CONVENZIONE TRA L’ASL AL E LA SOCIETA’ CASA DI CURA HABILITA S.p.A-
CONVENZIONE TRA L’ASL AL E LA SOCIETA’ CASA DI CURA HABILITA S.p.A-
STRUTTURA: Casa di Cura Villa Igea – Acqui Terme TRA
L’Azienda Sanitaria Locale AL, C.F. e P.I. 02190140067 (di seguito per brevità denominata ASLAL), rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale della suddetta Azienda - xxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxxxxxx, successivamente nominata “Azienda sanitaria” o “ASL”
E
La Società CASA DI CURA HABILITA S.p.A., C.F. 00765430160 - con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG) – Via Bologna, 1 - titolare della Struttura “Casa di Cura Villa Igea” sita in Xxxxx Xxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxx 0, accreditata per l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, successivamente nominata “Struttura”, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nella qualità di Procuratore, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale.
Premesso che:
• Gli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. i. regolamentano la partecipazione al SSN degli Erogatori privati;
• Alla luce del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, approvato nel febbraio 2019, con DGR 23 settembre 2020 n. 2-1980 è stato approvato il Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa relative a prestazioni ambulatoriali, di screening oncologici e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2.
• Con DGR 6 agosto 2021, n. 57-3724, sono state approvate le regole di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati e contrattati per l’anno 2021, ed è stato approvato il presente schema di contratto a valere per le strutture private e di accordo contrattuale, per i presidi ex artt. 42 e 43 della L. 833/1978, prendendo atto dell’accordo tra Direzione Regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati sottoscritto nel mese di giugno 2021;
• Con l’accordo sopra citato, riscontrata la necessità primaria di recuperare le liste di attesa dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali, è stata introdotta la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare apposite convenzioni con le strutture private accreditate per un importo complessivo, a livello regionale di Euro 7.043.950,08 con erogatori del proprio territorio o di altre aziende, in applicazione dell’art. 26 commi 2 e 3, D.L. 25 maggio 2021 n. 73
Preso atto che:
• il legale rappresentante della Struttura (o diverso soggetto secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del presente accordo/contratto) dichiara che non è intervenuta nei suoi confronti alcuna condanna definitiva né decreto penale di condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui all’art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, e di non essere stato destinatario di un’informazione interdittiva antimafia o di comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 59/2011; Resta fermo che in caso di sopravvenienza di una delle circostanze menzionate è causa di risoluzione della presente convenzione
Si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto/accordo.
2. L’Erogatore si impegna a fornire le seguenti prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al budget assegnato di cui alla D.G.R. 57-3724 del 6 agosto 2021, finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa, per pazienti residenti nel territorio dell’ASL AL:
RICOVERO ORDINARIO:
Tipo Intervento | Casi | Valore |
Protesi d'anca | 9 | 80.258 |
Totale interventi | 9 | 80.258 |
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Tipo Prestazione | Quantita | Importo Totale |
VISITA CARDIOLOGIA | 43 | 898 |
ECOCOLORDOPPLER VASI PER | 12 | 527 |
COLONSCOPIA/SIGMO | 33 | 4.933 |
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 34 | 4.458 |
ECG | 58 | 674 |
Totale prestazioni | 180 | 11.491 |
Fatto salvo il valore complessivo dell’importo totale assegnato, le prestazioni di ricovero e/o di specialistica ambulatoriale, come sopra identificate, sono tra loro compensabili.
Articolo 2 –Tracciabilità delle prestazioni per il recupero delle liste di attesa.
Ricoveri programmati
I ricoveri programmati, di cui è necessario smaltire le liste di attesa, devono riguardare i pazienti che rientrano nelle classi di priorità A e B, in coerenza con quanto indicato nel Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa.
Tracciabilità:
Per risalire ai ricoveri per smaltire le liste di attesa per interventi programmati, oggetto di convenzione tra le singole ASL e gli erogatori privati accreditati, verranno utilizzati codici alternativi della classe di priorità come esemplificato qui di seguito:
Classe di priorità normale | Classe di priorità per il recupero delle liste di attesa | Descrizione |
A | 1 | Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi |
B | 2 | Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi |
La decorrenza dell'attivazione della nuova gestione è la data di stipulazione dell’accordo regionale con le associazioni degli erogatori privati per l’annualità 2021, quindi dai dimessi dal 18 giugno 2021. L’ASL provvederà a verificare se le prestazioni effettuate siano state erogate ai cittadini autorizzati dall’ASL nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.
Prestazioni ambulatoriali:
Gli appuntamenti per esaurire le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali devono essere registrati in agende o fasce dedicate sul Cup regionale contraddistinte dalla modalità “recupero lista di attesa” nel campo “nota codifica”
Articolo 3 – Budget
1. Per le prestazioni oggetto della presente convenzione, all’erogatore è assegnato un budget di euro 91.749,00 definito nell’ambito del finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte all’ASL AL per euro 698.010,52.
Articolo 4 – Tariffe delle prestazioni
1. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono valorizzate con la tariffa regionale in vigore al momento dell’erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione e per quelle ricorrenti la data di completamento del ciclo terapeutico.
Articolo 5 - Modalità di pagamento
1. L’erogatore emetterà fattura unica a consuntivo delle prestazioni aggiuntive effettuate.
2. La produzione ambulatoriale viene liquidata dall’ASL previa detrazione degli importi incassati dalla Struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti.
4. L’ASL si impegna ad emettere l’ordine in modo da garantire la regolarità di pagamento.
5. I pagamenti devono avere luogo nel termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs.231/2002 e s. m. i.; se la fattura è riferita alla produzione, dev’essere corredata dell’elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, elenco redatto nella forma definita dall’ASL.
7. Gli importi non dovuti dall’ASL, se già versati, sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
8. É fatta salva la facoltà dell’ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, comunicandolo previamente e formalmente alla Struttura, nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell’accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. Le partite contestate devono essere comunque definite entro e non oltre l’esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.
Articolo 6 - Durata.
1. La presente convenzione decorre dal 1.09.2021 sino al 31 dicembre 2021.
Articolo 7 – Controversie
Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.
In caso di controversia tra le parti derivanti dall’interpretazione di modalità esecutive o di validità della convenzione saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l’ASL.
Articolo 8 - Bollo e registrazione
1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e la relativa spesa è divisa in parti uguali.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’ASL Per l’Erogatore
Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx
VERCELLINO
…………………LUI…GI ………………….. ……………………………………..
ASL ALESSANDRIA 27.09.2021
12:06:53 UTC