ALLEGATO “B”
Protocollo d’intesa per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all’erogazione del servizio di telefonia mobile
ALLEGATO “B”
Protocollo d’intesa
per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all’erogazione del servizio di telefonia mobile
MODULO DI ADESIONE
All’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI
Area Innovazione tecnologica, Attività produttive, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità, Energia,
Coordinamento CDR e Progetti europei
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Il/La sottoscritto/a , nato/a a
il C.F , in qualità di
(Sindaco oppure Assessore/Dirigente/altro/ di cui si allega atto attestante il potere di impegnare l’ente per la presente procedura) e rappresentante legale pro-tempore del Comune di , con sede in , via n. , C.F. , fax email a ciò autorizzato/a in forza dei poteri di legge e di Statuto o attribuiti con (indicare estremi provvedimento), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità
PREMESSO CHE
• l’Agenda Digitale Europea – di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010 [COM(2010) 245] - è una delle sette iniziative faro individuate nella più ampia Strategia EU2020, che punta alla crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell’Unione. L’Agenda Digitale, che ha lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire l’innovazione, la crescita economica e la competitività, è stata presentata dalla Commissione Europea nel maggio 2010, ed è stata sottoscritta da tutti gli Stati membri che si sono impegnati per recepirla e applicarla.
• il 3 marzo 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato i documenti “Strategia italiana per la Banda Ultralarga” e “Strategia per la Crescita Digitale 2014- 2020”, finalizzati a colmare il ritardo digitale del Paese sul fronte infrastrutturale e nei servizi.
• la Strategia italiana per la Banda Ultralarga si pone, tra gli altri, “l’obiettivo di massimizzare entro il 2020 la copertura della popolazione con una connettività ad almeno
100 Mbps, che è l’unica a poter essere definita ultra fast broadband nell’accezione dell’Agenda Digitale Europea e comunque garantire a tutti i cittadini almeno 30 Mbps in download”. Nello specifico fissa “una copertura ad almeno 100Mbps fino all’85% della popolazione, di sedi ed edifici pubblici (scuole ed ospedali in particolare), delle aree di maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici e una copertura ad almeno 30Mbps garantita alla totalità della popolazione italiana”;
• il predetto documento sottolinea che “Serve uno sforzo da parte di tutto il settore ICT, delle imprese, delle associazioni e dei cittadini. È necessario che tutti lavorino insieme ad una strategia unitaria e non di breve respiro, da attuare in modo coerente nei prossimi sei anni”. Il documento fissa anche, quali obiettivi temporali intermedi, la copertura ad almeno 30Mbps per almeno il 75% della popolazione e ad almeno 100Mbps per almeno il 40% della popolazione entro il 2018 ed afferma anche che “La diffusione delle reti radiomobili a larga banda deve essere a pieno diritto considerata orientata agli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 2020 in modo organico nel quadro del disegno complessivo della piattaforma di rete per la banda ultralarga”;
• l’art. 93 del del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) stabilisce che “1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri
o canoni che non siano stabiliti per legge. 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.";
• il comma 1 dell'art. 38, - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del D.Lgs. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) stabilisce che “Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”;
• il comma 5 dello stesso art. 38 specifica che “sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale”;
• i beni patrimoniali disponibili sono dunque disciplinati dalle norme del diritto privato, eccettuata l'alienazione che deve, invece, avvenire nelle forme del diritto pubblico.; nessun altro onere finanziario reale o contributo può essere imposto sia in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice, sia per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica;
• l’art.88 comma 12, del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) al comma 12 stabilisce che “Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.”;
• l’ANCI è stata sollecitata da diverse amministrazioni comunali a intervenire verso gli operatori di telefonia mobile al fine di operare affinché vengano affrontate le criticità legate alle richieste di rinegoziazione al ribasso dei canoni per la locazione di stazioni radio base, su beni comunali, per l’erogazione di servizi di telefonia mobile;
• a tal fine l’ANCI ha invitato i quattro principali operatori di telefonia mobile operanti sul territorio nazionale e le due principali “Tower company” a partecipare ad un tavolo di confronto mirato a verificare le situazioni di criticità nei diversi territori e, conseguentemente, a elaborare proposte procedurali per il loro superamento, anche da portare all’attenzione degli organi parlamentari e di Governo competenti per materia quale contributo per eventuali revisioni normative;
• quale risultato del sopra citato tavolo di confronto, l’ANCI e H3G S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. hanno sottoscritto in data 11 dicembre 2015 un Protocollo d’Intesa che intende promuovere l’utilizzo di un criterio di calcolo condiviso improntato alla congruità dell’ammontare dei canoni di locazione per le stazioni radio-base e una serie di regole procedurali di cui, fatta salva l’autonomia dei Comuni nella definizione dei canoni di locazione in materia di installazione e esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile su immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile, intendono promuovere congiuntamente l’applicazione nelle diverse amministrazioni comunali.
ADERISCE
al Protocollo d’Intesa fra ANCI, H3G S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A. per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all’erogazione del servizio di telefonia mobile.
A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DELL’ ART. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.
445
1) di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni e le modalità contenute nel Protocollo d’Intesa e nell’Allegato A allo stesso, che qui si intendono interamente richiamati;
2) in particolare, si impegna a far riferimento al criterio di calcolo per la determinazione del valore del canone di locazione delle aree ricadenti su beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di , così come definito nell’Allegato A al Protocollo d’Intesa, sia in caso di sottoscrizione di nuovi contratti e rinnovi contrattuali, sia in caso di rinegoziazioni consensuali dei contratti già in essere tra il Comune stesso e gli Operatori di telefonia mobile sottoscrittori del Protocollo d’Intesa;
3) di acconsentire alla pubblicazione, da parte di ANCI, del nome del Comune di
nel Registro delle adesioni dei Comuni di cui all’art. 2, comma 3 lettera c) del Protocollo d’intesa;
4) di acconsentire alla comunicazione agli Operatori, da parte di ANCI, dell’adesione del Comune di al Protocollo d’intesa, secondo quanto riportato nell’art. 2, comma 3 lettera d) del protocollo stesso;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al loro trattamento.
Allega alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:
a) Xxxx attestante il potere di impegnare l’Ente per la presente procedura (eventuale nel caso il firmatario non sia il Sindaco del Comune).
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
……………………(Luogo e data)
(Timbro e firma)