DISCIPLINARE DI GARA
Disciplinare di gara
Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo WBO
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO WBO
DEFINIZIONI
Il presente Disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l’Affidatario dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nello Schema di Accordo di Finanziamento da stipularsi con l’Affidatario.
Nel presente Disciplinare viene usata la terminologia di seguito specificata:
▪ «Accordo di Finanziamento» o «Accordo»: il documento negoziale, stipulato tra Lazio Innova S.p.A. e l’operatore risultato aggiudicatario all’esito della Procedura, che disciplina i termini, le condizioni e le modalità di espletamento del «servizio di gestione del Fondo WBO» e gli ulteriori obblighi reciprocamente assunti dalle parti nell’ambito dell’Appalto;
▪ «Affidatario» o «Aggiudicatario» o «Gestore»: il soggetto al quale viene affidato il Servizio all’esito della presente procedura;
▪ «Affidamento» o «Servizio»: complessivamente inteso, il «servizio di gestione del Fondo WBO», oggetto del presente Disciplinare;
▪ «Atti di Gara»: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, schema di Accordo di Finanziamento e relativi allegati;
▪ «Autorizzazione all’Avvio »: atto con il quale Lazio Innova S.p.A. approva le attività svolte dall’affidatario ai fini della Presa in carico del Servizio, dando inizio al periodo di della Gestione del Fondo;
▪ «AvcPass» o «Authority Virtual Company Passport»: il sistema istituito presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 e 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, il quale consente:
i. alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti ai soggetti partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica;
ii. agli operatori economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016;
▪ «Avviso per l’accesso al Fondo» o «Avviso »: l’avviso pubblico che ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione dei Prestiti agevolati a valere sul Fondo stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche delle operazioni sovvenzionabili, la forma e la misura dell’Aiuto, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità, gli obblighi dei Beneficiari e i motivi e le modalità di decadenza e di recupero dell’aiuto e del Prestito agevolato.
▪ «Beneficiario»: impresa che riceve il Prestito concesso ed erogato dal Fondo WBO;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla stazione appaltante ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del predetto decreto;
▪ «Codice» o «D.Lgs. n. 50/2016»: Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del Servizio da parte dell’affidatario. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Servizio, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
▪ «Disciplinare»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Xxxx e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della Procedura;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Servizio;
▪ «Fondo WBO» o «Fondo»: il Fondo istituito con la Legge Istitutiva del Fondo e disciplinato dal documento Indirizzi e Criteri per la Gestione del Fondo WBO.
▪ «Indirizzi e Criteri per la Gestione del Fondo WBO» il documento approvato Deliberazione della Giunta regionale n. 717 dell’8 ottobre 2019 pubblicato nel Supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 24 ottobre 2019 (documento che ha sostituito per mero errore materiale quello approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 24 settembre 2019) e successivamente integrato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 26 giugno 2020 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 83 del 2 luglio 2020), in conformità alle modifiche apportate con l'art. 22, comma 51, della Legge Regionale n. 27 febbraio 2020, n. 1 al comma 40 dell’articolo 4 dalla Legge di stabilità regionale 2019 – n. 13 del 22 dicembre 2018.
▪ «Legge Istitutiva del Fondo»: i commi 40 – 44 dell’articolo 4 della Legge di stabilità regionale 2019 – n. 13 del 22 dicembre 2018, come modificati dall’art. 22, comma 51, della Legge Regionale n. 27 febbraio 2020, n. 1
▪ «Offerente» o «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla Procedura, e che a tal fine presenta la propria Offerta;
▪ «Offerta»: complessivamente intesa, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’operatore economico sottopone alle valutazioni della Commissione aggiudicatrice ai fini dell’aggiudicazione della Procedura;
▪ «PassOE»: il documento attestante l’effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema AvcPass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Presa in carico del Servizio»: attività nel corso della quale l’affidatario svolge le attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio aggiudicato, secondo quanto previsto nello Schema di Accordo di Finanziamento;
▪ «Procedura»: procedura aperta volta all’affidamento del «Servizio di gestione del Fondo WBO», secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Accordo di Finanziamento e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati dal Responsabile Unico del Procedimento;
▪ «Responsabile del Gestore»: l’esponente del Gestore, individuato dal medesimo che diviene l’interfaccia contrattuale unica del Gestore medesimo verso la Stazione Appaltante e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo di finanziamento e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente della Stazione Appaltante cui competono la vigilanza sul Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Stazione Appaltante» o «Società» o «Lazio Innova»: Lazio Innova S.p.A., intesa quale soggetto gestore del Fondo e che acquisisce il Servizio all’esito della presente Procedura.
1. PREMESSE
Con determina/decreto a contrarre del 29.12.2020, Lazio Innova S.p.A. ha deliberato di procedere all’affidamento del “Servizio di gestione del Fondo WBO”.
Il Fondo rotativo WBO è stato istituito con la Legge di Stabilità 2019, n. 13 del 22 dicembre 2018 – articolo 4 – commi 40-44 e quindi disciplinato da Indirizzi e Criteri per la Gestione del Fondo Regionale WBO approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 24 settembre 2019 (BURL n. 81 suppl. 1/2020), così come modificata dalla DGR n. 717/2019 (BURL n. 86 Suppl. 1/2019) e successivamente n. 399/2020 (BURL n. 83/2020) .
L’art. 4 dello schema di Accordo di Finanziamento riporta una sintesi delle caratteristiche del Fondo WBO delineate con la Legge Istitutiva e Indirizzi e Criteri per la Gestione del Fondo WBO ferma restando la piena validità dei testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nella sua qualità di fonte cognitiva ufficiale e quindi parte integrante e sostanziale della Procedura.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
CIG 8566070097
CUI 05950941004202000034 CUP F82H20000240002
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
3) Domanda di partecipazione (Allegato 1)
4) DGUE (Allegato 2);
5) Modello Dichiarazione Sostitutiva (Allegato 3);
6) Modello Offerta Economica (Allegato 4);
7) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso Lazio Innova S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato 5);
8) Schema di Accordo di Finanziamento (Allegato 6);
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma e-procurement nella sezione riservata “Chiarimenti” entro il 15.01.2021 19.01.2021.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 19.01.2021 22.01.2021, mediante pubblicazione in forma anonima nella medesima piattaforma e-procurement.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto all’articolo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Lazio Innova e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma e- procurement.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto dell’appalto è il Servizio di gestione del Fondo WBO come più ampliamente disciplinato dall’Accordo di Finanziamento da sottoscrivere con il Soggetto individuato in esito alla presente Procedura e integrato ove previsto dai contenuti dell’Offerta Tecnica.
In sintesi, le attività che saranno affidate al Gestore comprendono:
- la predisposizione e la pubblicazione dell’Avviso per l’accesso al Fondo previa approvazione della struttura regionale competente;
- la promozione del Fondo e il supporto tecnico e informativo ai potenziali Beneficiari;
- il ricevimento, l’istruttoria amministrativa e di merito delle domande di sostegno presentate a valere sul Fondo;
- l’assunzione delle delibere sui Prestiti richiesti, la pubblicazione e la comunicazione ai richiedenti dei conseguenti esiti;
- la contrattualizzazione dei Prestiti deliberati positivamente, il controllo delle eventuali condizioni pre o post- contrattuali e dei requisiti che danno luogo al diritto del beneficiario di fruire dei Prestiti agevolati e l’erogazione dei Prestiti;
- la gestione dei Prestiti in essere, delle relative richieste di variazione, rimodulazione o proroga, dei relativi rientri e il recupero dei crediti non pagati alle scadenze, comprese le conseguenti attività giudiziali e stragiudiziali;
- il monitoraggio dell’andamento delle imprese cooperative Beneficiarie ed il supporto nell’attuazione del Piano Industriale;
- la corretta tenuta della contabilità del Fondo, la rendicontazione periodica e finale, la restituzione degli importi non più utilizzabili e la liquidazione del Fondo.
Nello Schema di Accordo di Finanziamento (Allegato 6) sono specificati le regole e gli obblighi che l’Affidatario dovrà osservare nella gestione del Fondo da integrarsi ove previsto dai contenuti dell’Offerta Tecnica. Inoltre, il Gestore fornirà, anche direttamente alla struttura regionale competente, tutte le informazioni e i dati necessari alla valutazione dello Fondo, del suo andamento e delle eventuali modifiche da introdurre al fine di migliorarne progressivamente l’efficienza e la coerenza rispetto alle finalità della Legge Istitutiva.
L’Accordo di Finanziamento stipulato in esito alla presente Procedura sarà assoggettato alle modificazioni contemplate dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, ivi inclusa la possibilità di incremento o decremento delle prestazioni sino a concorrenza del quinto del valore dell’Accordo, ai termini di quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 106 del Codice.
L’Affidatario dovrà espletare il Servizio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento con Lazio Innova.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, non si è provveduto all’articolazione della presente Procedura in lotti funzionali o prestazionali in ragione della necessità di assicurare unitarietà gestionale e operativa all’affidatario delle prestazioni oggetto di gara, stante l’interconnessione e inscindibilità delle prestazioni medesime e la conseguente necessità di uniformare le istruttorie di merito.
CPV 66122000-1.
L’importo complessivo ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 posto a base di gara è pari a € 365.715,47
(Euro trecentosessantacinquemilasettecentoquindici/47) al netto di IVA, altre imposte e contributi di legge.
Trattandosi di servizio di natura prettamente intellettuale, i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (Euro zero) e il costo della manodopera non viene indicato.
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio regionale, distinte in quelle esclusivamente destinate:
- alla Dotazione Patrimoniale del Fondo rotativo WBO, pari ad € 8.000.000,00 (Euro ottomilioni/00) utilizzabili esclusivamente per i Prestiti agevolati a favore dei Beneficiari
- a remunerare i servizi prestati dal Gestore, pari a 446.172,87 (Euro quattrocentoquarantaseimilacentosettantadue/87) inclusa l’IVA, ove dovuta.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è complessivamente di anni 12 (dodici) di gestione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, con scadenza, se precedente, il 31 dicembre 2032.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Per l’appalto in parola non è previsto alcun rinnovo.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi alla partecipazione tutti i soggetti previsti dall’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.
2. Ai fini dell’esecuzione del Servizio, l’aggiudicatario dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a. iscrizione all’Albo unico ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93, come modificato dal d.lgs. 141/2010;
b. essere investitori istituzionali di cui all’art. 17 comma 2 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, come modificata dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57.
Tale dichiarazione è già contenuta nel form del “Modello Dichiarazione Sostitutiva” (Allegato 3) al presente Disciplinare.
3. In caso di partecipazione alla procedura da parte di un operatore plurisoggettivo, dovranno essere in possesso del requisito di cui al comma precedente:
i) l’impresa mandataria;
ii) le imprese mandanti che, in caso di aggiudicazione, svolgeranno attività riservata ai soggetti iscritti all’Albo unico ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93 e ss. mm. e ii. o che possono esercitare tale attività essendo essere investitori istituzionali di cui all’art. 17 comma 2 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e ss. mm. e ii.
4. Gli operatori economici di cui al comma 2 del presente articolo dovranno dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell’eventuale revoca o sospensione dell’iscrizione all’Albo unico ex art. 106 del d.lgs. n. 385/93 e ss. mm. e ii. o della qualifica di investitori istituzionali di cui all’art. 17 comma 2 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e ss. mm. e ii.. In tal caso la Stazione Appaltante assumerà i necessari provvedimenti che potranno comportare l’esclusione dalla Procedura, l’automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione, ovvero la risoluzione dell’Accordo ove già stipulato.
5. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore e in possesso dei requisiti sanciti nel D.M. 2 aprile 2015, n. 53 Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n.
130. – Titolo III, art. 6.
6. Non sono ammessi a partecipare alla procedura in parola gli operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
7. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 140, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 966/2012, i Concorrenti devono essere in regola con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e frode fiscale, e non devono essere stabiliti o intrattenere relazioni commerciali con entità operanti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l’Unione Europea relativamente all’applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale.
8. Si precisa che:
▪ relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, l’esclusione non va disposta e il divieto non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
▪ se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la durata della esclusione dalla presente procedura d’Appalto è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle sopra riportate lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) di cui sopra, ai sensi dell’art. 80, comma 10 bis del Codice, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, Lazio Xxxxxx deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso;
▪ l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo 80 del Codice degli appalti, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
▪ ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla presente gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
N.B. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla presente gara se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
▪ le cause di esclusione previste dall’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
▪ in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice;
▪ non sono ammessi, altresì, alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, nel caso in cui ciò determini l’alterazione della concorrenza o la violazione del principio di parità di trattamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett.
e) e 67, comma 2 del Codice. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
9. Si precisa altresì che, in conformità a quanto previsto dall’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, come interpretato dalle Determinazioni ANAC n. 3 del 23 aprile 2014 e n. 5 dell’8 aprile 2015, relativamente alla
causa ostativa di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, l’esclusione non opera quando ricorre una delle seguenti condizioni:
▪ l’operatore ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale o “in bianco” ed è stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici;
▪ l’operatore, in virtù di apposito decreto del Tribunale, si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale.
10. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, non sono altresì ammessi alla procedura gli operatori che, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego di un pubblico dipendente che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali, abbiano stipulato contratti o conferito incarichi, inerenti ad attività lavorativa o professionale, in favore di tale pubblico dipendente. Il divieto di contrattare di cui sopra permane nel triennio successivo alla stipula dei contratti o al conferimento degli incarichi.
11. É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in parola in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura in raggruppamento, consorzio ordinario di Concorrenti, ovvero rete, a pena di esclusione.
12. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati o imprese il consorzio o l’aggregazione concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del d.lgs. n. 50/2016.
13. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del d.lgs.
n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
14. I concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del d.lgs. n. 50/2016 concorrono necessariamente per tutte le proprie associate/consorziate.
15. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di offerta. Alla presente procedura si applicano i commi 19-bis e 19-ter dell’art. 48 del Codice.
16. I Concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V, Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.
17. Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. Inoltre, alle aggregazioni sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, si applicano integralmente le norme previste dal presente Disciplinare, dai relativi allegati e dalla normativa vigente, per i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti e costituendi, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 3, lett. c). Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, provviste di un organo comune munito di potere di rappresentanza che possa svolgere il
ruolo di mandataria, troveranno invece applicazione le specifiche disposizioni per le medesime previste dall’art. 12, lett. a) e b) del presente Disciplinare.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE SPECIALE
1. Ai fini dell’Affidamento, gli operatori dovranno possedere, a pena di esclusione:
a) adeguata capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), e comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg (UE) n. 480/2014, da comprovarsi mediante:
a.1) fatturato specifico inerente alla gestione di agevolazioni alle imprese, vale a dire che prevedono la concessione di aiuti di Stato inclusi quelli in De Minimis, realizzato nei confronti di soggetti pubblici o privati negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già regolarmente approvato alla data di pubblicazione del Bando di Gara, non inferiore a € 800.000,00 (ottocentomila/00) di cui almeno € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) riguardanti la gestione di Prestiti agevolati.
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, data la complessità e rilevanza delle attività da affidare.
Si precisa, altresì, che il fatturato viene richiesto nella misura di circa due volte l’importo a base di gara, in quanto anche se la durata contrattuale è pari a circa 12 (dodici) anni, le attività remunerate sono concentrate nei primi anni dell’affidamento.
Se il Concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 86, comma 4, d. lgs. n. 50/2016.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dalla mandataria in misura non inferiore al 40% e dalle mandanti in misura non inferiore al 10%, fermo restando che la somma dei requisiti dichiarati dovrà essere uguale o superiore rispetto al requisito richiesto, e che la mandataria dovrà possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del medesimo decreto;
b) adeguata capacità tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, nonché adeguata capacità di gestione del Fondo, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lett. c), del Reg (UE) n. 480/2014, da comprovarsi mediante:
b.1) la presentazione dell’elenco dei principali contratti, anche non conclusi, aventi ad oggetto la gestione nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del Bando di Gara di interventi finanziari a favore delle imprese con aiuti di Stato, diversi dai contributi a fondo perduto, per un volume di fondi agevolati gestiti pari ad almeno € 8.000.000,00 (Euro ottomilioni/00).
L’elenco dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto elencato, l’esatta denominazione del soggetto committente, l’importo e le date di inizio e fine delle prestazioni e il volume di fondi gestiti nel triennio di riferimento.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, il requisito di cui alla lettera b.1) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del d.lgs. n. 50/2016. 2.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, i limiti contemplati dal precedente comma 1, lettere a) e b), sono funzionali alla selezione di un operatore adeguatamente munito di garanzie economico-
finanziarie e organizzative indispensabili per la gestione di servizi a carattere complesso, comportante la movimentazione di considerevoli contribuzioni pubbliche.
3. In caso di partecipazione di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea ai sensi dell’articolo 5, comma 1, e 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, è richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
4. In sede di procedura, tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati utilizzando il modello DGUE (Documento di gara unico europeo) Allegato 2 al presente Disciplinare, avendo cura di compilare le parti pertinenti, Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese mediante il DGUE di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione europea 2016/7 del 5 gennaio 2016. Tale modello consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 e specificati nel presente Disciplinare;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’art. 91 del d.lgs. n. 50/2016.
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore si avvale, indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. Il DGUE dovrà essere presentato dai concorrenti in forma cartacea quale documentazione amministrativa nella “Busta A - Documentazione amministrativa”.
Il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dai soggetti interessati La Stazione Appaltante mette a disposizione un modello DGUE vuoto, compilato per le sole parti di competenza di Lazio Innova S.p.A. (Allegato 2).
Si specifica che l’operatore che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L’operatore che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve inserire nella busta amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.
Infine, se più operatori compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, consorzio, GEIE, etc, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a V.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare un DGUE distinto per le parti di competenza.
Con riferimento a tutti gli Operatori si rappresenta che: in tutti i casi in cui più persone siano componenti del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna di esse deve firmare lo stesso DGUE (ovvero quello presentato dal Concorrente), in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, come segue:
- titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il vicepresidente;
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori speciali, se muniti di poteri decisionali;
- tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, limitatamente all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.
Si precisa che il DGUE, al Quadro D Parte III, reca “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”. Tale Quadro si riferisce ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, non ricompresi nei precedenti Quadri della Parte III e di seguito indicati. Pertanto, i concorrenti dovranno integrare il predetto Quadro con le relative dichiarazioni o comunque rendere tali dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
5. La Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti agli operatori economici partecipanti attraverso l’utilizzo del sistema AvcPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
6. Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, le imprese potranno far ricorso all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione elencata dal comma 1 del predetto art. 89 del d.lgs.
n. 50/2016 dovrà essere allegata in sede di offerta nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”.
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica e all’Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
2. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
8. GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE
1. Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell’Appalto e precisamente di importo pari ad € 7.314,31 (Euro settemilatrecentoquattordici/31), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’Affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto (nei termini dettati dal d.l.
n. 76/2020). L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
− Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 9;
x Xxxx - XX00X0000000000000000000000;
− c/c intestato a Lazio Innova S.p.A;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
4. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx0
5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
8. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
9. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
10. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
11. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
13. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
14. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
9. CONTRIBUZIONE ALL’ANAC
1. L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, stabilisce che gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, che intendono partecipare alle procedure di gara avviate dalle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lett. o) del Codice, sono esonerati sino al 31 dicembre 2020 dal pagamento dei contributi dovuti all’ANAC ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266. Pertanto, per la presente procedura non è previsto il pagamento di alcun contributo in favore dell’ANAC.
2. I concorrenti dovranno, invece, registrarsi al sistema AVCpass per l’ottenimento del “PassOE”, in quanto Lazio Innova S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti in capo all’Aggiudicatario mediante tale sistema.
10. AVVALIMENTO
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di un altro soggetto (impresa ausiliaria), anche partecipante al raggruppamento, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara compilata utilizzando il modello DGUE (Allegato 2);
b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, compilata utilizzando il modello DGUE (Allegato 2);
c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso Lazio Innova S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del Servizio.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) dovranno essere rese mediante l’utilizzo del DGUE. La dichiarazione di cui al punto c) mediante l’utilizzo del form di cui all’Allegato 5 o mediante dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’operatore. In caso di sottoscrizione ad opera di un soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. La gara si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere presentate esclusivamente all’interno della piattaforma e-procurement entro le ore 16:00 del giorno 29/01/2021 01/02/2021.
2. Tutta la documentazione presentata dai partecipanti dovrà essere sottoscritta digitalmente in formato.p7m dal legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.
3. La documentazione che ciascun partecipante dovrà presentare, affinché l’offerta sia reputata ammissibile, è suddivisa in:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
4. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni alla documentazione già presentata. Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione trasmessa.
5. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni ulteriori, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
7. Il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni complementari e gli altri documenti dell’offerta potranno essere redatte sui modelli predisposti da Lazio Innova e allegati al presente Disciplinare.
8. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
9. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
10. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
11. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
12. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
13. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
14. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
11.1 CONTENUTO DELLE BUSTE A, B E C
1. La “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
a) La Domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La Domanda di partecipazione è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
In caso di sottoscrizione della Domanda di partecipazione a mezzo di un soggetto diverso dal legale rappresentante, deve essere prodotta nella “Busta A” anche la copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive;
b) il DGUE (Allegato 2) o i DGUE, completo/i in ogni sua/loro parte, in relazione a tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e ai requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice, come sopra individuati ai precedenti articoli 5 e 6;
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.;
c) ulteriori dichiarazioni riportate nel “Modello Dichiarazione Sostitutiva” (Allegato 3), da rendersi preferibilmente mediante compilazione e sottoscrizione dello stesso modello, da parte degli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
In caso di RTI e consorzi ordinari, costituiti o costituendi e le ulteriori Dichiarazioni Sostitutive dovranno essere rese da ciascun operatore raggruppato, consorziato o aderente alla rete.
d) il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016;
e) nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’articolo 10 del presente Disciplinare;
f) l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno dovrà già essere contenuto nella fideiussione stessa, e dovrà risultare sottoscritto dal soggetto autorizzato al rilascio;
g) il documento attestante l’attribuzione del “PassOE” rilasciato dall’ANAC (in caso di avvalimento anche il “PAssOE” dell’impresa ausiliaria);
h) dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’operatore, mediante il DGUE nell’apposita sezione, nella quale l’offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell’articoli 105 del d.lgs. n. 50/2016, nei limiti di legge.
I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
2. La Busta “B” (Offerta Tecnica) dovrà contenere:
1. una Relazione Tecnica, redatta in lingua italiana, che sviluppi in modo chiaro e conciso gli argomenti corrispondenti a ciascuno dei criteri indicati al successivo articolo 13, tabella 2, e suddivisa in un capitolo per ciascun criterio. Per quanto riguarda le attività accessorie di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b), c) e d) dello schema di Accordo di Finanziamento, corrispondenti ai criteri 5 e 6, queste devono essere descritte in modo da potere essere riscontrate a consuntivo; ad esempio con riferimento alle attività di assistenza ai potenziali Beneficiari di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d) dello schema di Accordo di Finanziamento, si può fare riferimento a moduli informativi e formativi standard o a giornate o ore uomo per l’assistenza specialistica (legale, fiscale, finanziaria, commerciale, tecnologica, altro) erogata ai beneficiari da parte di esperti di cui deve essere indicato il profilo professionale minimo (in termini di esperienza e competenze). La Relazione Tecnica non dovrà superare le 100 pagine, esclusi la copertina, l’indice, e inclusi ogni eventuale tabella, grafico o figura e dovrà essere predisposta utilizzando fogli di dimensione A4, carattere Arial 11, interlinea singola.
La Relazione Tecnica costituirà parte integrante dell’Accordo di Finanziamento da stipularsi all’esito dell’eventuale aggiudicazione.
2. I curriculum vitae del responsabile della unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del fondo, e del personale specializzato (almeno un operatore esperto di finanziamenti alle cooperative e se del caso di operazioni WBO, e un operatore front-office dello sportello);
3. Eventuali disponibilità a collaborare da parte di soggetti istituzionali (incluse associazioni, ordini, etc.) con il perimetro di tale collaborazione.
Nell’ambito dell’Offerta Tecnica, il concorrente dovrà inoltre dichiarare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016.
I documenti costituenti l’Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente in calce dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo.
In caso di sottoscrizione dell’Offerta Tecnica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella “Busta B” anche copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
L’Offerta Tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale.
I documenti contenuti nella “Busta B – Offerta Tecnica”, non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
3. La “Busta C - Offerta Economica” dovrà contenere:
- l’indicazione dell’Offerta Economica per l’affidamento del Servizio in oggetto, redatta in bollo, sulla base dello schema di Offerta Economica (Allegato 4) al presente Disciplinare. L’Offerta Economica dovrà contenere l’impegno del concorrente a tenere ferma l’offerta stessa per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In caso di libera compilazione a cura dell’operatore economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetto form.
Nell’ambito dell’Offerta Economica dovrà essere indicato il ribasso percentuale offerto per la Commissione di Base di cui alla lettera a) dell’art. 16 dello Schema di Accordo di Finanziamento. Tale percentuale di ribasso si applica alle componenti della commissione di seguito indicate:
- alla commissione di base commisurata alla Dotazione Patrimoniale del Fondo di cui alla lettera a) sub i) dell’art. 16 dello Schema di Accordo di Finanziamento pari a 40.000,00 (quarantamila/00) Euro a base d’asta:
- alla commissione di base per ciascuna istruttoria a cui non segue poi alcuna effettiva erogazione del Prestito richiesto di cui alla lettera a) sub ii) dell’art. 16 dello Schema di Accordo di Finanziamento. Il ribasso su tale componente si applica sia al corrispettivo a base d’asta per ciascuna istruttoria, pari a 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro, sia all’ammontare massimo a base d’asta del totale di tale componente, pari a 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) Euro. Ammontare massimo che dunque consentirà, anche al netto del ribasso, di corrispondere tale componente per un massimo di 13 istruttorie a cui non segue poi alcuna effettiva erogazione del Prestito richiesto;
- alla commissione di realizzazione commisurata all’importo dei Prestiti erogati di cui alla lettera b) sub i) dell’art. 16 dello Schema di Accordo di Finanziamento pari a 141.215,47 (centoquarantunomila duecentoquindici/47) Euro a base d’asta.
Le economie che si determinano per effetto di tali ribassi vanno ad incrementare l’importo massimo totale della commissione di realizzazione commisurata al numero dei Prestiti agevolati erogati ai Beneficiari di cui alla lettera
b) sub ii) dell’art. 16 dello Schema di Accordo di Finanziamento che, fermo comunque l’importo unitario di 5.000,00 Euro (cinquemila/00), può così superare l’importo di 65.000,00 (sessantacinquemila/00) Euro e quindi potenzialmente riguardare più di 13 Prestiti erogati.
Il punteggio, pari ad un massimo di 20 punti, sarà attributo mediante la seguente formula:
Va = Ra / Rmax
dove:
𝑉𝑎 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Il punteggio finale dell’offerta economica sarà dato dal coefficiente ottenuto da ogni singolo operatore economico moltiplicato per 20.
Il ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.
In caso di indicazione di un’Offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.
Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore unitario a base d’asta, sotto la pena dell’esclusione.
L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente in calce dal legale rappresentante dell’offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’offerente stesso.
In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della Busta “A” o della Busta “B”, dovrà essere prodotta nella Busta “C” anche copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
12. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
1. Busta “A” – Documentazione Amministrativa”:
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo decreto, valgono le seguenti regole speciali:
▪ La Domanda di Partecipazione, il DGUE e la/le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alle lettere a), b) e c), del precedente comma 1, dell’articolo 11.1, dovranno essere presentate e sottoscritte con firma digitale da ogni componente del raggruppamento temporaneo o del consorzio;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della “Dichiarazione Sostitutiva”, Allegato 3, al presente Disciplinare.
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione recante la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; tale dichiarazione potrà essere resa mediante il DGUE di ciascuna delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio.
2. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
▪ in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione sottoscritta, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto nella “Dichiarazione Sostitutiva” di cui all’Allegato 3 del presente Disciplinare.
3. Nel caso di offerta presentata da un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, come definita all’art. 45, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo decreto, valgono le seguenti regole speciali:
▪ La Domanda di Partecipazione, il DGUE e la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, del precedente articolo 11.1, dovranno essere presentate, compilate e sottoscritte da ogni componente della rete;
▪ nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
a) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:
▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete e dei relativi poteri;
▪ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (a tali imprese è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara). Tale dichiarazione deve essere resa mediante DGUE;
▪ dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), contenente la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione deve essere resa mediante DGUE;
b) in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
▪ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 su apposito supporto informatico, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto nelle modalità dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005. Tale dichiarazione è già contenuta nel form del “Modello Dichiarazione Sostitutiva”, Allegato 3, al presente Disciplinare;
▪ dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), contenente la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione deve essere resa mediante DGUE;
c) in caso di rete sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, valgono le medesime regole poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi costituiti o costituendi, con la seguente eccezione:
▪ dovrà essere prodotta anche copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
n. 82/2005 su apposito supporto informatico, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato stipulato con modalità diverse dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, e sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale si attesti l’avvenuta redazione del mandato nelle modalità dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.
Tale dichiarazione è già contenuta nel form del “Modello Dichiarazione Sostitutiva”, Allegato 3 al presente Disciplinare.
4. Nel caso di offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016, e dai consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, il consorzio dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre mediante DGUE. Tale indicazione dovrà
altresì essere fornita dalla rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, con riferimento alle imprese aggregate per le quali concorre.
5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
6. Busta “B” – Offerta Tecnica e Busta “C” – Offerta Economica:
▪ in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, ovvero in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria/organo comune, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria/organo comune;
▪ in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, ovvero in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica, tutti i documenti componenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al consorzio/rete, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
▪ in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, si applicano le medesime regole previste per i raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi.
13. CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE
1. Il Servizio verrà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.
2. La graduatoria verrà formata, in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
Criteri di valutazione | Punteggi |
Offerta Tecnica (PT) | 80 |
Offerta Economica (PE) | 20 |
Punteggio Totale (PTOT = PT + PE) | 100 |
3. Per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà applicata la seguente formula:
PTOTa= PTa + PEa = Σntec [Witec*V(a)itec]+ (Weco*V(a)eco)
dove:
PTa = punteggio di merito tecnico relativo all’Offerta Tecnica a-esima;
PEa = punteggio di merito economico relativo all’Offerta Economica a-esima;
∑ntec=numero totale dei criteri/sotto-criteri di valutazione del merito tecnico, di cui alla successiva tabella 2; Witec= punteggio del criterio di valutazione del merito tecnico i-esimo, come specificato nei successivi commi 6, 7 e 8;
V(a)itec= coefficiente della prestazione dell’offerta a-esima rispetto al criterio/sotto-criterio di valutazione del merito tecnico i-esimo, come specificato nel successivo comma 5 (può assumere un valore variabile tra zero e uno);
Weco= punteggio del criterio di valutazione del merito economico, come già specificato al precedente comma 2;
V(a)eco= coefficiente della prestazione dell’offerta a-esima rispetto al criterio di valutazione del merito economico, come specificato nel successivo comma 11 (può assumere un valore variabile tra zero e uno);
4. Il punteggio di merito tecnico relativo all’Offerta Tecnica a-esima (PTa) potrà assumere un valore da 0 a 80.
5. Ai fini della determinazione dei coefficienti V(a)itec relativi ai criteri/sotto-criteri di valutazione del merito tecnico verrà applicato aggregativo-compensatore. In particolare, i coefficienti V(a)itec saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione giudicatrice. Ogni componente della Commissione giudicatrice, pertanto, attribuirà a ciascun criterio/sotto- criterio di valutazione del merito tecnico e per ogni Offerta, a propria discrezione, un giudizio sintetico motivato, a cui verrà associato il corrispondente valore V(a)itec secondo quanto riportato nella sotto riportata tabella 1.
TABELLA 1
Giudizio sintetico | V(a)i del giudizio sintetico | Breve motivazione |
Molto negativo | 0 | |
Abbastanza negativo | 0,1 | |
Negativo | 0,2 | |
Abbastanza scarso | 0,3 | |
Scarso | 0,4 | |
Quasi sufficiente | 0,5 | |
Sufficiente | 0,6 | |
Più che sufficiente | 0,7 | |
Buono | 0,8 | |
Distinto | 0,9 | |
Ottimo | 1 |
6. Pertanto, i coefficienti, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio/sotto-criterio, sono determinati:
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare da parte di ogni commissario;
b) determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub elemento;
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (“prima riparametrazione”).
7. Successivamente, sarà effettuata una “seconda riparametrazione” assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto (dato dalla somma dei punteggi dei criteri/sotto-criteri) il massimo punteggio previsto (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In tal modo, l’incidenza relativa della
voce offerta tecnica sul punteggio finale sarà sempre in grado di rispecchiare la proporzione prevista dal Bando di Gara (80 punti offerta tecnica e 20 punti offerta economica).
8. Per i criteri previsti, di cui alla successiva tabella 2, ciascun componente della Commissione giudicatrice esprimerà un unico giudizio sintetico (coefficiente V(a)itec per ciascuno dei criteri/sotto-criteri di valutazione), tenendo conto, ai fini dell’attribuzione del giudizio sintetico (da molto negativo ad ottimo) come specificato nella tabella 1.
TABELLA 2
Rif. | Criteri di valutazione del merito tecnico | Punteggio criterio |
1 | Esperienza nell’attuazione di finanziamenti agevolati dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del Fondo, e disponibilità di sistemi di gestione e controllo già sperimentati con riferimento ad incarichi di pubblico servizio e la prevenzione dei relativi reati e potenziali conflitti di interesse. | 15 |
2 | Esperienza nell’attuazione di finanziamenti alle imprese cooperative e in particolare nell’assistenza finanziaria delle operazioni WBO, dell’unità organizzativa nell’ambito della quale si colloca la gestione del fondo, del suo responsabile e del personale dedicato alla gestione del fondo. | 15 |
3 | Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui al comma 5 dell’art. 5 dello schema di Accordo di Finanziamento: parametri attuativi dei criteri di valutazione del piano industriale indicati in Indirizzi e Criteri e parametri per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei prestiti. | 10 |
4 | Chiarezza delle caratteristiche integrative del funzionamento del fondo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 12 dello Schema di Accordo di Finanziamento: modalità operative di monitoraggio delle imprese beneficiarie e supporto nell’attuazione del piano industriale; loro idoneità a migliorare le probabilità di successo delle operazioni di WBO. | 10 |
5 | Chiarezza e qualità delle misure di informazione, promozione e scouting previste per una efficace presenza sul territorio e per intercettare quanto prima le possibili operazioni di WBO, comprese le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento; eventuali collaborazioni a cui si dichiarano disponibili soggetti istituzionali e ampiezza del perimetro di tali collaborazioni. | 10 |
6 | Chiarezza delle misure di assistenza ai lavoratori potenzialmente interessati, compresi i supporti e le metodologie utilizzate, e loro idoneità ad incentivare un più ampio ricorso alle operazioni di WBO e il loro successo (attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 13 dello Schema di Accordo di Finanziamento). | 10 |
7 | Complementarietà della gestione del Fondo in termini di integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall’offerente, complementarietà di approccio, sinergie attivabili in termini di valore aggiunto. | 5 |
8 | Servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto. | 5 |
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA | 80 |
9. Il Concorrente la cui Offerta Tecnica non raggiunga, prima della “seconda riparametrazione” finale, un punteggio di almeno 40 punti su 80 punti non sarà ammesso alla successiva fase di valutazione dell’Offerta Economica e, conseguentemente, sarà escluso dalla gara (c.d. “clausola di sbarramento”).
10. Il punteggio di merito economico relativo all’Offerta Economica a-esima (PEa) potrà assumere un valore da 0 a 20.
11. Il coefficiente V(a)eco per l’attribuzione del punteggio di merito economico, di cui al comma 3, verrà determinato secondo la seguente formula:
dove:
Vai = Ra / Rmax
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
12. Tutti i coefficienti e i punteggi assegnati in sede di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche saranno considerati alla terza cifra decimale con arrotondamento per eccesso se il quarto decimale è uguale o superiore a 5, e arrotondamento per difetto negli altri casi.
13. La graduatoria verrà stilata in base alla sommatoria dei punteggi riferiti al merito tecnico riparametrato e al merito economico, in base alla quale sarà formulata, da parte della Commissione aggiudicatrice, la proposta di aggiudicazione all’organo deliberativo competente, fatta salva la verifica delle Offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, commi 3 e ss., del Codice. In caso di Offerte uguali si aggiudicherà a quella che ha ottenuto il maggior punteggio sull’elemento di valutazione “Offerta Tecnica”; in caso di uguaglianza assoluta si procederà, ai sensi dell’art 77 del R.D. n. 827/1924, a gara di miglioria sull’elemento “Offerta Economica” o, se non è possibile, mediante sorteggio.
14.SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede di Lazio Innova, sita a Roma, in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00X. Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telematica senza la presenza fisica dei legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, trattandosi di procedura telematica.
2. La valutazione delle offerte pervenute sarà svolta dalla Stazione Appaltante.
3. Tutte le operazioni di gara saranno svolte da un’apposita Autorità di Gara per l’apertura e la verifica delle “Buste A - Documentazione Amministrativa” e da un’apposita Commissione aggiudicatrice nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice dei contratti pubblici per l’apertura e la verifica delle “Buste B - Offerta Tecnica” e delle “Buste B - Offerta Tecnica”.
APERTURA BUSTA A
3. L’Autorità di Xxxx provvederà, in seduta pubblica, all’apertura telematica delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di arrivo.
4. La seduta pubblica relativa all’apertura telematica dei plichi di offerta, delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, si terrà in data 04/02/2021 alle ore 10.00.
5. In tale seduta, in base all’ordine cronologico di cui al precedente comma 3, verrà esaminata la regolarità formale dei plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del d.lgs. n. 50/2016, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.
6. L’Autorità di Xxxx potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente articolo 7 del Disciplinare di gara.
7. Salvo che nella fase di apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche, in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà della Autorità/Commissione riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
8. Successivamente alla data di adozione dei relativi atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Codice, sarà pubblicato e aggiornato sulla piattaforma e-procurement e sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Fornitori, Avvisi e Gare”, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Gli atti della Stazione Appaltante saranno altresì pubblicati con le modalità di cui all’art. 29 del Codice.
9. Fermo quanto previsto al precedente comma 8, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC trasmessa attraverso piattaforma e-procurement o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
APERTURA DELLA BUSTA B
10. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, la Commissione aggiudicatrice, nel corso della medesima seduta pubblica relativa all’apertura delle “Buste A – Documentazione Amministrativa” o nel corso di una successiva seduta pubblica in data da comunicarsi tramite piattaforma e-procurement a tutti i concorrenti ammessi alla gara, darà corso all’apertura delle “Buste B - Offerta Tecnica” presentate da ciascun concorrente, in base allo stesso ordine utilizzato per l’apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti alle prescrizioni della lex specialis e della legge ai fini dell’ammissione delle relative offerte al prosieguo di procedura e all’attribuzione del relativo punteggio tecnico.
APERTURA BUSTA C
11. In data da comunicarsi tramite piattaforma e-procurement a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle “Buste C - Offerta Economica”, alla lettura dei ribassi e dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente articolo 13.
15. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
1. Formata la graduatoria provvisoria, Lazio Innova darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice.
2. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti in seduta pubblica.
3. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
4. La Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
5. Prima dell’aggiudicazione, Lazio Innova richiederà all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione stabiliti dal presente Disciplinare. A tal fine Lazio Xxxxxx potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
6. Sempreché Lazio Xxxxxx non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, la medesima procederà alle verifiche di legge sull’aggiudicatario mediante il sistema AvcPass.
7. Lazio Xxxxxx potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del d.P.R. 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.
8. Ai fini di cui al precedente comma 6, saranno in ogni caso richiesti all’operatore, anche attraverso il sistema AvcPass, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
a. con riferimento al requisito di partecipazione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. a.1), del Disciplinare:
(i) in ogni caso, le fatture relative alla gestione di agevolazioni alle imprese, comprovanti il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già regolarmente approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.
In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:
▪ che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
▪ quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA;
(ii) in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari delle forniture, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
(iii) in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
b. per il requisito di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. b.1) del presente Disciplinare, si procederà ad acquisire:
(i) in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi di gestione di agevolazioni pubbliche alle imprese indicati nell’elenco contenuto nell’Allegato DGUE;
(ii) in caso di committenti privati, i contratti relativi ai servizi di gestione di agevolazioni pubbliche alle imprese indicati nell’elenco contenuto nell’Allegato DGUE, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa.
9. L’operatore che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste da Lazio Innova, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante.
10. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del presente Disciplinare, prima dell’aggiudicazione, Lazio Innova richiederà all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di comprovare il possesso da parte dell’aggiudicatario di uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’Albo unico ex art. 106 del d.lgs n. 385/93, come modificato dal d.lgs. 141/2010;
- essere investitore istituzionale di cui all’art. 17 comma 2 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, come modificata dalla Legge 8 marzo 2001, n. 57.
11. La mancata comprova del possesso del requisito di cui al comma precedente comporterà l’automatica decadenza dalla proposta di aggiudicazione.
12. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. Per i documenti redatti in lingua inglese è sufficiente traduzione semplice.
16. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DELL’ACCORDO
1. L’aggiudicazione, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice.
3. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
4. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice.
5. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare il Servizio all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
6. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula dell’Accordo di Finanziamento.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del Contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel Bando, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del Contratto.
8. La mancata stipulazione del Contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della Stazione Appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del Contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e Disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del Contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, dell’art. 32 del Codice, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del Contratto.
9. La Stazione Appaltante ha facoltà di stipulare un contratto di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Se la stipulazione del Contratto non avviene nel termine fissato, l’Aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Lazio Innova, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal Contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Qualora sia stato dato avvio al Servizio in oggetto in via d’urgenza, l’Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione.
11. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Appalto, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, riferita all’importo di aggiudicazione. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa, e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Servizio per tutta la durata del medesimo. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
12. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e comunicati dalla Stazione Appaltante.
13. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’Affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il Servizio al Concorrente che segue nella graduatoria.
14. All’atto della stipula dell’Accordo di Finanziamento si procederà allo svincolo della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
15. Per l’intera durata del Servizio, l’Affidatario dovrà garantire l’operatività di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Servizio, a beneficio della Stazione Appaltante e di terzi. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno (anche di tipo erariale) che possa essere loro arrecato dall’Affidatario nell’esercizio delle attività allo stesso affidate.
16. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e quelle assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, ad opera della mandataria in nome e per conto di tutti i Concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.
17. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a Lazio Innova entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 5.000,00.
Lazio Innova comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro, ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
17. SUBAPPALTO
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Affidatario di cedere l’Accordo di Xxxxxxxxxxxxx, salve le ipotesi previste dall’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2), del medesimo decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo di Finanziamento, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo di Finanziamento e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti. Il medesimo è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003, salva liberazione dell’Appaltatore stesso nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, lettere a) e c) del d.lgs. n. 50/2016.
3. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a. che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b. che il concorrente all’atto dell’offerta abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Servizio che intende subappaltare;
c. che il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
d. che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
e. che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’Affidatario trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l’espletamento dei servizi subappaltati, dei requisiti di idoneità professionale, nonché di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata. Il contenuto di tali dichiarazioni e il possesso dei suddetti requisiti dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante.
5. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Nel caso in cui il subappalto abbia ad oggetto lo svolgimento di attività che la normativa vigente riserva ai soggetti autorizzati ad esercitare attività bancaria, nonché a intermediari finanziari iscritti nell’Albo unico ex art. 106 del d.lgs n. 385/1993, come modificato dal d.lgs. n. 141/2010, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto solo nel caso in cui il subappaltatore sia in possesso del requisito di cui all’articolo 6, comma 2, del presente Disciplinare.
7. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), IVA esclusa, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 Lazio Innova corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
18. CONTI CORRENTI PER LA REMUNERAZIONE DELL’AFFIDATARIO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. I corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite di cui all’art. 16 dello Schema di Accordo di Finanziamento saranno accreditati in uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nel rispetto dell’art. 3 del d.lgs. 136/10. Esclusivamente con riguardo a tale/tali conto/i corrente/i e relativamente ai soli corrispettivi per le prestazioni eseguite, si applica la disciplina di cui ai commi che seguono del presente articolo, nonché di cui al successivo articolo 19.
2. Con riferimento ai conti correnti per la remunerazione di cui al comma 1, l’Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
3. In particolare, l’Affidatario si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del Servizio, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, quale definita all’articolo 1 del presente Disciplinare di gara, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al Servizio, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);
f. a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti ai conti correnti dedicati e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
11. Per quanto concerne il Servizio, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al Servizio di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) IVA esclusa, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee alla presente commessa fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal Servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG e il CUP e anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE AFFIDAMENTO E IN QUELLI DELLA FILIERA
1. Sempre esclusivamente con riguardo al/ai conto/i corrente/i di cui all’articolo 18 che precede e relativamente ai soli corrispettivi per le prestazioni eseguite, in caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la “Filiera delle Imprese”, come definita all’articolo 1 del presente Disciplinare di gara, l’Affidatario:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al 3 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente e all’art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie discendenti dalla fase di gara è compente il TAR Lazio. Per le controversie derivanti dal Contratto (Accordo di Finanziamento) è competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Elenco allegati:
Allegato 1: Domanda di partecipazione
Allegato 2: DGUE;
Allegato 3: Modello Dichiarazioni sostitutive;
Allegato 4: Modello Offerta Economica;
Allegato 5: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso Lazio Innova S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
Allegato 6: Schema di Accordo di Finanziamento.
Il Direttore Generale1 Xxxxxx Xxxxxxxxxx
1 La sottoscrizione del presente documento da parte del RUP è oscurata in ottemperanza alle linee guida del Garante della Privacy. Il documento integrale è conservato agli atti.