GUIDA
DUVRI
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
GUIDA
per la
COMPILAZIONE
del DUVRI
Art. 26 D. Lgs. 81/2008
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX – RSPP ex ISPESL
Indice
a) Premessa 3
b) Descrizione del modello DUVRI 5
c) Modalità operative:
c1) Ipotesi A: assenza di rischi dovuti all’interferenza 8
c2) Ipotesi B: presenza di rischi dovuti all’interferenza 9
c3) Ipotesi C: caso in cui NON deve essere redatto il DUVRI 10
d) Esemplificazione con diagramma di flusso 12
e) Il quadro normativo 13
f) Determinazione A.V.C.P. n. 3 del 5 marzo 2008 16
g) Definizioni 18
h) Allegati 19
Premessa
Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ossia il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che ingloba e sostituisce il decreto D. Lgs. 626/94.
Tale decreto è stato integrato dal D. Lgs 3 Agosto 0000 x 000 (X.X. n. 142 del 05/08/2009). In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato D. Lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”) all'interno dell'Istituto.
Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento.
In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.
Si segnala, rimandando al paragrafo dedicato al dispositivo normativo, che in base al disposto del comma 3 dell’ art. 26 del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 … nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto… viene sottolineato il principio di effettività (stabilito all’art. 299 del medesimo decreto).
Si raffigura inoltre che la Norma, a differenza delle fattispecie ricorrenti nel TITOLO IV del D. Lgs. 81/08 (Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), non richiede alcuna specifica professionalità o competenza tecnica per la redazione del DUVRI.
Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa (ex art. 7 D. Lgs. 626/94).
In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere il DUVRI (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi.
I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:
1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
Resta comunque l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
La mancanza del DUVRI rende nullo il contratto.
Peraltro si osserva che il DUVRI non può prescindere, da parte della Stazione appaltante, dalla conoscenza della “tecnologia” della ditta che dovrà eseguire il lavoro, il servizio o la fornitura.
Non avrebbe molto senso quindi predisporre un DUVRI “definitivo”, trattandosi di rischi da interferenza, finché non si conosce l'azienda che opererà e suoi rischi effettivi.
Pertanto la procedura corretta deve prevedere la trasmissione di una “informativa” allegata alla richiesta di offerta (vedi Allegati), dove è evidenziata la natura del contratto e la “fotografia” del luogo di lavoro ai fini della possibile insorgenza di rischi da interferenza e poi, al momento della definizione del contratto, la redazione, sulla base anche delle indicazioni della ditta, del DUVRI da allegare al contratto.
Descrizione modello DUVRI
Il presente modello trova efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari.
Nel caso di appalti complessi occorre un maggior approfondimento da parte del responsabile del procedimento; il modello potrà comunque servire da traccia per la stesura del documento.
Il modello riporta nella Parte 1 le informazioni generali riguardo l’Istituto, e nella Parte 2 predispone una griglia per l’inserimento delle informazioni riguardo la committenza.
La Parte 3 è strutturata in quattro tabelle:
⮚ 3a) individuazione delle aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto;
⮚ 3b) descrizione delle singole fasi di lavoro;
⮚ 3c) indicazione dei rischi specifici presenti nelle varie fasi di lavoro;
⮚ 3d) indicazione dei rischi convenzionali dovuti agli impianti presenti nelle varie fasi di lavoro.
Si ritiene opportuno sottolineare come tutte e quattro le tabelle siano una traccia per la compilazione ma come allo stesso tempo siano flessibili ad eventuali modifiche. Per esempio, nell’eventuale ipotesi di voler dettagliare lo svolgimento dei lavori in 4 fasi, sarà sufficiente aggiungere una riga alla tabella 3b.
La Parte 4 costituisce la vera e propria valutazione dei rischi dovuti all’interferenza ed è composta da due tabelle (4a e 4b) tra loro alternative. Nell’ipotesi in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi interferenti si dovrà compilare la tabella 4a ed eliminata la tabella 4b.
Nel caso opposto, cioè anche quando in una sola delle fasi di lavoro siano presenti rischi dovuti all’interferenza, si dovrà eliminare la tabella 4a e procedere con la compilazione della tabella 4b. Quest’ultima guiderà la valutazione e la stima dei costi (da allegare alla richiesta d’offerta) legati alle misure di prevenzione e protezione atte all’eliminazione dei rischi interferenti.
I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. In analogia ai lavori, come previsto dall’art.7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:
a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
d) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
La Parte 5 costituisce la parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di sicurezza all’interno delle strutture dell’Istituto. Questa parte è esplicitamente richiesta dall’art. 26 comma 2 punto b) del D. Lgs. 81/2008 e sostituisce la precedente informativa ex art. 7 D. Lgs. 626/94.
La compilazione della Parte 6 è a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta.
Per mezzo di tale parte l’azienda offerente comunica alla Stazione Appaltante le proprie generalità e la propria organizzazione in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. Inoltre, nell’ottica della cooperazione per la sicurezza, la ditta può fornire indicazioni su ulteriori misure (rispetto a quelle indicate in tabella 4b) ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze. La Parte 6 comprende anche la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. La Parte 7 riporta uno schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento che committente e la/e ditta/ditte interessate all'affidamento dei lavori devono redigere una volta avvenuta la stipula del/dei contratto/i.
Caso di affidamento di lavori:
Nel caso di presenza di PSC (TITOLO IV del D. Lgs. 81/08) non è necessaria l'elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente; nel caso di affidamento di lavori ad una singola impresa, quest'ultima deve presentare il PSS (che riporta gli stessi contenuti del PSC tranne i costi della sicurezza ed è integrato con gli elementi del POS).
Dato che i piani di sicurezza (così come stabilito dall'art. 131 del D. Lgs. 163/06) formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione, possono considerarsi "adempimento dell'elaborazione del DUVRI".
Sempre nel campo di applicazione del TITOLO IV del D. Lgs. 81/08, nel caso in cui operi una sola impresa o nel caso in cui si realizzino contratti di appalto con lavoratori autonomi è necessaria l'elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente. Ma, nel caso di lavori pubblici, anche nel caso ci sia una sola impresa, dato che è necessaria l'elaborazione del PSS (con gli stessi contenuti del PSC tranne che per i costi della sicurezza), può considerarsi superflua l'elaborazione del DUVRI, fermo restando che è necessario indicare i costi relativi alla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
Modalità operative
Il Committente, data l’esigenza di attivare un affidamento di lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, provvede a valutare preliminarmente l'esistenza di rischi derivanti dalle interferenze connesse all'esecuzione delle attività affidate all'impresa. Nel caso di affidamento di attività a più imprese, gli adempimenti sono da intendersi riferiti a ciascuna impresa.
Ipotesi A: assenza di rischi dovuti all’interferenza
Nel caso in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi dovuti all’interferenza il DUVRI va comunque compilato come parte informativa dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti all’interno della Stazione Appaltante (sostituisce la precedente informativa ex art. 7 D. Lgs. 626/94).
Si compilano e sottoscrivono le seguenti parti:
❖ Parte 2: (chi?);
❖ Parte 3: (dove?, come?, rischi?);
❖ Parte 4 Tabella 4a: (nessuna interferenza);
❖ si elimina la Tabella 4b;
❖ verificare la completezza della Parte 5. L’addetto alla compilazione del DUVRI dovrà aggiungere eventuali altre informazioni che ritiene opportune e necessarie ad integrazione di quanto già descritto;
❖ timbrare e sottoscrivere le Parti da 1 a 5 in calce a quest’ultima;
❖ allegare alla richiesta di offerta da inviare alle ditte invitate alla gara il DUVRI comprensivo della Parte 6.
❖ come specificato dalla Determinazione dell’A.V.C.P. n. 3/2008 del 5 marzo 2008, nel contratto va data evidenza che non vi sono costi per la sicurezza in quanto, le eventuali interferenze, sono da considerarsi contatti non rischiosi. Di tale comunicazione, l'Impresa dovrà darne formale riscontro di presa visione e accettazione compilando, timbrando e sottoscrivendo la Parte 6 di propria competenza.
❖ ottenuta l’offerta si verifica la Parte 6 sottoscritta dalla ditta e si convoca una riunione in
cui il committente si accerta, tramite la sottoscrizione della Parte 7, che la ditta abbia preso visione della Parte 5 del modello in cui vengono esplicitate le norme di sicurezza e le misure di emergenza vigenti presso l’Istituto.
❖ procedere con la decisione di stipula del contratto allegando a questo il DUVRI completo delle Parti da 1 a 7.
Ipotesi B: presenza di rischi dovuti all’interferenza
Nell’ipotesi in cui anche in una sola fase di lavoro siano presenti rischi interferenti non altrimenti eliminabili, il Committente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, prima della sottoscrizione del contratto, deve provvedere a compilare e sottoscrivere le seguenti parti:
❖ Parte 2;
❖ Parte 3;
❖ eliminare la Tabella 4a-Parte 4;
❖ compilare la Tabella 4b-Parte 4 comprensiva di descrizione dei costi;
❖ verificare la completezza della Parte 5. L’addetto alla compilazione del DUVRI dovrà aggiungere eventuali altre informazioni che ritiene opportune e necessarie ad integrazione di quanto già descritto;
❖ timbrare e sottoscrivere le Parti da 1 a 5 in calce a quest’ultima;
❖ allegare alla richiesta di offerta da inviare alle ditte invitate alla gara il DUVRI comprensivo della Parte 6;
❖ ottenuta l’offerta si verifica la Parte 6 sottoscritta dalla ditta;
❖ accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro;
❖ dopo aver individuato la ditta aggiudicataria, occorre promuovere una riunione di coordinamento con la ditta ovvero con le ditte interessate dall'affidamento dei lavori, qualora tra loro interferenti, al fine di analizzare e, se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunione apposito verbale: Parte 7
❖ richiedere espressa autorizzazione all’Ufficio Tecnico nel caso in cui i lavori modifichino, anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici (es: apertura di porte/finestre, ecc., rimozione/sostituzione rete idrica, di riscaldamento, impianto elettrico, ecc.) ovvero la destinazione d'uso dei locali (es: trasformazione aula in laboratorio, archivio in studio, ecc.);
❖ informare il Servizio di prevenzione protezione, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività modifichino, anche parzialmente, il Piano di emergenza e di evacuazione ovvero introducano nell'ambiente di lavoro rischi di particolare intensità.
In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto, il Committente verifica i requisiti tecnico professionali della ditta aggiudicataria, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, richiedendo all'impresa aggiudicataria la presentazione del certificato di iscrizione ovvero, in subordine, idonea autocertificazione.
Il Committente, in sede di esecuzione delle attività, provvede a:
a) coordinarsi, prima dell'inizio delle attività, con il Responsabile della Struttura, se diverso dal Committente, per predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.;
b) predisporre quanto previsto nel DUVRI, per quanto di competenza e in accordo con la ditta aggiudicataria.
Il Committente si riserva il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti della ditta aggiudicataria o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI. Il Committente vigila sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI e ha l'autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ovvero in caso di pericolo grave ed immediato. Gli uffici preposti dell’Amministrazione centrale e le segreterie delle strutture periferiche, ognuna per le attività di propria competenza, vigilano sulla correttezza degli atti e sulla completezza della documentazione.
Ipotesi C: caso in cui non deve essere redatto il DUVRI
Nel caso di :
1) appalti di servizi di natura intellettuale;
2) mere forniture di materiali o attrezzature;
3) lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
Il Committente non deve produrre il Documento in oggetto, rimangono comunque di sua competenza gli obblighi connessi alla verifica della idoneità tecnico professionale della ditta e quelli connessi alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la ditta è destinata ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26 comma 1 D. Lgs. 81/08). Il committente deve inoltre promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di prevenire il rischio incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori (art. 26 comma 2 D. Lgs. 81/08).
In questo caso specifico si ritiene sia buona regola, al momento della firma del contratto, consegnare alla ditta-lavoratore autonomo la Parte 5 del documento completa delle eventuali
modifiche ed integrazioni apportate al fine di informare su norme di sicurezza e misure di emergenza, la Parte 6 in cui il committente verifica l’idoneità tecnico professionale della ditta- lavoratore autonomo, ed infine si sottoscrive la Parte 7 in cui si attesta l’avvenuto reciproco scambio di informazioni in materia di sicurezza.
Esemplificazione con diagramma di flusso
Il quadro normativo
Art. 26 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 coordinato con D. Lgs. 03 Agosto 2009 n° 106 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (*), e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. ((*) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
3-bis Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari cui all’allegato XI.
3-ter Nel caso in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero parzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 Marzo 2008
La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 3 del 05 Marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze.
La stessa Determinazione ha chiarito che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.”
La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:
• derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
• immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
• esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
• derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
L'A.V.C.P. ha inoltre escluso la possibilità di interferenze nei seguenti casi:
▪ la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito).
• i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
• i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
Nel caso i lavori appaltati presentino rischi derivanti da interferenze la stazione appaltante ha quindi l'obbligo di redigere il DUVRI che si configura quale adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza così come sopra definita.
Sempre nel caso siano presenti rischi derivanti da interferenze vi è l'obbligo, a carico della stazione appaltante di calcolare i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze. Tali costi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.
Al contrario i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, rimangono a carico della stessa. L'impresa dovrà dimostrare, se del caso, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che i costi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
Definizioni
Contratto d'appalto
Contratto d'opera
Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
Si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
Contratto di
Somministrazione Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo
di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
Committente Xxxxxxxx che, avendone l'autorità, sottoscrive con l'Impresa il contratto per un intervento che prevede la presenza di personale dell'Impresa stessa presso l'Istituto.
DUVRI
Costi relativi alla sicurezza
Interferenza
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.
Sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa e del Committente.
Circostanza in cui si verifica un contatto (rischioso) tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.