PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
con sede legale in Roma, xxx XX Xxxxxxxx 000, nella persona del Presidente Xxxxxx Xxxxxxx
e
CNCPT - COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO
con sede in Roma, via G.A. Guattani 24, nella persona del Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxx e del Vicepresidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Di seguito dette anche “Parti”
PREMESSO CHE
- L’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’Inail persegue il sostegno per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro favorendo le sinergie con i soggetti individuati dal legislatore all’art. 10 del D.lgs. 81/2008 e s.m., tra cui gli Organismi paritetici;
- il D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall’art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all’Inail quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’Inail agisce in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione (2014- 2018) del Ministero della Salute, (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il
13 novembre 2014), prorogato per tutto il 2019, che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
- l’Inail rilascia annualmente, per la realizzazione delle attività di sviluppo di una omogenea e concreta funzione prevenzionale, da attuare in ambito nazionale anche attraverso le proprie strutture territoriali, le Linee d’Indirizzo Operative per la Prevenzione (LIOP) predisposte in coerenza con le linee strategiche di pianificazione e programmazione dell’Ente, secondo quanto previsto dalle Linee di mandato 2018- 2021 e la Relazione programmatica 2020-2022 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell’Inail;
- CNCPT in base alle norme contrattuali e statutarie svolge compiti di indirizzo, controllo e coordinamento a supporto dei Comitati Paritetici Territoriali, per il ruolo loro affidato nello specifico settore dei cantieri dal quadro normativo di riferimento nei confronti delle imprese e dei lavoratori, per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei cantieri e con tali finalità promuove la ricerca di strategie di prevenzione e divulgazione delle evoluzioni normative ed organizzative e per sviluppare adeguate conoscenze e trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- CNCPT realizza le interrelazioni con gli altri Soggetti del sistema prevenzionale;
- CNCPT promuove la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi da lavoro e di tutela della salute dei lavoratori e la crescita del livello formativo delle figure professionali, che operano nel settore;
- CNCPT punta al miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali attraverso una politica attiva della sicurezza;
- CNCPT promuove strategie di prevenzione al fine di migliorare lo stato delle conoscenze in riferimento anche alle evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche e alla individuazione di soluzioni tecniche.
CONSIDERATO CHE
- in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale la collaborazione tra gli Enti, le Istituzioni e le Parti sociali, operando per valorizzare e sostenere la pariteticità quale modello qualificante il sistema prevenzionale;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, anche attraverso specifiche attività di prevenzione e ricerca;
- il miglioramento continuo della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell’organizzazione del lavoro;
- le Parti condividono l’opportunità di ampliare gli ambiti di collaborazione con finalità prevenzionali, di cui alla precedente collaborazione, i cui risultati positivi sono attestati dalla realizzazione del corso di formazione “SGSL e MOG nel settore delle costruzioni” rivolto a professionisti nel campo della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, tramite la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa;
CONVENGONO
Art. 1 Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 2 Finalità
In attuazione degli obiettivi generali sopra indicati e per lo sviluppo delle attività congiunte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Protocollo d’Intesa, le sinergie tra INAIL e CNCPT costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori dei settori di interesse.
Art. 3
Ambiti di collaborazione
Le Parti, con il presente Protocollo d’Intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per la realizzazione di iniziative uniformi a livello nazionale, con riguardo ai seguenti ambiti:
- aggiornamento delle competenze dei tecnici verificatori, ai sensi della UNI 11751-2
chiamati a svolgere attività di asseverazione in conformità a quanto previsto dalla UNI 11751-1;
- misurazione dell’esposizione alla silice libera cristallina nelle principali attività del settore edile e utilizzazione dei relativi dati nella Banca Dati Esposizione Silice dell’INAIL, anche al fine di fornire dati ed elementi a supporto dei datori di lavoro per la riduzione del livello di rischio da inalazione di polveri silicotigene, in attuazione di quanto previsto dall’art. 28 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- implementazione e sperimentazione di modelli e strumenti applicativi per l’archiviazione e l’analisi dei mancati infortuni al fine di rimuoverne le cause.
- elaborazione di strumenti per la valorizzazione e promozione dell’uso del BIM nell’ambito della progettazione e gestione delle tutele della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili.
Art. 4
Comitato di coordinamento
Le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da due referenti di ciascuna Parte.
Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio anche delle attività svolte a livello territoriale a cura Direzioni Regionali Inail/ CPT – Comitati Paritetici Territoriali.
Art. 5 Obblighi delle Parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’art. 3, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse
- individuate in logica di paritaria partecipazione - da declinare nell’ambito di specifici Accordi attuativi da sviluppare anche in ambito territoriale, secondo quanto indicato all’art. 6 del presente Protocollo d’Intesa.
Nello sviluppo delle attività congiunte, INAIL e CNCPT ritengono possibile favorire, per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, il coinvolgimento e l’eventuale partecipazione di aziende, Istituzioni pubbliche ed Associazioni le cui attività possono incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali definite in base ai criteri di cui al presente Protocollo.
L’Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell’ambito della collaborazione de qua e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione, e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambi le Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Art. 6 Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all’art. 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’Intesa;
La realizzazione a livello centrale e territoriale degli Accordi attuativi di cui al presente articolo potrà comportare per ciascuna delle Parti un onere complessivo, diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, non superiore ad euro 60.000,00 per l’intera durata del presente Protocollo d’Intesa.
Art. 7 Durata
Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è a titolo oneroso per le Parti contraenti.
Art. 8 Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’Intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
Articolo 9 Proprietà intellettuale
Con il presente Protocollo d’Intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente
alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito di questo Protocollo d’intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.
Inail, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Articolo 10 Copertura assicurativa
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
Art. 11 Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Articolo 12 Tutela della riservatezza
Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di
provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
- diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
- viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Art. 13 Sicurezza sul lavoro
In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
Art. 14 Controversie
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere
dall'attuazione del presente Protocollo d’Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il foro di Roma.
Art. 15 Registrazione e spese
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Per Per
CNCPT INAIL
Il Presidente Il Presidente
Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Il Vicepresidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx