COMMENTO
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SOCIETÀ
Conferimento di servizi nelle società di persone: il socio d’opera
di Xxxxxxxx Xxxxx | 27 DICEMBRE 2019
Rilevanti sono le conseguenze legate alla problematica della capitalizzazione del conferimento d’opera, con particolare riferimento alle società di persone. Nelle società di persone la possibilità per i soci di conferire quanto necessario per il perseguimento dell’oggetto sociale trova la sua massima espressione, non essendo imposti dall’ordinamento i vincoli o i divieti previsti per le società di capitali. Con il decreto del 21 maggio 2019, il Tribunale di Roma ha affrontato la questione relativa alla possibilità di capitaliz- zare i conferimenti d’opera nell’ambito delle società di persone.
Definizione di socio d’opera e di conferimento
Il contratto di società prevede, a monte, che la qualità di socio si acquista in seguito al conferimento di beni e di servizi (art. 2247 c.c.): “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Il socio d’opera è il soggetto che conferisce nella società il proprio lavoro, manuale o intellettuale. Il codice civile gli attri- buisce il diritto alla partecipazione agli utili e alle perdite in funzione del valore attribuito al suo ap- porto. Il conferimento costituisce un elemento essenziale del contratto di società, infatti, attra- verso il conferimento un soggetto acquisisce la qualità di socio con i conseguenti diritti amministrati- vi, relativi alla vita societaria e diritti di natura economica riguardanti il diritto alla partecipazione agli utili.
Il Codice civile disciplina espressamente i diritti del socio d’opera in materia di utili e perdite:
• art. 2295, comma 1 c.c., il quale dispone che l’atto costitutivo deve prevedere, distintamente, i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione (n. 6) e le pre- stazioni a cui sono obbligati i soci d’opera (n. 7).
• art. 2263, comma 2, c.c. ”la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice, secondo equità”;
• art. 2282 c.c., “il socio che ha conferito nella società la propria opera può essere escluso per so- pravvenuta inidoneità a svolgere l’opera”;
• art. 2500-quater, comma 2, c.c. (trasformazione) “Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costituti- vo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ov- vero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità”.
Il conferimento d’opera
Un primo passo importante per esaminare gli aspetti fondamentali del conferimento d’opera consiste nella corretta qualificazione giuridica dell’opera stessa. Il Notariato (Studio n. 127-2006/I), relati- vamente alle società di persone, ha precisato che il capitale è una grandezza pecuniaria pari alla sommatoria dei valori monetari dei beni conferiti. È impropria la definizione di capitale nominale, laddove non c’è una clausola dell’atto costitutivo che lo fissi, come si desume dall’art. 2295, comma 1,
n. 6, c.c.
Ricorda
Per il Notariato, la funzione del capitale sociale si declina in modo diverso tra le varie tipologie di società:
- per le società di capitali: rappresenta un “congegno inteso a contrastare il sovraindebita- mento dell’ente e la traslazione conseguente del rischio sui creditori”;
- per le società di persone: tale funzione risulta attenuata, in virtù della responsabilità illimi- tata dei soci (in caso di incapienza del patrimonio sociale i creditori possono fare affidamento sul patrimonio dei soci).
Il conferimento d’opera nella società di persone
Con riguardo alle società di persone, si sono formati nel tempo due distinti orientamenti, rappresen- tati di seguito:
• Tesi 1. Il capitale sociale svolge una funzione di garanzia dei terzi, pertanto, è precluso l’accesso del conferimento d’opera nel corpo del capitale sociale nell’ambito delle società di persone;
• Tesi 2. Il capitale sociale ed i conferimenti svolgono una funzione produttiva, infatti, la preva- lenza del profilo produttivo del capitale sociale comporta l’accesso al capitale sociale, con tutti i relativi diritti (amministrativi e patrimoniali).
Attenzione
Il recente decreto del 21 maggio 2019 del Tribunale di Roma ha recepito l’orientamento in ba- se al quale il capitale sociale (ed i conferimenti), nell’ambito delle società di persone, svolge la funzione di garanzia.
Affidamento
L’eventuale ammissione della capitalizzazione dei conferimenti d’opera comporterebbe che i cre- ditori sarebbero indotti a fare affidamento su un capitale sociale della società almeno parzialmente incerto ”i soci sono liberi di organizzare il patrimonio destinato all’impresa, anche in ordine al capitale sociale, con il limite della impossibilità di imputare a capitale valori non effettivi”.
La capitalizzazione dei conferimenti d’opera non è necessaria né per garantire la parità di trattamento dei soci né per tutelare i creditori sociali.
La mancata capitalizzazione del conferimento d’opera non incide sui rapporti interni tra i soci laddove questi sono “liberi di determinare, a prescindere dall’indicazione della cifra del capitale socia- le, il valore dell’apporto a patrimonio del socio d’opera …”. I soci sono liberi “di costituire e/o mante-
nere attiva una società con capitale sociale pari a zero. La libertà dei soci, però, non è assoluta, tro- vando come detto il limite nella impossibilità di imputare valori non effettivi”.
L’orientamento del Tribunale di cui sopra viene confermato dalle seguenti disposizioni:
• art. 2306 c.c.: attuazione della delibera di riduzione reale del capitale mediante rimborso ai soci eseguibile solo “dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese …”;
• art. 2303, comma 2, c.c.: divieto di ripartizione degli utili fino al reintegro o alla riduzione del capi- tale in misura corrispondente;
• art. 2282 c.c. (liquidazione): diritto dei soci alla distribuzione dell’attivo solo dopo il pagamento dei debiti.
Per quanto riguarda il rimborso dell’attivo il tribunale sottolinea che la norma specifica, per i confe- rimenti diversi dal denaro “ (tra cui rientrano anche i conferimenti d’opera), che la restituzione è fat- ta sulla base della valutazione che risulta dal contratto o in mancanza con riferimento al valore che avevano nel momento in cui furono eseguiti”. Il riferimento ad una valutazione ammette indiretta- mente, contestualmente, “che, durante la vita della società, questi apporti non siano stati imputati (o almeno non lo siano necessariamente) a capitale. È chiaro, infatti, che la valorizzazione dei conferi- menti d’opera si renderebbe necessaria solo nel caso in cui gli apporti non siano già stati imputati a capitale”;
• art. 2263, comma 2, c.c.: il diverso trattamento del socio d’opera, nell’ambito della ripartizione degli utili e dell’imputazione delle perdite, conferma l’esistenza di un trattamento speciale riser- vato al socio d’opera.
• art. 2500-quater c.c.: il fatto che la norma stabilisca il diritto del socio d’opera all’assegnazione di azioni o quote della società trasformata in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva prima della trasformazione o in base all’accordo tra i soci o dal giudice, cristallizza la tesi della possibilità della non capitalizzazione delle quote del socio d’opera.
Diritto alla liquidazione: sentenze Cassazione
La Cassazione ha riconosciuto, in passato, il diritto alla liquidazione della quota al socio d’opera: Cass. n. 777/1980. Il codice civile prevede una parità di diritti nel riparto degli utili e delle perdite (art. 2263 c.c.). Ne segue che la medesima parità deve seguirsi anche all’atto dello scioglimento del rappor- to sociale nella determinazione della quota al socio uscente – Cass. n. 3980/2001.
Attenzione
Tale orientamento non è in contrasto col principio di non capitalizzabilità della quota del socio d’opera, posto che esso ha effetto solamente nell’ambito dei rapporti interni tra i soci.
Inoltre, la Cass. n. 3038/1976 in relazione al recesso del socio, ma con concetto certamente estensibi- le anche al caso dello scioglimento della società, ha precisato quanto segue: nelle società di persone il socio d’opera receduto ha diritto al rimborso del “conferimento” e, per l’eventuale eccedenza, all’attribuzione di una parte dell’attivo patrimoniale residuo in proporzione della sua parte ai guada- gni (artt. 2289 e 2282 c.c.), nel caso in cui i soci convengano, per l’opera prestata, un compenso prefis- xxxx. La quota spettante al socio d’opera receduto non può superare detto limite in deroga al criterio proporzionale del rimborso dei conferimenti in sede di cessazione del vincolo societario.
Attenzione
La mancanza della predeterminazione della quota di liquidazione, nel caso di specie spettante agli eredi, comporta la sua possibile determinazione da parte del giudice che (Cass. sent. n. 1036/2009) può applicare la presunzione della eguaglianza delle quote, salvo prova contraria.
Riferimenti normativi
• Codice civile artt. 2247, 2263, 2282, 2295, 2500-quater;
• Cass. n. 3038/1976;
• Cass. 4 febbraio 1980, n. 777;
• Cass 20 marzo 2001, n. 3980;
• Cass. 16 gennaio 2009, n. 1036;
• Trib. Roma, decr. 21 maggio 2019.