Accordo
Traduzione
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
0.360.573.1
del Montenegro sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità
Concluso a Podgorica il 7 aprile 2016
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 20171 Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 aprile 2018
(Stato 5 aprile 2018)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Montenegro,
qui di seguito le «Parti contraenti»,
nell’intento di contribuire al rafforzamento dei rapporti bilaterali,
nel convincimento che la cooperazione di polizia in materia di prevenzione e lotta alla criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta di esseri umani e il traffico illecito di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precur- sori, sia di essenziale importanza,
animati dal desiderio di approfondire e perfezionare la cooperazione di polizia esistente tra le Parti contraenti,
nel rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini delle due Parti contraenti e in osservanza degli altri impegni internazionali delle Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:
Titolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo dell’Accordo
Il presente Accordo ha lo scopo di rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia tra le Parti contraenti al fine di prevenire minacce alla sicurezza pubblica e combattere ogni forma di reato, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa nonché mediante contatti periodici tra le autorità competenti.
Art. 2 Autorità e servizi esecutivi competenti
1. Le autorità competenti sono, per il Consiglio federale svizzero, l’Ufficio federale di polizia e, per il Governo del Montenegro, il Ministero dell’Interno montenegrino. Tali autorità fungono da servizi centrali nazionali, cooperano direttamente nel qua-
RU 2018 1713; FF 2016 7291
1 RU 2018 1711
dro delle loro competenze e in linea con la rispettiva legislazione nazionale nonché coordinano, se necessario, le attività dei servizi interessati.
2. L’attuazione del presente Accordo conformemente al rispettivo diritto nazionale è di competenza dei seguenti servizi esecutivi:
– per il Consiglio federale svizzero: l’Ufficio federale di polizia,
i corpi cantonali di polizia,
l’Amministrazione federale delle dogane, rappresentata
dal Corpo delle guardie di confine e dalla Sezione antifrode doganale;
– per il Governo del Montenegro:
la Direzione di polizia facente capo al Ministero dell’Interno, l’Amministrazione delle dogane facente capo al Ministero delle Finanze,
la Direzione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
3. Ciascuna Parte contraente comunica senza indugio all’altra Parte contraente ogni modifica concernente le autorità e i servizi competenti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 3 Campo d’applicazione
1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, in particolare:
a. alla criminalità organizzata;
b. al terrorismo e al suo finanziamento;
c. alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;
d. allo sfruttamento sessuale di bambini e alla pedopornografia;
e. alla criminalità informatica;
f. al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
g. all’acquisto, al possesso e al traffico illeciti di armi, munizioni, esplosivi, materiali chimici, biologici, radioattivi e nucleari, beni di importanza strate- gica o tecnologia scientifica;
h. alla falsificazione o alla contraffazione di denaro, mezzi di pagamento e documenti ufficiali, compresi i documenti doganali;
i. al riciclaggio di denaro e alla criminalità economica;
j. alla corruzione;
k. ai reati connessi a veicoli a motore;
l. ai reati contro la vita e l’integrità della persona.
2. La cooperazione ai sensi del presente Accordo non si estende agli affari di natura politica, militare o fiscale.
Art. 4 Diritto applicabile
In virtù del presente Accordo, la cooperazione è disciplinata dal diritto nazionale delle Parti contraenti e conformemente ai rispettivi diritti e obblighi sanciti dal diritto internazionale, in particolare in materia di cooperazione internazionale di polizia.
Titolo II: Principali forme di cooperazione
Art. 5 Cooperazione in generale
Le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione concernente la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica e la lotta a tutte le forme di crimina- lità, in particolare quelle menzionate nell’articolo 3.
Art. 6 Scambio d’informazioni
Le autorità competenti si aiutano vicendevolmente scambiandosi informazioni di polizia, compresi dati personali e non personali nonché documentazioni concernenti:
a. i reati, e in particolare gli indiziati di reato, le modalità secondo cui sono stati commessi tali reati e le misure adottate;
b. la pianificazione di atti criminali;
c. la partecipazione a un’organizzazione criminale;
d. le caratteristiche delle persone sospettate di essere coinvolte in atti criminali, le loro strutture, le loro relazioni e le loro modalità operative;
e. gli oggetti che presentano una relazione con un reato, compresi i campioni di tali oggetti;
f. indicazioni sulle persone ricercate e sui loro favoreggiatori;
g. le azioni e le operazioni speciali imminenti di possibile interesse per l’altra Parte contraente;
h. i documenti di pianificazione e di analisi;
i. le disposizioni della legislazione nazionale e altre disposizioni pertinenti og- getto del presente Accordo nonché le modifiche di tali disposizioni;
x. le conoscenze acquisite dalle autorità competenti nel quadro delle loro atti- vità, in particolare in merito a nuove forme di criminalità.
Art. 7 Assistenza su richiesta
1. Le autorità competenti possono, conformemente al rispettivo diritto nazionale, trasmettersi direttamente le richieste d’assistenza e le relative risposte, a condizione che riguardino la prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica o la lotta contro tutte le forme di criminalità.
2. Le richieste d’assistenza possono riguardare gli ambiti seguenti:
a. identificazione di detentori e inchieste sui conducenti di veicoli stradali, imbarcazioni e aeromobili;
b. informazioni riguardanti le licenze di condurre o autorizzazioni simili;
c. ricerche riguardanti i luoghi di soggiorno e di domicilio;
d. persone ricercate dalla polizia a livello internazionale;
e. identificazione di abbonati alla rete telefonica;
f. accertamento d’identità;
g. informazioni sulla provenienza di oggetti, per esempio armi, autoveicoli, imbarcazioni (tracciabilità);
h. informazioni concernenti i proventi di attività criminali;
i. informazioni in occasione di osservazioni transfrontaliere;
j. pianificazione e coordinamento di misure di ricerca o di perquisizione non- ché avvio di ricerche o perquisizioni urgenti;
k. accertamento della disponibilità a deporre di un testimone in vista di proce- dere alla deposizione sotto giuramento e all’allestimento di una domanda di assistenza giudiziaria;
l. trasmissione e confronto di dati di polizia, quali le tracce rinvenute sul luogo di un reato, le fotografie, i connotati, le impronte digitali e palmari e i profili del DNA;
m. informazioni provenienti da inchieste di polizia o doganali, da documenti o schedari informatizzati, nella misura in cui la loro comunicazione è autoriz- zata dal rispettivo diritto nazionale.
Art. 8 Assistenza spontanea
In casi specifici le autorità competenti delle Parti contraenti possono, conformemen- te al rispettivo diritto nazionale, comunicarsi spontaneamente le informazioni ritenu- te importanti per aiutare l’altra Parte contraente a prevenire reati o minacce concrete e imminenti alla sicurezza pubblica nonché a perseguire reati. La Parte contraente destinataria esamina l’utilità delle informazioni ricevute e distrugge spontaneamente o ritrasmette alla Parte contraente mittente le informazioni non ritenute necessarie.
Art. 9 Analisi comune della sicurezza
Le autorità competenti si adoperano, conformemente al rispettivo diritto nazionale, per scambiarsi, periodicamente o se le circostanze lo richiedono, rapporti sulla situazione in materia di criminalità nonché per analizzare e valutare congiuntamente la situazione in materia di sicurezza.
Art. 10 Coordinamento
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti adottano, se necessario, le misure di polizia atte a garantire sui rispettivi territori il coordinamento di interventi operativi. Tali interventi possono riguardare i seguenti settori:
a. la ricerca di persone e oggetti, compresa l’attuazione di misure volte a repe- rire e confiscare i proventi di attività criminali;
b. il perseguimento penale, in particolare della criminalità organizzata;
c. le inchieste mascherate per il chiarimento di reati;
d. la protezione dei testimoni, delle vittime e di altre persone finalizzata a pre- venire minacce per la vita e l’integrità fisica o altre gravi minacce risultanti da un procedimento penale;
e. la pianificazione e l’esecuzione di programmi comuni per la prevenzione della criminalità;
f. la sicurezza nel trasporto aereo.
2. I costi generati dall’attuazione del presente articolo sono ripartiti caso per caso e di comune accordo tra le autorità competenti.
Art. 11 Formazione e perfezionamento
1. Le autorità competenti si aiutano vicendevolmente in materia di formazione e perfezionamento, in particolare mediante:
a. la partecipazione a corsi di formazione impartiti in una lingua ufficiale dell’altra Parte contraente o in inglese;
b. l’organizzazione congiunta di seminari ed esercitazioni;
c. la formazione di specialisti dell’altra Parte contraente;
d. lo scambio di esperti e di programmi formativi;
e. l’invito agli osservatori a partecipare alle esercitazioni.
2. Le Parti contraenti promuovono inoltre qualsiasi forma di scambio di esperienze e di conoscenze.
Titolo III: Forme particolari di cooperazione
Art. 12 Gruppi congiunti
Le autorità competenti possono costituire, se necessario, gruppi misti di analisi e di lavoro nonché gruppi misti di controllo, d’osservazione e investigativi in cui gli agenti delle autorità e dei servizi competenti di una Parte contraente partecipano a interventi sul territorio dell’altra Parte contraente, prestando consulenza e assistenza, senza tuttavia assumere competenze ufficiali. Durante i loro interventi destinati
esclusivamente a fornire sostegno, gli agenti si attengono alle istruzioni impartite dalla Parte contraente sul cui territorio hanno luogo gli interventi.
Art. 13 Osservazione transfrontaliera
1. Gli agenti di una Parte contraente che, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione una persona che si presume abbia partecipato a un reato per il quale, secondo il diritto della Parte contraente richiesta, è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno o una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all’identificazione o alla localizzazione della summenzionata persona, sono autorizzati a proseguire l’osservazione sul territorio dell’altra Parte contraente se quest’ultima ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera, se necessario, sulla base di una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. Su richiesta, l’osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente richiesta.
2. L’autorizzazione è valida per l’intero territorio della Parte contraente richiesta e può essere vincolata a condizioni.
3. Gli agenti addetti all’osservazione in virtù del presente articolo sono:
– per il Consiglio federale svizzero: gli agenti di polizia della Confederazione e dei Cantoni nonché delle autorità doganali e del Corpo delle guardie di confine;
– per il Governo del Montenegro: gli agenti di polizia della Direzione di poli- zia.
Art. 14 Consegna sorvegliata
1. Conformemente al diritto nazionale delle Parti contraenti, una Parte contraente può autorizzare, previa richiesta dell’altra Parte contraente, l’importazione sorve- gliata o il transito sorvegliato sul suo territorio o l’esportazione sorvegliata dal suo territorio, segnatamente nei casi di traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotro- pe e precursori, armi, esplosivi, denaro falso, beni rubati o nei casi di riciclaggio di denaro. Previo accordo tra le Parti contraenti, la consegna sorvegliata può essere intercettata e in seguito rimessa in circolazione, intatta o dopo la sottrazione o la sostituzione parziale o integrale del suo contenuto. Se la merce comporta un rischio eccessivo per le persone coinvolte nel trasporto o per la popolazione, la Parte con- traente richiesta può limitarne o rifiutarne la consegna sorvegliata.
2. Al fine di evitare un’interruzione della sorveglianza, la Parte contraente richiesta assume il controllo della consegna, non appena quest’ultima passa la frontiera o in un luogo di consegna convenuto precedentemente con l’altra Parte contraente. Previa approvazione della Parte contraente richiesta, gli agenti della Parte contraente richiedente possono accompagnare gli agenti della Parte contraente richiesta durante la sorveglianza della consegna. In tal caso, gli agenti della Parte contraente xxxxxx- xxxxx sono tenuti a ottemperare agli ordini degli agenti della Parte contraente xxxxxx- sta.
Art. 15 Agenti di collegamento
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stipulare accordi relativi al distacco, a tempo determinato o indeterminato, di agenti di collegamento presso l’altra Parte contraente. Essi beneficiano dello status di agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche.
2. Lo scopo del distacco di agenti di collegamento è di migliorare e accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza nell’esecuzione di domande di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.
3. Gli agenti di collegamento prestano consulenza e assistenza senza assumere competenze ufficiali. Forniscono informazioni ed eseguono i loro compiti nell’am- bito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente che li ha distaccati.
Titolo IV: Assistenza, responsabilità, procedura e costi
Art. 16 Assistenza e rapporti di servizio
1. Le Parti contraenti concedono agli agenti dell’altra Parte contraente che operano sul proprio territorio la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.
2. Gli agenti che, in virtù del presente Accordo, operano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a ottemperare alle regole e alle prescrizioni dell’unità alla quale sono assegnati.
3. Gli agenti delle Parti contraenti restano sottoposti alla rispettiva legislazione nazionale per quanto concerne il loro rapporto di servizio o di lavoro nonché in materia disciplinare.
Art. 17 Responsabilità civile
1. La Parte contraente che ha distaccato i propri agenti è responsabile dei danni da essi causati nel corso degli interventi, conformemente al diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio hanno luogo gli interventi.
2. La Parte contraente sul cui territorio sono stati causati i danni di cui al paragra- fo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causa- ti dai propri agenti.
3. La Parte contraente, i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell’altra Parte contraente, rimborsa integralmente a quest’ultima le somme da essa versate a titolo di risarcimento alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Senza pregiudicare l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ogni Parte contraente rinuncia a chiedere il rimborso dei danni subiti di cui al paragrafo 1.
2 RS 0.191.01
Art. 18 Responsabilità penale
Nel corso dei loro interventi, gli agenti di entrambe le Parti contraenti sono parifica- ti, riguardo ai reati commessi o subiti, agli agenti della Parte contraente sul cui territorio hanno luogo gli interventi.
Art. 19 Procedura e costi
1. Le richieste concernenti informazioni, misure coordinate o altre forme di assi- stenza devono essere indirizzate in forma scritta e motivata all’autorità competente dell’altra Parte contraente. Se del caso e ove lo consenta il contenuto, la richiesta può essere inviata via fax o per posta elettronica. In casi urgenti, le Parti contraenti possono presentare la richiesta anche oralmente a condizione che sia in seguito immediatamente confermata per scritto.
2. Le autorità competenti si prestano direttamente assistenza, sempreché in virtù del diritto nazionale la richiesta d’assistenza non rientri tra le competenze delle autorità giudiziarie. Se non è competente per la sua esecuzione, l’autorità richiesta trasmette la richiesta d’assistenza all’autorità competente.
3. L’autorità competente della Parte contraente richiesta risponde il più rapidamente possibile alle richieste presentate conformemente al paragrafo 1. Se necessario, l’autorità richiesta può domandare ulteriori informazioni necessarie ai fini dell’ese- cuzione della richiesta.
4. Se la Parte contraente richiesta ritiene che l’esecuzione di una richiesta d’assi- stenza possa compromettere la propria sovranità, la propria sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato oppure violare la propria legislazione nazionale o gli obblighi derivanti da accordi internazionali, può rifiutare l’assistenza integralmente o par- zialmente. Può inoltre subordinare caso per caso l’esecuzione della richiesta a con- dizioni vincolanti per entrambe le Parti contraenti.
5. In caso di rifiuto totale o parziale della richiesta, la Parte contraente richiesta informa senza indugio e per iscritto la Parte contraente richiedente in merito alla propria decisione, indicandone i motivi.
6. Fatte salve le restrizioni di cui all’articolo 10 paragrafo 2, i costi derivanti dall’esecuzione di una richiesta sono sostenuti dalla Parte contraente richiesta.
Titolo V: Protezione dei dati e trasmissione di dati a terzi
Art. 20 Protezione dei dati
La protezione dei dati personali scambiati dalle Parti contraenti nel quadro del presente Accordo è disciplinata, nel rispetto delle vigenti legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali delle Parti contraenti, dalle disposizioni seguenti:
a. i dati sensibili su singole persone e i profili della personalità ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 19813 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automa-
3 RS 0.235.1
tica dei dati a carattere personale possono essere trasmessi unicamente se strettamente necessario e in relazione con altri dati di polizia;
b. l’uso dei dati ad opera della Parte contraente destinataria è consentito uni- camente per gli scopi indicati nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente mittente. I dati possono essere utilizzati per altri scopi soltanto previo consenso scritto della Parte contraente mittente e nel rispetto della legislazione nazionale della Parte contraente destinataria;
c. su richiesta della Parte contraente mittente, la Parte contraente destinataria la informa in merito all’uso dei dati trasmessi e ai risultati ottenuti grazie a questi ultimi;
d. i dati possono essere utilizzati da autorità giudiziarie o di polizia o da un’altra autorità preposta dalle Parti contraenti alla lotta e alla prevenzione della criminalità. Le Parti contraenti si trasmettono vicendevolmente un elenco delle competenti autorità. La trasmissione di dati ad altre autorità è consentita soltanto previo consenso scritto della Parte contraente mittente;
e. la Parte contraente mittente garantisce l’esattezza dei dati da trasmettere e controlla la necessità e la proporzionalità di una loro trasmissione, tenendo conto dello scopo perseguito. In tale contesto agisce in conformità alle di- sposizioni nazionali che potrebbero limitare la trasmissione di dati. Se risulta in seguito che sono stati trasmessi dati inesatti o non autorizzati, la Parte contraente mittente ne informa senza indugio la Parte contraente destinata- ria. Quest’ultima rettifica o distrugge immediatamente i dati;
f. la persona interessata dalla trasmissione dei dati ha il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni in merito ai dati trasmessi che la riguardano e all’uso previsto. Per il rilascio di informazioni è applicabile il diritto nazionale della Parte contraente a cui è presentata la richiesta. Se una persona desidera rice- vere informazioni sui dati che sono stati trasmessi dall’altra Parte contraente, la pertinente richiesta può essere accolta soltanto previo consenso scritto del- la Parte contraente che ha trasmesso i dati;
g. in occasione della trasmissione la Parte contraente mittente può indicare i termini di cancellazione vigenti secondo il proprio diritto nazionale. Indi- pendentemente da questi termini, i dati trasmessi sono cancellati appena non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi. La Parte contraen- te destinataria informa la Parte contraente mittente della cancellazione dei dati e dei relativi motivi. In caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati trasmessi nel quadro di quest’ultimo sono cancellati;
h. le Parti contraenti hanno l’obbligo di verbalizzare ogni trasmissione, ogni ricezione e ogni cancellazione di dati. Nel verbale sono indicati segnata- mente l’uso previsto dei dati, le autorità interessate nonché i motivi della cancellazione;
i. conformemente alla sua legislazione nazionale, la Parte contraente destinata- ria non può, nei confronti di una persona lesa, invocare a sua discolpa il fatto che l’altra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti o li abbia trasmessi
illegalmente. Se la Parte contraente destinataria è tenuta al risarcimento di un danno causato dall’uso di dati inesatti o trasmessi illegalmente, la Parte contraente mittente le rimborsa la totalità della somma versata a titolo di risarcimento;
j. le Parti contraenti sono tenute a proteggere efficacemente i dati trasmessi da ogni accesso, modifica e comunicazione non autorizzati.
Art. 21 Protezione di informazioni classificate e trasmissione a terzi
1. In caso di trasmissione di informazioni classificate in virtù della propria legisla- zione nazionale, la Parte contraente mittente stabilisce le condizioni per il loro uso. La Parte contraente destinataria garantisce la protezione richiesta per le informazioni classificate. La Parte contraente mittente può modificare in ogni momento le condi- zioni o revocare la classificazione.
2. Le informazioni classificate possono essere utilizzate unicamente dalle autorità e dai servizi competenti menzionati nell’articolo 2 che sono autorizzati a trattare tali informazioni conformemente all’articolo 20 lettera d. Le informazioni classificate possono essere trasmesse ad altre autorità o a Stati terzi soltanto previo consenso scritto della Parte contraente mittente. Tali dati possono essere trattati soltanto da persone che ne hanno bisogno per svolgere il loro lavoro e che sono autorizzate ad accedervi in virtù della legislazione nazionale.
3. Ogni violazione relativa a informazioni classificate è notificata senza indugio e per iscritto alla Parte contraente mittente.
Titolo VI: Disposizioni finali
Art. 22 Comunicazioni
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si trasmettono vicendevolmente i numeri di telefono e di fax rilevanti nonché altri indirizzi di contatto e designano, se possibile, una persona di contatto che conosca una delle lingue dell’altra Parte contraente.
2. Le autorità competenti di entrambe le Parti contraenti si informano reciprocamen- te senza indugio su ogni cambiamento importante concernente questi canali di comunicazione.
Art. 23 Lingua
Salvo intesa diversa, le autorità competenti utilizzano l’inglese per scambiarsi informazioni operative.
Art. 24 Valutazione
Un gruppo comune di esperti, costituito da eminenti rappresentanti delle Parti con- traenti, si riunisce regolarmente ed esamina i progressi compiuti nell’ambito della
cooperazione prevista dal presente Accordo, valuta la qualità di quest’ultima, discute nuove strategie e determina l’eventuale necessità di completare o sviluppare la cooperazione.
Art. 25 Accordi di esecuzione
Sulla base e nel quadro del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti possono stipulare, conformemente alla loro legislazione nazionale, ulte- riori accordi destinati all’attuazione della cooperazione di polizia.
Art. 26 Altri accordi internazionali
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali di cui sono Parti contraenti.
Art. 27 Entrata in vigore e denuncia dell’Accordo
1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti contraenti si comunicano per via diplomatica che le procedure necessarie per l’entrata in vigore prescritte dal rispettivo diritto nazionale sono soddisfatte.
2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo mediante notifica scritta per via diplomatica. L’Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione di tale notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Podgorica il 7 aprile 2016, in due esemplari originali, nelle lingue tedesca, montenegrina e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze dovute all’interpretazione del presente Accordo, è determinante il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx
Per il
Governo del Montenegro: Xxxxxx Xxxxxxxxxx