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DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, FATTO A ROMA IL 17 SETTEMBRE 2012.
R E L A Z I O N E
1. FINALITÀ
L’Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa tra i due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un’area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall’Italia nella regione dell’Africa occidentale.
2. CONTENUTI
Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 11 Capitoli, a loro volta suddivisi in 33 articoli.
Il Capitolo I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità e uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti.
Il Capitolo II disciplina gli aspetti generali della cooperazione e prevede, all’articolo 2, che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere.
L’articolo 3 indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:
− ricerca e sviluppo;
− supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
− operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
− organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
− formazione e addestramento in campo militare;
− sanità, storia, sport militare e museologia;
− formazione equestre e cinofila;
− altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Nell’ambito del medesimo Capitolo, il successivo articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:
− scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari delle due Parti;
− incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
− partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
− partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento
della pace;
− visite di navi ed aeromobili militari;
− scambi nel campo degli eventi culturali, sportivi e museali.
Il Capitolo III regola gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo, stabilendo all’articolo 5 che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all’esecuzione del presente Accordo. L’articolo 6 precisa, tuttavia, che è obbligo della Parte ospitante fornire trattamenti sanitari d’emergenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Infine, l’articolo 7 stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
Il Capitolo IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, l’articolo 8 riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia, ai sensi dell’articolo 9, lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa, infine, all’articolo 10, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l’applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell’osservanza dei principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un’intesa che salvaguardi il personale interessato. In proposito, si evidenzia che la Repubblica del Senegal ha abolito la pena di morte nel 2004 e che, inoltre, nel 1986 ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984.
Il Capitolo V regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, per effetto di quanto previsto all’articolo 11, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all’altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell’ambito dell’Accordo in esame; mentre, in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell’eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall’Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.
Il Capitolo VI disciplina l’eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, che l’articolo 13 circoscrive alle seguenti categorie di beni:
a. navi, aeromobili, carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare, e relativi equipaggiamenti;
b. armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, e relativo munizionamento;
c. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, e relativo equipaggiamento di controllo;
d. polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni, appositamente costruiti per uso militare;
e. sistemi elettronici, elettro-ottici, elettro-optronici e fotografici, materiali informatici e di telecomunicazione, appositamente costruiti per uso militare;
f. materiali blindati ed equipaggiamento speciale appositamente costruiti per uso militare, materiali d’abbigliamento, da campeggio e mobilio, nonché materiali specifici per l’addestramento militare.
Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”, l’eventuale
riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.
Vengono poi stabilite, all’articolo 14, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell’industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine, che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l’esecuzione dell’Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell’industria nazionale e delle organizzazioni interessate.
Da ultimo, l’articolo 15 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con l’Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
Il Capitolo VII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell’ambito dell’Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
Il Capitolo VIII prescrive che le controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.
Il Capitolo IX stabilisce che l’Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell’avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali, mentre il Capitolo X, oltre a demandare l’attuazione e l’esecuzione dell’Accordo ai Ministeri della difesa dei due Paesi in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri, prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indicando altresì le modalità che le Parti dovranno seguire per stipularli, nonché per rivedere o emendare il testo dell’Accordo.
Infine, il Capitolo XI stabilisce che il documento in esame resti in vigore finché una delle Parti decida di denunciarlo, determinando nel contempo le modalità e l’efficacia della denuncia.