Santander Consumer Bank S.p.A.
Santander Consumer Bank S.p.A.
Direzione Generale Corso Massimo d’Azeglio 33/ E - 10126 TORINO
Codice Fiscale/R.I. di Torino 05634190010 - società partecipante al Gruppo XXX Xxxxxxxxx Consumer Bank – P. IVA 12357110019 - Codice ABI 03191
Capitale Sociale € 573.000.000 i.v. - Iscritta all’Albo delle Banche
Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l’IVASS al n. D000200005.
RICHIESTA DI CONTRATTO DI PRESTITO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTA DELLO STIPENDIO / SALARIO n.
[Versione del documento valida dal: 07/2022]
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
Qualora il contratto abbia durata fino a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell’Intendenza di Finanza di Torino n. 2/5522/91 del 30/09/1991, Estesa dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte di Torino con provvedimento n. 60065/94 del 17/05/1994). Qualora il contratto abbia durata superiore a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 601/73
1. Identità e contatti del Finanziatore / intermediario del credito
Finanziatore | Santander Consumer Bank S.p.A. |
Indirizzo | Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx 00/X - 00000 XXXXXX |
Telefono | 000 00 00 000 |
Fax | 000 00 00 000 |
Sito web |
Intermediario del credito | ❑ Agente in attività finanziaria ❑ Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB D.Lgs. 385/93 ❑ Banca |
Indirizzo | (spazio per timbro / recapito dell’intermediario del credito e numero di iscrizione Albo/Elenco) |
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2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di Contratto di credito | La “Delegazione di pagamento” è un contratto di prestito personale a tasso fisso e rata costante rimborsabile mediante trattenuta di una quota della retribuzione mensile netta. |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | Somma messa a disposizione del Cliente: euro , quale netto ricavo del finanziamento, per un valore attuale del finanziamento di euro (montante lordo meno interessi), al netto delle spese gravanti sul finanziamento di cui importo per estinzione precedenti finanziamenti: euro . (L'importo può variare in funzione del momento di perfezionamento del contratto di finanziamento). |
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. | Con il contratto di prestito, una somma viene erogata in un’unica so- luzione dal Finanziatore al Cliente a mezzo bonifico bancario o tramite assegno, da cui viene sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Cliente abbia già ottenuto dal Finanziatore, quali prefinanziamenti e/o antici- pazioni e/o acconti. Il Cliente si impegna a restituire tale somma av- valendosi della facoltà di delegare quote del suo stipendio a tasso fisso, uguali, mensili e consecutive. L'erogazione avverrà entro 15 giorni dal ricevimento del benestare al finanziamento da parte del- l’Amministrazione da cui il Cliente dipende. |
Durata del Contratto di credito | mesi |
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazi | Rate da pagare: importo rata: euro ; numero rate: ; periodicità della rata: mensile. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla fran- cese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi de- crescenti e quote di capitale crescente |
Importo totale dovuto dal consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito. | La somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito, ossia il montante lordo del finanziamento, è pari a : euro, compren- sivo delle voci elencate nella sezione 3, voce TAEG, del presente modulo. • L’importo totale dovuto dal consumatore è composto dalle se- guenti voci: • netto erogato: euro i) interessi: euro a) Commissioni di istruttoria per le attività di: Adeguata verifica della clientela - Valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrat- tuale e contrattuale - Raccolta del benestare a procedere da parte dell’Ente o Istituto erogante la pensione - Eventuali spese per atti- vazione pratica se richiesta dall'Ente Pensionistico - Liquidazione del finanziamento: euro b) Provvigioni all’intermediario del credito per le attività di: Ri- cerca e Attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente - Caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dal- l’Ente Pensionistico - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Notifica del contratto presso l’Ente o Istituto Erogante la Pensione - Assol- vimento degli obblighi di identificazione connessi al D.Lgs. 231/07 per quanto di competenza - Assistenza al cedente negli adempi- menti antecedenti all'erogazione del prestito: euro. Nes- suna somma deve essere versata direttamente dal Cliente all’Intermediario del credito. c) Imposte e tasse: euro d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria: GRATUITE e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto: GRATUITA |
Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per otte- nere il credito. | Il Cliente prende atto che il Trattamento di Fine Rapporto rimane vin- colato a garanzia del rimborso del prestito. |
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3. Costi del credito
Tasso di interesse | TAN % (tasso fisso) È calcolato con riferimento all’anno solare composto di 12 mesi uguali. In caso di accodamento di una o più quote, gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale della rata, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale. |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, cal- colata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | TAEG %. (tasso fisso). È calcolato a norma del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli inte- ressi e di tutti i costi riportati di seguito. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Xxxxxxx e Finanziatore adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (sezione 3.1 del presente modulo). Del TAEG fanno parte le seguenti componenti (per la cui descrizione si ri- manda alla sezione 2 del presente modulo): i) Interessi = euro a) Commissioni di istruttoria = euro b) Provvigioni all’Intermediario del credito = euro. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cliente all’Intermediario del credito. c) Imposte e Tasse = euro d) Spese per le comunicazioni periodiche, con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria = GRATUITE e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto: GRATUITA |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 1) un'assicurazione che garantisca il credito 2) e/o un altro Contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi ac- cessori, questi non sono inclusi nel TAEG. | 1) Si: Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950 , il contratto dovrà essere assistito da un contratto di assicurazione sulla vita e da un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza Ramo Credito). 2) No. |
3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito | Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.: fino all’importo massimo di Euro 20,00. |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati | Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare uni- lateralmente i prezzi e le altre condizioni, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comu- nicati al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole pre- ventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni pre- cedentemente applicate. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le pre- scrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente. |
Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conse- guenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di mora pari a zero. |
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4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. | Si. Il diritto di recesso si esercita entro quattordici giorni dall'erogazione del finanziamento con l'invio di un' apposita comunicazione al Finanziatore tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o raccomandata A/R indirizzata a |
Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 | |
Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta | |
elettronica a xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 011 | |
000.00.000, a condizione che sia confermata mediante lettera | |
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore | |
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se | |
consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini suindicati. | |
L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per | |
provare l’esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni | |
dal suo ricevimento. | |
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qual- siasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | Si. Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il fi- nanziamento, in tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore: - il capitale residuo - gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturati in sede di conteggio di estinzione. Oltre al rimborso delle voci di cui sopra, il Finanziatore provvederà a rimborsare i seguenti oneri: - Commissioni di istruttoria (v. sezione 3 del presente modulo lett. a); - Provvigioni all'intermediario del credito (v. sezione 3 del presente modulo lett. b). Il Cliente avrà il diritto al rimborso dei predetti oneri secondo la curva degli interessi riveniente dal Piano di Ammortamento (colonna "Quota Interessi"). Al fine di determinare l'importo oggetto di rimborso ai sensi del predetto criterio, verrà calcolato il peso percentuale (x) degli inte- ressi non ancora maturati alla data di rimborso anticipato rispetto (y) all'intero ammontare degli interessi riportati nel Piano di Ammorta- mento. Tale percentuale verrà poi applicata all'ammontare delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione al fine di determi- nare la quota rimborsabile. |
- spese per le comunicazioni periodiche (v. sezione 3 del presente mo- dulo lett. d) comunque GRATUITE. Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estin- zione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri di cui alla sezione 3 del presente modulo ivi indicati alle lett. c) Imposte e tasse, e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto (comunque GRA- TUITE), già interamente maturate in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento. Inoltre l'indennizzo per il Finanziatore non può superare l'1,00 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del con- tratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di cre- dito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa pre- determinata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente cor- risponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Inoltre l'indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui il rimborso antici- pato del credito prima della scadenza del Contratto sia determinato dal perfezionamento di un nuovo contratto di delegazione di paga- mento con il Finanziatore. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 Codice Civile - c.d. portabilità del fi- nanziamento senza oneri a carico del delegante art. 120 quater TUB.). | |
Consultazione di una banca dati Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratui- tamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comuni- taria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | |
Diritto a ricevere una copia del Contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di otte- nere gratuitamente copia del Contratto di credito ido- nea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il Finanzia- tore, al momento della richiesta, non intende conclu- dere il Contratto. |
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La/il Sottoscritta/o nata/o a il / / , codice fiscale dichiara di aver ricevuto copia delle Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori avente n° ed i relativi allegati, precedentemente alla presente richiesta di contratto.
Data IL CLIENTE
Santander Consumer Bank S.p.A.
Direzione Generale Corso Massimo d’Azeglio 33/ E - 10126 TORINO
Codice Fiscale/R.I. di Torino 05634190010 - società partecipante al Gruppo XXX Xxxxxxxxx Consumer Bank – P. IVA 12357110019 - Codice ABI 03191
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Allegato alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” relative alla richiesta di contratto di prestito mensile con delegazione di pagamento di quota dello stipendio/salario
[Versione del documento valida dal: 07/2022]
Tabella per l’esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione/ delegazione di pagamento.
XXXX (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale) | % | ||
Componenti del TAEG: | definizioni: | in caso di estinzione anticipata del prestito: | |
TAN (Xxxxx Xxxxx Nominale) | % | Tasso d’interesse applicato dal Finan- ziatore calcolato su base annua. | Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli in- teressi non ancora maturati. |
Commissioni di istruttoria | € | Importi addebitati al cliente a coper- tura delle spese sostenute dal Finan- ziatore nella fase iniziale di erogazione del prestito per l’impianto della pra- tica. | Rimborsabili secondo la curva degli interessi riveniente dal Piano di Ammortamento (colonna "Quota Inte- ressi"). |
Imposte e Tasse | € | Importi addebitati al cliente a coper- tura delle spese sostenute dal Finan- ziatore per l’assolvimento degli oneri fiscali. | Non rimborsabili. |
Provvigioni all’Intermediario del credito | € | Commissioni riconosciute agli inter- mediari del credito addebitate diretta- mente al cliente per attività preliminari alla concessione del prestito. | Rimborsabili secondo la curva degli interessi riveniente dal Piano di Ammortamento (colonna "Quota Interessi"). |
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
MONTANTE (debito complessivo) | € |
INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata) | € |
COSTI (Imposte e tasse, spese invio lettera conferma contratto trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento) | € |
COMMISSIONI E PROVVIGIONI (Commissione di istruttoria e provvigioni di intermediazione trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto) | € |
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al cliente) | € |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL PRIMO ANNO ( ) /12a RATA | |
(+) Debito residuo lordo al * | € |
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € |
(-) Commissioni e provvigioni da restituire al cliente | € |
(+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata | € |
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento | € |
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO ( ) /24a RATA | |
(+) Debito residuo lordo al * | € |
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € |
(-) Commissioni e provvigioni da restituire al cliente | € |
(+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata | € |
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento | € |
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO ( ) /36a RATA | |
(+) Debito residuo lordo al * | € |
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € |
(-) Commissioni e provvigioni da restituire al cliente | € |
(+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata | € |
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento | € |
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO ( ) /48a RATA | |
(+) Debito residuo lordo al * | € |
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente | € |
(-) Commissioni e provvigioni da restituire al cliente | € |
(+) Eventuale indennizzo per estinzione anticipata | € |
(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il finanziamento | € |
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. |
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Assistenza diretta al Consumatore
Il Finanziatore fornisce al Cliente/Consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito offerto sia adatto alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria. Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione del Consumatore per l’esercizio del diritto di recesso, il Consumatore può rivolgersi ai recapiti di telefono, fax, e-mail, indicati dal Finanziatore nella Sezione 1 del documento “Informazioni europee di" base sul credito ai consumatori”, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 09:00 alle 17:30.
Il Consumatore ha altresì a disposizione l’assistenza diretta su tutto il territorio nazionale nei locali aperti al pubblico della Rete di Agenti in attività finanziaria e di Intermediari ex. Art. 106 TUB, convenzionati con il Finanziatore.
CREDITO CONSAPEVOLE
Il consumatore potrà effettuare una simulazione in merito alla sostenibilità degli impegni finanziari che eventualmente as- sumerà, cioè capire se la propria situazione finanziaria è compatibile con la rata che si impegnerà a pagare, consultando sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx la Sezione “Credito consapevole”, che rinvia al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, messo a punto proprio a questo scopo da Assofin, l’associazione di categoria degli intermediari finanziari. In caso di difficoltà economiche (perdita del lavoro, impossibilità di pagare una o più rate del finanziamento), il consumatore non dovrà esitare a contattare il Finanziatore, rappresentandogli con precisione e chiarezza la situazione di difficoltà e le relative cause, in modo da verificare con quest'ultimo se vi siano soluzioni che permettano di superare il problema insorto.
Il mancato, parziale o ritardato pagamento delle rate può determinare gravi conseguenze per il Cliente. Oltre alla possibile attivazione dei rimedi contrattuali concessi alla Banca e, in particolare, la decadenza dal beneficio del termine e/ o la risoluzione per inadempimento, che comporterebbero il rimborso in un'unica soluzione del credito concesso potrebbero determinarsi: a) ulteriori aggravi economici per il cliente (interessi di mora, applicazione di penali ed altri oneri indicati nel paragrafo 3.1 del SECCI nella Sezione denominata "Costi in caso di ritardo nel pagamento"); b) l'attivazione di procedure di recupero del credito e di procedure esecutive che potrebbero determinare il pignoramento e la successiva vendita dei beni che costituiscono il patrimonio del cliente.
In ogni caso, èopportuno che il consumatore valuti con attenzione l’impegno futuro di adempiere alle obbligazioni del con- tratto, anche in relazione alle proprie capacità patrimoniali e di reddito.
Per tutelare i propri diritti, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e il mondo bancario. Per sapere come utilizzare questo servizio è possibile con- sultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure la Guida pratica disponibile presso le filiali della banca e nella sezione dedicata presente sul sito www.santanderconsume.rit. Al fine di conoscere meglio i diritti e le tutele relative al contratto in oggetto, la invitiamo a consultare le ulteriori Guide pratiche disponibili presso le filiali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx- trasparenza.
DIRITTO DI RECESSO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Ai sensi della legge (art. 125-ter, D. Lgs. N. 385/1993),il Delegante può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di erogazione del finanziamento. Il Delegante che recede ne dà comunicazione all’Istituto Mu-tuante inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra un' apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Delegante alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Delegante stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all’operazione di cui ha volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro i termini contrattuali previsti. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.
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Che cos’è il prestito con delegazione di pagamento?
È un prestito personale estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all’Intermediario finanziatore (art. 1269 e 1723 2° comma del Codice Civile), previo conferimento da parte del Cliente, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro.
Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi.
Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del Cliente ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all’intermediario cessionario. A garanzia del prestito, il Cliente si obbliga a stipulare polizze assicurative che vengono emesse ad esclusivo beneficio del Finanziatore, contro il rischio morte e a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento. Per tutte le condizioni assicurative relative alla copertura rischio morte si rimanda comunque alla modulistica contrattuale e di trasparenza fornita dalla Compagnia Assicurativa. Il Cliente può chiedere, salve le opportune valutazioni del Finanziatore, una anticipazione sul prestito in corso di istruttoria, i l cui importo in caso di esito positivo sarà decurtato dal netto ricavo del prestito stesso. In caso di mancato perfezionamento del contratto, il Cliente sarà comunque tenuto a restituire l’anticipazione eventualmente ricevuta. Per l’anticipazione si rimanda a contratti e a condizioni economiche diverse ed autonome rispetto al contratto di prestito. L’importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all’aver ottenuto il benestare, oppure al rilascio dell’atto di delega da parte del datore di lavoro dal quale il Cliente dipende, e comunque allorquando l’Intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l’idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito; dal netto ricavo, oltre alle anticipazioni sul finanziamento, saranno decurtate le somme necessarie ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento. I contratti possono essere conclusi mediante l’intervento della rete degli Agenti in Attività Finanziaria, ovvero di intermediari ex art. 106 TUB con noi convenzionati. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità: per tale attività, il Cliente non avrà alcun costo aggiuntivo se non quanto previsto dal contratto di prestito.
Rischi tipici dell’operazione
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• l’impossibilità del Cliente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, in quanto il prestito è a tasso fisso;
• la possibilità per l’Intermediario finanziario di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 del Codice Civile, ovvero dichiarare risolto ex art. 1456 del Codice Civile il contratto nelle ipotesi di mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal contratto.
Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione
• Finanziamento lordo: la somma delle rate del finanziamento.
• Netto ricavo: l’importo netto da versare al Cliente, è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nel contratto e l’eventuale deduzione della somma da corrispondere per estinzione di precedenti prestiti.
• Delegazione di pagamento pro-solvendo: indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento ma il Cliente non è liberato della sua obbligazione sin quando il Cessionario non abbia ottenuto il pagamento.
• Ammortamento: piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
• Ammortamento a scalare: modello di piano di rimborso detto “alla francese”, che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
• TAN (Tasso Nominale Xxxxx): il tasso d’interesse che remunera il capitale erogato, ad interessi anticipati ed attua- lizzati a scalare mensilmente. È calcolato sul capitale lordo mutuato, considerando l’anno solare composto di 12 mesi uguali.
• TEG (Tasso Effettivo Globale): indice valido ai fini delle rilevazioni del tasso usurario, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua del costo complessivo del finanziamento.
• XXXX (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale): il tasso annuo che comprende tutte le spese e gli oneri contrattuali oltre il TAN. È un indicatore sintetico convenzionale del costo totale del finanziamento. Indica il costo del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Calcolato con modalità se- condo norma del D.M. del Tesoro 8/7/1992 e successive modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12, comprensivo dei costi indicati nel modello delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
• Interessi di mora: maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
• Istruttoria: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
• Commissioni di istruttoria: costi sostenuti dall’Intermediario per l’espletamento delle attività inerenti la stipula del con- tratto.
• Agente in Attività Finanziaria: il soggetto iscritto nell’Elenco professionale, che propone i prodotti finanziari delle società Intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti.
• Intermediario ex Art. 106 TUB: il soggetto iscritto all’Albo professionale ex Art. 106 del TUB, che distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società Intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti.
,
Condizioni Generali Assicurative della Compagnia Assicurativa: il plico delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla copertura rischio morte, fornite dalla Compagnia che rilascia la copertura assicurativa, contenente la specifica modulistica contrattuale e di trasparenza.
• Provvigioni dell'intermediario del credito: corrispettivo per l’attività di intermediazione.
fornite dalla Compagnia che rilascia la copertura assicurativa, contenente la specifica modulistica contrattuale e di trasparenza.
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
•
Tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi
È parte integrante del presente allegato.
RICHIESTA DI CONTRATTO DI PRESTITO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTA DELLO STIPENDIO/SALARIO
Richiesta DELEGA n.
Con la presente scrittura privata, fra:
Versione del documento valida dal: 07/2022
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. - IN SEGUITO DENOMINATA CESSIONARIO O MUTUANTE O FINANZIATORE - CAPITALE SOCIALE € 573.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO, SEDE LEGALE CORSO MASSIMO D’AZEGLIO 33/E, 10126 TORINO, TEL. 011/00.00.000, FAX 011/00.00.000, SITO INTERNET XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXX.XX, INDIRIZZO DI POSTA ELET-TRONICA XXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXXXXXXX.XX, C.F. 05634190010 - SOCIETA' PARTECIPANTE AL GRUPPO XXX XXXXXXXXX CONSUMER BANK - P. IVA 12357110019 - NUMERO DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE BANCHE: 5496, CODICE ABI: 03191, CODICE CAB: 01000, APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO
Santander Consumer Bank, codice Gruppo: 3191.4, capogruppo di Gruppo Bancario, soggetta all’attività di di-rezione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A., Madrid,aderente al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – atto pub-blico stipulato a Torino il 13/04/2006, rogito Notaio Xxxxx Xxxxxxxxx, rep. n. 11.007/1.921 e registrato a Torino il 14/04/2006,
ed il Sig. nato a
Documento d'Identità nr
Dipendente dell’amministrazione:
(in seguito denominato “Delegante”), C.F.
il
data di emissione
residente in
e luogo
C.A.P.
in Via/Piazza
valido sino a
Si conviene e si stipula quanto appresso:
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Il Delegante, con la sottoscrizione della presente richiesta di contratto, richiede al Finanziatore la concessione di un prestito che intende rimborsare me- diante cessione pro solvendo di quote del suo stipendio (di seguito il “contratto” o il “finanziamento”). Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta da parte del Finanziatore della presente richiesta di finanziamento o comunque con l'erogazione del finanziamento. La richiesta di contratto è costituita dal modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” contenente le condizioni economiche del finanziamento e dalle presenti clausole contrattuali. Con il contratto di prestito, una somma viene erogata in un'unica soluzione dal Finanziatore al De- legante a mezzo bonifico bancario o tramite assegno, da cui viene sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Delegante abbia già ottenuto dal Finanziatore, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti. Il Delegante si impegna a restituire tale somma mediante la cessione pro-solvendo di quote del suo stipendio a tasso fisso, uguali, mensili e consecutive. L'erogazione avverrà entro 15 giorni dal ricevimento del benestare al finanziamento da parte dell’Amministrazione da cui il Delegante dipende.
2. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO – TAN: il Delegante dipendente da assunto il con qualifica di con retribuzione mensile netta di €. , valendosi della facoltà di delegare una quota della sua retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge (artt. 1198, 1269 e 1723 C.C.), si dichiara debitore a titolo di prestito nei confronti dell’istituto Mutuante dell’importo lordo mutuato/finanziato di € di cui € per estinzione di precedenti finanziamenti (L'importo può variare in funzione del momento di perfezionamento del contratto di finanziamento) che si obbliga con il presente atto a restituire mediante nr.
quote/rate del suo stipendio uguali, mensili e consecutive di € ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti dal Testo Unico n. 180/50 e successivo regolamento e dall'art. 1198 del Codice Civile. Per effetto di quanto sopra la durata del presente contratto è pari a mesi salve le ipotesi di cui ai suc- cessivi articoli 11 e 12. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) del %, lett. (i) indicata al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Con- sumatori”, fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato con riferimento all’anno solare composto di 12 mesi uguali, a scalare mensilmente, pari a complessivi € per l'intera delegazione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € . Il Delegante autorizza l’Istituto Mutuante a detrarre da detta somma l'importo
necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento e/o gli importi che il Delegante abbia già ottenuto, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti, riferiti all’operazione
oggetto del contratto. In caso di accodamento di una o più quote,gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale della rata, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale.
3. COSTI A CARICO DEL DELEGANTE, NETTO RICAVO E DECORRENZA: le somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”: lett.
a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all’Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria, e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto, sono a carico del Delegante e verranno trattenute dall’ Istituto Mutuante, all’erogazione del finanziamento. Pertanto per effetto delle detrazioni degli interessi di cui al precedente articolo 2 e delle somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” lett. a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all’Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria, e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto, il Netto ricavo del Prestito ovvero la somma effettivamente erogata al Delegante, ammonterà ad €. , al lordo di eventuali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti, riferiti all’operazione oggetto del contratto. Il piano di rimborso inizia a decorrere trascorsi trenta giorni dalla data di erogazione, ma può essere soggetto a variazione in base alla tempistica dell'Amministrazione dalla quale il Delegante dipende.
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4. ASSICURAZIONI: Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio dell'Istituto Mutuante e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza Ramo Credito). A tal riguardo, ferma restando la facoltà del Delegante di proporre polizze assicurative di propria scelta, purché conformi alle caratteristiche che l'Istituto Mutuante ha riportato nell’allegato fornito con le Informazioni europee di base sul Credito ai consumatori in fase precontrattuale, il Delegante, mediante la sottoscrizione del presente contratto di prestito, prende atto e riconosce che l'Istituto Mutuante sottoscrive autonomamente – sopportandone interamente il costo – una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che saranno mantenute in essere per tutta la durata del finanziamento. Ove non si sia avvalso della facoltà di cui sopra, il Delegante fornisce il proprio consenso alle suddette coperture e, ove previsto, sottoscrive la documentazione contrattuale predisposta dalla Compagnia di Assicurazione in qualità di soggetto assicurato. In caso di decesso del Delegante, la polizza vita sottoscritta dall'Istituto Mutuante estinguerà il debito, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi del Delegante salvo i casi previsti dalle condizioni di assicurazione. Al verificarsi di un sinistro garantito dalla polizza Ramo Credito sottoscritta dall'Istituto Mutuante, per le somme corrisposte a quest’ultimo, la Compagnia di Assicurazione resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione dell'Istituto Mutuante medesimo nei confronti del Delegante - e dei relativi aventi diritto, dell’Amministrazione o altro ente, se diverso, quale depositario del T.F.R., del Fondo
Pensione e di altro Ente di previdenza obbligatoria.
5. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE: il Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) del presente contratto è pari a % (TASSO FISSO) ed è indicato al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. E’ calcolato a norma del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui all’articolo 2 e di tutti i costi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 del contratto. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Delegante e Istituto Mutuante adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Delegante è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui al successivo art. 9.
6. TASSO EFFETTIVO GLOBALE: il Tasso Effettivo Globale (TEG) relativo al presente contratto è pari al %: è il tasso valido ai fini delle rilevazioni della legge sull’usura. ed è calcolato secondo le vigenti istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia.
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO – MANDATO ALL’AMMINISTRAZIONE: per il rimborso del presente finanziamento il Delegante conferisce al proprio datore di lavoro da cui dipende mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 comma 2 del Codice Civile, per prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota/somma prevista dal finanziamento, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare entro il 5 di ciascun mese tali importi mensili alla Santander Consumer Bank S.p.A. con bonifico sulle coordinate IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000. L’Istituto Mutuante potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.
8 TABELLA DI AMMORTAMENTO: il Delegante ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto su sua richiesta e senza spese una tabella di ammortamento riportante gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.
9. INTERESSI DI XXXX: nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del prestito a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli interessi di mora al tasso
indicato al punto 3.1 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto dalla scadenza delle singole rate sino al momento del pagamento, e saranno calcolati in conformità ad un anno civile di 365 giorni, per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica. E’ impregiudicata la facoltà dell’Istituto Mutuante di considerare risolto il contratto per ina- dempimento ai sensi di legge (art. 1456 comma 2 Codice Civile).
10. MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto attribuiranno all’Istituto Mutuante la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 del Codice Civile, l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute.
11. ESTINZIONE ANTICIPATA: il Delegante ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. Se il Delegante rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del Contratto, l'indennizzo per l’Istituto Mutuante non può superare l'1,00 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Delegante avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un
xxxxx di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Inoltre l'indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui il rimborso anticipato del credito prima della scadenza del Contratto sia determinato dal perfezionamento di un nuovo contratto di delegazione di pagamento con il Finanziatore. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 del Codice Civile -
c.d. portabilità del finan-ziamento senza oneri a carico del Delegante ex art. 120 quater del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – Testo Unico Bancario (TUB). Il Delegante che desidera rimborsare anticipatamente il prestito deve effettuare richiesta scritta all’Ufficio Assistenza Clienti di Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo d’Azeglio 33/E –00000 Xxxxxx (XX), oppure al fax 000 0.00.00.000 o per posta elettronica xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prestito al Cessionario, indicando la data di chiusura e il recapito (oppure la e-mail) di invio del conteggio prescelti. Il Cessionario invierà nei termini di legge xxx xxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx, oppure via mail, il conteggio richiesto e il Delegante potrà effettuare l’estinzione del prestito a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dal Cessionario nel conteggio.
12. DIRITTO DI RECESSO DEL DELEGANTE: il Delegante può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di erogazione del finanziamento. Il Delegante che recede ne dà comunicazione all’Istituto Mutuante inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra un' apposita comunicazione tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante posta elettronica a xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante
entro i termini suindicati. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Delegante alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Delegante stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all’operazione di cui ha volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro i termini contrattualmente previsti. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.
13 TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO:in caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto l’Istituto Mutante provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Delegante avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni del presente contratto.
14. CONDIZIONI DI EROGABILITA’: il Delegante non potrà richiedere il versamento del netto ricavo del prestito se prima non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della Delegazione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Delegante dipende. L'erogazione avverrà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.
15. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) E PENSIONE: la delegazione estenderà i suoi effetti sul trattamento di fine rapporto (TFR), sull'even- tuale liquidazione della prestazione, ai sensi del successivo art. 19 e sulle somme dovute al Delegante una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato. A tal fine, il Delegante consente che l'Amministrazione delegata trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento con esclusivo riferimento al debito residuo. Qualora l’importo del TFR, della liquidazione della prestazione e le altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del finanziamento, il Delegante autorizza l’Istituto Mutuante a estendere gli effetti della delegazione sull'assegno di quiescenza qualora sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Delegante medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Delegante inoltre, per la durata della delegazione si impegna a non avvalersi del diritto di anticipazione del TFR, come previsto dal comma 6 dell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui ap- plicabile.
16. IMPEGNO DEL DELEGANTE: ai sensi di legge (Art. 1462 del Codice Civile), il Delegante si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se
non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Delegante avesse indebitamente pagato.
17. CAMBIAMENTO DEL DATORE DI LAVORO: nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Delegante dà facoltà ed autorizza sin da ora l’Istituto Mutuante a trattenere quanto dovuto ai fini dell’estinzione del finanziamento sul TFR, sull'eventuale liquidazione della prestazione, ai sensi del successivo art. 19 e sulle somme dovute al Delegante una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato liquidate dalla precedente Amministrazione e spettanti al Delegante. Qualora l’importo del TFR, della liquidazione della prestazione e le altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del finanziamento, il Delegante autorizza l’Istituto Mutuante a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto previsto ai sensi dell’art. 15 del presente contratto. Agli effetti di cui sopra il Delegante si obbliga a comunicare ogni variazione della sua residenza all’Istituto Mutuante, nonché all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente delegazione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.
Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui l’Istituto Mutuante potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Delegante.
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18. RICHIAMO ALLE ARMI: in caso di richiamo alle armi del Delegante, la delegazione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero liquidate al Delegante medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventuale altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo all’Istituto Mutuante.
19. FONDO PENSIONE: in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Delegante fosse iscritto ad un fondo pensione, con il presente contratto autorizza l’Istituto Mutuante, conferendo a que- st’ultimo per quanto occorra e ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. A tal fine il presente contratto sarà notificato al fondo pensione cui il Delegante dichiari di aderire. Nel caso in cui il Delegante trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin da ora l’Istituto mutuante a notificare il contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta cui l’Istituto mutuante potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Delegante.
20. PROCEDURE CONCORSUALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di
lavoro, l’Istituto Mutuante potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme delegate in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Delegante, il quale rinunzia espressamente a favore dell’Istituto Mutuante e fino a completa estinzione della delegazione, alla facoltà di richiedere l'intervento del fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Xxxxxxxxx s'impegna fin d'ora a tenere indenne l’Istituto Mutuante da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria, nonché per l'ammissione al passivo in caso di fallimento di quest'ultimo.
21. COMUNICAZIONI PERIODICHE: l’Istituto Mutuante invia gratuitamente al Delegante alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all’anno, apposita comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Delegante, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga all’Istituto mutuante entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione analitica da parte del Delegante. Il Delegante può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comu- nicazione, intesa quale possibilità per il Delegante di accedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Delegante ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione e/o servizio. Il Delegante, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Delegante potranno essere addebitati i soli costi indicati nel Modulo sulle Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori.
30 (trenta) giorni,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, co-
22. RECLAMI: il Delegante potrà rivolgersi all’Ufficio Reclami di Santander Consumer Bank S.p.A., inviando reclamo scritto a Santander Consumer Bank S.p.A., Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxxxx oppure al fax 000 000 00 000 o per posta elettronica a xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata :reclami.san- xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Se il Delegante non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 60 (sessanta) giorni,prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Delegante potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere presso le filiali della Banca d’Italia.
stituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
L’Istituto Mutuante è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. Ai sensi della normativa vigente,costituisce condizione di procedibilità di un’az- ione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
23. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI: Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Delegante sono indicate dall’Istituto Mutuante nel Modulo Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori. L’Istituto Mutuante, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, ammini- strativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Delegante per tali comunicazioni. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Delegante per iscritto o me- diante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Delegante, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB).
Il Delegante, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'ap- plicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Delegante non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Delegante.
24. FORO, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE: il Foro competente a dirimere le eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Delegante-con- sumatore. Il Delegante elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, la suindicata residenza o alternativamente l'amministrazione dalla quale dipende o altro domicilio da lui segnalato. S'impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.
I rapporti fra le Parti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
25. IMPOSTE E TASSE: La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cedente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l’opzione per l’applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi.. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del Delegante, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dall’Istituto Mutuante.
26. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: il Delegante dichiara di aver ricevuto, in tempo utile e prima della conclusione del contratto, copia di: Informativa sulla privacy; modulo
“Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”; Tabella contenente la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
27. CONTROLLI SULL’ISTITUTO MUTUANTE: il Delegante prende atto che l’Istituto Mutuante è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
28. CESSIONE: Il Delegante autorizza sin da ora il Cessionario a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Delegante potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Cessionario.
Il Finanziatore notifica individualmente al Delegante la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge.
Data IL DELEGANTE
Luogo
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole: art. 1 Conclusione del contratto; art. 2 Condizioni del finanziamento – T.A.N.; art. 3 Costi a carico del Delegante, netto ricavo e decorrenza; art. 4 Assicurazioni; art. 7 Modalità di pagamento
– mandato all’amministrazione; art. 9 Interessi di mora; art. 10 Mancato pagamento delle rate e decadenza dal beneficio del termine; art. 11 Estinzione anticipata; art. 13 Tempi di chiusura del rapporto; art. 14 Condizioni di erogabilità; art. 15 Cessazione del rapporto di lavoro, trattamento di fine rapporto (TFR) e pensione; art. 16 Impegno del Delegante; art. 17 Cambiamento del datore di lavoro; art. 19 Fondo pensione; art. 21 Comunicazioni periodiche; art. 22 Reclami; art. 23 Determi- nazione e modifica delle condizioni; art.24 Foro, elezione di domicilio e legge applicabile; art. 26 Informativa precontrattuale; art. 28 Cessione.
Data IL DELEGANTE Per autentica delle firme del Delegante e per conferma della rilevazione dei dati
personali ai sensi di legge (D. Lgs. 231/2007).
IL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL’IDENTIFICAZIONE
Comunicazioni al Delegante – Le comunicazioni contrattuali saranno inviate gratuitamente al Delegante, ai sensi di legge e per gli effetti dell’art. 21 del contratto, a mezzo lettera.
Se il Delegante vuole ricevere le comunicazioni contrattuali a mezzo e-mail, gratuitamente, deve indicarlo nello spazio seguente:
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
In ogni momento del rapporto, il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
Data IL DELEGANTE