ALLEGATO C)
ALLEGATO C)
comune di trieste piazza dell’Unità d’Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx
040 6751
xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx partita iva 00210240321
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA' SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
P.O. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
SCHEMA DI CONVENZIONE
OGGETTO: Convenzione con la Società………………(Cod. Fisc. e P. IVA………………), per il servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria sino ad un massimo di n. 20 cani vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità, per la durata di ventiquattro mesi presso la struttura…….....…......... sita in………….., in esecuzione della X.X. 00/0000 "Xxxxx per il benessere e la tutela degli animali di affezione" e s.m.i. ed altre norme di settore. CIG …..............
Premesso che
l'art. 2, commi 2 e 6 della L. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i., dispone che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili/rifugi comunali non possono essere soppressi se non gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;
la L.R. 11.10.2012 n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione” e s.m.i. assume come finalità pubblica la tutela delle condizioni di salute, di benessere e rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale, ambiente;
l’art. 7 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i. stabilisce che “i Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell’art. 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati" (comma 1) ed inoltre "le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. E' in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente ed un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario" (comma 7);
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto del Presidente della Regione n. 0241 del 19.10.2017 ha emanato il "Regolamento ai sensi della Legge Regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali
di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle struttura per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti", che detta, in particolare, disposizioni specifiche finalizzate alla definizione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia convenzionate, nonché riporta una Bozza di Convenzione tipo;
l'art. 10 del citato Regolamento prevede che le strutture già in possesso di autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 5,6,7,8 e 9, ad eccezione del requisito relativo alla distanza dai centri abitati, richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore di detto Regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio della nuova autorizzazione che dovrà avvenire entro 3 mesi dalla presentazione della domanda. Le strutture già autorizzate ma non in possesso dei requisiti prescritti, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo;
visti la L.R. 20/2012, il D.P.R. 8.2.1954 n. 320, la L. 281/1991, il D.P.R.
26.6.2015 n. 127/Pres., la L. 189/2004, il D.P.Reg 0241/2017 e loro s.m.i. e le altre norme di settore;
preso atto dell'istituzione della Banca Dati Regionale (BDR) degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20/2012 e s.m.i.;
considerato che il Comune di Trieste non dispone di una struttura per il ricovero dei cani;
atteso che con determinazione dirigenziale n. …. del ,
esecutiva dal………., è stato disposto di procedere affidamento dell'appalto di servizi in argomento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata telematica tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, con concorrenti abilitati al suddetto MEPA quali prestatori di servizi nella Sezione Servizi Sociali - Sottocategoria 6: Servizi di canili, gattili e per altri animali - Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi CPV:98380000-0 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, esclusivamente sull'offerta tecnico-qualitativa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che con la citata determinazione dirigenziale è stato altresì approvato il presente Schema di Convenzione nonché gli altri elaborati progettuali, per l’importo presunto di euro 108.000,00 (IVA ed altri oneri esclusi) che costituisce la spesa complessiva massima presunta per il servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico- veterinaria sino ad un massimo di n. 20 cani vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità, per la durata di ventiquattro mesi;
che con successiva determinazione dirigenziale n. ……… del ,
esecutiva dal ………….., è stato aggiudicato alla società………………
(Cod. Fisc. e P. IVA ), il servizio in argomento da espletarsi
presso la struttura……….............sita in ed è stato assunto il
relativo impegno di spesa;
visto l'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i.; tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Finalità ed affidamento del servizio
Tenuto conto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, il COMUNE di TRIESTE, in esecuzione dell'art. 7 della L.R. 20/2012 e s.m.i., affida alla società………………(Codice fiscale ................................... e Partita IVA.......................................) con sede a ............................................, di seguito
denominata semplicemente "struttura di ricovero e custodia", in persona del suo legale rappresentante.................................., nato a......................
il ......................................... e domiciliato per la carica ricoperta presso la sede stessa, che accetta, il servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria sino ad un massimo di n. 20 cani vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità, per la durata di ventiquattro mesi, provenienti dal canile contumaciale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (A.S.U.I.Ts.), presso la struttura in argomento ……….....................sita in……................….....….. al fine di garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.
In tale numero massimo di 20 cani, sono compresi quelli, in carico al Comune di Trieste, eventualmente già ricoverati presso il canile “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - XXXXXXX XXXXXXXX di
Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx e Xxxxxxx” s.s. sito in xxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxx), che dovranno essere direttamente trasferiti presso la succitata nuova struttura.
Il legale rappresentante della struttura dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le attività previste nell'appalto, per l'intera durata dello stesso.
Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio
La struttura di ricovero e custodia provvederà alle seguenti attività:
1) Esecuzione del servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria per un numero massimo di 20 cani vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità, come meglio specificato ai successivi punti del presente articolo.
In detto numero massimo sono ricompresi i cani eventualmente già in carico al Comune di Trieste e ricoverati presso il canile “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - XXXXXXX XXXXXXXX di
Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx e Xxxxxxx” s.s. sito in xxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxx); detti animali dovranno essere direttamente trasferiti presso la nuova struttura gestita dall’aggiudicatario contestualmente alla
decorrenza del presente atto, con responsabilità ed oneri a cura dell'aggiudicatario, esonerando in merito l'Amministrazione Comunale.
2) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali raccolti per motivi sanitari, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza ed in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica nel territorio del Comune di Trieste, dopo l'opportuno periodo di osservazione sanitaria presso il reparto contumaciale competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o, qualora il detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della L.R. 20/2012 e s.m.i., se non reclamati entro 60 giorni.
3) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali rinunciati, di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i., da detentori con residenza nel Comune di Trieste. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.
4) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali ricoverati d'autorità, detenuti sul territorio del Comune di Trieste, che può non coincidere con quello di residenza del detentore, di cui all'art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012 e s.m.i.. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il reparto contumaciale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.
5) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria degli animali di cui al punto 2) raccolti sul territorio del Comune di Trieste regolarmente iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente Azienda Sanitaria per l'osservazione sanitaria e la cui restituzione al legittimo detentore, per diversi motivi non fosse avvenuta (detentore residente nel territorio del Comune di Trieste, irreperibile o non interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5, comma 2 della L.R. 20/2012 (vedi punto 3)) oppure non sia stato ritenuto dal Comune di Trieste o dal Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente, di procedere alla restituzione stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali nonché la tutela della pubblica sicurezza e incolumità o dell'igiene pubblica, nonché per motivi socio-sanitari (come da art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012 e s.m.i. ( vedi punto 4)).
6) Nei casi di cui al punto 5), si conviene che sarà cura del Comune di Trieste notificare quanto prima al detentore un atto di diffida al ritiro dell'animale fornendo altresì un termine ultimo di scadenza per la restituzione dell'animale stesso, pena la perdita di proprietà del medesimo per ragioni legate al benessere animale, essere senziente ai sensi dell'art. 1 della L.R. 20/2012 e s.m.i.. Le spese relative al servizio effettuato secondo la presente convenzione sono a carico del Comune di Trieste, fatta salva la facoltà dello stesso di rivalersi contro il precedente detentore per il rimborso delle spese.
7) Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria di eventuali cuccioli nati da animali in ingresso,
come da punti 2), 3), 4) e 5), già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura di ricovero e custodia.
8) Nel caso di animali di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o animali anche adulti ma che richiedano un'assistenza personalizzata, sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si conviene sin d'ora, di comune accordo tra le parti e secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario dell'Azienda Sanitaria, di procedere al trasferimento diretto degli animali alla struttura di ricovero e custodia, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti.
9) Fornitura e garanzia per gli animali di adeguato ricovero, di spazi idonei a garantire la sgambatura, di cura e pulizia degli animali, dei locali a loro adibiti ed in generale della struttura, mediante esecuzione regolare delle operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata, provvedendo alla verifica del suo valore nutritivo e della composizione delle razioni al fine di accertare la loro corrispondenza alle peculiari esigenze degli animali ricoverati.
10) Attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7, comma 8, lett.
c) della L.R. 20/2012 e s.m.i., sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione a tutela delle caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all'arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dall'art. 7, comma 8 e dall'art. 17, comma 2 della L.R. 20/2012 e dalla L. 281/1991 e loro s.m.i.) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità (altri interventi chirurgici, indagini cliniche) certificabili dal Direttore Sanitario della struttura di ricovero e custodia e preventivamente riconosciuti ed autorizzati dal Comune con specifico provvedimento, nonché spazi idonei, previsti dall'art. 7, comma 8, lettera
e) della L.R. 20/2012 e s.m.i., per l'isolamento sanitario degli animali.
11) Promozione dell'affidamento degli animali favorendone la ricollocazione presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura di ricovero e custodia è aperta al pubblico per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana, compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l'apertura al pubblico si protrae anche dopo le ore 17.00. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all'Azienda Sanitaria competente per territorio.
Inoltre le parti riconoscono:
11.1) la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (affido temporaneo), solo se l'affidatario si impegna a restituire l'animale al detentore che ne facesse richiesta entro il termine di 60 giorni. Nel citato periodo di affidamento temporaneo, l'affidatario non potrà far eseguire interventi sanitari sul cane ed in particolare la sterilizzazione del medesimo, fatte
salve cure contingibili ed urgenti dovute a ragioni di tutela della salute dell'animale;
11.2) la possibilità di affidarli per un periodo non superiore a 30 giorni, durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione, nonché l'affidatario potrà rinunciare all'adozione dell'animale e restituirlo, qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (affido in prova); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia dell'animale risulterà essere di completa pertinenza dell'affidatario. Nel periodo di prova e nell'ipotesi che l'adozione non vada a buon fine, l'animale rimarrà intestato al Comune. Nel citato periodo di affidamento in prova, l'affidatario non potrà far eseguire interventi sanitari sul cane ed in particolare la sterilizzazione del medesimo, fatte salve cure contingibili ed urgenti dovute a ragioni di tutela della salute dell'animale;
11.3) nel caso particolare di animali catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui detentore risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall'art. 26, comma 3 della L.R. 20/2012 e s.m.i., o altra dichiarazione giustificativa, a seguito dell'attivazione della procedura di cui al punto 6) del presente articolo, le parti convengono che si potrà procedere comunque all'intervento chirurgico di sterilizzazione degli animali e all'affidamento degli stessi presso terzi a a partire dal 61° giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune di Trieste provvederà d'ufficio, in qualsiasi caso, a svincolare l'animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale (BDR) tale avvenuta cessione al Comune di Trieste.
12) Registrazione, tramite apposito registro di carico e scarico, degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre comunicazioni amministrative relative all'affido degli animali (come da art. 15 della L.R. 20/2012 e s.m.i.).
13) Smaltimento delle spoglie in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti.
14) Consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell'Azienda Sanitaria e delle Associazioni iscritte nell'elenco istituito presso il Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche in orari differenti a quanto previsto al punto 11) del presente articolo. Nello svolgimento dei citati compiti ispettivi e di controllo, le persone facenti parte delle citate Associazioni devono astenersi da tale attività, in analogia a quanto disposto dall'art. 51 del C.P.C., qualora legati da vincoli fino al quarto grado di parentela nei confronti dei rappresentanti legali della struttura dell'affidataria.
15) Il servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura di ricovero e custodia, nonché altri servizi di trasporto, necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.).
In ogni caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall'Azienda Sanitaria competente per l'espletamento dello stesso.
Art. 3 – Personale della struttura addetto al servizio
1) Il personale adibito all’espletamento del servizio deve essere in numero sufficiente a garantire l’effettuazione di quanto previsto all’art. 2 ed in generale di quanto indicato nella presente Convenzione.
2) Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura di ricovero e custodia si obbliga a:
2.1) Osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti.
2.2) Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e/o regionali.
2.3) Continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
2.4) Ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
3) Sono a carico della struttura di ricovero e custodia le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l’esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l’osservanza delle disposizioni fiscali.
Art. 4 – Compensi e valore dell'appalto
1) I compensi di cui ai successivi punti sono determinati sulla base delle tariffe minime giornaliere indicate nella "Convenzione tipo per il servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria di animali d'affezione vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità provenienti dal territorio comunale, in esecuzione alla legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", allegato A al "Regolamento ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti", approvati con D.P.Reg 0241/2017 ed aggiornati in base agli indici ISTAT.
2) Il compenso giornaliero/cane per le operazioni/prestazioni di cui all’art. 2) punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9),11), 12) e 14) è pari ad euro:
a) euro 3,56 + IVA per cane di taglia piccola (minore 10 kg);
b) euro 3,71 + IVA per cane di taglia media (10-30 kg);
c) euro 3,86 + IVA per cane di taglia grande (maggiore 30 kg);
d) in caso di xxxxxxxx xxxxxx verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50% + IVA, rispetto all’importo di cui al punto a) fino al compimento del 60° giorno di età del cucciolo;
e) eventuali costi per diete specifiche prescritte dal Direttore Sanitario della struttura saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30% + IVA, rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane soggetto a dieta specifica;
f) verrà riconosciuta una maggiorazione giornaliera del 50% + IVA rispetto ai compensi di cui ai punti a), b), c), in funzione della taglia del cane, per gli animali con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario dell'Azienda Sanitaria al momento del trasferimento per gli animali dichiarati "impegnativi" e opportunamente accompagnati da relativa certificazione;
g) per i soli animali di cui all'art. 2), punto 5), e sino al momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune di Trieste, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), servizio non di competenza della struttura di ricovero e custodia, verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100% + IVA, rispetto al mantenimento ordinario di un animale della taglia di cui fanno parte.
3) Il compenso orario per gli interventi sanitari a cura del veterinario della struttura, di cui all’art. 2) punto 10) viene stabilito in:
a) euro 81,36 oltre IVA ed ENPAV, omnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi, gli interventi chirurgici comunque riferiti sulla base di un "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)".
E' inteso che le spese di cui sopra non includono i costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre ad IVA ed ENPAV. Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sull'animale saranno completamente a carico del Comune.
Il compenso orario dovrà essere giustificato da una distinta che indichi nel dettaglio le ore dedicate alle prestazioni veterinarie rivolte ai singoli animali assistiti e le relative patologie.
I succitati costi, riferiti alle varie prestazioni sanitarie sopra descritte, saranno rimborsati verso presentazione da parte dell'aggiudicatario, di apposita documentazione fiscale attestante le spese effettivamente sostenute, con allegata la prescrizione del Direttore Sanitario della struttura riferita al cane assistito, con esclusione della messa a disposizione degli spazi idonei, previsti per legge, per l’isolamento
sanitario degli animali, che non comporterà alcun onere per l'Amministrazione comunale.
4) Il compenso per le operazioni di cui all’art. 2) punto 13), relativo all'incenerimento e smaltimento è pari a:
a) euro 50,85 a cane + IVA.
indipendentemente dalla taglia del cane, mentre per quello relativo alla soppressione, si rimanda alle indicazioni del conteggio del "Tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)".
5) Il compenso per le operazioni di cui all’art. 2) punto 15), viene convenuto, per ogni cane trasportato, pari a:
a) euro 0,35/km viaggio + IVA (elaborato sulla media delle tariffe ACI per numero di km)
oltre al rimborso di eventuali costi per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto.
Nel caso in cui più cani di proprietà del Comune di Trieste vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun cane.
6) Il compenso per il trasporto di cani per interventi di carattere straordinario, di cui all’art. 2) punto 15), saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al punto 5.a) anche con l'eventuale erogazione del seguente importo per diritto di chiamata:
a) euro 40,00 + IVA.
In generale interventi di carattere straordinario saranno compensati solo previa autorizzazione da parte del Comune, con gli importi indicati nel presente articolo ai punti 3.a), 5.a), 6.a).
Contestualmente alla decorrenza del presente atto, l’aggiudicatario dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura i cani eventualmente in carico al Comune ed ospitati presso il canile “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - XXXXXXX XXXXXXXX xx Xxxxxxx Rosa, Xxxxx e Xxxxxxx” s.s., sito in xxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxx), come precisato al precedente art. 2, punto 1).
Nei compensi sopra indicati si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive per garantire le attività dettagliate all'art. 2), ad eccezione di quella indicata al punto 1), secondo comma dell'art. 2 medesimo, relativa al trasferimento degli animali eventualmente ospitati dal canile “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - XXXXXXX XXXXXXXX xx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx e Xxxxxxx”
s.s. sito in xxx Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxx), alla nuova struttura gestita dall’aggiudicatario.
Il valore dell’appalto è determinato sino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 108.000,00 IVA esclusa.
Art. 5 – Modalità e termini di pagamento
1) Il pagamento dei compensi di cui all’art. 4) avverrà dietro presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolari fatture trimestrali posticipate trasmesse in modalità elettronica, accompagnate da:
2) per quanto concerne i compensi di cui all’art. 4, punto 2), lettere a), b), c):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, il numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura di ricovero e custodia e relative motivazioni, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata;
3) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4, punto 2), lettera d):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti il numero dei cuccioli orfani presenti e per ciascuno di essi il nominativo, l’eventuale numero di microchip, la data di ingresso ed uscita dalla struttura di ricovero e custodia e relative motivazioni, la data di compimento del 60° giorno di età del cucciolo, le giornate di effettiva presenza all’interno della struttura, la taglia ed il peso in kg, la tariffa di riferimento applicata;
4) per quanto concerne il compenso aggiuntivo di cui all’art. 4, punto 2), lettera e):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane sottoposto a dieta specifica il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la prescrizione del Direttore Sanitario della struttura indicante, in particolare, la durata della dieta;
5) per quanto concerne la maggiorazione di cui all’art. 4, punto 2) lettera f):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane con “aumentata difficoltà gestionale” il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia allegata la certificazione del Direttore Sanitario della struttura indicante, in particolare, la durata della situazione di “aumentata difficoltà gestionale” dell’animale;
6) per quanto concerne i compensi di cui all'art. 4, punto 2, lettera g):
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane, che rientri nella fattispecie di cui all'art. 2, punto 5), il nominativo, il numero di microchip ed inoltre sia indicato dalla struttura di ricovero e custodia, il periodo da compensare dall'ingresso in struttura sino al momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune di Trieste dell'animale medesimo, trattandosi, a tutti gli effetti, di un servizio di custodia di animali di proprietà privata;
7) per quanto concerne i compensi ed i rimborsi di cui all’art. 4, punto 3):
- una distinta, che rientri nella fattispecie di cui all'art. 2, punto 10), riferita al periodo di fatturazione, che indichi nel dettaglio il numero di ore effettuate dal Direttore Sanitario della struttura, sia per l’esecuzione di interventi sanitari ordinari con l'indicazione degli animali assistiti e
delle loro patologie, che per quelli straordinari inderogabili, questi ultimi certificati dal medesimo e preventivamente riconosciuti ed autorizzati specificatamente dal Comune, nonché per l’esecuzione di interventi chirurgici, da computarsi al netto dei costi per il materiale di medicazione, il prodotto usato per le anestesie, l’eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, gli eventuali costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale;
- una distinta, riferita al periodo di fatturazione, che indichi, ai fini del rimborso, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di medicazione, prodotto usato per le anestesie, eventuale somministrazione di farmaci / vaccini, costi per gli esami di laboratorio e / o quant’altro si renda necessario per la cura ed il benessere dell’animale con allegata la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute, la relativa prescrizione del Direttore Sanitario della struttura riferita al cane assistito, nonché, qualora ne ricorra la fattispecie, gli estremi dell'autorizzazione comunale;
8) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4, punto 4):
- una distinta, che rientri nella fattispecie di cui all'art. 2, punto 13), riferita al periodo di fatturazione, che riporti per ciascun cane deceduto il nominativo, il numero di microchip, la data di decesso o di soppressione, con allegata una dichiarazione a firma del legale rappresentante della società, nella quale siano riportati i dati anzidetti e dalla quale risulti l’esecuzione dell’incenerimento e dello smaltimento delle spoglie degli animali conformemente alle norme vigenti;
9) per quanto concerne il compenso di cui all’art. 4, punto 5) :
- un prospetto, che rientri nella fattispecie di cui all'art. 2, punto 15), che riporti per ogni trasporto effettuato con i cani a bordo, riferito al periodo di fatturazione, la data del medesimo, le località di partenza ed arrivo, i chilometri percorsi, i nominativi ed il numero del microchip dei cani trasportati;
- ai fini del rimborso di eventuali costi sostenuti per pedaggi autostradali e/o parcheggi, dovranno essere allegate le ricevute dei pagamenti effettuati.
Il computo dei compensi di cui ai punti precedenti verrà effettuato in via esclusiva sulla scorta dei dati riportati nella documentazione citata in detti punti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su ogni pagamento l'appaltatore dovrà operare una ritenuta nella misura dello 0,5 % sull'importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
L’Amministrazione Comunale procederà alla liquidazione delle fatture regolari e conformi a quanto sopra richiesto, in presenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità delle posizioni contributive ed assicurative INAIL ed INPS dell’aggiudicatario, a 30 giorni dalla data del Protocollo Generale di ricezione della fattura.
La liquidazione potrà essere sospesa per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dall'INAIL e/o
dall'INPS; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per acquisire il DURC.
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto art. 48 bis, a partire dalla data della verifica, sino alla conclusione del blocco del pagamento.
Le fatture dovranno:
- essere intestate al Comune di Trieste, piazza Unità d'Italia n. 4, 34121 - Trieste - C.F./P.IVA 00210240321 – Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità – Servizio Ambiente ed Energia – P.O. Sostenibilità Ambientale, e fare esplicito riferimento al servizio oggetto del presente appalto;
- indicare l'importo complessivo della fattura relativa al periodo oggetto del documento, decurtato dello 0,5 % sull'importo netto del credito maturato.
Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in modalità elettronica, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. 55/2013.
Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il Codice Univoco Ufficio.
Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di Trieste al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente: B87H10.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” sopra riportato, vanno indicato anche il Codice Identificativo Gara da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG> è il seguente: CIG: ............................
Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
L'Amministrazione comunale non concederà, in qualsiasi forma, alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
Art. 6 – Revisione dei prezzi
Gli importi dei compensi non sono soggetti a variazione per l'intera durata del servizio di 24 mesi, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione tipo di cui al D.P.Reg 0241 del 19.10.2017 che prevede per gli stessi il solo adeguamento all'indice ISTAT, che è già stato operato.
Art. 7 – Cessione animali
Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione tipo allegata sub A) al Regolamento di cui alla X.X. 00/0000 (Xxxxx per il benessere e la tutela degli animali di affezione) e s.m.i., approvato con D.P.Reg 0241/Pres/2017, è vietata la cessione degli animali e l'utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati), o a minori di anni 18 a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono, ovvero a chiunque abbia rinunciato alla proprietà di un animale ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 20/2012 e s.m.i., o a chiunque il proprio animale sia stato ricusato d'autorità ai sensi dell'art. 4, comma 5 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i..
Art. 8 – Cauzione e forme di garanzia previste
La cauzione denominata "garanzia definitiva" è pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale - al netto dell’IVA - ed è costituita dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in una delle forme di legge previste, a garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti del servizio in argomento.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
In caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.
Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l’Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l’adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente appalto di servizi: in tal caso l’appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore l’Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell’affidamento.
L’aggiudicatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n…………
rilasciata in data ……………. da………….……………., con scadenza…………, conservata in atti, per responsabilità civile verso terzi, atta a coprire tutti i rischi ed i danni che, dall'espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone, agli animali ed alle cose, sia del Comune che di terzi, con massimale per
sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 e con validità pari alla durata del presente atto, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
L’aggiudicatario si obbliga a rinnovare detta polizza in caso di eventuali proroghe del presente atto.
L’Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto, esonerata da ogni e qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall’espletamento del servizio in argomento.
Art. 9 – Penalità
In caso di mancato od inesatto espletamento dei servizi di cui trattasi verrà applicata una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo contrattuale, per ogni singola inadempienza accertata e valutata da parte dell’Azienda Sanitaria ovvero dal Comune di Trieste e salvo che ciò non costituisca presupposto per la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C..
L’Amministrazione comunale avrà comunque la facoltà di provvedervi d’ufficio a spese dell’aggiudicatario.
In caso di mancato rilascio di uno o più animali a seguito di richiesta di affido/adozione - ad avvenuta supervisione del Direttore Sanitario della struttura e vigilanza del veterinario dell'Azienda Sanitaria - verrà applicata una penale di 10,00 (dieci/00) euro/giorno, per ciascun cane, a partire dal giorno successivo a quello della mancata consegna dell’animale/i, salvo cause non dipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario ed impregiudicati ulteriori provvedimenti di legge.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’Impresa inadempiente.
Art. 10 - Vincolo delle parti: misure per incentivare le adozioni e trasferimento cani a fine Convenzione
Allo scadere della Convenzione, il Comune valutata la percentuale dei propri animali dati in adozione e la avvenuta gestione della struttura, può tenere conto di dette risultanze mediante opportuni requisiti tecnici - tra i quali un elevato indice di adottabilità, calcolato sugli ultimi due anni, ed una presenza presso la struttura di cani con età superiore ai 10 anni e comunque con problematiche particolari - da riportare in sede di richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) - parte tecnica negli atti della futura gara.
Qualora, pur tenendo conto di quanto indicato al precedente punto, dalla futura gara risultasse aggiudicatario del servizio in argomento altro soggetto, quest'ultimo provvederà al ritiro degli animali custoditi nel canile per trasferirli nella nuova struttura affidataria.
Inoltre al fine di consentire il trasferimento presso la struttura dell'aggiudicatario degli animali di età superiore ai 10 anni e comunque con problematiche particolari, gli stessi dovranno essere preventivamente valutati da un medico veterinario comportamentalista, individuato a cura del Comune, sulla base dei nominativi messi a
disposizione dai competenti Ordini Professionali e dei relativi preventivi di spesa. I relativi compensi saranno a carico del Comune.
Detto medico veterinario provvederà a fornire le opportune indicazioni per il trasporto degli animali e per il loro inserimento nel nuovo canile, al fine di garantire il loro benessere ed evitare agli stessi il disagio conseguente al cambiamento delle condizioni ambientali e del personale che si prenderà cura dei medesimi.
Art. 11 - Estensione del servizio
Qualora la struttura di ricovero e custodia, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali ecc.), non fosse temporaneamente in grado di provvedere a nuovi ingressi di cani, questi ultimi saranno ospitati presso altra struttura accreditata, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente e verso assenso del Comune di Trieste.
A tal fine l’aggiudicatario dovrà provvedere ad uno specifico accordo tra le strutture interessate per il servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria dei cani alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione evitando, se non per causa di forza maggiore, lo spostamento degli animali già inseriti.
Nell’eventualità di dover accogliere, in situazioni contingibili ed urgenti, un numero di cani superiore a quello citato, l’aggiudicatario si dichiara disponibile ad accoglierli ed a fornire - alle medesime condizioni e compensi – uguale assistenza.
L’aggiudicatario è tenuto altresì al ricovero, presso la propria struttura, con spese a carico del detentore, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all’animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene pubblica, a seguito di disposizione del Sindaco di cui all’art. 4, comma 5 della L.R. 20/2012 e s.m.i., con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al D.P.R. 26.6.2015 n. 127/Pres.. Il Comune si riserva la facoltà di variare l’importo dell’appalto, nell’ambito del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 12 – Normativa
L'aggiudicatario nell'espletamento del servizio è tenuto all'osservanza della vigente normativa ed in particolare a quanto disposto dalla L.R. 20/2012, dal D.P.R. 8.2.1954 n. 320, dalla L. 281/1991, dal D.P.R.
26.6.2015 n. 127/Pres., dalla L. 189/2004, dal D.P.Reg 0241/2017 e loro
s.m.i. ed altre norme di settore.
Inoltre l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L'aggiudicatario, più in generale, è tenuto all’osservanza - per quanto non previsto dal presente atto - delle norme europee, statali e regionali vigenti in materia, nonché di quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.
Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre forme di legge o regolamenti attinenti il contratto disciplinata dal Capitolato d'Oneri, l’aggiudicatario del servizio sarà tenuto ad osservarle e nel caso gli adeguamenti comportino maggiori e rilevanti spese che incidano sui costi ordinari di gestione, lo stesso potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi applicati che potranno essere accettati dalla Amministrazione Comunale, previa valutazione di congruità.
Art. 13 – Decorrenza e durata
La durata della presente convenzione viene fissata in 24 mesi, decorrenti dalla data presunta del 1.1.2020, anche nelle more della formalizzazione del presente atto.
Qualora il Comune di Trieste richieda proroga della durata del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, l'aggiudicatario è tenuto ad accettarla e a dar corso all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.
Dalla data di inizio del servizio in argomento, decorre ogni onere finanziario a carico del Comune di Trieste e l’onere dell’aggiudicatario di provvedere al ritiro dei cani già in carico al Comune di Trieste e ospitati presso il canile “ALLEVAMENTO DELLE VALLATE - XXXXXXX XXXXXXXX xx Xxxxxxx Rosa, Xxxxx e Xxxxxxx” s.s. sito in xxx Xxxxxx x.
00 x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxx), al loro trasporto, custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria, previsti ai vari articoli del presente atto.
Art. 14 – Cessione della Convenzione
E’ vietata la cessione della presente Convenzione che vincola sin d’ora la Società.
Art. 15 – Subappalto
Vista la particolarità del servizio che comporta la disponibilità da parte dell’appaltatore di un canile avente i requisiti previsti dalla specifica norma di settore (D.P.Reg 19.10.2017 n. 0241/Pres.), non è ammesso il subappalto del servizio, né tanto meno l’utilizzo di canili pubblici e privati non gestiti direttamente dall’aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione di cui all’art. 8), secondo le disposizioni di legge vigenti.
Art. 16 – Risoluzione
Il contratto, oltre a quanto stabilito nel Capitolato, può venir risolto di diritto dal Comune di Trieste, previa diffida all’appaltatore, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del contratto;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo 12 del Capitolato d'Xxxxx;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10% dell’importo del contratto.
Si applica la disciplina di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.
In tutti i casi di risoluzione del contratto d’appalto il Comune di Trieste avrà diritto di escutere la cauzione prestata, salvo in ogni caso il diritto del medesimo Comune di Trieste al risarcimento dei danni.
Si precisa che l'aggiudicatario, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, dovrà essere in regola con l'autorizzazione sanitaria o comunque in regime di proroga per l'adeguamento, di cui all'art. 7, comma 7 della L.R. 20/2012 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 0241/2017 e s.m.i., per tutta la durata dell'appalto, attestante il possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dal Regolamento di cui al citato D.P.Reg. 0241/2017 e s.m.i..
Art. 17 - Recesso
Il recesso è disciplinato ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3 della legge medesima.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto, indicando altresì il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)
...............................
Art. 19 – Osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
Nello svolgimento del servizio in argomento l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, esecutiva dal 13.6.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali sul sito istituzionale xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/.
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto contrattuale.
Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'aggiudicatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
L'aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.
L'espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. e dell’art. 13 del GDPR 2016/679 i dati personali forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dagli stessi la cui informativa integrale è reperibile alla seguente pagina web: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/.
Art. 21 – Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente sarà quello di Trieste.
Art. 22 – Spese
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell’aggiudicatario.
Art. 23 – Domicilio e varie
L’aggiudicatario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a
_, con recapito in via
n. _, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.
Il presente atto, essendo soggetto all’IVA, va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 punto 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Il valore presunto del presente atto ammonta ad euro 108.000,00 oneri previdenziali ed IVA esclusi.
Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, il/la
………………………, a mezzo dei propri legali rappresentanti, dichiarano di accettare espressamente gli articoli
…………………………………….. del presente atto. Trieste, lì…………….
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXX XXXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 21/06/2019 11:27:54
IMPRONTA: 20515D4BE3DC4D6355C138617814E96C46A841DDD77000C28A22C4002C71EEDC 46A841DDD77000C28A22C4002C71EEDC80A315C61C51B4D4A73B011B45B8F8F2
80A315C61C51B4D4A73B011B45B8F8F2EACB3CD6298D3E7ED343DAF2543C41D6 EACB3CD6298D3E7ED343DAF2543C41D635370C241E3F13566EC172C7EFBFDFA0
Atto n. 1665 del 21/06/2019