La liquidazione delle parcelle a seguito del DM 140/2012
La liquidazione delle parcelle a seguito del DM 140/2012
L’art.9 del DL 24 gennaio 2012 n.1 (L.27/2012) ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali 1.
Il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è stato approvato il D.M. Giustizia n. 140 in data 20 luglio 2012 (GU n. 195 del 22-8-2012)2.
La relazione illustrativa del DM 140/2012 evidenzia:
- omissis -
i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile
dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma;
ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;
iii) i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell’opera e, implementando la chiave sistematica dell’art. 9 rispetto all’ultimo inciso del secondo comma dell’art. 2233 c.c., il pregio della stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della professione.
Il presente decreto – a natura evidentemente regolamentare stanti i caratteri di generalità e astrattezza delle previsioni che deve contenere – non può quindi riprendere la logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie, ma, orientando in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale in relazione ai generali principi di ragionevolezza e unicuique suum tribuere, offra alla stessa «parametri» e non più «tariffe».
Questa differenza impone un ruolo centrale alla valutazione latamente giudiziale del caso concreto, con conseguenti rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla suddetta funzione di orientamento, ed esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie individuate ai fini di un’applicazione cui «di regola», ma senza alcun vincolo, si guida l’organo giurisdizionale stesso. La descritta impostazione risulta l’unica che rispetta non solo la differenza altrimenti vanificata tra «parametro» e «tariffa», ma anche, e contestualmente, la manifesta valorizzazione dell’accordo, e cioè del mercato, operata dalla novella del 2012, attesa la conseguente induzione all’accordo che, all’opposto, con la rigidità delle tariffe, è stato strutturalmente disincentivato.
L’art.2233 del Codice Civile
L’art.2233 del Codice Civile prevede che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.”
1 Art.9.1) Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Art.9.2) Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.9.5) Sono abrogate le disposizioni vigenti per la che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
2 Art.1) L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
L’art.633 del Codice di Procedura Civile
L’art.633 del Codice di Procedura Civile (Capo I del procedimento d’ingiunzione) prevede che: “Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro – omissis – il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.”
L’art.636 del Codice di Procedura Civile
L’art.636 del Codice di Procedura Civile (Parcella delle spese e prestazioni) prevede che: “Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art.633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (ora Consiglio dell’Ordine)”.
L’art. 12 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n.139
L’art. 12 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n.139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) prevede che il Consiglio dell’Ordine, ha – tra le altre – le seguenti attribuzioni:
- omissis -
i. formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
Il CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, è
intervenuto sul tema con i seguenti documenti:
INFORMATIVA n.21/2012 del 7/3/2012
I pareri di liquidazione e la disciplina dei compensi a seguito dell’emanazione del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (decreto Liberalizzazioni):
“Omissis
Considerato che l’art.2233 cod.civ. non ha subito alcuna modifica, il Consiglio Nazionale ritiene che ai Consigli degli Ordini spetterà ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Tale compito spetterà non solo fino a quando le tariffe professionali continueranno a costituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali ai sensi del nuovo comma 3 dell’art.9 del decreto liberalizzazioni introdotto dal Senato in corso di conversione, ma anche oltre tale periodo. Va sottolineato, infatti, che il parere che l’Ordine professionale è chiamato a rilasciare ai sensi dell’art.2233 cod. civ. ha una funzione diversa da quella attribuita al parere di liquidazione da rilasciare in sede di emissione del decreto ingiuntivo, previsto dal combinato disposto degli art. 633 e 636 cod. proc. civ.. Come emerge dalle norme dalle norme del codice di procedura civile il Consiglio dell’Ordine è chiamato a rilasciare quest’ultimo parere solo laddove esista una tariffa legalmente approvata. Venendo meno la tariffa professionale, viene sicuramente meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l’Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il parere previsto dall’art. 2233 cod. civ., invece, appare del tutto svincolato dall’esistenza della tariffa professionale. Pertanto si ritiene che debba continuare ad accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi. Va evidenziato, ancora una volta, che lo stesso non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrà fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa.”
PRONTO ORDINI n.329/2014 del 14/1/2015 (Ordine di Bologna)
Tariffa liquidazione parcelle a seguito emanazione DM 20 luglio 2012 n.140
“Omissis
Essendo stata abrogata la tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale tariffa professionale legalmente approvata, non ricorrono più le condizioni previste dall’art. 633 comma 1,
n. 3 del cod. proc. civ. e dell’art. 636 doc. proc. civ. Conseguentemente è venuta meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l’Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il ricorso al procedimento monitorio per l’emissione del decreto ingiuntivo a seguito dell’abrogazione delle tariffe legalmente approvate sarà possibile solo nel caso in cui il professionista potrà dare prova del suo credito in forma scritta, attraverso l’accordo siglato con il cliente. Questa impostazione è stata avvalorata anche dal decreto dell’11 ottobre 2012 del Tribunale di Varese e dalla sentenza del Tribunale di Verona del 25 settembre 2013.
Omissis
Nella citata informativa del Consiglio Nazionale (n.21/2012) si era evidenziato …. (vedi sopra). Tuttavia, tale parere non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella … (vedi sopra).
Si precisa che il parere dell’Ordine, di cui all’art.2233 del cod. civ. potrà essere richiesto sia dal Giudice, sia direttamente dal professionista (Cass. 22.01.2000 n.694; Cass. 21.08.1985 n.4460).
Inoltre alla luce di quanto premesso, si ritiene che l’Ordine nei casi di richiesta di liquidazione per l’emissione del decreto ingiuntivo può valutare discrezionalmente di dare seguito alle richieste formulate dal Giudice. Si suggerisce in ogni caso di dare evidenza di quanto indicativo nella pel presente quesito e di evidenziare la diversa disciplina applicabile agli avvocati.”
PRONTO ORDINI n.49/2015 del 25/3/2015 (Ordine di Milano)
Tariffa professionale – compenso spettante per l’attività di Trustee - applicabilità DM 140/2012
“Omissis
Nell’informativa del Consiglio Nazionale del 7 marzo 2012 n.21 …. (vedi sopra)
Fermo rimanendo quanto espresso, ci è stato segnalato che alcuni giudici richiedono ugualmente all’Ordine di rilasciare il parere di liquidazione per l’emissione del decreto ingiuntivo. In tali casi l’Ordine può valutare discrezionalmente di dare seguito alle richieste formulate dal Giudice. Si suggerisce in ogni caso di dare evidenza di quanto sopra indicato e di evidenziare la diversa disciplina applicabile agli avvocati.
Omissis
Considerato che l’art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica, ai Consigli degli Ordini spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Il parere rilasciato ai sensi dell’art. 2233 cod. civ., a differenza di quello previsto dalle norme del codice di procedura civile, infatti, è svincolato dall’esistenza della tariffa professionale; pertanto deve ancora accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi, ex art. 2233 cod. civ.. Tuttavia, tale parere non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il Parere, quindi, non avrebbe ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrebbe fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa. A puro titolo esemplificativo e specificando che la liquidazione dei compensi ai sensi del DM 140/2012 compete esclusivamente all’organo giurisdizionale, il parere potrebbe contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012.”
PRONTO ORDINI n.138/2015 del 12/6/2015 (Ordine di Roma)
Tariffa liquidazione parcelle a seguito emanazione DM 20 luglio 2012 n.140
L’Ordine di Roma chiede se siano corrette le seguenti procedure di rilascio del parere di liquidazione:
1. rilascio di parere richiesto dal giudice o dall’iscritto ai sensi dell’art.2233 cod.civ., contenente la valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012, con l’indicazione degli importi di massima spettanti o con una fascia di intervallo entro la quale gli stessi compensi dovrebbero essere ricompresi;
2. rilascio di un parere preventivo, su richiesta del professionista per l’emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e 636 c.p.c., sulla base dei parametri di cui al DM 140/2012;
3. rilascio del parere, su richiesta del giudice, per l’emissione del decreto ingiuntivo ex artt.633 e 636 c.p.c., sulla base dei parametri di cui al DM 140/2012.
Nel richiamare interamente quanto già espresso nel Pronto Ordini 329/2014 in merito al punto 1) si precisa che il Consiglio dell’Ordine può procedere al rilascio del parere di liquidazione ai sensi dell’art.2233 cod.civ., sia nel caso in cui la richiesta sia formulata dal professionista, sia nel caso provenga dal giudice. Come già espresso nel citato Pronto Ordini il parere di liquidazione non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrebbe ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrebbe fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa e a titolo esemplificativo potrà contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012, ovvero indicare una fascia di valori entro la quale i compensi dovrebbero essere ricompresi.
Quanto al secondo punto si evidenzia che, essendo state abrogate le tariffe professionali, implicitamente è venuta meno la necessità di rilasciare il parere per l’emissione dei decreti ingiuntivi ex artt. 633 – 636 c.p.c.. Infatti, per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, occorre fare riferimento alle previsioni dell’art.633, comma 1, n.3 del c.p.c. che prevedono per l’emissione del decreto ingiuntivo un’ipotesi di prova privilegiata predisposta dal creditore a tutela dei crediti relativi ad onorari derivanti da una tariffa legalmente approvata. Il parere di liquidazione rilasciato dal Consiglio dell’Ordine doveva accompagnare la parcella del professionista, ad esclusione del caso in cui vi fosse una tariffa obbligatoria. Essendo stata abrogata la tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale tariffa professionale legalmente approvata, non ricorrono più le condizioni previste dall’art.633, comma 1, n.3 del c.p.c. e dall’art.636 c.p.c.. Conseguentemente è venuta meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l’Ordine esprimeva una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il ricorso al procedimento monitorio per l’emissione del decreto ingiuntivo a seguito dell’abrogazione delle tariffe legalmente approvate sarà possibile solo nel caso in cui il professionista potrà dare prova del suo credito in forma scritta, attraverso l’accordo siglato con il cliente.
Quanto esposto in relazione la punto 2) dovrebbe a rigore applicarsi anche nel caso in cui la richiesta di rilascio del parere di liquidazione per l’emissione del decreto ingiuntivo pervenga dal giudice (punto 3). Considerato tuttavia che tale prassi è assai diffusa nei Tribunali, si ritiene che l’Ordine nei casi di richiesta di liquidazione per l’emissione del decreto ingiuntivo formulata dal giudice possa valutare discrezionalmente di dare seguito alla richiesta, valorizzando i compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012. Si suggerisce in ogni caso di dare evidenza nel parere che la liquidazione dei compensi ai sensi del DM 140/2012 compete esclusivamente all’organo giurisdizionale.
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Tenuto conto di quanto sopra riportato, la Commissione della Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, presenti i rappresentanti delle rispettive commissioni degli Ordini di Pordenone, Vicenza, Rovigo, Treviso, Padova, Trieste,
Venezia, Bassano, Belluno, Verona, propone agli Ordini della Conferenza di assumere le deliberazioni che seguono:
1. Richiesta di parere da parte degli iscritti per l’avvio di un procedimento d’ingiunzione.
Il Consiglio dell’Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) per l’avvio di un procedimento d’ingiunzione (ex artt.633 e 636 cpc) e ciò in considerazione del fatto il parere di liquidazione degli onorari è finalizzato all’accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie e che dunque in assenza di una “tariffa legalmente approvata” l’Ordine sarebbe oggettivamente impossibilitato ad esprimere la propria valutazione tecnica.
2. Richiesta di parere da parte degli iscritti nell’ambito di un procedimento ordinario.
il Consiglio dell’Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) per l’avvio e/o nell’ambito di un giudizio ordinario. Si ritiene infatti che tale facoltà sia concessa alla sola Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.2233 cod. civ..
Punti 1 e 2)
Tenuto conto che la finalità della norma che ha abrogato le tariffe professionali è quella di assoggettare il rapporto economico tra professionista e cliente alla “regola del mercato” ripristinando la centralità dell’accordo contrattuale tra le due parti (art.2233 cod. civ.), prevedendo infatti che il compenso per le prestazioni professionali venga pattuito al momento del conferimento dell’incarico e che inoltre la misura del compenso debba previamente essere resa nota al cliente con un preventivo di massima (art.9 comma 4 Dl 1/2012) la Commissione ritiene che l’iscritto debba procurarsi i mezzi di prova a sostegno della propria pretesa creditoria con modalità diverse rispetto al passato e perciò adeguate all’attuale assetto normativo, come previsto peraltro dal nuovo Codice Deontologico della Professione (lettera di conferimento d’incarico con onorari preconcordati, preventivo di massima, tariffe interne dello studio, ecc.).
3. Richiesta di parere da parte dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione.
il Consiglio dell’Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett.i) D.Lgs.139/2005 su richiesta dell’Autorità Giudiziaria per prestazioni ultimate dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione (ex artt.633 e 636 cpc) e ciò in considerazione del fatto che il parere di liquidazione degli onorari è finalizzato all’accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie e che dunque in assenza di una “tariffa legalmente approvata” l’Ordine sarebbe oggettivamente impossibilitato ad esprimere la propria valutazione tecnica.
Nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria richieda ugualmente all’Ordine il rilascio del parere di liquidazione, il Consiglio Nazionale ritiene che l’Ordine possa valutare discrezionalmente di dar seguito alle richieste, non precisando però le modalità con le quali l’Ordine possa adempiere a tale richiesta.
Ritiene Codesta Commissione che risulterebbero numerosi i problemi legati al rilascio del parere in tali circostanze, soprattutto per la mancanza di uno strumento valutativo di riferimento, che in precedenza era rappresentato dalla tariffa professionale.
Non si ritiene quindi possibile fare ricorso alla abrogata tariffa (in una sorta di riviviscenza della tariffa), mentre parrebbe astrattamente possibile fare riferimento ai parametri di cui al DM 140/2012, fornendo quindi all’Autorità Giudiziaria una sorta di “parere di congruità” dei compensi richiesti, nel caso in cui gli stessi rientrino tra i minimi ed i massimi previsti dai parametri del DM 140/2012. La Commissione esprime peraltro una forte preoccupazione in ordine alle modalità di istruttoria della pratica, che risulta determinante ai fini della corretta valutazione della prestazione
resa dall’iscritto. Evidenzia altresì una serie importante di criticità, rappresentate – ad esempio – dalle modalità di formazione del fascicolo istruttorio, dalle modalità di trasmissione delle informazioni ivi contenute e dalle modalità di richiesta di eventuali informazioni integrative nel caso in cui si rendessero necessarie al fine di una migliore valutazione della prestazione professionale; dalla eventuale necessità di rispettare le disposizioni di cui alla L.241/1990 relativamente agli obblighi di informativa di avvio del procedimento amministrativo.
4. Richiesta di parere da parte dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento ordinario. Su richiesta dell’Autorità Giudiziaria per prestazioni ultimate dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) nell’ambito di un giudizio ordinario (anche di opposizione al D.I.) il Consiglio dell’Ordine è tenuto ai sensi dell’art. 2233 C.C. a fornire al Giudice un supporto tecnico nella comprensione della complessità della prestazione resa anche ai fini della corretta applicazione del DM 140/2012. Se richiesto, il parere potrebbe altresì contenere una valorizzazione dei compensi spettanti all’iscritto - da un minimo ad un massimo - secondo i parametri fissati dal DM 140/2012, ovvero un parere di congruità dei compensi richiesti dall’iscritto, in quanto ricompresi tra il minimo ed il massimo dei citati parametri.
Si evidenziano le perplessità già sviluppate al punto precedente in ordine alle modalità di istruttoria della pratica, nonché in relazione alla eventuale necessità di acquisire ulteriori documenti e/o informazioni ai fini di una corretta valutazione della prestazione resa.
La Commissione infine ritiene che quando la richiesta del Giudice ha per oggetto valutazioni di merito sull’attività svolta dall’iscritto, ritiene opportuno che la valutazione non debba essere fornita dall’Ordine, ma in sede di CTU.
5. Richiesta di parere per una serie di prestazioni in parte concluse entro ed in parte concluse dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012.
Per le prestazioni ultimate entro l’entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) il Consiglio dell’Ordine è tenuto ad emettere il prescritto parere sulla base della abrogata tariffa, mentre per le prestazioni ultimate dopo l’entrata in vigore del DM 140/2012 possa valutare discrezionalmente di:
- formulare un parere anche per dette prestazioni, facendo riferimento al DM 140/2012;
- astenersi dalla formulazione di parere, per le ragioni indicate ai punti superiori.
La scelta discrezionale potrebbe essere valutata, per esempio, in relazione all’entità quantitativa e/o qualitativa delle prestazioni ante/post DM 140/2012.
Esempio di formulazione di parere “misto”:
FORMULA IL SEGUENTE PARERE
- favorevole alla liquidazione dei compensi professionali per l’importo di euro ,00 () oltre accessori, in quanto è stato accertato che il compenso professionale risulta determinato in conformità alla previgente tariffa professionale di cui al Decreto 2 settembre 2010 n.169 per le prestazioni che risultano completate entro il 23.08.2012 (data di entrata in vigore del DM 140 del 20.07.2012);
- favorevole alla liquidazione dei compensi professionali per l’importo di euro ,00 () oltre accessori, ritenuti congrui in base all’applicazione del DM 20 luglio 2012 n.140 (GU n. 195 del 22-8-2012 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) per le prestazioni completate dal 23.08.2012;
oppure
- le prestazioni completate dopo il 23.08.2012 non sono state oggetto di liquidazione dei compensi professionali poiché a seguito dell’entrata in vigore del DM 140/2012 la liquidazione dei compensi compete esclusivamente all’organo giurisdizionale.
6. Richiesta di parere da parte degli iscritti in presenza di onorari preconcordati.
Il Consiglio dell’Ordine non è tenuto a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art.12 lett. i) D.Lgs.139/2005 su richiesta degli iscritti in presenza di onorari preconcordati, essendo
il contratto con il quale viene preconcordato il compenso sufficiente per l’ottenimento del decreto ingiuntivo.
Diritti di segreteria
I diritti di segreteria sono dovuti dall’iscritto nei cui interesse il parere viene emesso.
Nuovo regolamento
Ogni Ordine dovrà dotarsi di un nuovo regolamento per il rilascio di pareri in materia di liquidazione di onorari.