COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 20/01/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La società ricorrente, con ricorso presentato in data 12/06/2015, chiede la restituzione di somme addebitate dalla banca per interessi illegittimi e per l’applicazione di “commissioni disponibilità fondi” di importo complessivo pari a euro 17.512,64 più le somme non quantificate per il 2015 a causa del mancato invio degli estratti conto. Invoca, altresì, la nullità di un contratto di conto corrente per difetto di forma scritta e la restituzione degli interessi passivi addebitati pari a euro 11.403,41 e domanda, infine, il riconoscimento delle spese legali per l’assistenza legale dinnanzi all’ABF per un importo di euro 1.591,20.
In particolare, dichiara di aver stipulato in data 27/02/2010 un contratto di conto corrente presso la banca resistente, sul quale veniva concesso un affidamento sotto forma di scoperto di conto corrente, di euro 150.000,00 al tasso debitore annuo del 4,924% senza la previsione di alcuna “commissione disponibilità fondi”. In data 19/10/2011 accettava relativamente al citato contratto un incremento del tasso debitore di 1,5 punti percentuali. Sul medesimo conto il 21/02/2013, la società rimodulava i finanziamenti concessi ed otteneva uno scoperto di conto corrente per euro 70.000,00 (garantiti da pegno di pari importo). Successivamente otteneva un fido, con un piano di rientri mensili prestabiliti e senza possibilità né di utilizzare né di reintegrare la provvista, su altro conto corrente, di cui, tuttavia, viene invocata la nullità per mancanza di forma scritta.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità e infondatezza della pretesa avversa rilevando, in via preliminare, l’indeterminatezza e la genericità della domanda, poiché non suffragata da conteggi, argomentazioni di natura tecnico-contabile e criteri di calcolo in base ai quali è stato determinato l’importo richiesto. Nel merito precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione sull’affidato era contrattualmente prevista in entrambi i contratti sottoscritti dalla società e presente dai rendiconti inviati, precisando che la commissione di affidamento per la prima apertura di credito era inizialmente prevista nella misura del 1,25% per essere incrementata unilateralmente, dapprima, a 1,75% e, poi, a 2%. Inoltre produce prova dell’avvenuta redazione scritta di uno dei contratti e afferma che gli interessi sono stati calcolati correttamente, precisando come la controparte non abbia fornito alcuna indicazione circa le presunte errate applicazioni del tasso.
DIRITTO
In via preliminare non si ritiene fondata l’eccezione di indeterminatezza della domanda che, al contrario, risulta sufficientemente determinata come si evince dalla successiva analisi.
Diverse sono le questioni sollevate dalla società ricorrente con riferimento ai due distinti contratti di apertura di credito in conto corrente, l’uno sottoscritto in data 18/02/2010 e l’altro in data 21/02/2013. In merito ad essi parte ricorrente contesta l’applicazione di commissioni e interessi da parte della banca resistente nonché invoca la nullità del secondo dei due contratti per difetto di forma scritta.
L’analisi della documentazione prodotta dalle parti e agli atti consente di valutare la domanda restitutoria del ricorrente nei termini che seguono.
In primo luogo, con riferimento al contratto sottoscritto in data 18/02/2010 di apertura di credito in conto corrente si rileva come fosse prevista una commissione di affidamento consensualmente determinata nella misura annua del 1,25%. Tale commissione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, era prevista nel contratto e risulta in linea con il limite massimo prescritto dalla legge anche nelle successive variazioni unilateralmente disposte dalla banca e non contestate dall’interessata. L’art. 117-bis TUB dispone, infatti, che la commissione sull’affidato non deve essere superiore allo 0,5% trimestrale. Pertanto la richiesta di ripetere in favore della società la somma di 6.748,57 è priva di fondamento.
Sempre con riferimento al contratto di apertura di credito del 18/02/2010 si contesta l’aumento illegittimo del tasso debitorio di 1,5 punti percentuali rispetto all’originario 4,924% convenuto dalle parti. In proposito si evidenzia che nella documentazione fornita dalla stessa ricorrente emerge come tale variazione sia stata oggetto di specifico accordo. Tale rilievo consente di affermare la legittimità degli interessi praticati dalla resistente con conseguente esclusione di un obbligo di ripetizione a suo carico di euro 7.184,00 a titolo di interessi non dovuti.
Rispetto al contratto di apertura di credito in conto corrente del 21/02/2013 l’eccezione di nullità del contratto per assenza di forma scritta è infondata in quanto risulta correttamente stipulato, come da documentazione allegata dalla banca. Pertanto si esclude un obbligo della banca di corrispondere la somma di euro 11.403,41 a titolo di interessi passivi applicati nonché degli ulteriori interessi per l’anno 2015.
Diverse considerazioni valgono con riferimento alla richiesta restitutoria della somma corrisposta dal ricorrente a titolo di commissione disponibilità fondi e pari al 2% annuale in relazione al contratto di apertura di credito stipulato in data 21/02/2013. Tale contratto prevedeva che il beneficiario dell’apertura di credito potesse utilizzare una sola volta, per
l’intero ammontare, la somma messa a disposizione dalla banca, senza poter con successivi versamenti ripristinare tale disponibilità. Era, inoltre, previsto il reintegro del credito concesso con versamenti periodici secondo un piano di rientro.
E’, quindi necessario accertare la compatibilità di una simile previsione, che di fatto prevede la restituzione ad una certa data del credito originariamente concesso più gli interessi debitori, con l’applicazione di una commissione di affidamento che invece presuppone che il debitore sia nella disponibilità della somma erogata. La risposta a tale interrogativo non può che essere negativa, in quanto la pattuizione di un piano di rientro dell’affidamento originario che impedisce di ricostituire la disponibilità per un nuovo uso, non giustifica la previsione di costi ulteriori rispetto agli interessi che maturano sul debito residuo (in termini analoghi sulla commissione di massimo scoperto questo Xxxxxxxx, decisione n. 3979/2012).
Pertanto la richiesta di ripetizione di euro 1.998,88 nonché della somma corrispondente alla commissione in esame per il primo trimestre del 2015 risulta fondata e trova accoglimento.
Merita, oltremodo, di essere accolta la domanda relativa alle spese di assistenza legale che questo Collegio ritiene di determinare in euro 250,00.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario restituisca alla parte ricorrente l’importo di euro 1.998,88 addebitato a titolo di “commissione disponibilità fondi” sulle somme relative al piano di rientro nonché l’importo addebitato al medesimo titolo nel periodo gennaio –marzo 2015.
Dispone altresì che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 250,00 per spese di assistenza professionale.
Dispone, infine, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1