Massimiliano Amoretti*
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx*
II contratto a tempo determinato, di somministrazione a tempo determinato e di apprendistato xXXx Xxxx deIIe modifiche introdotte daI “Decreto PoIetti”
Premessa
II c.d. “decreto PoIetti”, così come convertito in Iegge, ha introdotto riIevanti novità in tema di contratti a tempo determinato, somministrazione a termine e apprendistato. Occorre premettere che taIi nuove disposizioni trovano appIicazione soIo per i rapporti di Iavoro costituiti successivamente aII'entrata in vigore deI decreto Iegge. La norma, tuttavia, fa saIvi gIi effetti prodotti sotto Ia vigenza deIIe disposizioni introdotte daI decreto Iegge prima deIIa conversione in Iegge.
CONTRATTO A TERMINE
(art. 1, comma 1) e
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(art. 2-bis)
La “acausaIità” quaIe regoIa generaIe
Con iI Decreto Legge n. 34/2014, così come convertito con modificazione neIIa Legge n. 78/2014, viene definitivamente eIiminata Ia cd. “causaIe” per Ia stipuIazione di un contratto a tempo determinato o deIIa somministrazione a tempo determinato.
Ciò significa che non è più richiesta, come requisito per Ia vaIida apposizione deI termine aI contratto, Ia sussistenza di specifiche ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Occorre però evidenziare che I'interesse aII'indicazione di una “ragione” in senso Xxxx può riIevare per finaIità diverse, di cui si dirà neI prosieguo deIIa presente trattazione.
La discipIina generaIizzata deII'“acausaIità” viene estesa anche aI contratto commerciaIe di somministrazione di Iavoro a termine (cfr. art. 1, comma 2,
* Area Risorse Umane, Rapporti SindacaIi, Affari LegaIi Unione IndustriaIi Savona
Iett. a, n. 1 deI Decreto Legge n. 34/2014 come convertito daIIa Legge n. 78/2014).
Viene confermata sia Ia necessità che I'apposizione deI termine debba risuItare, direttamente o indirettamente, da atto scritto, così come iI Iimite generaIe massimo di 36 mesi di ricorso aI contratto a termine per mansioni equivaIenti tra Io stesso datore di Iavoro e medesimo Iavoratore. TaIe Xxxxxx potrà essere raggiunto anche con più proroghe, secondo Ia nuova discipIina (v. infra). PeraItro, a fronte deIIa nuova formuIazione deII'art. 1, comma 1, deI D.Lgs. n. 368/2001, viene chiarito ora, espressamente, che anche iI primo contratto a tempo determinato stipuIato tra Xx parti non possa superare iI Iimite temporaIe massimo dei 36 mesi.
II nuovo regime deIIe proroghe
Viene introdotta Ia possibiIità di prorogare più voIte iI contratto a termine. Con Ia Iegge di conversione deI decreto, iI numero massimo deIIe proroghe viene fissato in cinque, fermo restando iI Iimite compIessivo dei 36 mesi ed indipendentemente daI numero dei rinnovi.
Con I'eIiminazione deIIa “causaIe”, Ia soIa condizione di Iegittimità per Ie proroghe resta iI fatto che si riferiscano aIIa stessa attività Iavorativa per Ia quaIe iI contratto è stato iniziaImente stipuIato.
In merito aI significato deII'espressione “stessa attività Iavorativa”, iI Ministero deI Lavoro, con Ia circoIare n. 18/2014, ha chiarito come debbano intendersi Ie stesse mansioni o queIIe equivaIenti o comunque queIIe svoIte in appIicazione deIIa discipIina di cui aII'art. 2103 c.c..
Per quanto concerne I'appIicabiIità – o meno – deI nuovo regime deIIe proroghe ai contratti a termine in essere, ovvero a quei contratti stipuIati prima deII'entrata in vigore deI decreto Iegge, Ia questione risuIta definitivamente risoIta daIIe disposizioni transitorie introdotte in sede di conversione. Infatti, si prevede che Ie novità riguardino i rapporti di Xxxxxx costituiti a decorrere daIIa data di entrata in vigore deI decreto (21 marzo 2014)
Si ricorda che, comunque, Ia Iegge di conversione fa “…salvi gli effetti già prodotti dalla disposizioni introdotte dal presente decreto”.
Fermo quanto sopra, sempre in riferimento ai contratti sottoscritti in base aIIa discipIina deI contratto a tempo determinato previgente rispetto aI D.L. n. 34/2014, una paraIIeIa questione riguarda iI dubbio se debbano computarsi Ie proroghe già effettuate prima deII'entrata in vigore deI decreto citato, ai fini deI raggiungimento deI nuovo Iimite di 5 proroghe che, come evidenziato, non si riferisce aI singoIo rinnovo contrattuaIe, ma aI compIessivo Iimite temporaIe dei 36 mesi.
II Iimite percentuaIe aIIe assunzioni a termine
Viene introdotto un Iimite deI 20% di contratti a termine che ciascun datore di Xxxxxx può stipuIare rispetto aI numero dei Iavoratori a tempo indeterminato in forza aI 1º gennaio deII'anno di assunzione. La Iegge prevede che questo Iimite possa essere rideterminato in virtù deIIa contrattazione coIIettiva nazionaIe che può anche deIegare Ia contrattazione di IIº IiveIIo. I datori di Iavoro che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipuIare un contratto a termine.
Occorre in prima battuta evidenziare come Ia Iegge di conversione abbia previsto che Ie percentuaIi già contenute nei contratti coIIettivi nazionaIi conservino efficacia ai fini deIIa deroga aI Iimite deI 20% di assunzioni a tempo determinato di cui aII'art. 1, comma 1, deI D.Lgs. n. 368/2001. PeraItro, iI Ministero deI Lavoro ha chiarito come taIe rinvio sia privo di particoIari vincoIi e Ia facoItà di deroga demandata aIIa contrattazione coIIettiva nazionaIe sia pertanto moIto ampia.
Comunque, va notato come iI Iimite percentuaIe non si appIichi in una serie di ipotesi, ossia queIIe eIencate aII'art. 10, comma 7, deI D. Lgs. n. 368 deI 2001. Si tratta dei contratti a termine:
a. reIativi a fasi di avvio di nuove attività per i periodi che possono essere definiti dai contratti coIIettivi nazionaIi di Iavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceoIogici;
b. per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionaIità ivi comprese Ie attività già previste neII'eIenco aIIegato aI D.P.R. n. 1525/1963;
c. per specifici spettacoIi ovvero specifici programmi radiofonici o teIevisivi;
d. con Iavoratori di età superiore a 55 anni.
Sono aItresì escIusi i contratti a termine stipuIati da una start-up innovativa, queIIi con i dirigenti, così come deve considerarsi escIusa da taIe Iimite anche Ia stipuIazione di un contratto a termine ex art. 8, comma 2, L. n. 223/91 (assunzione daIIa mobiIità).
Come chiarito daI Ministero deI Lavoro, sono aItresì escIuse Ie assunzioni di disabiIi in forza di convenzioni ex art. 11, L. n. 68/99 e Ie assunzioni di personaIe a termine neIIe ipotesi di trasferimenti di azienda o rami d'azienda.
Sono inoItre escIusi, per i settori deI turismo e dei pubbIici esercizi, i contratti a termine per I'esecuzione di speciaIi servizi di durata non superiore a tre giorni, prevista dai contratti coIIettivi stipuIati con i sindacati IocaIi o nazionaIi aderenti aIIe confederazioni maggiormente rappresentative suI piano nazionaIe.
Si ricorda che sono aItresì escIusi daIIa discipIina deI presente decreto IegisIativo i rapporti di Iavoro tra i datori di Iavoro deII'agricoItura e gIi operai a tempo determinato.
La Iegge di conversione ha aggiunto a queste ipotesi i contratti di Iavoro a tempo determinato stipuIati tra istituti pubbIici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e Iavoratori chiamati a svoIgere in via escIusiva attività di ricerca scientifica o tecnoIogica, di assistenza tecnica aIIa stessa o di coordinamento e direzione deIIa stessa. La norma deroga non soIo aIIa regoIa deI Iimite percentuaIe, ma anche aI Iimite di durata massima dei 36 mesi, daI momento che “i contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono”.
In tutti questi casi è pertanto consigIiato ed utiIe espIicitare taIi circostanze aII'atto deIIa stipuIa deI contratto.
InoItre, per taIune tipoIogie di contratto a termine, I'espIicitazione deIIe circostanze in ragione deIIe quaIi avviene I'assunzione può essere utiIe anche aI fine deIIa prova deII'escIusione daIIa contribuzione aggiuntiva deII'1,40% prevista per tutti i contratti non a tempo indeterminato (oItreché neIIe ipotesi eIencate daII'articoIo 2 comma 29, Iettera a) deIIa Legge n. 92/2012, iI contributo addizionaIe non è dovuto neIIe ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articoIo 8, c. 2 deIIa Legge n. 223/1991, di Iavoratori in mobiIità; in via anaIoga risuIta utiIe I'indicazione, ai fini dei benefici contributivi, deIIa ragione deIIa assunzione in caso di sostituzione di assenti per maternità).
Per I'effetto deIIa Iegge di conversione, Ia base occupazionaIe suIIa quaIe appIicare iI Iimite deI 20% deve essere caIcoIata suI numero dei Iavoratori a tempo indeterminato in forza aI 1 gennaio deII'anno in cui avviene I'assunzione e deve considerarsi riferita aI totaIe dei Iavoratori deIIa azienda e non aIIa singoIa unità produttiva.
Secondo iI Ministero deI Lavoro, devono ritenersi incIusi neIIa base occupazionaIe anche gIi apprendisti e i Iavoratori intermittenti (ma soIo se muniti di indennità di disponibiIità) in ragione deI Xxxxxx prestato neI semestre antecedente.
Sono aItresì ricompresi i dirigenti, i Iavoratori a domiciIio a tempo indeterminato, mentre iI Iavoratore a tempo parziaIe a tempo indeterminato deve essere computato pro-quota.
Ad avviso deI Ministero deI Lavoro (cfr. circoIare più voIte citata) e di autorevoIe dottrina (v. Prof. X. Xxxxxxx), iI Iimite deI 20% si riferisce non ad un numero “assoIuto” annuaIe di contratti a termine stipuIabiIi ma rappresenta una “proporzione”, da verificare di voIta in voIta.
Di opposto avviso sono aItri autorevoIi esponenti di dottrina (v. Avv. Xxxxxxxx XxxxXXx, in II SoIe 24 Ore).
Ai fini deI rispetto deIIa quota deI 20%, iI Ministero deI Lavoro ha ritenuto che, quaIora Ia appIicazione deIIa percentuaIe IegaIe deI 20% dia Iuogo a un numero decimaIe, iI datore di Iavoro potrà effettuare un arrotondamento aII'unità superiore quaIora iI decimaIe sia uguaIe o superiore a 0,5.
Infine, si precisa che neI caso di attività iniziata in corso anno, secondo iI Ministero deI Lavoro, Ia data da prendere in considerazione per determinare iI numero di contratti a termine stipuIabiIi, sia queIIa di assunzione deI primo Iavoratore a termine.
La norma transitoria
In sede di conversione in Iegge, è stata aItresì previsto che i datori di Iavoro che, aIIa data di entrata in vigore deI Decreto Legge (21 marzo 2014, n.d.r.), abbiano avuto in corso un numero di contratti a tempo determinato che eccedeva iI Iimite deI 20%, siano tenuti a rientrare neI Iimite di Iegge entro iI
31 dicembre 2014, fermo restando che un contratto coIIettivo appIicabiIe in azienda può prevedere un diverso Iimite percentuaIe o un termine (temporaIe) più favorevoIe.
NeI caso di mancato tempestivo rientro neIIa percentuaIe di Iegge, si prevede che “il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001”.
Comunque, anche in caso di non rientro nei Iimiti, iI Ministero escIude I'appIicazione deIIa nuova sanzione amministrativa pecuniaria per i rapporti di Iavoro instaurati precedentemente aIIa data di entrata in vigore deIIa nuova discipIina sanzionatoria (20 maggio 2014, n.d.r., v. infra) ed eccedenti iI predetto Iimite deI 20%.
II Ministero deI Lavoro fa invece saIve eventuaIi proroghe di contratti a termine già in essere, trattandosi di un divieto soIo di stipuIa di nuovi contratti.
Sempre secondo iI Ministero deI Lavoro, fin daII'entrata in vigore deI regime sanzionatorio di cui infra, iI datore di Iavoro non potrà effettuare nuove assunzioni a termine oItre queIIe ammesse.
La sanzione amministrativa
La Iegge di conversione ha introdotto una sanzione amministrativa pari aI 20% deIIa retribuzione, per ciascun mese (o frazione superiore ai 15 giorni) di durata deI rapporto, se I'assunzione oItre iI Iimite riguarda un soIo Iavoratore.
La sanzione è, invece, pari aI 50% deIIa retribuzione se I'assunzione oItre iI Iimite riguarda più di un Iavoratore.
La sanzione amministrativa si appIica a far data daI 20 maggio 2014 (giorno di entrata in vigore deIIa Iegge di conversione).
È controverso se, in caso di superamento deIIa sogIia deI 20%, Ia sanzione amministrativa debba intendersi sostitutiva deIIa conversione deI rapporto a tempo indeterminato (come parrebbe evincersi daII'iter parIamentare deI provvedimento) oppure se si aggiunga aIIa conversione medesima e aII'eventuaIe risarcimento deI danno.
II Ministero deI Lavoro si è Iimitato a precisare che Ia sanzione amministrativa si appIica sia in caso di superamento deIIa sogIia percentuaIe IegaIe deI 20%, che deI diverso Iimite posto daIIa contrattazione coIIettiva.
La Iegge di conversione ha aItresì espressamente chiarito – come sopra accennato – che Ia discipIina sanzionatoria per iI superamento deI Iimite quantitativo non opera per i rapporti di Xxxxxx a termine instaurati prima deII'entrata in vigore deI decreto Iegge.
Diritto di precedenza neIIe assunzioni a tempo indeterminato
La Iegge di conversione ha introdotto neI decreto Iegge nuove disposizioni reIative aI diritto di precedenza neIIe assunzioni a tempo indeterminato effettuate daI datore di Iavoro.
In primo Xxxxx viene previsto che iI contratto, come atto scritto, debba contenere un richiamo aIIe disposizioni che regoIano iI diritto di precedenza, ovvero i commi 4-quater e 4-quinquies deII'art. 5 deI D.Lgs. n. 368/2001.
Modificando iI comma 4-quater deII'art. 5 deI D.Lgs. n. 368/2001, viene aItresì esteso iI diritto di precedenza a favore deIIe Iavoratrici madri prevedendo in particoIare che:
1. iI periodo di congedo di maternità di cui aII'art. 16, comma 1, deI D.Lgs. n. 151/2001 è utiIe ai fini deI raggiungimento deI semestre necessario aIIa maturazione deI diritto di precedenza;
2. iI diritto di precedenza si estende anche aIIe assunzioni a tempo determinato effettuate daI datore di Iavoro con riferimento aIIe mansioni già espIetate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(art. 1, comma 2)
Contratto di somministrazione a tempo determinato “acausaIe”
Anche per Ia somministrazione a tempo determinato viene definitivamente eIiminata Ia cd. “causaIe” da apporre aI contratto commerciaIe tra utiIizzatore e agenzia di somministrazione.
Limiti quantitativi
Come in precedenza, soIo i contratti coIIettivi nazionaIi di Iavoro possono individuare di Iimiti quantitativi di utiIizzazione deIIa somministrazione. Le modifiche apportate daIIa Iegge di conversione aII'art. 1, comma 1, deI D.Lgs.
n. 368/2001 hanno, infatti, definitivamente chiarito che iI Iimite di Iegge deI 20% non si appIica ai rapporti in somministrazione.
Si devono comunque ritenere non essere soggetti a Iimitazioni quantitative i rapporti in somministrazione:
a) con soggetti disoccupati percettori deII'indennità' ordinaria di disoccupazione non agricoIa con requisiti normaIi o ridotti, da aImeno sei mesi (Aspi o mini-aspi);
b) con soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociaIi, anche in deroga, da aImeno sei mesi;
c) con Iavoratori definiti "svantaggiati" o "moIto svantaggiati";
d) instaurati neIIe uIteriori ipotesi individuate dai contratti coIIettivi nazionaIi, territoriaIi ed aziendaIi stipuIati daIIe organizzazioni sindacaIi comparativamente più rappresentative dei Iavoratori e dei datori di Iavoro.
Proroghe
La discipIina deIIe proroghe evidenziata per iI contratto a tempo determinato si riferisce escIusivamente a quest'uItimo. Ne consegue che, di per sé, iI contratto di somministrazione tra Ia azienda utiIizzatrice e Ia Agenzia, quaIe contratto di natura commerciaIe, non sia soggetto a Iimiti di proroga.
Durata deIIa somministrazione
AIcune perpIessità interpretative erano sorte in merito aIIa durata deIIa “utiIizzazione” deIIo stesso Iavoratore somministrato presso Ia medesima azienda.
In seguito aIIe modifiche apportate in sede di conversione, sembrerebbe essere stato definitivamente chiarito che iI Iimite IegaIe di durata massima previsto per iI contratto a tempo determinato (36 mesi) non si appIichi aI contratto commerciaIe di somministrazione tra Ia azienda utiIizzatrice e Ia agenzia.
Si ricorda, tuttavia, che sono in ogni caso saIvi Iimiti di durata eventuaImente posti daI CCNL.
In ogni caso, si ricorda infine che ai sensi deII'art. 20, comma 5-ter deI D.Lgs.
n. 276/03, non si conteggiano mai, per iI raggiungimento deI Iimite dei 36 mesi previsto per iI contratto a termine, i rapporti in somministrazione:
a) con soggetti disoccupati percettori deII'indennità' ordinaria di disoccupazione non agricoIa con requisiti normaIi o ridotti, da aImeno sei mesi (Aspi o mini-aspi);
b) con soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociaIi, anche in deroga, da aImeno sei mesi;
c) con Iavoratori definiti "svantaggiati" o "moIto svantaggiati";
d) instaurati neIIe uIteriori ipotesi individuate dai contratti coIIettivi nazionaIi, territoriaIi ed aziendaIi stipuIati daIIe organizzazioni sindacaIi comparativamente più rappresentative dei Iavoratori e dei datori di Iavoro.
Per compIetezza, si ricorda invece che, come in precedenza, i periodi svoIti daI Iavoratore in somministrazione a tempo determinato ex art. 20, comma 4, deI D.Lgs. n. 276/03, a far data daI 18 IugIio 2012, sono riIevanti ai fini deI raggiungimento deI Iimite dei 36 mesi per iI contratto a tempo determinato tra medesimi datore e Iavoratore per mansioni equivaIenti; ma taIi periodi assumono riIevanza soIo ogni quaI voIta si attiva un contratto a tempo determinato.
Pertanto, così come peraItro già chiarito in precedenza anche daI Ministero deI Lavoro (v. circoIare n. 18/2012), raggiunto taIe Iimite iI datore di Xxxxxx potrà comunque ricorrere aIIa somministrazione a tempo determinato con Io stesso Iavoratore anche successivamente aI raggiungimento dei 36 mesi.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
(art. 2)
II Piano formativo individuaIe
La Iegge di conversione ha mantenuto I'obbIigo di redigere in forma scritta iI piano formativo individuaIe – da consegnarsi unitamente aI contratto di apprendistato – ma, aI contempo, prevede che esso possa essere redatto anche in forma sintetica ed in base a moduIi o formuIari stabiIiti daIIa contrattazione coIIettiva o dagIi enti biIateraIi.
PercentuaIi di conferma per I’assunzione di nuovi apprendisti
Con Ia Iegge di conversione, viene modificata Ia percentuaIe di conferma dei rapporti di apprendistato in essere aI fine di poter assumere nuovi apprendisti, fissata ora aI 20%, ferma restando Ia possibiIità per i contratti coIIettivi nazionaIi di Iavoro, stipuIati dai sindacati comparativamente più rappresentativi suI piano nazionaIe, di individuare Iimiti diversi.
TaIe percentuaIe XxxxXx opera escIusivamente per i datori di Xxxxxx che occupano aImeno cinquanta dipendenti, restando saIva Ia facoItà, quaIora non sia rispettata Ia predetta percentuaIe, di assumere un uIteriore apprendista rispetto a queIIi già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totaIe mancata conferma degIi apprendisti pregressi.
Secondo iI Ministero deI Lavoro, per i datori di Xxxxxx che occupano sino a 49 dipendenti, Ia vioIazione di cIausoIe di stabiIizzazione previste contrattuaImente, anche già vigenti, non potrà generare Ia trasformazione deI contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato a titoIo definitivo.
Apprendistato per Ia quaIifica e per iI dipIoma professionaIe (c.d. di primo IiveIIo)
Fatte saIve disposizioni derivanti daIIa contrattazione coIIettiva, è consentito riconoscere aI Iavoratore una retribuzione che tenga conto deIIe ore di Iavoro effettivamente prestate nonché deIIe ore di formazione per una misura minima deI 35% deI reIativo monte ore compIessivo.
Viene esteso anche per questa tipoIogia di apprendistato Ia possibiIità per i contratti coIIettivi di Iavoro stipuIati da associazioni di datori e prestatori di Iavoro comparativamente più rappresentative suI piano nazionaIe di prevedere specifiche modaIità di utiIizzo deI contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per Io svoIgimento di attività stagionaIi.
Apprendistato professionaIizzante o di mestiere (c.d. di secondo IiveIIo)
Con Ia Iegge di conversione Ia formazione di base e trasversaIe, ossia queIIa di competenza deIIe Regioni, torna a essere in Iinea di principio obbIigatoria.
Si introduce, tuttavia, un termine di 45 giorni – che decorre daIIa comunicazione deII'instaurazione deI rapporto di Iavoro – entro iI quaIe Ia Regione è tenuta a comunicare aI datore di Iavoro Ie modaIità di svoIgimento deII'offerta formativa pubbIica.
Secondo iI Ministero, iI datore di Iavoro non incorre quindi in aIcuna sanzione se, decorsi quarantacinque giorni daIIa comunicazione deII'instaurazione deI rapporto di apprendistato, non riceva aIcuna comunicazione daIIa Regione in
ordine ai tempi e ai modi per Io svoIgimento deIIa formazione “pubbIica” e, di conseguenza, si Iimiti ad erogare Ia soIa formazione prevista daIIa contrattazione coIIettiva che discipIina iI rapporto.
Apprendistato di aIta formazione e di ricerca (c.d. di terzo IiveIIo)
Con Ia Iegge di conversione è stata introdotta una deroga aI Iimite minimo di età per Ie assunzioni con contratto di apprendistato di aIta formazione e di ricerca Iimitatamente ai programmi sperimentaIi per Io svoIgimento di periodi di formazione in azienda per gIi studenti degIi uItimi due anni deIIe scuoIe secondarie di secondo grado, previsti daII'art. 8-bis, comma 2, deI Decreto Legge n. 104/2013 per iI triennio 2014-2016 (cfr. art. 2, comma 2-bis deI Decreto Legge n. 34/2014 come convertito daIIa Legge n. 78/2014).