Premesse
CAPITOLATO SPECIALE PER L’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, GUARDIANIA, VIGILANZA, CUSTODIA E SERVIZI ACCESSORI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA LA MAGIA – PERIODO 01/01/2023 al 31/12/2024. CIG 9470213AFC
Premesse
Ai fini della fruizione degli spazi all’interno del complesso immobiliare denominato Villa La Magia, il comune di Quarrata ha necessità di individuare un soggetto a cui affidare una serie di servizi la cui esatta individuazione e quantificazione non è allo stato possibile.
ART. 1
Oggetto del servizio
1. Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti servizi, meglio descritti negli articoli seguenti:
A) servizi di apertura e chiusura locali e spazi interessati;
B) servizi di allestimento e accoglienza (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- facchinaggio;
- collocazione sedie, tavoli, pannelli etc.;
- apparecchiature tavoli;
- collocazioni luci, addobbi vari;
- accoglienza e accompagnamento per sopralluoghi e/o eventi;
- rapporti con eventuale ditte di catering via via indicato.
C) servizi di pulizia e rimessa in ordine dei locali (spazi interni ed esterni) e dei servizi igienici
D) vigilanza dei locali e degli spazi durante gli eventi:
- guardiania feste, eventi, matrimoni;
- guardiania ai cancelli;
- controllo visitatori
2. Si fa presente che il complesso immobiliare di Villa La Magia è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e pertanto è soggetto a una stringente tutela a cui in sede di esecuzione l’appaltatore deve uniformarsi.
3. Per fornire maggiori informazioni agli eventuali concorrenti circa la tipologia e il numero delle iniziative ospitate si veda l’allegato “Dati storici2” al presente Capitolato: in esso sono evidenziate alcune manifestazioni ed eventi tenuti e/o organizzati all’interno di Villa La Magia.
4. L’Amministrazione metterà a disposizione dell’appaltatore un calendario on-line tenuto e costantemente aggiornato dall’Amministrazione Comunale con l’indicazione degli eventi organizzati nella Villa.
ART. 2
Durata dell’appalto
1. La durata dell’accordo quadro è determinata in anni 2: decorre dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024. Al termine del contratto (sia nel caso in cui si arrivi alla scadenza contrattuale prevista, sia nel caso in cui il contratto cessi per il raggiungimento del valore ex art.4), l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare per un ulteriore biennio (2025/2026) l’appalto, agli stessi patti e condizioni.
2. Allo scadere dell’appalto, salvo diversi accordi, l’appaltatore dovrà:
- riconsegnare gli spazi sgombri da ogni bene e/o attrezzature etc. ivi eventualmente collocata. Lo sgombero sarà a carico unicamente dell’appaltatore che dovrà provvedervi entro massimo 15 giorni dal termine finale del contratto;
- riconsegnare gli spazi perfettamente puliti;
- riconsegnare le attrezzature/arredi di proprietà comunale in perfetto stato, salvo il normale deperimento d'uso: a tal fine si procederà ad un sopralluogo congiunto con relativo verbale da effettuarsi entro massimo 15 giorni dal termine finale di contratto.
ART. 3
Proroga del contratto
1. Il presente contratto potrà essere prorogato, sussistendone le condizioni di legge per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
ART. 4
Importo del contratto
1. Il valore del presente accordo quadro è di € 68.000,00, IVA esclusa, per il biennio di riferimento. L’appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio comunale.
2. I pagamenti saranno effettuati sulla base delle prestazioni effettivamente rese dall’aggiudicatario, applicando il costo come risultante dall'esito delle procedura di gara, e previa verifica del loro effettivo svolgimento. Data la particolarità dei servizi richiesti, la stazione appaltante non è in grado di quantificare con esattezza la quantità degli stessi, quindi si procederà
all’affidamento con la formula dell’ “accordo quadro”, con un unico operatore ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato. La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per servizi non predeterminati né predeterminabili nel numero, ma necessari secondo le necessità della stazione appaltante. Il contratto pertanto è a misura.
3. Ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante si riserva di aumentare le prestazioni del presente appalto fino al limite del 30% a discrezione esclusiva dell’amministrazione comunale, sulla base alle esigenze effettive del servizio. Pertanto questo non costituirà un diritto dell’appaltatore, ma solo una facoltà della stazione appaltante.
4. I corrispettivi del servizio corrispondono a quelli offerti dall’aggiudicatario in corso di procedura di gara, sulla base delle risultanze dell’offerta economica.
5. L’aggiudicatario, con cadenza mensile, dovrà emettere fattura elettronica concernente tutte le prestazioni effettuate nell’arco del mese precedente.
6. La fattura sarà emessa per l'importo dovuto per le prestazioni rese sulla base dei prezzi unitari di contratto, al netto della trattenuta dello 0,50% prevista dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Il pagamento delle fatture è subordinato all’accertamento della regolare esecuzione dei servizi svolti, nonché della regolarità contributiva. La regolarità contributiva sarà desunta mediante acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.
8. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. L’aggiudicatario non potrà sospendere in nessun caso l’erogazione del servizio, neanche qualora la stazione appaltante ritardasse nel pagamento delle fatture emesse.
9. La stazione appaltante potrà compensare, ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’aggiudicatario a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla stazione appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Capitolato.
10. Le fatture espressamente contestate dalla stazione appaltante non saranno opponibili alla stazione appaltante e non produrranno né il decorso dei termini di pagamento, né l’esigibilità dei crediti.
ART. 5
Clausola di tracciabilità
1. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena nullità del contratto stesso. In particolare, ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si impegna a comunicare entro il termine
indicato dalla stazione appaltante, il numero di conto corrente bancario sul quale riceverà gli eventuali pagamenti per il presente contratto. L’appaltatore comunicherà altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
2. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. L'eventuale assenza della clausola anzidetta comporta la nullità assoluta dei subcontratti eventualmente stipulati. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 6 Servizio di pulizia
1. L'appaltatore si dovrà occupare della pulizia dei locali come richiesto di volta in volta dal Comune. L’Amministrazione potrà chiedere alla ditta un nuovo intervento di pulizia o lo spostamento/annullamento di interventi già calendarizzati con un un preavviso di 24 ore.
2. Considerando che il servizio di pulizia dipende dall’evento/manifestazione e/o dall’uso degli spazi, non è possibile prevedere né la tipologia del servizio né la quantità dello stesso. Pertanto la stazione appaltante comunicherà le esigenze del caso. A titolo esemplificativo tuttavia, l’impresa dovrà essere in grado di e potrà essere chiamata ad effettuare le seguenti prestazioni:
INTERVENTI “BASE”
- svuotatura cestini;
- spolveratura arredi e suppellettili e disinfezione punti di contatto
- Scopatura e detersione pavimenti con prodotti idonei alle superfici
- pulizia e sanificazione dei servizi igienici
- quanto altro necessario e richiesto per rendere i locali confortevoli. INTERVENTI “PERIODICI” A RICHIESTA
- pulizia a fondo degli arredi e suppellettili
- deragnatura
- lavaggio vetri
- altri servizi di pulizia a richiesta
Si specifica comunque che eventuali disposizioni ministeriali in materia di prevenzione del rischio di diffusione del COVID 19 potranno comportare una diversa strutturazione degli interventi via via richiesti.
3. L’appaltatore dovrà provvedere alla posa di materiale di consumo nei bagni, carta igienica e salviette, e dovrà fornire il sapone per le mani.
3. Il servizio di pulizia si svolgerà a richiesta dell’Amministrazione e dovrà essere effettuato, di norma, dal lunedì al venerdì. E’ tuttavia possibile, per l’accavallarsi di eventi/manifestazioni, che vi sia la necessità di un servizio tempestivo anche nei giorni di sabato e domenica.
4. Sono a carico della società aggiudicataria le spese relative ai materiali di consumo occorrenti per una corretta esecuzione del servizio di pulizia, quali detersivi, cere, disinfettanti, stracci, mop, protezioni antinfortunistiche etc..
5. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere utilizzando attrezzature e macchine in propria dotazione. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili alla particolarità degli edifici e all’uso degli stessi, e dovranno rispettare la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 di recepimento delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare anche i terzi da eventuali infortuni.
6. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza.
7. La ditta aggiudicataria sarà responsabile della custodia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Il Comune non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti, se lasciati nei locali del complesso di Villa La Magia.
8. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti (dosaggi, biodegradabilità non inferiore al 90%, pericolosità etc.).
9. L’impresa dovrà provvedere alla fornitura dei sacchi occorrenti per la raccolta della nettezza, e mediante il proprio personale, al trasporto dei medesimi ai luoghi di raccolta. L’impresa è tenuta a provvedere alla raccolta dei rifiuti in modo differenziato ed al loro trasporto ai rispettivi luoghi di raccolta.
10. L’Impresa aggiudicataria è responsabile senza eccezione degli eventuali danni che dovessero essere arrecati nell’espletamento del servizio o in conseguenza di esso. Gli eventuali ammanchi o danneggiamenti di qualsiasi entità o natura arrecati agli immobili, alle attrezzature, ai mobili e alle suppellettili, imputabili al personale addetto alla pulizia dovranno essere riparati immediatamente o rifusi.
ART. 7
Servizio di portierato, vigilanza e custodia
1.Il servizio di vigilanza e custodia dovrà essere eseguito esclusivamente da personale scelto e il cui nominativo è comunicato preventivamente alla stazione appaltante.
2. Considerando che il servizio dipende dall’evento/manifestazione, o dell’uso degli spazi, non è possibile prevedere né la tipologia del servizio né la quantità dello stesso. Pertanto la stazione appaltante comunicherà le esigenze del caso. Tuttavia il personale potrà essere chiamato e dovrà garantire le seguenti prestazioni (a titolo esemplificativo):
a. in caso di eventi, controllare l’accesso, impedendo l’ingresso a persone che non siano specificatamente autorizzate;
b. in caso di eventi, accogliere i visitatori, ascoltarne le esigenze e provvedere a indirizzarli, se necessario all’interno della Villa;
c. garantire la custodia;
d. disattivare all’apertura, e attivare alla chiusura, l’impianto di allarme;
e. effettuare i necessari controlli allo scopo di verificare la chiusura delle porte di accesso e dei cancelli, la chiusura delle finestre, lo spegnimento delle luci, degli apparecchi di condizionamento e dei termostati;
f. segnalare immediatamente alla stazione appaltante eventuali perdite d’acqua, malfunzionamenti degli impianti in generale e ogni altro evento che possa arrecare danno alle persone e alle cose;
g. controllare che gli utenti presenti non arrechino danno;
h. vigilare sul giardino storico e sulle opere d’arte presenti;
i. presidio dei locali durante servizi fotografici, matrimoni etc.
i. controllo eventuale del green pass o osservanza di altre disposizioni che potranno entrare in vigore a causa dell’epidemia da Covid 19;
3. Il servizio potrà essere richiesto tutti i giorni, sabato e domenica compresi, anche in orario serale. L’Amministrazione potrà chiedere alla ditta un nuovo intervento di vigilanza o lo spostamento/annullamento di interventi già calendarizzati con un un preavviso minimo di 24 ore.
4. L’Impresa dovrà indicare preventivamente l’elenco dei nominativi delle persone adibite al servizio e tutte le variazioni a tale elenco. La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere la sostituzione dei dipendenti dell’Impresa assegnati ai servizi che a suo giudizio ritenesse inadatti allo svolgimento dei lavori sopra descritti. L’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione entro dieci giorni decorrenti dalla data di invio della richiesta. L’Impresa dovrà provvedere inoltre alla sostituzione immediata dei propri dipendenti assegnati ai servizi, in caso di assenze per qualunque motivo degli stessi.
5. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile del servizio di custodia/guardiania in caso di danni che la stazione appaltante riterrà imputabili a cattiva o negliegente custodia.
ART. 8
Uso occasionale degli annessi a fine ricettivo
1. Alcuni locali ubicati negli annessi della Villa potranno essere occasionalmente utilizzati a fini ricettivi per soggetti esclusivamente invitati o individuati dall’amministrazione comunale.
2. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità delle camere durante tutto l’anno solare per ospitare soggetti invitati o comunque individuati esclusivamente dall’amministrazione comunale. L’appaltatore, in caso di necessità potrà essere chiamato a fornire biancheria da letto e da bagno (lenzuoli, asciugamani, federe, etc.).
3. Il gestore dovrà garantire la pulizia delle stanze con la frequenza che verrà di volta in volta concordata. Settimanalmente dovrà essere garantita la sostituzione della biancheria, così come si dovrà procedere ad una pulizia approfondita prima e dopo l’ospitalità.
ART. 9
Servizi di allestimento, facchinaggio e altro
1. L’appaltatore a richiesta dovrà anche:
a) allestimento per matrimoni civili da svolgersi nei locali degli annessi o nel giardino: l’appaltatore dovrà sistemare le sedie, e quant’altro eventualmente necessario;
b) sopralluoghi di Villa La Magia per utenti esterni al Comune (esempio, per chi volesse organizzare un ricevimento nei locali, catering, etc.) e/o al rito civile;
c) mantenere in stato di perfetta efficienza le attrezzature, gli arredi, le strutture, gli spazi e quant’altro venga consegnato;
d) rispettare la normativa sui beni culturali ed in particolare il Codice dei Beni Culturali nell'uso degli annessi e del giardino;
e) comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale qualsiasi anomalia che possa riscontrarsi negli spazi e/o nelle attrezzature fornite.
2. L’appaltatore sarà comunque responsabile di:
a) eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dell’AC senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative eventualmente in atto;
b) avvalersi di personale specializzato che accederà ai locali destinati al servizio nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso.
3. L'aggiudicatario dovrà procedere ad allestire lo spazio per i riti civili: in particolare dovrà procedere ad aprire/chiudere, ad allestire lo spazio, a pulire prima e dopo il rito, ad effettuare la guardiania durante il matrimonio. Il Comune mette a disposizione un allestimento “minimo”. Nel caso in cui i nubendi volessero altre attrezzature (esempio tavolo/sedie/etc.), la relativa spesa sarà a carico degli sposi. Dovranno essere garantite tutte quelle prestazioni necessarie a garantire il
corretto svolgimento del rito civile. A titolo puramente esemplificativo pertanto dovranno essere ricomprese:
• sistemazione sedie;
• sistemazione tavolo;
• apertura e chiusura;
• guardiania;
• accoglienza partecipanti;
• risistemazione spazi al termine dell’evento.
ART. 10
Sede operativa e domicilio
1. L’appaltatore dovrà, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, e a pena di risoluzione del contratto, indicare una sede operativa dotata di recapito telefonico sempre attivi, nonché di un cellulare affidato al referente del servizio per ogni tipo di comunicazione. Il cellulare dovrà essere attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 08.00 alle ore 24.00.
ART. 11
Responsabilità dell’aggiudicatario. Danneggiamenti
1. L’appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel contratto che verrà stipulato in seguito alla procedura di selezione e delle eventuali altre disposizioni che l’amministrazione darà in pendenza del servizio.
2. L’impresa dovrà fornire tutta la documentazione eventualmente richiesta dall’amministrazione comunale per verificare la corretta esecuzione di tutti gli obblighi.
3. L’impresa aggiudicatrice sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose e/o beni mobili e/o immobili che risultassero causati da responsabilità dell’impresa, anche in caso di negligenza e/o da un non corretto espletamento dei servizi di cui al presente appalto. L’impresa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di Società assicuratrici.
4. Laddove vi sia responsabilità dell’impresa aggiudicatrice per danni e/o furti alla struttura e al suo patrimonio, la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
5. In ogni caso l’impresa dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti, nonché alla riparazione e/o sostituzioni di parti, oggetti, o strutture deteriorate e/o comunque danneggiate.
ART. 12
Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi naz.li di lavoro
1. Il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria per l’esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni.
2. La ditta aggiudicataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.
3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano la società aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
5. La società aggiudicataria, inoltre, è tenuta all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
6. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l’immediata risoluzione del contratto.
ART. 13
Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione comunale provvederà a controllare il rispetto da parte dell’impresa dei seguenti adempimenti:
a) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
b) nomina del medico competente;
c) redazione del documento di valutazione dei rischi;
d) formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.
ART. 14
Obblighi e prestazioni a carico del Comune
1. Saranno a carico dell’amministrazione comunale:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, degli impianti e del giardino;
b) le spese di riscaldamento, energia elettrica, utenze varie;
c) la tenuta e l’aggiornamento on line del calendario degli eventi. Si precisa che l’aggiudicatario dovrà monitorare tale calendario per lo svolgimento dei servizi collegati;
d) messa a disposizione di arredi e attrezzature presenti nella struttura;
e) consegna al referente unico, previa sottoscrizione di verbale, delle chiavi necessarie all’espletamento degli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale.
2. L’amministrazione comunale potrà compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli sulle strutture e in genere sugli spazi oggetto della presente concessione.
3. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare indagini e/o verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio. L’appaltatore dovrà eventualmente adeguarsi, nell’ambito del presente capitolato, alle risultanze di dette verifiche.
ART. 15
Subappalto
1. Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nella misura massima del 50%.
2. Il subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se in sede di gara l’aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà.
3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’amministrazione comunale previa specifica richiesta da parte dell’impresa aggiudicataria. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l’amministrazione effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art.80 del D.Lgs. 50/2016) sia di quelli di ordine tecnico professionale. In caso di esito negativo il comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.
4. In caso di subappalto, l’impresa dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio subappaltato.
5. Si precisa che nei confronti dell’amministrazione comunale il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre l’impresa aggiudicataria.
6. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva, sempre fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni.
ART. 16
Cessione del contratto
1. E' vietato cedere in tutto o in parte il contratto pena la risoluzione immediata del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva. L’amministrazione si riserva di richiedere in tale caso il rimborso del maggior danno eventualmente arrecato.
ART. 17
Cauzione definitiva
1. L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti entro il termine indicato dalla stazione appaltante.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione, e il servizio potrà essere aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La durata di detta cauzione dovrà essere pari alla durata del contratto. La cauzione dovrà prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, II comma c.c. La cauzione potrà essere svincolata solo dietro espressa autorizzazione dell’amministrazione comunale e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto alla stazione appaltante. Dettagli e comunque ulteriori prescrizioni in merito saranno richieste prima della stipulazione del contratto.
4. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il comune avrà diritto valersi della suddetta cauzione.
5. La cauzione dovrà essere mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata mano a mano che su di essa l’Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di cinque
(5) giorni dalla comunicazione via PEC, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione rimasta, fermo restando il diritto a richiedere il maggior danno.
6. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni di risarcimento del danno.
ART. 18
Polizze assicurative
1. All’atto della sottoscrizione del contratto di affidamento, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l’aggiudicatario assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all’aggiudicatario stessa e/o al proprio personale
dipendente e/o preposto derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi affidati ed oggetto del presente capitolato.
2. Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi in genere, l’aggiudicatario dovrà stipulare, o dimostrare di possedere, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO), che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
3. Si precisa in proposito che:
a) la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.000.000,00 unico per sinistro
✓ Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 2.000.000,00 unico per sinistro
b) in considerazione della tipologia di servizi affidati, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
✓ danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute, (senza sotto-limite di risarcimento);
✓ danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
✓ danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre perso - ne – anche non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario - che partecipino all’attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
✓ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
c) l’eventuale inoperatività totale o parziale delle garanzie della polizza non esonererà in alcun modo l’aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
✓ il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzial- mente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non po- tranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune stesso.
4. Stante il pregio del complesso monumentale oggetto dell’appalto, la polizza dovrà essere stipula- ta con primaria compagnia assicurativa, intendendosi per tale le Compagnie che hanno una raccolta premi nel ramo danni non inferiore a € 450.000.000,00 su base annua. L’amministrazione si riserva
di rifiutare una polizza assicurativa e quindi di non procedere alla stipulazione del contratto laddove la polizza non contenga tutte le clausole richieste oppure non siano stipulata con primaria compa- gnia di assicurazione.
5. La polizza dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio affidato, pertanto sino al 31/12/2024, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni ge- nerali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presenta - ta agli uffici competenti prima dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. In considerazione della durata pluriennale del servizio, l’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire per tempo al Comune una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrat- tuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva sca - denza.
ART. 19
Penali
1. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
a) mancata effettuazione dei sopralluoghi richiesti dalla stazione appaltante: fino ad un massimo di € 200,00;
b) mancata effettuazione di servizi di allestimento, facchinaggio etc,: fino ad un massimo di € 400,00;
c) per ogni mancato utilizzo delle strutture per cause imputabili all’appaltatore fino ad un massimo di € 600,00;
d) mancata effettuazione del servizio di pulizia dei locali usati per evento fino ad un massimo di
€ 400,00;
e) mancata comunicazione del nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché per ogni violazione accertata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro fino ad un massimo di € 200,00;
f) irreperibilità del referente fino ad un massimo di € 100,00;
g) per qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale in materia di personale dipendente dell’appaltatore: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente svolgente il servizio verrà applicata una penale che potrà andare da € 100,00 fino a € 500,00; rimane ferma tuttavia anche in questo caso la facoltà dell’amministrazione di valutare la gravità dell’inadempimento e di procedere alla risoluzione del contratto (si veda per i casi di risoluzione l’art. 21 del presente Capitolato);
h) per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato fino ad un massimo di € 400,00.
2. In tutti i casi in cui i servizi in tutto o in parte non siano effettuati, l’amministrazione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.
3. L’applicazione delle penali verranno comunicate via PEC alla ditta. Le penalità a carico dell’impresa verranno scomputate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.
4. La ditta appaltatrice dovrà inoltre rifondere alla stazione appaltante le sanzioni pecuniarie applicate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto, con ulteriore aggravio degli oneri economici.
5. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura, anche con riferimento ai danni di risoluzione anticipata, il comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti vantati dall’Impresa, ovvero sulla cauzione definitiva, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. L’appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito entro cinque (5) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. In tutti i casi di applicazione di penali, l’appaltatore verrà informato tramite PEC.
ART. 20
Cause di risoluzione
1. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi:
a) almeno tre (3) inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
b) almeno tre (3) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni di pulizia;
c) violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
d) in caso di fallimento, concordato fallimentare o apertura di qualsiasi altra procedura concorsuale;
e) interruzione del servizio, salvi i casi documentati di forza maggiore comunque imprevisti ed imprevedibili;
f) reiterate e gravi disfunzioni nell’effettuazione del servizio;
g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui all’articolo precedente;
h) cessione del contratto;
i) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante, o comunque in violazione di legge, o comunque non conforme a quanto autorizzato;
j) persistente e reiterata irreperibilità del referente;
k) frode, negligenza grave, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
l) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, e/o comunque violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) impiego di personale non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione.
3. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, a mezzo PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.
4. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
5. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 15 (quindici), da trasmettere con lettera a mezzo PEC.
ART. 21
Facoltà di subentro
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall’incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell’appalto.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa.
Art. 22
Foro
1. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente capitolato è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pistoia. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 23
Spese contrattuali
1. Si procederà alla stipulazione del contratto nella forma della scrittura privata digitale. Sono a carico della ditta tutte le eventuali imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata.
ART. 24
Trattamento dei dati personali
1. L’aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l’incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza, a non rivelare a terzi alcunché, e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla stazione appaltante se non per gli scopi connessi con l’incarico. In tal senso la ditta aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all’art. 28 par. 3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto verrà inviata apposita nota di nomina a responsabile del trattamento. La stazione appaltante, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.
2. L’aggiudicatario verrà nominato Responsabile del Trattamento dati e si impegna a conservare i dati raccolti per un periodo non superiore alla durata dell’appalto (“principio di limitazione delle conservazioni”, art. 5, GDPR). Al termine, tutti i dati eventualmente raccolti dovranno essere necessariamente consegnati al Servizio Affari Generali e Attività Negoziali del Comune di Quarrata. L'aggiudicatario si impegna ad accertare l'avvenuta cancellazione dei dati riferiti al presente appalto, al termine dello stesso, tramite soggetto certificato.
ART. 25
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato di appalto e condizioni particolari di contratto, si fa rinvio agli atti di gara, ai Regolamenti comunali in materia e al codice civile.
Allegato 1 Dati storici
Eventi/manifestazioni di terzi presso Villa La Magia
2018
N. | Evento |
9 | Convegni, compleanni etc. |
6 | Rito e Ricevimenti |
6 | Riti civili |
4 | Ricevimento |
11 | Servizio Fotografici |
Eventi organizzati dall’Amministrazione comunale |
2019
N. | Evento |
4 | Convegni, compleanni etc. |
1 | Rito e Ricevimenti |
9 | Riti civili |
5 | Ricevimento |
3 | Servizio Fotografici |
Eventi organizzati dall’Amministrazione comunale |
2020
N. | Evento |
0 | Convegni, compleanni etc. |
1 | Rito e Ricevimenti |
1 | Riti civili |
0 | Ricevimento |
0 | Servizio Fotografici |
Eventi organizzati dall’Amministrazione comunale |
2021
N. | Evento |
2 | Convegni, compleanni etc. |
1 | Rito e Ricevimenti |
2 | Riti civili |
0 | Ricevimento |
1 | Servizio Fotografici |
Eventi organizzati dall’Amministrazione comunale |