PROGETTO “OPERATION STRATEGY” DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA: RAGGIUNTO L’ACCORDO
PROGETTO “OPERATION STRATEGY” DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA: RAGGIUNTO L’ACCORDO
Venerdì 10 dicembre 2021, dopo una trattativa estremamente lunga e complessa, è stato raggiunto tra le Segreterie
Nazionali ed i Coordinamenti di Gruppo delle XX.XX, la Capogruppo Iccrea e Sinergia Spa l’accordo quadro relativo ai processi di esternalizzazione delle attività di Back Office a Sinergia Spa dalle BCC e Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nell’ambito del progetto “Operation Strategy” del Piano industriale del GBCI 2021-2023.
L’Accordo quadro rappresenta la cornice regolamentare di riferimento da adottare nell’ambito delle operazioni di esternalizzazione di servizi da parte delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo verso Sinergia Spa e definisce gli strumenti e le misure al fine di attenuare le eventuali ricadute sulle Lavoratrici e sui Lavoratori.
Le Organizzazioni Sindacali ritengono di aver definito, grazie alle intese raggiunte, un importante quadro di tutele di natura occupazionale, economica e normativa: è stata infatti conquistata una regolamentazione nettamente migliorativa rispetto all’applicazione dell’art. 2112 del Codice civile (che avrebbe trovato applicazione in assenza di un Accordo sindacale).
Il trasferimento delle attività di back office a Sinergia potrà avvenire attraverso la cessione dei relativi rami d’azienda, oppure attraverso la cessione delle sole attività, anche con distacco temporaneo presso Sinergia del Personale da adibire alle predette attività.
Di seguito illustriamo i principali contenuti delle intese sottoscritte.
CESSIONE RAMO DI AZIENDA
I rapporti di lavoro dei dipendenti ricompresi nel perimetro di cessione proseguono alle dipendenze di Sinergia senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2112 Cod. civ. e degli accordi tempo per tempo sottoscritti.
INQUADRAMENTI
Il Personale trasferito conserverà l’inquadramento acquisito al momento del passaggio, le medesime anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate.
MANSIONI
Il Personale ceduto continuerà ad essere adibito alle mansioni che svolgeva presso la cedente per un lasso temporale di almeno 6 mesi dall’avvenuta cessione.
AREA CONTRATTUALE
Nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori oggetto del trasferimento del ramo d’azienda continueranno ad essere applicati i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL del settore del Credito Cooperativo tempo per tempo vigente.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Nei confronti del personale ceduto troverà applicazione la Contrattazione Integrativa Aziendale di Sinergia.
TRATTAMENTI ECONOMICI
Eventuali differenze di trattamento economico complessivamente migliorative rispetto a quanto previsto dal contratto integrativo di Sinergia – derivanti dalla comparazione analitica tra gli importi riconducibili alle singole voci della
contrattazione integrativa di secondo livello di provenienza e quelli derivanti dalla contrattazione integrativa di secondo livello applicata presso Sinergia – verranno mantenute al personale in perimetro sotto forma di speciale assegno ex accordo 10 dicembre 2021.
PDR
Il Premio di risultato verrà erogato a tutto il Personale interessato alla cessione dei rami d’azienda e non in servizio nel mese di erogazione presso la cedente, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione presso la cedente stessa e sia passato alle dipendenze di Sinergia. In tal caso, il premio di risultato verrà erogato pro quota dalla cedente, secondo la disciplina che sarà stabilita per il personale della cedente e dalla cessionaria, secondo la disciplina che sarà stabilita per il personale della cessionaria, in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni.
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
L’inserimento in Sinergia del Personale ceduto avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un’ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli. Viene garantita un’adeguata formazione al fine di riqualificare il personale anche rispetto ad eventuali nuovi profili professionali.
SEDI DI LAVORO
Verranno costituiti Poli (almeno 10 lavoratori) e/o micro Poli (fino a 9 lavoratori) operativi di Sinergia.
La sede di lavoro del personale ceduto verrà stabilita presso gli stessi e comunque non oltre 40 Km dalle attuali sedi di lavoro. Viene garantito il mantenimento dei Poli nelle rispettive Province delle cessionarie o in Province limitrofe per un periodo minimo di almeno tre anni dalla costituzione degli stessi.
LIMITI ALLA MOBILITA’
Laddove dalla riorganizzazione o dalla riduzione dei Poli e dei micro Poli derivasse una mobilità superiore a 50 km dalla propria residenza/domicilio, le Parti sottoscrittrici del presente Accordo si incontreranno per individuare tutte le misure e strumenti necessari per attenuare il disagio delle Lavoratrici e dei Lavoratori, prevedendo, tra l’altro, il ricorso allo smart working.
GARANZIE OCCUPAZIONALI
La possibilità di ottenere il ripristino, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro con la Bcc di provenienza o con un’altra società del GBCI al verificarsi di determinate condizioni rappresenta l’elemento più qualificante e avanzato dell’accordo sottoscritto.
Sono state previste diverse casistiche:
– Nel caso in cui dovessero manifestarsi in Sinergia tensioni occupazionali con conseguenti riduzioni di organico, anche causate dal recesso unilaterale dal contratto di servicing da parte di una BCC o di una società del GBCI, i dipendenti appartenenti ai rami d’azienda trasferiti, eventualmente risultanti in esubero, potranno formulare domanda diretta per il ripristino, ai sensi dell’art. 1406 c.c., del rapporto di lavoro presso la Società/Capogruppo o la BCC di provenienza, qualora alla data della richiesta non abbiano già maturato il requisito minimo per l’accesso al trattamento A.G.O. ovvero per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, mantenendo la retribuzione individuale annua, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, e i diritti soggettivi acquisiti.
Tale garanzia viene fornita per la durata di 8 anni dalla cessione dei rami d’azienda.
– Nel caso in cui, invece, Sinergia dovesse essere oggetto di futura cessione, dalla quale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, oppure dovesse cedere all’esterno del GBCI suoi rami d’azienda, si procederà ad una gestione solidaristica di eventuali esuberi nell’ambito delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo, tenendo in considerazione la situazione complessiva territoriale di provenienza. Tale garanzia avrà efficacia fino a 15 anni dal momento della stipula del presente accordo.
CESSIONE DELLE ATTIVITA’ DI BACK OFFICE CON DISTACCO DEI LAVORATORI
L’internalizzazione delle attività di back office a Sinergia potrà avvenire anche attraverso la cessione delle sole attività, anche con disposizione del distacco presso Sinergia del Personale da adibire alle predette attività.
DISTACCO
La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo alle BCC e/o Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. Di conseguenza, il Premio di Risultato sarà corrisposto integralmente dalla BCC/Società distaccante e rimangono inalterati l’anzianità maturata, i trattamenti economici, normativi, nonché previdenziali ed assistenziali.
MANSIONI
Non verranno effettuati, senza il consenso del Personale distaccato, mutamenti di mansioni.
VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
Vengono garantite almeno 15 ore di formazione obbligatoria ulteriore, destinate all’aggiornamento professionale su temi attinenti alle evoluzioni delle attività lavorative del settore bancario e nello specifico del Credito Cooperativo.
CESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – TERMINE DEL PERIODO DI DISTACCO
Sinergia, prima del termine del periodo di distacco, è disponibile a valutare l’assunzione diretta, ai sensi dell’art. 1406 c.c., delle Lavoratrici e dei Lavoratori distaccati, anche su richiesta degli stessi.
In alternativa, alla cessazione del periodo di distacco, le Lavoratrici e i Lavoratori rientrano nella BCC e/o Società del GBCI di provenienza, previa adeguata formazione e nel rispetto dell’inquadramento e del profilo professionale acquisito.
I lavoratori distaccati presso Sinergia possono chiedere, decorsi 12 mesi dal distacco oppure in caso di assegnazione ad una sede di lavoro distante oltre 50 km dalla originaria sede di lavoro, alla BCC/Società del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA distaccante di porre termine anticipatamente al loro distacco.
Questo primo Accordo inedito del settore coglie anche l’occasione per fissare l’impegno delle Parti ad avviare, entro i primi giorni di febbraio 2022, un percorso negoziale finalizzato all’armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici derivanti dalla normativa di secondo livello riconosciuti al Personale di Sinergia. Esprime inoltre un alto valore politico e il giudizio positivo delle XX.XX si svilupperà anche attraverso tutte le fasi successive di confronto che l’Accordo richiede per la sua corretta e coerente applicazione, al fine della salvaguardia delle prerogative di tutte le Lavoratrici e tutti i Lavoratori.
Roma, 13/12/2021