CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI CUNEO (C.F. 00480530047) rappresentato dal e di seguito denominato Operatore.
Sommario
Art. 1 Definizioni 2
Art. 2 Oggetto della convenzione 2
Art. 3 Concertazione degli interventi 2
Art. 4 Programmazione degli interventi 2
Art. 5 Tavolo Tecnico 3
Art. 6 Costruzione diretta delle infrastrutture a cura dell’operatore 3
Art. 7 Proprietà delle infrastrutture realizzate 4
Art. 8 Programma dei lavori stradali 5
Art. 9 Uso prioritario delle infrastrutture comunali 5
Art. 10 Concessione dell’uso di infrastrutture comunali 5
Art. 11 Modifiche delle infrastrutture 6
Art. 12 Manutenzione delle infrastrutture 6
Art. 13 Esecuzione delle manutenzioni 7
Art. 14 Durata della Convenzione 7
Art. 15 Limitazioni 8
Art. 16 Foro competente 8
Art. 17 Spese 8
Allegato - Regolamento di costruzione delle infrastrutture 9
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
• per infrastrutture si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura anche non sotterranea utilizzabile per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
• per operatore si intende un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata ai sensi del Codice delle Comunicazioni.
Art. 2 Oggetto della convenzione
Ravvisata l’opportunità di regolare fra le parti i rapporti che intercorrono per la realizzazione e la gestione di infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni, la presente convenzione, in base alle linee guida di cui alla Direttiva
P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", ed in riferimento al D.Lgs.1-8-2003 n°259, “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, ed alla Legge 1-8-2002 n°166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell’impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso delle reti di telecomunicazioni che richiedono la realizzazione di infrastrutture, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.
Art. 3 Concertazione degli interventi
Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con gli operatori, in modo da consentire l’uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi.
Art. 4 Programmazione degli interventi
Il Comune programma e realizza infrastrutture destinate alle reti di telecomunicazioni nel rispetto dei principi di seguito indicati:
a. della concomitanza dei diversi interventi degli enti pubblici e delle aziende interessate;
b. della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
c. della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di reti di telecomunicazioni in relazione alle possibili esigenze future.
Il Comune coordina l’azione dei vari operatori e degli altri enti pubblici in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo casi d’urgenza, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l’utilizzo delle strutture di cui alla lettera c), dimensionate per le esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 3 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.
Ogni intervento dovrà rispettare le regole contenute nel regolamento allegato alla presente convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale.
Art. 5 Tavolo Tecnico
La preparazione degli accordi volti a realizzare nuove infrastrutture predisposte alla realizzazione delle reti di telecomunicazioni avverrà in un Tavolo Tecnico.
Il Tavolo Tecnico sarà prioritariamente costituito da rappresentanti del Comune di Cuneo, dalla Provincia di Cuneo e del Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI Piemonte).
Al Tavolo Tecnico parteciperanno anche gli operatori sottoscrittori della presente convenzione se coinvolti direttamente o nel caso di trattazione di problematiche generali concernenti l’organizzazione strutturale, gestionale e finanziaria.
Il Tavolo Tecnico preparerà inoltre gli accordi necessari alla partecipazione degli enti ai bandi di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture predisposte a reti di telecomunicazioni.
Art. 6 Costruzione diretta delle infrastrutture a cura dell’operatore
L’operatore, ogni qualvolta dovrà interessare, con infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni, porzioni del soprassuolo, del suolo e del sottosuolo facenti parti del patrimonio o demanio comunale ovvero porzioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, presenterà al Comune apposita domanda in bollo corredata di tutti gli elementi necessari (planimetrie in scala adeguata, sezioni trasversali riportanti la posizione di massima di tutti i servizi pubblici interrati già esistenti, rilevabili direttamente in loco) per localizzare con precisione il luogo dell’ intervento.
Per tale posa in opera l’operatore interessato sarà tenuto a predisporre, a propria cura e spese, la relativa progettazione, con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il Comune.
Per le finalità di cui alla presente convenzione, l’operatore sarà tenuto, a propria cura e spese, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, alla posa in opera di infrastrutture che risultino ricomprese nella programmazione di cui all’Art. 4.
Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, sentito il Dirigente del Settore Elaborazione Dati ove nulla osti, darà consenso scritto in carta semplice con espresso richiamo all’osservanza tassativa da parte dell’operatore delle condizioni stabilite nella presente convenzione; il nulla osta verrà rilasciato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento della domanda ; il nulla osta verrà rilasciato con l’osservanza delle norme del vigente codice della strada, integrato con il regolamento di esecuzione ed attuazione, con il richiamo a tutte le norme espresse nella presente convenzione con particolare riferimento all’Art. 11 e nel regolamento allegato, salvo diverse ulteriori disposizioni che verranno emanate nel suo periodo di validità.
Qualora non venga dato riscontro alla domanda nel termine suddetto, l’operatore potrà iniziare i lavori oggetto della domanda stessa dandone comunicazione al Settore Gestione del Territorio - Unità Operativa Strade.
Il consenso all'esecuzione delle infrastrutture non farà venir meno la necessità dell'eventuale autorizzazione da parte della Direzione della Partecipanze, proprietarie dei canali irrigui o dell'A.N.A.S. o dell'Amministrazione Provinciale e/o di altri enti pubblici o privati, nel caso si tratti di lavori prospettanti od interessanti i le proprietà dei predetti Enti.
Nell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, verrà indicata la validità temporale della stessa, trascorsa la quale se ne dovrà richiedere il rinnovo.
Art. 7 Proprietà delle infrastrutture realizzate
Le infrastrutture realizzate nell’ambito della presente convenzione resteranno di proprietà dell’operatore realizzatore ed in diritto d’uso a tempo indeterminato al Comune di Cuneo per 1/3 del loro volume, in misura non inferiore ad un tubo intero o ad un tritubo intero dove presente fatta salva qualsiasi infrastruttura realizzata dall’operatore esclusivamente per i collegamenti d’utenza.
Il Comune di Cuneo potrà utilizzare le infrastrutture concesse in diritto d’uso dall’operatore esclusivamente per esigenze o finalità proprie e pubbliche ed esse non potranno essere cedute, utilizzate e/o trasferite in tutto o in parte a società in concorrenza diretta o indiretta con l’operatore.
L’operatore realizzatore sarà tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo.
Art. 8 Programma dei lavori stradali
L’Amministrazione Comunale provvederà a comunicare, di volta in volta, all’operatore, il programma dei lavori stradali previsti (apertura nuove strade e sistemazione delle pavimentazioni e dei marciapiedi rialzati esistenti, ecc.), con la prescrizione che per anni 3 (tre) dalla data dell’avvenuta ultimazione dei lavori stradali di cui sopra, non potrà rilasciare autorizzazione alcuna comportante la manomissione del suolo stradale comunale sistemato, salvo casi di dimostrata eccezionalità, ad esempio, opere di manutenzione straordinaria a seguito guasti o richieste di nuovi allacciamenti a priori non prevedibili.
Art. 9 Uso prioritario delle infrastrutture comunali
Nel rispetto del principio di cui all’Art. 4, il Comune, nello svolgimento dell’attività di programmazione, pianificazione e concertazione, individuerà le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l’installazione e la realizzazione dell’infrastruttura del proprietario.
L’uso di tali infrastrutture sarà obbligatorio per l’operatore tutte le volte che il Comune, a condizioni compatibili con le esigenze dell’operatore stesso, disporrà o avrà prevista la realizzazione di dotti e di cunicoli appositamente costituiti.
Art. 10 Concessione dell’uso di infrastrutture comunali
L’operatore potrà presentare domanda motivata all’Amministrazione Comunale richiedendo la concessione d’uso di infrastrutture idonee per il passaggio di reti di Telecomunicazioni.
L’Amministrazione verificherà la richiesta in termini di :
a. conformità con la normativa vigente,
b. compatibilità con la propria programmazione,
c. compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti.
L’Amministrazione, con apposita delibera di Giunta, stabilirà le condizioni economiche in base alle quali concedere l’uso delle infrastrutture comunali, secondo quanto stabilito dai commi 6 e 12, art.88, del D.Lgs. 1-8-2003 n. 259.
Entro 60 giorni dalla richiesta, se sussisteranno le condizioni, il Comune concederà l’uso delle proprie infrastrutture esistenti.
Nel caso siano necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine di 60 giorni decorrerà dalla presentazione da parte dell’operatore dei documenti integrativi richiesti.
L’inizio dei lavori d’uso delle infrastrutture comunali, sarà sempre subordinato alla stipula della presente convenzione.
L’Amministrazione si riserva a sua discrezione e per motivi di pubblico interesse di non concedere l’uso di infrastrutture comunali libere.
Art. 11 Modifiche delle infrastrutture
Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade, piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare o rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà di un operatore, questo ultimo dovrà provvedere in conseguenza, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune dovrà richiedere gli spostamenti con un preavviso non inferiore a mesi 4 (quattro) fatti salvi i casi di forza maggiore; in casi particolari il preavviso sarà adeguatamente maggiorato in considerazione dell'importanza dei lavori da eseguire, delle difficoltà di approvvigionare eventuali materiali speciali e di difficoltà di intervento.
Le modifiche alle infrastrutture dovranno essere previste solo per validi ed oggettivamente giustificati motivi e qualora non risulti economicamente e tecnicamente praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell’effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi.
Le spese da sostenere per il ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura saranno a carico dell’operatore proprietario dell’infrastruttura , fatto salvo il caso in cui l’intervento si renda necessario per esigenze di privati che dovranno sostenere per intero le spese per detto ripristino.
Se la modifica dell’infrastruttura richiesta dal Comune di Cuneo prevederà la realizzazione e/o l’utilizzo di infrastrutture comunali, l’operatore non dovrà sostenere alcun costo per detta realizzazione e/o utilizzo.
In caso di inerzia dell’operatore il Comune di Cuneo, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all’operatore.
Art. 12 Manutenzione delle infrastrutture
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate dall’operatore o a quest’ultimo concesse in uso sarà a carico dell’operatore stesso.
Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali, la manutenzione ordinaria e straordinaria interesserà esclusivamente i tubi o i tritubi concessi in uso all’operatore.
Le infrastrutture di proprietà dell’operatore saranno mantenute sotto l’assoluta ed esclusiva responsabilità dell’operatore il quale dovrà tener rilevata ed indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che siano derivati in dipendenza delle infrastrutture oggetto della concessione e dai danni che potessero derivare all’Amministrazione.
L’operatore proprietario o concessionario delle infrastrutture si impegna a mantenere in perfetta efficienza le infrastrutture. In caso di inadempienza il Comune di Cuneo, previa diffida all’operatore, si sostituirà a questo salvo l’addebito delle spese sostenute e di ogni altro danno conseguente.
Art. 13 Esecuzione delle manutenzioni
L’esecuzione dei lavori di semplice manutenzione o riparazione non sarà subordinata alla presentazione della domanda. Quando tali lavori comporteranno scavi sulla proprietà del Comune, l’operatore dovrà preavvisare la Civica Amministrazione in merito all’esecuzione, chiedendo la necessaria autorizzazione.
Occorrendo eseguire riparazione di guasti aventi carattere di urgenza, sempre che comportino scavi sulla proprietà comunale od interessino manufatti di proprietà dei Comune, l’operatore dovrà richiedere l’autorizzazione segnalando il lavoro con fonogramma o fax, al Settore Gestione del Territorio - Unità Operativa Strade, eseguendo il ripristino con la massima sollecitudine ed a regola d’arte, secondo le norme contenute nella presente Convenzione.
Valgono per le manutenzioni, per quanto applicabili, le norme del regolamento per la costruzione di infrastrutture allegato alla presente convenzione.
Art. 14 Durata della Convenzione
La presente convenzione ha una durata di venti (20) anni, rinnovabili per altri venti (20) anni salvo diverso avviso delle parti e salvo revoca scritta da parte del Comune con preavviso di almeno sei mesi per motivi di pubblico interesse.
Trascorso il periodo di validità della convenzione le infrastrutture realizzate dall’operatore sul territorio comunale resteranno a disposizione del Comune di Cuneo senza alcun diritto a rimborso da parte dell’operatore.
Art. 15 Limitazioni
La presente Convenzione dispone esclusivamente per infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni via cavo o fibre ottiche, nulla disponendo per le reti utilizzanti tecnologie “wireless”.
Art. 16 Foro competente
Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Cuneo.
Art. 17 Spese
Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell’operatore.
Letto, confermato, sottoscritto. Cuneo, li
Allegato - Regolamento di costruzione delle infrastrutture
1. Per l’impianto di infrastrutture utilizzabili per il passaggio di reti di telecomunicazioni lungo le sedi stradali ed i manufatti comunali, l’operatore dovrà inviare al Settore Elaborazione Dati del Comune ed al Settore Gestione del Territorio, Unità Operativa Strade, una planimetria in duplice copia in scala 1:2000 con sopra indicata l’esatta ubicazione delle infrastrutture.
2. L’operatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà prendere gli opportuni accordi con il Civico Settore Polizia Urbana per la posa della segnaletica stradale regolamentare, prescritta dal vigente Codice della Strada e per la predisposizione di eventuali ordinanze Sindacali.
3. L’operatore dovrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori concordare un sopralluogo con i Funzionari interessati del Civico Settore Gestione del Territorio, ufficio strade, per verificare lo stato di fatto nelle zone di intervento (lastroni, pietrini, ecc.) e comunicare per iscritto, la data presunta di termine dei lavori autorizzati.
4. L’operatore sarà altresì obbligato, prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura (fatta eccezione per i collegamenti d’utenza), a costituire a titolo di cauzione provvisoria, una garanzia fideiussoria di importo da concordare di volta in volta con il civico ufficio strade per l’adempimento di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, in modo particolare per quanto riguarda i ripristini definitivi delle aree stradali manomesse. Tale fideiussione bancaria o assicurativa verrà svincolata ad avvenuta dichiarazione con la quale questo comune ha accertato che detti ripristini sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte.
5. Per quanto riguarda le caratteristiche o le distanze di rispetto dei sostegni, sia in orizzontale dai confini stradali od in altezza dal piano viabile, valgono le norme stabilite dal D.P.R. 21.6.68 n. 1062 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè a quelle previste dal D.P.R. 26.04.93, n. 147 in merito all'installazione di sostegni di linee aeree fuori da centri abitati.
6. Le infrastrutture sotterranee dovranno essere posate di norma alla profondità di cm. 100 di estradosso, negli attraversamenti stradali, ai sensi del vigente regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e cm. 80 nelle percorrenze.
7. In alternativa alla realizzazione di infrastrutture tramite scavi tradizionali, il Comune di Cuneo valuterà, su richiesta dell’operatore, la realizzazione di infrastrutture mediante tecniche di “minitrincea”, “microtrincea” o “microtunnelling”. L’autorizzazione alla realizzazione di dette infrastrutture verrà concessa dopo la verifica delle condizioni della tratta da realizzare.
8. Di norma, nelle zone di nuova urbanizzazione, le infrastrutture sotterranee dovranno essere posate alla distanza minima di cm. 145 dal filo di fabbricazione.
9. I chiusini delle camerette intercalate sulla lunghezza delle tubazioni dovranno essere tenuti a raso della superficie stradale ed il loro livello dovrà essere modificato dall’operatore stesso, qualora la livelletta e la sagoma trasversale della strada dovessero venire modificate.
10. Poiché il Comune non è in grado di segnalare le posizioni di ostacoli sotterranei, considerata la molteplicità e la dispersione nel tempo degli interventi dei pubblici servizi, prima dell'inizio dei lavori, l’operatore dovrà accertarsi se, nella sede ove intende posare l’infrastruttura o nelle immediate vicinanze, siano già in opera cavi o tubazioni di altri servizi pubblici al fine di evitare la manomissione ed i conseguenti disservizi. E' carico dell’operatore l'onere di assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori, anche mediante indagini in sito che lo stato di fatto di quanto occupante il suolo e sottosuolo comunale sia tale da permettere l'esecuzione di quanto autorizzato, nel rispetto delle norme in vigore.
11. Eventuali variazioni apportate al tracciato indicato in sede di domanda devono essere preventivamente segnalate al Settore Gestione del Territorio – Ufficio Strade e con lo stesso concordate.
12. L’infrastruttura sotterranea dovrà essere costituita di norma da tre tritubi di diametro non inferiore i 40 mm, oppure, lungo tratte non realizzate a profondità regolare (cfr. precedente punto 6), da tre tritubi sovrapposti contenuti entro uno scatolato metallico. Il fondo dello scavo dovrà essere ripulito dalle pietre e spuntoni e riempito per 5 cm da sabbia. A copertura dei tritubi verrà posato un’ulteriore strato di sabbia per 15 cm. Lo scavo verrà riempito con materiale “stabilizzato arido” fino a 15 cm dalla sommità. Tale posa verrà fatta costipando il materiale almeno due volte e avendo cura di posare un apposito nastro segnalatore. I restanti 15 cm verranno colmati con Binder.
13. La posa longitudinale di infrastrutture sotterranee dovrà di regola avvenire cercando di arrecare il minor danno possibile alle pertinenze stradali, che dovranno comunque essere accuratamente e sollecitamente ripristinate, in via provvisoria in attesa di sistemazione definitiva.
14. L'attraversamento della strada con infrastrutture sotterranee dovrà avvenire ad angolo retto con la strada stessa e di regola dovrà essere eseguito interessando metà carreggiata stradale per volta, ed inoltre, dovrà essere preferibilmente eseguito in corrispondenza degli incroci stradali, fatta salva la deroga per particolari motivi tecnici od a causa di notevoli maggiori costi dell’infrastruttura. Qualora particolari esigenze tecniche lo richiedano verrà consentita la realizzazione dell'attraversamento in posizione diversa.
15. L'effettuazione dei ripristini stradali definitivi (tappetini) dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e l’operatore dovrà successivamente richiedere al Comune una dichiarazione scritta circa l'avvenuta regolare esecuzione dei ripristini stessi. In particolare, il ripristino delle pavimentazioni stradali bitumate dovrà essere così eseguito:
Trascorso il periodo di assestamento stabilito, ed eseguite nel frattempo le necessarie ricariche, qualora si siano manifestati cedimenti, si procederà quindi ad una scarifica di 3 cm del manto stradale per una larghezza pari a 2 mt a cavallo dello scavo. Successivamente, si procede alla posa di un manto di usura dello spessore di cm. 3, rullato e raccordato alla pavimentazione esistente.
16. Nel caso di attraversamento della sede viabile, la ripresa della pavimentazione bitumata dovrà avvenire a piena sezione stradale, per un tratto di mt. 2,50 minimo a cavallo dell'attraversamento. Tra la vecchia pavimentazione e quella nuova dovrà essere inserito un giunto di collegamento in materiale polimerico o similari.
17. Nel caso dovessero verificarsi interventi per posa e/o sostituzioni di infrastrutture utilizzabili per il passaggio di reti di telecomunicazioni sotterranee nelle zone interessate dai lavori stradali di cui all’art.9 della Convenzione, a causa di sopravvenute ed imprevedibili esigenze da parte dell’operatore, previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori, la Società stessa dovrà provvedere al ripristino "definitivo" che dovrà essere effettuato, previo adeguato periodo di assestamento, mediante la stesa di uno strato in conglomerato bituminoso di base (spessore cm. 8 compressi) e di un tappeto di usura (cm. 3 compressi). Detto tappeto dovrà interessare, in caso di scavo realizzato longitudinalmente alla sede viabile, tutta la carreggiata stradale e raccordarsi con l'esistente pavimentazione.
18. Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente degli avvallamenti o deformazioni delle parti stradali manomesse, l’operatore avrà l'obbligo delle continue riprese delle parti stradali manomesse fino a perfetto assestamento e regolarizzazione nel termine massimo di anni 1 (uno. Per i ripristini di altre pavimentazioni (marciapiedi in lastre, in pietrini autobloccanti, viali ecc.) il riempimento dovrà essere effettuato aggiungendo, al materiale di scavo, aggregati di natura calcarea o silicea di adeguata granulometria, in maniera da ottenere il massimo addensamento con l'ausilio di mezzi meccanici vibranti.
19. Dovranno essere ripristinate a regola d'arte tutte le condotte di collegamento tra i pozzetti delle caditoie e la fognatura.
20. I tubi da reimpiegarsi per il ripristino dovranno essere di grès - cemento o P.V.C. da fogna con rivestimento di calcestruzzo non inferiore a cm. 10.
21. I pozzetti delle caditoie, irrimediabilmente danneggiati, dovranno essere sostituiti da pozzetti prefabbricati c.a.v., del tipo in uso presso il Comune.
22. Durante l'esecuzione dei lavori l’operatore dovrà uniformarsi a tutte quelle disposizioni che i Funzionari dell'Ufficio Operativo Strade avessero a dare nell'interesse del transito e della buona conservazione della proprietà comunale stradale.
23. In dipendenza dell'esecuzione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura concessa, non dovrà essere arrecato, per nessun motivo, ingombro alla sede stradale od alle sue pertinenze con materiali di qualsiasi genere.