ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990
per l'attuazione degli interventi relativi al Controllo/Eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturazione degli habitat con specie autoctone nella ZSC ITB40023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla
TRA
La Città Metropolitana di Cagliari, Settore Pianificazione Territoriale (di seguito denominata CMCA) con sede e domicilio fiscale in Cagliari, xxxxx Xxxxx 00, Partita IVA 00510810922, legalmente rappresentata dal Dirigente del settore Pianificazione, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx……………..
E
L’Agenzia Regionale Forestas, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, viale Xxxx Xxxxxxx, Partita IVA 02629780921, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale
Premesso che
- La Città Metropolitana ha ottenuto un finanziamento a valere sui Fondi “POR FESR 2014-2020” -azione 6.5.1 per la realizzazione della proposta progettuale “Controllo di specie alloctone invasive. Interventi e attività di sensibilizzazione per la tutela della biodiversità”, costituita da più interventi, uno dei quali denominato “Controllo/Eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturazione degli habitat con specie autoctone” interessante la ZSC ITB40023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla;
- Il progetto prevede che venga effettuata l'eradicazione di taxa vegetali alieni invasivi, seguita da ripristino ambientale attraverso la rinaturazione con taxa vegetali autoctoni e caratteristici degli habitat naturali;
- Come indicato nella stessa proposta progettuale, detto intervento verrà realizzato unitamente all’Agenzia regionale FORESTAS e l’Università degli Studi di Cagliari – Centro Conservazione Biodiversità (Unica-CCB) ciascuna nel rispetto dei propri compiti istituzionali;
- l’accordo rispetta i presupposti di cui all’art. 5 comma 6 del D.lgs. n.50/ in quanto:
a) le attività previste sono di interesse comune per tutti e tre gli enti coinvolti, in quanto rientrano nella mission di ciascuno
b) il servizio oggetto del presente accordo è di interesse pubblico, in quanto finalizzato alla salvaguardia degli habitat e della biodiversità in un contesto particolarmente delicato e importante quale è l'area umida metropolitana di Santa Gilla
c) i movimenti finanziari previsti sono esclusivamente rimborsi forfetari delle spese che saranno sostenuti dall'Agenzia Regionale Forestas
d) le attività oggetto dell’accordo sono esercitate da Forestas sul Mercato libero in misura inferiore al 20% del volume globale
Tutto cio premesso si stipula quanto segue
ART.1 - Oggetto
1. Le finalità del presente accordo sono quelle di definire i compiti delle parti per poter realizzare l'intervento di “Controllo/Eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturazione degli habitat con specie autoctone” nella XXX XXX00000 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla, finanziato come riportato nella Determinazione RAS 399 del 17.06.2019.
ART.2 - Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività La CMCA si impegna:
-a prestare il supporto tecnico e amministrativo per l'attuazione dell'intervento;
-a coordinare e gestire le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, mediante il responsabile scientifico del progetto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, espletando le procedure di gara per gli affidamenti dei lavori servizi e forniture necessarie per la realizzazione delle azioni di competenza;
-a predisporre un disciplinare con l'indicazione delle località e relative specifiche qualitative e quantitative delle specie da piantumare;
Si impegna, inoltre, a versare all'Ente Foreste la somma massima di € 130.000,00 (centotrentamila/00), determinata forfetariamente e necessaria al ristoro parziale delle spese vive che dovranno essere sostenute dall'Agenzia Forestas per l'attuazione delle attività previste.
L'Agenzia Regionale FORESTAS si impegna:
- alla raccolta (unitamente a UNICA-CCB) del germoplasma delle specie vegetali individuate da UNICA – CCB,
- al trattamento e alla moltiplicazione del germoplasma presso le sue strutture per la produzione di circa 60.000 unità
- al trasporto dalle sue strutture ai luoghi di intervento ed alla piantumazione nelle aree individuate da UNICA-CCB e qualora necessario all'irrigazione di soccorso.
Le piante saranno prodotte e piantumate in 2 fasi successive la prima per un totale di circa 40.000 unità entro l'autunno 2021 (le specie e il relativo numero per specie saranno definite a seguito dei sopralluoghi che saranno effettuati da UNICA-CCB).
La seconda per un totale di circa 20.000 unita entro l'autunno 2022 (le specie e il numero saranno definite dopo aver valutato i risultati della prima fase) per effettuare rinforzi di popolazione e ripristinare eventuali fallanze e morie.
L'Agenzia Regionale FORESTAS opererà quanto alle azioni, alle modalità, alla tempistica in stretto accordo con il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx funzionario responsabile scientifico degli interventi individuato dalla Città Metropolitana di Cagliari e sotto la supervisione scientifica di UNICA-CCB.
ART.3 - Durata e decorrenza dell'Accordo
L'operatività e gli effetti del presente accordo decorrono dalla data in cui viene apposta l’ultima firma in formato digitale. Il termine di conclusione è fissato al 31 dicembre 2022.
ART.4 – Spese
1. Per le attività oggetto del presente Accordo, la Città Metropolitana verserà all'Agenzia Forestas, a titolo di rimborso delle spese vive sostenute (come si evince dal prospetto dei costi effettivi allegato al presente Accordo) per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nel limite massimo di € 130.000,00 (centotrentamila/00 - fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72).
2. L'Agenzia Xxxxxxxx si impegna a rendicontare periodicamente le spese vive sostenute mediante dettagliata relazione a cura del responsabile. Sono ammesse a rendicontazione le seguenti tipologie di spese:
- costo del personale dedicato, con l'indicazione delle ore mensilmente dedicate alle attività
- costo dei materiali necessari
- spese generali.
ART.5 - Modalità e termini di rimborso delle spese sostenute
1. Ai fini della effettuazione dei rimborsi in funzione delle spese sostenute relativamente alle attività svolte, viene stabilita la seguente calendarizzazione:
delle rendicontazioni:
- 25% dell'importo totale, pari a € 32500 (fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72) alla sottoscrizione del presente accordo
50% pari a € 65.000.000(fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72) successivamente alla conclusione della prima fase di piantumazione previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto dei relativi costi.
25% pari a € 32500 fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72) a saldo a conclusione dell'attività, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un rendiconto dei relativi costi.
2. I rimborsi verranno effettuati dalla Città Metropolitana all'Agenzia Forestas a seguito di attestazione di regolarità da parte del Responsabile scientifico Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, a seguito di emissione di nota di addebito entro 30 giorni dalla presentazione della nota medesima.
3. Nei documenti di spesa emessi in dipendenza del progetto dovrà essere riportato il CUP J23B19000090002 e dovranno obbligatoriamente riportare come oggetto: “Controllo/Eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturazione degli habitat con specie autoctone” nella XXX XXX00000 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla. Gli stessi dovranno essere custoditi presso l’Agenzia Xxxxxxxx ed esibiti a richiesta della Città Metropolitana.
4. Le note di debito dovranno obbligatoriamente riportare come oggetto: “Controllo/Eradicazione di specie vegetali alloctone invasive e rinaturazione degli habitat con specie autoctone” nella XXX XXX00000 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla - n° CUP J36J14000350009
ART.6 - Nomina dei Responsabili dell'Accordo
1. Il Responsabile dell’Accordo per l’Agenzia Forestas è
2. Il Responsabile dell'Accordo per la Città Metropolitana è: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
ART.7 - Sicurezza
1. Le parti garantiscono l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
ART.8 - Trattamento dei dati
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse
all’esecuzione del presente contratto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e smi.
ART.9 - Recesso
1. Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.
ART.10 - Domicilio
1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
- la Città Metropolitana di Cagliari, in Cagliari, Xxxxx Xxxxx 00
-Agenzia Forestas, in Cagliari, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00
ART.11 - Variazione attività previste
2. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo tra le parti.
ART.12 - Riservatezza
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
3. In caso di cessazione dell'Accordo, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.
4. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
ART.13 - Accordi con soggetti terzi
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le Parti, nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo, potranno stipulare specifici accordi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dall'Accordo stesso.
ART.14 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni
1. I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà delle Parti sottoscrittrici, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo di Collaborazione.
ART.15 - Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
ART.16 - Foro competente
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.
ART.17 – Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, gli estremi del presente accordo verranno pubblicati sul sito web della Città Metropolitana e dell’Agenzia Forestas.
ART.18 - Forma del presente Accordo – xxxxxxxxx xxxxx e registrazione
1. Il presente Accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma digitale.
2. Relativamente agli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
Città Metropolitana di Cagliari Dirigente Settore Pianificazione (Firmato digitalmente) | Agenzia Regionale FORESTAS (Firmato digitalmente) |