CAPITOLATO TECNICO POLIZZA FURTO PORTAVALORI
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile |
CAPITOLATO TECNICO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx x. 0 CIG. Z81313F240
Polizza n.
Effetto dalle ore 24.00 del ……… Scadenza alle ore 24.00 del ………
Frazionamento Annuale
Sommario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta 5
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 5
Art. 3 – Durata dell’assicurazione – Eventuale proroga tecnica. 5
Art. 4 – Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia 6
Art. 5 – Revisione del prezzo 7
Art. 6 – Recesso dal contratto 7
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione 8
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 8
Art. 11 – Interpretazione del Contratto – Clausola di Buona Fede 8
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 9
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta 9
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 10
Art. 15 – Clausola intermediari 11
Art. 16 - Coassicurazione e delega (Opzionale) 11
Art. 17 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge 12
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione 12
Art. 20 – Trattamento dei dati 13
Art. 21 – Estensione territoriale 13
Art. 22 – Disciplina dell’appalto 13
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PORTAVALORI 15
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione 15
Art. 2 Sufficienza delle caratteristiche costruttive e dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate 15
Art. 4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 16
Art. 5 Obblighi in caso di sinistro 16
Art. 6 Esagerazione dolosa del danno 17
Art. 7 Procedura per la valutazione del danno 17
Art. 9 Determinazione dell'ammontare del danno 17
Art. 11 Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro 18
Art. 12 Assicurazione parziale 18
Art. 13 Assicurazione presso diversi assicuratori 18
Art. 14 Pagamento dell'indennizzo 18
Art. 15 Recupero delle cose rubate 18
Art.16 Forma di garanzia a primo rischio relativo 19
Art. 17 Forma di garanzia a primo rischio assoluto 19
Art. 18 Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 19
CONDIZIONI PARTICOLARI (che derogano le condizioni generali di assicurazione) 19
Art. 19 CLAUSOLA PORTAVALORI 19
............................................................................................................................................................ 22
SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E CALCOLO DEL PREMIO 22
DEFINIZONI
ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione
BROKER ……………………
CONSUMATORE la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
CONTRAENTE il soggetto che stipula l'assicurazione
FURTO l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene
INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA il documento che prova l'assicurazione
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO l'assicurazione di una parte della totalità del valore delle cose
assicurate, senza l'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale)
PRIMO RISCHIO RELATIVO l'assicurazione di una parte della totalità del valore delle cose
assicurate in relazione alla totalità del valore complessivo
PROFESSIONISTA la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro
della sua attività imprenditoriale o professionale utilizza il contratto di assicurazione
RAPINA la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene
XXXXXX la sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene
SCOPERTO la percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ l’impresa assicuratrice
VALORE INTERO l'assicurazione della totalità del valore delle cose assicurate
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell’offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell’offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e, in parziale deroga alla predetta norma, rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3 – Durata dell’assicurazione – Eventuale proroga tecnica.
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 con effetto dalle ore 24.00 del e scadenza alle
ore 24.00 del ……………………...
E’ prevista la facoltà per il Contraente di rinnovare il contratto per egual periodo dandone comunicazione alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza prefissata. In assenza di tale accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del …………………….
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del
relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Art. 4 – Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al di ogni annualità di copertura\.
Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.P.R. n.633/1972, dall’imposta sul valore aggiunto, il pagamento effettuato a favore della Società sarà riscontrato, mediante apposita ricevuta (es. appendice di pagamento, carico contabile), nella quale dovranno essere indicati:
• il numero della polizza
• la sede operativa della Società
• il CIG (Codice Identificativo Gare)
• il periodo di competenza
• il premio pagato.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il premio è stata pagato entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente non paga il premio entro tale termine, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della decorrenza e/o rinnovo o proroga e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società anche per il tramite del broker.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, così come indicato alla relativa sezione.
Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a. per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà la loro valutazione e la Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso;
b. per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi
corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio di conguaglio. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a). l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
b). il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta”, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il
Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 6 – Recesso dal contratto
Il presente contratto non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato da esercitarsi dopo la prima scadenza annuale, con preavviso non inferiore a 240 giorni.
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
Nella comunicazione di recesso della Società, quest’ultima, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui al successivo art. 15 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio”, necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Le variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, a condizione che il pagamento del relativo premio sia effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione corretta.
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (ovvero consegnata anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata alla Società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri relativi alle spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente, relative all’imposta di bollo, sono a carico della Società.
Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 – Interpretazione del Contratto – Clausola di Buona Fede
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in
relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Xxxxxxx. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e previo accordo fra le Parti, a libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, etc.
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato,
su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio, aggiornato a non oltre i 60 giorni antecedenti, dei sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, circostanze di fatto e di luogo dichiarate dall’Assicurato nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
• sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
• sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
• sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
• sinistri senza seguito;
• sinistri respinti.
Il suddetto dettaglio dovrà essere fornito con le seguenti tempistiche:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nel caso di recesso anticipato del contratto,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
•
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Resta ferma la possibilità per il Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero tramite posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e/o ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente.
La Contraente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 24, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.
Art. 15 – Clausola intermediari
Si conviene tra le Parti che la Contraente ha affidato, l’incarico di gestione ed esecuzione del contratto alla Società ………….. con sede in …………. Xxx , xxxxxxxx, tutte le comunicazioni a cui le Parti
sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo.
La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.
La disciplina del presente articolo si intende integrata con quanto espresso all’art. 11 dello schema di Contratto della gara per servizi di brokeraggio, pubblicata dal Dipartimento con bando GURI n. 12 del 1 febbraio 2021, che ad ogni buon conto, qui si riporta:
Il pagamento da parte del Dipartimento dei premi relativi ai contratti assicurativi, sarà effettuato per il tramite del Broker.
2. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Dipartimento, nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte del Dipartimento. Ai fini del pagamento, il Dipartimento effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Dipartimento – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate- provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l’importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Xxxxxx, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l’Aggiudicatario comunicherà al Dipartimento. Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Dipartimento.
4. Gli strumenti di pagamento tra Dipartimento e Broker e tra Broker e Compagnie assicurative dovranno recate l’indicazione del CIG di cui al presente contratto nonché del CIG relativo alla polizza attivata, con indicazione distinta degli importi relativi ai premi assicurativi e degli importi per provvigioni.
5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 16 - Coassicurazione e delega (Opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando
- in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto, e in nome e per conto delle stesse, a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.
Art. 17 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che la Contraente., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R,qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 20 – Trattamento dei dati
La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 25 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
La Contraente tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, la Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
La Società prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Contraente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente, nella sezione relativa alla trasparenza.
Con la sottoscrizione del contratto la Società si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
Resta fermo, in ogni caso, il rispetto, da parte della Società, della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Art. 21 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Art. 22 – Disciplina dell’appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.
Art. 23 - Incompatibilità
La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PORTAVALORI
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al presente art. alla lettera a) punto 1.
Sono parificati ai danni del furto o della rapina i guasti e i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
Art. 2 Sufficienza delle caratteristiche costruttive e dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate
L'assicurazione, salvo quanto viene diversamente dichiarato in polizza, è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che:
a) le mura esterne, i soffitti, i pavimenti e le pareti interne della costruzione che separano i locali occupati dall'Assicurato da quelli confinanti, siano integri e di spessore normale e facciano parte di un fabbricato costruito in vivo e cotto, portato completamente a termine, che abbia una copertura con manto esterno incombustibile e con linea di gronda situata, in linea verticale, ad una altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.
Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione o di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà comunque all'Assicurato il 100% dell'importo liquidato a termini di polizza.
Art. 3 Esclusioni
sono esclusi i danni:
a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi.
f) Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
h) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
Art. 4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 5 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la
Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Art. 6 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 7 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 8 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 14;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore del le cose assicurate;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 16 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 9 Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Art. 10 Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto
per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 11 Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; Il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 6.
Art. 12 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 13 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente
— superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 14 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'articolo 12 lettere c) e d).
Se l'Assicurato è una impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:
a) l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
b) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 15 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno
originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art.16 Forma di garanzia a primo rischio relativo
Quando l’assicurazione è prestata nella forma a “primo rischio relativo”, si conviene che agli atti del disposto dell’art. 12 sarà considerato il valore complessivo dichiarato e non la somma assicurata che rappresenta unicamente il limite massimo di indennizzo.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 5 lettere c) e d), saranno ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione ai rispettivi interessi.
Art. 17 Forma di garanzia a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 5 lettere c) e d), saranno ripartite tra la Società ed il Contraente in proporzione ai rispettivi interessi.
Art. 18 Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità semestrale, la Società s'impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
• sinistri denunciati;
• sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
• sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
• sinistri respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
CONDIZIONI PARTICOLARI (che derogano le condizioni generali di assicurazione) Art. 19 CLAUSOLA PORTAVALORI
FORMA A - Assicurazione riferita a portavalori nominativamente indicati
1. Con facoltà, soltanto in determinati casi di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra non nominata.
2. Con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta fra due pure nominate.
3. Con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata esclusivamente con altra pure nominata e con estensione della garanzia al rischio del temporaneo deposito dei valori presso alberghi, clienti, ecc.
FORMA B - Assicurazione riferita a portavalori non nominativamente indicati purché appartenenti ad una stessa sede.
1. Assicurazione riferita a portavalori nominativamente indicati con facoltà, soltanto in determinati casi di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra non nominata.
Alle condizioni tutte della presente polizza, in quanto non derogate dalle condizioni che seguono: si assicurano denaro, carte valori e titoli di credilo in genere, preziosi ed altri valori contro:
🞂 Il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
🞂 Il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
🞂 Il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
🞂 la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sulle persone in appresso nominate, adibite al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi:
1. (Area I Cassiere) Sig. Xxxxxx Xxxxxx fino alla concorrenza di Euro 230.000,00
2. (Area III Sostituto Cassiere) Sig. Xxxxxxx di Xxxxxxxx fino alla concorrenza di Euro 230.000,00
3. (Area II Addetto) Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx fino alla concorrenza di Euro 230.000,00
Ciascuna delle persone sopra nominate, in caso di impedimento dovuto a ferie, malattie od a comprovate circostanze estranee al rapporto di lavoro, può essere, senza obbligo di informarne la Società, sostituita temporaneamente con altra persona.
Quando l'impedimento superi i 30 giorni, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il cognome ed il nome del sostituto.
L'assicurazione è operante alla condizione che le persone sopra nominate e quelle destinate a sostituirle nei casi di impedimento:
• non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni ne superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente od il Contraente stesso;
• non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di Euro 1.500,00, come estensione di altra garanzia.
Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti agli istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a dipendenti.
a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
b) Per servizio esterno si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.
c) Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.
d) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e ciò senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
e) Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni ne superiore al 65 anni e non avare minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.
f) I trasporti di valori:
□ sino a Euro 300.000,00 possono essere effettuati con o senza autovettura blindata ovvero con o senza furgone blindato;
□ oltre Euro 300.000,00 sino a Euro 500.000,00 devono essere effettuati con autovettura blindata o furgone blindato;
□ oltre Euro 500.000,00 devono essere effettuati con furgone blindato; alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia del contratto:
1. Trasporti senza furgone blindato o autovettura blindata
1.1. i trasporti devono essere effettuati:
□ sino a € 26.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione,
□ da € 26.001,00 a € 78.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente e con qualsiasi mezzo di locomozione;
□ da € 78.001,00 a € 160.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da due dipendenti del Contraente, dei quali almeno uno munito di arma da fuoco, a con qualsiasi mezzo di locomozione;
□ da € 160.001,00 a € 300.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con almeno due Agenti di Istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico.
1.2 In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato 180% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20%, sino al massimo di € 15.000,00 a carico dell'Assicuralo stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altrui.
2. Trasporto con autovetture blindata o furgone blindato.
2.1 Per autovettura blindata o furgone blindalo s'intende un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di valori che presenti almeno le seguenti caratteristiche.
2.1.1 blindatura antiproiettile estesa a tutta la superficie esterna, sia nelle parti cieche sia in quelle trasparenti realizzata con materiali (acciai balistici, fibroresine e fibroceramiche per le prime, vetri corazzati stratificati o sintetici per le seconde) idonei a fornire protezione contro gli attacchi condotti con arma da fuoco portatile;
2.1.2 radiatore, dispositivo di accensione, impianto frenante, batteria e serbatoio del carburante, adeguatamente protette;
2.1.3 ruote dotate di pneumatici atti a consentire la marcia anche se colpiti da proiettili di arma da fuoco oppure ruote dotate di fasce metalliche interne montate sui cerchi con funzione di contenimento del tallone del pneumatico;
2.1.4 sistema di ventilazione o condizionamento del motore o dell'abitacolo realizzato attraverso aperture sagomate in modo tale da impedire l'introduzione diretta di oggetti o proiettili.
Per quanto riguarda l'immissione dell'aria all'interno dell'abitacolo e' necessario che:
a) nel caso di ventilazione semplice la circolazione d'aria sia ottenuta tramite un ventilatore dotato di inversione di marcia azionabile dall'equipaggio;
b) nel caso di veicolo equipaggiato con climatizzatore o condizionatore l'apertura di immissione dell'aria esterna sia dotata di un dispositivo di chiusura alienabile dall'equipaggio.
2.1.5 porte e sportelli esterni, a qualunque uso destinati, senza maniglie esterne, rifermati da serrature di sicurezza con dispositivi elettrici di bloccaggio azionali da apposito circuito con alimentazione autonoma. Ogni altra feritoia chiusa dall'interno del veicolo mediante uno sportello blindato dotato di dispositivi di bloccaggio manovrabili solo dall'interno;
2.1.6 sistema di allarme acustico azionato dalla cabina comando;
2.1.7 furgoni blindati
2.1.7.1 compartimentazione in due vani dell'abitacolo, mediante divisorio a prova di proiettile, uno dei quali per l'autista, capo macchina e scorta e l'altro per la custodia dei valori.
2.1.8 autovetture blindate
2.1.8.1 bagagliaio per la custodia di valori, separato dall'abitacolo da un divisorio fisso in lamiera, munito di doppio cofano con serratura di sicurezza applicata al cofano interno.
2.2 equipaggio del veicolo composto da un capo macchina, da un autista, entrambi muniti di arma da fuoco, e dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto; il carico e lo scarico dei valori deve essere fatto da detto portavalori o suo sostituto. Durante tali operazioni devono essere osservate le seguenti modalità:
2.2.1 Furgoni blindati
2.2.1.1 la porta o sportello esterno per il carico e lo scarico dei valori e la porta o sportelli interni di comunicazione al vano adibito alla custodia dei valori non possono rimanere contemporaneamente aperti.
2.2.1.2 tutte le altre porte o sportelli interni od esterni devono essere bloccati internamente.
2.2.1.3 l'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.
2.2.2 Autovetture blindate
2.2.2.1 tutte le porte o sportelli interni, fatta eccezione per quelli attraverso i quali avviene il carico e lo scarico dei valori, devono essere bloccati internamente.
2.2.2.2 l'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.
2.3 I trasporti di valori:
2.3.1 sino a Euro 350.000,00 possono essere effettuati a mezzo della sola autovettura blindata o furgone blindato;
2.3.2 oltre Euro 350.000,00 sino a Euro 512.000,00 devono essere effettuati a mezzo di autovettura blindata dotata delle seguenti prevenzioni .(*) o furgone blindato;
2.3.3 oltre Euro 512.000,00 sino a Euro 1.000.000,00 devono essere effettuati a mezzo di furgone blindato dotato delle seguenti prevenzioni.(");
2.3.4 oltre Euro 1.000.000,00 devono essere effettuati a mezzo di furgone blindato dotato delle seguenti prevenzioni (*), seguito da altro veicolo con almeno tre agenti di Istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono vigilare anche le operazioni di carico e scarico dei valori.
SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E CALCOLO DEL PREMIO
ENTI IN GARANZIA | SOMME ASSICURATE | TASSO LORDO ‰ | PREMIO LORDO |
Valori in cassaforte e armadi corazzati: | € 130.000,00 | ||
Detenzione Titoli ovunque riposti | € 100.000,00 | ||
Fondi custoditi da banca d’Italia | € 20.000,00 | ||
Pagamento bonifici | € 250.000,00 | ||
TOTALE | € 500.000,00 |
SCHEDA DI QUOTAZIONE
Base D’asta Annuale Polizza Furto Portavalori - Euro 6.000,00 (Euro seimila/00)
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA PER LE GARANZIE SOPRA RIPORTATE
% ( _) Saranno accettate esclusivamente percentuali di ribasso senza decimali