Accordo
Traduzione1
Accordo
sulla cooperazione in materia di ostacoli tecnici al commercio e di misure sanitarie e fitosanitarie tra la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) della Confederazione Svizzera e l’Amministrazione generale per il controllo della qualità,
le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese
Firmato a Pechino il 5 luglio 2013 Entrato in vigore il 5 luglio 2013
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) della Confederazione Svizzera e l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni
e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese,
qui di seguito denominate singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»;
al fine di di rafforzare le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Cina;
riconoscendo che il rafforzamento della cooperazione economica bilaterale riduce gli ostacoli al commercio e produce benefici reciproci per la Svizzera e la Cina;
riconoscendo che a nessun Paese dev’essere impedito di adottare le misure necessa- rie al raggiungimento di un obiettivo legittimo conforme all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio2 (di seguito denominato «Accordo OTC») e con l’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie3 (di seguito denominato «Accordo SPS»);
consapevoli che ridurre, ove possibile, i costi inutili nell’ambito del commercio tra la Svizzera e la Cina si favorisce ulteriormente il commercio;
riaffermando l’importanza delle norme internazionali per promuovere il commercio;
intenzionate a facilitare l’accesso ai rispettivi mercati e a completare l’Accordo OTC e l’Accordo SPS;
hanno raggiunto il seguente Accordo per rafforzare la cooperazione
in materia di ostacoli tecnici al commercio e di misure sanitarie e fitosanitarie:
Art. 1 Comitato
1. Le Parti istituiscono il Comitato sino-svizzero sugli ostacoli tecnici al commer- cio e sulle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato Comitato
«OTC/SPS»).
RS 0.946.292.492.1
1 Dal testo originale francese (RO 2014 2007).
2 RS 0.632.20, all. 1A.6
3 RS 0.632.20, all. 1A.4
2013-3240 2007
2. Il Comitato OTC/SPS ha le seguenti funzioni:
(a) coordina le attività di cooperazione tecnica;
(b) facilita le consultazioni tecniche;
(c) individua i settori in cui consolidare la cooperazione e, segnatamente, esa- mina benevolmente ogni proposta settoriale specifica presentata da una delle Parti;
(d) instaura un dialogo tra le autorità competenti conformemente agli obiettivi del presente Accordo;
(e) all’occorrenza propone accordi;
(f) all’occorrenza procede a consultazioni su diverse questioni importanti prima delle riunioni delle organizzazioni internazionali competenti; e
(g) svolge altre funzioni secondo quanto convenuto dalle Parti.
3. Il Comitato OTC/SPS, la cui presidenza è esercitata congiuntamente, si riunisce una volta all’anno, salvo diverso accordo tra le Parti. Gli incontri del Comitato OTC/SPS possono svolgersi secondo modalità convenute di caso in caso.
4. Il Comitato OTC/SPS tiene aggiornato un programma di lavoro e una lista delle sue attività.
5. Il Comitato OTC/SPS può istituire gruppi di lavoro ad hoc per l’espletamento di compiti specifici.
6. I punti di contatto di cui all’articolo 4 sono incaricati di fissare l’ordine del giorno e di organizzare le riunioni. Il Comitato OTC/SPS comprende rappresentanti delle autorità di ciascuna Parte specializzati negli ambiti da discutere.
7. Le Parti possono invitare, di comune accordo e di caso in caso, rappresentanti dell’industria, delle associazioni economiche o di altre organizzazioni interessate a partecipare a determinate discussioni all’ordine del giorno delle riunioni del Comi- tato OTC/SPS.
Art. 2 Cooperazione specifica
Gli allegati I–IV, che costituiscono parte integrante del presente Accordo, riportano gli ambiti e le modalità di cooperazione tra le autorità svizzere e le autorità cinesi in settori specifici. Il Comitato OTC/SPS può stabilire altri ambiti di cooperazione.
Art. 3 Confidenzialità delle informazioni
Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni trasmesse dall’altra Parte e che quest’ultima designa come confidenziali.
Art. 4 Punti di contatto
1. Le Parti si scambiano i nomi e i recapiti dei punti di contatto per le questioni inerenti al presente Accordo al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Le Parti si notificano ogni cambiamento significativo relativo alle strutture e alle responsabilità delle autorità designate come punti di contatto.
Art. 5 Disposizioni finali
1. Il presente Accordo è stato elaborato parallelamente ai negoziati in vista dell’Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese4 (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»).
2. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma e termina automati- camente il giorno in cui l’Accordo di libero scambio entra in vigore. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra Parte.
Fatto a Pechino il 5 luglio 2013 in due esemplari originali in lingua inglese, cinese e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche, prevale il testo inglese.
Per la SECO: Per l’AQSIQ:
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxx
4 RS 0.946.292.492
Riconoscimento reciproco dei risultati delle prove
Allegato I
di strumenti di misurazione tra l’AQSIQ e l’Istituto federale di metrologia (METAS) della Confederazione Svizzera
Art. 1 Campo d’applicazione
1.1 L’AQSIQ e il METAS convengono di riconoscere reciprocamente i risultati delle prove di strumenti di misurazione come base per le rispettive procedure nazio- nali di ammissione, conformemente all’Accordo.
1.2 I tipi di strumenti di misurazione contemplati dall’Accordo sono specificati nell’Appendice I.
1.3 L’Accordo si applica esclusivamente ai risultati delle prove ottenuti dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 2 Prove e rilascio di certificati OIML
2.1 I laboratori di prova incaricati dell’attuazione dell’Accordo sono l’Istituto nazionale di metrologia (NIM) della Repubblica popolare Cinese e il METAS.
Al momento di esaminare la documentazione e gli strumenti, l’AQSIQ e il METAS s’impegnano a effettuare le loro prove in base alle pertinenti raccomandazioni dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML) e, se del caso, alle divergenze nazionali specificate nell’Appendice I.
Spetta al fabbricante presentare la domanda di ammissione secondo la procedura cinese o svizzera, conformemente ai rispettivi regolamenti tecnici applicabili.
I certificati di conformità OIML e i rapporti di prova OIML rilasciati dagli organi- smi cinesi o svizzeri conformemente all’Accordo sono utilizzati dall’altra autorità per rilasciare il certificato di ammissione del tipo valevole sul territorio di quest’ultima. La documentazione tecnica richiesta per la rispettiva procedura di ammissione della Cina e della Svizzera è specificata nell’Appendice II.
2.2 Le prove sono svolte dai collaboratori del NIM o del METAS.
2.3 Salvo se richiesto dalla procedura di prova o tenuto conto dei i mezzi a disposi- zione dell’utente, tutte le prove sono effettuate sullo stesso strumento senza che quest’ultimo sia regolato durante la prova o tra una prova e l’altra.
Nel caso eccezionale di una regolazione o di un intervento, il rapporto di prova indica:
(a) il motivo della regolazione o dell’intervento;
(b) la natura della regolazione o dell’intervento;
(c) le prove effettuate prima della regolazione o dell’intervento e le prove non effettuate dopo.
Se non tutte le prove sono effettuate sullo stesso strumento, l’elenco delle prove deve indicare quali prove sono state effettuate su ogni strumento. Se gli strumenti non sono perfettamente identici, il rapporto deve indicare dettagliatamente quali sono le differenze.
2.4 L’AQSIQ e il METAS convengono di rilasciare un certificato di conformità OIML valido insieme al rapporto di prova OIML e alla documentazione tecnica pertinenti.
2.5 Se, in caso di malfunzionamento di uno strumento di prova, la prova deve essere interrotta e il problema può essere risolto senza che il risultato della misurazione ne sia influenzato, la prova può essere proseguita. In questo caso il rapporto di prova deve menzionare il malfunzionamento.
Art. 3 Esame delle domande e rilascio dei certificati di ammissione del tipo
3.1 Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato richiede il riconoscimento dei risultati delle prove all’AQSIQ o al METAS.
3.2 L’AQSIQ o il METAS possono richiedere:
(a) i documenti del laboratorio di prova che descrivono il tipo di strumento al fine di verificare la sua conformità con il tipo esaminato;
(b) il/i rapporto/i di prova OIML e la documentazione tecnica del laboratorio di prova; e
(c) che il laboratorio di prova certifichi tutta la documentazione presentata dal fabbricante.
3.3 L’AQSIQ o il METAS rilasciano il certificato di ammissione necessario, salvo sussista un sospetto fondato che lo strumento non sia conforme ai requisiti nazionali.
3.4 L’AQSIQ e il METAS si supportano reciprocamente in caso di difficoltà duran- te la procedura di riconoscimento.
3.5 L’AQSIQ e il METAS convengono di trasmettersi reciprocamente una volta all’anno i nominativi e le firme dei collaboratori autorizzati a sottoscrivere i rapporti di prova OIML e i certificati di conformità OIML. Queste informazioni sono comu- nicate per iscritto.
3.6 Ai fini del presente Accordo, i laboratori di prova sono oggetto di una valuta- zione tra pari conforme ai requisiti ISO/IEC 17025 e OIML D 30. Le valutazioni tra pari svolte da laboratori di prova di Paesi diversi dalla Svizzera e dalla Cina ven- gono reciprocamente accettate, per quanto siano conformi al campo d’applicazione dell’Accordo.
Art. 4 Consultazioni
L’AQSIQ e il METAS esaminano i reclami e i problemi che l’altra autorità sotto- pone loro e collaborano al fine di trovare una soluzione soddisfacente. Gli interlocu- tori sono elencati nell’Appendice III.
Tipi di strumenti Strumenti per pesare a funzionamento non Istituto nazionale di metrologia (NIM), Cina | automatico | Appendice I | ||
Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | |
Carico di prova massimo (kg) 60 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Numero massimo di intervalli di verifica (max /e) 1 000 000 | 100 000 | 10 000 | 1 000 | |
Numero minimo di intervalli di verifica (g) 0,001 | 0,001 | 0,1 | 5 | |
Istituto federale di metrologia (METAS), Svizzera | ||||
Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | |
Carico di prova massimo (kg) | 50 | 100 | 100 000 | 100 000 |
Numero massimo di intervalli di verifica (max/e) | 500 000 | 100 000 | 10 000 | 1 000 |
Numero minimo di intervalli di verifica (g) | 0,001 | 0,001 | 0,1 | 5 |
Nota: il ricorso a un approccio modulare per le prove può portare a capacità più elevate.
Divergenze nazionali rispetto alla raccomandazione OIML R76-1:2006/R76-2:2007 Cina: nessuna
Svizzera: nessuna
Celle di carico
Istituto nazionale di metrologia (NIM), Cina
Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | |
Carico minimo Dmin (kg) | N/A | 0 | 0 | 0 |
Carico massimo Dmax (kg) | N/A | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Numero massimo di intervalli di verifica di una cella di carico nmax | N/A | 100 000 | 10 000 | 1 000 |
Classe A Classe B Classe C Classe D
Numero minimo di intervalli
di verifica di una cella di carico
vmin (g) N/A 0,1 0,1 0,1
Tipi di carico da esaminare ☒ Trazione
☒ Compressione
☒ Bilanciere (taglio)
☒ Bilanciere (flessione)
☒ Universale
Tipi di prove relative agli effetti dell’umidità
Fascia di temperatura per misurare gli effetti
□ Calore umido, costante
☒ Calore umido, test ciclico da –10 °C a +40 °C
Istituto federale di metrologia (METAS), | Svizzera | |||
Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | |
Carico minimo Dmin (kg) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Carico massimo Dmax (kg) | 11 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Numero massimo di intervalli di verifica di una cella di carico nmax | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 1 000 |
Numero minimo di intervalli di verifica di una cella di carico vmin (g) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tipi di carico da esaminare ☒ Trazione
☒ Compressione
☒ Bilanciere (taglio)
☒ Bilanciere (flessione)
☒ Universale
Tipi di prove relative agli effetti dell’umidità
Fascia di temperatura per misurare gli effetti
□ Calore umido, costante
☒ Calore umido, test ciclico da –18 °C a +50 °C
Divergenze nazionali rispetto alla raccomandazione OIML R60:2000 Cina: nessuna
Svizzera: nessuna
Documentazione tecnica
Appendice II
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico e moduli di pesatura
1. Elenco dei documenti necessari per la procedura di ammissione svizzera o cinese:
(a) certificato OIML, se necessario;
(b) rapporto di prova OIML completo (R76-2:2007), vale a dire con lista di con- trollo; e
(c) documenti descrittivi conformemente alla raccomandazione OIML R76-1: 2006, sezione 8.2.1.2 e, all’occorrenza, sezione 5.5.2.2 d.
2. La documentazione supplementare del fabbricante per l’ammissione del tipo cinese può essere redatta in lingua cinese o inglese. La documentazione per l’ammissione del tipo svizzera è redatta in inglese.
Celle di carico
1. Elenco dei documenti necessari per la procedura di ammissione svizzera o cinese:
(a) certificato OIML, se necessario;
(b) rapporto di prova OIML completo (R60:2000);
(c) immagine raffigurante il tipo o i tipi ammessi;
(d) schemi;
(e) schema di connessione;
(f) manuale di funzionamento delle celle di carico provviste di elementi elettro- nici e moduli di pesatura;
(g) specificazioni e informazioni supplementari richieste secondo la raccoman- dazione internazionale OIML R60:2000;
(h) le informazioni richieste che dovrebbero figurare sui singoli strumenti; e
(i) disegni e dati tecnici dei circuiti elettrici per le celle di carico provviste di elementi elettronici e moduli di pesatura.
2. La documentazione supplementare del fabbricante per l’ammissione del tipo cinese può essere redatta in lingua cinese o inglese. La documentazione per l’ammissione del tipo svizzera è redatta in inglese.
Appendice III
Interlocutori
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Per il METAS: sig. Xxxxxx Xxxxxxxx
Per l’AQSIQ: sig.ra Xxxx Xxxxxxx, sig.ra Xxxxx Xxxxxx Per il NIM: sig.ra Xxx Xxxxxxxxx
Celle di carico
Per il METAS: sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, sig. Xxxxxx Xxxxxxxx Per l’AQSIQ: sig.ra Xxxx Xxxxxxx, sig.ra Xxxxx Xxxxxx Per il NIM: sig. Xxxxx Xxx
Allegato II
Cooperazione in materia di apparecchi di telecomunicazione, di compatibilità elettromagnetica e di apparecchi elettrici tra l’AQSIQ e l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) della Confederazione Svizzera
Art. 1 Cooperazione
In materia di apparecchi di telecomunicazione, di compatibilità elettromagnetica (CEM) e di apparecchi elettrici, l’AQSIQ e l’UFCOM cooperano in particolare nei seguenti ambiti:
(a) questioni di regolamentazione ed esecuzione delle leggi;
(b) gestione degli organismi di valutazione della conformità e delle ispezioni dei fabbricanti;
(c) pratiche e programmi nazionali concernenti la sorveglianza del mercato e dei prodotti;
(d) buone pratiche in materia di regolamentazione;
(e) sviluppo e attuazione di principi di gestione del rischio, comprese le pratiche in materia di monitoraggio dei prodotti, sicurezza, conformità ed esecuzione; e
(f) scambio di informazioni su:
(i) sistemi di regolazione,
(ii) analisi di incidenti,
(iii) segnalazioni in caso di pericolo,
(iv) divieti e richiami di prodotti,
(v) informazioni richieste sui prodotti, e
(vi) revisioni di regolamentazioni tecniche e loro attuazione.
Art. 2 Modalità di cooperazione L’AQSIQ e l’UFCOM promuovono:
(a) l’offerta di programmi di formazione, viaggi di studio e stage per rappresen- tanti governativi;
(b) l’offerta di programmi di formazione e viaggi di studio per il personale tec- nico, compreso, ma non in via esclusiva, il personale tecnico addetto alle ispezioni, alle prove e alla normalizzazione;
(c) lo scambio di informazioni, il trasferimento di sapere e la formazione;
(d) l’attuazione di iniziative congiunte quali seminari e workshop;
(e) la cooperazione tecnica e amministrativa;
(f) l’informazione delle cerchie interessate in merito alle regolamentazioni dell’altro Paese; e
(g) ogni altra forma di cooperazione decisa dal Comitato OTC/SPS.
Art. 3 Cooperazione specifica L’AQSIQ e l’UFCOM convengono di:
(a) informare l’altra autorità in merito alla presenza sui loro mercati di prodotti non conformi provenienti dall’altro Paese;
(b) scambiarsi informazioni pertinenti su prodotti non conformi affinché l’altra autorità possa, all’occorrenza, adottare le necessarie misure; e
(c) informarsi sugli esiti di tali misure.
Allegato III
Cooperazione in materia di certificazione e di accreditamento tra l’Amministrazione di certificazione e accreditamento (CNCA) della Repubblica popolare Cinese e la SECO
Art. 1 Cooperazione
La CNCA e la SECO cooperano in particolare nei seguenti campi:
(a) sistemi di certificazione obbligatori;
(b) sistemi di certificazione facoltativi, soprattutto in nuovi settori;
(c) accreditamento; e
(d) altri settori di comune interesse.
Art. 2 Modalità di cooperazione La CNCA e la SECO promuovono:
(a) la comunicazione e la cooperazione tra le autorità competenti;
(b) la comunicazione e la cooperazione tra gli organismi di certificazione e di accreditamento dei due Paesi;
(c) l’organizzazione, se necessario, di seminari per informare i rappresentanti dell’industria dei due Paesi su regolamenti tecnici, procedure di valutazione della conformità e relative norme; e
(d) progetti di ricerca comuni, all’occorrenza.
Art. 3 Cooperazione tra gli organismi competenti
Gli organismi di accreditamento, gli organismi di certificazione, i laboratori di prove e gli organismi di ispezione competenti della Cina e della Svizzera possono svolgere le attività di cooperazione previste dall’Accordo, compresa la cooperazione tra organismi autorizzati in materia di ispezioni, prove, ammissione nazionale e certifi- cazione obbligatoria.
Allegato IV
Cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie tra l’AQSIQ e l’Ufficio federale di veterinaria (UFV)
della Confederazione Svizzera
Art. 1 Cooperazione
L’AQSIQ e l’UFV5 convengono, attraverso il Comitato OTC/SPS, di:
(a) condividere conoscenze ed esperienze ed eventualmente effettuare scambi di rappresentanti governativi;
(b) coordinare le loro posizioni nell’ambito delle attività svolte da organizzazio- ni regionali o internazionali;
(c) svolgere progetti di ricerca comuni e scambiarsi i relativi risultati in impor- tanti settori quali:
(i) la sorveglianza delle patologie animali e vegetali,
(ii) la prevenzione e la lotta contro i parassiti e le patologie che colpiscono animali e vegetali,
(iii) i metodi per rilevare i microorganismi patogeni nelle derrate alimentari,
(iv) la sorveglianza e il controllo delle sostanze nocive e dei residui agro- chimici e di medicamenti veterinari e altre questioni inerenti alla sicu- rezza alimentare, e
(v) ogni altra questione di sicurezza alimentare, fitosanitaria o zoosanitaria di comune interesse;
(d) cooperare per i certificati nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie, in particolare per quanto riguarda:
(i) lo sviluppo e l’uso di certificati elettronici, e
(ii) l’introduzione e la revisione di certificati nel settore delle misure sanita- rie;
(e) scambiarsi informazioni:
(i) sui sistemi normativi, e
(ii) sulle pratiche e i programmi nazionali concernenti le attività in materia di sicurezza alimentare;
(f) realizzare altre forme di cooperazione.
5 In seguito a modifiche delle strutture e delle competenze nell’Amministrazione federale svizzera, a partire dal 1° gen. 2014 l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) sarà denominato Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
Art. 2 Modalità di cooperazione
L’AQSIQ e l’UFV promuovono, entro i limiti delle loro risorse:
(a) l’offerta di programmi di formazione e di stage per rappresentanti governa- tivi;
(b) l’offerta di programmi di formazione per il personale tecnico, compreso, ma non in via esclusiva, il personale tecnico addetto alle ispezioni, alle prove e alla normalizzazione;
(c) lo scambio di informazioni, il trasferimento di sapere e la formazione;
(d) l’attuazione di azioni congiunte quali seminari e workshop;
(e) la cooperazione tecnica e amministrativa;
(f) l’informazione delle cerchie interessate in merito alle regolamentazioni dell’altro Paese; e
(g) ogni altra forma di cooperazione decisa dal Comitato OTC/SPS.
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