Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 18.12.2008
Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 18.12.2008
OGGETTO: Approvazione della bozza di contratto di locazione dell’area F. 11 Mappali 48 e 129, per impianti di telecomunicazione Vodafone Omnitel N.V.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come di seguito si riporta:
“Premesso che la Società Vodafone Omnitel N.V. ha sottoscritto con il Comune di Momo contratto di locazione dell’area F. 11 Mappali 48 e 129, per impianti di telecomunicazione, con scadenza 31.Ott.2010, che prevede, tra le altre cose, il pagamento di un canone annuo attualmente dell’importo di € 8.667,43 + IVA al 20%.
Dato atto che la Società Vodafone Omnitel N.V. ha depositato in data 03.Ott.2008 una richiesta per spostare l’impianto di telecomunicazione dal sito di proprietà comunale ad un sito di proprietà Telecom, in via Fortina.
Dato atto che la richiesta, in corso di perfezionamento, ha già ottenuto il benestare dell’ARPA.
Dato atto che, in caso di spostamento, il contratto verrebbe naturalmente annullato, secondo le regole in esso stabilite e che quindi il Comune di Momo dovrebbe rinunciare all’introito della locazione.
Dato atto che il Sindaco ha avviato una trattativa che ha prodotto un accordo di massima che permetterà di mantenere la Società Vodafone Omnitel N.V. all’interno del sito Comunale, alle seguenti principali condizioni:
1. annullamento del contratto in essere;
2. approvazione di un nuovo contratto di locazione;
3. riduzione del canone di locazione annuo dagli attuali € 8.667,43 + IVA al 20% ai futuri € 5.000,00 + IVA al 20%, sempre soggetto all’adeguamento ISTAT, nella misura del 100%, a partire dal secondo anno della locazione.
Dato atto che viene chiesto al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di esprimere un parere tecnico sulla conformità della proposta di contratto di locazione e sulla congruità del canone concordato.
Vista la proposta con di contratto di locazione.
Visto in particolare l’art 4 della bozza di contratto che prevede un canone di locazione di € 5.000,00 + IVA
annue.
Considerato che la Società Vodafone Omnitel N.V. non potrebbe attualmente modificare ed annullare il
contratto vigente, non avendo inviato formale disdetta nei sei mesi precedenti alla scadenza annuale del contratto (31.Mar.2009).
Considerato che la riduzione del canone di una misura superiore al 40% dell’importo originario non trova ragioni tecnico economiche che possano giustificarla, in quanto il mercato di questo tipo di locazioni si attaglia su valori superiori.
Considerato ad ogni buon conto che la Società Vodafone N.V. è in procinto di chiudere la pratica per lo spostamento degli impianti in via Fortina e che qualora ciò avvenisse il Comune perderebbe l’intero importo della locazione.”
Preso atto dell’attività istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico che conclude dichiarando di non poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, rimandando alla Giunta ogni decisione in merito all’accoglimento della proposta del nuovo contratto di locazione con la Società Vodafone Omnitel N.V.;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Ritenuto che, rispetto agli aspetti messi in luce dall’istruttoria del Responsabile, emergono ulteriori considerazioni:
⮚ questa Amministrazione ha inteso, ancor prima che specifiche legislazioni regionali di settore ne prevedessero l’opportunità destinare una porzione di terreno di proprietà pubblica all’accoglimento delle strutture per la diffusione della telefonia mobile utilizzando lo strumento urbanistico;
⮚ questa scelta, accompagnata da un investimento economico, è stata suggerita da un triplice ordine di fattori: concentrare tali impianti tecnologici, allontanarli dalle zone sensibili, ottenere un introito che potesse essere usato a beneficio dei cittadini.
Posto che la Vodafone, se non si aderisce alle nuove condizioni, sposterebbe senz’altro il proprio impianto, non essendoci alcun motivo ostativo di carattere tecnico per impedirlo, si
xxxxxxxxxxxxxxxx, in questo modo, tutti gli sforzi dell’Amministrazione. Si perderebbe totalmente il canone di locazione e si permetterebbe il posizionamento della struttura in una zona densamente abitata con pericolo di nocumento alla salute dei cittadini;
Queste considerazioni prevalgono sull’obiezione dell’ufficio tecnico limitata alla considerazione che il canone che si va ad accettare con il nuovo contratto è minore di quello in essere. Peraltro il contratto in essere scadrebbe il 31 marzo 2010, quindi durerebbe in ogni caso ancora 1 anno e tre mesi a € 8.667,43 + IVA (oltre adeguamenti Istat), mentre quello che si va a stipulare durerà 6 anni a decorrere dal 01.01.2009, con un canone di partenza di € 5.000,000 + IVA (oltre adeguamenti Istat).
Per tutti i motivi sopra esposti all’unanimità
DELIBERA
Aderendo alla richiesta della Vodafone,
1. di sciogliere il contratto sottoscritto tra le parti in data 01.04.2004 registrato all’Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0 avente ad oggetto la locazione della porzione di terreno in Strada Vicinale dei Boschi Fg. 11 mapp. 48/129 di mq. 20;
2. di approvare la bozza di contratto di locazione dell’area censita al N.C.T. Fg. 11 mappali 48/129 per complessivi mq. 20 con la ditta Vodafone Omnitel N.V. con durata di anni 6 dal 01.01.2009 al canone annuo di € 5.000,00 oltre IVA e adeguamento automatico Istat e alle condizioni tutte di cui all’allegato parte integrante e sostanziale che si compone di n. 14 articoli;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.