REGIONE PIEMONTE BU8S4 20/02/2020
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XXXXXXX XXXXXXXX - LEGGE REGIONALE
Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2.
Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara.
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Finanziamento regionale)
1. In vigenza del contratto di partenariato pubblico privato promosso ai sensi dell’articolo 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), finalizzato alla realizzazione della Città della Scienza e della Salute di Novara che prevede il pagamento di un canone annuo, anche frazionato, in carico all’Azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara, di seguito denominata Azienda, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, in spesa a valere sul fondo sanitario regionale, un importo pari al valore del canone scadente nell’esercizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dell’incombenza contrattuale da parte dell’Azienda interessata.
2. Ad avvenuta esecuzione dei pagamenti da parte dell’Azienda, anche di quote frazionate del canone di cui al comma 1, senza utilizzo totale o parziale dell’importo stanziato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ogni necessaria variazione di bilancio rivolta a liberare le risorse per altri interventi a valere sul fondo sanitario regionale.
3. La Giunta regionale, ai fini della copertura finanziaria del canone di disponibilità di cui al comma 1, può autorizzare l’Azienda ad utilizzare i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio disponibile dell’Azienda stessa.
4. Il valore annuo stanziato a valere sul fondo sanitario regionale di cui al comma 1 non può eccedere l’importo di euro 23.000.000,00 oltre all’indicizzazione.
5. Il periodo per il quale la Giunta regionale è autorizzata a stanziare le spese di cui al comma 1 non può eccedere la durata del contratto di partenariato pubblico privato a partire dalla data di decorrenza del pagamento del canone di disponibilità.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria )
1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la copertura è garantita dalle risorse del fondo sanitario indistinto assegnate annualmente alla Regione.
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 febbraio 2020
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LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 62
"Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara."
- Presentato dalla Giunta regionale il 21 novembre 2019.
- Assegnato in sede referente alla IV Commissione permanente il 2 dicembre 2019.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla IV Commissione referente il 27 gennaio 2020 con relazione di maggioranza di Xxxxxxxx XXXXX e relazione di minoranza di Xxxxxxxx XXXXX e Xxxx XXXXX.
- Approvato in Aula l’11 febbraio 2020, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli, 4 voti contrari, 1 voto non partecipante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Note all’articolo 1
- Il testo vigente dell’articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) è il seguente:
“Art. 180 (Partenariato pubblico privato)
1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee).
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.
4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.
5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.
6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.”.
Note all’articolo 3
- Il testo vigente dell’articolo 47 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente: “Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.