DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI
Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI
U.O.D. 02 Demanio Regionale
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN SITI DI STOCCAGGIO DEFINITIVO DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU AREE DI PROPRIETA’ DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. CIG 68143725AA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
IL PROGETTISTA
CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da stipulare con un solo operatore economico tramite gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati dei rifiuti abbandonati da ignoti su aree di proprietà regionale, inclusi tutti gli oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione formulari, moduli transfrontalieri e relative polizza assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta registri di carico e scarico, compilazione del M.U.D., firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento finale), per la durata di tre anni.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia delle prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni contemplate nell’accordo quadro.
2. L’oggetto di Accordo Quadro dovrà essere eseguito in qualunque parte del territorio regionale, senza che l’appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.
3. I servizi richiesti dal presente appalto con i relativi prezzi unitari sono i seguenti:
3.1. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, del materiale derivante da attività di costruzioni e demolizioni edili, rifiuti solidi urbani indifferenziati, pneumatici fuori uso, scarti di stoffa, materiale plastico e vitreo, materiale ingombrante, carcasse di elettrodomestici, vecchi materassi, pezzi di mobili in legno, pezzi di auto, nonché di tutte le altre tipologie di rifiuto non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti 3.2 e 3.3 (compresa la pulizia finale dell’area liberata dai rifiuti) – 250,00 €/ton;
3.2. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, dei rifiuti combusti e pericolosi (guaina bituminosa, vernici, ecc) – 1.000,00 €/ton;
3.3. Messa in sicurezza preventiva, selezione, caratterizzazione e rimozione del materiale contenente amianto rinvenuto sul terreno, eseguita in conformità alle norme vigenti con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione; imballo delle lastre in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, redazione del piano di lavoro, adempimenti e pratiche ASL, redazione piani di sicurezza, indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in conformità alla normativa vigente; – 2.250,00 €/ton;
3.4. carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, del materiale derivante da attività di costruzioni e demolizioni edili, rifiuti solidi urbani indifferenziati, pneumatici fuori uso, scarti di stoffa, materiale plastico e vitreo, materiale
ingombrante, carcasse di elettrodomestici, vecchi materassi, pezzi di mobili in legno, pezzi di auto, etc. 230,00 €/ton (si tratta di rifiuti già selezionati e sottoposti a caratterizzazione).
4. Nei suindicati prezzi unitari sono comprese la pulizia finale dell’area liberata dai rifiuti e le attività di monitoraggio e verifica dell’inquinamento dei suoli, da svolgere a valle degli interventi di rimozione dei rifiuti, tramite campionamento ed analisi del suolo con prelievi di tipo top-soil da effettuarsi seguendo le Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato elaborate dall’ARPA Campania (ARPAC) ai sensi dell’articolo 3 del Patto per la Terra dei fuochi sottoscritto in data 11 luglio 2013 allegate al presente capitolato sub 1.
5. In relazione alla necessità di effettuare interventi di selezione, caratterizzazione, rimozione e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati dei rifiuti, si procederà all’affidamento di singoli contratti applicativi, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite all’interno dell’ACCORDO QUADRO. La Ditta che sottoscrive l’ACCORDO QUADRO dovrà, pertanto, eseguire quanto gli verrà ordinato a soddisfazione delle esigenze che si presenteranno nel corso dell’appalto. In sede di affidamento dei contratti applicativi basati sull’Accordo Quadro, le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche sostanziali all’accordo quadro. Nei contratti applicativi la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri della sicurezza sui quali non si applicherà il ribasso d’asta.
6. Ai fini delle conseguenti responsabilità e relativi adempimenti, si evidenzia come a seguito dell’affidamento dei singoli contratti applicativi, l’Appaltatore sarà considerato ed assumerà, a tutti gli effetti, la qualifica giuridica di “produttore/detentore del rifiuto” ai sensi del d.lgs. 152/2006.
7. La Regione Campania procederà all’affidamento del contratto applicativo sulla base delle condizioni fissate nell’accordo quadro, definendone oggetto specifico, individuazione del sito, tipologia e quantitativo presunto dei rifiuti, importo presunto e durata contrattuale. L’esecuzione degli interventi dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte; la contabilizzazione degli stessi sarà A MISURA (secondo i prezzi unitari offerti calcolati sulla base del ribasso presentato) e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Agli effetti della fatturazione del servizio faranno fede i quantitativi di rifiuti accertati dagli Impianti di smaltimento finale dietro rilascio di regolare documentazione di accettazione (formulari identificazione rifiuto o accettazione SISTRI) e scontrino di pesata. Sarà contabilizzato il peso accettato a destinazione secondo le norme vigenti in materia rifiuti all’impianto di destinazione solo se comprovato da scontrino di avvenuta pesatura controfirmato dal trasportatore e riportante gli estremi del formulario di
identificazione rifiuti (FIR) del conferimento.
8. Tutti gli interventi non implicheranno interferenze con le attività lavorative in quanto i luoghi di lavoro sono attualmente inutilizzati e non è presente personale.
9. Gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia, con particolare riguardo alle leggi in materia di bonifica di siti e seguendo le richiamate Linee guida elaborate dall’ARPAC.
10. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni concernenti i contratti pubblici, in particolare il D. Lgs. 50/2016, nonché la L.R. n. 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” e relativo regolamento di attuazione n. 7/2010, approvato con D.P.G.R. n. 58 del 24 marzo 2010.
11. L’appalto è, altresì, comprensivo di:
11.1.tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari;
00.0.xx provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti, all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto ed allo smaltimento finale dei rifiuti, a qualsiasi distanza venga individuato l’impianto di trattamento/smaltimento finale;
11.3.quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente;
11.4.tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché nel piano operativo di sicurezza.
12. Nel prezzo complessivo, infine, è compreso tutto ciò che, pur non essendo specificato o espressamente richiamato, risulta necessario secondo le buone regole dell’arte a dare il servizio completo in tutte le sue parti. Qualsiasi imprecisione o lacuna progettuale, pertanto, non solleverà l’appaltatore dall’onere di provvedere a tutti gli interventi, forniture e prestazioni che risultassero necessari per l’esecuzione ed il completamento del servizio.
Art 1.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Le attività che formano l’oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo più precise indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto:
1.1. Individuazione delle aree di intervento, dei cumuli di rifiuti e prima caratterizzazione a vista degli stessi;
1.2. Redazione del piano operativo delle attività in cui saranno dettagliate tutte le modalità dell’intervento;
1.3. Espletamento delle attività necessarie alla concertazione dell’intervento con gli Enti e le Autorità interessate;
1.4. Allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d’opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari;
1.5. Predisposizione delle infrastrutture, dei piani operativi e dei mezzi di pronto intervento e per la gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
1.6. Asportazione della vegetazione infestante, laddove presente, finalizzata a
consentire l’individuazione dei cumuli di rifiuti non immediatamente visibili;
1.7. Selezione e caratterizzazione dei rifiuti;
1.8. Rimozione, movimentazione e sollevamento dei rifiuti; le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante l’utilizzo di mezzi di tipologia e dimensioni adeguate allo stato dei luoghi; tali attività implicheranno necessariamente una serie di operazioni che possono essere eseguite solo manualmente ed in sicurezza per il personale selezionato da impiegare;
1.9. Utilizzo dei mezzi di rimozione, sollevamento, trasporto e movimentazione dei rifiuti, in funzione delle tecnologie individuate dal Piano Operativo delle Attività;
1.10.Carico su autocarro dei rifiuti e successivo trasporto in impianto di trattamento autorizzato previa pesatura;
1.11.Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato da prevedere a qualsiasi distanza dal sito anche all’estero, che sarà eseguito da azienda autorizzata ed iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e che svolgerà la sua attività in conformità all’art. 193 del D.Lgs. 152/06;
1.12.Scarico dei rifiuti dall’automezzo all’impianto di smaltimento autorizzato, con l’impiego di adeguati mezzi di sollevamento;
1.13.All’impianto di trattamento autorizzato avverrà la necessaria vagliatura, la campionatura finalizzata alla codifica dei rifiuti, fino allo smaltimento e/o recupero finale;
1.14.Rilascio della copia del formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
1.15.Pulizia completa dell’area di intervento, raccolta dei rifiuti e di tutto il materiale contaminato, adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti;
1.16.Xxxxxxxx sui suoli con prelievo di campioni di terreno e top soil e relative analisi da eseguire in laboratorio accreditato secondo quanto previsto per legge e dalle Linee guida elaborate dall’ARPAC (allegato sub 1), nulla escluso;
1.17.Xxxxxx, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere (tute di lavoro, DPI, rifiuti assimilabili agli urbani, ecc);
1.18.Quant’altro possa rivelarsi necessario a dare compiuta l’opera oggetto del presente appalto, avendo l’impresa come unico corrispettivo, il prezzo d’appalto quale determinato dall’offerta avanzata dalla stessa in sede di gara.
2. Il R.E.C. dovrà ricevere copia del registro di carico e scarico degli impianti di trattamento, dalla quale dovranno risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter controllare la corrispondenza tra i rifiuti conferiti all’impianto e le copie dei formulari.
3. Potrà essere consentito, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il ricorso ad impianti di trattamento intermedi e/o di messa in riserva al di fuori dell’unità locale rappresentata dall’area dell’intervento oggetto del servizio; in questo caso le attività saranno contabilizzate solo ad avvenuto smaltimento finale.
4. L’ Appaltatore sarà l’unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio e terrà indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
5. Le attività oggetto dell’affidamento devono essere svolte con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e salvaguardia dell’ambiente.
6. Gli interventi costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposte
all’osservanza dei seguenti principi generali:
6.1. deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli, nonché alla proprietà pubblica e privata;
6.2. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo.
7. Tutti i costi, inclusa l’ecotassa applicata al costo di smaltimento dei rifiuti, relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle attività conferite, sono a carico della Ditta aggiudicataria e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione.
8. Inoltre, l’Appaltatore deve garantire:
8.1. che l’allontanamento dei rifiuti deve avvenire in condizioni di sicurezza a tutela della pubblica salute;
8.2. che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti polverulenti al fine di evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;
8.3. che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti putrefatti (rifiuti organici in via di decomposizione) quale la successiva disinfezione e disinfestazione dell’area di sedime e di quelle circostanti;
8.4. che saranno presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre eventuali inquinamenti acustici;
8.5. che darà notizia all’ASL territorialmente competente, della data di inizio delle attività di rimozione con congruo anticipo al fine di prevedere un’eventuale presenza;
8.6. che le attività di recupero dei rifiuti saranno privilegiate rispetto alle attività di smaltimento;
8.7. l’impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
8.8. la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio provvisorio ed al trasporto dei rifiuti rimossi;
8.9. la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo quanto prescritto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8.10.l’impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell’abilitazione ADR per tutte le tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto;
0.00.xx regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;
0.00.xx restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall’impianto di destinazione, quale attestazione dell’avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;
8.13.l’impiego di attrezzature e l’organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell’incarico.
9. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, ecc) dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
10. Fa, inoltre, parte del presente affidamento, l’esecuzione di indagini ambientali dell’area di impronta dei rifiuti asportati mediante l’esecuzione di sondaggi sul suolo con prelievo di campioni di top soil da sottoporre ad analisi.
11. Rientrano tra gli oneri dell’Appaltatore, la conservazione, il trasporto e le analisi di laboratorio dei campioni di top-soil prelevati.
12. Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell’opera, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo; pertanto, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell’intervento nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 03/08/2005 e s.m.i. che si intendono completamente compensate nel prezzo offerto.
Art 1.3
PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA’
1. Per una migliore gestione ed un corretto svolgimento delle attività, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del singolo contratto applicativo, l’Appaltatore dovrà presentare, per l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, il “Piano Operativo” con indicazione delle attività che si intendono effettuare.
2. Il Piano Operativo dovrà indicare:
2.1. le attività che saranno svolte, con particolare riguardo allo smaltimento, recupero ed alla movimentazione dei rifiuti;
2.2. le aree interessate;
2.3. il personale da impiegare;
2.4. i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste.
3. Nel piano dovranno essere indicati gli impianti di trattamento finale e smaltimento finale, allegando le rispettive autorizzazioni, i flussi su tali impianti, l’elenco dei trasportatori e relative autorizzazioni/iscrizioni all’Albo, il programma temporale degli interventi e quant’altro ritenuto utile per una corretta valutazione (lettere di disponibilità, omologhe e/o transfrontalieri degli impianti di smaltimento finale).
4. Al Piano Operativo presentato dall’Appaltatore potranno essere apportate, da parte della Stazione Appaltante, tutte le modifiche utili o necessarie per la corretta esecuzione del servizio o il coordinamento di tutti i soggetti interessati.
5. Inoltre, il Piano Operativo dovrà attenersi alle seguenti specifiche:
5.1. descrizione e ubicazione del sito;
5.2. caratterizzazione dei rifiuti attraverso il prelievo campionario di rifiuto da eseguirsi seguendo le Linee guida elaborate dall’ARPAC allegate sub 1;
5.3. precisare se i rifiuti verranno rimossi tal quale o previa selezione;
5.4. nel caso in cui sia prevista la selezione in situ, la ditta incaricata dovrà possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;
5.5. individuare ed allestire adeguatamente un’area da utilizzare per il successivo stoccaggio dei rifiuti selezionati divisi per tipologia;
5.6. individuare il destinatario dei rifiuti stoccati prevedendo, dove necessario, la loro caratterizzazione ai fini del recupero e/o smaltimento (D.M. 5/02/98 e s.m.i.).
6. Il Piano Operativo dovrà essere firmato da un progettista abilitato alla professione e dal direttore tecnico di cantiere e dovrà essere, comunque, approvato dalla Stazione Appaltante entro 5 giorni continuativi.
Art 1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. I rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D e I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. L’Appaltatore, prima dell’avvio delle attività, dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile per l’esecuzione del Piano Operativo delle Attività. Detto Responsabile, che dovrà essere in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche, predisporrà la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità. Pertanto, le eventuali analisi chimiche di laboratorio ed ogni eventuale verifica che fosse necessaria ai fini della conferma del codice attribuito al rifiuto, sarà a totale carico dell’Appaltatore.
Art 1.5
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. L’ Appaltatore si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente appalto nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. L’esecuzione delle attività sarà effettuata:
2.1. preferendo, ove possibile, il recupero dei rifiuti;
2.2. movimentando quanto meno possibile i rifiuti e conferendoli, preferibilmente, al centro autorizzato più vicino.
3. L’ Appaltatore, prima della movimentazione e selezione delle frazioni merceologiche nell’ambito del cantiere, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
3.1. atto di nomina, con relativo curriculum, del tecnico responsabile delle attività;
3.2. piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Inoltre, prima della fase relativa al trasporto a discarica dei rifiuti, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
4.1. attestazione della ditta circa il possesso dei requisiti di legge necessari all’attuazione del Piano Operativo di Rimozione;
4.2. elenco degli automezzi che saranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti con indicazione della targa e del volume dei contenitori;
4.3. provvedimenti di autorizzazione relativi al trasporto rifiuti per gli automezzi di cui al punto precedente;
4.4. atti autorizzativi dei siti di destino finale dei rifiuti rimossi, con esplicita dichiarazione delle capacità residue dell’impianto e della possibilità di recepire i flussi di rifiuti previsti;
4.5. elenco del personale impiegato nelle attività di rimozione rifiuti.
5. L’appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
6. Sarà preciso obbligo dell’Appaltatore portare ad immediata conoscenza della Stazione Appaltante tali eventuali provvedimenti.
Art 1.6
MATERIALI ED ATTREZZATURE UTILIZZATE
1. L’ Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.
2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e le autorizzazioni previsti per legge e determinati dalle autorità competenti.
3. Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.
Art 1.7
TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI
1. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere svolto esclusivamente con l’impiego dei mezzi di cui agli articoli precedenti.
2. L'aggiudicatario deve effettuare le operazioni di pesatura dei materiali raccolti presso un apposito sistema di pesatura che dovrà essere fornito e posto in opera in un’apposita area interna al cantiere, a cura e onere dell’Appaltatore. Il certificato di taratura del predetto sistema di pesatura dovrà essere emesso da un laboratorio o da centri accreditati SIT che saranno proposti dall’Appaltatore ed accettati dal R.E.C. La procedura di taratura da effettuare deve essere dichiarata e svolta alla presenza del R.E.C.
3. La pesa dovrà essere opportunamente dimensionata, a cura e onere dell’Appaltatore, tenendo in debita considerazione anche il traffico dei mezzi e la frequenza di passaggio degli stessi, così come previsto dal Piano Operativo redatto dall’impresa.
4. La pesa dovrà essere di tipo elettronico, certificata e provvista di stampante per il rilascio del certificato di pesata. Si richiede, per il sistema di pesatura, un fattore di protezione pari a IP67 e un errore massimo cumulativo di 0,02% a fondo scala; mentre, la portata deve essere di almeno 60 tn.
5. La documentazione attestante le risultanze delle operazioni di pesatura in cantiere prodotta dal sistema di pesatura dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione rilasciata dall’impianto di conferimento.
6. La Stazione Appaltante ha, inoltre, la facoltà di presenziare, con il proprio personale, alle operazioni di pesatura in cantiere e di conferimento presso il sito ove avviene il conferimento dei rifiuti.
Art 1.8
IMPIANTO DI LAVAGGIO RUOTE
1. Nel corso delle attività inerenti il servizio in questione, ad ogni mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, dall’area di cantiere verso gli impianti di smaltimento, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura ed onere, ad effettuare il lavaggio delle ruote, al fine di evitare che del materiale terroso possa rimanere attaccato al battistrada delle ruote e, quindi, rilasciato al di fuori dell’area di cantiere.
Art 1.9
SONDAGGI AMBIENTALI (PROTOCOLLO ARPAC)
1. A mano a mano che le operazioni avranno luogo, si dovrà procedere, immediatamente dopo o contestualmente alla rimozione, al prelievo di campioni di suolo che possano essere sottoposti a verifica analitica dell’eventuale superamento dei valori limite di riferimento (concentrazione soglia di contaminazione – CSC). Tale obbligo deriva dall’applicazione dell’articolo 239 del D.Lgs. 152/2006.
2. Con riferimento alla normativa vigente, saranno analizzati i suoli che si trovano immediatamente al di sotto dei cumuli di rifiuti attraverso il campionamento del fondo scavo come di seguito illustrato.
3. Nell’area di sedime di ciascun cumulo, a valle dell’attività di rimozione completa dei rifiuti, sarà effettuato il prelievo e l’analisi dei campioni di suolo di sedime e di campioni di tipo top-soil per verificare l’eventuale insorgenza di fenomeni di contaminazione indotta.
4. Dovranno essere prelevati un numero di incrementi, da un minimo di 3 ad un massimo di 10 a seconda della tipologia di superficie da analizzare; tali prelievi saranno effettuati sullo strato superficiale (da 0 a 30 cm) a mezzo di spatola metallica nelle quantità opportune per concorrere alla formazione di un campione da laboratorio da ottenere tramite miscelazione degli incrementi di suolo; i campioni da laboratorio saranno sottoposti ad analisi per appurare eventuali superamenti dei valori di concentrazione accettabili; le concentrazioni limite di riferimento saranno le concentrazioni di soglia di contaminazione riportate nel D.Lgs. 152/2006.
5. I campioni di terreno prelevati saranno destinati ad analisi di laboratorio al fine di determinare le caratteristiche chimico-fisiche e l’eventuale grado di contaminazione.
6. I campioni formati devono essere conservati secondo la normativa vigente a cura dell’Appaltatore fino al momento della consegna in laboratorio.
7. Le attività di analisi in laboratorio faranno riferimento alla tabella 1 allegato 5 parte IV del D.Lgs. 152/2006; le analisi verranno eseguite da laboratori accreditati, nel rispetto dei requisiti della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
8. Per ciascuno dei campioni analizzati, dovrà essere prodotto un rapporto di prova da consegnare alla Stazione Appaltante, datato e firmato dal Responsabile del laboratorio, che riporti:
8.1. identificazione univoca del campione analizzato;
8.2. elenco dei parametri determinati, con relativo risultato analitico ottenuto;
8.3. dove possibile, incertezza di misura espressa nella stessa unità di misura del risultato;
8.4. metodo di riferimento usato;
8.5. limite di quantificazione.
Art 1.10
DURATA DELL'APPALTO
1. L'accordo quadro avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data di consegna del primo intervento richiesto.
2. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 1.11 del presente capitolato.
Art 1.11
AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L'importo triennale previsto dell'accordo quadro in oggetto è pari a € 6.000.000,00 oltre IVA compresi gli oneri per la sicurezza stimati in ragione del 1%.
2. Il valore dell’accordo indicato nel precedente punto 1. non impegna in alcun modo la Stazione appaltante a stipulare contratti fino alla relativa concorrenza, né tantomeno è previsto che all’Appaltatore sia assicurata una soglia-valore minima garantita di realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto.
3. In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza e all'eventuale redazione del DUVRI si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati e circostanziati nel dettaglio in sede di stipula dei singoli contratti applicativi.
4. I contratti derivanti dal presente accordo fisseranno le prestazioni affidate all’appaltatore a fronte di interventi, non predeterminati nel numero, ma resi necessari in relazione a rinvenimenti di rifiuti, abbandonati da parte di ignoti, su aree di proprietà regionale.
Art 1.12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, di cui all’art. 95, comma 4, lettera b), del d.lgs 50/2016, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97 del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante sottoporrà a verifica di congruità le offerte che appaiono anormalmente basse.
CAPITOLO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE 2.1
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni dei documenti progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con xxxxxxxx a qualsiasi contraria eccezione.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:
- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte
integrante;
- le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.
- elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto.
3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche.
In tale eventualità compete al Responsabile di esecuzione del contratto, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
2.2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di affidamento di servizi con le Pubbliche Amministrazioni, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità del sito, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio.
2.3
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. n° 50/2016.
2.4
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
CAPITOLO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE 3.1
CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO
1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Piano Operativo di cui all’art. 1.3 del presente capitolato, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016; in tal caso il Responsabile dell’esecuzione del contratto (R.E.C.) indica espressamente sul verbale gli interventi da iniziare immediatamente.
3. L’ Amministrazione si riserva il diritto di consegnare il servizio nel suo complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso, la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il R.E.C. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento del servizio, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3.2
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI RICHIESTI
1. Gli interventi in oggetto, data la natura delle attività, devono procedere celermente e senza interruzioni o sospensioni. L’ Appaltatore non può per nessuna ragione rallentare l’esecuzione del servizio.
2. Il termine per l’ultimazione degli interventi richiesti verrà indicato di volta in volta nei contratti applicativi e sarà determinato dalla quantità e tipologia dei rifiuti.
3. L’ Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma degli interventi compresi nel servizio.
4. L’ultimazione degli interventi compresi nel servizio in oggetto, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al R.E.C., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.
3.3
SOSPENSIONI E PROROGHE
1. Qualora cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che gli interventi compresi nel servizio in oggetto procedano utilmente a regola d’arte, il R.E.C. d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione degli interventi redigendo apposito verbale.
2. Il R.E.C. può ordinare la sospensione degli interventi per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal R.E.C. con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio, è indicato lo stato di avanzamento degli interventi, l’importo corrispondente alle prestazioni già eseguite, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa gli interventi possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare gli interventi nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto al termine anzidetto.
6. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione degli interventi o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
7. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe devono essere redatti con adeguata motivazione a cura del R.E.C. e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento degli interventi. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale.
8. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n°248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
3.4
PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione degli interventi viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo netto del contratto applicativo.
2. Nel caso di mancata operazione di pesatura, di cui all’art. 1.7 del presente capitolato, sarà applicata una penale pari a € 500,00.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova
applicazione anche in caso di ritardo:
3.1. nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal R.E.C. per la consegna dello stesso;
3.2. nella ripresa degli interventi seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal R.E.C..
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo di ciascun contratto applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del DLgs n° 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
3.5
INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio del servizio, del suo mancato regolare svolgimento o della ritardata ultimazione degli interventi:
1.1. l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal R.E.C. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
1.2. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale d’appalto;
1.3 le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
1.4 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
3.6
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione degli interventi o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del DLgs n° 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere gli interventi e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPITOLO 4
DISCIPLINA ECONOMICA
4.1
PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Non sono previsti pagamenti in conto anticipazione.
4.2
Inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
1.1. nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi.
1.2. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
1.3. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
1.4. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
4.3
Pagamenti
1. Per ogni singolo contratto, a decorrere dall’avvio del medesimo, i pagamenti saranno effettuati con rate di acconto da corrispondere allorquando gli importi relativi alle attività eseguite raggiungano € 100.000,00 e con rata finale da corrispondere a completamento degli interventi. I pagamenti verranno effettuati, a presentazione di fattura, vistata per regolare esecuzione dal R.E.C. e dal R.U.P.
2. Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell’impresa se non sarà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, CASSA EDILE od altri enti previdenziali ed assistenziali. L’emissione di un Durc non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le attività effettuate.
3. L’appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli artt. 3 e 6 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; l’Appaltatore comunicherà, pertanto, gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso.
4. L’emissione di fattura per il relativo pagamento potrà avvenire solo a seguito di attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.
5. Al termine dell’esecuzione di ogni singolo contratto, sarà emessa, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dall’accettazione dell’ultima esecuzione, l’attestazione di regolare esecuzione.
6. Il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è: XJ8PI9
4.4
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia del contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPITOLO 5
CAUZIONI E GARANZIE 5.1
GARANZIA FIDEUISSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 123 del D.P.R. n° 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento previsto è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La cauzione definitiva, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna dell’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L ’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. L’ Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento degli interventi nel caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art.
123 comma 3 del D.P.R. n°207/2010. Inoltre l’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante ai sensi dell’art. 123 comma 4 del D.P.R. n°207/2010, può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
5.2
ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA
1. L’ Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare e produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
3.1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
3.2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:
4.1. prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente
del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
4.2 prevedere la copertura dei danni biologici;
4.3 prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi
i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici
e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo
92 del D.P.R. n°207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
CAPITOLO 6
LAVORI VARI
Art. 6.1
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs n°81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n° 106, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.