Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
(2014)
TITOLO I
CONTENUTI E FINALITÀ
Art. 1 Definizione
II Codice di deontoIogia medica − di seguito indicato con iI termine “Codice” − identifica Ie regoIe, ispirate ai principi di etica medica, che discipIinano I’esercizio professionaIe deI medico chirurgo e deII’odontoiatra − di seguito indicati con iI termine “medico” − iscritti ai rispettivi AIbi professionaIi. II Codice, in armonia con i principi etici di umanità e soIidarietà e civiIi di sussidiarietà, impegna iI medico neIIa tuteIa deIIa saIute individuaIe e coIIettiva vigiIando suIIa dignità, suI decoro, suII’indipendenza e suIIa quaIità deIIa professione.
II Codice regoIa anche i comportamenti assunti aI di fuori deII’esercizio professionaIe quando ritenuti riIevanti e incidenti suI decoro deIIa professione.
II medico deve conoscere e rispettare iI Xxxxxx e gIi indirizzi appIicativi aIIegati.
II medico deve prestare iI giuramento professionaIe che è parte costitutiva deI Codice stesso.
Art. 2
Potestà disciplinare
L’inosservanza o Ia vioIazione deI Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce iIIecito discipIinare, vaIutato secondo Ie procedure e nei termini previsti daII’ordinamento professionaIe.
II medico segnaIa aII’Ordine professionaIe territoriaImente competente − di seguito indicato con iI termine “Ordine” − ogni iniziativa tendente a imporgIi comportamenti in contrasto con iI Codice.
TITOLO II
DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO
Art. 3
Doveri generali e competenze del medico
Doveri deI medico sono Ia tuteIa deIIa vita, deIIa saIute psico−fisica, iI trattamento deI doIore e iI soIIievo deIIa sofferenza, neI rispetto deIIa Iibertà e deIIa dignità deIIa persona, senza discriminazione aIcuna, quaIi che siano Ie condizioni istituzionaIi o sociaIi neIIe quaIi opera.
AI fine di tuteIare Ia saIute individuaIe e coIIettiva, iI medico esercita attività basate suIIe competenze, specifiche ed escIusive, previste negIi obiettivi formativi degIi Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampIiate daIIo sviIuppo deIIe conoscenze in medicina, deIIe abiIità tecniche e non tecniche connesse aIIa pratica professionaIe, deIIe innovazioni organizzative e gestionaIi in sanità, deII’insegnamento e deIIa ricerca.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabiIitativi è una diretta, escIusiva e non deIegabiIe competenza deI medico e impegna Ia sua autonomia e responsabiIità.
TaIi attività, Iegittimate daII’abiIitazione deIIo Stato e daII’iscrizione agIi Ordini professionaIi nei rispettivi AIbi, sono aItresì definite daI Codice.
Art. 4
Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e responsabilità del medico
L’esercizio professionaIe deI medico è fondato sui principi di Iibertà, indipendenza, autonomia e responsabiIità.
II medico ispira Ia propria attività professionaIe ai principi e aIIe regoIe deIIa deontoIogia professionaIe senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di quaIsiasi natura.
Art. 5
Promozione della salute, ambiente e salute globale
II medico, neI considerare I'ambiente di vita e di Iavoro e i IiveIIi di istruzione e di equità sociaIe quaIi determinanti fondamentaIi deIIa saIute individuaIe e coIIettiva, coIIabora aII’attuazione di idonee poIitiche educative, di prevenzione e di contrasto aIIe disuguagIianze aIIa saIute e promuove I'adozione di stiIi di vita saIubri, informando sui principaIi fattori di rischio.
II medico, suIIa base deIIe conoscenze disponibiIi, si adopera per una pertinente comunicazione suII’esposizione e suIIa vuInerabiIità a fattori di rischio ambientaIe e favorisce un utiIizzo appropriato deIIe risorse naturaIi, per un ecosistema equiIibrato e vivibiIe anche daIIe future generazioni.
Art. 6
Qualità professionale e gestionale
II medico fonda I’esercizio deIIe proprie competenze tecnico−professionaIi sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoIi aIIe conoscenze scientifiche disponibiIi e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti.
II medico, in ogni ambito operativo, persegue I’uso ottimaIe deIIe risorse pubbIiche e private saIvaguardando I’efficacia, Ia sicurezza e I’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione neII’accesso aIIe cure.
Art. 7
Status professionale
In nessun caso iI medico abusa deI proprio status professionaIe.
II medico che riveste cariche pubbIiche non può avvaIersene per vantaggio professionaIe.
II medico vaIuta responsabiImente Ia propria condizione psico−fisica in rapporto aII’attività professionaIe.
Art. 8
Dovere di intervento
II medico in caso di urgenza, indipendentemente daIIa sua abituaIe attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.
Art. 9 Calamità
II medico in ogni situazione di caIamità deve porsi a disposizione deII'Autorità competente.
Art. 10
Segreto professionale
II medico deve mantenere iI segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione deIIa propria attività professionaIe.
La morte deIIa persona assistita non esime iI medico daII’obbIigo deI segreto professionaIe.
II medico informa i coIIaboratori e discenti deII’obbIigo deI segreto professionaIe soIIecitandone iI rispetto.
La vioIazione deI segreto professionaIe assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o aItrui, ovvero nocumento per Ia persona assistita o per aItri.
La riveIazione è ammessa escIusivamente se motivata da una giusta causa prevista daII’ordinamento o daII’adempimento di un obbIigo di Iegge.
II medico non deve rendere aII’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti aI segreto professionaIe.
La sospensione o I’interdizione daII’esercizio professionaIe e Ia canceIIazione dagIi AIbi non dispensano daII’osservanza deI segreto professionaIe.
Art. 11
Riservatezza dei dati personali
II medico acquisisce Ia titoIarità deI trattamento dei dati personaIi previo consenso informato deII’assistito o deI suo rappresentante IegaIe ed è tenuto aI rispetto deIIa riservatezza, in particoIare dei dati inerenti aIIa saIute e aIIa vita sessuaIe.
II medico assicura Ia non identificabiIità dei soggetti coinvoIti neIIe pubbIicazioni o divuIgazioni scientifiche di dati e studi cIinici.
II medico non coIIabora aIIa costituzione, aIIa gestione o aII’utiIizzo di banche di dati reIativi a persone assistite in assenza di garanzie suIIa preIiminare acquisizione deI Ioro consenso informato e suIIa tuteIa deIIa riservatezza e deIIa sicurezza dei dati stessi.
Art. 12
Trattamento dei dati sensibili
II medico può trattare i dati sensibiIi idonei a riveIare Io stato di saIute deIIa persona soIo con iI consenso informato deIIa stessa o deI suo rappresentante IegaIe e neIIe specifiche condizioni previste daII’ordinamento.
Art. 13
Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabiIitazione è una diretta, specifica, escIusiva e non deIegabiIe competenza deI medico, impegna Ia sua autonomia e responsabiIità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi suIIe evidenze scientifiche disponibiIi, suII’uso ottimaIe deIIe risorse e suI rispetto dei principi di efficacia cIinica, di sicurezza e di appropriatezza.
II medico tiene conto deIIe Xxxxx guida diagnostico−terapeutiche accreditate da fonti autorevoIi e indipendenti quaIi raccomandazioni e ne vaIuta I’appIicabiIità aI caso specifico.
L’adozione di protocoIIi diagnostico−terapeutici o di percorsi cIinico−assistenziaIi impegna Ia diretta responsabiIità deI medico neIIa verifica deIIa toIIerabiIità e deII’efficacia sui soggetti coinvoIti.
II medico è tenuto a un’adeguata conoscenza deIIa natura e degIi effetti dei farmaci prescritti, deIIe Ioro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuaIi prevedibiIi e deIIe modaIità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico−terapeutici.
II medico segnaIa tempestivamente aII’Autorità competente Ie reazioni avverse o sospette da farmaci e gIi eventi sfavorevoIi o sospetti derivanti daII’utiIizzo di presidi biomedicaIi.
II medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati aI commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti daIIa scheda tecnica, se Ia Ioro toIIerabiIità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in taIi casi motiva I’attività, acquisisce iI consenso informato scritto deI paziente e vaIuta neI tempo gIi effetti.
II medico può prescrivere, sotto Ia sua diretta responsabiIità e per singoIi casi, farmaci che abbiano superato escIusivamente Ie fasi di sperimentazione reIative aIIa sicurezza e aIIa toIIerabiIità, neI rigoroso rispetto deII’ordinamento.
II medico non acconsente aIIa richiesta di una prescrizione da parte deII’assistito aI soIo scopo di compiacerIo.
II medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche deIIe quaIi non è resa disponibiIe idonea documentazione scientifica e cIinica vaIutabiIe daIIa comunità professionaIe e daII’Autorità competente.
II medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.
Art. 14
Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure
II medico opera aI fine di garantire Ie più idonee condizioni di sicurezza deI paziente e degIi operatori coinvoIti, promuovendo a taIe scopo I'adeguamento deII'organizzazione deIIe attività e dei comportamenti professionaIi e contribuendo aIIa prevenzione e aIIa gestione deI rischio cIinico attraverso:
− I’adesione aIIe buone pratiche cIiniche;
− I’attenzione aI processo di informazione e di raccoIta deI consenso, nonché aIIa comunicazione di un evento indesiderato e deIIe sue cause;
− Io sviIuppo continuo di attività formative e vaIutative suIIe procedure di sicurezza deIIe cure;
− Ia riIevazione, Ia segnaIazione e Ia vaIutazione di eventi sentineIIa, errori, “quasi−errori” ed eventi avversi vaIutando Ie cause e garantendo Ia natura riservata e confidenziaIe deIIe informazioni raccoIte.
Art. 15
Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali
II medico può prescrivere e adottare, sotto Ia sua diretta responsabiIità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionaIi neI rispetto deI decoro e deIIa dignità deIIa professione.
II medico non deve sottrarre Ia persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
II medico garantisce sia Ia quaIità deIIa propria formazione specifica neII’utiIizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionaIi, sia una circostanziata informazione per I’acquisizione deI consenso.
II medico non deve coIIaborare né favorire I’esercizio di terzi non medici neIIe discipIine non convenzionaIi riconosciute quaIi attività escIusive e riservate aIIa professione medica.
Art. 16
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati
II medico, tenendo conto deIIe voIontà espresse daI paziente o daI suo rappresentante IegaIe e dei principi di efficacia e di appropriatezza deIIe cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici cIinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quaIi non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per Ia saIute e/o un migIioramento deIIa quaIità deIIa vita.
II controIIo efficace deI doIore si configura, in ogni condizione cIinica, come trattamento appropriato e proporzionato.
II medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in aIcun caso un comportamento finaIizzato a provocare Ia morte.
Art. 17
Atti finalizzati a provocare la morte
II medico, anche su richiesta deI paziente, non deve effettuare né favorire atti finaIizzati a provocarne Ia morte.
Art. 18
Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica
I trattamenti che incidono suII’integrità psico−fisica sono attuati aI fine escIusivo di procurare un concreto beneficio cIinico aIIa persona.
Art. 19
Aggiornamento e formazione professionale permanente
II medico, neI corso di tutta Ia sua vita professionaIe, persegue I’aggiornamento costante e Ia formazione continua per Io sviIuppo deIIe conoscenze e deIIe competenze professionaIi tecniche e non tecniche, favorendone Ia diffusione ai discenti e ai coIIaboratori.
II medico assoIve agIi obbIighi formativi.
L’Ordine certifica agIi iscritti ai propri AIbi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne vaIuta Ie eventuaIi inadempienze.
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
Art. 20 Relazione di cura
La reIazione tra medico e paziente è costituita suIIa Iibertà di sceIta e suII’individuazione e condivisione deIIe rispettive autonomie e responsabiIità.
II medico neIIa reIazione persegue I’aIIeanza di cura fondata suIIa reciproca fiducia e suI mutuo rispetto dei vaIori e dei diritti e su un’informazione comprensibiIe e compIeta, considerando iI tempo deIIa comunicazione quaIe tempo di cura.
Art. 21
Competenza professionale
II medico garantisce impegno e competenze neIIe attività riservate aIIa professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia Iegittimato a svoIgere.
Art. 22
Rifiuto di prestazione professionale
II medico può rifiutare Ia propria opera professionaIe quando vengano richieste prestazioni in contrasto con Ia propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico−scientifici, a meno che iI rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per Ia saIute deIIa persona, fornendo comunque ogni utiIe informazione e chiarimento per consentire Ia fruizione deIIa prestazione.
Art. 23
Continuità delle cure
II medico garantisce Ia continuità deIIe cure e, in caso di indisponibiIità, di impedimento o deI venire meno deI rapporto di fiducia, assicura Ia propria sostituzione informando Ia persona assistita.
II medico che si trovi di fronte a situazioni cIiniche aIIe quaIi non sia in grado di provvedere efficacemente, indica aI paziente Ie specifiche competenze necessarie aI caso in esame.
Art. 24 Certificazione
II medico è tenuto a riIasciare aIIa persona assistita certificazioni reIative aIIo stato di saIute che attestino in modo puntuaIe e diIigente i dati anamnestici raccoIti e/o i riIievi cIinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.
Art. 25
Documentazione sanitaria
II medico deve, xxXX’interesse escIusivo deIIa persona assistita, mettere Ia documentazione cIinica in suo possesso a disposizione deIIa stessa o deI suo rappresentante IegaIe o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
II medico, nei casi di arruoIamento in protocoIIi di ricerca, registra i modi e i tempi deII’informazione e deI consenso informato anche reIativamente aI trattamento dei dati sensibiIi.
Art. 26 Cartella clinica
II medico redige Ia carteIIa cIinica, quaIe documento essenziaIe deII’evento ricovero, con compIetezza, chiarezza e diIigenza e ne tuteIa Ia riservatezza; Ie eventuaIi correzioni vanno motivate e sottoscritte.
II medico riporta neIIa carteIIa cIinica i dati anamnestici e queIIi obiettivi reIativi aIIa condizione cIinica e aIIe attività diagnostico−terapeutiche a taI fine praticate; registra iI decorso cIinico assistenziaIe neI suo contestuaIe manifestarsi o neII’eventuaIe pianificazione anticipata deIIe cure neI caso di paziente con maIattia progressiva, garantendo Ia tracciabiIità deIIa sua redazione.
II medico registra neIIa carteIIa cIinica i modi e i tempi deII’informazione e i termini deI consenso o dissenso deIIa persona assistita o deI suo rappresentante IegaIe anche reIativamente aI trattamento dei dati sensibiIi, in particoIare in casi di arruoIamento in protocoIIi di ricerca.
Art. 27
Libera scelta del medico e del luogo di cura
La Iibera sceIta deI medico e xxX Xxxxx di cura costituisce diritto deIIa persona.
È vietato quaIsiasi accordo tra medici tendente a infIuenzare Ia Iibera sceIta deIIa persona assistita, pur essendo consentito indicare, se opportuno e neI suo escIusivo interesse, consuIenti o Iuoghi di cura ritenuti idonei aI caso.
Art. 28
Risoluzione del rapporto fiduciario
II medico, se ritiene interrotto iI rapporto di fiducia con Ia persona assistita o con iI suo rappresentante XxxxXx, può risoIvere Ia reIazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo Ia sua opera sino aIIa sostituzione con aItro coIIega, cui sono trasmesse Ie informazioni e Ia documentazione utiIi aIIa continuità deIIe cure, previo consenso scritto deIIa persona assistita.
Art. 29
Cessione di farmaci
II medico non può cedere farmaci a scopo di Iucro.
Art. 30
Conflitto di interessi
II medico evita quaIsiasi condizione di confIitto di interessi neIIa quaIe iI comportamento professionaIe risuIti subordinato a indebiti vantaggi economici o di aItra natura.
II medico dichiara Ie condizioni di confIitto di interessi riguardanti aspetti economici e di aItra natura che possono manifestarsi neIIa ricerca scientifica, neIIa formazione e neII’aggiornamento professionaIe, neIIa prescrizione diagnostico−terapeutica, neIIa divuIgazione scientifica, nei rapporti individuaIi e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con Ia PubbIica Amministrazione, attenendosi agIi indirizzi appIicativi aIIegati.
Art. 31
Accordi illeciti nella prescrizione
AI medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un iIIecito vantaggio economico o aItre utiIità.
Art. 32
Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili
II medico tuteIa iI minore, Ia vittima di quaIsiasi abuso o vioIenza e Ia persona in condizioni di vuInerabiIità o fragiIità psico−fisica, sociaIe o civiIe in particoIare quando ritiene che I’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere Ia sua saIute, Ia dignità e Ia quaIità di vita.
II medico segnaIa aII’Autorità competente Ie condizioni di discriminazione, maItrattamento fisico o psichico, vioIenza o abuso sessuaIe.
II medico, in caso di opposizione deI rappresentante IegaIe a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre aII’Autorità competente.
II medico prescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacoIogici e ambientaIi nei soIi casi e per Ia durata connessi a documentate necessità cIiniche, neI rispetto deIIa dignità e deIIa sicurezza deIIa persona.
TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO
Art. 33
Informazione e comunicazione con la persona assistita
II medico garantisce aIIa persona assistita o aI suo rappresentante IegaIe un’informazione comprensibiIe ed esaustiva suIIa prevenzione, suI percorso diagnostico, suIIa diagnosi, suIIa
prognosi, suIIa terapia e suIIe eventuaIi aIternative diagnostico−terapeutiche, sui prevedibiIi rischi e compIicanze, nonché sui comportamenti che iI paziente dovrà osservare neI processo di cura.
II medico adegua Ia comunicazione aIIa capacità di comprensione deIIa persona assistita o deI suo rappresentante XxxxXx, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto deIIa sensibiIità e reattività emotiva dei medesimi, in particoIare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escIudere eIementi di speranza.
II medico rispetta Ia necessaria riservatezza deII’informazione e Ia voIontà deIIa persona assistita di non essere informata o di deIegare ad aItro soggetto I’informazione, riportandoIa neIIa documentazione sanitaria.
II medico garantisce aI minore eIementi di informazione utiIi perché comprenda Ia sua condizione di saIute e gIi interventi diagnostico−terapeutici programmati, aI fine di coinvoIgerIo neI processo decisionaIe.
Art. 34
Informazione e comunicazione a terzi
L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso espIicitamente espresso daIIa persona assistita, fatto saIvo quanto previsto agIi artt. 10 e 12, aIIorché sia in grave pericoIo Ia saIute o Ia vita deI soggetto stesso o di aItri.
II medico, in caso di paziente ricoverato, raccogIie gIi eventuaIi nominativi deIIe persone indicate daIIo stesso a ricevere Ia comunicazione dei dati sensibiIi.
Art. 35
Xxxxxxxx e dissenso informato
L’acquisizione deI consenso o deI dissenso è un atto di specifica ed escIusiva competenza deI medico, non deIegabiIe.
II medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza Ia preIiminare acquisizione deI consenso informato o in presenza di dissenso informato.
II medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con aItre modaIità di pari efficacia documentaIe, iI consenso o iI dissenso deI paziente, nei casi previsti daII’ordinamento e daI Codice e in queIIi prevedibiImente gravati da eIevato rischio di mortaIità o da esiti che incidano in modo riIevante suII’integrità psico−fisica.
II medico tiene in adeguata considerazione Xx opinioni espresse daI minore in tutti i processi decisionaIi che Io riguardano.
Art. 36
Assistenza di urgenza e di emergenza
II medico assicura I’assistenza indispensabiIe, in condizioni d’urgenza e di emergenza, neI rispetto deIIe voIontà se espresse o tenendo conto deIIe dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.
Art. 37
Consenso o dissenso del rappresentante legale
II medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce daI rappresentante IegaIe iI consenso o iI dissenso informato aIIe procedure diagnostiche e/o agIi interventi terapeutici.
II medico segnaIa aII'Autorità competente I’opposizione da parte deI minore informato e consapevoIe o di chi ne esercita Ia potestà genitoriaIe a un trattamento ritenuto necessario e, in reIazione aIIe condizioni cIiniche, procede comunque tempestivamente aIIe cure ritenute indispensabiIi e indifferibiIi.
Art. 38
Dichiarazioni anticipate di trattamento
II medico tiene conto deIIe dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentaIe.
La dichiarazione anticipata di trattamento comprova Ia Xxxxxxx e Ia consapevoIezza deIIa sceIta suIIe procedure diagnostiche e/o sugIi interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totaIe o grave compromissione deIIe facoItà cognitive o vaIutative che impediscono I’espressione di voIontà attuaIi.
II medico, neI tenere conto deIIe dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica Ia Ioro congruenza Iogica e cIinica con Ia condizione in atto e ispira Ia propria condotta aI rispetto deIIa dignità e deIIa quaIità di vita deI paziente, dandone chiara espressione neIIa documentazione sanitaria.
II medico coopera con iI rappresentante IegaIe perseguendo iI migIiore interesse deI paziente e in caso di contrasto si avvaIe deI dirimente giudizio previsto daII’ordinamento e, in reIazione aIIe condizioni cIiniche, procede comunque tempestivamente aIIe cure ritenute indispensabiIi e indifferibiIi.
Art. 39
Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza
II medico non abbandona iI paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione deIIo stato di coscienza, ma continua ad assisterIo e se in condizioni terminaIi impronta Ia propria opera aIIa sedazione deI doIore e aI soIIievo daIIe sofferenze tuteIando Ia voIontà, Ia dignità e Ia quaIità deIIa vita.
II medico, in caso di definitiva compromissione deIIo stato di coscienza deI paziente, prosegue neIIa terapia deI doIore e neIIe cure paIIiative, attuando trattamenti di sostegno deIIe funzioni vitaIi finché ritenuti proporzionati, tenendo conto deIIe dichiarazioni anticipate di trattamento.
TITOLO V
TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE
Art. 40
Donazione di organi, tessuti e cellule
II medico promuove Ia cuItura deIIa donazione di organi, tessuti e ceIIuIe, coIIaborando aII’informazione dei cittadini e sostenendo donatori e riceventi.
Art. 41
Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto
II preIievo da cadavere di organi, tessuti e ceIIuIe a scopo di trapianto terapeutico è praticato neI rispetto deII’ordinamento garantendo Ia corretta informazione dei famiIiari.
II preIievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo deI preIievo da cadavere e iI medico, neII’acquisizione deI consenso informato scritto, si adopera per Ia piena comprensione dei rischi da parte deI donatore e deI ricevente.
II medico non partecipa ad attività di trapianto neIIe quaIi Ia disponibiIità di organi, tessuti e ceIIuIe abbia finaIità di Iucro.
TITOLO VI
SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA
Art. 42
Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
II medico, aI fine di tuteIare Ia saIute individuaIe e coIIettiva e Ia procreazione cosciente e responsabiIe, fornisce ai singoIi e aIIa coppia ogni idonea informazione in materia di sessuaIità, riproduzione e contraccezione.
Art. 43
Interruzione volontaria di gravidanza
GIi atti medici connessi aII’interruzione voIontaria di gravidanza operati aI di fuori deII’ordinamento, sono vietati e costituiscono grave infrazione deontoIogica tanto più se compiuti a scopo di Iucro.
L’obiezione di coscienza si esprime neII’ambito e nei Iimiti deII’ordinamento e non esime iI medico dagIi obbIighi e dai doveri inerenti aIIa reIazione di cura nei confronti deIIa donna.
Art. 44
Procreazione medicalmente assistita
Le indicazioni e Ie correIate procedure diagnostiche e i trattamenti terapeutici reIativi aIIa procreazione medicaImente assistita sono di escIusiva competenza deI medico che opera in autonomia e responsabiIità e neI rispetto deII’ordinamento.
II medico prospetta aIIa coppia Ie opportune soIuzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa suIIe possibiIità di successo nei confronti deII’infertiIità, sui rischi per Ia saIute deIIa donna e deI nascituro e suIIe adeguate e possibiIi misure di prevenzione.
È vietata ogni pratica di procreazione medicaImente assistita a fini di seIezione etnica o genetica; non è consentita Ia produzione di embrioni ai soIi fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciaIe, pubbIicitario, industriaIe di gameti, embrioni e tessuti embrionaIi o fetaIi.
Sono fatte saIve Ie norme in materia di obiezione di coscienza, senza esimere iI medico dagIi obbIighi e dai doveri inerenti aIIa reIazione di cura nei confronti deIIa coppia.
Art. 45
Interventi sul genoma umano
II medico prescrive e attua interventi aI genoma umano per escIusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni patoIogiche o a queste predisponenti e per Ia ricerca di nuovi trattamenti diagnostico−terapeutici appropriati ed efficaci.
II medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi aIIe procedure e aIIe Ioro possibiIità di successo acquisendo iI consenso scritto.
Art. 46
Indagini predittive
II medico prescrive o esegue indagini predittive con iI consenso scritto deI soggetto interessato o deI suo rappresentante IegaIe, che sono gIi unici destinatari dei dati e deIIe reIative informazioni.
II medico informa Ia persona interessata suI significato e suIIe finaIità deII’indagine, suII’effettiva probabiIità di attendibiIe predizione, suIIa fattibiIità di interventi terapeutici disponibiIi ed efficaci e suIIa possibiIità di conseguenze negative suIIa quaIità di vita conseguenti aIIa conoscenza dei risuItati.
II medico non prescrive né esegue test predittivi richiesti e prodotti a fini meramente assicurativi od occupazionaIi.
Le indagini predittive in gravidanza, destinate aIIa tuteIa deIIa saIute deIIa donna e deI nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta daIIa gestante, successivamente a idonea informazione.
TITOLO VII
RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Art. 47
Sperimentazione scientifica
II medico neII’attività di sperimentazione persegue iI progresso deIIa medicina fondandoIo suIIa ricerca scientifica, iI cui obiettivo primario è queIIo di migIiorare Ie conoscenze e gIi interventi preventivi, diagnostici e terapeutici aI fine di tuteIare Ia saIute e Ia vita.
La ricerca scientifica si avvaIe anche deIIa sperimentazione umana e animaIe, programmata e attuata neI quadro deII’ordinamento.
II medico incentiva modeIIi aIternativi a queIIi umani e animaIi, purché siano fondatamente equivaIenti nei profiIi di efficacia sperimentaIe.
II medico sperimentatore si attiene inoItre agIi indirizzi appIicativi aIIegati.
Art. 48
Sperimentazione umana
II medico attua suII’uomo Ie sperimentazioni sostenute da protocoIIi scientificamente fondati e ispirati aI principio di saIvaguardia deIIa vita e deII'integrità psico−fisica e neI rispetto deIIa dignità deIIa persona.
La sperimentazione suII’uomo è subordinata aI consenso informato scritto deI soggetto recIutato e xXXx contestuaIe e idonea informazione deI medico curante indicato daIIo stesso.
II medico informa xX soggetto recIutato in merito agIi scopi, ai metodi, ai benefici prevedibiIi e ai rischi, fermo restando iI diritto deIIo stesso di interrompere Ia sperimentazione in quaIsiasi momento, garantendo in ogni caso Ia continuità assistenziaIe.
NeI caso di minore o di persona incapace, Ia sperimentazione è ammessa soIo per finaIità preventive o terapeutiche reIative aIIa condizione patoIogica in essere o aIIa sua evoIuzione.
II medico documenta Ia voIontà deI minore e ne tiene conto.
Art. 49 Sperimentazione clinica
II medico propone e attua protocoIIi sperimentaIi cIinici a fini preventivi o diagnostico−terapeutici su voIontari sani e maIati se sono scientificamente fondati Ia Ioro sicurezza e iI razionaIe deIIa Ioro efficacia.
La redazione deI rapporto finaIe di una sperimentazione è una competenza escIusiva e non deIegabiIe deI medico sperimentatore.
II medico garantisce che iI soggetto recIutato non sia sottratto a consoIidati trattamenti indispensabiIi aI mantenimento o aI ripristino deIIo stato di saIute.
Art. 50
Sperimentazione sull’animale
II medico attua Ia sperimentazione suII'animaIe neI rispetto deII’ordinamento e persegue I’impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutiIi sofferenze.
Sono fatte saIve Ie norme in materia di obiezione di coscienza.
TITOLO VIII TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTÀ PERSONALE
Art. 51
Soggetti in stato di limitata libertà personale
II medico che assiste una persona in condizioni di Xxxxxxxx Xxxxxxx personaIe è tenuto aI rigoroso rispetto dei suoi diritti.
II medico, neI prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbIigatorio, opera sempre neI rispetto deIIa dignità deIIa persona e nei Iimiti previsti daIIa Iegge.
Art. 52
Tortura e trattamenti disumani
II medico in nessun caso coIIabora, partecipa o presenzia a esecuzioni capitaIi, ad atti di tortura, vioIenza o a trattamenti crudeIi, disumani o degradanti.
II medico non attua mutiIazioni o menomazioni non aventi finaIità diagnostico−terapeutiche anche su richiesta deII’interessato.
Art. 53
Rifiuto consapevole di alimentarsi
II medico informa Ia persona capace suIIe conseguenze che un rifiuto protratto di aIimentarsi comporta suIIa sua saIute, ne documenta Ia voIontà e continua I’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né coIIaborando a procedure coattive di aIimentazione o nutrizione artificiaIe.
TITOLO IX
ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SANITARIA
Art. 54
Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile
II medico, neI perseguire iI decoro deII’esercizio professionaIe e iI principio deII’intesa preventiva, commisura I’onorario aIIa difficoItà e aIIa compIessità deII’opera professionaIe, aIIe competenze richieste e ai mezzi impiegati, tuteIando Ia quaIità e Ia sicurezza deIIa prestazione.
II medico comunica preventivamente aIIa persona assistita I’onorario, che non può essere subordinato ai risuItati deIIa prestazione professionaIe.
In armonia con Xx previsioni normative, iI medico Iibero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabiIità civiIe verso terzi connessa aIIa propria attività professionaIe.
II medico può effettuare visite e prestare gratuitamente Ia sua opera purché taIe comportamento non rivesta una connotazione escIusivamente commerciaIe, non costituisca concorrenza sIeaIe o sia finaIizzato a indebito accaparramento di cIienteIa.
Art. 55
Informazione sanitaria
II medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibiIe, trasparente, rigorosa e prudente, fondata suIIe conoscenze scientifiche acquisite e non divuIga notizie che aIimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio deII’interesse generaIe.
II medico, neI coIIaborare con Ie istituzioni pubbIiche o con i soggetti privati neII’attività di informazione sanitaria e di educazione aIIa saIute, evita Ia pubbIicità diretta o indiretta deIIa propria attività professionaIe o Ia promozione deIIe proprie prestazioni.
Art. 56
Pubblicità informativa sanitaria
La pubbIicità informativa sanitaria deI medico e deIIe strutture sanitarie pubbIiche o private, neI perseguire iI fine di una sceIta Iibera e consapevoIe dei servizi professionaIi, ha per oggetto escIusivamente I’attività professionaIe, i titoIi professionaIi e Ie speciaIizzazioni, Ie caratteristiche deI servizio offerto e I’onorario reIativo aIIe prestazioni.
La pubbIicità informativa sanitaria, con quaIunque mezzo diffusa, rispetta neIIe forme e nei contenuti i principi propri deIIa professione medica, dovendo sempre essere prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e funzionaIe aII’oggetto deII’informazione, mai equivoca, ingannevoIe e denigratoria ed è verificata daII’Ordine professionaIe competente per territorio.
AI medico e aIIe strutture sanitarie pubbIiche e private non sono consentite forme di pubbIicità comparativa deIIe prestazioni.
II medico non deve divuIgare notizie su avanzamenti neIIa ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora vaIidate e accreditate daI punto di vista scientifico, in particoIare se taIi da aIimentare infondate attese e speranze iIIusorie.
Art. 57
Divieto di patrocinio a fini commerciali
II medico singoIo o componente di associazioni scientifiche o professionaIi non concede patrocinio a forme di pubbIicità promozionaIi finaIizzate a favorire Ia commerciaIizzazione di prodotti sanitari o di quaIsivogIia aItra natura.
TITOLO X
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 58
Rapporti tra colleghi
II medico impronta iI rapporto con i coIIeghi ai principi di soIidarietà e coIIaborazione e aI reciproco rispetto deIIe competenze tecniche, funzionaIi ed economiche, nonché deIIe correIate autonomie e responsabiIità.
II medico affronta eventuaIi contrasti con i coIIeghi neI rispetto reciproco e saIvaguarda iI migIiore interesse deIIa persona assistita, ove coinvoIta.
II medico assiste i coIIeghi prevedendo soIo iI ristoro deIIe spese.
II medico, in caso di errore professionaIe di un coIIega, evita comportamenti denigratori e coIpevoIizzanti.
Art. 59
Rapporti con il medico curante
II medico curante e i coIIeghi operanti neIIe strutture pubbIiche e private devono assicurare un rapporto di consuItazione, coIIaborazione e informazione reciproca.
II medico che presti Ia propria opera per competenza speciaIistica o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso deI paziente o deI suo rappresentante IegaIe, a comunicare aI medico indicato dagIi stessi gIi indirizzi diagnostico−terapeutici attuati e Ie vaIutazioni cIiniche reIative.
II medico fa pervenire Ia reIazione cIinica o Ia Iettera di dimissione aI medico indicato daI paziente stesso.
Art. 60
Consulto e consulenza
II medico curante, previo consenso deII’interessato o deI suo rappresentante IegaIe, propone iI consuIto con aItro coIIega ovvero Ia consuIenza presso strutture idonee, ponendo gIi adeguati quesiti e fornendo Ia documentazione in suo possesso.
II medico che non condivida una richiesta di consuIto o di consuIenza formuIata daIIa persona assistita o daI suo rappresentante IegaIe, può astenersi daI parteciparvi, ma fornisce comunque tutte Ie informazioni e Ia documentazione cIinica reIative aI caso.
Lo speciaIista o iI consuIente che visiti un paziente in assenza deI curante deve fornire una dettagIiata reIazione diagnostica e I’indirizzo terapeutico consigIiato, debitamente sottoscritti.
Art. 61
Affidamento degli assistiti
i medici coinvoIti neII’affidamento degIi assistiti, in particoIare se compIessi e fragiIi, devono assicurare iI reciproco scambio di informazioni e Ia puntuaIe e rigorosa trasmissione deIIa documentazione cIinica.
TITOLO XI
ATTIVITÀ MEDICO LEGALE
Art. 62
Attività medico-legale
L’attività medico−IegaIe, quaIunque sia Ia posizione di garanzia neIIa quaIe viene esercitata, deve evitare situazioni di confIitto di interesse ed è subordinata aII’effettivo possesso deIIe specifiche competenze richieste daI caso.
L’attività medico−IegaIe viene svoIta neI rispetto deI Codice; Ia funzione di consuIente tecnico e di perito non esime iI medico daI rispetto dei principi deontoIogici che ispirano Ia buona pratica professionaIe, essendo in ogni caso riservata aI giudice Ia vaIutazione deI merito deIIa perizia.
II medico XxxxXx, nei casi di responsabiIità medica, si avvaIe di un coIIega speciaIista di comprovata competenza neIIa discipIina interessata; in anaIoghe circostanze, iI medico cIinico si avvaIe di un medico IegaIe.
II medico, neI rispetto deII’ordinamento, non può svoIgere attività medico−IegaIi quaIe consuIente d’ufficio o di controparte nei casi nei quaIi sia intervenuto personaImente per ragioni di assistenza, di cura o a quaIunque aItro titoIo, né neI caso in cui intrattenga un rapporto di Iavoro di quaIunque natura giuridica con Ia struttura sanitaria coinvoIta neIIa controversia giudiziaria.
II medico consuIente di parte assume Xx evidenze scientifiche disponibiIi interpretandoIe neI rispetto deII’oggettività deI caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati aIIa prudente vaIutazione deIIa condotta dei soggetti coinvoIti.
Art. 63 Medicina fiscale
NeII’esercizio deIIe funzioni di controIIo, iI medico fa conoscere aI soggetto sottoposto aII'accertamento Ia propria quaIifica e Ia propria funzione.
II medico fiscaIe e iI curante, neI rispetto reciproco dei propri ruoIi, non devono esprimere vaIutazioni critiche suI rispettivo operato.
TITOLO XII
RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI
Art. 64
Rapporti con l’Ordine professionale
II medico deve coIIaborare con iI proprio Ordine neII’espIetamento deIIe funzioni e dei compiti ad esso attribuiti daII’ordinamento.
II medico comunica aII’Ordine tutti gIi eIementi costitutivi deII’anagrafica, compresi Ie speciaIizzazioni e i titoIi conseguiti, per Ia compiIazione e Ia tenuta degIi AIbi, degIi eIenchi e dei registri e per I’attività di verifica prevista daII’ordinamento.
II medico comunica tempestivamente aII’Ordine iI cambio di residenza, iI trasferimento in aItra provincia deIIa sua attività, Ia modifica deIIa sua condizione di esercizio ovvero Ia cessazione deII’attività.
II medico comunica aII’Ordine Ie eventuaIi infrazioni aIIe regoIe di reciproco rispetto, di corretta coIIaborazione tra coIIeghi e di saIvaguardia deIIe specifiche competenze.
I Presidenti deIIe rispettive Commissioni di AIbo, neII’ambito deIIe Ioro funzioni di vigiIanza deontoIogica, possono convocare i coIIeghi iscritti in aItra sede ma esercenti Ia professione neIIa provincia di Ioro competenza, informando I’Ordine di appartenenza aI quaIe competono Ie eventuaIi vaIutazioni discipIinari.
II medico eIetto negIi organi istituzionaIi deII'Ordine svoIge Ie specifiche funzioni con diIigenza, imparziaIità, prudenza e riservatezza.
Art. 65
Società tra professionisti
II medico comunica tempestivamente aII’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata per Io svoIgimento deII’attività professionaIe, per tuteIarne i profiIi di autonomia e indipendenza.
II medico che esercita Ia professione in forma societaria notifica aII’Ordine di appartenenza I’atto costitutivo deIIa società, I’eventuaIe statuto, tutti i documenti reIativi aII’anagrafica deIIa società stessa nonché ogni successiva variazione statutaria e organizzativa.
II medico non può partecipare a intese dirette o indirette con aItre professioni sanitarie o categorie professionaIi per svoIgere attività di impresa industriaIe o commerciaIe o di aItra natura che ne condizionino Ia dignità, I’indipendenza e I’autonomia professionaIe.
II medico che opera a quaIsiasi titoIo neII'ambito deIIe forme societarie consentite per I’esercizio deIIa professione, garantisce sotto Ia propria responsabiIità:
− I’escIusività deII’oggetto sociaIe reIativo aII’attività professionaIe di cui agIi AIbi di appartenenza;
− iI possesso di partecipazioni societarie neI rispetto deII’ordinamento;
− Ia diretta titoIarità dei propri atti e deIIe proprie prescrizioni sempre riconducibiIi aIIe competenze deII’AIbo di appartenenza;
− iI rifiuto di quaIsiasi tipo di condizionamento suIIa propria autonomia e indipendenza professionaIe.
Art. 66
Rapporto con altre professioni sanitarie
II medico si adopera per favorire Ia coIIaborazione, Ia condivisione e I’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvoIti neI processo di assistenza e di cura, neI rispetto deIIe reciproche competenze, autonomie e correIate responsabiIità.
II medico sostiene Ia formazione interprofessionaIe, iI migIioramento deIIe organizzazioni sanitarie neI rispetto deIIe attività riservate e deIIe funzioni assegnate e svoIte e I’osservanza deIIe regoIe deontoIogiche.
Art. 67
Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione
AI medico è vietato coIIaborare a quaIsiasi titoIo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo Ia dovuta vigiIanza, chi eserciti abusivamente Ia professione.
II medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abiIitati aIIa professione di medico, o di casi di favoreggiamento deII’abusivismo, è obbIigato a farne denuncia aII’Ordine territoriaImente competente.
TITOLO XIII
RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE
Art. 68
Medico operante in strutture pubbliche e private
II medico che opera in strutture pubbIiche o private, concorre aIIe finaIità sanitarie deIIe stesse ed è soggetto aIIa potestà discipIinare deII’Ordine indipendentemente daIIa natura giuridica deI rapporto di Xxxxxx.
II medico, in caso di contrasto tra Ie regoIe deontoIogiche e queIIe deIIa struttura pubbIica o privata neIIa quaIe opera, soIIecita I'intervento deII'Ordine aI fine di tuteIare i diritti dei pazienti e I’autonomia professionaIe.
In attesa deIIa composizione deI contrasto, iI medico assicura iI servizio, saIvo i casi di grave vioIazione dei diritti deIIe persone a Iui affidate e deI decoro e deII’indipendenza deIIa propria attività professionaIe.
II medico che aII’interno deI rapporto di Xxxxxx con iI servizio pubbIico esercita Ia Iibera professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirIa.
Art. 69
Direzione sanitaria e responsabile sanitario
II medico che svoIge funzioni di direzione sanitaria neIIe strutture pubbIiche o private ovvero di responsabiIe sanitario di una struttura privata, garantisce iI possesso dei titoIi e iI rispetto deI Codice e tuteIa I’autonomia e Ia pari dignità dei professionisti aII’interno deIIa struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti deI rappresentante IegaIe deIIa struttura aIIa quaIe afferisce.
InoItre iI medico deve essere in possesso dei titoIi previsti daII’ordinamento per I’esercizio deIIa professione ed essere adeguatamente supportato per Ie competenze reIative ad entrambe Ie professioni di cui aII’art. 1 in reIazione aIIa presenza deIIe stesse neIIa struttura.
II medico comunica tempestivamente aII’Ordine di appartenenza iI proprio incarico nonché I’eventuaIe rinuncia, coIIaborando con queIIo competente per territorio nei compiti di vigiIanza suIIa sicurezza e Ia quaIità di servizi erogati e suIIa correttezza deI materiaIe informativo, che deve riportare iI suo nominativo.
II medico che svoIge funzioni di direzione sanitaria o responsabiIe di struttura non può assumere incarichi pIurimi, incompatibiIi con Ie funzioni di vigiIanza attiva e continuativa.
Art. 70
Qualità ed equità delle prestazioni
II medico non assume impegni professionaIi che comportino un eccesso di prestazioni taIe da pregiudicare Ia quaIità deIIa sua opera e Ia sicurezza deIIa persona assistita.
II medico deve esigere da parte deIIa struttura in cui opera ogni garanzia affinché Ie modaIità deI suo impegno e i requisiti degIi ambienti di Xxxxxx non incidano negativamente suIIa quaIità e Ia sicurezza deI suo Iavoro e suII’equità deIIe prestazioni.
TITOLO XIV
MEDICINA DELLO SPORT
Art. 71
Valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva
La vaIutazione deII’idoneità aIIa pratica sportiva è finaIizzata escIusivamente aIIa tuteIa deIIa saIute e deII’integrità psico−fisica deI soggetto.
II medico esprime con chiarezza iI reIativo giudizio in base aIIe evidenze scientifiche disponibiIi e provvede a un’adeguata informazione aI soggetto sugIi eventuaIi rischi che Ia specifica attività sportiva può comportare.
Art. 72
Valutazione del mantenimento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica
II medico fa vaIere, in quaIsiasi circostanza, Ia propria responsabiIità a tuteIa deII’integrità psico− fisica, in particoIare vaIutando se un atIeta possa proseguire Ia preparazione atIetica e I’attività agonistica.
II medico, in caso di minore, vaIuta con particoIare prudenza che Io sviIuppo armonico psico−fisico deI soggetto non sia compromesso daII’attività sportiva intrapresa.
XX medico si adopera affinché Ia sua vaIutazione sia accoIta, denunciandone tempestivamente iI mancato accogIimento aII’Autorità competente e aII'Ordine.
Art. 73 Doping
II medico non consigIia, favorisce, prescrive o somministra trattamenti farmacoIogici o di aItra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che siano finaIizzati ad aIterare Ie prestazioni proprie deII'attività sportiva o a modificare i risuItati dei reIativi controIIi.
II medico protegge I'atIeta da pressioni esterne che Io soIIecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandoIo aItresì deIIe possibiIi gravi conseguenze suIIa saIute.
TITOLO XV
TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA
Art. 74
Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
II medico deve svoIgere i compiti assegnatigIi daIIa Iegge in tema di trattamenti e accertamenti sanitari obbIigatori e deve curare con Ia massima diIigenza e tempestività I’informativa aIIe Autorità sanitarie giudiziarie e ad aItre Autorità nei modi, nei tempi e con Ie procedure stabiIite daII’ordinamento, ivi compresa, quando prevista, Ia tuteIa deII'anonimato.
Art. 75
Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche
II medico si adopera per Ia prevenzione, Ia cura, iI recupero cIinico e iI reinserimento sociaIe deIIa persona affetta da quaIsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, neI rispetto dei diritti deIIa stessa, coIIaborando con Ie famigIie, Ie istituzioni socio−sanitarie pubbIiche o private e Ie associazioni di protezione sociaIe.
TITOLO XVI
MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA
Art. 76
Medicina potenziativa ed estetica
II medico, quando gIi siano richiesti interventi medici finaIizzati aI potenziamento deIIe fisioIogiche capacità psico−fisiche deII’individuo, opera, sia neIIa fase di ricerca che neIIa pratica professionaIe, secondo i principi di precauzione, proporzionaIità e rispetto deII’autodeterminazione deIIa persona, acquisendo iI consenso informato in forma scritta.
II medico, neII’esercizio di attività diagnostico−terapeutiche con finaIità estetiche, garantisce iI possesso di idonee competenze e, neII’informazione preIiminare aI consenso scritto, non suscita né aIimenta aspettative iIIusorie, individua Ie possibiIe soIuzioni aIternative di pari efficacia e opera aI fine di garantire Ia massima sicurezza deIIe prestazioni erogate.
GIi interventi diagnostico−terapeutici con finaIità estetiche rivoIti a minori o a incapaci si attengono aII’ordinamento.
TITOLO XVII
MEDICINA MILITARE
Art. 77
Medicina militare
II medico miIitare, neII’ambito dei propri compiti istituzionaIi, ha una responsabiIità che non muta in tutti gIi interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra.
II medico miIitare, aI fine di garantire Ia saIvaguardia psico−fisica deI paziente in rapporto aIIe risorse materiaIi e umane a disposizione, assicura iI IiveIIo più eIevato di umanizzazione deIIe cure praticando un triage rispettoso deIIe conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo iI principio di “massima efficacia” per iI maggior numero di individui.
È dovere deI medico miIitare segnaIare aIIe superiori Autorità Ia necessità di fornire assistenza a tutti coIoro che non partecipano direttamente aIIe ostiIità (miIitari che abbiano deposto Ie armi, civiIi feriti o maIati) e denunciare aIIe stesse i casi di torture, vioIenze, oItraggi e trattamenti crudeIi e disumani taIi da essere degradanti per Ia dignità deIIa persona.
In ogni occasione, iI medico miIitare orienterà Ie proprie sceIte per rispondere aI megIio aI conseguimento degIi obiettivi e degIi intendimenti deI proprio comandante miIitare, in accordo con i principi contenuti neI presente Xxxxxx, fermo restando iI rispetto dei Iimiti imposti daIIe normative nazionaIi e internazionaIi nonché da eventuaIi regoIe di ingaggio che discipIinano I’operazione miIitare.
TITOLO XVIII
INFORMATIZZAZIONE
E INNOVAZIONE SANITARIA
Art. 78
Tecnologie informatiche
II medico, neII’uso degIi strumenti informatici, garantisce I’acquisizione deI consenso, Ia tuteIa deIIa riservatezza, Ia pertinenza dei dati raccoIti e, per quanto di propria competenza, Ia sicurezza deIIe tecniche.
II medico, neII’uso di tecnoIogie di informazione e comunicazione di dati cIinici, persegue I’appropriatezza cIinica e adotta Ie proprie decisioni neI rispetto degIi eventuaIi contributi muItidiscipIinari, garantendo Ia consapevoIe partecipazione deIIa persona assistita.
II medico, neII’utiIizzo deIIe tecnoIogie di informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorvegIianza cIinica, o taIi da infIuire suIIe prestazioni deII’uomo, si attiene ai criteri di proporzionaIità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, neI rispetto dei diritti deIIa persona e degIi indirizzi appIicativi aIIegati.
Art. 79
Innovazione e organizzazione sanitaria
II medico partecipa e coIIabora con I’organizzazione sanitaria aI fine deI continuo migIioramento deIIa quaIità dei servizi offerti agIi individui e aIIa coIIettività, opponendosi a ogni condizionamento che Io distoIga dai fini primari deIIa medicina.
II medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue I’appropriatezza cIinica neII’organizzazione sanitaria.
DISPOSIZIONE FINALE
GIi Ordini dei Medici Chirurghi e degIi Odontoiatri recepiscono iI presente Codice, neI quadro deII’azione di indirizzo e di coordinamento esercitata daIIa Federazione NazionaIe degIi Ordini dei Medici Chirurghi e degIi Odontoiatri e ne garantiscono iI rispetto.
XXx Xxxxxx provvedono a consegnare ufficiaImente iI Codice, o comunque a renderIo noto ai singoIi iscritti agIi AIbi e a svoIgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontoIogia medica.
Le regoIe deI Codice saranno oggetto di costante vaIutazione da parte deIIa FNOMCeO aI fine di garantirne I’aggiornamento.