ACCORDO QUADRO TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” E
AGENZIA DEL DEMANIO
ex art. 15 L. n. 241/1990 per una collaborazione istituzionale
finalizzata alla tutela, conservazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (C.F. 80209930587), con sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, di seguito “Università”;
e
l’Agenzia del Demanio (C.F. 06340981007), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentata dalla Direttrice pro-tempore, Dott.ssa Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, di seguito “Agenzia”;
(di seguito congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
PREMESSO CHE
il patrimonio immobiliare del settore pubblico rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese con il quale, attraverso l’avvio di concrete iniziative di valorizzazione, razionalizzazione, dismissione e migliore gestione patrimoniale, si può realizzare un fattore di crescita per l’economia, con particolare riguardo alla congiuntura critica attuale;
l’Agenzia, con riferimento ai beni immobili dello Stato, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge, provvedendo a tutelarne l’integrità e la corretta utilizzazione, nonché ad assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche e a definirne la loro valorizzazione, anche in collaborazione con gli Enti Locali e con tutti i soggetti terzi interessati sia pubblici sia privati, coordinando la programmazione degli interventi edilizi e l’utilizzo degli edifici in linea con le finalità istituzionali;
nell’attuale fase di congiuntura economica, si rende necessario dare nuovo impulso agli investimenti nel settore immobiliare e alla crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di operazioni di grande portata sul patrimonio immobiliare pubblico, in linea con le strategie europee per la transizione verde e digitale e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in una logica, necessariamente innovativa, di creazione, di valore e realizzazione di un impatto positivo sull’economia, attraverso azioni di rigenerazione urbana e ambientale, sicurezza degli edifici, prevenzione del rischio sismico, efficientamento energetico, adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione dei consumi del suolo;
nell’ambito della missione istituzionale, in linea con gli atti di indirizzo del Ministro per l’Economia e le Finanze e con le norme di legge che hanno riguardato l’attività dell’Agenzia, quest’ultima intende contribuire nell’attuazione delle strategie di sostenibilità, innovazione, transizione digitale, adattamento ai cambiamenti climatici e rigenerazione urbana attraverso il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, l’attuazione di progetti per la prevenzione del rischio sismico, per la riqualificazione energetica, il risanamento ambientale e l’efficientamento, nonché l’accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Green New Deal europeo;
dal 2022 dovrà essere pienamente operativa la Struttura per la Progettazione, quale Struttura centrale dell’Agenzia, istituita dall’art. 1, co. 162 Legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzata alla promozione e attuazione degli investimenti pubblici connessi ad opere di particolare rilevanza e funzionale alla creazione di un polo a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, centrali e territoriali, che fornisca strumenti e modalità atte a massimizzare la qualità progettuale, a individuare percorsi procedurali preferenziali per la diffusione delle best practices in relazione alle peculiarità degli interventi oggetto di progettazione;
l’Università favorisce lo sviluppo delle conoscenze, la diffusione del know how scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica;
l’Università è attiva su questioni rilevanti per la riqualificazione del patrimonio pubblico e svolge ricerche e studi scientifici in grado di:
- promuovere, sviluppare, perfezionare e diffondere, in un’ottica di integrazione disciplinare, ambiti di ricerca teorica e operativa finalizzate alla progettazione, alla riqualificazione ed al recupero dell’ambiente naturale e dello spazio architettonico e urbano, nonché alle problematiche storiche attinenti;
- favorire, promuovere e realizzare attività di studio e ricerca interdisciplinari nel campo della gestione del processo di realizzazione degli interventi nello spazio urbano ed extraurbano;
- diffondere studi, ricerche e metodologie volti a favorire lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e digitale nell’ambito dell’ambiente costruito;
- collaborare con le altre strutture universitarie e di ricerca scientifica e con gli organi istituzionali, nazionali ed esteri, centrali e locali, per lo sviluppo di iniziative di ricerca teorica e applicata, di pianificazione e di progettazione di elevato contenuto scientifico;
- offrire, in Italia e all’estero, assistenza scientifica a corsi di specializzazione, di alta qualificazione e di aggiornamento, di elevato valore scientifico, in tutti i campi sopra menzionati;
- fornire supporto alla predisposizione di concept e documenti di indirizzo per lo sviluppo di metaprogettazioni e progettazioni altamente innovative con forte integrazione con l’attività di ricerca;
l’Università, in particolare, è interessata ad avviare una collaborazione finalizzata all’avvio, sul patrimonio immobiliare pubblico, di attività di studio e ricerca scientifica e applicata di alto livello, nel campo della progettazione dello spazio architettonico e urbano, dell'organizzazione del territorio e del paesaggio, della conservazione delle testimonianze storiche monumentali e della valorizzazione della loro qualità, della sostenibilità energetica in una visione unitaria e integrata, ivi inclusi gli aspetti strutturali e anti-sismici.
CONSIDERATO CHE
il supporto dell’attività scientifica e di ricerca nella gestione del patrimonio di proprietà dello Stato, in una logica di partenariato pubblico, rappresenta una significativa leva di sviluppo e un’importante opportunità per il rilancio degli investimenti pubblici in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Green New Deal europeo;
l’Agenzia per la piena operatività della Struttura per la Progettazione ha previsto la sua articolazione territoriale in tre unità con funzioni operative, denominate Poli Operativi Territoriali, con sede in Milano, Roma e Napoli;
l’Agenzia, anche con riferimento alle sedi territoriali della Struttura, riconosce l’esistenza presso l’Università di ricercatori dotati delle competenze adeguate a svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;
è interesse comune delle Parti sviluppare forme di collaborazione orizzontale che favoriscano l’individuazione delle opportune, necessarie e urgenti azioni finalizzate alla tutela e alla conservazione e rigenerazione del patrimonio pubblico immobiliare, attraverso le risultanze delle attività di studio e ricerca e l’elaborazione di modelli tecnici e scientifici innovativi e sperimentali per supportare le Pubbliche Amministrazioni nella pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione degli interventi sugli immobili pubblici, utilizzando strumenti tecnologicamente avanzati quali la modellazione digitale per l’edilizia e orientati all’ottimizzazione dei processi di gestione delle informazioni degli edifici durante l’intero ciclo di vita;
VISTI
il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e, in particolare gli artt. 27, 66 e 92 per favorire, tra l’altro, le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’art. 15 secondo cui “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
l’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha istituito l’Agenzia, così come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico;
l’art. 65, comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce all’Agenzia l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
l’art. 65, comma 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti Locali ed altri Enti Pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia all’art. 2, co. 3;
la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
l’art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
l’art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha soppresso il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2019 e, ferma restando l’istituzione della Struttura presso l’Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l’organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità, prevedendo all’art. 4, comma 4, che “la Struttura può, altresì,
sottoscrivere convenzioni con altri enti qualificati pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie per lo svolgimento delle proprie attività”;
lo Statuto dell’Agenzia, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 15474 del 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia in data 17 dicembre 2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO
Art. 1 Premesse
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto
Nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, del Green Deal europeo e del PNRR, con il presente Accordo le Parti, ciascuna per quanto di competenza, intendono avviare un rapporto di collaborazione a carattere scientifico, anche a fini divulgativi e formativi, nell’ambito delle seguenti aree di interesse comune: architettura/paesaggistica; urbanistica; efficientamento energetico e digitale; riduzione del rischio sismico.
In particolare, l’Accordo ha ad oggetto le attività di raccolta, analisi e studio dei dati relativi alla gestione del patrimonio di proprietà dello Stato, dei livelli di qualità progettuale dei relativi interventi e delle criticità riscontrate nell’ambito dei servizi di progettazione affidati e monitorati o sviluppati dalle Strutture dell’Agenzia anche al fine di consentire:
A) all’Agenzia di:
- individuare soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità architettonica e all'inserimento nel contesto paesaggistico e urbanistico dell’opera e/o dell’intervento da realizzare ed elaborare criteri e linee guida per la qualità strutturale, sismica, energetica, urbanistico-ambientale e paesaggistica della progettazione;
- disporre analisi per orientare la scelta delle impostazioni qualitative delle progettazioni, con particolare riferimento ai concept progettuali, ai documenti di indirizzo alla progettazione, agli studi di fattibilità tecnico-economica/progetto di fattibilità tecnico economica e alle azioni di project monitoring;
- accelerare lo sviluppo dei processi di digitalizzazione del patrimonio immobiliare statale gestito dall’Agenzia, anche secondo metodi e strumenti orientati al BIM e attraverso metodologie innovative per studi, diagnosi e valutazioni specialistiche (valutazioni urbanistiche, efficientamento energetico, comportamento strutturale);
- porre in essere attività a carattere formativo sui temi specialistici e di ricerca oggetto del presente Accordo a favore del personale per la diffusione delle soluzioni innovative individuate e delle best practice sulla qualità della progettazione;
B) alla Sapienza di:
- disporre di un patrimonio informativo e conoscitivo in grado di sviluppare nuovi progetti di ricerca, analisi e approfondimento accademico in relazione ai corsi e alle materie di studio connesse all’attività oggetto del presente Accordo;
- mettere a disposizione degli studenti argomenti e ambiti di ricerca per la redazione congiunta di tesi di laurea, di dottorato etc.;
- elaborare, congiuntamente con l’Agenzia, documenti, pubblicazioni e articoli di alta valenza scientifica etc.;
- svolgere, d’intesa con l’Agenzia, conferenze illustrative sul materiale trattato e diffondere le risultanze, se nella piena e libera disponibilità, delle attività realizzate su piattaforme informatiche, networks e stampa;
- svolgere ogni altra attività congiunta, concordemente definita, di rilievo scientifico e formativo.
Inoltre, nell’ambito della funzione istituzionale ad essa attribuita, l’Agenzia del Demanio si rende disponibile a supportare Sapienza nelle attività relative alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare gestito dalla Sapienza.
Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell’ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi mediante la stipula di successivi specifici Accordi Attuativi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, tra cui l’eventuale attivazione di borse di studio, tirocini e stage, ai sensi e nel rispetto dei Regolamenti interni.
Art. 3
Iniziative di particolare interesse – Orto Botanico
Nell’ambito del rapporto di collaborazione descritto al precedente art. 2, le Parti intendono avviare specifici percorsi di analisi e studio di modelli di riqualificazione e valorizzazione di siti e immobili che per le loro specifiche caratteristiche, potranno essere impiegati per la rigenerazione e riqualificazione di complessi analoghi.
Sarà in particolare avviata, attraverso la stipula di apposita convenzione, una collaborazione finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione del complesso dell’Orto Botanico di Roma da realizzare attraverso la ricerca, lo studio, l’individuazione di forme di finanziamento e l’attuazione di soluzioni caratterizzate da elevati standard di sostenibilità, efficientamento energetico, innovazione tecnologica, risanamento ambientale, performance sismiche e innovazione digitale.
Art. 4
Durata, modifica e recesso
Il presente Accordo avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.
A tal proposito, si fa presente che il Referente di ciascuna delle Parti, in vista dell’eventuale rinnovo, dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza dell’Accordo, una dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte, le iniziative realizzate e i risultati raggiunti durante il triennio di decorrenza, la quale verrà sottoposta alla valutazione dei rispettivi Organi competenti, che si pronunceranno, sulla base di suddetta relazione, sull’opportunità di rinnovo del presente Accordo.
Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. In caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito degli Accordi Attuativi di cui all’art. 7 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 5
Attività e ruoli delle Parti
Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse, oggetto dell’Accordo.
In particolare, l’Agenzia, attraverso le sue Direzioni, si rende disponibile, con modalità da concordarsi, a condividere esperienze e informazioni, anche relative alle banche dati immobiliari, a scopo di analisi e ricerca secondo i criteri di riservatezza previsti.
L’Università, attraverso i Dipartimenti e/o altre Strutture dedicate, si rende disponibile a porre in essere l’attività didattica e scientifica e condividere, se nella piena e libera disponibilità, le risultanze della ricerca scientifica utili agli scopi del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10
Le Parti, per l’attuazione del presente Accordo e nell’intento di realizzare una rete scientifica di ricerca, concordano che, con successivi specifici atti, siano gestite le modalità di attivazione e messa in rete di ulteriori Università del territorio, specializzate e interessate alle specifiche attività di cui al presente Accordo e alle singole progettazioni oggetto di studio e analisi, anche per i profili di conoscenza del contesto urbanistico e paesaggistico di volta in volta interessato.
Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente atto possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.
Art. 6
Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati
È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant’altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente Accordo, e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione del presente Accordo.
Art. 7 Accordi Attuativi
Per la gestione operativa del presente Accordo, allo scopo di stabilire le modalità di svolgimento delle attività di cui all’art. 2, le Parti concordano di stipulare specifici Accordi Attuativi che, nel rispetto di quanto in esso disposto, nonché delle rispettive Regolamentazioni interne, dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche modalità di attuazione;
- la durata;
- i termini degli impegni assunti da ciascuna delle Parti anche in relazione all’eventuale ripartizione di oneri finanziari;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati;
- l’eventuale individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività.
Art. 8 Oneri finanziari
Dall’Accordo non deriva direttamente il riconoscimento di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere finanziario rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.
Art. 9 Referenti
Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo le Parti individuano i seguenti referenti, che avranno il compito di sovrintendere alla pianificazione, al monitoraggio, all’esecuzione delle attività e alla redazione della relazione finale di cui all’art. 4:
per l’Università la Rettrice o suo delegato, avente eguali poteri;
per l’Agenzia la Direttrice o suo delegato, avente uguali poteri.
I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
Art. 10
Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale
Le Parti stabiliscono quale principio generale che, nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale o industriale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto del presente Accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale o industriale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.
Art. 11 Sicurezza e ambiente
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152e ss.mm.ii.
Art. 12 Controversie
Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo.
Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti, salvo eventuali diversi provvedimenti dell’autorità giudiziaria competente.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Xxxxxxxxxx, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Xxxxxx, nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo, ed in modo strumentale, all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento, nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
Il Titolare del trattamento dei dati:
- per l’Agenzia è contattabile all’indirizzo e-mail xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- per Sapienza è contattabile all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx.
Art. 14
Attività di comunicazione
Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di divulgare e dare comunicazione delle attività/iniziative oggetto del presente Accordo tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
Le Parti si danno, altresì, atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
In particolare, i loghi dell’Università e dell’Agenzia potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell’ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo; mentre, l’utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente al presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
In ogni caso, il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.
Art. 15 Codice Etico
Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della medesima, e si impegnano, per tutta la durata dell’Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell’Accordo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.
Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti in violazione dei Codici suindicati, l’altra Parte ha facoltà di risolvere l’Accordo avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 16 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell’Accordo medesimo.
Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l’attività di collaborazione sopra specificata.
Art. 17 Registrazione
Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti in egual misura, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli articoli 5,6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Art. 18 Efficacia e firma
Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dalla data della firma l’Accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in Roma,
Per l’Università degli Studi di Roma La Sapienza Per l’Agenzia del Demanio La Rettrice La Direttrice
Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx
DAL VERME ALESSANDRA
2022.08.31 12:20:19
CN=DAL VERME ALESSANDR C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits
XXXXXXXXX XXXXXXXX 28.07.2022
14:17:58
GMT+01:00 11