TRA
CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE (SUAM) E GLI ENTI INTERESSATI ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 (SOGGETTI ATTUATORI) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
TRA
la REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx x. 0 (CF 80008630420), rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx (CF BNVNRC66S51E783Q), ivi domiciliata per la carica, in forza di deliberazione di G.R.M. n. 1655 del 30/12/2016, quale Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 18 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i.), autorizzata alla presente stipula con deliberazione di G.R.M. n. __ del __/__/____ (in prosieguo anche solo “SUAM”),
E
Il Comune di _________________ / L’Unione ________________ / La Provincia di _______________________ / La Comunità montana _________________________ , con sede legale in ______________, Via ___________________ n. ___ (CF ______________), in qualità di Soggetto Attuatore per la ricostruzione post-sisma 2016 (in prosieguo anche solo “Soggetto Attuatore”), delegato con Decreto del Presidente della Regione Marche - vice Commissario straordinario per gli interventi di ricostruzione - n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, rappresentato dal Dott./Dott.ssa/Arch./Ing./ ________________________, C.F. _______________________, in qualità di ____________________________________ autorizzato con deliberazione C.C. n. ____ del ____________;
PREMESSO CHE:
1) l’art. 14, comma 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo art. 14, i Soggetti Attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario;
2) al suddetto fine, l’art. 14, comma 4bis del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. prevede che i soggetti di cui al precedente comma 4 possano procedere all'affidamento di incarichi, ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del medesimo D.L. 189/16, e che l'affidamento dei detti incarichi è consentito (esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del D.L., in possesso della necessaria professionalità), per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
3) ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., con proprio Decreto, in qualità di Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, il Presidente della Regione Marche ha disposto la delega agli enti locali interessati delle funzioni di “Soggetto Attuatore” degli interventi di ricostruzione contenuti nei piani predisposti dal Commissario straordinario, in particolare con riguardo alle opere pubbliche e ai beni culturali di loro rispettiva competenza;
4) l’art. 18 del citato D.L. prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 del medesimo decreto, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza;
5) il medesimo art. 18, comma 2, lett. a) stabilisce che la centrale unica di committenza può essere individuata “per i Soggetti Attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa”;
6) in forza della delega prevista dall’art. 15, comma 2 e del conseguente provvedimento attuativo sopra citato del Presidente della Regione Marche, deve intendersi esteso ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alle predette centrali uniche di committenza, anche in ossequio all’art. 37 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici);
7) sempre l’art. 18 citato prevede che (comma 4): “Resta ferma la possibilità per i Soggetti Attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), […] di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”, al comma 5 che: “In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1”, e infine al comma 5bis che: “Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività: a) dei Soggetti Attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo”;
8) inoltre la medesima norma prevede che (comma 6): “i rapporti tra i Soggetti Attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione”;
9) l’art. 32 del D.L. n. 189/16 e s.m.i. prevede che: “1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione. 3. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.”
10) si applica allo stato, in relazione ai controlli di cui al punto precedente, per disposizione dell'Autorità nazionale anticorruzione e fino all’eventuale stipula di apposti accordi con le regioni, l’”accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”, stipulato in data 28 dicembre 2016 tra la medesima Autorità, il Commissario straordinario di Governo e l’A.D. di Invitalia S.p.A.;
11) contestualmente, la Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 – Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) – all’art. 6, comma 1, ha statuito che:
“Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, operanti nel territorio della Regione”, precisando al comma 2 del medesimo articolo, che “Il rapporto tra la SUAM e gli enti è disciplinato da apposita convenzione”;
12) tenuto conto di tutto quanto sopra e considerata altresì la notevole mole degli interventi, inclusi nei piani approvati dal Commissario straordinario per la ricostruzione, da realizzarsi nella Regione Marche, la più colpita dalla crisi sismica iniziata ad agosto 2016, occorre disciplinare in concreto e in modo analitico i rapporti tra i soggetti attuatori delegati e il soggetto aggregatore regionale / centrale unica di committenza (SUAM), per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi predetti, ai sensi del richiamato art. 18, comma 6 del D.L. .189/16, nel testo attualmente vigente;
13) con Deliberazione n. 43 del 22 gennaio 2019, la Giunta Regionale è stato approvato lo schema di convenzione inerente i rapporti tra la SUAM e gli enti interessati alla ricostruzione post sisma 2016 per lo svolgimento delle procedure di selezione del contraente, autorizzandone la relativa stipula;
14) con Deliberazione n. ____ del ________________, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo schema di convenzione e autorizzato la relativa stipula;
15) __________________ (di seguito “Soggetto Attuatore”), ha manifestando la propria volontà di voler aderire alla SUAM Regione Marche, assumendo tale intenzione secondo le modalità prescritte dal rispettivo ordinamento (DCC/DCG n. __ del __/__/20_);
Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra indicate intendono stipulare come in effetti stipulano con il presente atto apposita convenzione per regolare tutti i rapporti che tra gli stessi intercorreranno per l’attuazione di quanto sopra indicato e pertanto
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
I rapporti tra il Soggetto Attuatore e la SUAM sono improntati ai principi di efficacia, trasparenza, di leale collaborazione e sussidiarietà.
Art. 2 – Oggetto della convenzione
1. La presente convenzione regola, così come previsto dall’art. 18, comma 6, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (di seguito, per brevità SUAM), ed i Soggetti Attuatori volti ad individuare il terzo contraente nelle procedure di gara aventi ad oggetto lavori pubblici, beni e servizi nell’ambito della ricostruzione post sisma 2016.
CAPO II
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE AFFIDARE ALLA SUAM LO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Art. 3 - Accesso alla SUAM
1. La SUAM si coordina con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) operante presso la Regione Marche, con intesa avente il fine di programmare l’attività di svolgimento delle procedure di selezione del contraente, da parte della SUAM, a favore dei Soggetti Attuatori della ricostruzione conseguente alla crisi sismica iniziata ad agosto 2016.
2. La predetta programmazione tiene conto:
a) dei compiti che SUAM deve già svolgere in qualità di soggetto aggregatore regionale (ex art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66), di servizio appaltante per la Giunta e gli enti strumentali della Regione Marche e, infine, in qualità di centrale unica di committenza per tutti gli interventi di ricostruzione per cui la Regione Marche è direttamente Soggetto Attuatore (in particolare in materia di edilizia socio-sanitaria);
b) della mole quali-quantitativa degli interventi di ricostruzione inseriti nei piani di ricostruzione via via approvati dal Commissario di Governo con riguardo ai Soggetti Attuatori della regione Marche;
c) del personale presente e di quello eventualmente distaccato dall’USR o da altri enti presso la SUAM.
3. È la predetta programmazione che determina in concreto la possibilità di accesso dei Soggetti Attuatori regionali alla SUAM, per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza.
4. La presente convenzione stabilisce invece le condizioni che presiedono ai rapporti tra la SUAM ed il Soggetto Attuatore, nel caso lo specifico intervento di pertinenza del secondo rientri nella predetta programmazione.
Art. 4 - Programmazione
1. La programmazione di cui all’art. 3, oltre che sui parametri di cui al predetto articolo, è basata sui seguenti criteri oggettivi inerenti in particolare:
a) l’importo a base di gara, previsto per ciascun intervento inserito nei piani della ricostruzione rientranti nella presente convenzione, essendo tendenzialmente da affidarsi alla SUAM le procedure di selezione del contraente maggiormente rilevanti;
b) eventuali priorità, sancite per ciascun intervento da norme di legge o regolamentari ovvero dalle disposizioni di cui alle ordinanze del Commissario di Governo ovvero in atti del Presidente della Giunta regionale – vice Commissario di Governo;
c) specifiche ulteriori ragioni oggettive di urgenza, inerenti il singolo intervento.
2. L’elenco degli interventi come sopra programmati è reso noto ai Soggetti Attuatori mediante pubblicazione sul portale della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione.
3. Gli interventi di cui al predetto elenco, per cui si prevede che il Soggetto Attuatore possa delegare la fase di gara alla SUAM, potranno subire variazioni in ogni tempo in dipendenza delle modifiche introdotte alle norme vigenti e/o alle priorità assegnate dalle ordinanze commissariali ovvero dai provvedimenti del Presidente della Giunta regionale – vice Commissario per la ricostruzione.
CAPO III
VERIFICA PREVENTIVA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016
Art. 5 - Competenze
1. AI fine di facilitare il controllo preventivo in funzione collaborativa, previsto dall’art. 32 del D.L. 189/16, come disciplinato dall’accordo citato in premessa, la SUAM, per lo svolgimento delle procedure di selezione connesse alla ricostruzione post-sisma, elabora e fornisce al Soggetto Attuatore, mediante pubblicazione sul portale dell’USR, schemi di determina/decreto a contrarre, bandi, disciplinari e lettere di invito, nonché, in caso di servizi d’ingegneria e architettura (SIA), schemi di capitolati e di contratti.
2. Il Soggetto Attuatore si impegna a uniformarsi ai predetti schemi e modelli, salve specifiche esigenze e particolarità dell’affidamento, al fine di facilitare lo svolgimento del controllo preventivo di cui al comma precedente e il monitoraggio successivo di competenza dell’USR.
3. La SUAM ed i Soggetti Attuatori, in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) e con il coordinamento del Commissario straordinario, provvederanno, ciascuno per le rispettive competenze, a mantenere i rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al fine del più efficace svolgimento del controllo preventivo collaborativo.
4. Al suddetto fine, il Soggetto Attuatore si impegna, prima del loro perfezionamento/adozione, a tramettere preliminarmente all’ANAC, per il tramite dell’USR, i seguenti atti:
a) proposta di determina/decreto a contrarre, da elaborare secondo gli schemi di cui al precedente comma 1, che preveda:
l’espressa attestazione dell’esistenza della copertura finanziaria dei lavori, beni o servizi da affidare e, quindi, della possibilità di avviare legittimamente la procedura di selezione del contraente;
l’affidamento alla SUAM della fase di selezione del contraente, sulla base della presente convenzione e delle norme vigenti al momento dell’affidamento medesimo;
l’esenzione della procedura dal pagamento del contributo ANAC secondo le disposizioni emanate dalla predetta Autorità;
il tipo di procedura da attuare, in base alle norme vigenti al momento dell’affidamento;
in caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
che l’affidamento avviene a cura della SUAM mediante l’utilizzo della piattaforma telematica GT SUAM e, in caso di procedura negoziata, mediante l’utilizzo dell’elenco regionale degli operatori economici;
l’assenza debitamente accertata di cause di incompatibilità/conflitti di interesse in capo al RUP ed al Dirigente che approva la determina/decreto a contrarre per il Soggetto Attuatore, e a tutti i soggetti comunque coinvolti per il Soggetto Attuatore nell’attuazione dell’intervento di ricostruzione;
il parere positivo dell’ANAC sul controllo preventivo;
b) bozza di bando e disciplinare di gara o di lettera d’invito, predisposti dalla SUAM previa trasmissione da parte del Soggetto Attuatore della proposta di determina/decreto e degli elaborati di progetto all’uopo necessari;
c) capitolati e schemi di contratto, da elaborare, in caso di SIA, secondo gli schemi eventualmente messi a disposizione dalla SUAM.
La redazione da parte del Soggetto Attuatore degli atti di cui alle precedenti lettere a) e c) dovrà comunque essere preceduta da intesa informale con la SUAM, al fine di coordinare le scelte attuative.
5. Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a trasmettere all’ANAC, sempre per il tramite dell’USR, i seguenti eventuali atti della fase di esecuzione dei contratti, sempre prima del loro perfezionamento/adozione:
a) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016;
b) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.
6. La trasmissione di cui ai precedenti commi 4 e 5, al fine di accelerare ulteriormente lo svolgimento del controllo, dovrà svolgersi mediante strumenti telematici che saranno messi a disposizione dall’USR al Soggetto Attuatore, il quale si impegna con la presente convenzione ad utilizzare gli stessi correttamente, con l’assistenza degli uffici regionali.
7. In base all’accordo ANAC, già in premessa citato, la SUAM si impegna invece a trasmettere all’Autorità, sempre per il tramite dell’USR, i seguenti atti, prima del loro perfezionamento/adozione:
a) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
c) provvedimenti di aggiudicazione.
CAPO IV
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE, LAVORI PUBBLICI, BENI E SERVIZI
Art. 6 - Compiti svolti dalla SUAM
1. E’ attribuita alla SUAM la competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi, tenendo conto dei provvedimenti adottati in materia, del proprio regolamento dei contratti laddove approvato, e del progetto approvato e trasmesso da ciascun Soggetto Attuatore aderente.
2. Al detto fine la SUAM cura la gestione della procedura di gara dal decreto di indizione della gara fino all’attestazione dell’efficacia dell’aggiudicazione e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
a) redige ed approva mediante proprio decreto di indizione gli atti di gara, ivi incluso il bando e il disciplinare di gara o lettera di invito e tutta la modulistica necessaria, sulla base del progetto, della restante documentazione trasmessa e della determina/decreto a contrarre del Soggetto Attuatore, previa l’intesa/collaborazione della fase di verifica preventiva di cui al precedente Capo III;
b) in caso di procedura negoziata, seleziona gli operatori economici con i quali negoziare mediante sorteggio dall’Elenco XX.XX. della Regione Marche, operato con algoritmo casuale attraverso la piattaforma telematica GT SUAM e secondo le regole tecniche della stessa piattaforma ovvero selezionando gli XX.XX. mediante altri sistemi alternativi conformi alla normativa vigente;
c) acquisisce il CIG MASTER (Codice Identificativo Gara) e provvede ad inviare all’ANAC la comunicazione di esenzione, previa indicazione in tal senso da parte del Soggetto Attuatore contenuta nella determina/decreto a contrarre;
d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
e) nomina il responsabile per la fase di affidamento (RPA) e, in caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione giudicatrice garantendo il rispetto di quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, fino a quando non sarà operativo l’Albo istituito presso l’ANAC, la commissione giudicatrice, comunque nominata dalla SUAM, è composta dagli esperti selezionati dal RUP del Soggetto Attuatore secondo regole di competenza e trasparenza. A questo proposito, è facoltà del RUP richiedere alla SUAM o la messa a disposizione dell’elenco regionale dei componenti di commissioni giudicatrici oppure l’individuazione dei componenti estraendoli a sorteggio da tale elenco;
f) emana il provvedimento ammessi-esclusi, il provvedimento di aggiudicazione e l’attestazione di acquisita efficacia della predetta aggiudicazione;
g) provvede alle segnalazioni ad ANAC, ove previste, in caso di esclusioni operate in sede di gara: in tali casi, tuttavia, sarà il Soggetto Attuatore, ente committente, a dover procedere al conseguente incameramento, ove previsto ex lege, della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara, che sarà sempre costituita esclusivamente a favore del medesimo Soggetto Attuatore, comunque venga prestata;
h) trasmette al Soggetto Attuatore la documentazione prodotta dall’aggiudicatario in occasione della partecipazione alla gara necessaria ai fini della stipula del contratto. Ciò ad eccezione della documentazione che il RUP può rinvenire direttamente nella piattaforma telematica in quanto caricata dallo stesso concorrente o dalla SUAM.
3. La SUAM organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte dalle comunicazioni del referente di cui al successivo art.14, comma 5. In ogni caso, la SUAM si impegna, entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 8, comma 2, lett. a), b), c), d), e) ed f) ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste ad attivare la procedura di gara. La SUAM si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dai Soggetti Attuatori entro il termine massimo di 15 gg. (giorni quindici) dalla ricezione degli stessi.
4. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUAM potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Soggetto Attuatore, il quale è tenuto a garantire formale riscontro nei termini indicati da SUAM.
Art. 7 – Oneri economici spettanti alla Regione Marche
per lo svolgimento delle attività della SUAM
1. Gli oneri economici derivanti dallo svolgimento, da parte della SUAM, delle attività di centrale unica di committenza previste nella presente convenzione, sono a carico dei Soggetti Attuatori.
2. Gli oneri spettanti alla Regione Marche per ogni singola procedura contrattuale affidata alla SUAM dal Soggetto Attuatore, sarà calcolato secondo gli scaglioni riportati nella tabella che segue e, dunque, tenendo conto di tutti i costi diretti, tanto quelli di gestione previsti dalla L.R. 14/05/2012, n. 12, quantificati a forfait, quanto quelli derivanti dagli incentivi spettanti al personale SUAM, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per i compiti svolti nell’espletamento della procedura:
Classi di importo a base di gara (comprensivi di oneri della sicurezza) per Lavori, Servizi tecnici, Beni e Servizi |
A Oneri spettanti alla Regione |
B Quota parte L.R. 12/012 (a forfait) |
C Quota parte INCENTIVI ex art 113, co. 5, Codice |
Fino ad € 1.000.000 |
A = B + C |
€ 0,00 |
0,50% |
Oltre € 1.000.000 e fino ad € 2.000.000 |
€ 250,00 |
0,40% |
|
Oltre € 2.000.000 e fino ad € 5.000.000 |
€ 500,00 |
0,30% |
|
Oltre € 5.000.000 e fino ad € 10.000.000 |
€ 750,00 |
0,20% |
|
Oltre € 10.000.000 |
€ 1.000,00 |
0,10% |
3. Gli oneri spettanti alla Regione Marche di cui al precedente comma 2 dovranno essere individuate nei quadri economici di progetto dai Soggetti Attuatori distinguendo tra:
Forfait L.R. n. 12/2012, a copertura dei costi connessi all’attività della SUAM, ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R.;
Incentivi ex art. 113, comma 5, D.Lgs. 50/2016, per i compiti svolti dal personale SUAM nell’espletamento della procedura.
Partecipano alla ripartizione di tali incentivi, tutti i componenti del gruppo di lavoro individuati con decreto di indizione dal Dirigente SUAM, per ciascuna procedura di acquisto di opere, lavori, forniture o servizi espletata per conto dei Soggetti Attuatori. Per la ripartizione percentuale degli incentivi relativa a ciascun componente il gruppo di lavoro si farà riferimento a quella prevista e disciplinata dal vigente regolamento in materia di incentivi approvato con DGR dalla Regione Marche.
4. Gli oneri spettanti alla Regione Marche, secondo quanto previsto dai precedenti commi, saranno richiesti al Soggetto Attuatore al più tardi con rendicontazione trasmessa in sede di comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione e dovranno essere versati dal Soggetto Attuatore entro trenta giorni dal ricevimento della detta richiesta.
5. Oltre agli oneri di cui al precedente comma 2, restano a carico del Soggetto Attuatore anche le eventuali spese relative ai contributi di gara in favore dell’ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura, compresi gli oneri per incarichi di supporto che dovessero rendersi necessari in fase di verifica di congruità dell’offerta e/o del costo della manodopera, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Xxxxxxxx Attuatore.
Art. 8 - Attività di competenza del Soggetto Attuatore
1. L’adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUAM, quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.
2. Restano di competenza del singolo Soggetto Attuatore:
a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 del Codice dei contratti;
b. le attività di individuazione degli interventi da realizzare o eseguire e delle relative fonti di finanziamento;
c. l’approvazione, secondo le norme vigenti, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI, nonché la trasmissione di ogni ulteriore ed eventuale certificato e/o documento richiesto dalla stessa SUAM per il corretto svolgimento della procedura di gara. La consegna dei predetti documenti dovrà avvenire su supporto informatico;
d. l’acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e CUI (Codice Unico d’Intervento) dalle competenti amministrazioni;
e. lo svolgimento dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici con i quali negoziare l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria;
f. l’adozione della determina/decreto a contrarre, con l’indicazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di accesso alla gara e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L’atto con il quale si chiede alla SUAM di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l’indicazione del programma da cui risulta l’intervento da realizzare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all’esigenza di rispettare possibili scadenze connesse alla fruizione dei finanziamenti. Tale provvedimento dovrà, tra l’altro, contenere l’indicazione espressa di conferimento, alla SUAM, dell’adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione dello schema di bando o lettera d’invito e suoi allegati e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l’impegno all’erogazione di tutte gli oneri spettanti alla SUAM come previsto dal precedente art. 7;
g. l’acquisizione del CIG derivato da quello ottenuto in precedenza dalla SUAM, che dovrà essere, a cura del Soggetto Attuatore, richiesto prima della stipula del contratto d’appalto, citato nel medesimo contratto, utilizzato per l’esecuzione dello stesso anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché per la compilazione delle schede SIMOG inerenti l’intervento;
h. le verifiche antimafia di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs 159/2011;
i. la richiesta del rimborso dei relativi oneri all’aggiudicatario o agli aggiudicatari di diversi lotti ai sensi di legge;
l. la stipula del contratto;
m. tutti gli adempimenti, nessuno escluso, connessi al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza ed esecuzione del contratto.
3. Spetta al soggetto attuatore provvedere anche in merito alle eventuali sopravvenienze all’aggiudicazione efficace, quali le modifiche soggettive richieste dall’aggiudicatario plurimo, lo scorrimento necessitato della graduatoria, in caso, ad esempio, di mancata presentazione dell’aggiudicatario per la stipula del contratto ovvero di perdita sopravvenuta dei requisiti per l’esecuzione del contratto medesimo.
4. Il Soggetto Attuatore trasmette alla SUAM, entro il 31 gennaio di ogni anno, le procedure che intende delegare alla stessa nell’anno di riferimento.
5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il Soggetto Attuatore assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel precedente art. 7 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Soggetto Attuatore.
6. Restano a carico del Soggetto Attuatore anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell’ANAC, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze e tutte le altre spese di procedura, compresi gli oneri per incarichi di supporto che dovessero rendersi necessari in fase di verifica di congruità dell’offerta e/o del costo della manodopera, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi come specificato dal precedente comma.
Art. 9 – Responsabile unico del procedimento
1. Il Soggetto Attuatore nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 31 del Codice dei contratti per ogni singolo intervento di ricostruzione, individuandolo prima dell’invio degli atti alla SUAM.
2. Nello svolgimento delle attività di competenza dei Soggetti Attuatori, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra l’altro:
nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, selezionare secondo regole di competenza e trasparenza gli esperti che faranno parte della Commissione giudicatrice provvedendo a comunicarne i nominativi dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte. A tal fine, resta ferma la facoltà prevista dal precedente art. 6, comma 2, lett. e), ultimo periodo;
trasmettere tutti i documenti richiesti a vario titolo dalla SUAM per la procedura di gara entro i termini indicati da SUAM stessa;
garantire formale risposta ai chiarimenti tecnici nei termini indicati da SUAM;
garantire il corretto espletamento delle procedure di sopralluogo in ottemperanza a quanto previsto dagli atti di gara;
su richiesta della SUAM, valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, nonché la congruità dei costi della manodopera indicati in sede di offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/016. In entrambi i casi, propone a SUAM le eventuali conseguenti esclusioni, a seguito di esito negativo delle verifiche, e contemporaneamente formula la conseguente proposta di aggiudicazione alla medesima SUAM, la quale ultima provvede comunque con proprio decreto;
acquisire e predisporre tutta la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto e/o per l’eventuale consegna delle prestazioni sotto riserva di legge, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cauzione definitiva, l’eventuale dichiarazione di conferma della propria offerta, l’eventuale polizza assicurativa.
CAPO V
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ULTERIORI
Art. 10 – Regole di organizzazione e funzionamento
1. La SUAM è operativa presso la Regione Marche, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, secondo le proprie modalità operative.
2. La SUAM agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo.
Art. 11 - Avvalimento di personale e di uffici
1. La SUAM ed il Soggetto Attuatore, a prescindere dalle specifiche clausole della presente convenzione, mettono comunque a disposizione per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, tutto il proprio personale esperto nella materia e, prioritariamente, il personale assunto ai sensi dell’art. 50bis del D.L. 189/16, stante la notevole mole di appalti necessari per portare a compimento la ricostruzione pubblica nelle Marche e anche al fine di creare o mantenere competenze diffuse nel territorio, in materia di contrattualistica pubblica.
2. La SUAM, ove possibile e ove occorra, si potrà avvalere delle risorse presenti nel territorio regionale, d’intesa con i Soggetti Attuatori o con enti terzi, previa stipula di apposite convenzioni e, prioritariamente, del personale assunto ai sensi dell’art. 50bis del D.L. 189/16.
3. Ai suddetti fini, la SUAM si può avvalere presso i propri uffici di funzionari del Soggetto Attuatore o di altri enti per lo svolgimento, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti compiti:
a) partecipazione alle commissioni giudicatrici eventualmente necessarie;
b) espressione di pareri ai fini della valutazione di congruità delle offerte presentate ovvero della congruità del costo della manodopera, secondo le disposizioni vigenti;
c) verifica dei requisiti tramite il sistema c.d. AVCPass e degli ulteriori requisiti in capo ai partecipanti, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 50/16 e negli atti di gara;
d) richiesta di CIG, impostazione dei requisiti e redazione delle schede SIMOG, anche per la fase di aggiudicazione.
3. Ove necessario, la SUAM potrà anche avvalersi dei locali e delle risorse strumentali di pertinenza del Soggetto Attuatore o di terzi per il materiale svolgimento delle procedure di selezione.
4. Per converso, eventuale personale assegnato alla SUAM per lo svolgimento dei compiti sulla stessa gravanti potrà essere impiegato anche presso gli uffici del Soggetto Attuatore, ai fini della migliore organizzazione della ricostruzione post sisma.
Art. 12 - Trasparenza
1. Gli obblighi di trasparenza imposti dal D.Lgs. 50/16 e dal D.Lgs. 33/13 e loro ss.mm.ii., ove non diversamente previsto nella presente convenzione, restano a carico del Soggetto Attuatore.
Art. 13 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata fino al completamento dei piani inerenti la ricostruzione post sisma ovvero fino all’emanazione di nuove norme in materia di ricostruzione, incompatibili con il presente accordo, ovvero ancora fino all’eventuale recesso di una delle parti.
2. In caso di recesso occorre un preavviso scritto di almeno 90 giorni, salvo rinuncia allo stesso dell’altra parte.
3. Il recesso ha effetto comunque per le procedure ancora da avviare, escluse quelle già in corso, salvo diverso accordo tra le parti.
Art. 14 - Flussi informativi. Strumenti di comunicazione
1. L’attuazione della presente convenzione avverrà comunque mediante il maggior possibile utilizzo degli strumenti telematici e informatici a disposizione delle parti.
2. Le parti si impegnano quindi a dotarsi di tutti gli strumenti (hardware e software, PEC, firme digitali, strumenti per conferenze a distanza, portali, ecc.) necessari per l’attuazione del presente accordo e a mantenerli in perfetta efficienza.
3. La SUAM, nonché la Regione Marche o il Commissario straordinario potranno realizzare specifici strumenti telematici per lo scambio di informazioni tra le parti del presente accordo e/o tra queste e soggetti terzi che il Soggetto Attuatore si impegna a implementare presso i propri uffici e a far utilizzare al proprio personale, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche indicate dai predetti soggetti.
4. Potranno altresì svolgersi, su convocazione dei suddetti soggetti, riunioni periodiche con i Soggetti Attuatori, singolarmente o collettivamente, per un’analisi delle procedure in corso ovvero per l’implementazione di novità normative o tecniche con riguardo agli strumenti in uso.
5. Per quanto sopra e per ogni altro aspetto inerente l’attuazione della presente convenzione, il Soggetto Attuatore comunica alla SUAM, oltre ai nominativi dei singoli RUP per ogni procedura di gara, un unico referente della presente Convenzione.
6. La SUAM a sua volta comunicherà al Soggetto Attuatore il proprio referente per ogni procedura.
Art. 15 - Responsabilità
1. La titolarità dei procedimenti e la relativa responsabilità resta in capo ai singoli enti e organi a cui è attribuita ai sensi delle vigenti norme.
2. La presente convenzione attua un coordinamento amministrativo tra i soggetti coinvolti, necessario all’attuazione dei piani delle opere pubbliche approvati nell’ambito della ricostruzione nella regione Marche.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 - Controversie tra le parti e Contenzioso
1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione.
2. Ove il tentativo predetto non riuscisse, tutte le eventuali controversie sono devolute alla competenza del tribunale di Ancona.
3. Opera in ogni caso il diritto di recesso unilaterale di cui al precedente art. 13.
4. La SUAM provvede a gestire con proprie risorse gli eventuali ricorsi e contenziosi connessi all’espletamento dei procedimenti di affidamento, compresa la nomina dei legali o consulenti di parte eventualmente necessari. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore dovesse costituirsi in giudizio, i relativi oneri di difesa restano a carico esclusivo del medesimo Soggetto.
Art. 17 - Norme finali
1. Salvo quanto sopra diversamente previsto, l’entrata in vigore di nuove norme statali o regionali ovvero di ordinanze del Commissario di Governo, attinenti alla disciplina di cui alla presente convenzione, comporta l’adeguamento automatico delle disposizioni della stessa, senza necessità di modifica espressa.
2. Tutti i dati sono utilizzabili per i soli fini istituzionali dagli enti partecipanti al presente accordo, i quali assicurano ciascuno per quanto di competenza la protezione e la riservatezza delle informazioni, secondo la normativa vigente.
3. La presente convenzione viene stipulata in modalità digitale, ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 15 della legge 241/1990.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi della Tabella Art. 16 di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.
Il presente atto consta di n. ___ pagine e, redatto in formato elettronico, viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle seguenti parti.
Per la Regione Marche
Il Dirigente della SUAM
D.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx (documento firmato digitalmente)
Per il Comune di _______ / l’Unione _______ / la Provincia di _______
Il Sindaco / Presidente
____________________ (documento firmato digitalmente)
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