricreative e di socializzazione, con schedulazione dei trasferimenti sulla base del numero dei posti offerti e delle esigenze degli stessi;
- L’Ente resta responsabile della custodia dell’immobile e del controllo degli accessi.
L’Ente dovrà garantire altresì :
- il raccordo con S.S.P;
- l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico e con i servizi sanitari sul territorio (Serd, CSM ecc.) per gli utenti che necessitano;
- la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali. A tal fine, in sede di co-progettazione, dovranno essere evidenziati gli accordi di rete attivi con gli Enti pubblici o privati operanti nel settore della non autosufficienza o della grave marginalità adulta precisando le prestazioni aggiuntive messe a disposizione in base a tali accordi.
Nei progetti presentati dovranno essere illustrate le ulteriori prestazioni ritenute necessarie dal privato sociale per realizzare il modello organizzativo proposto ( es.riferito al target di utenti da inserire: servizio di mediazione linguistica, consulenza psicologica, presenza di ulteriori figure sanitarie, portierato sociale ecc..)
4.3 Accesso al servizio da parte degli utenti
La permanenza nella struttura è a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 19 comma 5 del “Nuovo Regolamento per l’accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali “(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016).
L’ accesso deve avvenire secondo le modalità previste dalle Delibere di G.C. n.437 del 22/05/2019 e successiva modifica n. 545 del 17/07/2019, previa valutazione del S.S.P. o del Pronto Intervento Sociale in caso di emergenza.
Dopo la prima fase di osservazione e conoscenza della storia personale dell’ospite dovrà essere elaborato, dagli operatori della struttura e dal Servizio Sociale competente per territorio e/o per settore, un progetto di intervento finalizzato a favorire lo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale ed alle possibilità di inserimento o reinserimento lavorativo.
Dovranno essere presi contatti, a cura dell’ Ente gestore con la rete familiare, se esistente, ed assicurare il raccordo funzionale con i servizi sociali e sanitari territoriali, con le principali Agenzie educative e con i centri preposti a promuovere l’inserimento e il reinserimento lavorativo.
L’Ente gestore dovrà monitorare sull’attuazione del PAI e fornire report sull’andamento del servizio nel complesso e con riferimento alle criticità dei singoli ospiti; tale report periodico unitamente al report delle presenze effettiva andrà allegata alla fattura.
I tempi di permanenza saranno determinati dall’ Equipe di Coordinamento per ogni soggetto, a seconda delle necessità, ma indicativamente la permanenza media è quella stabilita dal Disciplinare Case di Comunità adottato con Delibera di G.C. n. 545 del 17/07/2019.
Le persone non residenti nel Comune di Bari, inserite nella struttura dal servizio di Pronto Intervento Sociale, potranno essere ospitate per il periodo strettamente necessario ad attivare i servizi sociali del comune di residenza e/o la rete parentale per la presa in carico e comunque per un periodo non superiore a due settimane.
Compatibilmente con la condizione di vulnerabilità, il modello organizzativo del servizio dovrà coinvolgere gli utenti nella gestione quotidiana della Casa di Comunità, anche attraverso turnazioni delle attività comuni; gli utenti devono rispettare il patto di convivenza ed il Regolamento interno della Casa, impegnando l’Ente gestore ad un costante monitoraggio.
L’Amministrazione Comunale dal canto suo, ove necessario, nell’ambito dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, potrà affiancare servizi di supporto (es: servizi di inclusione socio-lavorativa, Centri Servizi per le Famiglie, Centro Anziani, Casa delle Culture ecc.)
ART.5 PROFILO DEGLI OPERATORI RICHIESTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
In termini di organico l’Ente dovrà garantire:
• 1 coordinatore in possesso di titolo di laurea come previsto dall’art.46 RR 4/2007, con esperienza di almeno un anno documentabile nella gestione di strutture di accoglienza, presente nella struttura in almeno due giorni prestabiliti e comunicati al Comune;
• 1 operatore sociale (36 ore/settimana) ogni 20 utenti; per le strutture con meno di 20 utenti dovrà essere assicurato comunque un monte ore minimo settimanale di 24 ore articolato su almeno 6 giorni lavorativi;
• n.1 O.S.S. (36 ore/settimana) ogni 20 utenti garantita nelle ore diurne; per le strutture con meno di 20 utenti dovrà essere assicurato comunque un monte ore minimo settimanale di 24 ore articolato su almeno 6 giorni lavorativi;
• servizio di custodia e di pulizia; tali servizi vanno organizzati e descritti nella proposta progettuale, tenuto conto del numero di posti offerti; per le SOCIAL HUB DI COMUNITA’ e per le strutture che superano i 25 utenti, dovrà essere garantita la custodia notturna ed un servizio di reperibilità con O.S.S h24.
L’Ente gestore può, altresì, nella logica della co-progettazione, anche attraverso l’apporto del volontariato, mettere a disposizione figure aggiuntive quali assistente sociale, psicologo animatore, mediatore linguistico, medico ecc.. Il progetto- offerta deve evidenziare la presenza programmata di tali figure.
II possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione (curriculum vitae in formato europeo, opportunamente sottoscritto) e reso mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente gestore, da prodursi unitamente all’offerta.
L’Ente potrà avvalersi di operatori del volontariato, del servizio civile etc., a supporto del personale indicato, tutte le prestazioni negoziali precisando, nel progetto-offerta, quali accordi di rete vengano a tal fine sottoscritti ( da allegare).
L’Ente gestore è tenuto a:
- garantire che l’organico, per tutta la durata del contratto, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di domanda di partecipazione;
- in caso di sostituzioni, nel corso dell’operatività del servizio, di alcune unità del personale impegnato, dovuto a giustificati motivi, a far pervenire almeno 10 gg. prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, apposita comunicazione alla Ripartizione Servizi alla Persona, indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dall’elenco aggiornato del personale impiegato, fornendo i relativi curricula;
- a vigilare sullo svolgimento dei servizi avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle
normative specifiche di settore, informando tempestivamente all'Amministrazione Comunale in merito alle eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l’autorizzazione a svolgere l’attività fuori sede, assumendo l'Ente gestore, a proprio carico, tutti gli oneri relativi.
Il personale dell'Ente gestore operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente avviso, in nessun caso e per nessuna circostanza potrà rivendicare rapporti di dipendenza dall’Amministrazione Comunale.
L’Ente gestore garantisce il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e dalle norme in materia di assistenza e previdenza.
Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro solamente con l’ Ente gestore, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.
È fatto obbligo all' Ente gestore di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.
Restano in capo all' Ente gestore anche gli obblighi del datore di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e al
D.M. 10.3.1998 in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi.
Il personale dovrà essere assunto direttamente dall’Ente, ovvero risultare socio lavoratore o titolare di specifico incarico di collaborazione, sollevando il Comune di Bari per quanto riguarda tutti gli aspetti retributivi, contributivi ed assicurativi previdenziali ed infortunistici. E’ altresì facoltà dell’Ente gestore avvalersi di volontari nel rispetto della normativa di settore e con le adeguate garanzie assicurative.
Ogni rapporto con il personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi è a totale carico e responsabilità dell’ente affidatario e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere con il Comune di Bari.
Il personale dell’Ente gestore deve garantire il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati personali di tutti gli utenti, i fatti e le circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento n. 2016/679/UE. Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti dell’utenza.
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso dell’affidamento, la capacità e l’adeguatezza del personale impiegato dal soggetto gestore rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio, la sostituzione.
- A fronte delle prestazioni rese è prevista la corresponsione di un contributo giornaliero fisso pro- capite, assimilabile a pagamento di una retta, da parte dell’Amministrazione comunale, direttamente alla struttura, in sostituzione dell’utente, è di € 27,25 (oltre IVA se dovuta, ai sensi dell’art.10 del DPR n.633 del 26.10.1972 e smi).
ART.5 - ALTRI OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE
L’ente gestore si impegna altresì :
• al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
• ad assicurare al personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa;
• ad osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
• a garantire che l’organico, per tutta la durata del progetto, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di candidatura, con limitazione del turn-over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
• a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
• a svolgere il servizio in collaborazione con la rete degli organismi che possono assicurare la buona riuscita del progetto (istituzioni pubbliche, servizi sanitari, enti del 3^ settore ecc.);
• a osservare le disposizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
• Il gestore è tenuta a stipulare un’assicurazione per eventuali infortuni occorsi agli utenti accolti nella struttura. Detta assicurazione dovrà prevedere indennità assicurate per ciascun utente non inferiori a quelle di seguito indicate:
- euro 50.000,00 caso Morte;
- euro 75.000,00 caso Invalidità Permanente totale
- euro 2.000,00 per Rimborso di Spese Sanitarie derivanti da Infortunio;
Copia della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere messa/e a disposizione dell’Amministrazione prima dell’inizio del servizio oggetto di convenzione.
L’ente gestore manleva il Comune di Bari da qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi, compresi i volontari impegnati nel servizio, derivante dall’immobile ovvero dalla gestione del servizio di cui resta titolare; a tal fine si obbliga a predisporre le idonee coperture assicurative RCT.
L’Ente gestore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.
L’Ente gestore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di rendicontazione previsti in base alla fonte del finanziamento (PON METRO, PON Inclusione, FAMI ecc.) in conformità ai relativi manuali di rendicontazioni e sistemi di gestione controllo.
L’Ente gestore si obbliga, altresì, ai fini del pagamento ed onde consentire il monitoraggio del servizio:
- gestire l’elenco degli utenti giornalmente accolti in struttura e le liste d’attesa con utilizzo del SW “Bari Care” a tal fine l’Amministrazione rilascerà apposita password al Responsabile dell’Ente gestore;
- fornire report mensile sull’andamento del servizio nel complesso e con riferimento alle eventuali criticità per specifici utenti, sia riguardo alla convivenza che riguardo all’attuazione degli obiettivi del PAI;
- allegare, alla fattura informatica, l’elenco delle effettive presenze mensili, in conformità al Disciplinare (modalità di presenza) nonché le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 riguardo il rispetto degli obblighi retributivi e previdenziali assicurativo e che gli operatori
hanno assicurato la presenza secondo la modulazione delle attività da realizzarsi;
- effettuare monitoraggi periodici, almeno con cadenza annuale fine di rilevare il gradimento degli utenti il cui esito va comunicato all’amministrazione.
ART.6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’AVVISO
Sono ammessi a partecipare soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. l comma V della L. 328/2000 e dall’art. 2 del DPCM 30 marzo 2001, che operano nell’ambito dei servizi alla persona:
• le imprese sociali;
• gli organismi della cooperazione;
• le cooperative sociali;
• le associazioni di volontariato;
• le associazioni di promozione sociale;
• le fondazioni;
• gli enti di patronato;
• gli enti religiosi o ecclesiastici;
• le organizzazioni di volontariato;
• ogni altro soggetto senza scopo di lucro individuato come tale dalla normativa nazionale.
6.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati in possesso dei seguenti requisiti:
⚫ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti dell'ATI/ATS/RTI.
⚫ iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – ove prevista in relazione alla propria forma giuridica - per attività compatibile con gli interventi di cui alla presente procedura; laddove tale iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l’attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con gli interventi di cui trattasi;
⚫ per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all’oggetto della presente selezione;
⚫ per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione, nelle more dell’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, in uno degli albi previsti dalla normativa di settore ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
⚫ per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione, nelle more dell’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, ad uno dei registri previsti dalla normativa di settore ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione;
⚫ per le ONLUS iscrizione al Registro dell’Agenzia delle Entrate.
Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire copia dello Statuto ed atto costitutivo da cui evincere la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto dell’appalto.
I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR.445/2000.
L’amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.
Qualora dai controlli effettuati sul soggetto selezionato si evidenziassero irregolarità o mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di partecipazione e quanto verificato (sia per quanto riguarda, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di partecipazione che per quanto riguarda quelli relativi ai criteri di valutazione) si procederà ad escludere il proponente.
ART.7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ IDONEITA’ DELLE PROPOSTE
Le domande di partecipazione saranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle stesse, sulla base degli elementi di valutazione e parametri di seguito elencati:
Affidabilità del richiedente (valutata sulla base del positivo esito di precedenti attività nell’area dei servizi sociali rivolti a soggetti in stato di grave | Punti 5 | ELEVATA | Punti 5 |
BUONA | Punti 4 | ||
DISCRETA | Punti 3 |
emarginazione o servizi residenziali di cui al Capo II e III e IV del RR.4/2007) | SUFFICIENTE | Punti 2 | |
SCARSA | Punti 1 | ||
ASSENTE | Punti 0 | ||
Qualità della proposta progettuale complessiva (Completezza, esaustività ed efficacia della proposta rispetto agli obiettivi di servizio, rispetto a tutti gli aspetti organizzativi quali somministrazione pasti, pulizia, custodia degli ambienti, trasporto verso presidi sanitari ecc., specifiche attività progettuali previste ecc. -capacità di operare in rete con Enti pubblici e privati sulla base di accordi e protocolli sottoscritti ed allegati alla proposta) | Punti 20 | ELEVATA | Punti 20 |
BUONA | Punti 16 | ||
DISCRETA | Punti 12 | ||
SUFFICIENTE | Punti 8 | ||
SCARSA | Punti 4 | ||
ASSENTE | Punti 0 | ||
Grado di innovazione sociale presente nella proposta progettuale: (- capacità di fornire risposte nuove e migliorative ai bisogni dei cittadini, rispetto alla rete dei servizi e dei progetti già attivi sul territorio -metodologie che favoriscano l’inclusione sociale e l’autonomia -metodologie che favoriscano l’attuazione del modello di convivenza parzialmente autogestita o co-housing ) | Punti 10 | ELEVATA | Punti 10 |
BUONA | Punti 8 | ||
DISCRETA | Punti 6 | ||
SUFFICIENTE | Punti 4 | ||
SCARSA | Punti 2 | ||
ASSENTE | Punti 0 | ||
Organizzazione personale e mezzi: (-numero operatori, articolazione funzionale, monte ore, presenza volontari, presenza programmata di figure professionali aggiuntive ecc - ubicazione dell’immobile, consistenza spazi comuni e dei servizi igienici, attrezzature ecc.) - organizzazione dei servizi di trasporto anche con soggetti non deambulanti | Punti 20 | ELEVATA | Punti 20 |
BUONA | Punti 16 | ||
DISCRETA | Punti 12 | ||
SUFFICIENTE | Punti 8 | ||
SCARSA | Punti 4 | ||
ASSENTE | Punti 0 | ||
Qualità del piano dei costi: - Economicità delle attività realizzate rispetto ai costi preventivati; - sostenibilità del progetto - eventuale co-finanziamento a carico del bilancio dell’ente gestore con riduzione della misura della contribuzione pro-capite | Punti 5 | ELEVATA | Punti 5 |
BUONA | Punti 4 | ||
DISCRETA | Punti 3 | ||
SUFFICIENTE | Punti 2 | ||
SCARSA | Punti 1 |
erogata dal comune | ASSENTE | Punti 0 |
Potranno essere nominate distinte commissioni tecniche per la formazioni dei singoli elenchi.
Si considererà idonea la proposta che abbia conseguito una valutazione minima complessiva di 24 punti.
La commissione avrà facoltà durante l'espletamento della procedura di chiedere delucidazioni o integrazioni e di effettuare sopralluoghi diretti alla verifiche degli immobili.
La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto per ogni elenco, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.
ART.8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, recante l’espressa indicazione dell’elenco/degli elenchi in cui si chiede l’iscrizione, dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato al presente avviso ( all.A sottoscritte e compilate in ogni parte e corredate della seguente documentazione:
• progetto sperimentale, da compilare secondo il modello allegato al presente avviso (all.B);
• piano dei costi e ricavi da cui si evinca l’economicità e la sostenibilità dell’attività; l’ente gestore può proporre la riduzione della misura di contribuzione pro die/pro utente a carico dell’amministrazione comunale, sia in considerazione della maggiore economicità del servizio proposto, sia in quanto una parte del costo del progetto può essere sostenuto dall’ente gestore stesso, a carico del proprio bilancio, in base al principio di sussidiarietà orizzontale. L’Ente gestore può proporre altresì servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto nel presente avviso, a carico del proprio bilancio, come forma di compartecipazione in base al principio di sussidiarietà orizzontale.
• eventuali accordi di rete formalmente sottoscritti;
• Atto costitutivo e statuto (se previsto in relazione alla tipologia dell’organismo partecipante);
• planimetria quotata dell’alloggio o dell’immobile e delle relative pertinenze in scala adeguata;
• descrizione dell’immobile e delle dotazioni impiantistiche e strumentali;
• visura catastale;
• certificato di agibilità dell’alloggio o dell’immobile;
• titolo comprovante la disponibilità dell’immobile;
• per immobili con ricettività inferiore a 25 posti letto, asseveramento di un tecnico di fiducia (iscritto in apposito elenco presso il Ministero dell’Interno di cui alla L.818/84) circa il rispetto della normativa di sicurezza; per strutture con una capienza superiore a 25 posti, certificazione C.P.I. rilasciata dai Vigili del Fuoco o relativo rinnovo periodico ai sensi della L.151/11.
• fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;
Le domande vanno inviate esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx.
La presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico fino al 02 dicembre 2019; l’Amministrazione procederà all’esame delle domande pervenute con modalità a sportello in ordine di acquisizione delle istanze.
Eventuale documentazione integrativa o certificazioni potranno essere richiesta dall’amministrazione per verificare l’idoneità della struttura.
ART.9 Verifiche e controlli durante la realizzazione del progetto
L’A.C., allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuni per il monitoraggio volti ad accertare il complessivo livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto partner è tenuto a consentire, in qualunque momento, l’accesso ai dipendenti e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.
L’A.C. effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto con modalità di cui al “ Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona” approvato con delibera di G.M. n.898 del 15.12.2015.
Il Comune esercita la vigilanza e il controllo sulle attività svolte dall’Ente attuatore tenuto conto degli obiettivi generali del servizio.
L’azione di vigilanza viene altresì esercitata sulla organizzazione del servizio per quanto riguarda la qualità delle prestazioni.
Sono riconosciute al Comune di Bari ampie facoltà di controllo in merito:
• all’adempimento puntuale e preciso della realizzazione del progetto;
• al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive ed assicurative nei confronti degli operatori dell’Ente attuatore.
ART. 10 Attività di comunicazione
L’Ente attuatore è obbligato a:
- predisporre il Piano di comunicazione sociale (comunicati stampa o altre iniziative di informazione del servizio) di concerto con l’Amministrazione Comunale;
- inserire su qualsiasi documentazione attinente il servizio (carta intestata, depliants, comunicati stampa ecc,) il logo relativo alla natura del finanziamento e dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari.
ART.11 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 13.08.2010 n.136 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività progettuali.
ART.12 Risoluzione della convenzione
Si fa rinvio limitatamente agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabili non trattandosi di appalto di servizi.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere la convenzione, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi previsti nella convenzione;
• nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Ente attuatore;
• sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’Utente);
• utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della convenzione;
• mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
• mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010;
• utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l’ente attuatore è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati;
• inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
• nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio;
• non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla convenzione rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione;
• gravi inadempimenti e/o disservizi;
• mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
• mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica.
Costituisce causa di risoluzione della convenzione anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.
In tutti i casi di risoluzione, l’Ente attuatore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività.
Qualora si addivenga alla risoluzione della convenzione, per le motivazioni sopra riportate, l’ente attuatore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Il Committente può inoltre recedere dalla convenzione negli ulteriori seguenti casi:
a) per motivi di pubblico interesse,
b) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
L’Appaltatore può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).
Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; all’ente gestore non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per il periodo di sospensione.
ART.13 Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali
Il Soggetto Attuatore, il cui Rappresentante Legale assume la qualità di responsabile esterno del trattamento dati, si impegna a rispettare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento U.E. 2016/679.
ART.14 Responsabile Unico del Procedimento e richieste di chiarimenti Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’arch.Xxxx Xxxxxxx – Direttore del Settore Servizi Sociali della Ripartizione Servizi alla Persona.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato, all'indirizzo pec:xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, sempre che siano state formulate in tempo utile, saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle proposte progettuali; tali risposte saranno, altresì, pubblicate in forma anonima all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxxx.xx sezione "Altri Avvisi” .